Danno da vaccini anti-Covid: risarcimento ed indennizzo ex lege, anche ai non vaccinati

Studio Legale Avvocato Carlo Florio - Avvocati Bergamo Italia
Joseph Wright of Derby, Un esperimento su un uccello in una pompa ad aria, 1768 (dettaglio)

La Legge 25 febbraio 1992 n. 210 stabilisce che chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato.

 

La portata applicativa della Legge in commento è stata progressivamente estesa nel corso degli anni ad opera della Corte Costituzionale che in tempi anche recenti ha avuto occasione di stabilire il principio per cui “In tema di vaccinazioni sanitarie, il diritto all'indennizzo, diverso dal risarcimento dei danni, spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, anche in favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione antinfluenzale, e ciò benché si tratti di vaccinazione raccomandata e non obbligatoria, a tutela del principio di solidarietà, della salute collettiva e del principio di ragionevolezza, non potendo inoltre tale diritto essere limitato ai soli soggetti a rischio, cui la somministrazione del vaccino è riconosciuta in via gratuita, ma dovendo essere esteso alla generalità della popolazione, ove se ne riscontrino i menzionati presupposti” (Corte Costituzionale, Sent. 14 Dicembre 2017, n. 268).

 

Peraltro, l’ultimo comma dell’art. 1 della Legge n. 210/1992 dispone espressamente che  “I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie

 

L’indennizzo, è bene precisare, “si colloca […] su un piano diverso dal risarcimento del danno, poiché - a differenza di questo - non presuppone l'accertamento di un fatto illecito e l'individuazione del responsabile, bensì sorge, a prescindere dalla colpa, in presenza del solo accertamento del nesso causale tra vaccino e menomazione permanente, costituendo perciò un'autonoma misura economica di sostegno, di natura indennitaria ed equitativa, in caso di danno alla salute, che consente agli interessati una protezione certa nell'an e nel quantum…” (Corte Costituzionale, Sent. 14 Dicembre 2017, n. 268).

 

Tutto ciò, prosegue la Corte Costituzionale, “…ferma restando per essi la possibilità di esperire anche l'azione di risarcimento del danno alle condizioni previste dall'art. 2043 c.c.” (Corte Costituzionale, Sent. 14 Dicembre 2017, n. 268) che come si è visto può trovare ampia declinazione con riferimento sia alla posizione giuridica del vaccinato che dei terzi indicati dal citato ultimo comma dell’art. 1 nonché dei prossimi congiunti in relazione all’eventuale perdita o alla lesione del rapporto parentale.

 

Alla luce dell’attuale contesto, considerato l’obbligo surrettiziamente introdotto a carico dell’intera popolazione di sottoporsi al vaccino sperimentale, che come noto non esclude il contagio proprio o altrui, ben si può dunque comprendere l’attualità e la vastissima operatività della richiamata disciplina, e la necessità di dare ampia e concreta attuazione dei diritti ivi riconosciuti. 

OSS e obbligo vaccinale: illegittima la sospensione senza retribuzione

Il Tribunale di Milano, con Sentenza n. 2135/2021 del 15/09/2021, ha dichiarato l'illegittimità del collocamento in aspettativa non retribuita di un OSS che non si era sottoposto al vaccino obbligatorio contro il Covid-19, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di sospensione sino alla data di effettiva riammissione in servizio: la sospensione dell'OSS non può essere disposta se non previo il puntuale esperimento delle procedure di Legge e soltanto laddove il datore di lavoro dimostri di essersi adoperato per impiegare diversamente il lavoratore e ciò risulti oggettivamente impossibile.

 

A prescindere dal dibattito intorno alle basi normative dell'obbligo vaccinale, tali considerazioni dovevano rispondere anche ai più elementari canoni di buon senso: l'attesa Sentenza rappresenta dunque un punto di svolta rispetto ai primi interventi Giurisprudenziali che hanno inopinatamente avallato gli orientamenti e gli abusi del Regime e di tutti i suoi caporali, come li definiva tanto saggiamente il buon De Curtis.

 

Del resto, il fine non può giustificare proprio tutti mezzi ed alcuni baluardi della disinvolta normativa emergenziale sono già stati erosi dalla Giurisprudenza: la Sentenza in commento offre ulteriori spunti di tutela rispetto all'imminente introduzione dell'obbligo vaccinale in ambito privato e legittime aspettative, anche risarcitorie, di coloro che abbiano perso il lavoro o la retribuzione o che si siano dovuti sottoporre a vaccino non per libera scelta.

___________

"L'umanità io l'ho divisa in due categorie di persone: uomini e caporali. La categoria degli uomini è la maggioranza, quella dei caporali per fortuna è la minoranza. Gli uomini sono quegli esseri costretti a lavorare tutta la vita come bestie, senza vedere mai un raggio di sole, senza la minima soddisfazione, sempre nell'ombra grigia di un'esistenza grama. I caporali sono appunto coloro che sfruttano, che tiranneggiano, che maltrattano, che umiliano. Questi esseri invasati dalla loro bramosia di guadagno li troviamo sempre a galla, sempre al posto di comando, spesso senza avere l'autorità, l'abilità o l'intelligenza, ma con la sola bravura delle loro facce toste, della loro prepotenza, pronti a vessare il povero uomo qualunque. Dunque, dottore, ha capito? Caporali si nasce, non si diventa: a qualunque ceto essi appartengano, di qualunque nazione essi siano, ci faccia caso: hanno tutti la stessa faccia, le stesse espressioni, gli stessi modi, pensano tutti alla stessa maniera."

Cass. Civ., Ord. 1522/19: liquidazione compensi dell'avvocato e decoro professionale

Studio Legale Avvocato Carlo Florio - Avvocati Bergamo Italia
Elemosina di Santa Isabella, XVIII secolo

Il Giudice chiamato a liquidare il compenso dell'avvocato non può applicare somme praticamente simboliche e non consone al decoro della professione poiché ne risulterebbe altrimenti violata la norma di cui al secondo comma dell'art. 2233 c.c. (v. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., ud. 06/12/2018, dep. 21/01/2019, n. 1522, testo integrale in calce).

 

Sulla necessità di fornire adeguata motivazione in ordine alla liquidazione dei compensi in misura inferiore ai parametri minimi, peraltro, la Corte di Cassazione si è ripetutamente espressa (Cass. Sez. 6-3, 15/12/2017, n. 30286; Cass. Sez. 6 - L, 31/01/2017, n. 2386; Cass. Sez. 6-1, 16/09/2015, n. 18167).

 

Con l'occasione, la Corte ha altresì ribadito il principio per cui l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo - di cui alla L. n. 89 del 2001 - vada considerato, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato, quale procedimento avente natura contenziosa, con la conseguenza che, nel caso in esame, trova applicazione nel D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tabella 12 allegata (cfr. Cass. Sez. 2, 10/04/2018, n. 8818; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4689; Cass. Sez. 6-2, 14/11/2016, n. 23187; Cass. Sez. 1, 17/10/2008, n. 25352).

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [omissis]

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

 

sul ricorso 12451-2018 proposto da: M.M., Z.S., I.P., elettivamente domiciliati in [omissis], presso lo studio dell'avvocato [omissis], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [omissis]; - ricorrenti -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, [omissis]; - intimati -

avverso

il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 03/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2018 dal Consigliere Dott. [omissis].

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

 

Z.S., M.M. e I.P. propongono ricorso articolato in unico motivo per la cassazione del decreto reso dalla Corte d'Appello di Perugia il 3 novembre 2017. Questo decreto ha condannato il Ministero della Giustizia all'equa riparazione in favore dei ricorrenti, pari ad Euro 500,00 pro capite, per la irragionevole durata di un giudizio di equa riparazione iniziato nel maggio 2005 davanti alla Corte d'Appello di Roma e definito con sentenza della Corte di cassazione del 13 maggio 2009.

 

La Corte d'Appello di Perugia ha altresì liquidato Euro 203,00 a titolo di compenso, sulla base del "minimo previsto" per la "semplicità del giudizio" e l'esiguità delle somme" oggetto di lite. Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensive. L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. e art. 2233 c.c., comma 2, nonchè del D.M. n. 55 del 2014. I ricorrenti espongono che la liquidazione delle spese processuali operata dalla Corte d'Appello di Perugia sia inferiore ai minimi dettati dal D.M. n. 55 del 2014, Tabella 12, (indicando le singole attività e fasi ed i relativi importi tariffari).

 

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

 

Il motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha già precisato come il procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo - di cui alla L. n. 89 del 2001 - vada considerato, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato, quale procedimento avente natura contenziosa, con la conseguenza che, nel caso in esame, trova applicazione nel D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tabella 12 allegata (cfr. Cass. Sez. 2, 10/04/2018, n. 8818; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4689; Cass. Sez. 6-2, 14/11/2016, n. 23187; Cass. Sez. 1, 17/10/2008, n. 25352).

 

Peraltro, è stato anche chiarito come, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.

 

La liquidazione disposta dalla Corte di Perugia opera, invece, una globale determinazione dei compensi, in misura notevolmente inferiore a quelli minimi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tabella 12 allegata, senza dare alcuna adeguata motivazione (Cass. Sez. 6-3, 15/12/2017, n. 30286; Cass. Sez. 6 - L, 31/01/2017, n. 2386; Cass. Sez. 6-1, 16/09/2015, n. 18167).

 

Conseguono l'accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia, che, in diversa composizione, sottoporrà la causa a nuovo esame, tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato nei limiti della censura accolta e rinvia alla Corte d'Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte suprema di cassazione, il 6 dicembre 2018.

 

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2019 

Falsità in autocertificazione covid-19: non sussiste obbligo giuridico di dire la verità per il privato sottoposto a controllo

La confessione, Giuseppe Molteni, 1838
La confessione, Giuseppe Molteni, 1838

Con sentenza del 12.03.02021 Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano all’esisto di giudizio abbreviato, ha assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” un imputato al quale veniva contestato il reato di cui all’art.483 c.p. in relazione all’art. 76 D.P.R. 445/00 perché “fermato durante un controllo dei passeggeri in transito nella Stazione di Milano Cadorna effettuato dagli Agenti della POLFER, affermava falsamente un fatto del quale l’atto era destinato a provare la verità. Segnatamente in sede di autodichiarazione dichiarava di lavorare presso il […..] di […..] n.162  in Milano e di fare rientro presso il proprio domicilio, circostanza non corrispondente al vero”.

 

Per il Giudice, non solo manca una norma specifica sull’obbligo di verità nelle autocertificazioni da emergenza Covid-19, ma è altresì incostituzionale sanzionare penalmente le false dichiarazioni di chi ha scelto legittimamente di mentire per non incorrere in sanzioni penali o amministrative in quanto “Un simile obbligo di riferire la verità non è previsto da alcuna norma di legge e una sua ipotetica configurazione si porrebbe in palese contrasto con il diritto di difesa del singolo (art. 24 Cost.) e con il principio nemo tenetur se detegere, in quanto il privato, scegliendo legittimamente di mentire per non incorrere in sanzioni penali o amministrative, verrebbe comunque assoggettato a sanzione penale per le false dichiarazioni rese”


Per ulteriore precedente in tema, favorevole all'imputato, v. Trib. Reggio Emilia, Sent. 54/2021

PER APPROFONDIMENTI                                                                                                                    

 Editoria Giuridica⧉                                                 


Di seguito il testo integrale della Sentenza.

                                                                                                                                                                                                                                                                          

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Giudice Dott. ssa DEL CORVO ha pronunciato la presente

 

S E NT E NZA

 

nel giudizio abbreviato celebrato nei confronti di:

[omissis], nato a Milano, il [omissis], residente a [omissisin via [omissis]

 

Libero assente

Difeso di fiducia dall'avv. [omissis] del Foro di Milano

 

Presente, munita di procura speciali atti

 IMPUTATO

 

del delitto p .e p. dall'art. 483 in relazione all'art. 76 del D.P.R. 445/00, perché, fermato durante un controllo dei passeggeri in transito nella Stazione di Milano Cadorna effettuato dagli Agenti della Polfer, affermava falsamente un fatto del quale atto era destinato a dimostrare la verità.

In sede di autodichiarazione dichiarava di lavorare presso il [omissis] di n. 162 in Milano e di fare rientro presso il proprio domicilio, circostanza rispondente al vero.

Fatto commesso in Milano il 14.03.2020 

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI

 

II P.M. ha chiesto una pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste.

Il difensore dell'imputato si è associato alle conclusioni del pubblico ministero. 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Con atto di opposizione a decreto penale di condanna emesso dal Gip di Milano in data 26.10.2020, il difensore chiedeva di procedere con giudizio abbreviato condizionato alla produzione di documentazione, e in subordine o in alternativa, all'audizione di un testo.

All'udienza camerale del 12.03.2021, acquisita la documentazione prodotta dalla difesa, era ammesso al giudizio abbreviato richiesto.

Le parti concludevano come da verbale e il Gip pronunciava sentenza di assoluzione come da dispositivo in atti, riservando la motivazione nel termine di legge.

 

Dagli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, in particolare dall'annotazione di P.G. del 18.05.2020, si evince che il precedente 14 marzo 2020 alle ore 20.45 [omissis] veniva controllato da una pattuglia della Polfer presso la stazione di Milano Cadorna nell'ambito delle procedure di controllo previste dalla normativa emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19.

[omissis] in quella circostanza sottoscriveva un'autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiarando di essere in transito da Milano diretto a [omissis], dove risiedeva, e di essersi trovato a Milano per comprovate esigenze lavorative, nello specifico dichiarava di lavorare presso il negozio [omissis] di [omissis].

In data 24 marzo 2020 l'Assistente Capo della Polfer in servizio procedeva a verificare alcune autodichiarazioni fornite dagli individui in transito nella stazione di Milano Cadorna, e tra queste verificava quella fornita da [omissis]. In particolare inviava una mail certificata all'indirizzo di [omissis] a Milano, e ne riceveva, sempre tramite mail, la risposta che [omissis] il giorno 14.03.2020 non era stato impiegato in alcun tipo di lavoro.

 

Nei confronti dell'odierno imputato il P.M. ha quindi proceduto per il reato di cui gli art. 483 c.p. in relazione all'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, ovvero, sebbene non chiaramente indicato in imputazione, per le presunte false dichiarazioni rese da [omissis] in sede di autodichiarazione sottoscritta ai sensi degli art. 46 e 47 DPR n. 445/2000.

Il difensore ha prodotto documentazione relativa all'attività lavorativa svolta dall'imputato e, in particolare, il foglio presenze sottoscritto e timbrato proprio da [omissis], sede di [omissis] a Milano, da cui si evince che il giorno 14.03.2020 si trovava sul posto per svolgervi attività lavorativa (con orario di uscita alle 18.15).

Sussiste pertanto un evidente contrasto tra la documentazione prodotta dalla difesa e quella contenuta nel fascicolo del P.M., contrasto che induce quantomeno a dubitare circa l'effettiva falsità di quanto dichiarato da [omissis] all'atto del controllo da parte dell'Agente della Polfer in data 14.03.2020.

E tuttavia, preliminarmente, va evidenziato come non sussistano nemmeno astrattamente e nel caso di specie i presupposti costitutivi della fattispecie delittuosa di cui all'art. 483 c.p. contestata.

L'art. 483 c.p., infatti, incrimina esclusivamente il privato che attesti al pubblico ufficiale "fatti dei quali atto è destinato a provare la verità".

Il riferimento ai "fatti" è contenuto nell'art. 46 DPR 445/2000, il quale consente di comprovare con una semplice dichiarazione del privato "in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti", nel comma l dell'art. 47, il quale consente al privato di sostituire l'atto di notorietà con una dichiarazione sostitutiva che abbia ad oggetto "fatti che siano a conoscenza dell'interessato " (comma 1), nel comma 2 della disposizione richiamata che si riferisce, quale contenuto alternativo della dichiarazione del privato, agli "stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza", infine, nel terzo comma del citato art. 47, il quale prevede che "nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà".

Escluso che la norma in esame preveda un generale obbligo di veridicità nelle attestazioni che il privato renda al pubblico ufficiale, la destinazione "alla prova" è stata individuata nella specifica rilevanza giuridica che abbia la documentazione pubblica dell'attestazione del privato.

Per pacifica giurisprudenza di legittimità, le false dichiarazioni del privato integrano infatti il delitto di falso in atto pubblico quando sono destinate a provare la verità dei fatti cui si riferiscono nonché ad essere trasfuse in un atto pubblico: secondo la Corte, in altri termini, il delitto previsto dall'art. 483 c.p. sussiste solo qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale (così, a titolo esemplificativo e proprio in tema di false autodichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, integra il reato in oggetto la falsa dichiarazione circa le condizioni di reddito fungenti da presupposto per l'assegnazione di una casa popolare o, ancora, per l'ottenimento di un abbonamento mensile a tariffa agevolata ai servizi di trasporto comunale. Altresì, si è ritenuto integrato il reato in esame a carico del privato che renda false attestazioni circa gli stati, le qualità personali e i fatti indicati nell'art. 46 del D.P.R. di partecipare ad una gara d'appalto o che, all'atto di una richiesta analizzata ad ottenere un passaporto, dichiari falsamente nella dichiarazione sostitutiva di certificazione di non avere riportato "sentenze di condanna", e così via: tutte ipotesi nelle quali una specifica norma giuridica attribuisce all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale).

In tale prospettiva, peraltro, il delitto di cui all'art. 483 c.p. si consuma non nel momento in cui il privato rende la dichiarazione infedele, ma in quello della relativa percezione da parte del pubblico ufficiale che la trasfonde nell'atto pubblico.

 

Dunque, in tutti i casi quale quello in esame - nel quale l'autodichiarazione in ipotesi infedele è resa dal privato all'atto di un controllo casuale sul rispetto della normativa emergenziale - appare difficile stabilire quale sia l'atto del pubblico ufficiale nel quale la dichiarazione infedele sia destinata a confluire con tutte le necessarie e previste conseguenze di legge.

Da un lato, infatti, il controllo successivo sulla veridicità di quanto dichiarato dai privati è solo eventuale e non necessario da parte della pubblica amministrazione: pertanto, quanto dichiarato dal singolo all'atto della sottoscrizione dell'autodichiarazione potrebbe di fatto restare privo di qualunque conseguenza giuridica; dall'altro, occorrerebbe ipotizzare che l'atto destinato a provare la verità dei fatti autodichiarati e certificati dal privato sia il successivo (eventuale) verbale di contestazione di una sanzione amministrativa o l'atto di contestazione di un addebito di natura penale, come l'atto di "informativa ai danni della conoscenza del procedimento" e il "verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio": a tale proposito va rilevato che, nel caso di specie, all'epoca di commissione del fatto contestato a la violazione delle prescrizioni contenute nel D.P.C.M. dell'08.03.2020 relative al divieto di spostamento fuori dalla propria abitazione o comune di residenza se non per le comprovate ragioni ivi previste era sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 650 c.p.

E, tuttavia, appare evidente come non sussista alcun obbligo giuridico per il privato che si trovi sottoposto a controllo nelle circostanze indicate di "dire la verità" sui fatti oggetto dell'autodichiarazione sottoscritta, proprio perché non è rinvenibile nel sistema una norma giuridica che ricolleghi specifici effetti ad uno specifico atto-documento nel quale la dichiarazione falsa del privato sia in ipotesi inserita dal pubblico ufficiale.

Opinando diversamente, peraltro, si dovrebbe concludere ritenendo che il privato sia obbligato a "dire il vero" sui "fatti" oggetto dell'autodichiarazione resa pur sapendo che ciò potrebbe comportare la sua sottoposizione ad indagini per la commissione di una condotta avente rilevanza penale o, ancora, il suo assoggettamento a sanzioni amministrative pecuniarie anch'esse parimenti afflittive e punitive.

Un simile obbligo di riferire la verità non è previsto da alcuna norma di legge e una sua ipotetica configurazione si porrebbe in palese contrasto con il diritto di difesa del singolo (art. 24 Cost.) e con il principio nemo tenetur se detegere, in quanto il privato, scegliendo legittimamente di mentire per non incorrere in sanzioni penali o amministrative, verrebbe comunque assoggettato a sanzione penale per le false dichiarazioni rese.

 

In altri termini, aderendo alla prospettiva del P.M. procedente, si sarebbe trovato di fronte all'alternativa di scegliere tra riferire il falso, al fine di non subire conseguenze per sé pregiudizievoli, venendo tuttavia assoggettato a sanzione penale ai sensi degli art. 483 c.p. e 76 D.P.R. n. 445/2000, oppure riferire il vero nella consapevolezza di poter essere sottoposto a indagini per il reato di cui all'art. 650 c.p. (avuto riguardo all'epoca di commissione del fatto).

Conclusione che, da un lato, contrasta con il diritto di difesa dell'imputato e, dall'altro, deve escludersi alla luce della formulazione dell'art. 483 c.p. e della strutturazione del fatto tipico del delitto di falso ideologico disciplinato da tale norma, per come pacificamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.

 

In definitiva, va assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

 

P.Q.M.

 

Visto l'art. 530 c.p.p.,  

ASSOLVE

 

[omissisdal reato lui ascritto perché il fatto non sussiste.

 

Milano, 12 marzo 2021

Falsità in autocertificazione Covid-19: non sussiste obbligo giuridico di dire la verità

Assegno unico per figli, da Luglio il nuovo sistema di sostegno per le famiglie

Studio Legale Avvocato Carlo Florio - Avvocati Bergamo Italia
Albert Anker, Feeding time

La legge delega per l’introduzione dell’assegno universale ha incassato il via libera definitivo in Senato il 30 marzo 2021 e dovrà essere attuata già entro il prossimo mese di Luglio: l'assegno unico andrà a sostituire l'attuale sistema di sostegno per i figli (assegni familiari, ANF, bonus mamme domani, bonus bebè e detrazioni figli a carico).

 

A partire dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni di età di ciascun figlio, alle famiglie verrà riconosciuto un assegno di importo compreso tra gli 80 e i 250 euro mensili, a seconda dell’età del figlio e delle condizioni economiche del nucleo familiare, con la previsione di un incremento del 20% per tutti i figli successivi al secondo.

 

L'assegno per i figli disabili potrà essere ulteriormente aumentato dal 30% al 50% in base al grado di disabilità e potrà essere riconosciuto anche oltre i 21 anni purché il figlio disabile rimanga all'interno del nucleo familiare.

 

L’art. 2 della Legge delega, alla lettera f), individua i requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, che il richiedente l’assegno deve cumulativamente possedere, più precisamente:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non apparte­nente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di sog­giorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
  • essere soggetto al pagamento del­ l’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del be­neficio;
  • essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non con­tinuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno bien­nale

L’assegno unico sarà ripartito in pari misura tra i genitori ed in caso di separazione, annullamento, cessazione o scioglimento del matrimonio, sarà riconosciuto al genitore affidatario o ad ambedue in caso di affidamento congiunto.

PER APPROFONDIMENTI                                                                                                                            

Download
Assegno unico figli 2021
Assegno unico figli - 30 marzo 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat 162.5 KB

Editoria Giuridica                                         


Il Decreto Legge n. 44/2021 e le ultime misure anti Covid

Studio Legale Avvocato Carlo Florio - Avvocati Bergamo Italia
Sole di mattina, Edward Hopper, 1952

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n. 44 del 01 Aprile 2021, recante le ultime misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, con la proroga di numerose fra le precedenti disposizioni del DPCM 02 Marzo 2021 e del Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 ed altre importanti novità.

