SULLA NATURA PENALE DELLA SANZIONE E DEL PROCEDIMENTO

Avvocato penalista

A seguito del celebre caso Engel ed altri c. Paesi Bassi del 1976 (scarica la sentenza), non ci è più consentito qualificare una sanzione o un procedimento in termini meramente formali dovendone l’interprete riconoscere la natura sostanzialmente penale in funzione anche di uno soltanto dei tre criteri conosciuti, appunto, come “criteri di Engel”, più precisamente: 1) la qualificazione del diritto interno; 2) la natura dell’infrazione; 3) la severità della pena.

 

Il primo criterio, la qualificazione del diritto interno, assume una importanza tutto sommato relativa in quanto rappresenta il punto di partenza del percorso ermeneutico rivolto alla qualificazione della sanzione o del procedimento sotto il profilo sostanziale.

 

Il secondo criterio, la natura dell’infrazione, è indubbiamente il più significativo e può essere indagato sulla base di molteplici fattori quali, per esempio: l’accertamento della funzione repressiva/dissuasiva della norma (Öztürk c Germania del 1984; Bendenoun c. Francia del 1994); il raffronto con la qualificazione attribuita agli analoghi procedimenti/sanzionei negli altri Paesi membri del Consiglio d’Europa (Öztürk c. Germania del 1984); l’accertamento della provenienza dell’azione, se cioè sia stata posta in essere da una pubblica autorità in virtù di poteri legalmente riconosciuti (Benham c. Regno Unito del 1996); la verifica della portata della norma, della sua generalità (Bendenoun c. Francia del 1994).

 

Infine, il terzo ed ultimo criterio, la severità della pena, da valutarsi in riferimento al caso concreto.

 

Con la nota sentenza Grande Stevens e altri c. Italia del 2014 (scarica la sentenza), la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha rilevato la natura essenzialmente penale del procedimento sanzionatorio innanzi alla CONSOB ed ha pertanto ritenuto che la successiva instaurazione di un ulteriore procedimento penale in relazione al medesimo fatto materiale costituisce una violazione del principio del ne bis in idem.

 

In applicazione dei principi sopra riportati, v. ordinanza Corte di Cassazione n. 950 del 2015 con cui la Sezione Tributaria ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale riguardante l’art. 187 ter, punto 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

 

[Avv. Carlo Florio]

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