SENTENZA

STRASBURGO, 27 aprile 2006

 

La presente sentenza diventerà definitiva alle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Potrà subire delle modifiche nella forma.

 

Nella causa SANNINO c. ITALIA,

 

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo (terza sezione), riunita in una camera composta da:

 B.M. ZUPANCIC, presidente,

 J. HEDIGAN,

 L. CAFLISCH,

 M. TSATSA-NIKOLOVSKA,

 V. ZAGREBELSKY,

 A. GYULUMYAN,

 DAVID THÓR BJÖRGVINSSON, giudici,

 e da V. BERGER, cancelliere di sezione,

 

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 30 marzo 2006,

 Ha pronunciato la seguente sentenza, adottata in quest'ultima data:

 

PROCEDURA

 

All'origine della causa vi è un ricorso (n. 30961/03) presentato contro la Repubblica italiana e con cui un cittadino di tale Stato, il sig. Giuseppe Sannino (" il ricorrente "), ha adito la Corte il 19 settembre 2003 in applicazione dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (" la Convenzione ").

Il ricorrente è rappresentato dagli avv. A.G. Lana e A. Saccucci del foro di Roma. Il Governo italiano (" il Governo ") è rappresentato dal suo agente, I.M. Braguglia, e dal suo co-agente aggiunto, N. Lettieri.

Il 24 febbraio 2005, la Corte (terza sezione) ha dichiarato il ricorso parzialmente inammissibile e ha deciso di comunicare al Governo i motivi relativi alla presunta mancanza di equità del procedimento penale e alla presunta assenza di un doppio grado di giurisdizione. Avvalendosi dell'articolo 29 § 3, essa ha deciso che sarebbero stati esaminati contemporaneamente l'ammissibilità e il fondamento della causa.

 

IN FATTO

 

I - LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA

 

Il ricorrente è nato nel 1950 ed è residente a Casoria.

Il procedimento penale nei confronti del ricorrente

Il 12 dicembre 1992, il ricorrente e altre due persone, accusati di bancarotta fraudolenta, furono rinviati a giudizio dinanzi al tribunale di Napoli. Dopo numerosi rinvii, dovuti a irregolarità nelle notifiche o a scioperi degli avvocati, fu tenuta un'udienza il 23 settembre 1997. In tale occasione, l'avvocato scelto dal ricorrente depositò una lista che indicava i testimoni che egli chiedeva di essere autorizzato a citare in giudizio. Si trattava soprattutto di persone che avrebbero dovuto dichiarare che il ricorrente si era staccato dalla società commerciale X dopo il mese di febbraio 1989. Il presidente del tribunale accolse la domanda.

All'udienza del 18 novembre 1997, il ricorrente era assistito da un altro avvocato di fiducia, l'avv. G., nominato il 13 settembre 1996. L'avv. G. depositò nuovamente la lista dei testimoni. Il tribunale lo autorizzò ancora una volta a citare i testimoni in questione. Alcuni testimoni furono interrogati il 3 novembre 1998 in presenza del ricorrente e dell'avv. G.

Con una nota depositata alla cancelleria del Tribunale di Napoli il 18 gennaio 1999, l'avv. G. dichiarò di rinunciare al suo mandato. Egli precisò che il ricorrente ne era stato informato con lettera raccomandata inviata il 18 gennaio 1999. Il 19 gennaio 1999, il tribunale nominò un avvocato d'ufficio, l'avv. B., per rappresentare il ricorrente.

Il 25 gennaio 1999 l'avv. B. fu informato della data dell'udienza successiva (17 febbraio 1999). La nota che gli era giunta, tuttavia, non menzionava il fatto che egli era stato nominato avvocato d'ufficio del ricorrente. A quest'ultimo non fu indirizzata alcuna comunicazione.

L'avv. B. non si presentò all'udienza del 17 febbraio 1999. Il ricorrente era presente. Il tribunale ordinò che l'avv. B. fosse sostituito da un altro avvocato d'ufficio, l'avv. M., e rinviò la causa al 16 marzo 1999.

In tale data, l'avv. B. era di nuovo assente. Il ricorrente era presente all'udienza. Il tribunale ordinò che l'avv. B. fosse sostituito da un altro avvocato d'ufficio, l'avv. A. Uno dei testimoni convocati su richiesta della procura fu interrogato dal pubblico ministero e dall'avvocato di un coimputato del ricorrente. Il tribunale rinviò la causa al 5 maggio 1999 e ordinò la citazione di altri testimoni.

In tale data, l'avv. B. era nuovamente assente. Il ricorrente era presente all'udienza. Il tribunale ordinò che l'avv. B. fosse sostituito da un altro avvocato d'ufficio, l'avv. O. Il ricorrente fece delle dichiarazioni spontanee. Un testimone convocato su richiesta della procura fu interrogato. A causa dell'assenza di altri due testimoni a carico, il tribunale rinviò il procedimento al 16 giugno 1999. Tale udienza non ebbe luogo, e la procedura fu rinviata a causa delle elezioni per il Parlamento europeo.