 

In particolare, la proroga riguarda l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione, l'estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi e la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.

 

Il Decreto Legge, inoltre, prevede la ripresa a livello nazionale dello svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado mentre per i successivi gradi le attività in presenza saranno assicurate al 50-75% della popolazione studentesca in zona arancione: nelle zone rosse, invece, la didattica continuerà a svolgersi unicamente a distanza.

 

L'Art. 3 del Decreto Legge in commento introduce poi uno "scudo penale" a beneficio del personale medico sanitario "per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria..." con la previsione che "...la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione"

 

Gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono  ulteriormente interessati  del Decreto Legge in commento, in quanto ne conferma l'obbligo di sottoporsi a vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2: l'Art. 4, inoltre, prevede espressamente che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.

 

Ulteriori misure sono poi state adottate in materia di Giustizia, terzo settore, assunzioni e concorsi pubblici: di seguito è possibile scaricare il testo integrale del Decreto Legge n. 44/2001

PER APPROFONDIMENTI                                                                                                                            

Editoria Giuridica                                         


Decreto Legge n. 44 /2001                                                                                                                            

Download
Decreto-Legge n.44 - 1 aprile 2021
Decreto Legge n.44 - 1 aprile 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat 6.4 MB

Il Decreto Legge n. 30/2021 e la Pasqua anti-covid: zone rosse, DAD e congedi parentali

Studio Legale Avvocato Carlo Florio - Avvocati Bergamo Italia
E. Munch, La Primavera, 1889

Il Consiglio dei Ministri n. 7 ha approvato il Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, che introduce "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza"

 

Il D.L. stabilisce, anche in vista delle festività pasquali, misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle già in vigore. In particolare, il testo prevede che dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, in tutte le zone gialle si applicano le disposizioni previste per le zone arancioni e nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale (tranne che nelle zone bianche), si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto, Campania, Molise e la provincia autonoma di Trento). Il decreto vieta ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, a meno che sia motivato da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Inoltre, lo spostamento è consentito nelle seconde case in zona bianca, arancione o rossa, e si può spostare solo il nucleo familiare convivente, senza l’aggiunta di parenti o amici  

 

Inoltre, il nuovo Decreto Legge prevede che nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti ci sia la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.

 

Si riportano il testo integrale del Decreto Legge n. 30/2021 e circolare esplicativa del Ministero dell'Interno

PER APPROFONDIMENTI                                                                                                                            

Editoria Giuridica⧉                                          


Decreto-Legge n.30 - 13 marzo 2021                                                                                                                                                                                                

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, commi 2 e 3, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori

disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le

quali é stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 é stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

Ritenuta inoltre la straordinaria necessità e urgenza di prevedere interventi di sostegno per lavoratori con figli minori durante il

periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza, della durata dell'infezione da SARS Covid-19, nonché alla durata della

quarantena, del figlio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, per le pari opportunità e la famiglia, per la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali;

 EMANA

 il seguente decreto-legge:

 

Art. 1 Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

1. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per la zona arancione di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del decreto-legge n. 33 del 2020.

2. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi é superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.

3. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020: a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi é superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

4. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, é consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non é consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

5. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni é consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4, primo periodo.

6. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito del monitoraggio previsto dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, comunicano giornalmente al Ministero della salute il numero dei tamponi eseguiti sulla popolazione. La cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 ne verifica l'adeguatezza e la congruità dal punto di vista quantitativo in relazione al livello di circolazione del virus in sede locale.

7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 é sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.

 

Art. 2.  Congedi per genitori e bonus baby-sitting

1.  Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

2.  Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

3.  Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, è riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti di spesa di cui al comma 8, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

4.  Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con diritto all'indennità di cui al comma 3 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

5.  In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

6.  I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al terzo periodo è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il bonus di cui al presente comma può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

7.  Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dell'astensione di cui ai commi 2 e 5, o del bonus di cui al comma 6, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6.

8.  I benefici di cui ai commi da 2 a 7 sono riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

9.  Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l'anno 2021.

10.  Le misure di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano fino al 30 giugno 2021.

11.  Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 293 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

12.  Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 3.  Disposizioni finanziarie

1.  Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 3, lettera a), sono determinati nel limite massimo di 0,14 milioni di euro per l'anno 2021, 0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro nel 2028, 2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro nel 2030 e 3,63 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 1,15 milioni di euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024, 1,85 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno 2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2.  Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 11 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 293,14 milioni di euro per l'anno 2021, 0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro nel 2028, 2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro nel 2030 e 3,63 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 1,15 milioni di euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024, 1,85 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno 2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:

a)  quanto a 293,14 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, 230,6 milioni di euro in termini di fabbisogno e 230,57 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 e, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno di 0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro nel 2028, 2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro nel 2030 e 3,63 milioni di euro annui a decorrere dal 2031 e, in termini di indebitamento netto, 0,66 milioni di euro nel 2022, 1,15 milioni di euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024, 1,85 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno 2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 gennaio 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

b)  quanto a 4,94 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 9.

3.  L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.

4.  Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 4.  Entrata in vigore

1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Download
Ministero Interno - Circolare del 16 marzo 2021, inerente il Decreto-Legge n.30 del 13 marzo 2021.
Circolare 13 marzo 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat 122.2 KB

Covid e Giurisprudenza: DPCM illegittimi ed incostituzionali giustificano la falsa autocertificazione

Tony Robert-Fleury, Philippe Pinel à la Salpêtrière, 1795
Tony Robert-Fleury, Philippe Pinel à la Salpêtrière, 1795

Il Tribunale di Reggio Emilia, con Sentenza n. 54/2021, ha assolto due imputati cui veniva contestato il reato di falso ideologico in atto pubblico p. e p. dall’art. 483 per aver falsamente attestato la sussistenza di speciali esigenze di carattere medico a giustificazione dell’allontanamento dal proprio domicilio, altrimenti precluso dalle disposizioni del Governo per il contenimento dell’emergenza sanitaria.

  

Richiamati gli artt. 13 e 16 della Costituzione, il Giudice ha ritenuto che il divieto assoluto di spostamento introdotto mediante DPCM costituisce un’illegittima violazione della libertà personale e non una semplice limitazione della libertà di circolazione: ne consegue, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E, il dovere in capo al Giudice ordinario di disapplicare tale DPCM, trattandosi di atto ammnistrativo illegittimo per violazione di Legge, più precisamente dell’art. 13 Cost.

 

Tanto premesso, conclude il Giudicante che “..ciascun imputato è stato “costretto” a sottoscrivere un’autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima..” e che “..la condotta di falso, materialmente comprovata come in atti, non sia tuttavia punibile giacché nella specie le esposte circostanze escludono l’antigiuridicità in concreto della condotta e, comunque, perché la condotta concreta, previa la doverosa disapplicazione della norma che imponeva illegittimamente l’autocertificazione, integra un falso inutile, configurabile quando la falsità incide su un documento irrilevante o non influente ai fini della decisione da emettere in relazione alla situazione giuridica che viene in questione […] siccome, nella specie, è costituzionalmente illegittima, e va dunque disapplicata, la norma giuridica contenuta nel DPCM che imponeva la compilazione e sottoscrizione della autocertificazione, il falso ideologico contenuto in tale atto è, necessariamente, innocuo; dunque, la richiesta di decreto penale non può trovare accoglimento”.

 

Di seguito il testo integrale della Sentenza.

                                                                                                                                                                                                                                                                       

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione GIP-GUP

 

Il giudice, dott.[omissis], provvedendo in Camera di Consiglio sulla richiesta di emissione del decreto penale di condanna avanzata, come in atti, dal Pubblico Ministero, ha pronunciato e pubblicato la seguente

  

SENTENZA

nei confronti di:

C. D. e G. M., generalizzato/a/i, difeso/a/i. e imputato/a/i, come da allegata copia della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, del delitto di cui all’art 483 CP,

[a) del reato p. e p. dall’art 483 C.P., perché, compilando atto formale di autocertificazione per dare contezza del loro essere al di fuori dell’abitazione in contrasto con l’obbligo imposto dal DCPM 08.03.2020, attestavano falsamente ai Carabinieri di Correggio: G. M. di essere andata a sottoporsi ad esami clinici; C. D. dI averla accompagnata. 

In Correggio il 13.03.2020]

 

MOTIVAZIONE

 

Procedendo penalmente contro ciascun imputato per il reato in rubrica rispettivamente ascritto, il PM richiede l’emissione di decreto penale di condanna alla pena determinata nella misura di cui in atti.

 

Ritiene il GIP che la richiesta di emissione di decreto di condanna non possa essere accolta e che debba trovare luogo una sentenza di proscioglimento, ex art. 129 CPP, per effetto delle brevi considerazioni che seguono.

 

Infatti:

– premesso che viene contestato a ciascun imputato il delitto di cui all’art. 483 CP «…perché, compilando atto formale di autocertificazione per dare contezza del loro essere al di fuori dell’abitazione in contrasto con l’obbligo imposto dal DCPM 08.03.2020, attestavano falsamente ai Carabinieri di Correggio: G. R. di essere andata a sottoporsi ad esami clinici; C. D. di averla accompagnata…», avendo il personale in forza al Comando Carabinieri di Correggio accertato che la donna quel giorno non aveva fatto alcun accesso presso l’Ospedale di Correggio;

– evidenziato che la violazione contestata trova quale suo presupposto – al fine di giustificare il proprio allontanamento dall’abitazione – l’obbligo di compilare l’autocertificazione imposto in via generale per effetto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) citato nell’autocertificazione stessa;

– in via assorbente, deve rilevarsi la indiscutibile illegittimità del DPCM del 8.3.2020, evocato nell’autocertificazione sottoscritta da ciascun imputato – come pure di tutti quelli successivamente emanati dal Capo del Governo, ove prevede che “1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”, e del rinviato DPCM dei 8.3.2020, ove stabilisce che “Art. 1 Misure urgenti di contenimento del, contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

 

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus” COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure: a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”.

Tale disposizione, stabilendo un divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare.                              

Tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal Giudice penale per alcuni reati all’esito del giudizio (ovvero, in via cautelare, in una misura di custodia cautelare disposta dal Giudice, nella ricorrenza dei rigidi presupposti di legge, all’esito di un procedimento disciplinato normativamente), in ogni caso nel rispetto del diritto di difesa.

Sicuramente nella giurisprudenza è indiscusso che l’obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà personale.

 

Peraltro, la Corte Costituzionale ha ritenuto configurante una restrizione della libertà personale delle situazioni ben più lievi dell’obbligo di permanenza domiciliare come, ad esempio, il “prelievo ematico” (Sentenza n. 238 del 1996) ovvero l’obbligo di presentazione presso l’Autorità di PG in concomitanza con lo svolgimento delle manifestazioni sportive, in caso di applicazione del DASPO, tanto da richiedere una convalida del Giudice in termini ristrettissimi.

Anche l’accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero è stata ritenuta misura restrittiva della libertà personale, con conseguente dichiarazione d’illegittimità costituzionale della disciplina legislativa che non prevedeva il controllo del Giudice ordinario sulla misura, controllo poi introdotto dal legislatore in esecuzione della decisione della Corte Costituzionale; la disciplina sul trattamento sanitario obbligatorio, ugualmente, poiché impattante sulla libertà personale, prevede un controllo tempestivo del Giudice in merito alla sussistenza dei presupposti applicativi previsti tassativamente dalla legge: infatti, l’art. 13 Cost. stabilisce che le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo su «…atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge»; primo corollario di tale principio costituzionale, dunque, è che un DPCM non può disporre alcuna limitazione della libertà personale, trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario e non già di un atto normativo avente forza di legge; secondo corollario dei medesimo principio costituzionale è quello secondo il quale neppure una legge (o un atto normativo avente forza di legge, qual è il decreto-legge) potrebbe prevedere in via generale e astratta, nel nostro ordinamento, l’obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini, posto che l’art. 13 Cost. postula una doppia riserva, di legge e di giurisdizione, implicando necessariamente un provvedimento individuale, diretto dunque nei confronti di uno specifico soggetto, in osservanza del dettato di cui al richiamato art. 13 Cost.

  

Peraltro, nella fattispecie, poiché trattasi di DPCM, cioè di un atto amministrativo, il Giudice ordinario non deve rimettere la questione dì legittimità costituzionale alla Corte costituzionale, ma deve procedere, direttamente, alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo per violazione di legge (Costituzionale),

 

Infine, non può neppure condividersi l’estremo tentativo dei sostenitori, ad ogni costo, della conformità a Costituzione dell’obbligo di permanenza domiciliare sulla base della considerazione che il DPCM sarebbe conforme a Costituzione, in quanto prevederebbe delle legittime limitazioni della libertà di circolazione ex art. 16 Cost. e non della libertà personale.

Infatti, come ha chiarito la Corte Costituzionale la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, come ad esempio, l’affermato divieto di accedere ad alcune zone, circoscritte che sarebbero infette, ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare (Corte Cost., n. 68 del 1964).

In sostanza la libertà di circolazione non può essere confusa con la libertà personale: i limiti della libertà di circolazione attengono a luoghi specifici il cui accesso può essere precluso, perché ad esempio pericolosi; quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma le persone allora la limitazione si configura come vera e propria limitazione della libertà personale.

Certamente quando il divieto di spostamento è assoluto, come nella specie, in cui si prevede che il cittadino non può recarsi in nessun luogo al di fuori della propria abitazione è indiscutibile che si versi in chiara e illegittima limitazione della libertà personale.

 

In conclusione, deve affermarsi la illegittimità del DPCM indicato per violazione dell’art. 13 Cost., con conseguente dovere del Giudice ordinario di disapplicare tale DPCM ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E.

 

Poiché, proprio in forza di tale decreto, ciascun imputato è stato “costretto” a sottoscrivere un’autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima, deriva dalla disapplicazione di tale norma che la condotta di falso, materialmente comprovata come in atti, non sia tuttavia punibile giacché nella specie le esposte circostanze escludono l’antigiuridicità in concreto della condotta e, comunque, perché la condotta concreta, previa la doverosa disapplicazione della norma che imponeva illegittimamente l’autocertificazione, integra un falso inutile, configurabile quando la falsità incide su un documento irrilevante o non influente ai fini della decisione da emettere in relazione alla situazione giuridica che viene in questione: al riguardo, è ampiamente condivisibile l’interpretazione giurisprudenziale, anche di legittimità, secondo la quale “Non integra il reato di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale l’allegazione alla domanda di rinnovo di un provvedimento concessorio di un falso documento che non abbia spiegato alcun effetto, in quanto privo di valenza probatoria, sull’esito della procedura amministrativa attivata. (Fattispecie relativa a rinnovo di una concessione mineraria)” [Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 11952 del 22/01/2010 (dep. 26/03/2010) Rv. 246548 – 01]: siccome, nella specie, è costituzionalmente illegittima, e va dunque disapplicata, la norma giuridica contenuta nel DPCM che imponeva la compilazione e sottoscrizione della autocertificazione, il falso ideologico contenuto in tale atto è, necessariamente, innocuo; dunque, la richiesta di decreto penale non può trovare accoglimento.

 

Alla luce di tutto quanto sin qui detto, deve pronunciarsi sentenza di proscioglimento, nei confronti di ciascun imputato, perché il fatto non costituisce reato.

 

P.Q.M.

 

Visto l’art. 129, 530, nonché 459 III CPP,

 

dichiara non luogo a procedere nei confronti di C. D. e G. M. in ordine al reato loro rispettivamente ascritto perché il fatto non costituisce reato.

  

Reggio Emilia, 27.01.2021.

 

Diritto alla disconnessione: nuove tutele al lavoratore europeo

Studio Legale Avvocato Carlo Florio - Avvocati Bergamo Italia
William Allan, Il mercato degli schiavi di Costantinopoli, 1838

Il Parlamento Europeo, con risoluzione del 21 Gennaio 2021, ha rilevato la necessità di introdurre una normativa specifica dell'Unione sul diritto dei lavoratori alla disconnessione dagli strumenti digitali, laddove per "disconnessione" è da intendersi il mancato esercizio di attività o comunicazioni lavorative per mezzo di strumenti digitali, direttamente o indirettamente, al di fuori dell'orario di lavoro.

 

In effetti, la pandemia ed il Covid hanno portato alla diffusione dello smartworking ed intensificato il ricorso a strumenti digitali e telematici per scopi lavorativi: occorre dunque tutelare il lavoratore da quella che il Parlamento stesso definisce una cultura del "sempre connesso", "sempre online" o "costantemente di guardia" che può andare a scapito dei diritti fondamentali di quest'ultimo

 

Allegato alla risoluzione, il testo della proposta legislativa (di seguito disponibile per il download): l'invocata Direttiva andrebbe a stabilire prescrizioni minime che permettano ai lavoratori di utilizzare strumenti digitali in ossequio al citato diritto alla disconnessione e ne garantiscano il rispetto da parte dei datori di lavoro, sia nei settori pubblici che privati ed indipendentemente dallo status dei lavoratori e dalle modalità di lavoro.

 

Al buon esito della procedura legislativa, gli Stati membri dovranno quindi garantire che i datori di lavoro prendano i provvedimenti necessari per fornire ai lavoratori i mezzi per esercitare il diritto alla disconnessione in modo equo, lecito e trasparente, istituendo un sistema oggettivo, affidabile e accessibile che consenta la misurazione della durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore, nel rispetto del diritto dei lavoratori alla vita privata e alla tutela dei dati personali.

Download
Diritto alla disconnessione - Risoluzione Parlamento UE 21 Gennaio 2021 - Allegato A, testo della proposta legislativa
Risoluzione e allegato.pdf
Documento Adobe Acrobat 204.9 KB

Sinistri stradali: responsabilità nei tamponamenti a catena in contesti di elevato traffico

Studio Legale Avvocato Carlo Florio - Avvocati Bergamo Italia - sinistri stradali
Ulpiano Checa, La naumachia, 1894

Con ordinanza 18 febbraio 2021, n. 4304, la VI Sezione Civile della Corte di Cassazione, previa una breve ricostruzione della principale casistica, ha confermato che nei c.d. tamponamenti a catena opera la presunzione di responsabilità in capo ai conducenti dei veicoli intermedi ai sensi dell’art. 2054 cod. civ. in tutte le ipotesi in cui in cui il veicolo in questione sia “oggetto di guida” ancorché in una situazione di traffico con veicoli fermi in colonna.

Cass. civ., Sez. VI - 3,  Anno 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

 

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [omissis]

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

sul ricorso 5891-2019 proposto da: R.I., elettivamente domiciliato in [omissis], presso lo studio dell'avvocato [omissis], rappresentato e difeso dagli avvocati [omissis];

- ricorrente - 

contro 

G.B. S.; - intimata - avverso la sentenza n. 172/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. [omissis]

 

Fatti di causa

Che:

R.I. conveniva in giudizio [omissis], quale impresa designata da [omissis], esponendo di aver subito gravi lesioni alla persona a seguito di un sinistro occorso mentre era alla guida di un ciclomotore, e causato da un'automobile che era fuggita senza prestare soccorso: chiedeva pertanto i conseguenti danni anche non patrimoniali;

 

il Tribunale, davanti al quale resisteva la società di assicurazione, accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo un concorso di colpa paritario;

 

il seguente appello era dichiarato improcedibile con pronuncia cassata da questa Corte con sentenza n. 25585 del 2013;

 

riassunta la lite, la Corte di appello rigettava il gravame osservando che si era trattato di tamponamento a catena e non era stata superata la presunzione di colpa concorrente prevista dall'art. 2054 c.c., comma 2, mentre mancava una puntuale critica alla liquidazione del danno patrimoniale operata in prime cure, essendosi solo proposti svariati criteri differenti di calcolo per l'intero, a scelta della Corte;

 

avverso

questa decisione ricorre per cassazione R.I. articolando due motivi. 

 

Ragioni della decisione

Che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, 2697 e 2727 c.c., art. 115 c.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato, con ragionamento abnorme, affermando, apoditticamente, l'avvenimento di un tamponamento a catena, mentre, come accertato dal medesimo Collegio di merito, si era trattato di un tamponamento avvenuto con veicoli fermi in colonna, sicché, in difetto di una mancante prova liberatoria del primo tamponante, la responsabilità avrebbe dovuto concludersi essere rimasta in capo a quest'ultimo, con superamento della presunzione di concorso di colpa operante nei diversi casi di tamponamento a catena;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato omettendo di pronunciarsi sulla censura inerente alla liquidazione del danno patrimoniale, negando vi fosse stata idonea critica sul punto alle opzioni della decisione di primo grado ma, al contempo, affermando che erano stati proposti differenti criteri di calcolo;

 

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.

 

Rilevato che il primo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato;

 

questa Corte ha chiarito che:

a) ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 149, comma 1, il conducente di un veicolo dev'essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" d'inosservanza della distanza di sicurezza;

ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 c.c. comma 2, egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (cfr., ad esempio, Cass., 31/05/2017, n. 13703);

 

b) viceversa, nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione l'art. 2054 c.c., comma 2, con conseguente presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, mentre;

 

c) nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa (Cass., 19/02/2013, n. 4021, Cass., 15/06/2018, n. 15788);

 

nella fattispecie, la Corte di appello ha accertato che il ciclomotore tamponato, e poi finito contro altro veicolo antistante, "non era fermo" bensì oggetto di "guida" "in una situazione di traffico con veicoli fermi" in colonna (pag. 3 della sentenza impugnata), da questo facendone derivare l'operatività della presunzione ex art. 2054 c.c., comma 2, non superata;

ne deriva che non è applicabile quanto richiamato sub a) e c) bensì sub b);

 

fuori del descritto perimetro residua solamente un tentativo di revisione istruttoria, in questa sede come tale inammissibile;

infatti, è stato reiteratamente ribadito (Cass., 10/09/2019, n. 22525, Cass., 07/11/2019, n. 28619) che in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev'essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., 12/10/2017, n. 23940), fermo il limite dell'art. 348 ter, comma 5, c.p.c.;

 

ciò posto, se la violazione dell'art. 116 c.p.c., è idonea per altro verso a integrare il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime; viceversa la violazione dell'art. 115 c.p.c., può essere dedotta come analogo vizio solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito per attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33);

 

la violazione dell'art. 2697 c.c., poi, si configura solamente se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni (Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 35);

 

esclusa, come sopra evidenziato, la violazione del riparto dell'onere della prova derivante dall'art. 2054 c.c., comma 2, resta solo una proposta di rilettura in fatto;

 

il secondo motivo è inammissibile; difatti, non si riporta in che termini fossero stati proposti i diversi criteri di non meglio specificato calcolo, con violazione degli artt. 366 c.p.c., nn. 3 e 6;

 

il rispetto dei suddetti parametri è necessario qualunque sia il tipo di errore denunciato, anche "in procedendo", e non può essere assolto "per relationem" con rinvio ad atti del giudizio di appello, senza l'adeguata esplicazione del loro contenuto, dovendo al contrario specificarsi, in modo puntuale, il contenuto degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le specifiche circostanze che potevano condurre, se appropriatamente considerate, a una diversa decisione, e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi (Cass., 31/05/2011, n. 11984, Cass., 29/09/2017, n. 22880, Cass., 25/09/2019, n. 23834);

 

non deve provvedersi sulle spese attesa la mancata difesa di parte intimata.

