Trib. Roma, Sent. 23 Gennaio 2016

Il tribunale di Roma, con sentenza del 23 Gennaio 2016, ha appurato il sostanziale disinteressamento del padre a coltivare il proprio rapporto con la figlia ed ha censurato la sue modalità di relazione con la stessa, ritenendole carenti ed inadeguate. Il padre è stato dunque condannato al risarcimento del danno, determinato nella misura di € 15.000, in favore della figlia.

 

In questa occasione, peraltro, il Tribunale di Roma ha condannato il padre al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c. precisando che  il dovere di lealtà processuale è immanente in ogni giudizio e particolarmente vincolante nei giudizi in materia di diritto di famiglia come evidenziato dall'art. 5, 9° comma l. 898/1970, applicabile tout court anche al giudizio di separazione, avendo il padre anche cercato  di occultare i propri redditi.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

in composizione collegiale così costituito:

Dott. Massimo Crescenzi - Presidente

Dott.ssa Donatella Galterio - giudice relatore

Dott.ssa Monica Velletti - giudice

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 24038 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2009, vertente TRA Pa.Na., con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del procuratore avvocato Ma.Al., rappresentante e difensore per procura in atti PARTE RICORRENTE

 

E

 

Lu.Co.Ma., con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del procuratore avvocato Ma.Pe., rappresentante e difensore per procura in atti PARTE RESISTENTE

 

con l'intervento in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma

 

OGGETTO: separazione personale dei coniugi

 

CONCLUSIONI

 

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno così concluso:

per la parte ricorrente: pronunciare la separazione personale dei coniugi, affidamento condiviso della figlia minore Fl. con collocamento presso la madre, rideterminare l'assegno di mantenimento per la moglie in relazione alle capacità reddituali del marito, porsi a suo carico un assegno per il mantenimento della figlia di Euro 1.000 mensili, confermare i provvedimenti presidenziali, con vittoria delle spese di lite comprese quelle di CTU

per la parte resistente: pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, affidamento condiviso della figlia Fl. con collocazione presso la madre e regime di frequentazione con il padre tale da consentire una ripresa del rapporto, assegnazione in proprio favore della casa coniugale sita in via (...), attribuzione del contributo al proprio mantenimento nella misura di Euro 3.500 mensili e al mantenimento della figlia nella misura di Euro 4.000 mensili con aumento Istat da versarsi dalla controparte, oltre al 100% delle spese straordinarie

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1. Non vi è contestazione sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. La elevata conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti, la concorde volontà di entrambe di ottenere la pronuncia modificativa dello status e la separazione iniziata prima dell'introduzione della domanda e protrattasi, su autorizzazione del presidente che ha pronunciato con ordinanza del 10.3.2010 i provvedimenti provvisori, per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere la intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.

 

2. Non può invece trovare accoglimento la richiesta di addebito svolta dalla resistente, fondata sulla violazione del dovere di fedeltà coniugale in cui sarebbe incorso il marito. Per quanto possa ritenersi accertata la relazione intercorsa tra il sig. Na. ed Emi.Ca., sua attuale convivente, presumibilmente sin dal 2008, all'uopo essendo sufficiente la fattura contrassegnata come documento n. 36 del fascicolo di parte resistente relativa all'acquisto di una borsa Louis Vuitton intestata alla Ca. in data 1.7.2008 trovata in possesso del marito, non emerge tuttavia alcuna concatenazione causale tra il rapporto extraconiugale e la presente separazione atteso che non solo la domanda è stata introdotta dal marito, ma in ogni caso la signora Co., dopo aver sottoscritto con il marito un accordo regolamentante i reciproci rapporti economici a seguito dell'allontanamento di costui dalla casa coniugale dietro richiesta della stessa moglie (cfr. la scrittura privata in data 16.6.2009), risulta essersi allontanata da Roma per trasferirsi di lì a poco in Florida insieme alla figlia dove aveva intenzione di rimanere definitivamente, come emerge dalla comparsa di costituzione e di risposta e dove comunque è rimasta per oltre un anno facendo ivi frequentare la scuola a Fl., malgrado abbia poi deciso di far ritorno nuovamente in Italia.

