La legge delega per l’introduzione dell’assegno universale ha incassato il via libera definitivo in Senato il 30 marzo 2021 e dovrà essere attuata già entro il prossimo mese di Luglio: l'assegno unico andrà a sostituire l'attuale sistema di sostegno per i figli (assegni familiari, ANF, bonus mamme domani, bonus bebè e detrazioni figli a carico)... continua a leggere
Il 31 marzo 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge, in vigore dal 1 aprile 2021, che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19... continua a leggere
Il Consiglio dei Ministri n.7 ha approvato il Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, che introduce "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena"... continua a leggere
Il Tribunale di Reggio Emilia, con Sentenza n. 54/2021, ha assolto due imputati cui veniva contestato il reato di falso ideologico in atto pubblico p. e p. dall’art. 483 per aver falsamente attestato la sussistenza di speciali esigenze di carattere medico a giustificazione dell’allontanamento dal proprio domicilio, altrimenti precluso dalle disposizioni del Governo per il contenimento dell’emergenza sanitaria... continua a leggere
Il Presidente del Consiglio ha firmato il Dpcm in vigore dal 16 gennaio 2021 contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19... continua a leggere
Il Consiglio dei Ministri n. 90, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS)... continua a leggere
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19... continua a leggere
Il Consiglio dei Ministri n. 86 ha approvato un decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, nonché di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020... continua a leggere
Il Governo ha emanato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 durante il periodo delle feste, dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021... continua a leggere
Premesso che gli articoli 1 e 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 12 ottobre 2020, n. 252, recitano rispettivamente a titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2020, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unità e sono ammessi in Italia, nell'ambito della quota massima indicata all'art. 1, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 12.850 unità... continua a leggere
Il Presidente Conte, il 3 dicembre 2020, ha illustrato in conferenza stampa le misure contenute nel nuovo DPCM, che prevede ulteriori restrizioni nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio... continua a leggere
Il Decreto Ristori 158/2020, approvato il 2 dicembre 2020, estende il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali trenta a cinquanta giorni... continua a leggere
Il Decreto Ristori Quater, approvato il 29 novembre 2020, interviene con uno stanziamento aggiuntivo di risorse, pari a 8 miliardi, conseguenti al nuovo scostamento di bilancio, per rafforzare ed estendere le misure necessarie al sostegno economico dei settori più colpiti dalla pandemia, nonché con ulteriori disposizioni connesse all’emergenza in corso... continua a leggere
Il Decreto Ristori Ter, approvato il 20 novembre 2020, introduce un ulteriore stanziamento di risorse, pari a 1,95 miliardi di euro per l’anno 2020, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle misure disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all’emergenza in corso... continua a leggere
Il Decreto Ristori Bis, approvato il 7 novembre 2020, interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratoti in esse impiegate, nonché con ulteriori misure connesse all'emergenza in corso... continua a leggere
Le disposizioni del DPCM, approvato il 3 novembre 2020, si applicano dalla data del 6 novembre 2020 e sono efficaci fino al 3 dicembre2020... continua a leggere
Il Decreto Ristori n.137 è entrato in vigore il 28 ottobre 2020 e introduce misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all'epidemia da COVID-19 .... continua a leggere
Le disposizioni del DPCM, approvato il 24 ottobre 2020, si applicano dalla data del 26 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 24 novembre 2020... continua a leggere
Il Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché' misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, convertito in Legge 4 ottobre 2018 n. 231, è entrato in vigore lo scorso 5 ottobre 2018 e porta significative modifiche in tema di immigrazione, sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa, amministrazione e destinazione di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata… continua a leggere
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 113 del 2015 (scarica la sentenza), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
La decisione in commento è di grande interesse non soltanto per le evidenti implicazioni di carattere pratico.