 

PQM

 

La Corte rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo.

 

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

 

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

 

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021 

Anche il condominio può invocare le tutele del consumatore: la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Studio Legale Avvocato Carlo Florio - Avvocati Bergamo Italia - Avvocato
La cacciata dei mercanti dal tempio, Valentin de Boulogne, 1622

Con la sentenza n. 329/20 del 02.04.2020 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. I, si pronunciava pregiudizialmente sull’interpretazione dell’art. 1, par. 1 e art. 2, lett. b), della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori.

 

Si chiedeva in particolare alla Corte se la tutela dei consumatori fosse applicabile anche ad un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio, come inteso dall’ordinamento giuridico italiano.

 

L’art. 2, lett. b), direttiva 93/13 afferma che con la nozione di “consumatore” si deve intendere qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della direttiva in commento, agisce per fini estranei alla sua attività professionale e dunque affinché un soggetto possa rientrare in tale nozione, deve possedere due requisiti: essere una persona fisica e svolgere un’attività a fini non professionali.

 

Pur non rientrando il condominio nella nozione tipica di consumatore, la Corte risposto positivamente al quesito enunciando il seguente principio di diritto “l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente la clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa di recepimento della medesima direttiva nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell’ordinamento italiano, anche se un simile soggetto giuridico non rientra nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva”.

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. 1, Sent. n.329/19, Anno 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima sezione)

 

"Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Articolo 1, paragrafo 1 - Articolo 2, lettera b) - Nozione di "consumatore" - Condominio" Nella causa C-329/19, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Milano (Italia), con ordinanza del 1° aprile 2019, pervenuta in cancelleria il 23 aprile 2019, nel procedimento Condominio di M., via M. contro E. SpA, 

 

LA CORTE (Prima sezione)

 

composta dai signori: [omissis]

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

1) La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

 

2) Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra un condominio, il condominio di M., via M. (in prosieguo: il "condominio M."), e la E. SpA in merito al pagamento di interessi di mora richiesti da quest'ultima al primo a titolo dell'esecuzione di un contratto di fornitura di energia termica.

 

Contesto normativo

 

Direttiva 93/13

 

3) Secondo il dodicesimo considerando di tale direttiva:

"(...) per le legislazioni nazionali nella loro forma attuale è concepibile solo un'armonizzazione parziale;

(...) occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di garantire, nel rispetto del trattato, un più elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle della presente direttiva".

 

4) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della citata direttiva, quest'ultima è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.

 

5) L'articolo 2 della direttiva 93/13 prevede quanto segue:

"Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

b) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;

(...)".

 

6) In forza dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

 

7) Secondo quanto disposto dall'articolo 8 di tale direttiva, gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato da quest'ultima, disposizioni più severe, compatibili con il trattato FUE, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore.

 

Direttiva 2011/83/UE

 

8) Il considerando 13 della direttiva 2011/83/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13 e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64) enuncia quanto segue:

"Gli Stati membri dovrebbero restare competenti, conformemente al diritto dell'Unione, per l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva ai settori che non rientrano nel suo ambito di applicazione. Di conseguenza, gli Stati membri possono mantenere o introdurre una legislazione nazionale corrispondente alla presente direttiva, o a talune delle sue disposizioni, in materia di contratti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Ad esempio, gli Stati membri possono decidere di estendere l'applicazione delle norme della presente direttiva alle persone giuridiche o alle persone fisiche che non sono "consumatori" ai sensi della presente direttiva, quali le organizzazioni non governative, le start-up o le piccole e medie imprese (...)".

 

Diritto italiano

 

Codice civile

 

9) L'articolo 1117 del codice civile dispone quanto segue:

"Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

   1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;

   2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;

    3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condòmini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche".

 

10) A termini dell'articolo 1117 bis del codice civile, intitolato "Ambito di applicabilità":

"Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici (...) abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117".

 

11) L'articolo 1129 del codice civile, intitolato "Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore", al primo comma enuncia quanto segue:

"Quando i condòmini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condòmini o dell'amministratore dimissionario".

 

12) L'articolo 1131 del codice civile, intitolato "Rappresentanza", è così formulato:

"Nei limiti delle [sue] attribuzioni (...), l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condòmini sia contro i terzi".

 

Codice del consumo

 

13) Il D.Lgs. del 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229 (Supplemento ordinario n. 162 alla GURI n. 235, dell'8 ottobre 2005), ha recepito nell'ordinamento giuridico italiano le disposizioni della direttiva 93/13.

L'articolo 3, comma 1, del codice del consumo, così come modificato dal D.Lgs. del 23 ottobre 2007, n. 221 (GURI n. 278, del 29 novembre 2007), definisce il "consumatore" come "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta".

 

Procedimento principale e questione pregiudiziale 

 

14) Il 2 aprile 2010 il condominio M., situato a M. (I.), rappresentato dal suo amministratore, ha stipulato con la E. un contratto di fornitura di energia termica, il cui articolo 6.3 contiene una clausola ai sensi della quale, in caso di ritardato pagamento, il debitore deve corrispondere "interessi di mora al tasso del 9,25% e ciò dal momento della scadenza del termine di pagamento al saldo".

 

15) Il 18 aprile 2016, sulla base del verbale di mediazione del 14 novembre 2014, la E. ha intimato mediante precetto al condominio M. il pagamento della somma di EUR 21 025,43, pari alla somma degli interessi di mora su un debito derivante da tale contratto e calcolati sul capitale scaduto al 17 febbraio 2016.

 

16) Il condominio M. ha proposto opposizione al precetto dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo di essere un consumatore, ai sensi della direttiva 93/13, e che la clausola di cui all'articolo 6.3 del suddetto contratto aveva carattere abusivo.

 

17) Il giudice del rinvio osserva che tale clausola è, in effetti, abusiva e che, sulla scorta della giurisprudenza della Corte, esso potrebbe annullarla d'ufficio.

Tuttavia, detto giudice s'interroga in merito alla possibilità di considerare un condominio di diritto italiano come rientrante nella categoria dei consumatori, ai sensi della direttiva 93/13.

 

18) A tal riguardo, il suddetto giudice menziona la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione (Italia) secondo cui, da un lato, i condomini, pur non essendo persone giuridiche, si vedono riconoscere la qualità di "soggetto giuridico autonomo". Dall'altro, secondo la medesima giurisprudenza, le norme a tutela dei consumatori si applicano ai contratti stipulati tra un professionista e l'amministratore di un condominio, definito come un "ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti", in considerazione del fatto che l'amministratore agisce per conto dei vari condòmini, i quali devono essere considerati come consumatori.

 

19) Inoltre, esso ricorda la giurisprudenza della Corte, segnatamente la sentenza del 22 novembre 2001, Cape e Idealservice MN RE (C-541/99 e C-542/99, EU:C:2001:625), in forza della quale la nozione di "consumatore" deve essere fondata sulla natura di persona fisica del soggetto giuridico interessato.

Nondimeno, ad avviso di detto giudice, il fatto di escludere l'applicabilità della direttiva 93/13 per il solo motivo che la persona interessata non è né una persona fisica né una persona giuridica rischierebbe di privare di protezione taluni soggetti giuridici, nel caso in cui esista una situazione di inferiorità rispetto al professionista tale da giustificare l'applicazione del regime sulla tutela dei consumatori.

 

20) Il Tribunale di Milano ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: "Se la nozione di consumatore quale accolta dalla direttiva [93/13] osti alla qualificazione come consumatore di un soggetto (quale il condominio nell'ordinamento italiano) che non sia riconducibile alla nozione di "persona fisica" e di "persona giuridica", allorquando tale soggetto concluda un contratto per scopi estranei all'attività professionale e versi in una situazione di inferiorità nei confronti del professionista sia quanto al potere di trattativa, sia quanto al potere di informazione".

 

Sulla questione pregiudiziale

 

21) Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa di recepimento nel diritto interno della medesima direttiva in modo tale che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell'ordinamento italiano.

 

22) Al fine di rispondere alla questione pregiudiziale posta, occorre innanzitutto analizzare l'ambito di applicazione di tale direttiva per stabilire se un soggetto giuridico che non sia una persona fisica possa, allo stato attuale di sviluppo del diritto dell'Unione, rientrare nella nozione di "consumatore".

 

23) Conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1, la direttiva 93/13 è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.

 

24) Secondo la formulazione dell'articolo 2, lettera b), di tale direttiva 93/13, la nozione di "consumatore" deve intendersi riferita a "qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale".

Da tale disposizione deriva che, affinché una persona possa rientrare in questa nozione, devono essere soddisfatte due condizioni cumulative, vale a dire che si tratti di una persona fisica e che quest'ultima svolga la sua attività a fini non professionali.

 

25) Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, la Corte ha già dichiarato che una persona diversa da una persona fisica, che stipuli un contratto con un professionista, non può essere considerata come un consumatore ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 (sentenza del 22 novembre 2001, Cape e Idealservice MN RE, C-541/99 e C-542/99, EU:C:2001:625, punto 16).

 

26) Nel caso di specie, il giudice del rinvio indica che, nell'ordinamento giuridico italiano, un condominio è un soggetto giuridico che non è né una "persona fisica" né una "persona giuridica".

 

27) A tal riguardo, va rilevato che, allo stato attuale di sviluppo del diritto dell'Unione, la nozione di "proprietà" non è armonizzata a livello dell'Unione europea e possono sussistere differenze tra gli Stati membri. Infatti, si deve constatare che, ai sensi dell'articolo 345 TFUE, i trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

Inoltre, nella prospettiva di un'interpretazione sistematica più ampia, si deve osservare che l'articolo 1, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107), esclude i diritti reali dal suo ambito di applicazione.

 

28) Di conseguenza, e fintanto che il legislatore dell'Unione non sia intervenuto al riguardo, gli Stati membri restano liberi di disciplinare il regime giuridico del condominio nei rispettivi ordinamenti nazionali, qualificandolo o meno come "persona giuridica".

 

29) Ne deriva che un condominio, qual è il ricorrente nel procedimento principale, non soddisfa la prima delle condizioni di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 e pertanto non rientra nella nozione di "consumatore" ai sensi di tale disposizione, cosicché il contratto stipulato tra tale condominio e un professionista è escluso dall'ambito di applicazione della suddetta direttiva.

 

30) Siffatta conclusione non è contraddetta dalla sentenza del 5 dicembre 2019, E.B.T. e T.S. (C-708/17 e C-725/17, EU:C:2019:1049, punto 59).

Infatti, se è vero che la Corte ha dichiarato che i contratti di fornitura dell'energia termica che alimenta l'immobile detenuto in condominio, in discussione in quella causa, ricadevano nella categoria dei contratti stipulati tra un consumatore e un professionista, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/83, occorre rilevare che tali contratti erano stati stipulati dai condòmini stessi e non, come nel procedimento principale, dal condominio, rappresentato dall'amministratore.

 

31) Ciò posto, resta da stabilire se una giurisprudenza nazionale come quella della Corte suprema di cassazione, che interpreta la normativa di recepimento della direttiva 93/13 nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell'ordinamento italiano, contraddica la ratio del sistema di tutela dei consumatori in seno all'Unione.

 

32) A tal riguardo, si deve ricordare che, ai sensi dell'articolo 169, paragrafo 4, TFUE, gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure di tutela dei consumatori più rigorose, a condizione che esse siano compatibili con i trattati.

 

33) Secondo il considerando 12 della direttiva 93/13, quest'ultima procede solo ad un'armonizzazione parziale e minima delle legislazioni nazionali in materia di clausole abusive, lasciando agli Stati membri la possibilità di garantire, nel rispetto del trattato, un più elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle contenute nella medesima direttiva.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 8 della detta direttiva, gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore da essa disciplinato, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore.

 

34) Inoltre, come enunciato dal considerando 13 della direttiva 2011/83, gli Stati membri dovrebbero restare competenti, conformemente al diritto dell'Unione, per l'applicazione delle disposizioni di tale direttiva ai settori che non rientrano nel suo ambito di applicazione.

Gli Stati membri possono, in particolare, decidere di estendere l'applicazione delle norme della suddetta direttiva alle persone giuridiche o fisiche che non siano consumatori ai sensi di quest'ultima.

 

35) Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la Corte suprema di cassazione ha sviluppato un orientamento giurisprudenziale volto a tutelare maggiormente il consumatore estendendo l'ambito di applicazione della tutela prevista dalla direttiva 93/13 a un soggetto giuridico, quale il condominio nel diritto italiano, che non è una persona fisica, conformemente al diritto nazionale.

 

36) Orbene, un tale orientamento giurisprudenziale s'inscrive nell'obiettivo di tutela dei consumatori perseguito dalla summenzionata direttiva (v., in tal senso, sentenza del 7 agosto 2018, B.S. e E.C., C96/16 e C-94/17, EU:C:2018:643, punto 69).

 

37) Ne consegue che, anche se una persona giuridica, quale il condominio nel diritto italiano, non rientra nella nozione di "consumatore" ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, gli Stati membri possono applicare disposizioni di tale direttiva a settori che esulano dall'ambito di applicazione della stessa (v., per analogia, sentenza del 12 luglio 2012, SC V.R., C-602/10, EU:C:2012:443, punto 40), a condizione che una siffatta interpretazione da parte dei giudici nazionali garantisca un livello di tutela più elevato per i consumatori e non pregiudichi le disposizioni dei trattati.

 

38) Alla luce di quanto precede, alla questione sollevata occorre rispondere che l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa di recepimento della medesima direttiva nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell'ordinamento italiano, anche se un simile soggetto giuridico non rientra nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva.

 

Sulle spese

 

39) Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. 

 

PQM

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa di recepimento della medesima direttiva nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell'ordinamento italiano, anche se un simile soggetto giuridico non rientra nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva.

 

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 aprile 2020. 

Emergenza Covid: è costituzionalmente legittima la sospensione dei termini di prescrizione del reato

Baldassarre Franceschini, Gloria di Luigi XIV che trionfa sul Tempo, 1664
Baldassarre Franceschini, Gloria di Luigi XIV che trionfa sul Tempo, 1664

La Corte Costituzionale, con Sentenza del 23 dicembre 2020 n. 278, ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento alla sospensione della prescrizione disposta dal D.L. n. 18/2020 a fronte del rinvio dei procedimenti penali per l’emergenza Covid. La Corte osserva, fra l’altro, che la disposizione censurata determina una stasi del procedimento penale con conseguenze che investono gli interessi di tutte le parti, ivi evidentemente comprese la pubblica accusa e la persona offesa costituita parte civile oltre che ovviamente l’imputato: risponderebbe dunque ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità la disposizione che in simmetria determini una parentesi anche nel decorso del tempo di prescrizione dei reati. La Sentenza appare di sicuro interesse per il numero e la portata dei temi sottoposti al vaglio del Giudice delle Leggi e dunque di seguito se ne riporta il testo integrale.

Corte Cost. , Sentenza 23 dicembre 2020, num.278                                                                                                                                                                   

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Composta dai signori:

Presidente: [omissis]

Giudici: [omissis]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

Fatti di causa

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. 36, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2020, n. 40, promossi dal Tribunale ordinario di Siena con due ordinanze del 21 maggio 2020, dal Tribunale ordinario di Spoleto con ordinanza del 27 maggio 2020 e dal Tribunale ordinario di Roma con ordinanza del 3 luglio 2020, iscritte, rispettivamente, ai numeri 112, 113, 117 e 132 del registro ordinanze 2020 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 34 e 40, prima serie speciale, dell'anno 2020.

 

Visti l'atto di costituzione di A. P., nonché gli atti di intervento di N. S., E. S., G. T., C. S. e del Presidente del Consiglio dei ministri; 

udito nell'udienza pubblica e nella camera di consiglio del 18 novembre 2020 il Giudice relatore N.Z., sostituito per la redazione della decisione dal Giudice G. A.; 

uditi gli avvocati A. L. e M. T. per A. P. e l'avvocato dello Stato M. G. per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 18 novembre 2020.

 

 

1.- Con ordinanza del 21 maggio 2020 (r. o. n. 112 del 2020) il Tribunale ordinario di Siena ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 2020, n. 27.

 

1.1.- Il rimettente riferisce di essere chiamato a celebrare un dibattimento per reati edilizi commessi, secondo la contestazione, tra il 20 aprile 2015 (capo A dell'imputazione) e il 24 aprile 2017 (capo B).

 Per i fatti più risalenti - qualificati ex art. 44, comma 1, lettera c), in relazione all'art. 32, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)" - il giudice a quo individua la decorrenza del termine prescrizionale alla data del 20 aprile 2015, indicando in cinque anni la durata del medesimo termine, con scadenza, quindi, al 20 aprile 2020. Ciò premesso, il rimettente pone in evidenza come un "differimento urgente delle udienze e una sospensione dei termini" fossero stati disposti, con decorrenza dal 9 marzo 2020 e fino al 22 marzo successivo, mediante il D.L. 8 marzo 2020, n. 11 (Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria), poi decaduto per mancata conversione e, comunque, espressamente abrogato ex art. 1, comma 2, della citata L. n. 27 del 2020. 

Il rimettente dà atto, inoltre, che gli effetti del provvedimento erano stati prolungati, sempre con decorrenza dal 9 marzo precedente, fino al 15 aprile 2020, per effetto dei commi 1 e 2 dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020 e che una dilazione ulteriore era intervenuta con l'art. 36, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2020, n. 40. La norma stabiliva appunto che il termine previsto ai commi 1 e 2 del citato art. 83 fosse prorogato all'11 maggio 2020. Con il comma 4 dello stesso art. 83 del D.L. n. 18 del 2020, è stato, poi, disposto che, in corrispondenza della sospensione dei termini sancita dal precedente comma 2, restasse sospesa anche la decorrenza del termine di prescrizione del reato.

 

1.2.- Premesso il quadro normativo, in punto di rilevanza, il giudice a quo osserva in primo luogo che la norma censurata, al fine di identificare i reati interessati dalla sospensione del termine prescrizionale, richiama i procedimenti indicati al precedente comma 2 (cioè quelli con sospensione dei termini processuali) e non quelli definiti al precedente comma 1 (cioè quelli con udienze a rinvio obbligatorio). Ad avviso del rimettente, tale dato non giustificherebbe la tesi secondo cui la sospensione del termine prescrizionale sarebbe esclusa per i giudizi interessati da rinvii d'udienza, perché se così fosse la sospensione della prescrizione resterebbe inapplicata nella totalità dei procedimenti in cui sia stato disposto un rinvio di udienza, in contrasto con la ratio legis.

Del resto, osserva ancora il rimettente, la disciplina originariamente prevista dal D.L. n. 11 del 2020 ancorava proprio al meccanismo del rinvio di udienza l'operatività della sospensione del corso della prescrizione. In ragione di siffatti rilievi, il giudice a quo ritiene che la prescrizione del reato contestato al capo A) debba intendersi sospesa in virtù della disposizione censurata, per complessivi sessantatré giorni, dovendosi pertanto, posticipare al 22 giugno 2020 il decorso del termine massimo di prescrizione. Tale effetto sospensivo conseguirebbe al differimento, all'udienza del 14 maggio 2020, di quella originariamente fissata al 7 maggio, disposto con Provv. del 29 aprile 2020. In sintesi, il fatto che nel giudizio a quo si fosse registrato un rinvio dell'udienza, originariamente fissata per il 7 maggio 2020, non varrebbe ad escludere l'operatività della sospensione della prescrizione del reato. 

Inoltre, il rimettente afferma che nella specie mancherebbero le condizioni per un proscioglimento degli imputati a norma dell'art. 129, comma 2, del codice di procedura penale, e che dunque il giudizio non potrebbe essere definito senza stabilire se il reato più risalente, tra quelli contestati, debba considerarsi estinto nonostante l'intervenuta sospensione ex lege del termine prescrizionale.

 

1.3.- Il rimettente argomenta, poi, che l'istituto della prescrizione presenterebbe un profilo "statico", pertinente alla disciplina sostanziale del reato, ed uno "dinamico", attinente alla progressione del procedimento penale. Nell'ordinamento italiano, l'istituto avrebbe carattere sostanziale, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità e dalla stessa giurisprudenza costituzionale (ex plurimis, sentenza n. 115 del 2018, ordinanza n. 24 del 2017).

La conseguente soggezione della disciplina al principio di legalità (secondo comma dell'art. 25 Cost.), e dunque al divieto di applicazione retroattiva delle variazioni con effetti negativi, si estende, secondo il giudice a quo, anche alle regole concernenti la sospensione e la interruzione del termine prescrizionale (ordinanza n. 24 del 2017). Pertanto, l'applicazione della norma censurata a reati commessi prima della sua introduzione determinerebbe una violazione del citato parametro costituzionale. A tale proposito, il giudice a quo, nel dichiarato intento di verificare la possibilità di un'interpretazione adeguatrice, valuta la tesi secondo cui - con l'art. 83, comma 4, del D.L. n. 18 del 2020 - si sarebbe semplicemente fatta un'applicazione della norma (antecedente ai fatti) fissata nel primo comma dell'art. 159 del codice penale, laddove è stabilito che "il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale ... è imposta da una particolare disposizione di legge". 

Il legislatore però non avrebbe introdotto una norma espressa sulla sospensione della prescrizione, se avesse inteso il differimento generale delle udienze alla stregua di una sospensione dei processi. In effetti - a parere del rimettente - la tesi confutata istituisce arbitrariamente una coincidenza tra la nozione di sospensione del processo e quella di rinvio dell'udienza, alla quale soltanto si riferisce il comma 1 del citato art. 83 del D.L. n. 18 del 2020. Dovrebbe tenersi conto invece, per un verso, delle differenze lessicali che separano le previsioni a confronto, e per altro verso considerare la sistematica del processo, che contempla ipotesi di rinvio dell'udienza senza sospensione del procedimento, ed ipotesi di sospensione del procedimento senza rinvio dell'udienza. Né rileva il carattere emergenziale o comunque eccezionale del contesto nel quale la disciplina in questione è stata dettata. Come stabilito anche dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 1146 del 1988 e ordinanza n. 24 del 2017), il principio di legalità è principio supremo dell'ordinamento, come tale insuscettibile di deroghe.

In definitiva, il legislatore avrebbe introdotto una disciplina della prescrizione con effetti sfavorevoli per l'autore del reato, direttamente ed esclusivamente dettata dal comma 4 dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020, e strutturalmente destinata ad operare anche con riguardo ai fatti commessi in epoca antecedente al 9 marzo 2020, risultando per questa parte in contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost.

 

2.- Con distinti atti del 3 agosto 2020 sono intervenuti nel giudizio di costituzionalità N. S., G. T., C. S. ed E. S., chiedendo che l'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.

 

3.- In data 4 settembre 2020, in applicazione dell'art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, è stata depositata una opinione scritta a cura dell'associazione "I.", con uno scopo statutario ampiamente descritto, ed essenzialmente incentrato sul contributo degli associati, studiosi di temi giuridici, per l'affermazione e per la tutela dei diritti fondamentali di singoli e gruppi. 

