NULLITA' DELLE NOTIFICHE VIA PEC EFFETTUATE IN PROPRIO DAL DIFENSORE PRIMA DEL 15 MAGGIO 2015

Con ordinanza n. 14368 del 2015 (scarica l'ordinanza) , la Corte di Cassazione ha statuito che la concreta applicabilità ed utilizzabilità della norma dell'art. 3-bis della L. n. 53 del 1994 si è verificata soltanto a far tempo dal 15 maggio 2014, data di efficacia delle norme regolamentari di cui al Provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, recante le Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44.

 

Ne deriverebbe, a giudizio della S.C., che “una notificazione eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art. 3-bis anteriormente alla data del 15 maggio 2014 si doveva, dunque, reputare nulla e tale da giustificare, in mancanza di costituzione del convenuto, un ordine di rinnovo della notificazione”.

Tale conclusione, tuttavia non è condivisibile per le ragioni che seguono.

 

L’Art. 3-bis della L. n. 53 del 1994 veniva introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della citata Legge di conversione, si è poi proceduto all'adeguamento delle regole tecniche di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44: precisava infatti il terzo comma dell’art. 16-quater che le novità introdotte dalla norma avrebbero acquistato efficacia soltanto a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione di tale Decreto.

 

Ebbene, il Decreto di cui al secondo e terzo comma dell’art. 16-quater non è il provvedimento del 16 aprile 2014 a firma del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati bensì il Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 48, entrato in vigore il 24 Maggio 2013, recante modifiche al D.M. n. 44/2011 e concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, (“visto l'art. 16-quater, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221...”, v. premesse al D.M. n. 48/2013).

 

Peraltro, le considerazioni della S.C. debbono essere censurate anche in relazione al fatto che le necessarie “specifiche” tecniche esistevano ancor prima del citato provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati, grazie al suo analogo precedente del 18 Luglio 2011.

 

Al di là della confusione fra “regole” e “specifiche” tecniche, l’errore in cui è caduta la S.C. è stato evidentemente quello di ignorare l’esistenza del D.M. n. 38/2013: purtroppo, ciò non può sorprendere viste le pessime scelte di tecnica legislativa cui siamo purtroppo costretti a confrontarci ogni giorno.

 

[Avv. Carlo Florio]

 

 

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