Siffatta condotta porta a ritenere, non essendo evincibile un preesistente solido legame della coppia che altrimenti la moglie non avrebbe lasciato definitivamente naufragare con il suo trasferimento negli Stati Uniti, che si fossero comunque già da tempo disgregati i rapporti affettivi coniugali lasciando il posto ad un graduale ma irreversibile allontanamento nella condivisione della quotidianità che presumibilmente solo la scoperta dell'infedeltà del marito e la sua successiva confessione ha consentito di focalizzare.

Del resto come ripetutamente affermato dalla Corte Suprema il tradimento non è in sé sufficiente alla costruzione dell'addebito in capo al coniuge resosene responsabile, occorrendo per contro un nesso di causalità tra la violazione del dovere di fedeltà e la rottura del consortium familiare, nonché l'effettuazione di un'indagine comparativa delle condotte dei coniugi, non valutabili separatamente, volta ad evidenziare se la condotta incriminata sia la causa e non invece la conseguenza di una crisi coniugale già in atto. In ordine al dovere di fedeltà di cui all'art.143 c.c., va infatti rilevato che mentre sotto il vigore della normativa previgente l'adulterio, inteso come violazione del dovere di fedeltà sessuale era condotta sufficiente a costituirne la violazione, alla luce della riforma operata nel 1975, che ha esaltato l'elemento affettivo, al di là dei vincoli formali e coercitivi, il legislatore ha inteso ricondurre il matrimonio a vincolo fondato essenzialmente sul libero consenso dei coniugi, in conseguenza del quale l'evoluzione giurisprudenziale ha finito con l'identificare il dovere di fedeltà in un impegno globale di dedizione nei confronti del coniuge volto a garantire ed a consolidare la comunione spirituale e materiale posta a fondamento del rapporto coniugale, della quale la fedeltà sessuale diventa solo un aspetto. Impostazione questa dalla quale discende necessariamente, stante il fondamentale principio del consenso che deve regolare ogni rapporto della vita matrimoniale, il carattere di eccezionalità dell'addebito ad integrare il quale non è più sufficiente il mero congiungimento carnale o la relazione episodica con un terzo, richiedendosi invece violazioni particolarmente gravi e ripetute o comunque inquadrate, proprio perché il bene tutelato non è l'onore o il decoro del coniuge, bensì il rapporto di fiducia tra gli sposi, inteso come accordo e stima reciproci, in una valutazione complessiva di tutta la vicenda coniugale.

Da qui l'affermazione del principio, da ultimo ribadito dalla Corte Suprema, che la suddetta violazione di per sé non possa costituire causa di addebito, dovendo comunque porsi per assumere rilevanza, in tal senso essendo stata interpretata l'anodina locuzione "ove ne ricorrano le circostanze" contenuta nel secondo comma dell'art. 151 c.c., come causa efficiente della sopravvenuta intollerabilità della convivenza (Cass. 9.10.2012 n. 17196).

Il che comporta, a cascata, che la violazione dell'obbligo di fedeltà, quand'anche possa ritenersi connotato in sé da un'implicita valutazione di particolare gravità, non possa comunque escludere la necessità della prova del rapporto di causalità con l'intollerabilità della convivenza, all'evidenza escludendosi che l'addebito possa configurarsi in re ipsa.

 

3. In ordine alla figlia Fl., perdono ormai di rilevanza, essendo la ragazza prossima al compimento del 18° anno di età, le possibili disquisizioni in ordine al regime di affido maggiormente rispondente all'interesse della minore ritenendosi anche alla luce delle conclusioni a su tempo raggiunte dal CTU e delle convergenti richieste delle parti di confermarne l'affido condiviso ad entrambi i genitori, unitamente alla collocazione residenziale presso la madre. Quello su cui invece occorre soffermarsi è il comportamento tenuto dal signor Na. con la figlia, il cui senso di ostilità nei confronti della figura paterna, muove probabilmente meno da lontano di quanto abbia diagnosticato la dott.ssa Co. nella sua pur brillante perizia, conclusasi nel 2011, alla luce dei successivi sviluppi verificatisi nel prosieguo del giudizio.