Altre udienze furono tenute il 2 novembre e il 17 dicembre 1999, 18 gennaio e 29 marzo 2000. Durante queste ultime, i testimoni indicati nella lista del ricorrente non furono convocati. L'avv. B. era sempre assente e fu sostituito ogni volta da un avvocato d'ufficio diverso.

Dal verbale dell'udienza del 2 novembre 1999 risulta che il ricorrente era presente. L'interessato nega tuttavia tale circostanza. Egli afferma di aver preso parte al suo processo l'ultima volta il 5 maggio 1999, e che dopo il rinvio del 16 giugno 1999, la data della nuova udienza (2 novembre 1999) non gli è stata comunicata. In effetti, sarebbe stato consegnato un avviso del tribunale ad una persona non abilitata a ricevere notifiche. Il Governo ha prodotto dinanzi alla Corte una relata di notifica redatta da un ufficiale giudiziario, secondo la quale l'avviso di fissazione dell'udienza del 2 novembre 1999 era stato consegnato il 23 luglio 1999 a mani proprie ad una persona che ha detto di essere il sig. Giuseppe Sannino. Il ricorrente sostiene che la firma che compare sulla relata non è la sua e che il 23 luglio 1999 egli non si trovava a casa sua, ma a San Benedetto del Tronto all'hotel Monteprandone, come avrebbe dimostrato il suo avvocato nell'ambito dei ricorsi presentati dopo la sua condanna. Inoltre, l'indicazione secondo cui l'avviso di udienza gli sarebbe stato consegnato a mani proprie sarebbe stata aggiunta " su richiesta dell'ufficio del co-agente presso la Rappresentanza permanente d'Italia ", dall'ufficiale giudiziario più di cinque anni dopo i fatti.

Un'ultima udienza fu tenuta il 12 aprile 2000. Il ricorrente e l'avv. B. erano assenti. L'avv. B. fu sostituito da un avvocato d'ufficio. Furono interrogati alcuni testimoni.

Con sentenza in data 12 aprile 2000, il cui testo fu depositato in cancelleria il 19 aprile 2000, il tribunale di Napoli condannò il ricorrente alla pena di due anni di reclusione.

Il ricorrente non fu ufficialmente informato del deposito della sentenza pronunciata nei suoi confronti. Egli sostiene che, non avendo avuto conoscenza della condanna pronunciata nei suoi confronti, non ha avuto la possibilità di avvalersi del proprio diritto di interporre appello entro il termine di trenta giorni previsto dalla legge.

Il ricorrente sostiene di essere venuto a conoscenza della condanna, divenuta definitiva il 29 maggio 2000, solo l'11 maggio 2001, quando chiese un certificato del casellario giudiziale.

 

I ricorsi tentati dal ricorrente contro la sua condanna

 

Il ricorrente venne a sapere anche che l'avv. B. era stato nominato per rappresentarlo, e si mise in contatto con quest'ultimo.

Per il tramite dell'avv. B., il 15 novembre 2001 il ricorrente presentò una domanda di restituzione nel termine. Egli affermò che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza del 2 novembre 1999 era nulla, in quanto il rapporto dell'ufficiale giudiziario non indicava la qualità della persona che aveva ricevuto la comunicazione. Inoltre, la nomina dell'avv. B. era irregolare, dato che il nome di quest'ultimo non compariva nella lista degli avvocati d'ufficio. In ogni caso, l'avv. B. non sarebbe mai stato informato di tale nomina. Secondo la tesi del ricorrente, da ciò derivava che il termine per interporre appello non aveva mai iniziato a decorrere.

Allo stesso tempo, sempre per il tramite dell'avv. B., il ricorrente interpose appello avverso la sentenza del 12 aprile 2000, chiedendo un'assoluzione nel merito e la riapertura dell'istruzione per interrogare i testimoni indicati nella lista della difesa.

Con ordinanza in data 8 marzo 2002 il tribunale di Napoli rigettò la domanda di restituzione nel termine presentata dal ricorrente. Esso osservò che l'interessato sosteneva delle circostanze relative allo svolgimento del processo di primo grado che avrebbero dovuto essere invocate prima della data in cui la sentenza del 12 aprile 2000 era divenuta definitiva. La restituzione nel termine poteva essere accordata solo se il condannato dimostrava di non aver potuto compiere alcuni atti entro il termine fissato dalla legge per causa di forza maggiore, e non quando egli sosteneva degli errori in procedendo. In queste condizioni, non sembrava necessario verificare se i fatti denunciati dal ricorrente erano veri.

Il 29 marzo 2002 il ricorrente presentò ricorso per cassazione, sostenendo che il tribunale di Napoli aveva interpretato in maniera errata le disposizioni interne pertinenti, ossia gli articoli 175 e 670 del codice di procedura penale (" il CPP " - v., di seguito, " diritto interno pertinente "). Egli precisò che non aveva avuto conoscenza della sentenza per cause a lui non imputabili.

Con sentenza in data 4 marzo 2003, il cui testo fu depositato in cancelleria il 26 marzo 2003, la Corte di cassazione dichiarò il ricorso inammissibile. Essa osservò che il ricorrente lamentava delle irregolarità nella nomina del suo avvocato d'ufficio e nella notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza del 2 novembre 1999. Tali fatti avrebbero potuto comportare delle nullità per vizi di procedura, che tuttavia erano state sanate nel momento in cui la condanna era divenuta definitiva.