La Corte Costituzionale, infatti, si esprime in senso contrario al consolidato orientamento della Corte di Cassazione ed ribadisce che «pur essendo indubbio che nel vigente sistema non sussiste un obbligo […] di conformarsi agli orientamenti della Corte di cassazione (salvo che nel giudizio di rinvio), è altrettanto vero che quando questi orientamenti sono stabilmente consolidati nella giurisprudenza – al punto da acquisire i connotati del “diritto vivente” – è ben possibile che la norma, come interpretata dalla Corte di legittimità e dai giudici di merito, venga sottoposta a scrutinio di costituzionalità, poiché la norma vive ormai nell’ordinamento in modo così radicato che è difficilmente ipotizzabile una modifica del sistema senza l’intervento del legislatore o di questa Corte.
In altre parole, in presenza di un diritto vivente non condiviso dal giudice a quo perché ritenuto costituzionalmente illegittimo, questi ha la facoltà di optare tra l’adozione, sempre consentita, di una diversa interpretazione, oppure – adeguandosi al diritto vivente – la proposizione della questione davanti a questa Corte; mentre è in assenza di un contrario diritto vivente che il giudice rimettente ha il dovere di seguire l’interpretazione ritenuta più adeguata ai principi costituzionali (cfr. ex plurimis sentenze n. 226 del 1994, n. 296 del 1995 e n. 307 del 1996)» (sentenza n. 350 del 1997). [Avv. Carlo Florio]
Prima di entrare nel merito della riforma, è necessario avere contezza del vivace dibattito che è sorto in merito alla legittimazione stessa delle Camere a legiferare e, a maggior ragione, riformare la costituzione. La contestazione nasce dal fatto che, nel dichiarare illegittime alcune norme (per come erano state modificate dalla Legge elettorale n. 270/2005, il c.d. porcellum), la Consulta ha reso, del tutto spontaneamente, la seguente precisazione: ... (continua a leggere)
La riforma costituzionale oggetto del referendum del 2016 è stata da molti letta in rapporto alla nuova Legge elettorale. Ciò è dovuto principalmente al fatto che in futuro la fiducia al Governo potrebbe essere votata soltanto dalla Camera: secondo gli orientamenti piu critici... (continua a leggere)
A seguito del referendum del 04 Dicembre 2016, la riforma costituzionale è caduta nel vuoto e, pochi mesi più tardi, la Corte Costituzionale si è finalmente espressa sull'italicum con sentenza n. 35/2017.
L'intervento della Consulta, tuttavia, è stato piuttosto "timido" e pare poco coerente rispetto (continua a leggere).
La Sezione Tributaria ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale riguardante l’art. 187 ter, punto 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., alla luce della interpretazione fornita dalla sentenza della Corte EDU, Sez. II, del 4 marzo 2014 (causa Grande Stevens ed altri c. Italia) ed ai fini dell’applicazione del principio del “ne bis in idem” di cui agli artt. 2 e 4 del Protocollo 7 della CEDU, nella parte in cui prevede la comminatoria congiunta della sanzione penale e della sanzione amministrativa (di natura penale) prevista per il medesimo l’illecito, oggetto di giudicato penale. (Cassazione Civile, Sezione V, Ordinanza interlocutoria 950 del 21 Gennaio 2015 - download) - Fonte: www.cortedicassazione.it
La Corte Costituzionale, sentenza n. 37/2015 (download) , ha ritenuto che l’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, ha contribuito all’indefinito protrarsi nel tempo di un’assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica. Per questo, ne va dichiarata l’illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.
Posto che le ricordate proroghe di termini fanno corpo con la norma impugnata, producendo unitamente ad essa effetti lesivi, ed anzi aggravandoli, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la dichiarazione di illegittimità costituzionale è stata estesa anche alle norme di proroga dei termini.
Le implicazioni di questa decisione sulla validità degli atti firmati da dirigenti illegittimi sono piuttosto evidenti.
Sulla scia della citata sentenza della Corte Costituzionale, la Commissione Tributaria Regionale di Milano, con sentenza n. 2184/13/15 del 19 maggio 2015 (download), ha dichiarato l’illegittimità dell’atto impugnato respingendo approfonditamente le argomentazioni dell’Ufficio.
