IL D.LGS. N. 8/2016 ED I NUOVI ILLECITI AMMINISTATIVI

Avvocato

Con il D.Lgs. 8/2016, inoltre, il Legislatore ha trasformato numerosi reati in illeciti amministrativi.

 

La depenalizzazione riguarda in questo caso tutti i reati puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda: la disposizione si applica anche ai reati che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria (in tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato).

 

L’intervento ha portata generale ma sono espressamente escluse le fattispecie previste dal codice penale (salve le diverse disposizioni dell’art. 2 del medesimo Decreto), dal T.U. in materia di immigrazione ed, infine, da quelle elencate nell’allegato al Decreto in commento.

La riforma implica un notevole inasprimento del trattamento sanzionatorio visto che la nuova sanzione amministrativa dovrà essere così rideterminata:

a)  da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;

b)  da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;

c)  da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.

Inoltre, quando è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

 

Le sanzioni verranno comminate dal Prefetto laddove l’illecito amministrativo sia uno di quelli del codice penale contemplati dall’art. 2 del D.Lgs. n. 8/2016: negli altri casi, l’Autorità Amministrativa competente andrà individuata secondo i criteri previsti dal successivo art. 7.

Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto in commento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

La depenalizzazione ad opera dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 8/2016 ha interessato i seguenti articoli del codice penale:

- Art. 527 c.p., atti osceni in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, punito non più con la reclusione da tre mesi a tre anni ma con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000, con aumento da un terzo alla metà, nell’ipotesi aggravata di cui al secondo comma se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano;

- Art. 528 c.p., pubblicazioni e spettacoli osceni, punito non più con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 ma con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000;

- Art. 652, rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto, punito non più con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309, ma con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 o da euro 6.000 a euro 18.000 nell’ipotesi aggravata di cui al secondo comma;

- Art. 661, abuso della credulità popolare, punito non più con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 1.032 ma con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000;

- Art. 668, rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, punito non più con l’arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 309 ma con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 ovvero con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000 nell’ipotesi di cui al terzo comma.

- Art. 726, atti contrari alla pubblica decenza, soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.

 

Questo imponente intervento di depenalizzazione ha inoltre riguardato numerosi altri reati, contenuti in altrettanti testi legislativi (v. art. 3 D.Lgs. 8/2016) quali, per esempio:

- il nuovo comma 1-bis dell’art. 2 del D.L. n. 463/1983, per cui l'omesso versamento delle ritenute, per un ammontare non superiore a euro 10.000 annui, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione).

-  il nuovo art. 171 quater della Legge 22 aprile 1941, n. 633, che punisce non più con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da lire un milione a lire dieci milioni ma con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 la condotta di chi, salvo che il fatto costituisca reato, concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore, ovvero esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche protette.

- il nuovo secondo comma dell’Art. 28 T.U. in materia stupefacenti che punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 la mancata osservanza delle prescrizioni e garanzie cui è subordinata l’autorizzazione a coltivare piante altrimenti vietate.

 

L'autorità amministrativa competente, applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della concessione, della licenza, dell'autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività da un minimo di dieci giorni a un massimo di tre mesi, in caso di reiterazione specifica di una delle violazioni dell’art. 668 del codice penale, dell’art. 171 quater della legge 22 aprile 1941, n. 633 o dell’art. 28, comma 2, del T.U. in materia stupefacenti, sopra menzionati.

Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna qualora sia competente, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, a decidere su una di tali violazioni (per le quali, in caso di reiterazione specifica, non è peraltro ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689).

 

Come accennato in precedenza, la depenalizzazione non riguarda i reati di cui al T.U. immigrazione e quelli contenuti in altri testi legislativi, elencati nell’apposito allegato al D.Lgs. 8/2016, e suddivisi per le seguenti aree tematiche:

Edilizia e urbanistica

Ambiente, territorio e paesaggio

Alimenti e bevande

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Sicurezza pubblica

Giochi d'azzardo e scommesse

Armi ed esplosivi

Elezioni e finanziamento ai partiti

Avv. Carlo Florio

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