 

L'esecuzione della pena inflitta al ricorrente

 

Il 29 aprile 2002 la procura di Napoli ordinò l'esecuzione della pena inflitta al ricorrente con la sentenza del 12 aprile 2000. Tale esecuzione fu tuttavia sospesa.

L'11 giugno 2002 il ricorrente presentò una domanda di affidamento in prova al servizio sociale. Con ordinanza in data 28 giugno 2005, il tribunale di sorveglianza di Napoli accolse la domanda dell'interessato. Il 5 settembre 2005 il ricorrente dichiarò di accettare gli obblighi derivanti dall'affidamento in prova, ossia non lasciare il comune di Casoria senza avere prima ottenuto l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza, dedicarsi costantemente al lavoro presso l'impresa M., non uscire dal proprio domicilio prima delle ore 8 e non rientrarvi dopo le ore 20, non frequentare dei recidivi e presentarsi almeno tre volte a settimana presso un posto di polizia.

 

II - IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

 

Domanda di restituzione nel termine e incidente di esecuzione

 

L'articolo 175 §§ 2 e 3 del CPP prevede la possibilità di presentare una domanda di restituzione nel termine. Nel testo in vigore all'epoca dei fatti, le parti pertinenti di tale disposizioni recitavano : " Se è stata pronunciata sentenza contumaciale (...), può essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione od opposizione anche dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza (della sentenza) (...) (e) sempre che l'impugnazione non sia stata già proposta dal difensore e il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale è stata notificata (...) al difensore (...), l'imputato non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello in cui (&) l'imputato ha avuto effettiva conoscenza (della sentenza). "

La validità di una sentenza di condanna può essere contestata sollevando un incidente di esecuzione, come previsto dall'articolo 670 § 1 del CPP che, nelle sue parti pertinenti, recita : " Quando il giudice dell'esecuzione accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato, (...) sospende l'esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell'interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In tal caso decorre nuovamente il termine per l'impugnazione. "

 

Norme in materia di sostituzione di un avvocato e assunzione di prove

 

Ai sensi dell'articolo 97 §§ 1, 4, 5 e 6 del CPP, " 1. L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore d'ufficio. (...) 4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o d'ufficio (...) non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni dell'articolo 102 (ai sensi di tale disposizione il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore). (...). 5. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. 6. Il difensore d'ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato (dall'imputato) un difensore di fiducia. "

Un difensore appena nominato può chiedere un rinvio della data di udienza. L'articolo 108 § 1 del CPP dispone in particolare : " Nei casi di rinuncia, di revoca (del mandato), di incompatibilità e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento. "

Ai sensi dell'articolo 148 § 5 del CPP, la lettura delle decisioni alle persone presenti in sala di udienza e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente " sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale ".

Terminata l'acquisizione delle prove richieste dalle parti, il giudice ha la facoltà, se lo ritiene " assolutamente necessario ", di disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova (articolo 507 § 1 del CPP).

 

IN DIRITTO

 

I - SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE

 

Il ricorrente considera che il procedimento penale nei suoi confronti non è stato equo. Egli invoca l'articolo 6 §§ 1 e 3 c) e d) della Convenzione, che, nelle sue parti pertinenti, recita : " 1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (&) e entro un termine ragionevole, da un tribunale (&) il quale sia chiamato a pronunciarsi (&) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. (&) 3. In particolare, ogni accusato ha diritto di: (&) c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia ; d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; (...). "

Il Governo si oppone a questa tesi. Sull'ammissibilità

La Corte constata che il motivo non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa rileva inoltre che tale motivo non si scontra con nessun altra causa di inammissibilità. È pertanto opportuno dichiararlo ammissibile.

 

Sul merito

 

Argomenti delle parti

 

Il ricorrente

 

Il ricorrente osserva anzitutto che quando il suo avvocato di fiducia, l'avv. G., ha rinunciato al mandato, il tribunale di Napoli ha nominato un avvocato d'ufficio, l'avv. B. Tuttavia, le autorità non hanno verificato se il ricorrente aveva effettivamente ricevuto la lettera raccomandata che l'avv. G. gli avrebbe inviato per informarlo della sua rinuncia. Inoltre, la nomina dell'avv. B. era nulla, dato che tale avvocato non era iscritto nella lista degli avvocati d'ufficio. In ogni caso, l'avv. B. non è stato informato della sua nomina. Infine, le autorità non hanno informato il ricorrente, oralmente o per iscritto, che l'avv. B. era il suo nuovo avvocato d'ufficio, e che egli aveva la facoltà di nominare un difensore di fiducia. Il ricorrente, quindi, ha saputo che l'avv. B. era stato nominato per rappresentarlo solo dopo la fine del processo. Secondo il ricorrente, queste omissioni hanno leso il suo diritto a beneficiare di una difesa tecnica effettiva.