In un comunicato stampa del 22 Aprile 2015, nel precisare i contenuti di altra decisione della Commissione Tributaria Regionale di Milano, l’Agenzia delle Entrate segnala che la Commissione tributaria provinciale di Gorizia, con decisione n. 63/01/2015, ha ritenuto che la sentenza della Corte costituzione del 17 marzo 2015, n. 37 “non debba comportare affatto la caducazione (nullità)” degli atti impugnati.
La lista completa dei dirigenti con relativi curricula e dati retributivi è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate: è inoltre possibile scaricare dal sito ADUSBEF un elenco dei dirigenti decaduti.
"Un Principe adunque, non potendo usare questa virtù del liberale senza suo danno, in modo che la sia cognosciuta, deve, se egli è prudente, non si curare del nome del misero; perchè con il tempo sarà tenuto sempre più liberale. Veggendo che con la sua parsimonia le sue entrate gli bastano, può difendersi da chi gli fa guerra, può fare imprese senza gravare i popoli; talmentechè viene a usare la liberalità a tutti quelli, a chi non toglie, che sono infiniti, e miseria a tutti coloro, a chi non dà, che sono pochi." Niccolò Macchiavelli, Il Principe
A decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, liquidati ai sensi degli articoli 82 e seguenti del D.P.R. n. 115/2002 (patrocinio a spese dello Stato), in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).
Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
La compensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).
La compensazione non è ammessa per i contributi previdenziali dovuti dai professionisti a Cassa Forense.
Aggiornamenti:
◾Circolare 19/2016 del 20 ottobre 2016 ⧉, Ordine degli Avvocati di Como, Patrocinio a spese dello Stato: compensazione crediti - debiti degli avvocati, aggiornamento
◾Circolare 3 ottobre 2016 del Dipartimento per gli affari di giustizia Direzione generale della giustizia civile Ufficio I, Affari civili interni ⧉- D.m. 15 luglio 2016 ‐ Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato
◾Circolare 14/2016 del 21 Luglio 2016 ⧉, Ordine degli Avvocati di Como, Patrocinio a spese dello Stato: compensazione crediti - debiti degli avvocati
Il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico. In ogni caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014: tali parametri possono anche essere utilizzati dall'utente per avere una indicazione, ovviamente approssimativa, delle spese legali che l'attendono. Visita la pagina strumenti del sito per le utility di fatturazione nonché di calcolo dei compensi ex D.M. 55/2014 in materia CIVILE, PENALE, per l'attività STRAGIUDIZIALE e TRASFERTE.
Sono state pubblicate le linee guide del C.N.F. in materia di antiriciclaggio del 26.11.2016. Il documento, è disponibile cliccando sul seguente link: C.N.F. - gli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati
Il Giudice chiamato a liquidare il compenso dell'avvocato non può applicare somme praticamente simboliche e non consone al decoro della professione poiché ne risulterebbe altrimenti violata la norma di cui al secondo comma dell'art. 2233 c.c. (v. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., ud. 06/12/2018, dep. 21/01/2019, n. 1522, v. testo integrale).
Sulla necessità di fornire adeguata motivazione in ordine alla liquidazione dei compensi in misura inferiore ai parametri minimi, peraltro, la Corte di Cassazione si è ripetutamente espressa (Cass. Sez. 6-3, 15/12/2017, n. 30286; Cass. Sez. 6 - L, 31/01/2017, n. 2386; Cass. Sez. 6-1, 16/09/2015, n. 18167).
Con l'occasione, la Corte ha altresì ribadito il principio per cui l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo - di cui alla L. n. 89 del 2001 - vada considerato, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato, quale procedimento avente natura contenziosa, con la conseguenza che, nel caso in esame, trova applicazione nel D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tabella 12 allegata (cfr. Cass. Sez. 2, 10/04/2018, n. 8818; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4689; Cass. Sez. 6-2, 14/11/2016, n. 23187; Cass. Sez. 1, 17/10/2008, n. 25352).