Nella veste di amicus curiae, l'associazione sollecita una dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020, per l'asserito suo contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost.

 

3.1.- In data 8 settembre 2020, in applicazione dell'art. 4-ter delle Norme integrative, è stata depositata una opinione scritta a cura dell'associazione forense "UCPI", che la Corte costituzionale ha già riconosciuto come ente rappresentativo dell'avvocatura penale italiana (è citata la sentenza di questa Corte n. 180 del 2018). 

Nella veste di amicus curiae, l'associazione sollecita una dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020, per l'asserito suo contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost.

 

4.- Con atto depositato l'8 settembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. In particolare, secondo la difesa dello Stato, la norma censurata disciplina la sospensione del termine prescrizionale in corrispondenza di una sospensione dei procedimenti; in ciò consisterebbe l'oggetto sostanziale della disciplina, concernente i termini processuali, stabilita al comma 2 dello stesso art. 83 del D.L. n. 18 del 2020. Non sarebbe dubbio, quindi, che la sospensione dei termini valga anche per procedimenti relativi a reati commessi prima del provvedimento governativo. E tuttavia ciò non implicherebbe la violazione del divieto di applicazione retroattiva della legge, perché già l'art. 159 cod. pen. (norma certamente preesistente ai fatti) stabilisce la sospensione del termine prescrizionale quando questa sia prevista, come nel caso di specie, da una particolare disposizione di legge.

Il diritto alla previa conoscenza delle conseguenze del proprio agire è soddisfatto dalla consapevolezza che la corsa della prescrizione potrà essere interrotta da evenienze di vario genere (come dimostra il variegato elenco dell'art. 159 cod. pen.), ma non richiede che i consociati abbiano contezza ab initio del se, del come e del quando d'una siffatta eventualità.

  

5.- In data 27 ottobre 2020, l'Avvocatura generale ha depositato memoria, ribadendo le argomentazioni, contenute nell'atto di intervento, a sostegno della non fondatezza della questione di legittimità costituzionale.

 

6.- Con ordinanza del 21 maggio 2020 (r. o. n. 113 del 2020) il Tribunale ordinario di Siena ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, nella L. n. 27 del 2020.

 Il rimettente riferisce di essere chiamato a celebrare un dibattimento per reati edilizi che, in esito ad una specifica disamina delle circostanze del caso concreto, lo stesso rimettente considera commessi alla data del 16 maggio 2015, indicando poi in cinque anni la durata del termine prescrizionale, con scadenza, dunque, al 16 maggio 2020. Ciò premesso, in punto di rilevanza, il rimettente svolge nel merito delle censure argomentazioni identiche a quelle formulate nell'ordinanza rubricata al r. o. n. 112 del 2020, da egli stesso deliberata nel medesimo giorno.

  

6.1.- Con atto del 3 agosto 2020 sono intervenuti anche nel presente giudizio di costituzionalità N. S., G. T., C. S. ed E. S., chiedendo che l'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.

 

6.2.- In data 4 settembre 2020, nella qualità di amicus curiae, l'associazione "I.", ha depositato una propria opinione scritta, con lo scopo di sollecitare una dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020, per l'asserito suo contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost. 

Gli argomenti sviluppati nell'atto sono analoghi a quelli già proposti con l'opinione depositata nell'ambito del giudizio r. o. n. 112 del 2020.

 

7.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale, è intervenuto nel giudizio con atto depositato l'8 settembre 2020, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. 

Gli argomenti sviluppati nell'atto di intervento ricalcano quelli proposti con l'analogo atto concernente il giudizio r. o. n. 112 del 2020.

 

7.1.- Con memoria depositata in data 28 ottobre 2020, l'Avvocatura generale ha ribadito le argomentazioni in punto di infondatezza, sviluppando le stesse considerazioni di quelle contenute nella memoria depositata, in pari data, nel giudizio r. o. n. 112 del 2020.

 

8.- Con ordinanza del 27 maggio 2020 (r. o. n. 117 del 2020) il Tribunale ordinario di Spoleto ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, ed all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, del D.L. n. 18 del 2020, "come modificato" dall'art. 36 del D.L. n. 23 del 2020.

 

9.- Il rimettente, in punto di rilevanza, riferisce di procedere nei confronti di persona imputata del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all'art. 341-bis cod. pen., per il quale il termine di prescrizione, tenuto conto degli atti interruttivi, sarebbe maturato il 5 aprile 2020, in assenza della sospensione disposta con la norma censurata che ha, invece, determinato la proroga della scadenza al 7 giugno 2020.

 In punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo afferma che il divieto di applicazione retroattiva della norma sostanziale di diritto penale, volto ad assicurare la certezza di libere scelte di azione, si applica anche alla disciplina della prescrizione (sono citate le sentenze di questa Corte n. 115 del 2018, n. 324 del 2008 e n. 364 del 1988, nonché l'ordinanza n. 24 del 2017). Per questa ragione, a parere del giudice a quo, il disposto dell'art. 159 cod. pen., nella parte in cui si riferisce a norme particolari che prevedano la sospensione di termini prescrizionali, dovrebbe essere riferito solo a norme presenti nello stesso codice penale, o comunque introdotte da leggi antecedenti al fatto cui deve applicarsi la disciplina della prescrizione. 

Una interpretazione costituzionalmente orientata dovrebbe mirare ad escludere che l'art. 83, comma 4, del D.L. n. 18 del 2020 si applichi a reati commessi prima del provvedimento governativo. Ma si tratterebbe di una interpretazione contro il tenore letterale, dato che, nel definire il campo di applicazione della norma censurata, il legislatore si è riferito a procedimenti pendenti (nel cui ambito i termini processuali sono stati sospesi), e dunque necessariamente concernenti reati antecedenti. Né la disciplina può essere riferita solo a reati commessi dopo il 9 marzo 2020 e prima della data finale di scadenza della sospensione, perché in sostanza si avrebbe una abrogazione tacita della norma, che ha avuto ben altra finalità. 

La questione di costituzionalità, d'altra parte, non potrebbe essere risolta attribuendo alla norma una natura processuale, evocando la giurisprudenza sovranazionale in materia di prescrizione (sono citate le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo 22 giugno 2000, Coëme e altri contro Belgio; 20 settembre 2011, Neftyanaya Kompaniya Yukos contro Russia). La CEDU, osserva ancora il rimettente, definisce standard minimi di tutela, ma certo non azzera o riduce gli spazi maggiori di garanzia accordati ai singoli diritti nelle Carte nazionali. 

Irreparabile resterebbe, infine, la lesione del diritto all'oblio, la cui garanzia è stata più volte riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale quale obiettivo della disciplina in materia di prescrizione (sono citate le ordinanze di questa Corte n. 24 del 2017 e n. 143 del 2014).

 

10.- In data 4 settembre 2020, nella qualità di amicus curiae, l'associazione "I.", ha depositato una propria opinione scritta, con lo scopo di sollecitare una dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020, per contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost., e con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione quest'ultimo all'art. 7 CEDU.

Gli argomenti sviluppati nell'atto sono analoghi a quelli già proposti con l'opinione depositata nell'ambito dei giudizi r. o. n. 112 e n. 113 del 2020.

 

11.- In data 8 settembre 2020, l'associazione forense "UCPI", nella qualità di amicus curiae, ha depositato una propria opinione scritta, con lo scopo di sollecitare una dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020, per contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost., formulando osservazioni analoghe a quelle già proposte con l'opinione depositata nell'ambito del giudizio iscritto al r. o. n. 112 del 2020.

 

12.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale, è intervenuto nel giudizio con atto depositato l'8 settembre 2020, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate.

Gli argomenti sviluppati nell'atto di intervento ricalcano in parte quelli proposti con l'analogo atto concernente i giudizi iscritti al r. o. n. 112 e n. 113 del 2020.

 

13.- Con ordinanza del 3 luglio 2020 (r. o. n. 132 del 2020), il Tribunale ordinario di Roma ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, nella L. n. 27 del 2020, e dell'art. 36 del D.L. n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, nella L. n. 40 del 2020, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., e all'art. 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7, comma 1, CEDU ed all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. L'art. 36, comma 1, è censurato nella misura in cui proroga all'11 maggio 2020 il termine previsto dall'art. 83, commi 1 e 2.

 

14.- Il rimettente fornisce una descrizione analitica circa l'andamento del giudizio a quo, concernente un reato di calunnia (art. 368 cod. pen.) e pendente in fase dibattimentale fin dal novembre del 2016, con ripetuti eventi di interruzione e sospensione del corso del termine prescrizionale, ed anche con rinvii d'udienza determinati dalla recente legislazione d'emergenza.

In sintesi, il giudice a quo osserva che nell'assenza della sospensione disposta dalle norme censurate, il reato in contestazione si sarebbe estinto per prescrizione alla data del 22 aprile 2020. Di qui, secondo il rimettente, la rilevanza delle questioni sollevate.

 

15.- Il Tribunale, dopo l'analitico esame delle norme connesse all'emergenza sanitaria e della loro successione, osserva, in sintesi, come il legislatore abbia voluto per un verso disporre il rinvio di tutti i procedimenti penali oltre un dato termine (termine oggetto di progressive dilazioni e da ultimo fissato all'11 maggio 2020), e per altro verso abbia voluto stabilire la sospensione di tutti i termini processuali, disponendo analoga sospensione riguardo al tempo necessario per la prescrizione dei reati.

È stata, dunque, istituita una "stretta ed automatica correlazione" tra il rinvio e la sospensione di procedimenti e termini processuali, da un lato, e la sospensione della prescrizione, dall'altro. Tale sospensione, d'altronde, sarebbe chiaramente riferita anche a fatti commessi prima della relativa previsione, per ragioni logiche ed anche secondo il disposto dell'art. 159 cod. pen. 

Il Tribunale rammenta poi che la prescrizione è istituto del diritto sostanziale (sono citate le sentenze di questa Corte n. 115 del 2018, n. 265 del 2017, n. 143 del 2014, n. 324 del 2008, n. 393 del 2006 e n. 275 del 1990, nonché l'ordinanza n. 24 del 2017), come tale soggetto al divieto di applicazione retroattiva della legge sfavorevole, che esprime un principio supremo dell'ordinamento (sentenza n. 1146 del 1988 e ordinanza n. 24 del 2017), presidiato tanto dall'art. 25, secondo comma, che dall'art. 117, primo comma, Cost. 

Inoltre, ad avviso del rimettente, la regola di non retroattività concerne non solo la disciplina del tempo necessario a prescrivere, ma anche quella delle interruzioni e delle sospensioni del decorso del relativo termine, in quanto anch'essa concorre a determinare il limite temporale entro il quale è possibile per lo Stato far valere la propria pretesa punitiva. 

Di conseguenza, sarebbe preclusa al legislatore la possibilità di introdurre cause di sospensione del termine prescrizionale con effetti valevoli per reati commessi in epoca antecedente. Ciò sia in applicazione del secondo comma dell'art. 25 Cost., sia in ragione dell'art. 7, comma 1, CEDU (per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost.), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. 

Inoltre, il rimettente richiama la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di prescrizione dei reati che ledono gli interessi finanziari della stessa Unione (Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, sentenza 5 dicembre 2017, in causa C-42/17), che ha riferito i principi sanciti dall'art. 7 CEDU alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati dell'Unione, ed ha stabilito che, in base agli artt. 49 e 51, primo paragrafo, CDFUE, tali Stati non possono omettere l'applicazione di norme interne che assicurino le garanzie apprestate da tali norme.

 

16.- In definitiva la disposizione censurata, introducendo con efficacia retroattiva una disciplina più sfavorevole della sospensione dei termini di prescrizione, contrasterebbe col principio di non retroattività della legge penale e dunque con i parametri indicati.

 

17.- Con atto depositato in data 8 ottobre 2020, si è costituito in giudizio A. P., imputato nel procedimento principale, il quale ha chiesto dichiararsi l'illegittimità costituzionale delle norme censurate aderendo alle argomentazioni contenute dell'ordinanza di rimessione.

 

18.- Con atto depositato il 20 ottobre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura generale.

In particolare, è richiamato il disposto dell'art. 159 cod. pen., nella parte in cui collega una sospensione dei termini prescrizionali ad "ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale è imposta da una particolare disposizione di legge": condizione questa che sarebbe integrata in ragione di quanto disposto ai commi 1, 2, 4 e 9 dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020.

 

19.- Con memoria depositata in data 6 novembre ottobre 2020, l'Avvocatura generale ha ribadito la propria richiesta che le questioni sollevate siano dichiarate non fondate.

 

Ragioni della decisione

 

1.- Con le ordinanze di rimessione indicate in epigrafe (r. o. n. 112, n. 113, n. 117 e n. 132 del 2020), di cui si è detto in narrativa, i Tribunali ordinari di Siena, Spoleto e Roma sollevano tutti questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui dispone la sospensione del termine di prescrizione, con riferimento ai procedimenti penali indicati nel comma 2 della stessa disposizione, anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020.

 

1.1.- Le ordinanze iscritte ai n. 117 e n. 132 del 2020 dei Tribunali di Spoleto e di Roma sollevano anche questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2020, n. 40, nella parte in cui dispone la proroga all'11 maggio 2020 dei termini posti ai commi 1 e 2 del D.L. n. 18 del 2020.

 

1.2.- In tutte le ordinanze si prospetta la violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, che vieta la punizione di alcuno in forza di una legge entrata in vigore dopo il fatto commesso e che, secondo i rimettenti, preclude l'applicazione retroattiva delle norme che modificano in senso peggiorativo la disciplina della prescrizione.

 

1.3.- Le ordinanze n. 117 e n. 132 del 2020 prospettano anche la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848, che pone il divieto di applicazione della legge penale a fatti commessi prima dell'introduzione della legge medesima.

 

1.4.- L'ordinanza n. 132 del 2020, infine, censura le disposizioni impugnate anche in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, la quale vieta di condannare alcuno per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale, e parimenti vieta di infliggere una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

 

2.‒ Le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai Tribunali rimettenti con le richiamate ordinanze, sono sostanzialmente analoghe sul piano giuridico e si rende, quindi, opportuna la loro trattazione congiunta mediante riunione dei giudizi.

 

3.‒ Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità degli interventi di N. S., G. T., C. S. ed E. S., spiegati in relazione ai giudizi di legittimità costituzionale originati dalle ordinanze del Tribunale di Siena (n. 112 e n. 113 del 2020), fissati in camera di consiglio.

Ai sensi dell'art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, come sostituito dall'art. 1 della delibera di questa Corte in sede non giurisdizionale dell'8 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, serie generale, del 22 gennaio 2020, "nei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio". Tale disposizione ha recepito la costante giurisprudenza di questa Corte in ordine all'ammissibilità dell'intervento spiegato nei giudizi in via incidentale da soggetti diversi dalle parti del giudizio principale, secondo cui i soggetti che non sono parti del giudizio a quo possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale solo ove siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non di un interesse semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 158 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 giugno 2020, n. 119 del 2020, n. 30 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza del 15 gennaio 2020, n. 159 e n. 98 del 2019, n. 217, n. 180 e n. 77 del 2018, n. 70 e n. 33 del 2015). Pertanto, in linea con questo orientamento, i soggetti del cui intervento trattasi, imputati in altri procedimenti penali, non sono parti dei giudizi principali innanzi al Tribunale di Siena, né sono titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in quel giudizio, ma sono portatori di un interesse semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalle norme oggetto di censura, cioè l'interesse di tutti coloro che rivestono la qualità di imputati in giudizi penali pendenti, a non subire l'incidenza di tali norme sul decorso del termine prescrizionale.

 

4.‒ Invece, con decreto del Presidente della Corte costituzionale del 12 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 4-ter delle Norme integrative, introdotto dall'art. 2 della delibera della Corte in sede non giurisdizionale dell'8 gennaio 2020, sono state ammesse le opinioni scritte dall'Associazione "I." e dall'Associazione forense "UCPI", in qualità di amici curiae, per la loro idoneità ad offrire elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso sottoposto a questa Corte, anche in ragione della sua complessità.

 

5.‒ Le ordinanze di rimessione sono state pronunciate nell'ambito di procedimenti penali - aventi ad oggetto imputazioni per reati edilizi (r. o. n. 112 e n.113 del 2020), per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all'art. 341-bis cod. pen. (r. o. n. 117 del 2020) e per il delitto di calunnia di cui all'art. 368 cod. pen. (r. o. n. 132 del 2020) - pendenti nella fase del dibattimento, nei quali, qualora le disposizioni censurate fossero dichiarate incostituzionali, i giudici rimettenti dovrebbero dichiarare l'estinzione dei reati per essere decorso il termine massimo di prescrizione; laddove, invece, applicando la sospensione di tale termine come previsto dalle disposizioni censurate, non sarebbe maturata la prescrizione dei reati.

Sussiste, quindi, all'evidenza, la rilevanza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale, anche se non può non notarsi la eccessiva durata di giudizi che già solo in primo grado, ancora in corso, hanno quasi esaurito il tempo massimo di prescrizione dei reati (che, nel massimo, al netto delle sospensioni, è di cinque anni per le contravvenzioni edilizie e di sette anni e mezzo per i delitti di oltraggio a pubblico ufficiale e di calunnia), sì da far dipendere la risposta di giustizia nel merito delle accuse da una sospensione della prescrizione di soli sessantaquattro giorni (dal 9 marzo all'11 maggio 2020), quale quella oggetto delle censure di legittimità costituzionale.

 

5.1.- Tutte le ordinanze di rimessione sono sorrette da ampia motivazione in ordine alla ritenuta non manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale, sicché le sollevate questioni sono certamente ammissibili.

 

6.‒ Appare necessario richiamare brevemente il contesto normativo connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in tema di svolgimento dell'attività giudiziaria, nel cui ambito si collocano le disposizioni censurate.

 Il primo intervento emergenziale concernente l'attività giurisdizionale posto in essere dal Governo per rispondere alle esigenze scaturite dall'epidemia esplosa sul territorio nazionale si è avuto con il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), il quale, all'art. 10, ha interessato esclusivamente i procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei tribunali cui appartenevano i Comuni indicati all'allegato 1 al D.P.C.M. 1 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19). Con tale provvedimento, con efficacia limitata ai territori ivi indicati, non solo si era prevista la sospensione dei termini e il rinvio delle udienze, ma si era altresì stabilito che, a partire dal 3 marzo 2020, il corso della prescrizione fosse sospeso per il tempo in cui il processo fosse rinviato o i termini procedurali fossero sospesi e comunque fino al 31 marzo 2020 (art. 10, comma 10, del citato decreto-legge). Tale iniziale ipotesi di sospensione del decorso della prescrizione non è investita da alcuna delle ordinanze di rimessione. 

A distanza di pochi giorni, il Governo è intervenuto nuovamente d'urgenza con il decreto-legge 8 marzo del 2020, n. 11 (Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria), per disciplinare il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, questa volta con efficacia generalizzata sull'intero territorio nazionale. In particolare, all'art. 1, comma 1, si prevedeva che a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo (9 marzo 2020) e sino al 22 marzo 2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari fossero rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. Erano fatti salvi alcuni procedimenti, di particolare delicatezza e urgenza, indicati all'art. 2, comma 2, lettera g), del medesimo decreto-legge. Contestualmente, al comma 2 dello stesso art. 1, si stabiliva anche la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei detti procedimenti, fatti salvi quelli già richiamati. Era previsto, altresì, che ove il decorso avesse avuto inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso sarebbe stato differito alla fine di detto periodo di sospensione. 

Per il periodo successivo (23 marzo-31 maggio), ai capi degli uffici giudiziari era stato attribuito il potere di autorizzare provvedimenti di dilazione degli adempimenti processuali in base alle esigenze del territorio e in considerazione della situazione epidemica. Non si trattava, però, di una discrezionalità illimitata, in quanto il comma 4 dell'art. 2 del D.L. n. 11 del 2020 stabiliva che una serie di termini processuali, tra cui anche quelli di durata della custodia cautelare, e comunque, il termine di prescrizione restassero sospesi anche per questi giudizi, fatte sempre salve le eccezioni già indicate, ma solo fino al 31 maggio 2020, sempreché ne fosse stato disposto il rinvio. 

A distanza di nove giorni, il Governo è nuovamente intervenuto con il D.L. n. 18 del 2020 e, prima ancora che maturassero i termini di decadenza dei D.L. n. 9 e n. 11 del 2020 per mancata conversione, detti provvedimenti sono stati abrogati, con salvezza degli effetti, dall'art. 1, comma 2, della L. 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi). L'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020 ha dettato una più mirata ed articolata disciplina volta a provocare la stasi delle attività processuali nell'ambito della giurisdizione ordinaria, compresa quella penale. Con tale norma, per quanto attiene ai processi penali, si è disposto in via generale e obbligatoria, salvo le eccezioni concernenti alcune tipologie urgenti di procedimento, il rinvio di ufficio delle udienze a data successiva al 15 aprile 2020 e la sospensione dei "termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali" dal 9 marzo al 15 aprile 2020, senza possibilità di intervento da parte dei capi degli uffici giudiziari (art. 83, commi 1 e 2). In relazione a tali fattispecie si è anche disposta la sospensione dei termini di prescrizione, oltre che dei termini di durata massima delle misure cautelari personali. Ciò è stato previsto dalla disposizione di cui all'art. 83, comma 4, del d.l. citato, norma su cui si appuntano le censure dei rimettenti. Si è, poi, sostanzialmente confermato il potere dei capi degli uffici giudiziari - già previsto dal D.L. n. 11 del 2020 - di adottare non solo misure organizzative volte a contenere l'afflusso del pubblico, ma anche provvedimenti di carattere generale, tra i quali, ai fini che qui interessano, assumono rilievo quelli volti a prevedere la possibilità di disporre il rinvio delle udienze penali a data successiva al 30 giugno, salvo che per i procedimenti segnati da particolare urgenza espressamente indicati al comma 3 della disposizione in questione (art. 83, comma 7, lettera g). Anche con riferimento a tali discrezionali casi di rinvio delle udienze penali, si è prevista la sospensione dei termini di prescrizione del reato e di durata delle misure cautelari, ma fino al 30 giugno, e ciò indipendentemente dal differimento dell'udienza ad una data successiva (art. 83, comma 9). 

Infine, è intervenuto l'art. 36 del D.L. n. 23 del 2020, con il quale il Governo ha stabilito che il termine del 15 aprile 2020, previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020, era prorogato all'11 maggio 2020, così modificando la portata del comma 4 della stessa disposizione. Pertanto, per effetto della proroga disposta dall'art. 36 del D.L. n. 23 del 2020 (disposizione censurata dalle ordinanze n. 117 e n. 132 del 2020), la sospensione dei termini prescrizionali, allo stato, opera dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020. È in questa disciplina emergenziale che si colloca la norma censurata (art. 83, comma 4, del D.L. n. 18 del 2020), recante un'ipotesi speciale di sospensione del termine di prescrizione dei reati; norma la quale prevede che "nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale".

 

7.- Giova, poi, premettere che in generale la concreta determinazione della durata del tempo di prescrizione dei reati appartiene alla discrezionalità del legislatore censurabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o sproporzione rispetto alla gravità del reato (sentenza di questa Corte n. 143 del 2014).