Il ricorrente osserva anche che, a causa dell'assenza dell'avv. B., il tribunale ha nominato per ogni udienza un sostituto diverso dall'avvocato d'ufficio. Tuttavia, si trattava di avvocati che non avevano alcuna conoscenza del fascicolo e che non l'hanno difeso. Non hanno nemmeno contattato l'imputato che, in assenza di comunicazioni da parte del tribunale, non sapeva nemmeno di essere rappresentato. Questo si traduce in " evidenti lacune " degli avvocati in questione, che obbligavano le autorità nazionali a intervenire. Per di più, il fatto che le nomine degli avvocati d'ufficio sono state menzionate nei verbali delle udienze non implicherebbe necessariamente che esse sono state comunicate al ricorrente.

Il ricorrente sottolinea che la sua assenza all'udienza del 2 novembre 1999 non è a lui imputabile. In p rimo luogo, l'avviso di fissazione di tale udienza è stato consegnato ad una persona non abilitata a ricevere le notifiche. Inoltre, in quel periodo l'imputato era molto occupato a ottenere la propria iscrizione presso l'ufficio del lavoro in qualità di persona affetta da un'invalidità permanente. La dichiarazione contenuta nel verbale di detta udienza, secondo la quale egli era presente, costituirebbe un semplice errore di scrittura. Questo avrebbe potuto essere dimostrato dalla registrazione sonora dell'udienza o dalla testimonianza dell'avvocato d'ufficio, elementi che il governo non ha tentato di raccogliere. In ogni caso, anche a voler supporre che il ricorrente fosse stato presente, ciò non potrebbe rimediare in alcun modo alle negligenze delle autorità nazionali.

Dal punto di vista del comma d) del paragrafo 3 dell'articolo 6, il ricorrente si lamenta per il fatto che i testimoni indicati nella lista della difesa non sono mai stati interrogati. A tale proposito, egli sottolinea che il tribunale di Napoli aveva accettato la lista in questione. È vero che il mancato esame di tali testimoni era dovuto alle omissioni degli avvocati d'ufficio, che non si sono preoccupati di citarli a giudizio. Tuttavia, secondo il ricorrente, il tribunale di Napoli avrebbe dovuto intervenire, ordinando la loro convocazione e il loro interrogatorio, o informando l'imputato della situazione per permettergli di scegliere la sua strategia di difesa in piena conoscenza di causa. L'affermazione del Governo secondo cui l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico era inutile, è priva di fondamento.

Il ricorrente ritiene che l'approccio del Governo, secondo il quale il suo processo sarebbe stato equo in quanto conforme al diritto interno, è troppo formalista e non tiene conto del fatto che la Convenzione garantisce dei diritti " concreti ed effettivi " e non " teorici e illusori ". In particolare, è noto che il sistema introdotto dall'articolo 97 del CCP non garantisce una difesa efficace. Nella maggior parte dei casi gli avvocati nominati d'ufficio in udienza omettono di chiedere un rinvio del dibattimento per studiare gli atti di un processo di cui non dovranno più occuparsi in futuro.

Il ricorrente sostiene infine che le sue dichiarazioni spontanee del 5 maggio 1999 non contenevano alcuna strategia difensiva. Si trattava, invece, di una allocuzione confusa e generica sulla durata del processo e la mancanza di fondamento delle accuse. Essa è stata interrotta dal presidente del tribunale, che ha osservato che il ricorrente sarebbe stato in ogni caso interrogato al dibattimento dal pubblico ministero. Tale interrogatorio non ha mai avuto luogo.

 

Il Governo

 

Il Governo osserva anzitutto che le affermazioni del ricorrente sono smentite dai documenti interni pertinenti, da cui risulta che : a) l'avviso di fissazione dell'udienza del 2 novembre 1999 è stato notificato al ricorrente a mani proprie ; b) l'interessato era presente a tale udienza ; c) tutte le decisioni del tribunale relative alla nomina degli avvocati d'ufficio o di sostituti degli stessi sono state pronunciate pubblicamente alle udienze ; d) molti avvisi di fissazione di udienza sono stati notificati all'avv. B., che all'epoca era il presidente della camera penale. Egli svolgeva dunque un ruolo istituzionale che poteva portarlo a essere nominato avvocato d'ufficio. Se il ricorrente desiderava contestare la veridicità di documenti ufficiali affidabili secondo il diritto interno, avrebbe dovuto presentare una querela di falso o sporgere denuncia per falsificazione. In mancanza di ciò, le sue affermazioni non sono dimostrate e si traducono in lamentele " vaghe, suggestive e infondate " che non possono essere prese in considerazione dalla Corte.

Inoltre, conformemente alla giurisprudenza della Corte, le autorità interne sono obbligate a sostituire un avvocato d'ufficio o a invitarlo ad adempiere al proprio compito solo se esse vengono informate di lacune nella difesa dell'imputato. Nella fattispecie, il ricorrente non ha mai richiamato l'attenzione delle giurisdizioni competenti su tali lacune.

