
Nel mese di Aprile 2025 sono intervenute importanti novità normative e giurisprudenziali. Innanzitutto, è stato emanato il Decreto Sicurezza n. 48/2025 che introduce nuove fattispecie di reato, inasprisce le pene per violenze contro le forze dell’ordine, interviene sulla detenzione femminile e sui CPR, e vieta la cannabis light. Inoltre, è stata varata la riforma della magistratura onoraria (L. 51/2025) che istituisce un ruolo ad esaurimento con maggiori tutele economico-previdenziali e opzione per l’esclusività. In Giurisprudenza, la Cassazione Civile (Sent. 8707/2025) ha ribadito le condizioni di liceità per l'esercizio di controlli difensivi sui lavoratori ed è tornata sul tema della responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro nei confronti dei familiari del lavoratore vittima di infortunio mortale (Sent. n. 9972/2025). La Cassazione Penale (sent. 14384/2025) ha inoltre dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all’art. 309 c.p.p., comma 9, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Infine, la Corte Costituzionale esaminato ed ammesso i quesiti referendari oggetto di consultazione popolare dell’8-9 giugno 2025 in materia di cittadinanza e diritti del lavoro.
Decreto Sicurezza n. 48/2025
Il Decreto-Legge 11 aprile 2025, n. 48 (c.d. “Decreto Sicurezza”) introduce una serie di misure urgenti in materia immigrazione, ordine pubblico, tutela delle forze di polizia, vittime dell’usura e ordinamento penitenziario. Tra le principali novità si segnalano:
- Nuove fattispecie di reato: introdotto ad esempio il reato di “detenzione di materiale con finalità di terrorismo” (art. 270-quinquies.3 c.p.), punito con reclusione da 2 a 6 anni, per chiunque si procuri o detenga consapevolmente istruzioni o mezzi per preparare atti terroristici. In ambito di pubblica sicurezza urbana viene introdotto il reato di “occupazione arbitraria di immobile altrui”, perseguibile a querela, che punisce con 2 a 7 anni di reclusione chi occupa con violenza o minaccia l’abitazione altrui o ne impedisce il rientro al legittimo proprietario. Prevista anche la criminalizzazione di condotte di rivolta passiva in carcere o nei CPR (Centri per il rimpatrio), assimilando la resistenza non violenta in tali contesti a ipotesi di reato. sono inoltre previsti maggiori controlli sull’identità dei migranti e obblighi documentali per l’acquisto di SIM telefoniche.
- Inasprimento pene e misure preventive. Sono aumentate le sanzioni per diversi reati esistenti (sono 9 le fattispecie interessate da aggravamenti di pena: ad esempio, viene elevata a fattispecie autonoma l’aggravante di truffa approfittando di condizioni di vulnerabilità) ed è esteso il DASPO urbano (non solo per eventi sportivi, ma anche per interdire l’accesso a infrastrutture di trasporto pubblico a soggetti denunciati o condannati per reati contro la persona o il patrimonio). Inoltre, verranno perseguiti più duramente i blocchi stradali: l’ostacolo alla circolazione su strada ordinaria, finora illecito amministrativo, diventa reato se commesso da più persone riunite
- Tutela forze dell’ordine e ordinamento penitenziario: introdotte nuove aggravanti per violenza, minaccia o resistenza a pubblico ufficiale quando le vittime sono agenti di polizia. Nel settore carcerario, si interviene sulla sospensione della pena per detenute madri: il differimento obbligatorio dell’esecuzione della pena per donne incinte o madri di bimbi <1 anno diventa facoltativo in caso di reati di particolare allarme sociale, allineando il regime a quello già previsto per madri di figli 1-3 anni. In tali ipotesi la detenuta potrà scontare la pena in un ICAM (Istituto a custodia attenuata per detenute madri). La riforma dunque restringe l’accesso alle misure alternative, escludendole in presenza di situazioni di grave pericolo per la collettività
- Ulteriori disposizioni: previste norme a tutela di specifiche categorie (ad es. vittime dell’usura, con potenziamento del Fondo di solidarietà) e modifiche alla legislazione vigente. Di grande impatto economico-sociale è l’intervento sulla filiera della canapa industriale: l’art. 18 del decreto vieta l’importazione, lavorazione e vendita delle infiorescenze di cannabis sativa L. (c.d. “cannabis light”), equiparandole di fatto alle sostanze stupefacenti illegali. Questa misura, motivata dal Governo come necessaria per evitare abusi e rischi per la sicurezza pubblica, ha suscitato particolare allarme nel settore agricolo e tra gli operatori della canapa legale. in materia di ordine pubblico e antiterrorismo, si rafforzano gli strumenti sanzionatori e di prevenzione a disposizione delle forze dell’ordine (nuovi reati e poteri di sequestro, accelerazione demolizioni di immobili abusivi confiscati).