Se è verosimile che la partenza per la Fl. abbia contribuito ad innescare una cesura netta nei loro rapporti, è pur vero che nel corso della permanenza di Fl. all'estero, avvenuto con il pieno consenso del ricorrente, questi nulla ha fatto per tentare un riavvicinamento alla figlia che, essendo stata gioco forza resa partecipe dalla signora Co. della fedifraga condotta del padre, si è sentita da costui in altro modo a sua volta tradita a fronte della sua assoluta perdurante assenza, tanto più sapendolo insieme alla sua nuova compagna e dunque esclusa dal suo universo affettivo.

E se le giustificazioni fornite dal signor Na., consistenti nelle sue difficoltà personali ad affrontare un viaggio aereo per problemi psicologici legati al mezzo di trasporto, così come dichiarato all'udienza presidenziale e ribadito al Ctu nel corso della perizia sul nucleo familiare, sono apparse inizialmente credibili, le stesse risultano invece sconfessate dagli estratti conto esaminati dal perito contabile incaricato della valutazione delle condizioni economiche del ricorrente, dai quali sono emersi una serie di acquisti di biglietti aerei per spostamenti effettuati dal 2009 in poi da lui e dalla sua compagna nelle tratte Roma-Nizza, Roma-Milano, Roma-Parigi che portano inequivocabilmente ad escludere gli impedimenti frapposti alla sua frequentazione con la figlia oltreoceano.

E se le suddette risultanze istruttorie consentono di far cadere in un sol soffio il castello di carte abilmente messo in piedi dal padre, diventa del pari poco credibile che questi abbia avuto rifiuti di sorta da parte della figlia a vederlo una volta rientrata a Roma, essendo semmai la presenza della di lui compagna il bersaglio delle resistenze opposte da Fl. alla frequentazione paterna, che certamente, come suggerito dal G.I., avrebbe potuto non essere imposta o comunque momentaneamente accantonata ove l'effettivo obiettivo del signor Na. fosse stato quello di riguadagnare il terreno perduto riallacciando un saldo legame affettivo con la minore.

Del resto che il desiderio ultimo, peraltro niente affatto latente, di Fl. fosse quello di "riappropriarsi del padre" emerge inconfutabilmente dall'esame testologico realizzato nel corso della perizia psicologica: "..appare desiderosa di parlare del proprio disagio ed esordisce immediatamente riferendo il proprio rancore verso il padre. Il rifiuto attuato nei suoi confronti da parte di Fl. appare alimentato dalla delusione e dal senso dell'abbandono, poiché ella lo percepisce orientato verso altri interessi, affettivi e lavorativi".

Le scarsissime occasioni di permanenza della figlia con il padre, consistite, ad eccezione della vacanza di una settimana insieme nel corso della CTU, in appena tre fine settimana nel corso dell'intero giudizio, durato ben sei anni, sono indice, unitamente alla reticente condotta da questi tenuta in ordine alla sue condizioni economiche (v. infra), volta in ultima analisi ad avere ricadute dirette sul tenore di vita della stessa figlia se non fosse per la generosa disponibilità del nonno materno, di una distorta concezione dell'affido condiviso, sia pure tanto insistemente reclamato come se fosse una sorta di suggello alla buona creanza destinato però a rimanere sulla carta stampata, che si riflette sull'imprescindibile diritto della minore alla bigenitorialità.

Quantunque il ricorrente avesse dato alla dott.ssa Co. la sensazione che i rapporti con la minore fossero ripresi con regolarità avendo nel corso dell'esame peritale assunto l'iniziativa di organizzare un viaggio da solo con lei sulla base delle indicazioni fornitegli dal perito che aveva già allora lucidamente evidenziato che "i tempi perché Fl. possa essere disponibile a conoscere la partner del padre non apparissero così rapidi", non risulta che successivamente si sia attivato, ad eccezione di tre soli week end nell'arco dei seguenti quattro anni anche dietro le pressioni del G.I. Egli infatti si è sempre limitato a proporre alla figlia di trascorrere i fine settimana di sua spettanza presso l'abitazione della propria compagna dove lui stesso stabilmente risiede, proposte cui è naturalmente seguito un secco rifiuto.