Secondo il Governo, le autorità italiane hanno adempiuto ai propri obblighi positivi nominando l'avv. B. in qualità di difensore d'ufficio del ricorrente e, di fronte all'assenza di quest'ultimo, nominando dei sostituti. È vero che i sostituti in questione erano diversi in ogni udienza. Ciò non toglie che essi avevano gli stessi diritti dell'avvocato sostituito, ivi compresa la facoltà di chiedere un rinvio dell'udienza allo scopo di prendere dimestichezza con la causa. Di fronte ad una tale richiesta, il tribunale sarebbe stato costretto a rinviare il procedimento. Le giurisdizioni competenti non possono tuttavia intervenire quando, come nella fattispecie, i sostituti degli avvocati omettono intenzionalmente di avvalersi degli strumenti e delle facoltà previsti dal diritto interno.

Per di più, il ricorrente era in grado di assumersi le spese della propria difesa e, pertanto, avrebbe dovuto pagare gli onorari degli avvocati d'ufficio. Secondo il Governo, questa circostanza porrebbe l'interessato fuori dal campo di applicazione del comma c) del paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione. Inoltre, le sue affermazioni sono rivolte contro dei privati (gli avvocati d'ufficio che egli era tenuto a remunerare) e non contro lo Stato. Se non era soddisfatto della qualità della difesa assicurata dagli avvocati nominati d'ufficio, il ricorrente avrebbe potuto nominare un avvocato di fiducia.

Il Governo osserva anche che il ricorrente ha fatto delle dichiarazioni spontanee all'udienza del 5 maggio 1999, il che dimostra l'esistenza di una strategia di difesa. D'altra parte, gli avvocati degli imputati hanno rivolto varie domande ai testimoni. Il ricorrente, che è riuscito a contattare l'avv. B. per presentare una domanda di restituzione nel termine e per interporre appello, avrebbe potuto rivolgersi a tale avvocato o ai suoi sostituti nel corso del processo.

In un processo contraddittorio, è l'imputato a dover citare e interrogare i testimoni a suo discarico. La difesa, invece, non ha mai proceduto a tale citazione, e dopo numerose udienze si è considerato che il ricorrente aveva rinunciato ai testimoni in questione. Ai sensi dell'articolo 507 del CPP (paragrafo 31 supra), il tribunale avrebbe potuto convocare d'ufficio e interrogare tali testimoni solo se lo avesse ritenuto "assolutamente necessario". Tuttavia, una tale necessità non sussisteva nella fattispecie, in cui numerose prove, tra le quali alcuni documenti, pesavano a carico del ricorrente. In ogni caso, non è lo Stato a dover citare testimoni ai quali la parte interessata ha implicitamente rinunciato.

 

Valutazione della Corte

 

Dato che le esigenze del paragrafo 3 rappresentano degli aspetti particolari del diritto ad un processo equo sancito dal paragrafo 1 dell'articolo 6, la Corte esaminerà i motivi del ricorrente sotto il profilo del combinato disposto dei due testi (v., tra molte altre, Van Geyseghem c. Belgio (GC), n. 26103/95, § 27, CEDU 1999-I).

La Corte ricorda che, se riconosce a ogni imputato il diritto di "difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore (&)", l'articolo 6 § 3 c) non precisa le condizioni di esercizio di tale diritto. Esso lascia pertanto agli Stati contraenti la scelta dei mezzi atti a permettere al loro sistema giudiziario di garantirlo; il compito della Corte consiste nell'esaminare se la via da essi intrapresa concorda con le esigenze di un processo equo (Quaranta c. Svizzera, sentenza del 24 maggio 1991, serie A n. 205, p. 16, § 30). Al riguardo, non bisogna dimenticare che la Convenzione ha lo scopo di "tutelare dei diritti non teorici o illusori, ma concreti ed effettivi", e che la nomina di un avvocato non garantisce da sola l'effettività dell'assistenza che l'avvocato può fornire all'imputato (Imbrioscia c. Svizzera, sentenza del 24 novembre 1993, série A n. 275, p. 13, § 38, e Artico c. Italia, sentenza del 13 maggio 1980, serie A n. 37, p. 16, § 33).

Non si può tuttavia imputare ad uno Stato la responsabilità di tutte le lacune dell'avvocato nominato d'ufficio o scelto dall'imputato. Dall'indipendenza del foro rispetto allo Stato deriva che il modo in cui viene condotta la difesa è essenzialmente di competenza dell'imputato e del suo avvocato, nominato a titolo di gratuito patrocinio o retribuito dal suo cliente (Cuscani c. Regno Unito, no 32771/96, § 39, 24 settembre 2002). L'articolo 6 § 3 c) obbliga le autorità nazionali competenti a intervenire solo se la lacuna dell'avvocato d'ufficio sembra manifesta, o se le stesse ne vengono sufficientemente informate in qualsiasi altro modo (Kamasinski c. Austria, sentenza del 19 dicembre 1989, serie A n. 168, p. 33, § 65, e Daud c. Portogallo, sentenza del 21 aprile 1998, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998-II, pp. 749-750, § 38).