Nell'esercizio di tale discrezionalità il legislatore opera un bilanciamento tra valori di rango costituzionale. 

Da una parte, c'è l'esigenza che - mediante l'esercizio obbligatorio dell'azione penale ad opera del pubblico ministero (art. 112 Cost.) - i comportamenti in violazione della legge penale siano perseguiti perché il rispetto di quest'ultima appartiene ai fondamentali del comune vivere civile, mentre la sua violazione crea, in misura direttamente proporzionale alla gravità del fatto, allarme sociale e mina la fiducia dei cittadini. Nello stesso verso, inoltre, rileva la tutela delle vittime dei reati: la persona offesa ha anch'essa diritto, quando costituita parte civile, all'accertamento del reato per ottenere il risarcimento del danno per la lesione subita. A fronte di queste esigenze vi è, dall'altra parte, l'interesse dell'imputato ad andare esente da responsabilità penale per effetto del decorso del tempo; interesse che il legislatore ordinario riconosce e tutela con la disciplina della prescrizione e che si traduce nel diritto dell'imputato ad ottenere dal giudice penale - una volta decorso il termine di prescrizione del reato - il riconoscimento, con sentenza di proscioglimento, dell'estinzione del reato (art. 157, primo comma, cod. pen.), sempre che dagli atti del procedimento o del processo non risulti evidente che non ha commesso il fatto addebitatogli ovvero che questo non costituisca reato o non sia previsto dalla legge come reato (art. 129 del codice di procedura penale) e sempre che egli non rinunci alla prescrizione chiedendo un accertamento di non colpevolezza (art. 157, settimo comma, cod. pen.). Analogamente e alle stesse condizioni sarà possibile, all'esito del procedimento penale, il decreto di archiviazione per estinzione del reato ascritto all'indagato. La ratio della rilevanza di questa garanzia per l'indagato o l'imputato si collega preminentemente all'"interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato (...) l'allarme della coscienza comune" (sentenza n. 393 del 2006; in precedenza, sentenza n. 202 del 1971; ordinanza n. 337 del 1999). Si è fatto anche riferimento, talora, al "diritto all'oblio" (sentenze n. 115 del 2018, n. 24 del 2017, n. 45 del 2015, n.143 del 2014 e n. 23 del 2013). Vi è, in sostanza, un "affievolimento progressivo dell'interesse della comunità alla punizione del comportamento penalmente illecito, valutato, quanto ai tempi necessari, dal legislatore, secondo scelte di politica criminale legate alla gravità dei reati" (sentenza n. 23 del 2013), sebbene il decorso del tempo non valga di per sé a stendere un velo di piena immunità sul fatto-reato. 

Anche dopo la sentenza di proscioglimento per essere il reato estinto per prescrizione, il giudice civile potrà accertare, stante il diverso regime della prescrizione in materia civile, che un reato è stato commesso da chi è chiamato a risarcire i danni non patrimoniali (art. 2059 del codice civile in riferimento all'art. 185 cod. pen.). Come anche lo stesso giudice penale, che abbia dichiarato il proscioglimento in ragione dell'estinzione del reato per prescrizione, può non di meno doversi pronunciare sulla sussistenza, o no, del reato ai fini (non della punibilità dell'imputato, ma) solo risarcitori in favore della persona offesa, costituita parte civile, allorché l'estinzione del reato sia dichiarata dal giudice d'appello o dalla Corte di cassazione quando nei confronti dell'imputato è stata già pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato (art. 578 cod. proc. pen.). Inoltre, l'estinzione del reato per prescrizione non esclude che il giudice debba applicare una misura di sicurezza come la confisca, quale in particolare quella prevista dagli artt. 240-bis e 322-ter cod. pen. in riferimento all'art. 578-bis cod. proc. pen.

 

8.- Ciò premesso, le questioni sollevate in riferimento al principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., non sono fondate.

 

9.- Occorre procedere innanzi tutto a richiamare e circoscrivere la portata di tale principio con riguardo all'istituto della prescrizione dei reati.

Deve ribadirsi a tal proposito - come questa Corte ha più volte affermato - che la determinazione della durata del tempo, il cui decorso estingue il reato per prescrizione (art. 157, primo comma, cod. pen.), ricade nell'area di applicazione del principio di legalità posto dall'art. 25, secondo comma, Cost., a mente del quale "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso". 

È la legge del tempus commissi delicti che non solo definisce la condotta penalmente rilevante e ad essa riconduce la pena, quale quella detentiva o pecuniaria (art. 17 cod. pen.), ma anche fissa il tempo oltre il quale la sanzione non potrà essere applicata per essere il reato estinto per prescrizione (art. 157 cod. pen.), tempo che può essere anche illimitato allorché per delitti gravissimi (puniti con la pena dell'ergastolo) sia la legge stessa a prevedere che la prescrizione non estingue i reati (art. 157, ultimo comma, cod. pen.). Questa proiezione diacronica della punibilità integra la fattispecie penale nel senso che non solo l'autore del fatto deve essere posto in grado di conoscere ex ante qual è la condotta penalmente sanzionata (ossia la fattispecie di reato) e quali saranno le conseguenze della sua azione in termini di sanzioni applicabili (ossia la pena), ma deve egli avere anche previa consapevolezza della disciplina concernente la dimensione temporale in cui sarà possibile l'accertamento nel processo, con carattere di definitività, della sua responsabilità penale (ossia la durata del tempo di prescrizione del reato), anche se ciò non comporta la precisa predeterminazione del dies ad quem in cui maturerà la prescrizione. 

Il principio di legalità richiede che la persona accusata di un reato abbia, al momento della commissione del fatto, contezza della linea di orizzonte temporale - tracciata dalla durata, per così dire "tabellare", prevista in generale dall'art. 157 cod. pen., ma talora fissata con norme speciali in riferimento a particolari reati (ad esempio, in caso di delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) - entro la quale sussisterà, in ogni caso, la punibilità della condotta contestata. Le norme che definiscono tale dimensione temporale devono essere vigenti al momento in cui la condotta, penalmente rilevante come reato, è posta in essere. Anche se per reati gravissimi (quelli puniti con l'ergastolo) il legislatore - come già ricordato - prevede la loro punibilità senza limiti di tempo, il principio di legalità è parimenti rispettato nella misura in cui tale imprescrittibilità risulta posta da una disposizione di legge in vigore al momento della commissione del fatto, vuoi in modo espresso (come nel vigente art. 157, ultimo comma, cod. pen.), vuoi in termini impliciti, come era nell'art. 157 cod. pen. nella sua originaria formulazione, per il fatto di prendere in considerazione solo le pene temporanee e tale non era l'ergastolo (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 24 settembre 2015-12 maggio 2016, n. 19756). 

Anche recentemente si è affermato che la prescrizione, nel nostro ordinamento giuridico, costituisce un istituto di natura sostanziale "che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l'effetto di impedire l'applicazione della pena", sicché "rientra nell'alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato dall'art. 25, secondo comma, Cost. con formula di particolare ampiezza" (sentenza n. 115 del 2018 e, negli stessi termini, sentenze n. 324 del 2008, n. 393 del 2006 e ordinanza n. 24 del 2017). 

In definitiva, la prescrizione, pur determinando, sul versante processuale, l'arresto della procedibilità dell'azione penale, si configura come causa di estinzione del reato sul piano più specificamente sostanziale.

 

10.- La dimensione diacronica della punibilità, quindi, concerne innanzi tutto la definizione "tabellare" del tempo di prescrizione dei reati, che coglie il profilo strettamente sostanziale. Ma non l'esaurisce perché essa, poi, si colloca nel processo e può risentire indirettamente delle vicende e di singoli atti di quest'ultimo nella misura in cui - sotto il profilo processuale, appunto - sono previste e disciplinate, in particolare, l'interruzione e la sospensione del decorso del tempo di prescrizione dei reati alle condizioni e nei limiti di legge (artt. 159 e 160 cod. pen.); sicché non è mai prevedibile ex ante l'esatto termine finale in cui si compie e opera la prescrizione, termine che può essere raggiunto in un arco temporale variabile e dipendente da fattori plurimi e in concreto non predeterminabili. Al riguardo, questa Corte ha osservato che la prescrizione costituisce, nel vigente ordinamento, un istituto di natura sostanziale "pur potendo assumere una valenza anche processuale" (sentenza n. 265 del 2017) e "sebbene possa proiettarsi anche sul piano processuale - concorrendo, in specie, a realizzare la garanzia della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.)" (sentenza n. 143 del 2014). 

La garanzia del principio di legalità (art. 25, secondo comma, Cost.) nel suo complesso (tale perciò da coprire anche le implicazioni sostanziali delle norme processuali) dà corpo e contenuto a un diritto fondamentale della persona accusata di aver commesso un reato, diritto che - avendo come contenuto il rispetto del principio di legalità - da una parte, non è comprimibile non entrando in bilanciamento con altri diritti in ipotesi antagonisti; si tratta, infatti, di una garanzia della persona contro i possibili arbìtri del legislatore, la quale rappresenta un "valore assoluto, non suscettibile di bilanciamento con altri valori costituzionali" (sentenze n. 32 del 2020, n. 236 del 2011 e n. 394 del 2006). Dall'altra parte, tale garanzia, espressa dal principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., appartiene al nucleo essenziale dei diritti di libertà che concorrono a definire la identità costituzionale dell'ordinamento giuridico nazionale, quale riconosciuta dall'ordinamento dell'Unione europea, segnatamente nella clausola generale di cui all'art. 4, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione Europea (TUE), così come firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1 dicembre 2009 (ordinanza n. 24 del 2017). Nello statuto delle garanzie di difesa dell'imputato, il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., esteso fino a comprendere anche la determinazione della durata del tempo di prescrizione dei reati, ha un ruolo centrale, affiancandosi al principio di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna definitiva (art. 27, secondo comma, Cost.) e a quello della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.). Da ultimo, esso si proietta finanche sull'esecuzione della pena quanto al regime delle misure alternative della detenzione (sentenza n. 32 del 2020).

 

11.- Il rispetto del principio di legalità comporta innanzi tutto che - come la condotta penalmente sanzionata deve essere definita dalla legge con sufficiente precisione e determinatezza, talché sarebbe costituzionalmente illegittima la previsione di un reato in termini sostanzialmente indefiniti e generici (come, da ultimo, la fattispecie oggetto della sentenza n. 25 del 2019) - parimenti la fissazione della durata del tempo di prescrizione deve essere sufficientemente determinata. Tale non è - sul versante sostanziale della garanzia - la cosiddetta "regola Taricco" di derivazione dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale - ampliando la misura "tabellare" del tempo di prescrizione di alcuni reati fiscali in materia di tributi armonizzati - non ha ingresso nel nostro ordinamento, neppure ex nunc, stante il difetto di determinatezza del presupposto che condiziona la maggiore estensione temporale della prescrizione (sentenza n. 115 del 2018). Inoltre il rispetto del principio di legalità implica la non retroattività della norma di legge che, fissando la durata del tempo di prescrizione dei reati, ne allunghi il decorso ampliando in peius la perseguibilità del fatto commesso. Il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole, infatti, "si pone come essenziale strumento di garanzia del cittadino contro gli arbìtri del legislatore, espressivo dell'esigenza della "calcolabilità" delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale" (sentenze n. 236 del 2011 e n. 394 del 2006). 

Simmetricamente la norma che invece riduca la durata del tempo di prescrizione costituisce disposizione penale più favorevole ai sensi dell'art. 2 cod. pen., applicabile in melius anche ai fatti già commessi in precedenza (quindi retroattivamente) nei limiti di operatività della lex mitior, quali riconosciuti dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 393 del 2006). Il principio di retroattività della norma penale più favorevole rinviene il proprio fondamento non già nell'art. 25 Cost., ma nel principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), essendo quindi "suscettibile di limitazioni e deroghe" che, tuttavia, "devono giustificarsi in relazione alla necessità di preservare interessi contrapposti di analogo rilievo" (ex plurimis, sentenze n. 215 del 2008 e n. 394 del 2006; da ultimo, sentenza n. 63 del 2019) e possono trovare fondamento e limite anche nel condizionamento ad attività processuali (sentenza n. 238 del 2020).

 

12.- Il rispetto del principio di legalità coinvolge anche la disciplina della decorrenza, della sospensione e dell'interruzione della prescrizione stessa perché essa, nelle sue varie articolazioni, concorre - come già rilevato - a determinare la durata del tempo il cui decorso estingue il reato per prescrizione. 

Si tratta di vicende processuali che incidono sulla complessiva durata del tempo di prescrizione dei reati.

L'interruzione del termine prescrizionale - che dipende dall'adozione di determinati provvedimenti, tassativamente indicati - ne comporta l'azzeramento del computo con la ripresa ex novo del relativo corso (art. 160 cod. pen.). Sicché è impossibile, per l'imputato, prevedere ex ante quante volte il termine sarà azzerato, ma c'è la garanzia del limite di durata massima della prescrizione, pur interrotta nel suo decorso, anche se per reati di particolare allarme sociale (quali quelli di criminalità organizzata), ove anche soggetti a prescrizione, il regime dell'interruzione del decorso di quest'ultima non ha un limite di durata massima (art. 161, secondo comma, cod. pen.). Parimenti non sarà prevedibile ex ante per l'imputato quante volte il decorso del termine di prescrizione sarà sospeso (art. 159 cod. pen.), senza peraltro che sussista alcun limite massimo di durata del termine prescrizionale, fatta salva l'ipotesi della sospensione del processo per assenza dell'imputato (art. 159, primo comma, numero 3-bis, cod. pen., in relazione all'art. 420-quater cod. proc. pen.).

Anche le regole del processo possono avere un'incidenza sulla disciplina della prescrizione. Basti ricordare che - ancora sul versante processuale - è comunemente accettata e da tempo applicata, la regola di derivazione giurisprudenziale (a partire da Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 22 novembre-21 dicembre 2000, n. 32; in seguito, in termini anche più ampi, Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 17 dicembre 2015-25 marzo 2016, n. 12602), che ferma il decorso della prescrizione al momento della sentenza di merito, pur non ancora definitiva, ove impugnata con ricorso per cassazione dichiarato inammissibile. Si ritiene infatti che il ricorso inammissibile sia inidoneo ad aprire una utile fase processuale ai fini del perfezionarsi della causa estintiva.

 

13.- In questo contesto l'art. 159, primo comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6, comma 3, della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla L. 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), ha una funzione di cerniera perché contiene, da una parte, una causa generale di sospensione - secondo cui "il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale ... è imposta da una particolare disposizione di legge" - e dall'altra, una catalogazione di altri "casi" particolari. 

Anche prima della novella del 2005, questa dicotomia era già nell'originaria formulazione della disposizione nel codice del 1930 che parimenti affiancava una previsione generale, negli stessi termini, ai casi particolari, all'epoca limitati all'ipotesi dell'autorizzazione a procedere e alla questione deferita ad altro giudizio. Tale previsione - connotata da piena continuità normativa tra la formulazione del 1930 e quella del 2005 - rispetta il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., avendo un contenuto sufficientemente preciso e determinato, aperto all'integrazione di altre più specifiche disposizioni di legge, le quali devono comunque rispettare - come si dirà infra al punto 14 - il principio della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) e quello di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3, primo comma, Cost.). Essa afferma che la stasi ex lege del procedimento o del processo penale determina anche, in simmetria e di norma, una parentesi nel decorso del tempo di prescrizione dei reati. Pur non potendo escludersi che vi siano, in particolare, cause di sospensione del processo che non comportano la sospensione anche del termine prescrizionale, si ha in generale che, se il processo ha una stasi, le conseguenze investono tutte le parti: la pubblica accusa, la persona offesa costituita parte civile e l'imputato. Come l'azione penale e la pretesa risarcitoria hanno un temporaneo arresto, così anche, per preservare l'equilibrio della tutela dei valori in gioco, è sospeso il termine di prescrizione del reato per l'indagato o l'imputato. Ciò è coerente con il richiamato bilanciamento (sopra al punto 7), che è al fondo della fissazione del termine di durata del tempo di prescrizione dei reati; bilanciamento che rischierebbe di essere alterato se "una particolare disposizione di legge", che preveda la sospensione del procedimento o del processo penale, in ipotesi, per la ragione imperiosa di una sopravvenuta calamità (quale, nell'attualità, la pandemia da COVID-19, ma similmente in precedenza eventi tellurici, disastri idrogeologici e altri), debba sempre - come ritengono i giudici rimettenti a fondamento delle loro censure di illegittimità costituzionale - lasciar scorrere il tempo di prescrizione dei reati già commessi prima della disposizione censurata e invece arrestarne il decorso solo per i reati commessi dopo, così decurtandone soltanto per questi ultimi la durata, incongruamente quanto inutilmente per essere la prescrizione appena iniziata a decorrere. Si ha, invece, che al momento della commissione del fatto il suo autore sa ex ante che, se il procedimento o il processo saranno sospesi in ragione dell'applicazione di una disposizione di legge che ciò preveda, lo sarà anche il decorso del termine di prescrizione (art. 25, secondo comma, Cost.). Rimangono in ogni caso, da una parte, la garanzia della riserva alla legge della previsione delle ipotesi di sospensione del procedimento o del processo (ex art. 111, primo comma, Cost.), dall'altra parte, quanto alla ricaduta sul decorso del tempo di prescrizione dei reati, la garanzia della loro applicabilità per l'avvenire a partire dall'entrata in vigore della norma che tale sospensione preveda (art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale); ossia una nuova causa di sospensione - riconducibile alla causa generale di cui all'art. 159, primo comma, cod. pen. e quindi applicabile anche a condotte pregresse - non può decorrere da una data antecedente alla legge che la prevede. Ciò, naturalmente, in aggiunta alla garanzia della predeterminazione della durata "tabellare" della prescrizione (art. 157 cod. pen.), di cui si è detto sopra al punto 9. 

Comunque, queste ipotesi di sospensione del processo - come questa Corte ha già avuto modo di rilevare (sentenza n. 24 del 2014) - "automaticamente coinvolgono ... la disciplina di diritto sostanziale della prescrizione del reato". La consapevolezza di tale automatismo nell'autore della condotta penalmente rilevante è sufficiente ad assicurare il rispetto del principio di legalità (art. 25, secondo comma, Cost.), integrato, nella fattispecie, dal principio secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire (art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale) e dalla garanzia che, in applicazione stretta di questo principio, non è possibile che l'incidenza indiretta sul tempo di prescrizione abbia una proiezione retroattiva.

 

14.- Nè può temersi che, nella sostanza, al di là del rispetto formale del principio di legalità, pur così integrato, il rinvio aperto a ogni "particolare disposizione di legge", che preveda la sospensione del procedimento o del processo penale, possa costituire una falla, nel senso di una possibile illimitata dilatazione del tempo complessivo di prescrizione del reato in ragione dell'applicazione di ogni disposizione che preveda la sospensione del procedimento o del processo penale. Infatti, il rispetto del principio di legalità - nella misura in cui è predeterminata la regola che vuole che alla sospensione del procedimento o del processo penale in forza di una "particolare disposizione di legge" si associ anche la sospensione del decorso del tempo di prescrizione del reato - non esclude, ma anzi si coniuga - come già rilevato - alla possibile verifica di conformità sia al canone della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), sia al principio di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3, primo comma, Cost.), a confronto dei quali sarà sempre possibile il sindacato di legittimità costituzionale della stessa sospensione dei procedimenti e dei processi penali, nonché, più specificamente, della conseguente sospensione del termine di prescrizione. Nella fattispecie in esame, del resto, non vengono sollevati dubbi di legittimità costituzionale da parte dei giudici rimettenti sotto questo profilo, ma non può non osservarsi, da una parte, che la breve durata della sospensione del decorso della prescrizione è pienamente compatibile con il canone della ragionevole durata del processo e, dall'altra parte, che, sul piano della ragionevolezza e proporzionalità, la misura è giustificata dalla finalità di tutela del bene della salute collettiva (art. 32, primo comma, Cost.) per contenere il rischio di contagio da COVID-19 in un eccezionale momento di emergenza sanitaria. Con ciò si deve anche escludere il rischio di abuso del potere legislativo. 

Il necessario collegamento con la sospensione del processo fa sì che, ove esso manchi, diversa risulta essere la fattispecie di sospensione del decorso della prescrizione, la quale non sarebbe riconducibile alla causa generale dell'art. 159, primo comma, cod. pen. Tale è quella prevista dall'art. 1, comma 15, della L. 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), applicabile pertanto solo ai reati commessi a partire dalla data di entrata in vigore della norma stessa. 

Rimane, infine, nella discrezionalità del legislatore prevedere eventualmente, in riferimento a specifiche fattispecie, l'ulteriore garanzia di un limite massimo di durata dell'arresto temporaneo del decorso della prescrizione, come nell'ipotesi di sospensione del processo per assenza dell'imputato (art. 159, ultimo comma, cod. pen.).

 

15.- Una volta precisata la portata del principio di legalità (nel suo duplice aspetto sostanziale e processuale) e la causa generale di sospensione del corso della prescrizione, di cui all'art. 159, primo comma, cod. pen., occorre ora passare a verificare, sul piano interpretativo, se il censurato comma 4 dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020, letto complessivamente nel contesto degli altri commi, preveda, o no, una sospensione dei procedimenti penali riconducibile a tale causa generale.

In tal senso è già la giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente ricondotto la sospensione della prescrizione, prevista dalla disposizione censurata, alla fattispecie generale di cui all'art. 159, primo comma, cod. pen., ritenendo di conseguenza manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale qui in esame (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 14 luglio-7 settembre 2020, n. 25222; sezione terza penale, sentenza 23 luglio-9 settembre 2020, n. 25433; sezione quinta penale, sentenza 13 luglio-2 novembre 2020, n. 30434; sentenza 13 luglio-2 novembre 2020, n. 30437; anche sezione terza penale, sentenza 2 luglio-17 luglio 2020, n. 21367, che è pervenuta ad analoga conclusione seppur sulla base di un diverso percorso argomentativo). Questa giurisprudenza - che va assumendo la forma del diritto vivente - ha collegato la sospensione dei termini stabiliti dal comma 2 dell'art. 83 citato per il periodo 9 marzo-11 maggio 2020 (cosiddetta "prima fase" delle misure stabilite per fronteggiare l'emergenza epidemiologica) - sospensione, quest'ultima, che riguarda la generalità dei termini per compimento di qualsiasi atto, sicché sono sospesi "i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali" - al rinvio d'ufficio, per il medesimo arco temporale, delle udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari stabilito dal comma 1 del medesimo art. 83 e ne ha tratto una considerazione unitaria delle due discipline: sospensione dei termini e rinvio del processo sono, di regola, inscindibilmente collegati. Si è affermato che "l'esame dell'effetto combinato delle discipline dettate dai commi 1 e 2 dell'art. 83 cit. mette in luce come esse diano corpo a un caso di sospensione del procedimento o del processo: il rinvio d'ufficio di tutte le udienze e la sospensione di tutti i termini (con le eccezioni stabilite dal comma 3) convergono nell'attribuire alla situazione processuale determinata dalle previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 83 cit. i connotati della sospensione del procedimento o del processo a norma del primo comma dell'art. 159 cod. pen." (Cass., n. 25222 del 2020). In sostanza - come del resto si ritiene anche nelle ordinanze di rimessione del Tribunale di Siena - il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 83 contempla l'integrale sospensione dell'attività giurisdizionale nel periodo emergenziale, prevedendo non solo il rinvio delle udienze (comma 1), ma anche la sospensione dei termini processuali di qualsiasi natura (comma 2). Peraltro questa interpretazione della giurisprudenza di legittimità, che riconduce tale sospensione alla previsione generale dell'art. 159, primo comma, cod. pen., è in linea di continuità con altri casi di sospensione dei processi - rilevanti anche ai fini della sospensione del corso della prescrizione - collegati a situazioni di emergenza derivate, ad esempio, da eventi sismici. Si tratta di ipotesi che presentano - come già detto - una ratio affine a quella della disciplina censurata, chiamata a fronteggiare la pandemia da COVID-19. È il caso, ad esempio, del D.L. 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, in L. 24 giugno 2009, n. 77, il cui art. 5 prevedeva una sospensione dei processi penali, nonché, espressamente, la sospensione, per la stessa durata, del corso della prescrizione: la giurisprudenza di legittimità ne ha più volte fatto applicazione con riferimento a condotte, penalmente rilevanti, poste in essere prima del D.L. n. 39 del 2009 (ex multis, Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 13 dicembre 2012-7 febbraio 2013, n. 5982). Parimenti è stato ritenuto - senza che insorgesse alcun dubbio in ordine al rispetto del principio di legalità - che la sospensione della prescrizione come conseguenza della sospensione dei processi riguardasse i reati già commessi in precedenza in ulteriori fattispecie, quali quelle in materia di condono edilizio e di condono fiscale e in occasione della riforma del cosiddetto patteggiamento allargato.