Eppure nelle poche e rarissime occasioni in cui Fl., con pernotto o meno, è rimasta da sola in compagnia del padre, il clima è stato sereno e la ragazza ha mostrato evidenti aperture nei confronti del genitore come non solo la Ctu ha evidenziato (cfr. il punto 2 delle conclusioni peritali) ma lo stesso dott. Na. ha ammesso, constatazione questa che da un lato porta ad escludere la sussistenza di invasive manipolazioni materne volte ad ostacolare indirettamente i rapporti padre-figlia - il che ha escluso la necessità del percorso di mediazione familiare suggerito dal perito alla coppia genitoriale - e dall'altro evidenzia la fertilità del terreno che, ove solo fosse stato vangato, avrebbe consentito la crescita, o meglio, il riconsolidamento di ben saldi legami.

E invece il padre, che pure ha dato prova di sapere essere un genitore dotato di risorse affettive nei sia pur rari momenti in cui si è trovato in compagnia della figlia ridestando in lei il desiderio di un rapporto complice e dialogante, è rimasto sordo, nell'incapacità di scindere il proprio ruolo genitoriale e gli inevitabili sacrifici che ne conseguono dalle proprie relazioni sentimentali, alla silente ma chiarissima richiesta di attenzione e soprattutto di esclusività proveniente da Fl., lasciando che quegli stessi incontri, rimasti senza seguito, si trasformassero agli occhi della ragazza in un'ennesima cocente delusione.

Del rifiuto da parte di Fl. ad incontrarlo nei fine settimana calendarizzati sempre e pervicacemente insieme alla sua attuale compagna, il signor Na. non può, in definitiva, che dare la colpa a se stesso. Sulla scorta di tali rilievi si ritiene da un canto di regolamentare i tempi di permanenza della figlia presso il padre, condizionatamente ai desideri della stessa, almeno una sera la settimana e a fine settimana alternati oltre ad una settimana durante le vacanze estive, ma dall'altro di sanzionare la condotta del ricorrente, al fine di una sostanziale coartazione all'adempimento dei doveri genitoriali, per il pregiudizio arrecato alla minore con la propria omissiva condotta nell'esercizio dell'affido condiviso.

Quantunque la relativa richiesta, presentata in corso di giudizio, non sia stata riprodotta nelle conclusioni finali rassegnate dalla resistente, si reputa, sulla scorta di un già consolidato orientamento di questa Sezione circa la relativa applicabilità di ufficio (all'uopo rinviandosi per relationem alla pronuncia resa in data 8.3.2013 nel procedimento n.r.g. 81370/2008), che nei confronti del signor Na. debba trovare applicazione il meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 709-ter c.p.c., in ragione della funzione punitiva o comunque improntata, sotto forma di dissuasione indiretta, alla cessazione del protrarsi dell'inadempimento degli obblighi familiari che, attesa la loro natura personale, non sono di per sé coercibili né suscettibili di esecuzione diretta.

Ciò chiarito si reputa che la sanzione più consona alla fattispecie, tenuto conto che le omissioni paterne hanno avuto ricaduta diretta sulla minore vistasi di fatto privata dall'imprescindibile figura di riferimento paterna e che la mutilazione affettiva ha gettato in uno stato di palese sofferenza, che il rifiuto, quale ultima disperata richiesta di attenzione, inequivocabilmente palesa, sia quella del risarcimento del danno nei confronti della stessa Fl., che avuto riguardo alla durata dell'inadempimento ed alle condizioni economiche dell'obbligato si quantifica nella misura di Euro 15.000, da versarsi su un libretto di deposito a risparmio intestato alla minore con vincolo giudiziale fino al compimento del 18° anno di età.