Nella fattispecie, il 18 gennaio 1999, l'avvocato scelto dal ricorrente, l'avv. G., ha rinunciato al suo mandato (paragrafo 7 supra). L'avv. B., avvocato d'ufficio nominato per rappresentare il ricorrente, è stato informato della data dell'udienza successiva, ma non della sua nomina (paragrafo 8 supra). Tale omissione da parte delle autorità ha contribuito a causare l'assenza dell'avv. B., il che ha portato alla situazione denunciata dal ricorrente, ossia il fatto che egli è stato rappresentato in ogni udienza da diversi sostituti dell'avvocato d'ufficio (paragrafi 9-12 e 14 supra). Nulla permette di ritenere che questi ultimi avessero la minima conoscenza del fascicolo. Tuttavia, essi non hanno chiesto di rinviare il dibattimento per prendere dimestichezza con la causa del loro cliente. Inoltre, essi non hanno chiesto di interrogare i testimoni a discarico la cui convocazione era stata autorizzata dal tribunale di Napoli su richiesta dei primi due avvocati del ricorrente (paragrafi 5 e 6 supra).

È vero che il ricorrente, che fino al 2 novembre 1999 aveva assistito a molte udienze, non ha mai informato le autorità delle difficoltà che egli incontrava nella preparazione della sua difesa (v., in senso contrario, Artico già cit., p. 18, § 36). Il Governo lo sottolinea a giusto titolo (paragrafo 42 supra). L'interessato ha anche omesso di contattare i suoi avvocati d'ufficio allo scopo di chiedere loro dei chiarimenti sullo svolgimento della procedura e sulla strategia della difesa ; egli si è anche astenuto dal rivolgersi alla cancelleria del tribunale per informarsi sull'esito del suo processo. Tuttavia la Corte ritiene che il comportamento del ricorrente non possa, da solo, esonerare le autorità dal loro obbligo di reagire allo scopo di garantire l'effettività della rappresentanza dell'imputato. In effetti, le lacune degli avvocati d'ufficio sopra elencate erano evidenti, il che obbligava le autorità interne a intervenire. Invece, dal fascicolo non risulta che queste ultime avessero adottato dei provvedimenti per garantire all'imputato una difesa e una rappresentanza effettive.


Pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione.

 

Tale conclusione dispensa la Corte dal prendere in esame la questione di stabilire se il ricorrente era stato informato della data dell'udienza del 2 novembre 1999.

 

II - SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DEL PROTOCOLLO N. 7

 

Il ricorrente ritiene di non aver beneficiato di un doppio grado di giurisdizione. Egli invoca l'articolo 2 del Protocollo n. 7, che recita :

" 1. Ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore. L'esercizio di tale diritto, ivi compresi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge. 2. Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando l'interessato è stato giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento. "

Il ricorrente si lamenta per il rigetto della sua domanda di restituzione nel termine e sostiene che, non avendo avuto conoscenza della sua condanna, non ha potuto interporre appello avverso la sentenza del 12 aprile 2000. Egli sottolinea che, all'ultima udienza del suo processo, egli era rappresentato da un sostituto dell'avvocato d'ufficio, e che le autorità non l'hanno informato dell'esito della sua causa. Inoltre, il sostituto in questione non si sarebbe preoccupato di contattare l'avvocato d'ufficio titolare - l'avv. B. - o l'imputato.

Il Governo osserva che il ricorrente non era contumace. Al contrario, ha partecipato a molte udienze e, benché informato della data dell'udienza del 2 novembre 1999, ha spontaneamente deciso di non assistervi. Pertanto, non può pretendersi titolare del diritto ad un nuovo processo. Il suo diritto di interporre appello avverso la sua condanna in primo grado era soggetto a un termine rigido, il che non può essere ritenuto contrario alla Convenzione.

Il Governo sottolinea anche che il ricorrente avrebbe dovuto sapere che, a causa della sua assenza alle udienze, nessun atto processuale gli sarebbe stato comunicato personalmente. Del resto, egli avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che il suo processo si concludesse con una condanna. Pertanto, era lui a doversi tenere informato sullo svolgimento del procedimento, contattando i suoi avvocati d'ufficio. Avendo omesso di agire in tal senso, egli ha rinunciato in maniera non equivoca al proprio diritto di comparire e di difendersi personalmente.

La Corte osserva che questo motivo è legato a quello sopra esaminato e deve pertanto essere dichiarato ammissibile.

Alla luce della conclusione di cui al paragrafo 52 supra, essa non ritiene necessario esaminare anche la questione di stabilire se vi è stata violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 7 (R. R. c. Italia, n. 42191/02, § 64, 9 giugno 2005).

 

III - SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

 

Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, " Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

 

Danno

 

Il ricorrente sostiene che nel suo caso la riapertura del procedimento non costituirebbe la misura più appropriata per porre rimedio alla violazione della Convenzione. Si tratterebbe, infatti, di un rimedio eccezionale da accordare quando ogni altro tipo di compensazione sarebbe insufficiente. Inoltre, il sistema giuridico italiano non prevede, allo stato attuale, la possibilità di disporre la revisione di un processo a seguito di una sentenza della Corte. Nella fattispecie, il Governo dovrebbe essere invitato a cancellare la condanna del ricorrente dal suo casellario giudiziale e a ordinare la sospensione dell'esecuzione della pena che gli è stata inflitta.