Con riferimento ad un'ipotesi di condono edilizio, la giurisprudenza, prendendo in esame la sospensione della prescrizione, conseguente alla sospensione del processo, intervenuta successivamente alla commissione del fatto, l'ha ritenuta pienamente operante senza rilevare possibili aspetti di incostituzionalità, proprio perché espressiva del principio generale di cui all'art. 159, primo comma, cod. pen., per cui la prescrizione non decorre fin tanto che non viene meno l'impedimento all'esercizio dell'azione penale (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 3 dicembre 1996-13 febbraio 1997, n. 1283). Occorre comunque che sia una "particolare disposizione di legge" a stabilire i presupposti della fattispecie, sicché "nella individuazione dei casi in cui la sospensione del procedimento è rilevante ai fini della prescrizione, rimane tuttora valida l'esigenza che le valutazioni del giudice siano vincolate a criteri predeterminati" (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 novembre 2001-11 gennaio 2002, n. 1021). E si è precisato che non basta la previsione ex lege della sospensione del decorso della prescrizione, perché "è richiesto, piuttosto, che il legislatore abbia previsto, unitamente a quella, la sospensione del procedimento o del processo" (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 21 giugno-7 settembre 2018, n. 40150). In altri termini la sospensione del processo, cui va ricollegata quella della prescrizione, è prevista da una norma che imponga una "stasi" del giudizio basata su elementi certi ed oggettivi.

 

16.- La riconducibilità della fattispecie in esame alla disciplina di cui all'art. 159, primo comma, cod. pen., esclude, quindi, che si sia in presenza di un intervento legislativo, recato dalla norma censurata, in contrasto con il principio di irretroattività della norma penale sostanziale sfavorevole sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost.

Né argomento contrario può desumersi dall'espressa previsione, contenuta nella disposizione censurata, della sospensione del decorso del termine di prescrizione dei reati, la quale, nella ricostruzione fatta dalla giurisprudenza di legittimità, potrebbe apparire ridondante in quanto la sospensione stessa discenderebbe direttamente dalla norma generale contenuta nell'art. 159, primo comma, cod. pen. In realtà la previsione del comma 4 del censurato art. 83, secondo cui è sospeso anche il corso della prescrizione in ragione della sospensione del procedimento o del processo penale, non è inutile perché fissa, in modo espresso e quindi in termini maggiormente chiari, compatibili con il rispetto del principio di eguaglianza, la collocazione della disposizione nell'alveo della causa generale di sospensione contenuta nell'art. 159, primo comma, cod. pen., secondo una tecnica legislativa non nuova. Una fattispecie analoga si rinviene, con riferimento ad altra situazione emergenziale che ha imposto la stasi dei processi penali, nell'art. 49, commi 6 e 9, del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016), convertito, con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2016, n. 229. Sotto questo profilo, il principio di legalità è rispettato perché la sospensione del corso della prescrizione di cui alla disposizione censurata, essendo riconducibile alla fattispecie della "particolare disposizione di legge" di cui al primo comma dell'art. 159 cod. pen., può dirsi essere anteriore alle condotte contestate agli imputati nei giudizi a quibus. La regola, secondo cui quando il procedimento o il processo penale è sospeso in applicazione di una particolare disposizione di legge lo è anche il corso della prescrizione, è certamente anteriore alle condotte penalmente rilevanti proprio perché contenuta nel codice penale del 1930 e ribadita dalla richiamata novella del 2005.

 

17.- La regola "tempus regit actum" diventa di stretta applicazione allorché concerne la prescrizione, nel senso che gli atti e le vicende processuali non potrebbero aver mai una proiezione retroattiva quanto all'incidenza indiretta sul tempo di prescrizione dei reati; profilo questo che viene in rilievo anche nel presente giudizio quanto al periodo iniziale della sospensione dei processi penali dal 9 marzo al 17 marzo 2020.

È vero che l'art. 83, commi 1 e 2, del D.L. n. 18 del 2020, entrato in vigore il 17 marzo 2020, ha previsto la sospensione dei processi e dei procedimenti penali fin dal 9 marzo e quindi (apparentemente) in modo retroattivo quanto al periodo dal 9 al 17 marzo; retroattività che non potrebbe parimenti riflettersi sulla sospensione del termine di prescrizione dei reati, in generale prevista dal censurato comma 4 della medesima disposizione. In realtà, però, così non è perché il rinvio ex lege (e quindi la sospensione temporanea) dei procedimenti e dei processi penali nel (breve) periodo precedente il 17 marzo 2020 e la simmetrica sospensione del termine di prescrizione trovano il loro fondamento normativo nell'art. 1 del D.L. n. 11 del 2020, entrato in vigore il 9 marzo 2020, il quale sì non è stato convertito in legge, e anzi prima ancora è stato abrogato dall'art. 1 della L. n. 27 del 2020, ma la stessa disposizione ne ha fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo, unitamente a quelli oggetto del precedente D.L. n. 9 del 2020. Vi è pertanto continuità normativa tra la disposizione (fin quando vigente) del D.L. n. 11 del 2020, che all'art. 1, comma 3, richiama l'art. 10 del D.L. n. 9 del 2020 (e quindi anche il suo comma 13 sulla sospensione del corso della prescrizione), e quella di salvezza della L. n. 27 del 2020, sicché il periodo di rinvio (id est sospensione) di procedimenti e processi penali dal 9 al 17 marzo trova il suo fondamento in una norma vigente già alla data iniziale di questo intervallo temporale. Non c'è stata pertanto alcuna sospensione retroattiva del corso della prescrizione come conseguenza della sospensione di procedimenti e processi penali, bensì ha trovato piena applicazione il principio secondo cui la legge (nella specie, di contenuto processuale) dispone per l'avvenire (art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale) e pertanto legittima è la ricaduta sulla prescrizione in termini di sospensione della sua durata, prevista dall'art. 1 del D.L. n. 11 del 2020, in combinato disposto con l'art. 10, comma 13, del D.L. n. 9 del 2020, in piena sintonia con l'art. 159, primo comma, cod. pen.

 

18.- In conclusione, le questioni, poste con riferimento al parametro interno dell'art. 25, secondo comma, Cost., sono tutte non fondate.

 

19.- Invece, le questioni poste in riferimento ai parametri europei sono inammissibili.

Il Tribunale di Spoleto ha evocato - come parametro interposto in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - l'art. 7 CEDU che al comma 1 prevede che "nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso". In proposito, questa Corte (sentenza n. 230 del 2012) ha ricordato che "l'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ... - secondo l'interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - da un lato, sancisce implicitamente anche il principio di retroattività dei trattamenti penali più favorevoli e, dall'altro, ingloba nel concetto di "legalità" in materia penale non solo il diritto di produzione legislativa, ma anche quello di derivazione giurisprudenziale". Si ha però che il Tribunale rimettente - pur ricordando la tesi della natura processuale dell'istituto della prescrizione fatta propria dalla Corte di Strasburgo (sentenza 22 giugno 2000, Coëme e altri contro Belgio; sentenza 20 settembre 2011, Neftyanaya Kompaniya Yukos contro Russia) e quindi un orientamento giurisprudenziale che predica una garanzia di portata meno estesa di quella ritenuta da questa Corte, la quale, come si è visto, ha invece affermato la natura sostanziale dell'istituto - non indica benché minimamente in che termini il parametro convenzionale offrirebbe, comunque, una protezione del principio di legalità maggiore di quella dell'art. 25, secondo comma, Cost. Anzi la predicata natura processuale della prescrizione riduce il perimetro della non retroattività della norma penale rispetto alla ricostruzione dell'istituto, quale presente nella giurisprudenza di questa Corte, che - come già sopra ricordato - ne afferma invece la natura sostanziale. 

Con riferimento proprio al principio di legalità in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.) questa Corte ha affermato che "gli stessi principi o analoghe previsioni si rinvengono nella Costituzione e nella CEDU, così determinandosi una concorrenza di tutele, che però possono non essere perfettamente simmetriche e sovrapponibili; vi può essere uno scarto di tutele, rilevante soprattutto laddove la giurisprudenza della Corte EDU riconosca, in determinate fattispecie, una tutela più ampia" (sentenza n. 25 del 2019). Quindi in questa ipotesi di "concorrenza di tutele" si ha che l'invocato parametro convenzionale (art. 7 CEDU) ben può offrire talora, in riferimento a determinate fattispecie, una tutela più ampia del parametro nazionale (art. 25, secondo comma, Cost.). Ed è quanto accaduto allorché la questione, ritenuta inizialmente non fondata in riferimento a quest'ultimo (sentenza n. 282 del 2010), è poi risultata invece fondata in riferimento al parametro interposto (sentenza n. 25 del 2019). Ma il Tribunale di Spoleto nulla argomenta in proposito e anzi mostra di essere consapevole che, con riferimento all'istituto della prescrizione, è il parametro nazionale ad avere un ambito di applicazione più ampio di quello convenzionale.

 

20.- Analoga e ulteriore ragione di inammissibilità sussiste con riferimento all'ordinanza del Tribunale di Roma, che invoca come parametro interposto non solo l'art. 7 CEDU, ma anche l'art. 49, comma 1, CDFUE, che sancisce una garanzia ricalcata sul principio di legalità. Prevede infatti che "nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima".                                                                     

Alla stessa carenza motivazionale in ordine al parametro convenzionale, riscontrabile nell'ordinanza di rimessione, si aggiunge anche l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alla riferibilità a una materia rientrante nell'ambito di attuazione del diritto dell'Unione europea. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che la CDFUE può essere invocata, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo (ex plurimis, da ultimo, sentenza n. 254 del 2020). Il Tribunale - pur richiamando la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia (Grande sezione, sentenza 5 dicembre 2017, in causa C-42/17, M. A. S. e M. B.), che riguarda appunto la materia europea nella misura in cui concerne il reato di omesso versamento di tributi armonizzati - nulla argomenta in proposito, risultando invece che esso è chiamato a pronunciarsi in ordine al contestato reato di calunnia; il quale, all'evidenza, non ricade nell'ambito di attuazione del diritto dell'Unione europea.

 

PQM

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibili gli interventi di N. S., G. T., C. S. ed E. S., nei giudizi aventi ad oggetto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Siena con le ordinanze indicate in epigrafe;

 

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 2020, n. 27, sollevate, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siena con le ordinanze indicate in epigrafe;

 

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, del D.L. n. 18 del 2020, convertito in legge, e dell'art. 36, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2020, n. 40, sollevate, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., dai Tribunali ordinari di Roma e di Spoleto con le ordinanze indicate in epigrafe;

 

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 83, comma 4, del D.L. n. 18 del 2020, come convertito, e dell'art. 36, comma 1, del D.L. n. 23 del 2020, come convertito, sollevata - in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848 - dal Tribunale ordinario di Spoleto con l'ordinanza indicata in epigrafe;

 

5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 83, comma 4, del D.L. n. 18 del 2020, come convertito, e dell'art. 36, comma 1, del D.L. n. 23 del 2020, come convertito, sollevata - in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 CEDU, e all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 - dal Tribunale ordinario di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2020.

 

 

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2020.

 

DPCM 14 gennaio 2021

Il Presidente del Consiglio ha firmato il Dpcm in vigore dal 16 gennaio 2021 contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona gialla:

  • Consentito circolare dalle 5 alle 22 nella stessa Regione.
  • Consentita una sola visita al giorno a casa di parenti o amici, in massimo 2 persone più figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  • Vietato circolare dalle 22 alle 5 e spostarsi in altre Regioni, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità o salute.
  • Rientro alla residenza, domicilio o abitazione sempre consentito.
  • Centri e parchi commerciali chiusi nei giorni festivi e prefestivi. Restano aperti all’interno farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie, edicole, librerie, vivai.
  • Attività in presenza al 100% per scuole dell’infanzia, elementari e medie. Alle scuole superiori didattica in presenza alternata per minimo il 50% e fino al 75% degli alunni. Università aperte/chiuse su autonoma decisione, in base all’andamento dell’epidemia.
  • Riempimento massimo al 50% dei mezzi di trasporto pubblico locale, ad eccezione del trasporto scolastico dedicato.
  • Consumazione in bar e ristoranti dalle 5 alle 18. Dalle 18 alle 22 permesso solo asporto di cibi e bevande dai locali con cucina. Consegna a domicilio senza limiti di orario. Vietato consumare cibi e bevande in strade o parchi dalle 18 alle 5.
  • Apertura di musei e mostre dal lunedì al venerdì, nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di prevenzione.
  • Chiuse palestre, piscine, teatri, cinema.
  • Aperti i centri sportivi.
  • Sospese le attività di sale scommesse, bingo, sale giochi e slot machine anche in bar e tabaccherie.

Zona arancione:

  • Consentito circolare dalle 5 alle 22 nello stesso Comune.
  • Consentita una sola visita al giorno a casa di parenti o amici, nello stesso Comune, in massimo 2 persone più figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  • Dai Comuni fino a 5.000 abitanti, spostamenti consentiti anche entro i 30 km dai confini con divieto di andare nei capoluoghi di Provincia.
  • Possibile spostarsi in altri Comuni per lavoro, salute o necessità o per servizi non presenti nel proprio.
  • Vietato circolare dalle 22 alle 5, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità o salute.
  • Rientro alla residenza, domicilio o abitazione sempre consentito.
  • Centri e parchi commerciali chiusi nei giorni festivi e prefestivi. Restano aperti all’interno farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie, edicole, librerie, vivai.
  • Attività in presenza al 100% per scuole dell’infanzia, elementari e medie. Alle scuole superiori didattica in presenza alternata per minimo il 50% e fino al 75% degli alunni. Università aperte/chiuse su autonoma decisione, in base all’andamento dell’epidemia.
  • Riempimento massimo al 50% dei mezzi di trasporto pubblico locale, ad eccezione del trasporto scolastico dedicato.
  • Consumazione sempre vietata all’interno di bar e ristoranti e nelle adiacenze. Dalle 5 alle 18 permesso l’asporto di cibi e bevande da tutti i locali, dalle 18 alle 22 solo dai locali con cucina. Consegna a domicilio senza limiti di orario. Vietato consumare cibi e bevande in strade o parchi dalle 18 alle 5.
  • Chiusi musei, mostre, teatri, cinema, palestre e piscine.
  • Aperti i centri sportivi.
  • Sospese le attività di sale scommesse, bingo, sale giochi e slot machine anche in bar e tabaccherie.

Zona rossa:

  • Consentito circolare solo per lavoro, salute o necessità.
  • Consentita una sola visita al giorno a casa di parenti o amici, nello stesso Comune, in massimo 2 persone più figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  • Dai comuni fino a 5.000 abitanti, consentite le visite anche entro i 30 km dai confini con divieto di andare nei capoluoghi di Provincia.
  • Rientro alla residenza, domicilio o abitazione sempre consentito.
  • Chiusi i negozi, i centri commerciali e i mercati. Restano aperti farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie, edicole, librerie, vivai e altri punti vendita di beni necessari.
  • Aperti barbieri, parrucchieri e lavanderie.
  • Chiusi i centri estetici.
  • Attività in presenza al 100% per scuole dell’infanzia, elementari, prima media. Didattica a distanza al 100% per gli altri anni delle medie e per le scuole superiori. Università chiuse, salvo specifiche eccezioni.
  • Riempimento massimo al 50% dei mezzi di trasporto pubblico locale, ad eccezione del trasporto scolastico dedicato.
  • Consumazione sempre vietata all’interno di bar e ristoranti e nelle adiacenze. Dalle 5 alle 18 permesso l’asporto di cibi e bevande da tutti i locali, dalle 18 alle 22 solo dai locali con cucina. Consegna a domicilio senza limiti di orario. Vietato consumare cibi e bevande in strade o parchi dalle 18 alle 5.
  • Chiusi musei, mostre, teatri, cinema, palestre e piscine e centri sportivi.
  • Consentita l’attività motoria nei pressi dell’abitazione e l’attività sportiva individuale.
  • Sospese le attività di sale scommesse, bingo, sale giochi e slot machine anche in bar e tabaccherie.

Di seguito, è possibile scaricare il testo integrale del DPCM del 14 gennaio 2021, aggiornato alla data del: 15.01.2021

Download
Testo integrale DPCM 14 gennaio 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat 2.3 MB

Consiglio dei Ministri n.90 - 13 gennaio 2021

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

Il testo proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020. 

 

Inoltre, il decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

 

Infine, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

  • è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;
  • qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • è istituita un'area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In quest'area le attività si svolgono secondo specifici protocolli, ma possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

In considerazione della necessità di agevolare l’attuazione del piano vaccinale per la prevenzione del contagio da COVID-19, in coerenza con le vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, è istituita, una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. Inoltre, su istanza della Regione o Provincia autonoma interessata, la piattaforma nazionale esegue, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute.

 

Di seguito, è possibile scaricare il testo integrale del Consiglio dei Ministri n.90 del 13 gennaio 2021, aggiornato alla data del: 14 gennaio 2021 

 

Download
Consiglio dei Ministri n.90 - 13 gennaio 2021
Consiglio dei Ministri n. 90 - 13 Gennai
Documento Adobe Acrobat 48.5 KB

Sospensione degli sfratti ulteriormente prorogata al 30 Giugno 2021

Studio Legale Avvocato Carlo Florio - Avvocati Bergamo - Avvocato civilista
Carlo Arienti (1801-1873), L'assedio di Alessandria e la cacciata di Federico Barbarossa

L'art. 13, comma XIII, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (cd. Decreto Milleproroghe 2021) ha prorogato sino al 30 giugno 2021 la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti giudiziali di rilascio di immobili, anche ad uso non abitativo, originariamente disposta dall’art. 103, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, sino al 30 giugno 2020, poi ulteriormente differita al 30 settembre 2020 e, ancora, al 31 dicembre 2020.

 

In effetti, la decisione di interdire la liberazione coercitiva di fabbricati occupati da inquilini senza titolo, nel contesto della persistenza emergenza epidemiologica è stata assunta, per la prima volta con l’art. 103, 6° comma, del D.L. 17 marzo 2020, n° 18, con efficacia sino al 30.06.2020; è stata differita al 1.09.2020 in sede di conversione con la Legge 24.04.2020, n. 27; è stata nuovamente posticipata al 31.01.2020 con l’art. 17, comma 1 bis, del D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito dalla Legge 17.07.2020, n. 77; è stata ulteriormente rinviata sino al 30.06.2021 dall’art. 13, 13° comma, del D.L. 31.12.2020, n. 183.

 

La prima inibitoria investiva l’esecuzione di tutti i provvedimenti giudiziali di rilascio, indipendentemente dalla ragione per cui era stato richiesto, nonché tutte le tipologie di beni, senza alcuna distinzione fra immobili a destinazione residenziale, commerciale ed alberghiera.

  

La nuova proroga contiene una significativa novità rispetto alle disposizioni precedenti in quanto posticipa, sino alla data del 30 giugno 2021, la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti giudiziali di rilascio di beni immobili, anche se destinati ad uso diverso dalla civile abitazione: l'art. 13 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, infatti, dispone che “La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari”.

 

Inoltre, l’ultima disposizione di cui all’art. 13, comma XII del DL. 183/2020 ha limitato la portata della sospensione applicandola solamente “ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari”: in tal modo, sono stati volutamente esclusi dall’applicazione di tale norma gli sfratti non specificatamente individuati ossia gli sfratti per finita locazione, le sentenze o ordinanze con cui sia stata disposta la restituzione di immobili occupati in difetto di titolo ovvero sulla base di un titolo invalido o inefficace; è pure rimasta esclusa  l’ingiunzione rivolta al debitore o al custode di rilasciare l’immobile trasferito all’aggiudicatario in seno al processo d’espropriazione, ex art. 586, 2° comma, c.p.c., se non adibito ad uso di abitazione civile del debitore e dei suoi familiari.

 

È doveroso segnalare però che il cd. “blocco degli sfratti” non impedisce ai locatori di avviare nel primo semestre del 2021 nuove procedure per morosità: i locatori, infatti, possono rivolgersi al giudice per ottenere l'ordinanza di rilascio dell'immobile, a cui però non potranno dare esecuzione fino al 30.06.2021, fatte salve le eventuali ulteriori proroghe che potranno essere disposte nei prossimi mesi.

Consiglio dei Ministri n.88 - 4 gennaio 2021

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il testo prevede:

  • per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
  • nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la “zona arancione”. Saranno comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • dal 7 al 15 gennaio, nei territori inseriti nella “zona rossa”, è possibile spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio comune. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono;
  • resta ferma, per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.

Inoltre, il testo:

  • rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.
  • interviene sull’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio.

Infine,  per l’attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il contagio da COVID-19 sono previste specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.

Di seguito, è possibile scaricare il testo integrale del Consiglio dei Ministri n.88 del 4 gennaio 2021, aggiornato alla data del: 5 gennaio 2021 

Download
Consiglio dei Ministri n.88 - 4 gennaio 2021
Consiglio dei Ministri n.88 - 4 gennaio
Documento Adobe Acrobat 557.4 KB

Emergenza Covid e reato di manovre speculative su merci ex art. 501 bis c.p.

Studio legale Bergamo > Avvocati Bergamo > Avvocato
Michelangelo Merisi da Caravaggio, I bari, 1594

La Corte di Cassazione, con la Sentenza di seguito riportata, si è recentemente espressa sui principali elementi del reato di manovre speculative su merci punito dall’art. 501 bis c.p. che sanziona la condotta di chi, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno. Il caso risulta di particolare attualità poiché nel caso di specie venivano contestate manovre speculative sulla vendita di mascherine a seguito dell’emergenza Covid.