 

4. Non sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma, via (...), in comproprietà dei due coniugi, alla moglie, sebbene convivente con la figlia, atteso che l'esigenza di assicurare alla minore la conservazione dell'habitat domestico e delle pregresse consuetudini di vita cui è sottesa la ratio della disposizione contenuta nell'art. 337-sexies c.c. è venuta meno con il trasferimento della resistente, a seguito della separazione di fatto dal marito, in Florida. 5. Con riferimento alle richieste di contribuzione al mantenimento che la resistente ha svolto per se medesima e per la figlia occorre procedere alla disamina comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti. Mentre è agevole la ricostruzione della condizione della moglie, che ha sin dall'inizio del matrimonio svolto, malgrado la conseguita laurea in medicina, il ruolo di casalinga all'interno del nucleo familiare ma che ha sempre potuto contare sugli aiuti della famiglia di origine con i quali è stato anche integrato il menage familiare (ad esempio con il sovvenzionamento della scuola privata internazionale [omissis] frequentato dalla figlia sin dall'asilo con rette superiori ai 15.000 euro l'anno), e che è proprietaria con quota del 70% della ex casa familiare di via (...), il residuo 30% essendo in capo al coniuge con una rata per il ripianamento del mutuo contratto per il suo acquisto di Euro 1.740 mensili gravante su entrambi i coniugi, ben più difficoltosa si è rivelata quella del marito le cui omissioni a fronte delle richieste del G.I. (essendosi il medesimo limitato alla produzione dei soli CUD rilasciati dal Ministero della Difesa malgrado la pluralità delle fonti di reddito e la proprietà di cespiti ulteriori rispetto alla casa di abitazione) hanno reso necessario il ricorso alle indagini della Guardia di Finanza congiuntamente alla nomina di un CTU contabile.

Quantunque possano ritenersi definitivamente cessate le indennità conseguite dal dott. Na. per i due incarichi nella compagine governativa ricoperti il primo tra il 2007 e il 2008 ed il secondo tra il marzo 2010 e l'ottobre 2011, le risultanze peritali portano ad escludere che la sua unica fonte di reddito sia costituita allo stato dalla sua sola retribuzione percepita per l'attività dipendente presso l'Arma dei carabinieri con il grado di Colonnello, ammontante, in aggiunta ai modesti compensi per attività parallele svolte in via ufficiale (revisore dei Conti presso la CIVIT e componente di un Nucleo speciale presso l'Università) allo stato a circa Euro 4.100 mensili (cfr. Mod. Unico 2014: Euro 72.532 reddito per attività lavorativa - Euro 20.936 Irpef - Euro 1.090 addizionale regionale Irpef - Euro 567 addizionale comunale Irpef = Euro 49.930 : 12 mensilità).

Risulta infatti essere stato accertato dal perito nominato dott.ssa Di Ciommo dalla disamina dei c/c a costui intestati o cointestati, che peraltro neppure dietro le richieste del Ctu è stato possibile ottenenere essendone stata buona parte acquisita attraverso la Guardia di Finanza, per il periodo oggetto di valutazione (2008-2012) uno scarto di circa Euro 60.000 annui di media (non essendosi calcolato l'anno 2012 in quanto essendo già stata disposta la perizia si ritiene non attendibile) tra i redditi netti dichiarati al Fisco e le entrate prive di giustificazioni risultanti dai conti correnti e come tali riconducibili ad ulteriori fonti di reddito (cfr. il prospetto finale a pag. 128 dell'elaborato).

Le specifiche contestazioni svolte sul punto dalla difesa del Na. in comparsa conclusionale risultano per lo più tardive essendo la sede deputata quella delle controdeduzioni svolte a seguito dell'invio della bozza della perizia alle parti ad opera del Ctu, mentre per le altre si rinvia, avuto riguardo alla esauriente e congrua motivazione, alle repliche del Ctu svolte nella parte finale dell'elaborato nelle quali sostanzialmente si conferma che le contestazioni da parte di costui circa la diversa natura delle somme in entrata non sono state tenute in alcun conto ove prive di documentazione giustificativa, né peraltro essendovi alcuna corrispondenza tra le somme asseritamente versate in restituzione da terzi e quelle fuoriuscite per i medesimi.