Il ricorrente chiede anche la somma di 474.000 euro (EUR) - ai quali si dovrebbe aggiungere una somma a titolo di interessi legali e di svalutazione della moneta - per il danno materiale. Egli osserva che a seguito dell'iscrizione della condanna nel suo casellario giudiziale, la SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), che gli aveva proposto un impiego a durata indeterminata, ha ritirato la sua offerta. Se nel suo processo i diritti della difesa fossero stati rispettati, e se egli avesse avuto la possibilità di interporre appello e di presentare ricorso per cassazione, il procedimento sarebbe stato probabilmente ancora pendente all'epoca della proposta della SIAE, o si sarebbe concluso con un'assoluzione nel merito o con l'estinzione dei reati per prescrizione. Pertanto, nessuna condanna definitiva sarebbe stata iscritta nel casellario giudiziale del ricorrente, e la SIAE non avrebbe rifiutato di assumerlo. Se avesse lavorato per la SIAE, il ricorrente avrebbe percepito un salari di circa 19.500 EUR l'anno. Dopo quattordici anni di servizio, sarebbe potuto andare in pensione, accumulando in tal modo dei salari per un totale di 273.000 EUR. A ciò si dovrebbe aggiungere un assegno di circa 12.000 EUR l'anno, che egli avrebbe percepito per circa quattordici anni, ossia 180.000 EUR. Inoltre, egli avrebbe diritto ad un trattamento di fine rapporto di circa 21.000 EUR.

Il ricorrente sostiene di aver subito anche un danno morale, dovuto alle ansie legate alle sue vicissitudini giudiziarie, che egli valuta nella misura di 400.000 EUR. Dopo che è venuto a sapere della sua condanna, il suo stato di salute si è deteriorato, al punto che egli è stato dichiarato invalido totale e persona con handicap grave. Inoltre, se la sua condanna fosse eseguita, anche sotto forma di affidamento in prova al servizio sociale, il ricorrente subirebbe un ulteriore danno, equivalente a 200.000 EUR.

Il Governo sostiene che un nuovo processo è incompatibile con un'equa soddisfazione. La constatazione di violazione non implica che la condanna del ricorrente fosse infondata. Pertanto, non può essere accodata alcuna somma a titolo di danno materiale all'interessato, che del resto non ha subito alcuna privazione della libertà. Quanto al danno morale, la semplice constatazione di una violazione costituisce un'equa soddisfazione sufficiente.

La Corte ricorda anzitutto che essa non è competente per annullare le condanne pronunciate da giurisdizioni nazionali (Findlay c. Regno Unito, sentenza del 25 febbraio 1997, Raccolta 1997-I, p. 284, § 88, e Albert e Le Compte c. Belgio (vecchio articolo 50), sentenza del 24 ottobre 1983, serie A n. 68, pp. 6-7, § 9) o per ordinare la sospensione dell'esecuzione della pena pronunciata all'esito del procedimento che essa ha dichiarato non conforme a una delle norme dell'articolo 6 della Convenzione. Inoltre, essa accorda somme a titolo dell'equa soddisfazione prevista dall'articolo 41 quando la perdita o i danni reclamati sono stati causati dalla violazione constatata, mentre lo Stato non è tenuto a versare denaro per i danni che non sono ad esso imputabili (Perote Pellon c. Spagna, n. 45238/99, § 57, 25 luglio 2002, e Bracci c. Italia, n. 36822/02, § 71, 13 ottobre 2005).

Nella fattispecie, la Corte ha constatato una violazione dell'articolo 6 della Convenzione nella misura in cui gli organi dello Stato convenuto non sono intervenuti per porre rimedio a delle lacune evidenti nella difesa dell'imputato. Tale constatazione non implica necessariamente che la condanna del ricorrente fosse infondata (Hauschildt c. Danimarca, sentenza del 24 maggio 1989, serie A n. 154, p. 24, § 57, e Cianetti c. Italia, n. 55634/00, § 50, 22 aprile 2004). La Corte non può nemmeno speculare su quale sarebbe stato l'esito del processo se il ricorrente avesse potuto godere delle garanzie dell'articolo 6 (Pélissier e Sassi c. Francia (GC), n. 25444/94, § 80, CEDU 1999-II) o su quale sarebbe stata la durata del procedimento controverso se l'interessato avesse avuto la possibilità di interporre appello o di presentare ricorso per cassazione.

Pertanto, la Corte non ritiene appropriato accordare una compensazione al ricorrente a titolo di danno materiale. In effetti, non è stato dimostrato alcun legame di causalità tra la violazione constatata e il danno denunciato dall'interessato. 68. Quanto al danno morale, la Corte ritiene che, nelle circostanze della presente causa, la constatazione di violazione rappresenta di per sé un'equa soddisfazione sufficiente (v., mutatis mutandis, Bracci già cit., § 74, e Craxi c. Italia, n. 34896/97, § 112, 5 dicembre 2005).

