DEPENALIZZAZIONI ED ILLECITI CIVILI AD OPERA DEI D.LGS. N. 7 E 8 DEL 2016

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Sono entrati in vigore i Decreti Legislativi n. 7/2016 e 8/2016, adottati in attuazione della Legge Delega n. 67/2014.

 

Con il D.Lgs. n. 7/2016, sono state abrogate le seguenti figure di reato: falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.), falsità in foglio firmato in bianco (art. 486 c.p.), ingiuria (art. 594 c.p.),  sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.), appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.) e, a determinate condizioni, anche il delitto di danneggiamento (art. 635 c.p.).

 

Queste fattispecie perdono – almeno formalmente – il nomen di reato per essere sottoposte ad un sistema sanzionatorio alternativo: del resto, i medesimi fatti, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita.

 

Infatti, verrà applicata la sanzione civile da un minimo di euro 100,00 ad un massimo euro 8.000,00 nei confronti di:

a) chi offende l'onore o  il  decoro  di  una  persona  presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica  o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa;

b) il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, s'impossessa della cosa comune, sottraendola  a chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose  fungibili  e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore;

c) chi distrugge, disperde, deteriora o  rende,  in  tutto  o  in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui,  al  di  fuori  dei casi di  cui  agli  articoli  635,  635-bis,  635-ter,  635-quater  e 635-quinquies del codice penale;

d) chi, avendo trovato denaro o cose da  altri  smarrite,  se  ne appropria,  senza  osservare  le  prescrizioni  della  legge   civile sull'acquisto della proprieta' di cose trovate;

e) chi, avendo trovato un tesoro, si appropria,  in  tutto  o  in parte, della quota dovuta al proprietario del fondo;

f) chi si appropria di cose delle quali sia  venuto  in  possesso per errore altrui o per caso fortuito.

Verrà invece applicata la sanzione civile da un minimo di euro 200,00 ad un massimo euro 12.000,00 per l’equivalente civile degli abrogati reati di falso e per la nuova ingiuria, se in forma aggravata.

 

Questi illeciti civili saranno soggetti a termine di prescrizione quinquennale (termine fissato mediante richiamo all’art. 2947 c.c.) e saranno sottoposti al Giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno:  il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa.

 

I procedimenti saranno celebrati secondo il rito civile anche ai fini dell’applicazione della sanzione che, comunque, non potrà essere irrogata nel caso in cui l’atto introduttivo del Giudizio sia stata notificata ai sensi dell’art. 143 c.p.c. (notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti).

Il Giudice deciderà l’ammontare della sanzione secondo i criteri enunciati dall’art. 5 del D.Lgs. 7/2016, invece della “recidiva” avremo la “reiterazione” e, a tale scopo, è addirittura prevista la creazione di una sorta di “casellario” alternativo, che però chiameremo registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie.

 

Paradossalmente, il declassamento degli illeciti da penali a civili sarà accompagnato dal tendenziale inasprimento delle sanzioni (peraltro con un elevatissimo margine di discrezionalità del Giudicante) e dalla perdita delle tutele proprie del processo penale.

 

Con il D.Lgs. 8/2016, inoltre, il Legislatore ha trasformato numerosi reati in illeciti amministrativi.

 

La depenalizzazione riguarda in questo caso tutti i reati puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda: la disposizione si applica anche ai reati che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria (in tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato).

 

L’intervento ha portata generale ma sono espressamente escluse le fattispecie previste dal codice penale (salve le diverse disposizioni dell’art. 2 del medesimo Decreto), dal T.U. in materia di immigrazione ed, infine, da quelle elencate nell’allegato al Decreto in commento.

 

Anche in questo caso, si registra un notevole inasprimento del trattamento sanzionatorio visto che la nuova sanzione amministrativa dovrà essere così rideterminata:

a)  da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;

b)  da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;

c)  da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.

Inoltre, quando è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

Le sanzioni verranno comminate dal Prefetto laddove l’illecito amministrativo sia uno di quelli del codice penale contemplati dall’art. 2 del D.Lgs. n. 8/2016: negli altri casi, l’Autorità Amministrativa competente andrà individuata secondo i criteri previsti dal successivo art. 7.

Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto in commento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Avv. Carlo Florio

Editoria Giuridica