A tali risultanze reddituali si aggiunge la riconducibilità a Pa.Na. della società HS. a r.l., che malgrado le contestazioni da costui svolte circa la propria cointeressenza esclusivamente nominale, risulta per il tramite degli accertamenti della polizia Tributaria essere stato verificato su dichiarazioni rese dalla Fi. s.p.a. che era stato costui a conferire alla stessa Fi. mandato fiduciario sia per la costituzione della HS. s.r.l.di cui aveva versato l'intero capitale sociale, sia per il versamento di successivi finanziamenti infruttiferi, senza contare che l'A.U. è la signora Ca., ovverosia la compagna del ricorrente, rinviandosi a tutte le risultanze acquisite anche in ordine alla società controllata HS. s.r.l. e alla commercializzazione del prodotto Sa., ovverosia un particolare filtro endonasale, il cui brevetto è anch'esso riconducibile, come accertato presso l'Ufficio Italiano Brevetti, allo stesso Na. e da questi alienato non già al padre Do.Na. bensì alla società HS. s.r.l. (cfr. pag. 58 della perizia) all'elaborato.

Attraverso il metodo correttamente applicato nella perizia, cui del pari si rinvia, il valore di detta società di cui il Na. ha detenuto fino al 6.12.2012 il 100% delle quote e da allora in poi il 50% avendone alienato a terzi la metà, è stato stimato in Euro 940.000, stima questa per superare la quale sarebbe stato necessario produrre l'atto di cessione dal quale evincere il prezzo incassato, in merito al quale non è stata invece fornita alcuna, così come in ordine al nominativo dell'acquirente, informazione.

Ragione per la quale si presume che il Na. sia entrato in possesso a seguito della suddetta vendita almeno della somma di Euro 470.000. Le risultanze sopra riferite portano pertanto a ritenere che nella migliore delle ipotesi le maggiori somme riscontrate sui c/c del Na. provengano dal commercio gestito dalle suddette società, cui si aggiunge il valore delle quote tuttora detenute che in quanto cespiti suscettibili di valutazione economica concorrono in pari misura alla composizione del suo patrimonio, fermo restando che quand'anche il ricorrente avesse alienato ogni partecipazione societaria in data 16.1.2013, come sostenuto in comparsa conclusionale (pag. 16) senza che ne sia stata fornita alcuna prova, al di là del valore confessorio di detta dichiarazione che smentisce inequivocabilmente l'asserita titolarità meramente nominale, deve presumersi l'incameramento da parte di costui del relativo prezzo pari ad almeno ulteriori Euro 470.000. Del resto chiara conferma del fatto che il tenore di vita condotto dal signor Na. fosse notevolmente superiore a quello che la modesta retribuzione percepita come Colonnello dei Carabinieri consentisse si desume dall'entità e dalla tipologia delle spese sostenute negli anni del periodo oggetto di esame, pari, stando all'estratto conto della Carta di credito American Express Centurion (carta questa concessa solo ai titolari di redditi particolarmente elevati considerando che solo di canone il suo costo si aggira intorno ai 3.000 euro annui) e della carta di Credito Visa, per l'anno 2008 a circa Euro 20.000, per l'anno 2009 a circa Euro 30.000, per l'anno 2010 a circa Euro 21.000, per l'anno 2011 a circa Euro 31.000 (senza contare per le motivazioni già esposte l'anno 2012), tutte relative a pagamenti di biglietti aerei, hotel 5 stelle lusso (il Quisisana a Capri, lo Shore Club a Miami, l'Atlantico a Forte dei Marmi, l'Hilton a Key West, il Delano a Miami Beach) per la sola parte riconducibile al Na., mentre di gran lunga maggiori e superiori alla sua stessa retribuzione sono i pagamenti presumibilmente riconducibili a terzi effettuati con le suddette carte di credito (cfr. i prospetti alle pagg. 119-124 dell'elaborato).