La Corte ricorda che, in cause intentate contro la Turchia riguardanti l'indipendenza e l'imparzialità delle corti di sicurezza dello Stato, essa ha indicato in alcune sentenze camerali che in linea di principio la riparazione più adeguata consisterebbe nel far giudicare nuovamente il ricorrente su richiesta di quest'ultimo e in tempo utile (v., tra le altre, Gençel c. Turchia, n. 53431/99, § 27, 23 ottobre 2003, e Tahir Duran c. Turchia, n. 40997/98, § 23, 29 gennaio 2004). È anche opportuno notare che una posizione simile è stata adottata in cause contro l'Italia in cui la constatazione di violazione delle esigenze di equità stabilite dall'articolo 6 risultava da una violazione del diritto a partecipare al processo (Somogyi c. Italia, n. 67972/01, § 86, CEDU 2004-IV, e R.R. c. Italia già cit., § 76) o del diritto di interrogare i testimoni a carico (Bracci già cit., § 75). La Grande Camera ha fatto proprio l'approccio generale adottato nella giurisprudenza sopra citata (Öcalan c. Turchia (GC), n. 46221/99, § 210, 12 maggio 2005).

La Corte ritiene di conseguenza che quando un privato, come nella fattispecie, è stato condannato all'esito di un procedimento viziato da inosservanze delle esigenze dell'articolo 6 della Convenzione, un nuovo processo o una riapertura del procedimento su richiesta dell'interessato rappresenta in linea di principio un mezzo adeguato per porre rimedio alla violazione constatata. Tuttavia, le misure di riparazione specifiche da adottare, se del caso, da parte di uno Stato convenuto per adempiere agli obblighi che ad esso incombono in virtù della Convenzione dipendono necessariamente dalle circostanze particolari della causa e devono essere definite alla luce della sentenza pronunciata dalla Corte nella causa in questione, tenendo in debito conto la giurisprudenza della Corte sopra citata (Öcalan, già cit.).

Inoltre, non è la Corte a dover indicare le modalità e la forma di un nuovo eventuale processo. Lo Stato convenuto resta libero, sotto il controllo del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, di scegliere i mezzi per adempiere al proprio obbligo di porre il ricorrente, il più possibile, in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se non vi fosse stata una inosservanza delle esigenze della Convenzione (Piersack c. Belgio (vecchio articolo 50), sentenza del 26 ottobre 1984, serie A n. 85, p. 16, § 12), purché tali mezzi siano compatibili con le conclusioni contenute nella sentenza della Corte e con i diritti della difesa (Lyons e altri c. Regno Unito (dec.), n. 15227/03, CEDU 2003-IX).

 

Spese

 

Il ricorrente chiede la somma totale di 16.169,06 EUR per le spese sostenute dinanzi alle giurisdizioni interne. Egli osserva che nell'ambito dei ricorsi che ha tentato contro la sentenza del tribunale di Napoli, è stato condannato a pagare 4.500 EUR di spese di giustizia, alle quali si aggiungono 10.000 EUR di onorari di avvocato. Inoltre, le spese postali e telefoniche ammontano a 1.669,06 EUR.

Per le spese sostenute dinanzi alla Corte, il ricorrente chiede 63.861,93 EUR.

Il Governo osserva che il ricorrente non ha fornito alcuna prova sulle spese che avrebbe sostenuto nell'ambito del procedimento nazionale. Quanto al procedimento dinanzi alla Corte, la somma richiesta sarebbe influenzata dall'importo " esagerato e infondato " della domanda di equa soddisfazione.

Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese solo nella misura in cui sono dimostrate la realtà, la necessità e la ragionevolezza dell'importo delle stesse. Nella fattispecie, la Corte osserva che il ricorrente, prima di rivolgersi ad essa, ha presentato una domanda di restituzione nel termine e un appello allo scopo di ottenere la riapertura del suo processo. Essa ammette di conseguenza che l'interessato ha sostenuto delle spese per far correggere la violazione della Convenzione nel sistema giuridico interno (Rojas Morales c Italia, n. 39676/98, § 42, 16 novembre 2000). Essa considera tuttavia eccessivo l'importo delle spese richieste per il procedimento dinanzi alle giurisdizioni italiane (v., mutatis mutandis, Sakkopoulos c. Grecia, n. 61828/00, § 59, 15 gennaio 2004, e Cianetti già cit., § 56). Tenuto conto degli elementi di cui dispone e della sua prassi in materia, essa ritiene ragionevole accordare al ricorrente a questo titolo la somma di 4.000 EUR.

La Corte ritiene eccessivo anche l'importo richiesto per le spese relative al procedimento dinanzi ad essa (63.861,93 EUR) e decide di accordare 5.000 EUR a questo titolo. L'importo totale dovuto al ricorrente per le spese ammonta pertanto a 9.000 EUR.

 

Interessi moratori

 

La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

 

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

 

Dichiara il resto del ricorso ammissibile ;

Dichiara che vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione;

Dichiara che non è opportuno esaminare il motivo di ricorso relativo all'articolo 2 del Protocollo n. 7 ;

Dichiara che la constatazione di violazione della Convenzione costituisce di per sé un'equa soddisfazione sufficiente per il danno morale ;

Dichiara

che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 9.000 EUR (novemila euro) per le spese, più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta ;

che a decorrere dallo scadere del termine suddetto e fino al versamento, tale somma dovrà essere maggiorata di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali ;

Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.

 

 Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 27 aprile 2006 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

 

 Vincent BERGER

 Cancelliere

 

 Boatjan M. ZUPANCIC

 Presidente

 Fonte: www.giustizia.it