Riforma della Magistratura Onoraria
Con la Legge 15 aprile 2025, n. 51 è stata approvata in via definitiva la riforma della disciplina della magistratura onoraria, destinata a ridefinire status e funzioni dei giudici di pace, giudici onorari di tribunale (GOT) e vice procuratori onorari (VPO). La legge – in vigore dal 1° maggio 2025 – modifica profondamente il precedente assetto delineato dal d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, istituendo un “ruolo ad esaurimento” per i magistrati onorari attualmente in servizio. Le principali novità normative possono essere così riassunte:
- Conferma e opzione per l’esclusività: I magistrati onorari in servizio devono sottoporsi a una procedura di conferma; quelli confermati entrano nel ruolo ad esaurimento e hanno la facoltà di optare per un regime di esclusività delle funzioni giurisdizionali. Viene fissato un monte ore massimo di 16 ore settimanali di attività giudiziaria per ciascun magistrato onorario non esclusivo, includendo in tale computo sia le udienze sia le attività preparatorie e di studio. Questo tetto orario mira a garantire che l’incarico onorario resti compatibile con lo svolgimento di altre attività lavorative o professionali, evitando eccessi di impiego che in passato di fatto mascheravano rapporti di lavoro a tempo pieno. È prevista, peraltro, la possibilità di assegnare magistrati onorari confermati agli Uffici per il processo presso tribunali e procure, con compiti di supporto al giudice togato in materia civile e penale (salvo alcune eccezioni per materie particolarmente delicate come famiglia, societario, ecc.).
- La riforma interviene anche sul fronte economico-previdenziale, tema di annosa rivendicazione della categoria. In base alle nuove norme, ai magistrati onorari confermati si applicano istituti tipici del rapporto di pubblico impiego: oltre ai permessi e congedi già citati, vengono finalmente riconosciuti il diritto alle ferie retribuite, forme di copertura previdenziale e assicurativa (malattia, infortuni) e in generale uno status più dignitoso e tutelato.
Cassazione Civile n. 8707/2025 – Controlli investigativi sui lavoratori e licenziamento
Con la sentenza n. 8707 del 2 aprile 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata sulla legittimità dei controlli investigativi sui dipendenti da parte del datore di lavoro e sulle conseguenze disciplinari di tali controlli. La Suprema Corte ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare impugnato dal lavoratore, cogliendo l’occasione per ribadire i confini entro cui un datore può ricorrere a investigatori privati. In linea con la giurisprudenza precedente, la sentenza chiarisce che il datore di lavoro può affidare indagini a soggetti esterni (agenzie investigative) per controllare il dipendente, purché tali controlli non sconfinino nella vigilanza sull’attività lavorativa vera e propria, la quale è riservata ex art. 3 Stat. Lav. al datore e ai suoi preposti. È ammesso invece il controllo finalizzato a verificare comportamenti illeciti del lavoratore – ossia condotte che integrino violazioni fraudolente o addirittura reati – e che siano potenzialmente fonte di danno per l’azienda, non potendo invece tali investigazioni avere per oggetto il mero inadempimento dell’obbligazione lavorativa in sé. In altri termini, sono consentiti i cosiddetti controlli difensivi, volti a tutelare il patrimonio aziendale o a prevenire condotte infedeli del dipendente, mentre restano vietati i controlli occulti di produttività o rendimento ordinario.