Si deve pertanto reputare che, oltre alle consistenze patrimoniali sopra esaminate (cui si aggiunge la proprietà esclusiva di un box in via (...)), i redditi percepiti dal Na. siano nella più clemente delle ipotesi non inferiori ad almeno Euro 9.000 mensili, dato questo che si ricava sommando alla sua retribuzione ufficiale (Euro 4.100) l'importo medio mensile derivante dalle maggiori somme rinvenute sui c/c (Euro 60.000 : 12 mensilità = Euro 5.000), pur dovendosi tenere al contempo conto della spesa pari alla metà del mutuo di via (...), la restante metà spettando alla moglie, e della mancanza di esborsi per la sua sistemazione abitativa, risiedendo egli stabilmente nell'abitazione di proprietà della sua compagna.

Orbene con riferimento all'assegno di mantenimento richiesto dalla moglie la netta superiorità delle condizioni economiche del ricorrente, avuto riguardo ai suoi redditi come sopra accertati e alle sue consistenze patrimoniali costituite dalle partecipazioni societarie secondo la stima effettuatane, consente in punto di an debeatur l'accoglimento della domanda.

Va tuttavia rilevato in ordine alla sua quantificazione che la resistente, ancorché priva di redditi propri stante la sua condizione di casalinga, ha sempre usufruito di costanti sovvenzionamenti da parte del padre, sia in costanza della convivenza matrimoniale (al riguardo essendone indice il pagamento, pacifico tra le parti, da parte del di lei padre della scuola internazionale privata di Fl., sin dai primi anni di asilo fino a tutto il liceo ora in via di ultimazione, comportante una retta annua superiore ai 15.000 annui) che dopo la separazione di fatto, allorquando si è trasferita in Florida, ovverosia in una zona degli Stati Uniti diversa da quella della sua famiglia di origine, stabilmente residente a New York, prendendo in locazione un'abitazione in un prestigioso complesso residenziale e facendo frequentare a Fl. anche lì una scuola internazionale con costi ben più elevati di quella romana (non potendo che essere il padre il suo finanziatore tenuto conto che fino all'introduzione del presente giudizio nessuna somma le veniva corrisposta dal marito e che neppure ha mai affittato la casa di via (...) quantunque ne avesse allora il possesso esclusivo avendone sostituito le serrature della porta di ingresso).

Poiché nella quantificazione dei redditi necessari a consentire al coniuge istante il mantenimento il parametro di riferimento è costituito a norma dell'art. 156 c.c. dal tenore di vita che aveva goduto in costanza di matrimonio, nel valutare tale presupposto il giudice deve tenere conto di ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente, ivi compresi quelli derivanti da elargizioni da parte di familiari che erano in corso durante il matrimonio e che si protraggano in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell'interessato (cfr. Cass. 10.6.2014 n. 13026). Pertanto in considerazione di tali apporti continuativi ed ingenti, quantunque elargiti a titolo di liberalità, da parte della famiglia di origine e della circostanza, anch'essa pacifica che la signora Co., una volta rientrata in Italia, si è nuovamente insediata nell'abitazione di via (...) privando il marito della sia pur minoritaria redditività (essendo costui titolare di una quota corrispondente al 30% del bene) che la locazione dell'immobile in comproprietà avrebbe consentito di acquisire, si ritiene di quantificare detto assegno nella somma di Euro 1.500 mensili.

Per quanto invece concerne la figlia, si reputa di quantificare il contributo a carico del padre, tenuto conto della posizione sociale della famiglia, della sua permanenza senza soluzione di continuità presso la madre e delle esigenze connaturate all'età raggiunta, in Euro 2.000 mensili. Entrambi i suddetti importi sono dovuti, non risultando alcun incremento dei redditi percepiti dal ricorrente in corso di causa, con decorrenza dall'udienza presidenziale, ovverosia dal marzo 2010, oltre all'adeguamento annuale secondo l'Istat. 6. A carico di entrambi i coniugi vanno infine poste, in ragione del 50% cadauno, le spese straordinarie per la prole di natura medico sanitaria (spese per interventi chirurgici, terapie prescritte dal medico curante, analisi ed esami diagnostici non coperti dal SSN, scolastiche (rette per una scuola privata, testi scolastici, ripetizioni, viaggi organizzati dalla scuola rette ed iscrizione all'università o a corsi parauniversitari), sportive (comprensive della pratica sportiva e del relativo abbigliamento) e parascolastiche (corsi di lingua o di attività artistica, viaggi di istruzione, campus estivi), da concordarsi preventivamente ad eccezione delle spese obbligatorie o caratterizzate da urgenza.