E’ stato pubblicato nella Gazz. Uff. del 5 febbraio 2015, n. 29, il D.Lgs n. 6/2015 recante il riordino della disciplina della difesa d’ufficio.
Il novellato art. 29 delle dd.aa.c.p.p. individua criteri più severi per l’iscrizione nell’elenco degli avvocati disponibili ad assumere le difese d'ufficio, che verrà predisposto ed aggiornato dal Consiglio Nazionale Forense.
Ai fini della permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio sono condizioni necessarie: a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'ammonimento; b) l'esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio; c) aver adempiuto all'obbligo formativo.
La domanda di permanenza nell'elenco è indirizzata al CNF e deve essere presentata al COA di appartenenza attraverso l'apposita piattaforma informatica gestionale (unitamente alla autocertificazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 29 comma 1 quater disp. att. c.p.p.), entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 31.12.2016.
L’esercizio continuativo di attività in ambito penale è comprovato dalla partecipazione (anche quale sostituto processuale) ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerali) nell’anno in cui la richiesta viene presentata: sono escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento. Nel novero delle dieci udienze non possono essere conteggiate più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di Pace. La partecipazione a ciascuna udienza è comprovata mediante autocertificazione.
Il richiedente deve inoltre attestare di essere in regola con l’obbligo formativo con riferimento all’anno antecedente a quello in cui la richiesta viene presentata: anche in questo caso è sufficiente una autocertificazione.
Una volta ricevuta la domanda, Il COA esprime il parere (obbligatorio) circa la permanenza dei requisiti: entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione sopra indicata ed in assenza di eventuali richieste di integrazione istruttoria, il Consiglio dell’Ordine trasmette al CNF attraverso la piattaforma informatica gestionale la domanda e la documentazione allegata, unitamente al parere attestante la permanenza dei requisiti e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda con provvedimento definitivo.
In caso di mancata o incompleta presentazione della domanda e della documentazione richiesta entro il termine perentorio del 31 dicembre, l’avvocato è cancellato d’ufficio dall'elenco nazionale. La cancellazione non fa venir meno l’obbligo di prestare l’ufficio per gli incarichi precedentemente ricevuti.
Eventuali comunicazioni e richieste di assistenza dovranno essere inviate al C.N.F. via mail all'indirizzo dedicato (non saranno prese in considerazione comunicazioni o richieste inviate in altro modo): difesediufficio@consiglionazionaleforense.it
Per assistenza nella compilazione delle istanze e l'utilizzo della piattaforma online, il Consiglio Nazionale Forense ha attivato un servizio di help desk gratuito al numero 06/45.47.58.29. Il servizio è attivo dalle 09:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:00 dal lunedì al venerdì.
Approfondimenti:
◾ area dedicata del sito CNF sulle difese d'ufficio ⧉.
◾ le operazioni di iscrizione, cancellazione, integrazione documentale e compilazione della domanda per la permanenza, vanno presentate tramite il sistema di gestione dell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio ⧉. Saranno poi controllate e validate dagli Ordini e dunque trasmesse al Consiglio Nazionale Forense, unitamente al parere.
◾ v. slide informative sull'uso della piattaforma ⧉
◾ Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi ad assumere le difese di ufficio per come modificato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 25 novembre 2016 (v. regolamento 25.11.2016)
◾ Le linee Guida in materia di difesa di ufficio per come emendate solo formalmente dalla Commissione CNF in materia di difesa di ufficio in data 30 novembre 2016 (v. linee guida 30.11.2016)
◾Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione per la presentazione dell'istanza di inserimento/permanenza nell'elenco unico nazionale (v. modello dichiarazione sostitutiva)
◾V. anche precedente modello cartaceo domanda permanenza nelle liste (clicca qui per il download)