Cassazione Civile n. 9972/2025 – Responsabilità extracontrattuale, nesso causale e risarcimento
La sentenza n. 9972 del 16 aprile 2025 (Sez. III Civile) affronta il tema delicato della responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro nei confronti dei familiari del lavoratore vittima di infortunio mortale sul luogo di lavoro, con particolare riguardo alla prova del nesso causale tra condotta illecita e evento dannoso. I familiari della vittima hanno promosso un’azione risarcitoria extracontrattuale nei confronti del datore di lavoro, adducendo che il decesso fosse riconducibile a violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro imputabili all’azienda. In parallelo, va rilevato che in sede penale il legale rappresentante dell’azienda era stato processato per omicidio colposo, venendo assolto in primo grado: la sentenza penale aveva escluso oltre ogni ragionevole dubbio il nesso causale tra le eventuali omissioni di sicurezza e la morte del lavoratore, rilevando che l’evento si era verificato in modo non prevenibile dalla regola cautelare violata. Nel giudizio civile, tuttavia, i parenti del lavoratore insistevano per il risarcimento, sostenendo che, pur a fronte dell’assoluzione penale, in sede civile dovesse applicarsi il diverso criterio del “più probabile che non” nell’accertare la causalità.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei familiari, confermando le decisioni dei giudici di merito che avevano negato il risarcimento per difetto di prova del nesso causale. In particolare, la Corte d’appello (poi confermata dalla Cassazione) aveva accertato in fatto che non vi era un collegamento causale diretto e immediato tra le omissioni imputate al datore di lavoro e l’evento morte. La Cassazione ha ribadito che in sede civile il giudice deve ricostruire autonomamente tutti gli elementi costitutivi dell’illecito – condotta, nesso causale, danno e colpa – senza sentirsi vincolato da un’eventuale assoluzione penale per insufficienza di prove. La Corte di Cassazione ha ritenuto congrue le motivazioni formulate dai Giudici del merito.
Cassazione Penale Sez. II, n. 14384/2025 – Custodia cautelare e costituzionalità dell’art. 309 c.p.p.
La sentenza n. 14384 del 3 aprile 2025 (Sezione II Penale della Cassazione) si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art. 309 c.p.p., disposizione cardine in tema di riesame delle misure cautelari personali. In particolare, al centro della vicenda vi era il comma 9-bis dell’art. 309 c.p.p., che disciplina il diritto dell’indagato sottoposto a custodia cautelare di comparire all’udienza dinanzi al Tribunale del riesame. Tale norma prevede che l’interessato possa comparire personalmente avanti ai giudici del riesame solo se ne fa espressa richiesta, personalmente, entro due giorni dalla notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza. Nel caso concreto, la difesa dell’indagato (che non aveva presentato nei termini la richiesta di comparizione personale) aveva eccepito l’incostituzionalità di questa disciplina per violazione del diritto di difesa e il principio di uguaglianza (artt. 24 e 3 Cost.).
La Corte di Cassazione, esaminata la questione, ha ritenuto la censura manifestamente infondata ritenendo che il meccanismo previsto, pur restrittivo, sarebbe da ritenersi ragionevole e bilanciato nell’ottica del procedimento cautelare: la richiesta di comparizione personale costituisce un onere procedurale a carico dell’indagato, ma non lo priverebbe del diritto di difendersi, essendo comunque assicurata l’assistenza tecnica del difensore in udienza.
