Danno da vaccini anti-Covid: risarcimento ed indennizzo ex lege, anche ai non vaccinati

Studio Legale Avvocato Carlo Florio - Avvocati Bergamo Italia
Joseph Wright of Derby, Un esperimento su un uccello in una pompa ad aria, 1768 (dettaglio)

La Legge 25 febbraio 1992 n. 210 stabilisce che chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato.

 

La portata applicativa della Legge in commento è stata progressivamente estesa nel corso degli anni ad opera della Corte Costituzionale che in tempi anche recenti ha avuto occasione di stabilire il principio per cui “In tema di vaccinazioni sanitarie, il diritto all'indennizzo, diverso dal risarcimento dei danni, spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, anche in favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione antinfluenzale, e ciò benché si tratti di vaccinazione raccomandata e non obbligatoria, a tutela del principio di solidarietà, della salute collettiva e del principio di ragionevolezza, non potendo inoltre tale diritto essere limitato ai soli soggetti a rischio, cui la somministrazione del vaccino è riconosciuta in via gratuita, ma dovendo essere esteso alla generalità della popolazione, ove se ne riscontrino i menzionati presupposti” (Corte Costituzionale, Sent. 14 Dicembre 2017, n. 268).

 

Peraltro, l’ultimo comma dell’art. 1 della Legge n. 210/1992 dispone espressamente che  “I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie

 

L’indennizzo, è bene precisare, “si colloca […] su un piano diverso dal risarcimento del danno, poiché - a differenza di questo - non presuppone l'accertamento di un fatto illecito e l'individuazione del responsabile, bensì sorge, a prescindere dalla colpa, in presenza del solo accertamento del nesso causale tra vaccino e menomazione permanente, costituendo perciò un'autonoma misura economica di sostegno, di natura indennitaria ed equitativa, in caso di danno alla salute, che consente agli interessati una protezione certa nell'an e nel quantum…” (Corte Costituzionale, Sent. 14 Dicembre 2017, n. 268).

 

Tutto ciò, prosegue la Corte Costituzionale, “…ferma restando per essi la possibilità di esperire anche l'azione di risarcimento del danno alle condizioni previste dall'art. 2043 c.c.” (Corte Costituzionale, Sent. 14 Dicembre 2017, n. 268) che come si è visto può trovare ampia declinazione con riferimento sia alla posizione giuridica del vaccinato che dei terzi indicati dal citato ultimo comma dell’art. 1 nonché dei prossimi congiunti in relazione all’eventuale perdita o alla lesione del rapporto parentale.

 

Alla luce dell’attuale contesto, considerato l’obbligo surrettiziamente introdotto a carico dell’intera popolazione di sottoporsi al vaccino sperimentale, che come noto non esclude il contagio proprio o altrui, ben si può dunque comprendere l’attualità e la vastissima operatività della richiamata disciplina, e la necessità di dare ampia e concreta attuazione dei diritti ivi riconosciuti.