Cassazione Penale, Sezione III penale, Sentenza 22 Dicembre 2020 num. 36929

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONE TERZA PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [omissis]

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso proposto da: C.A., nato a [omissis]; 

avverso

la ordinanza n. 38/2020 del TRIBUNALE DI VICENZA del 27 maggio 2020. Letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. [omissis]; sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. B. F., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 

 

Fatti di causa

 

Il Tribunale di Vicenza ha, solo in parte, confermato il provvedimento con il quale in data 28 marzo 2020 era stato convalidato dal Pm presso lo stesso ufficio giudiziario il sequestro probatorio eseguito il precedente 26 marzo 2020 dalla Guardia di Finanza avente ad oggetto una serie di documenti contabili rinvenuti presso la sede della A. Srl, di un rotolo di tessuto in cotone e di una matrice utilizzata dalla medesima società per la produzione di mascherine filtranti protettive generiche.

 

Il Tribunale - dato atto che dalle indagini eseguite dai militi della Guardia di Finanza era risultato che la A. Srl, produttrice delle mascherine in questione, le aveva immesse sul mercato, utilizzando la piattaforma Amazon, con un ricarico pari al 350%, ed altresì rilevato che a carico del titolare della predetta impresa, C.A., era stato provvisoriamente ipotizzato dalla pubblica accusa il reato di cui all'art. 501-bis c.p. - ha osservato, quanto alla fondatezza o meno della impugnazione presentata dal C. con riferimento alla censura concernente la mancata dimostrazione della funzione probatoria svolta da quanto era stato posto in sequestro, che la sussistenza della finalità probatoria del compendio sequestrato, qualora sia di immediata percezione la diretta connessione tra il vincolo di temporanea indisponibilità del bene sequestrato ed il corretto sviluppo dell'attività investigativa, può essere oggetto di una motivazione anche sorretta da formulazioni di tipo sintetico.

 

Quanto alla sussistenza del fumus delicti, il Tribunale ha rilevato che, premessa la necessaria ricorrenza della sola astratta configurabilità del reato ipotizzato, nel caso in esame sussistevano gli elementi per ritenere utile, onde verificare l'ipotesi accusatoria, l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire altri elementi probatori, non diversamente accertabili in assenza della sottrazione all'indagato dei beni in questione.

 

Il Tribunale, peraltro, pur osservato che, alla luce della recente legislazione emergenziale finalizzata al contenimento del contagio da Covid-19, le mascherine protettive del tipo di quelle oggetto di produzione da parte della impresa gestita dall'indagato, dovevano essere ritenute equiparabili a prodotti di prima necessità, in quanto obbligatoriamente da indossare in una serie di abituali circostanze, onde potere compiere atti della vita ordinaria, ha, tuttavia, rilevato che, non comportando le indagini riguardanti il reato in provvisoria contestazione alcuna verifica in merito alla rispondenza a previsioni normative sia della materia prima necessaria per la realizzazione delle mascherine protettive sia della metodica attraverso la quale, tramite l'uso del macchinario sequestrato, le medesime erano state realizzate.

Sulla base di tale rilievo ha ritenuto di accogliere sul punto la istanza di riesame e disporre, limitatamente al rotolo di cotone ed alla matrice delle mascherine, l'annullamento, limitatamente a questi, del provvedimento di convalida del sequestro, disponendo la parziale restituzione del compendio agli aventi diritto, confermando, il provvedimento oggetto di riesame, quanto alle sole scritture contabili.

 

Avverso il provvedimento emesso dal Tribunale berico ha interposto ricorso per cassazione la difesa del C., lamentando che la ordinanza non abbia fornito alcun elemento in relazione alla funzione probatoria di quanto conservato in sequestro.

In via gradata la predetta difesa ha contestato, lamentando la erronea applicazione della normativa sostanziale, la astratta configurabilità del reato in provvisoria contestazione, sia in relazione alla riconducibilità delle mascherine protettive in questione alla categoria del "beni di prima necessità", sia in relazione alla sussistenza del "rischio di rarefazione o rincaro del mercato interno", sia infine in merito alla configurabilità di un "manovra speculativa" nella condotta dal ricorrente posta in essere.

 

Ragioni della decisione

 

Il ricorso è fondato nei termini che saranno qui di seguito precisati.

 

Con riferimento al primo motivo di censura, avente ad oggetto la dedotta mancanza di motivazione ovvero la apparenza di essa in relazione alla effettiva destinazione ad una finalità probatoria della documentazione contabile oggetto di sequestro, deve, in via preliminare, osservarsi che, sebbene l'art. 325 c.p.p., comma 1, disponga nel senso che il ricorso per cassazione avente ad oggetto i provvedimenti cautelari reali possa essere proposto articolando censure esclusivamente riguardanti il vizio di violazione di legge, tuttavia la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tale categoria possono essere annoverati sia gli errores in iudicando che quelli in procedendo che tutte le ipotesi in cui sia ravvisabile un vizio della motivazione così radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice nell'emettere il provvedimento impugnato (per tutte: Corte di cassazione, Sezione II penale, 20 aprile 2017, n. 18951).

 

In una tale fattispecie, infatti, il vizio della motivazione ha delle caratteristiche di tale radicalità che la stessa risulta essere dal punto di vista sostanziale del tutto mancante, sicché il provvedimento giurisdizionale si pone in contrasto con la stessa previsione legislativa contenuta nell'art. 125 c.p.p., comma 3, il quale prescrive, a pena di nullità, che tutti i provvedimenti giurisdizionali aventi carattere decisorio siano corredati da un'idonea motivazione.

 

Nell'occasione, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, però il provvedimento impugnato risulta essere stato indubbiamente motivato relativamente all'utilizzabilità a fini probatori della documentazione contabile in sequestro attraverso il richiamo degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in punto di adeguatezza delle ragioni che possono giustificare la adozione del sequestro probatorio.

 

Sotto il descritto profilo il ricorso è, pertanto, del tutto inammissibile in quanto non ci si trova sicuramente di fronte ad un provvedimento corredato da una motivazione solamente apparente.

 

Si osserva, peraltro, che, a dispetto di quanto ritenuto da parte della ricorrente difesa, l'orientamento giurisprudenziale cui i giudici del merito si sono legittimamente ricondotti, non risulta essere minoritario, posto che, seppure sia indiscutibile che, anche nel caso in cui l'oggetto del sequestro probatorio sia costituito dallo stesso corpo del reato, il provvedimento con il quale il soggetto che aveva la disponibilità del bene ne viene privato deve essere sorretto da un'idonea motivazione (così, infatti, oltre a Corte di cassazione Sezioni unite penali, 27 luglio 2018, n. 36072, si veda anche: Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 marzo 2017, n. 11935), è stato, tuttavia ritenuto da questa Corte, con affermazione del tutto condivisibile e cui si ritiene, pertanto, opportuno dare ulteriore continuità, che l'onere motivazionale in ordine all'esistenza del presupposto della finalità perseguita in concreto, per l'accertamento dei fatti, può essere anche congruamente soddisfatto attraverso il ricorso ad una formula sintetica nel caso in cui la funzione probatoria del corpo del reato, ovvero della cosa ad esso pertinente, sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, cioè di immediata evidenza desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono (Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 gennaio 2017, n. 1145).

 

Nel caso in esame, considerata la natura del reato in provvisoria contestazione, afferente alla realizzazione ad opera di soggetti esercenti imprese di carattere produttivo di particolari manovre speculative nell'ambito del mercato interno riguardante determinate categorie di merci, appare evidente - sì da giustificare un certa sintesi argomentativa della ordinanza impugnata sul punto - la ontologica ed immanente attitudine probatoria delle scritture contabili riferite al soggetto in questione, essendo le stesse, per loro natura, destinate a documentare - quindi a fornirne la prova - il flusso di entrate ed uscite da quello cagionato nell'esercizio della sua attività e le caratteristiche economico-finanziarie delle operazioni commerciali da lui stesso realizzate.

 

Passando, invece, al secondo motivo di impugnazione, afferente alla ritenuta insussistenza del fumus delicti, ritiene il Collegio che/ questo sia fondato.

Al riguardo, si osserva che il reato in provvisoria contestazione, ha una articolata struttura ed una relativamente recente storia, oltre che una assai episodica applicazione.

Esso, infatti, è stato delineato in sede di novellazione codicistica a seguito della entrata in vigore del D.L. n. 704 del 1976, convertito con modificazioni con L. n. 787 del 1976; la sua introduzione era chiaramente finalizzata, in un'epoca segnata da gravi crisi economiche per lo più legate alle tensioni internazionali riguardanti il mercato degli idrocarburi, ad impedire che siffatte tensioni economiche, non oggetto di un facile controllo da parte dei Governi locali dei Paesi, come il nostro, importatori delle indicate materie prime, potessero essere prese a spunto, ampliandone ingiustificatamente la portata in ambito nazionale, per la realizzazione nel mercato interno di manovre esclusivamente speculative su merci di largo consumo.

Si tratta, in primo luogo, di un "reato proprio"; infatti, pur a dispetto della possibile attribuzione della condotta delittuosa a "chiunque", così come indicato nel testo normativo, questa, per come successivamente specificato nella stessa norma precettiva, deve essere stata posta in essere da un soggetto che abbia operato "nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale" (così art. 501- bis c.p., comma 1, con espressione richiamata anche al successivo comma 2).

Un siffatto costrutto linguistico, attraverso l'uso del sostantivo "esercizio" (espressione questa che nel suo significato richiama una condotta di tipo sistematico o, comunque, metodicamente ripetuta), appare riferirsi non allo svolgimento del tutto occasionale ed estemporaneo dell'attività in discorso ma al fatto che questa sia praticata da parte di chi ad essa sia addetto con una certa stabile continuità.

Si è, pertanto, di fronte ad un "reato proprio" in quanto lo stesso potrà essere commesso solo da chi rivesta, dal punto di vista operativo, la qualifica soggettiva di esercente, nell'accezione dianzi delimitata, un'attività produttiva ovvero commerciale avente oggetto determinati beni o servizi.

Questo con riferimento al profilo dell'agente; riguardo alla condotta deve osservarsi che essa può presentarsi sotto due forme, rispettivamente disciplinate, pur con identità di sanzione, nel primo e nel comma 2 dell'articolo di codice in questione.

Essa, infatti, può consistere, secondo la previsione di cui al comma 1 della disposizione in esame, nella realizzazione di manovre speculative ovvero nell'occultamento, accaparramento od incetta di materia prime, generi alimentari di largo consumo o di prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, oppure, e questa è la previsione contenuta nell'art. 501-bis c.p., comma 2, nella condotta di chi, consapevole della esistenza delle condizioni di rarefazione o di rincaro sul mercato interno dei prodotti di cui sopra, ne sottragga all'utilizzazione o al consumo rilevanti quantità. Mentre la prima fattispecie parrebbe riconducibile ad una ipotesi di reato di pericolo, sebbene di pericolo concreto, in quanto la locuzione "atta a determinare..." evidenzia chiaramente la mera attitudine di una determinata condotta alla produzione di un effetto, ma non impone anche, ai fini della integrazione del reato, che questo si sia realizzato, la seconda individua una fattispecie di pura condotta in quanto, presupposta la situazione di "crisi del mercato", il reato è perfezionato sulla base della semplice sottrazione, all'utilizzazione od al consumo di rilevanti quantità di un determinato prodotto, in relazione al quale si era manifestata rarefazione o rincaro sul mercato.

Mentre i concetti di occultamento, accaparramento ed incetta, corrispondendo a fenomeni naturalistici sono facilmente identificabili nella condotta di chi, avendoli prodotti, sottragga, tenendoli nascosti e negandone la disponibilità, in via primaria al mercato determinati beni, ovvero li accumuli, acquisendoli presso altri soggetti, in misura ampiamente superiore ai propri bisogni imprenditoriali, senza riversarli sul mercato, più complessa è l'attribuzione di significato alle parole "compie manovre speculative", dovendosi comunque, in prima approssimazione, ritenere che l'espressione valga a descrivere la condotta di chi intenda - peraltro attraverso il compimento di azioni per lo più riconducibili, appunto, all'occultamento, l'accaparramento o l'incetta - conseguire un guadagno parassitario attraverso lo stravolgimento consapevole e voluto del bilanciamento fra la domanda e l'offerta di un bene avente le caratteristiche descritte dalla norma incriminatrice, onde renderne così artatamente più elevato il prezzo di cessione.

Ai fini della integrazione del reato le merci debbono avere la natura o di materie prime (e ciò è logico ove si rifletta sulla descritta genesi della norma) ovvero di generi alimentari di largo consumo (beni questi che, per lunga tradizione storica, in caso di crisi, sono i primi in relazione ai quali si dubita del corretto funzionamento del mercato; basti, al proposito, rileggere le prime pagine del Capitolo XII de "I promessi sposi" laddove si rileva come, in caso di penuria di disponibilità, i generi alimentari siano immediatamente soggetti a tensioni economiche) o i "prodotti di prima necessità", dovendosi per tali intendere quelle merci, di vario genere, la cui disponibilità è indispensabile per lo svolgimento di una vita libera e dignitosa.

Sul punto la assai numericamente contenuta giurisprudenza di questa Corte ha chiarito, se mai ce ne fosse stato bisogno, che le categorie di merci dianzi elencate sono tutte riferibili a beni mobili, dovendosi, pertanto escludere dal fuoco della norma in questione le eventuali manovre speculative aventi ad oggetto beni immobili quali edifici o terreni (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 26 maggio 1979, n. 2030, ord.)

Come si accennava, quanto alla ricorrenza della fattispecie di cui al comma 1, l'evento da cui dipende l'esistenza del reato è identificabile nella possibile rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci oggetto della condotta dell'agente; è evidente che il rincaro o la rarefazione debbono assumere della forme, per intensità e durata, di assoluta eccezionalità, posto che, diversamente, qualunque momentanea penuria di merci, essendo questa fisiologicamente idonea a comportare, per la stessa dinamica del punto di equilibrio fra la domanda e l'offerta, un aumento dei prezzi del genere in questione, potrebbe costituire il limite per la contestazione del reato in questione.

Con riferimento al concetto di "mercato interno", come è stato segnalato dalla giurisprudenza di questa Corte, con affermazione che, per quanto piuttosto datata (ma, peraltro, mai contrastata, quanto meno in sede di legittimità), appare ancora perfettamente conforme al dettato ed allo spirito della norma in esame, questo, sebbene non debba essere inteso come tale da esaurire l'intero mercato nazionale, deve tuttavia intendersi evocabile solamente ove di tratti di fenomeni atti a implicare - stante le dimensioni dell'impresa interessata dalla manovra speculativa, la notevole quantità delle merci oggetto di essa e la probabile influenza che la manovra potrebbe avere sui comportamenti di altri operatori del mercato - il coinvolgimento nel meccanismo di ingiustificato aumento dei prezzi non di una fetta solamente marginale del mercato, avente, pertanto, una rilevanza solo microeconomica, ma di una, se non generalizzata, significativa parte di esso. La diffusa influenza del fenomeno sull'andamento dei prezzi, in particolare su quelli al consumo, deve essere, infatti, tale da comportare un serio pericolo per la situazione economica generale, tale cioè da determinare i suoi effetti non esclusivamente su di un ambito meramente locale di mercato, ma su una zona sufficientemente ampia del territorio nazionale sì da integrare un situazione di pericolo e di possibile nocumento per la economia pubblica generale (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 27 ottobre 1989, n. 14534; nello stesso senso, in precedenza, anche Corte di cassazione, Sezione VI penale, 18 marzo 1983, n. 2385).

Considerati i dati che precedono, i quali costituiscono il perimetro entro il quale deve essere inscritta la riconducibilità della fattispecie in provvisoria contestazione al C. ai fini della rinvenibilità nella sua condotta delle caratteristiche proprie del fumus commissi delicti, si osserva che indubbia è la attribuibilità all'indagato della qualifica soggettiva necessaria ai fini della integrazione del reato; questi, avvalendosi della A. Srl, svolge, infatti, un'attività sicuramente di carattere imprenditoriale avente, verosimilmente unitamente ad altre finalità, anche lo scopo di produrre le mascherine filtranti di cui alla provvisoria imputazione.

Parimenti indubbia è la circostanza che siffatti prodotti, il cui uso è, per effetto delle molteplici normative, di diversa fonte e rango, di carattere emergenziale legate alle manovre di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, necessario per lo svolgimento di taluni atti elementari della vita di relazione (si parla infatti, a titolo di esempio, dello svolgimento delle attività lavorative al di fuori di ambienti frequentati dal solo soggetto lavoratore, che, in casi non marginali, non possono essere compiute senza avere indossato la mascherina oppure delle attività strumentali alla acquisizione presso i pubblici esercizi del cibo per alimentarsi degli abiti, per vestirsi e così via o, infine, della utilizzazione dei mezzi pubblici di trasporto), siano ascrivibili alla categoria dei prodotti di prima necessità, cioè di quei prodotti che sono necessari per lo svolgimento degli atti elementari della vita.

Appare, invece, assai arduo convenire con il Tribunale palladiano nella individuazione nella condotta del C. - plausibilmente considerata speculativa in sede di riesame, atteso che l'applicazione di un ricarico del 350% sul prezzo di vendita di un prodotto, peraltro in occasione di una situazione in cui la estrema ampiezza della domanda è originata da una obbiettiva necessità di procacciamento del prodotto in questione, non può essere considerata altrimenti che il frutto di una speculazione commerciale del requisito della attitudine a determinare un generalizzato rincaro dei prezzi tale da incidere sul mercato interno. Invero la modestia della struttura imprenditoriale a disposizione del C., dimostrata dalla esiguità delle scorte presso di lui sequestrate e dalla unicità del macchinario da lui utilizzato nella catena produttiva, rende del tutto improbabile la possibilità che, attraverso la sua condotta, fosse consentito incidere sul mercato in maniera tale da determinare un generale rincaro dei prezzi della mascherine protettive; tanto meno ciò potrebbe verificarsi in una ambito territoriale (il mercato interno) avente quelle caratteristiche di ampiezza che il senso della norma in ipotesi violata presuppone. Invero, sebbene l'espressione mercato interno non deve essere intesa quale sinonimo di mercato nazionale, tuttavia neanche è pensabile che, al fine di integrare il reato di cui trattasi, tenuto conto che il bene da esso tutelato è l'ordine economico nazionale, sia sufficiente incidere sui prezzi praticati in un ambito di mercato solo di vicinato.

 

Alla luce dei rilievi che precedono l'ordinanza impugnata deve essere, in conclusione, annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione personale. 

 

PQM

 

Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Vicenza competente ai sensi dell'art. 324 c.p.p., comma 5.

 

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2020.

 

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

 

Novità Legge di Bilancio 2021: rimborso delle spese legali all'imputato assolto

La Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202) (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46) ha introdotto un'importante novità ai commi da 1015 a 1022: la possibilità per l'imputato assolto con sentenza passata in giudicato di vedersi rimborsare le spese legali sostenute per la difesa nel processo penale a suo carico.

 

Per avere diritto al rimborso, l'imputato deve essere assolto con formula piena e la Sentenza deve essere passata in giudicato.

 

Non è tuttavia riconosciuto alcun rimborso quando l'imputato è assolto da uno o più capi di imputazione ma condannato per altri reati; quando l'estinzione del reato è avvenuta per avvenuta amnistia o prescrizione ovvero quando sia sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione. 

Il limite massimo di rimborso è di 10.500 euro. 

Il rimborso sarà corrisposto all'imputato assolto previa l'esibizione della fattura già saldata del proprio avvocato e vistata, per congruità, dal Consiglio dell'Ordine: non verrà pagato in un'unica soluzione, bensì in tre rate annuali.

 

Per espressa disposizione di Legge il rimborso non concorre alla formazione del reddito.

 

Infine, dispone il comma 1022 che il rimborso potrà essere riconosciuto soltanto per le sentenze di assoluzione divenute irrevocabili successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e quindi dal primo gennaio 2021. 

 

Di seguito, i commi da 1015 a 1022 della Legge di Bilancio:

 

1015. Nel  processo  penale,  all'imputato  assolto,  con  sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non  ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o  non  é previsto dalla legge come reato, é riconosciuto  il  rimborso  delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500. 

 

1016. Il rimborso di cui al comma 1015 é ripartito  in  tre  quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo a  quello  in cui la  sentenza  é divenuta  irrevocabile,  e  non  concorre  alla formazione del reddito ai sensi del testo  unico  delle  imposte  sui

redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917.

 

1017. Il rimborso di cui  al  comma  1015  é  riconosciuto  dietro presentazione di fattura  del  difensore,  con  espressa  indicazione della causale e  dell'avvenuto  pagamento,  corredata  di  parere  di congruità  del  competente  Consiglio  dell'ordine  degli avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione  con  attestazione  di cancelleria della sua irrevocabilità. 

 

1018. Il rimborso di cui al comma  1015  non é riconosciuto  nei seguenti casi: a) assoluzione da uno o più capi di imputazione e  condanna  per altri reati; b) estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione; c)   sopravvenuta   depenalizzazione   dei   fatti   oggetto   di imputazione. 

 

1019. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con  il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi  di  cui al  comma  1015,  nonché  le  ulteriori  disposizioni  ai  fini  del contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 1020, attribuendo rilievo al numero  di  gradi  di  giudizio  cui  l'assolto é stato sottoposto e alla durata del giudizio.

 

1020. Per la finalità dei commi da 1015 a  1019,  nello  stato  di previsione del Ministero della giustizia é istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con  la  dotazione di euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021,  che  costituisce limite complessivo di spesa per l'erogazione dei rimborsi di  cui  al comma 1015.

 

1021. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti di cui ai commi  da  1015  a  1020  con  le  risorse  umane,  strumentali  e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 

1022. Le disposizioni dei commi da 1015 a  1021  si  applicano  nei casi di sentenze di assoluzione divenute irrevocabili successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Consiglio dei Ministri n.86 - 23 dicembre 2020

Il Consiglio dei Ministri n. 86 ha approvato un decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, nonché di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

Il testo prevede:

  • la proroga di alcuni termini correlati ai provvedimenti seguiti alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021, con la previsione che le relative disposizioni vengano attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente;
  • misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali;
  • la proroga fino al 30 giugno 2021 della sospensione dell’esecuzione dei cosiddetti “sfratti per morosità”, degli sfratti relativi a immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari e degli sfratti aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

Inoltre, il testo proroga alcuni termini relativi alla disciplina applicabile agli intermediari bancari e finanziari insediati nel Regno Unito che intendono continuare a operare in Italia dopo il termine del periodo di transizione stabilito nella parte IV dell’Accordo sul recesso dello stesso Regno Unito dalla Unione europea, limitatamente alla gestione residua delle posizioni contrattuali e delle coperture in essere alla stessa data, in modo da assicurarne la continuità dei servizi nei confronti dei contraenti, assicurati o aventi diritto a prestazioni assicurative, nonché l’adeguata vigilanza.

 

Infine, il decreto prevede il recepimento della decisione del Consiglio dell’Unione europea (UE) in materia di risorse proprie per il periodo di programmazione 2021-2027, a seguito dell’accordo politico raggiunto dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi dell’Unione nel Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020, e ribadito al recente Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2020. L’effettiva entrata in vigore della decisione avverrà all’esito del processo di ratifica da parte di tutti gli Stati membri, ma con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021. Tale decisione è propedeutica all’attuazione dell’accordo sul “Recovery Fund”, poiché i fondi necessari ad assicurarne il finanziamento dovranno essere reperiti mediante ricorso al mercato finanziario da parte della Commissione europea.

