Le novità del "Decreto Sicurezza Salvini"

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Thomas Cole - La caduta dell'impero romano - 1836

Il Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché' misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, convertito in Legge 4 ottobre 2018 n. 231, è entrato in vigore lo scorso 5 ottobre 2018 e porta significative modifiche in tema di immigrazione, sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa, amministrazione e destinazione di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

 

Le principali novità in materia di immigrazione

 

Il decreto sicurezza ha abolito definitivamente il permesso di soggiorno per motivi umanitari, previsto dal Testo Unico sull’Immigrazione, prevedendo in via residuale solo le forme di protezione dell’asilo politico e della protezione sussidiaria. Tale permesso umanitario è stato in parte sostituito da un permesso di soggiorno “in casi particolari”, che può essere rilasciato in occasione di determinate situazioni: violenza domestica, sfruttamento lavorativo, cure mediche urgenti, contingenteed eccezionale calamità del paese di provenienza.

 

Vengono aumentati anche i reati che comportano la revoca dello status di rifugiato: la previsione riguarda quei soggetti che sono stati condannati in via definitiva per i reati di: minaccia o violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali gravi e gravissime, pratiche di mutilazione dei genitali femminili, furto aggravato, furto in abitazione e furto con strappo.

 

Lo status di rifugiato, inoltre, può essere sospeso in caso di pendenza del procedimento penale per uno dei reati sopra elencati e la situazione di condannato o di imputato in un procedimento penale implica l’avvio della procedura immediata avanti la Commissione Territoriale competente (a valutare la domanda di asilo) e comporta, in caso di valutazione negativa, l’immediata espulsione del soggetto (il ricorso non ha più efficacia sospensiva).

 

Le novità introdotte hanno riguardato, inoltre, la gestione dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), i quali ora possono trattenere gli stranieri sino a un massimo di centottanta giorni e ospitare (obbligatoriamente) i richiedenti asilo per la loro effettiva identificazione. Infatti, gli stranieri potranno essere trattenuti fino a trenta giorni negli Hotspot e nei Centri di Prima Accoglienza per l’accertamento dell’identità e, per ulteriori 180 giorni, nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio.

 

I richiedenti asilo potranno accedere al patrocinio a spese dello Stato in caso di diniego della protezione umanitaria, per presentare ricorso alle autorità competenti, purché il ricorso non venga dichiarato inammissibile o improcedibile (art. 15).

 

Il decreto sicurezza è stato infine integrato con un emendamento del Senato che ha previsto l’istituzione di un elenco dei paesi di origine che possono essere considerati “sicuri” e per i quali la domanda di protezione internazionale eventualmente presentata è da considerarsi manifestatamente infondata.

 

L’art. 13 del decreto prevede, inoltre, che i richiedenti asilo non possano più iscriversi all’anagrafe, lavorare, accedere alle prestazioni sociali o all’edilizia popolare, né possano fissare la loro residenza sul territorio dello Stato. Essi verranno accolti in Centri straordinari (CAS) o nei CARA, dove non potranno svolgere alcun percorso di integrazione o corso di lingua. Infatti, a causa del depotenziamento del sistema SPRAR (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati), solo i titolari di protezione internazionale e i minori non accompagnati potranno accedere al sistema di accoglienza diffusa presso i comuni italiani.

 

Infine, il decreto prevede la possibilità di revocare la cittadinanza italiana agli stranieri, in qualunque modo questa sia stata acquisita (salvo i casi di acquisizione per nascita), che abbiano riportato una condanna definitiva per reati di terrorismo. La revoca può essere richiesta entro tre anni dalla condanna definitiva. Tuttavia, in considerazione del diritto di cittadinanza quale diritto inviolabile costituzionalmente garantito, la suddetta previsione rischia di passare al vaglio della Corte Costituzionale ed essere dichiarata incostituzionale.

 

Novità in tema di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa e amministrazione dei beni a quest’ultima sequestrati e confiscati

 

L’art. 16, rubricato “controllo, anche attraverso dispositivi elettronici, dell’ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare”, prevede che per determinati reati, quali i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e lo stalking (art. 612 bis c.p.), possa essere applicata la misura dell’allontanamento dalla casa famigliare e l’applicazione del braccialetto elettronico per monitorare eventuali violazioni.

 

L’art. 17, recante “prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo”, al fine di prevenire tragici attentati per mezzo di veicoli lanciati sulla folla, prevede l’obbligo per i gestori di attività di autonoleggio di tir e furgoni di comunicare, al momento della stipula del contratto ovvero con congruo anticipo, i dati identificativi dei richiedenti il noleggio a centri di elaborazione dati presso le Forze di Polizia, affinché possano essere effettuati controlli incrociati con le segnalazioni registrate dalle autorità.

 

L’utilizzo di taser, cioè di “armi ad impulsi elettrici”, è prevista dall’art. 19 (sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie municipali) e dispone che gli agenti di Polizia Locale dei comuni con popolazione oltre i centomila abitanti, possano essere dotati di tali armi in via sperimentale per sei mesi, previa adozione di un regolamento comunale e di formazione del personale. Alla scadenza del semestre, qualora la sperimentazione abbia avuto un esito positivo, il Comune potrà deliberare la dotazione effettiva di reparto di tali armi.

