L’ABROGAZIONE DEL DELITTO DI INGIURIA AD OPERA DEL D.LGS. N. 7/2016

Con il D.Lgs. n. 7/2016 (v. commento) scompaiono il delitto di ingiuria ex art. 594 c.p. ed i relativi riferimenti negli artt. 596, 597 e  599 c.p. concernente, quest’ultimo, la ritorsione e provocazione nei casi di ingiuria e diffamazione: a tale ultimo proposito, sono stati semplicemente abrogati il primo comma (eventuale non punibilità delle offese reciproche) ed il terzo comma (posizione dell’offensore  che non abbia sporto querela).

 

Il nuovo illecito civile di ingiuria consiste nella condotta di chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa e potrà essere punito con una sanzione civile variabile da un minimo di euro 100,00 ad un massimo euro 8.000,00 (art. 4 D.Lgs. 7/2016). Analogamente a quanto disponevano le norme penali abrogate, se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori e non è sanzionabile chi ha commesso il fatto nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

 

Similmente, è anche prevista l’ipotesi aggravata del non-reato di ingiuria, punita con la sanzione civile da euro 200,00 a euro 12.000,00, quando l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone.

 

V. anche: illeciti di falso dopo il D.Lgs. 7/2016 - abrogazione dell'art. 594 c.p., ingiuria - il danneggiamento dopo il D.Lgs. 07/2016 - Il D.Lgs. n. 8/2016 ed i nuovi illeciti amministativi 

 

 

Avv. Carlo Florio

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