 

La condotta processuale del ricorrente che in violazione del dovere di lealtà processuale immanente in ogni giudizio e particolarmente vincolante nei giudizi in materia di diritto di famiglia come evidenziato dall'art. 5, 9° comma l. 898/1970, applicabile tout court anche al giudizio di separazione, ha tentato di occultare i propri redditi, unitamente alla sua soccombenza sulle richieste economiche della controparte, ne impone la condanna oltre che delle spese di lite, altresì al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c., applicabile, secondo l'espressa previsione della norma, anche d'ufficio, al versamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte: somma questa che si ritiene di determinare in via equitativa in misura corrispondente alla metà delle spese di lite per l'aggravio degli oneri difensivi e dei tempi processuali subiti. A carico del ricorrente vanno altresì poste le spese relative alla perizia per la valutazione delle sue condizioni economiche, resasi necessaria a causa delle sue omissioni e reticenze, mentre quelle relative alla CTU psicologica in quanto redatta nel superiore interesse della minore devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% cadauna.

 

P.Q.M.

 

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pa.Na. nei confronti di Lu.Co.Ma., così provvede:

- dichiara la separazione personale fra le parti coniugate il giorno 15 settembre 1992 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Roma dell'anno 1993 al n. 46, parte 2, serie C07, e per l'effetto ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;

- rigetta la domanda di addebito proposta dalla parte resistente nei confronti della parte ricorrente;

- rigetta la richiesta di assegnazione della casa coniugale sita in Roma, via (...);

- affida la figlia minore Fl. congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocazione residenziale presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé quando vorrà previo accordo con la moglie e con la stessa figlia e comunque almeno una sera a settimana, a fine settimana alternati e per 7 gg. durante le vacanze estive;

- determina, a decorrere dal marzo 2010 in Euro 1.500 mensili il contributo dovuto in favore del coniuge e per l'effetto condanna il marito a corrispondere alla moglie detta somma, oltre alla rivalutazione annuale secondo l'Istat, entro il giorno 5 di ogni mese presso il di lei domicilio;

- determina, a decorrere dal marzo 2010 in Euro 2.000 mensili il contributo dovuto in favore della resistente per il mantenimento della figlia Fl. e per l'effetto condanna il marito a corrispondere alla moglie detta somma, oltre alla rivalutazione annuale secondo l'Istat, entro il giorno 5 di ogni mese presso il di lei domicilio;

- pone a carico di entrambe le parti il 50% delle spese straordinarie per la figlia di natura medicosanitaria, scolastica, paracolastica e sportiva, da concordarsi preventivamente ad eccezione delle spese obbligatorie o caratterizzate da urgenza;

- condanna il ricorrente al pagamento, a titolo di risarcimento del danno subito dalla figlia ex art. 709 ter c.p.c., della somma di Euro 15.000 da versarsi su un libretto di risparmio intestato alla minore con vincolo giudiziale fino al compimento del 18° anno di età e da consegnarsi all'altro genitore;

- condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore della parte resistente, delle spese sostenute per questo giudizio, liquidate in complessivi Euro 6.400 a titolo di compensi legali, oltre accessori come per legge, nonché al pagamento di ulteriori Euro 3.200 ex art. 96, 3° comma c.p.c;

- pone integralmente a carico del ricorrente le spese, liquidate con separato provvedimento, relative alla perizia disposta per la valutazione del di lui patrimonio;

- pone a carico di entrambe le parti le spese, liquidate con separato provvedimento, relative alla perizia psicologica sul nucleo familiare, nella misura del 50% cadauna.

 

Così deciso in Roma, il giorno 23 gennaio 2015.

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2015. 

 

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