Novità Legge di Bilancio 2021: rimborso delle spese legali all'imputato assolto

La Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202) (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46) ha introdotto un'importante novità ai commi da 1015 a 1022: la possibilità per l'imputato assolto con sentenza passata in giudicato di vedersi rimborsare le spese legali sostenute per la difesa nel processo penale a suo carico.

 

Per avere diritto al rimborso, l'imputato deve essere assolto con formula piena e la Sentenza deve essere passata in giudicato.

 

Non è tuttavia riconosciuto alcun rimborso quando l'imputato è assolto da uno o più capi di imputazione ma condannato per altri reati; quando l'estinzione del reato è avvenuta per avvenuta amnistia o prescrizione ovvero quando sia sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione. 

Il limite massimo di rimborso è di 10.500 euro. 

Il rimborso sarà corrisposto all'imputato assolto previa l'esibizione della fattura già saldata del proprio avvocato e vistata, per congruità, dal Consiglio dell'Ordine: non verrà pagato in un'unica soluzione, bensì in tre rate annuali.

 

Per espressa disposizione di Legge il rimborso non concorre alla formazione del reddito.

 

Infine, dispone il comma 1022 che il rimborso potrà essere riconosciuto soltanto per le sentenze di assoluzione divenute irrevocabili successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e quindi dal primo gennaio 2021. 

 

Di seguito, i commi da 1015 a 1022 della Legge di Bilancio:

 

1015. Nel  processo  penale,  all'imputato  assolto,  con  sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non  ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o  non  é previsto dalla legge come reato, é riconosciuto  il  rimborso  delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500. 

 

1016. Il rimborso di cui al comma 1015 é ripartito  in  tre  quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo a  quello  in cui la  sentenza  é divenuta  irrevocabile,  e  non  concorre  alla formazione del reddito ai sensi del testo  unico  delle  imposte  sui

redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917.

 

1017. Il rimborso di cui  al  comma  1015  é  riconosciuto  dietro presentazione di fattura  del  difensore,  con  espressa  indicazione della causale e  dell'avvenuto  pagamento,  corredata  di  parere  di congruità  del  competente  Consiglio  dell'ordine  degli avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione  con  attestazione  di cancelleria della sua irrevocabilità. 

 

1018. Il rimborso di cui al comma  1015  non é riconosciuto  nei seguenti casi: a) assoluzione da uno o più capi di imputazione e  condanna  per altri reati; b) estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione; c)   sopravvenuta   depenalizzazione   dei   fatti   oggetto   di imputazione. 

 

1019. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con  il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi  di  cui al  comma  1015,  nonché  le  ulteriori  disposizioni  ai  fini  del contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 1020, attribuendo rilievo al numero  di  gradi  di  giudizio  cui  l'assolto é stato sottoposto e alla durata del giudizio.

 

1020. Per la finalità dei commi da 1015 a  1019,  nello  stato  di previsione del Ministero della giustizia é istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con  la  dotazione di euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021,  che  costituisce limite complessivo di spesa per l'erogazione dei rimborsi di  cui  al comma 1015.

 

1021. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti di cui ai commi  da  1015  a  1020  con  le  risorse  umane,  strumentali  e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 

1022. Le disposizioni dei commi da 1015 a  1021  si  applicano  nei casi di sentenze di assoluzione divenute irrevocabili successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.