 

L’art. 20, rubricato “estensione dell’ambito di applicazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive”, prevede che in caso di

condanna per delitti consumati o tentata con finalità di terrorismo, possa essere applicato il divieto di accesso a determinati luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.

 

Il decreto sicurezza ha introdotto una nuova disciplina relativa all’applicabilità del DASPO urbano, disciplina che va ad integrare il preesistente Decreto Sicurezza Minniti di cui al decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 e convertito in Legge 18 aprile 2017 n. 48, che aveva introdotto per la prima volta l’istituto del DASPO urbano. In particolare, gli artt. 21 e 21 ter del predetto decreto sicurezza prevedono un’integrazione dell’elenco dei luoghi individuati dalla Polizia al fine di applicare il DASPO urbano (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive), nei confronti di quei soggetti che pongono in essere condotte tali da impedire l’accessibilità e la funzione di luoghi pubblici, quali presidi sanitari e aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e spettacoli pubblici.

 

Tale previsione integra il comma III dell’art. 9 del decreto sicurezza Minniti. La normativa in esame ha modificato anche la sfera sanzionatoria, disponendo l’adozione di un ordine di allontanamento (in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria) che può essere emesso dal sindaco ovvero dalle autorità competenti al fine di tutelare specifiche aree del territorio. Il suddetto ordine può essere emesso per quarantotto ore dall’accertamento dei fatti (art. 9, comma IV, D.L. 14/2017).

 

In caso di condotte reiterate, è prevista la possibilità di intervento del Questore che può vietare l’accesso ad una o più aree fino a dodici mesi, ampliando così la durata del divieto da sei mesi a un anno (art. 10, comma II, D.L. 14/2017). La durata di tale divieto, inoltre, può essere aumentata da un minimo di dodici mesi a un massimo di due anni in caso di condanne per reati contro la persona o il patrimonio (art. 10, comma III, D.L. 14/2017). Qualora la condanna riguardi reati non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero delitti ex art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico intrattenimento, il divieto di accesso, quello di stazionamento nelle immediate vicinanze e l’obbligo di presentarsi al Commando di Polizia, possono essere emessi dal Questore per ragioni di sicurezza.

 

Tali divieti hanno una durata compresa tra un minimo di sei mesi e un massimo di due anni e possono essere limitati a determinate fasce orarie. Si precisa che i suddetti divieti, comportando una restrizione della libertà personale dell’individuo, devono essere sottoposti al giudizio di convalida da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria.

 

Con gli artt. 21 quater e quinquies del decreto sicurezza è stata modificata la normativa relativa alla pratica di accattonaggio. Con l’art. 21 quater è stata introdotta la fattispecie di reato di esercizio molesto dell’accattonaggio, previsto ora dall’art. 669 bis c.p., in base al quale è punito “chiunque esercita l’accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà”. L’art. 21 quinquies ha introdotto la previsione del reato di impiego di minori nell’accattonaggio. organizzazione nell’accattonaggio ex art. 660 octies c.p., secondo il quale “chiunque organizzi l’altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca ai fini di profitto è punito con la reclusione da uno a tre anni”; tale fattispecie incrimina le condotte che coinvolgano minori in grado di percepire gli stimoli negativi della condotta stessa, escludendo da tale previsione l’impiego di neonati inconsapevoli.

 

Il decreto sicurezza ha modificato, con l’art. 21 sexies, il Codice della Strada nella parte in cui sanziona il cosiddetto “parcheggiatore abusivo” ai sensi del comma 15 bis dell’art. 7 Cod. Strada; nello specifico la nuova normativa ha introdotto il reato di blocco stradale, prevedendo che “salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell’attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e dell’ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E’ sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II”.

 

La fattispecie di reato di cui all’art. 633 c.p., recante invasione di terreni o edifici, è stata così modificata dall’art. 30: “Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e la multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata”. Tale previsione è perseguibile a querela della persona offesa e sarà possibile avvalersi di intercettazioni telefoniche in caso di promozione o organizzazione di occupazioni.

 

Infine, per quanto concerne la criminalità mafiosa, il decreto sicurezza (artt. 24 a 29) destina maggiori fondi per la gestione di enti sciolti per mafia (Art. 29) e viene rivista l’organizzazione per i beni sequestrati e confiscati, con previsione di ulteriori quattro sedi secondarie.I beni sequestrati e confiscati alla criminalità mafiosa, ai sensi dell’art. 36, potranno essere venduti a una platea più ampia di acquirenti, tra i quali sono contemplati anche i privati. Il decreto ha introdotto l’obbligo di effettuare accertamenti e controlli al fine di evitare che tali beni ritornino nelle mani della criminalità mafiosa.

 

Dr.ssa Serena Belingheri

 

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