I referendum abrogativi dell’8-9 giugno 2025 – Quesiti ammessi e implicazioni politico-giuridiche
Nel mese di gennaio 2025 la Corte Costituzionale ha esaminato le richieste di referendum abrogativo presentate da comitati promotori su varie materie di rilevanza civile e sociale. Con cinque distinte sentenze (nn. 11, 12, 13, 14 e 15 del 2025), depositate a febbraio, la Consulta ha dichiarato ammissibili cinque quesiti referendari, che sono stati quindi indetti per le date dell’8 e 9 giugno 2025. Di seguito l’elenco dei referendum abrogativi che gli elettori saranno chiamati a votare, con una sintesi dei relativi contenuti normativi e dei profili di legittimità costituzionale valutati:
- Cittadinanza agli stranieri residenti – Riduzione dei tempi di residenza legale: il quesito, denominato “Cittadinanza italiana: dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza”, mira ad abrogare parzialmente la normativa vigente (Legge n. 91/1992, art. 9) che oggi richiede 10 anni di residenza legale continuativa per lo straniero non UE che chieda la cittadinanza per naturalizzazione
- Abolizione del Jobs Act – Disciplina dei licenziamenti illegittimi (contratto a tutele crescenti): il quesito referendario denominato “Contratto di lavoro a tutele crescenti – disciplina dei licenziamenti illegittimi” intende abrogare le norme introdotte con il Jobs Act (d.lgs. 23/2015) relative al regime sanzionatorio in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo per i lavoratori assunti dal 2015 in poi.
- Tutela nei licenziamenti per le piccole imprese – Indennità massima: il terzo quesito, denominato “Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità”, riguarda la disciplina dei licenziamenti nell’ambito delle aziende sotto una certa soglia occupazionale (tipicamente imprese con meno di 15 dipendenti, escluse dall’art. 18 St. Lav.). Attualmente, per questi datori di lavoro, in caso di licenziamento illegittimo il lavoratore ha diritto solo a un’indennità risarcitoria limitata (tra 2,5 e 6 mensilità, secondo la L. 604/1966), senza possibilità di reintegro. Il referendum propone di abrogare le norme che limitano l’indennità e che escludono la reintegrazione nelle piccole imprese.
- Contratti a termine – Durata massima e rinnovi: il quarto quesito è denominato “Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi”. Si tratta di un referendum molto tecnico, volto a intervenire sulla disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato. I promotori intendono eliminare alcune disposizioni (introdotte negli ultimi anni) che hanno esteso la durata massima dei contratti a termine e allentato i vincoli per la loro proroga o rinnovo.
- Responsabilità solidale negli appalti – Esclusione del committente: il quinto quesito, dal titolo “Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, a causa dei rischi specifici propri di queste attività”, riguarda la sicurezza sul lavoro negli appalti. In particolare, si riferisce all’art. 26, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), che attualmente prevede una forma di responsabilità solidale tra il committente e l’appaltatore (nonché l’eventuale subappaltatore) per gli infortuni occorsi ai lavoratori dell’appaltatore, limitatamente ai rischi specifici dell’attività di quest’ultimo. Il referendum propone di abrogare questa disposizione (introdotta nel 2007), eliminando dunque la responsabilità solidale del committente nei casi indicati.
L’8-9 giugno 2025 si prospetta come un importante banco di prova sia per i temi in gioco che per la tenuta dello strumento referendario (negli ultimi decenni molti referendum abrogativi non hanno raggiunto il quorum di partecipazione). Se gli elettori dovessero invece mobilitarsi in massa, il risultato potrebbe portare cambiamenti normativi di ampia portata: anche la Corte Costituzionale, ammettendo questi quesiti, ha ribadito il ruolo centrale della consultazione popolare diretta nelle scelte di fondo su cittadinanza e lavoro, rimettendo al popolo il verdetto finale su questioni di grande rilevanza costituzionale e sociale.