IL DANNEGGIAMENTO DOPO IL D.LGS. N. 7/2016

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Il delitto di danneggiamento è stato radicalmente trasformato dal D.Lgs. n. 7/2016 (v. breve commento): ai fini della sussistenza del reato, la condotta consistente nel distruggere, disperdere, deteriorare o rendere, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui dovrà essere perpetrata con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasioni di manifestazioni pubbliche o del delitto di cui all’art. 331 c.p. (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità).

 

Tale condizione non è prevista in riferimento alle categorie di beni annoverate nel secondo comma del nuovo art. 635 c.p., più precisamente:

 

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625 (ossia cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, sottoposte a sequestro, a pignoramento ovvero esposte per necessità o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico  servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza);

2. opere destinate all'irrigazione;

3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

 

Per il nuovo reato di danneggiamento, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

 

In riferimento agli art. 635 bis (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635 ter (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), 635 quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici), 635 quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) il Legislatore Delegato ha sostituito le precedenti circostanze aggravanti con la seguente: se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

 

Il nuovo illecito civile di danneggiamento, invece, consiste nella condotta di chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, al di fuori dei casi di cui agli articoli 635 e ss. del codice penale e potrà essere punito con una sanzione civile variabile da un minimo di euro 100,00 ad un massimo euro 8.000,00 (art. 4 D.Lgs. 7/2016).

 Avv. Carlo Florio

Editoria Giuridica