 

Di seguito, è possibile scaricare il testo integrale del Consiglio dei Ministri n.86 del 23 dicembre2020, aggiornato alla data del: 24 dicembre 2020

Download
Consiglio dei Ministri n.86 - 23 dicembre 2020
Cdm 86 - 23 dicembre 2020.pdf
Documento Adobe Acrobat 295.6 KB

Decreto-Legge 172/2020 - 18 dicembre 2020

Il Governo ha emanato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 durante il periodo delle feste, dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Il testo prevede che:

  • nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le “zone rosse”;
  • nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le “zone arancioni”.  Tuttavia, negli stessi giorni  sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.

Inoltre, il decreto prevede lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute; tali attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all’approvazione del “decreto rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

 

Di seguito, è possibile scaricare il testo integrale del Decreto-Legge 172/2020 del 18 dicembre2020, aggiornato alla data del: 19.12.2020

Download
Decreto-Legge 172/2020
Decreto-Legge 172 - 18 dicembre 2020.pdf
Documento Adobe Acrobat 91.9 KB

Recupero crediti transfrontalieri in ambito UE: il c.d. Decreto Ingiuntivo Europeo

Studio Legale Avvocato Carlo Florio - Avvocati Bergamo Italia
Quenti Massys, Gli esattori, 1520

Il recupero di crediti esteri è spesso compromesso dalle difficoltà a localizzare il debitore ed i suoi beni nonché dalla disomogeneità degli strumenti giuridici di natura monitoria disponibili all’interno dei diversi stati.

 

Il diritto dell’Unione Europa contempla diversi istituti a tutela del credito transfrontaliero in ambito UE tra cui, in particolare, i seguenti:

  • Reg.to n. 805/2004, istitutivo del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati;
  • Reg.to 1896/2006 (come modificato dal più recente Reg.to UE 2421/2015) concernente il procedimento d’ingiunzione di pagamento europea;
  • Reg.to n. 861/2007 istitutivo del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, inferiori alla soglia di € 5.000;
  • Reg.to n. 655/2014 concernente la procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari ai fini del recupero di crediti transfrontalieri in materia civile e commerciale.  

Quanto alla domanda di ingiunzione europea, essa si introduce mediante l'apposita modulistica al Giudice competente che ne dispone l’accoglimento, il rigetto ovvero ne domanda l’integrazione.

 

Accolta la domanda, l’ingiunzione viene notificata al debitore nel rispetto degli standard previsti dagli artt. 13-15 del Regolamento e, in mancanza di opposizione nei successivi 30 giorni, vi potrà essere apposta la “dichiarazione di esecutività” da parte del medesimo Giudice che ha emesso il provvedimento (diversamente dalla vecchia procedura di exequatur di cui al Reg.to 44/2001, superato dal Reg.to 1215/2012, per la cui declaratoria occorreva invece rivolgersi al Giudice competente dello Stato di futura esecuzione del provvedimento Giudiziale).

 

La domanda di ingiunzione europea può essere proposta anche senza l’assistenza dell’avvocato, come espressamente stabilito dall’art. 24 del Reg.to 1896/2006, e può essere proposta per crediti civili e commerciali, salvi i seguenti limiti c.d. oggettivi e spaziali di cui infra.

 

Quanto ai limiti oggettivi, ai sensi dell’art. 4 Reg.to 1896/2006 la domanda può aver oggetto soltanto crediti pecuniari, liquidi ed esigibili, di natura civile esclusa e commerciale. La procedura in commento è tuttavia esclusa ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, nelle seguenti materie: fiscale, doganale ed amministrativa, responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri, regime patrimoniale fra coniugi o i regimi assimilati, i testamenti e le successioni; i fallimenti, i concordati e le procedure affini; la sicurezza sociale; i crediti derivanti da obblighi extracontrattuali, salvo se sono stati oggetto di accordo tra le parti o se vi è stata ammissione di debito, ovvero se riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.

 

Quanto ai limiti spaziali, ai sensi degli artt. 2 e 3 del Reg.to 1896/2006, la procedura di ingiunzione europea potrà essere evidentemente azionata soltanto in caso di controversie transfrontaliere, innanzi all’autorità Giudiziaria di qualsiasi stato Membro (eccezion fatta per la Danimarca). Ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale, l’art. 6 del Regolamento richiama il Regolamento n. 44/2001, che è ormai obsoleto: pertanto, a tale fine dovrà farsi riferimento al più recente testo del Reg.to 1215/2012. 

 

Si noti che nella procedura di ingiunzione di pagamento europeo il debitore può presentare opposizione senza addurre alcuna motivazione, avvalendosi dell'apposita modulistica o anche con semplice raccomandata al Giudice dello Stato d'origine del provvedimento. La Corte di Giustizia ha avuto modo di chiarire che l'opposizione del debitore non costituisce accettazione della Giurisdizione in favore del Giudice nazionale che ha emesso il provvedimento (in tal senso v. Corte Giustizia, Sent. 10 marzo 2016, causa 94/14, Flight Refund). A seguito di opposizione, il passaggio al procedimento ordinario deve avvenire su iniziativa del creditore procedente innanzi ai Giudici competenti competenti dello Stato d'origine secondo le norme di rito nazionali.

 

Il creditore che abbia ottenuto l'ingiunzione di pagamento europea potrà azionarla negli altri Stati Membri, in copia autentica ed eventualmente con traduzione asseverata, secondo le norme della procedura esecutiva nazionale instaurata. L’ingiunzione di pagamento europea non può essere oggetto di riesame, salvo in casi eccezionali previsti dall'Art. 20 del Reg.to 1896/2006.

 

L'avvocato e il patrocinio a spese dello Stato

Ai non abbienti è garantita l'assistenza tecnica dell'Avvocato grazie all'istituto del patrocinio a spese dello Stato, disciplinato dalla parte III del D.P.R. 115/2002.                                                                                    L'Avvocato Carlo Florio è iscritto nelle apposite liste in ambito penale e civile, tenute dal competente Ordine degli Avvocati di Bergamo.

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

[…]

PARTE III

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Titolo I

Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

Capo I

Istituzione del patrocinio

 

ART. 74 (Istituzione del patrocinio)

1.  È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

2.  È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate

 

ART. 75 (Ambito di applicabilità)

1.  L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

2.  La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

2-bis.  La disciplina del patrocinio si applica, inoltre, nelle procedure passive di consegna, di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69, dal momento dell'arresto eseguito in conformità del mandato d'arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva, nonché nelle procedure attive di consegna, di cui alla citata legge n. 69 del 2005, in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale e che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale affinché assista il difensore nello Stato membro di esecuzione.

 

Capo II

Condizioni per l'ammissione al patrocinio

 

ART. 76 (Condizioni per l'ammissione)

1.  Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82.

2.  Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

3.  Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4.  Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

4-bis.  Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.

4-ter.  La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.

4-quater.  Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017.

4-quater.  I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

 

ART. 77  (Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione)

1.  I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Capo III

Istanza per l'ammissione al patrocinio

 

ART. 78 (Istanza per l'ammissione)

1.  L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.

2.  L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

ART. 79  (Contenuto dell'istanza)

1.  L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:

a)  la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;

b)  le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;

c)  una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;

d)  l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

2.  Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

3.  Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

 

Capo IV

Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte

 

ART. 80 (L)  (Nomina del difensore) 

1.  Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.

2.  Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

3.  Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2

  

ART. 81 (L)  (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato) 

1.  L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.

2.  L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

a)  attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;

b)  assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;

c)  iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.

3.  E' cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.

4.  L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia

  

ART. 82 (L)  (Onorario e spese del difensore) 

1.  L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. (108)

2.  Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.

3.  Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.

 

ART. 83 (L)  (Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)

1.  L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.

2.  La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.

3.  Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.

3-bis.  Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.  

 

ART. 84 (L)  (Opposizione al decreto di pagamento) 

1.  Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.

 

ART. 85 (L)  (Divieto di percepire compensi o rimborsi) 

1.  Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.

2.  Ogni patto contrario è nullo.

3.  La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

 

 Capo V

 Recupero delle somme da parte dello Stato

 

ART. 86 (L)  (Recupero delle somme da parte dello Stato) 

1.  Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.

 

 Capo VI

 Norme finali

 

ART. 87 (L)  (Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato) 

1.  Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dall'articolo 20, della legge 29 marzo 2001, n. 134.

 

ART. 88 (L)  (Controlli da parte della Guardia di finanza)

1.  Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.

  

ART. 89 (L)  (Norme di attuazione) 

1.  Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di attuazione delle disposizioni della parte III del presente testo unico.

 

Titolo II

 Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

 Capo I

 Istituzione del patrocinio

 

ART. 90 (L)  (Equiparazione dello straniero e dell'apolide) 

1.  Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato.

  

Capo II 

Condizioni per l'ammissione al patrocinio

 

ART. 91 (L)  (Esclusione dal patrocinio)  

1.  L'ammissione al patrocinio è esclusa:

a)  per il condannato con sentenza definitiva di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; 

b)  se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100.

 

 

ART. 92 (L)  (Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione)

1.  Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

 

 Capo III

 Istanza di ammissione al patrocinio

 

ART. 93 (L)  (Presentazione dell'istanza al magistrato competente) 

1.  L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

[2.  L'istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza. ] 

3.  Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

 

ART. 94 (L)  (Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità) 

1.  In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.

2.  In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

3.  Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorità consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2, può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.

 

ART. 95 (L)  (Sanzioni)

1.  La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

 

Capo IV

Decisione sull'istanza di ammissione

 

ART. 96 (L)  (Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio) 

1.  Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata. 

2.  Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche. 

3.  Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza. 

4.  Il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3. 

   

ART. 97 (L)  (Provvedimenti adottabili dal magistrato)

1.  Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facoltà per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è comunicato avviso all'interessato.

2.  Il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente all'udienza.

3.  Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l'interessato è detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto è eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di procedura penale.

  

ART. 98 (L)  (Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione)

1.  Copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'ufficio finanziario nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto magistrato.

2.  L'ufficio finanziario verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria, e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 76.

3.  Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca, ai sensi dell'articolo 112. 

 

ART. 99 (L)  (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza)

1.  Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.

2.  Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.

3.  Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.

4.  L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

  

Capo V

 Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte

 

ART. 100 (L)  (Nomina di un secondo difensore)

1.  Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'indagato, l'imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.

 

ART. 101 (L)  (Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore)  

1.  Il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di Corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.

2.  Il sostituto del difensore e l'investigatore privato di cui al comma 1 possono essere scelti anche al di fuori del distretto di Corte di appello di cui al medesimo comma 1, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali.

 

ART. 102 (L)  (Nomina del consulente tecnico di parte) 

1.  Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di Corte di appello nel quale pende il processo.

2.  Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può essere scelto anche al di fuori del distretto di Corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali.

  

ART. 103 (L)  (Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio)

1.  Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente è nominato d'ufficio, se non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio. 

 

ART. 104 (L)  (Compenso dell'investigatore privato) 

1.  Il compenso spettante all'investigatore privato della parte ammessa al patrocinio è liquidato dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. 

 

ART. 105 (L)  (Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari)

1.  Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato, anche se l'azione penale non è esercitata. 

 

ART. 106 (L)  (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)  

1.  Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.

2.  Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

 

ART. 106-bis (L)  Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato

1.   Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo. 

 

 

Capo VI

 Effetti dell'ammissione al patrocinio

 

ART. 107 (L)  (Effetti dell'ammissione)

1.  Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario.

2.  Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa.

3.  Sono spese anticipate dall'erario:

a)  le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge;

b)  le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;

c)  le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;

d)  le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati;

e)  l'indennità di custodia;

f)  l'onorario e le spese agli avvocati;

g)  le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. 

 

ART. 108 (L)  (Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale) 

1.  Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all'articolo 107 ed inoltre, quando la spesa è a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito:

a)  il contributo unificato;

b)  le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio;

c)  l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

d)  l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. 

 

ART. 109 (L)  (Decorrenza degli effetti)

1.  Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.

 

ART. 110 (L)  (Pagamento in favore dello Stato) 

1.  Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

2.  Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

3.  Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato. 

 

ART. 111 (L)  (Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio)

1.  Le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d) e comma 2. 

 

Capo VII

Revoca del decreto di ammissione al patrocinio

 

ART. 112 (L)  (Revoca del decreto di ammissione) 

1.  Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione:

a)  se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;

b)  se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione;

c)  se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare;

d)  d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli articoli 76 e 92; (126) (128)

2.  Il magistrato può disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3.

3.  Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

4.  Copia del decreto è comunicata all'interessato con le modalità indicate nell'articolo 97.

 

ART. 113 (L)  (Ricorso avverso il decreto di revoca) 

1.  Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97. 

 

ART. 114 (L)  (Effetti della revoca) 

1.  La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'articolo 112, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione è pervenuta all'ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all'articolo 94, comma 3.

2.  Negli altri casi previsti dall'articolo 112, la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva. 

  

Titolo III

 Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale

 

ART. 115 (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia) 

1.  L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

 

ART. 115-bis (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa) 

1.  L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

2.  Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata. 

 

ART. 116 (L)  (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)  

1.  L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

2.  Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio. 

 

ART. 117 (L)  (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)

1.  L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. 

2.  Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.

   

ART. 118 (L)  (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore)

1.  L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

2.  Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minorenne, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.

3.  Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.

  

Titolo IV

 Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario

 Capo I

 Istituzione del patrocinio

 

ART. 119 (L)  (Equiparazione dello straniero e dell'apolide)  

1.  Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

 

ART. 120 (L)  (Ambito di applicabilità)

1.  La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.

  

Capo II

Condizioni per l'ammissione al patrocinio

 

ART. 121 (L)  (Esclusione dal patrocinio)

1.  L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

 

 Capo III

 Istanza di ammissione al patrocinio

 

ART. 122 (L)  (Contenuto integrativo dell'istanza) 

1.  L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.

 

ART. 123 (L)  (Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità)

1.  Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, può essere concesso un termine non superiore a due mesi.

 

ART. 124 (L)  (Organo competente a ricevere l'istanza)

1.  L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati.

2.  Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

 

ART. 125 (L)  (Sanzioni)

1.  Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

2.  Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d).

 

 Capo IV

 Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio

 

ART. 126 (L)  (Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati) 

1.  Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.

2.  Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al magistrato.

3.  Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.

 

ART. 127 (L)  (Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio) 

1.  Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente.

2.  Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 79, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi.

3.  Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125.

4.  La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.

 

 

Capo V

Difensori e consulenti tecnici di parte

 

ART. 128 (L)  (Obbligo a carico del difensore)

1.  Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell'articolo 309, del codice di procedura civile. L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.

 

ART. 129 (L)  (Nomina del consulente tecnico di parte)

1.  Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla legge.

 

ART. 130 (L)  (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)  

1.  Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.

 

ART. 130-bis (L)  (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)  

1.   Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso.

2.   Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

 

 Capo VI

 Effetti dell'ammissione al patrocinio

 

ART. 131 (L)  (Effetti dell'ammissione al patrocinio)  

1.  Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2.  Sono spese prenotate a debito:

a)  il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; 

b)  l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile; 

c)  le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;

d)  l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;

e)  l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

f)  i diritti di copia.

3.  Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro. 

4.  Sono spese anticipate dall'erario:

a)  gli onorari e le spese dovuti al difensore;

b)  le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;

c)  le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi; 

d)  le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;

e)  le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;

f)  le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio. 

5.  Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

 

ART. 132 (R)  (Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)

1.  Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge. 

 

ART. 133 (L)  (Pagamento in favore dello Stato)

1.  Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

 

ART. 134 (L)  (Recupero delle spese)

1.  Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.

2.  La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.

3.  Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.

4.  Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.

5.  Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito. 

 

ART. 135 (L)  (Norme particolari per alcuni processi)

1.  Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta sono recuperate nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 50, commi 2 e 3, del codice civile e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione.

2.  Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.

 

Capo VII

Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio

 

ART. 136 (L)  (Revoca del provvedimento di ammissione)

 1.  Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.

2.  Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.

  

Capo VIII

 Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario

 

ART. 137 (L)  (Ambito temporale di applicabilità)

1.  Sino a quando non sono emanate disposizioni particolari, il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario è disciplinato dalle disposizioni della parte III, titoli I e IV, e dalle disposizioni del presente capo.

  

ART. 138 (L)  (Commissione del patrocinio a spese dello Stato) 

1.  Presso ogni commissione tributaria è costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal presidente della commissione, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria.

  

ART. 139 (L)  (Funzioni della commissione)

1.  Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato; l'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non può essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito.

2.  I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione.

 

ART. 140 (L)  (Nomina del difensore)

1.  Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto ai sensi dell'articolo 80 o un difensore scelto nell'ambito degli altri albi ed elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

 

ART. 141 (L)  (Onorario e spese del difensore)

1.  L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della metà.

 

Titolo V

Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV

 

ART. 142 (L)  (Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea) 

1.  Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84 .

 

ART. 143 (L)  (Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149)

1.  Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese:

a)  gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84;

b)  le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;

c)  le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai;

d)  i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte. (149)

2.  La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.

  

ART. 144 (L)  (Processo in cui è parte un fallimento) 

1.  Nel processo in cui è parte un fallimento (150), se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento (150) si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio.

 

ART. 145 (L)  (Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero)

1.  Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario.

2.  Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.

3.  Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualità, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.

 

 

Il nuovo Decreto flussi 2020 per l'ingresso in Italia di lavoratori da paesi extra UE

Il quarto stato, Giuseppe Pellizza da Volpedo
Il quarto stato, Giuseppe Pellizza da Volpedo

Premesso che gli articoli 1 e 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 12 ottobre 2020, n. 252, recitano rispettivamente a titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2020, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unità e sono ammessi in Italia, nell'ambito della quota massima indicata all'art. 1, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 12.850 unità.             

L'art. 3, comma 1, lettera a) del succitato decreto sancisce che, nell'ambito della quota indicata all'articolo 2, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia e turistico-alberghiero, 6.000 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria: n. 4.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

 

L’articolo 7 specifica che i termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono per le categorie dei lavoratori non comunitari indicate all'art. 3, comma 1, lettera a) dalle ore 9,00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

 

Con la circolare interministeriale del 08 ottobre 2020 n. 3843 sono state adottate le seguenti disposizioni attuative:

  • L'inoltro da parte del datore di lavoro, residente in Italia, della richiesta di nulla osta per l'assunzione di un lavoratore extracomunitario rappresenta il momento di avvio dell'intera procedura
  • I moduli precompilati per la domanda sono reperibili all’indirizzo internet https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, e dovranno essere trasmessi esclusivamente con le consuete modalità telematiche
  • Il modello da utilizzare per inoltrare la richiesta nominativa di nulla osta riservata all'assunzione di lavoratori da adibire nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero è il modello B2020
  • Prerequisito necessario per la compilazione e l'inoltro telematico delle domande è il possesso di un'identità SPID, come illustrato con Circolare del Ministero dell'Interno n. 3738 del 4 dicembre 2018
  • É possibile inviare fino ad un massimo di cinque moduli
  • Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2020 e saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione
  • A seguito dell’invio della domanda non è possibile né eliminare né modificare la stessa

 

DPCM 3 dicembre 2020

Il Presidente Conte il 3 dicembre 2020 ha illustrato in conferenza stampa le misure contenute nel nuovo DPCM, che prevede ulteriori restrizioni nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito le principali misure per il periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio:

  • Spostamenti: Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti tra Regioni diverse e da/per le Province autonome di Trento e Bolzano, anche per raggiungere le seconde case. - Nei giorni 25 e 26 dicembre e primo gennaio sono vietati su tutto il territorio nazionale anche gli spostamenti tra Comuni. - Su tutto il territorio nazionale resta il divieto di spostarsi dalle ore 22 alle ore 5. - Il 31 dicembre questo divieto è esteso dalle ore 22 alle ore 7 del mattino del primo gennaio. - Saranno sempre consentiti  gli spostamenti per esigenze lavorative, necessità o per motivi di salute (nei casi di necessità rientra anche la possibilità di prestare assistenza a persone non autosufficienti). - In ogni caso, è sempre consentito il rientro nel Comune in cui si ha la residenza, il domicilio o in cui si abita con continuità o periodicità.
  • Rientri dall'estero: Gli italiani che si troveranno all'estero per turismo tra il 21 dicembre e 6 gennaio, al rientro dovranno sottoporsi alla quarantena, prevista anche per i turisti stranieri in arrivo in Italia nello stesso periodo. - Inoltre, dovrà sottoporsi a quarantena chi entrerà in Italia dal 7 al 15 gennaio, avendo soggiornato o transitato in altri Paesi, per turismo, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio.
  • Impianti sciistici e crociere: Gli impianti  per sciatori amatoriali resteranno chiusi dal 4 dicembre e fino al 6 gennaio. - Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono sospese tutte le crociere in partenza, scalo o arrivo in porti italiani.
  • Scuola: Dal 7 gennaio ricomincerà la didattica in presenza nelle scuole superiori di secondo grado. - In questa prima fase, in ogni scuola sarà garantito il rientro in presenza almeno per il 75% degli studenti.
  • Ristorazione: Nell’area gialla bar, ristoranti e pizzerie resteranno aperti (anche nei giorni festivi) con consumo al tavolo dalle ore 5 alle ore 18; ogni tavolo potrà ospitare al massimo 4 persone se non tutte conviventi; dopo le ore 18 è vietato consumare cibo e bevande nei locali o per strada; dalle ore 18 alle ore 22 è consentito l’asporto, mentre la consegna a domicilio è sempre possibile. - Nelle aree arancione e rossa le attività di ristorazione sono aperte dalle ore 5 alle ore 22 solo per l'asporto, mentre la consegna a domicilio è sempre consentita.
  • Alberghi: rimangono aperti in tutta Italia, ma la vigilia di capodanno non sarà possibile organizzare veglioni e cene; i ristoranti degli alberghi chiuderanno alle 18 e dopo quell'ora sarà possibile solo il servizio in camera.
  • Negozi e centri commerciali: Dal 4 dicembre al 6 gennaio, potranno rimanere aperti fino alle ore 21. -In area rossa, resteranno in vigore le limitazioni alle tipologie di prodotti vendibili già previste. - Dal 4 dicembre al 15 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi, nei centri e parchi commerciali saranno aperti solo alimentari, farmacie e parafarmacie, sanitarie, tabacchi, edicole e vivai.

Di seguito, è possibile scaricare il testo integrale del DPCM del 3 dicembre2020, aggiornato alla data del: 04.12.2020

Download
Testo integrale DPCM 3 dicembre 2020
DPCM 3 dicembre 2020.pdf
Documento Adobe Acrobat 2.2 MB

Decreto Legge 158/2020 - 02/12/2020

Il treno nella neve, Monet (1877)
Il treno nella neve, Monet (1877)

Il Decreto Ristori 158/2020, approvato il 2 dicembre 2020, estende il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali trenta a cinquanta giorni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, si stabilisce che:

  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute
  • il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute)
  • sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione
  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.   

Infine, le nuove norme stabiliscono che i DPCM emergenziali, indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario delle diverse Regioni e Province autonome, possano disporre, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, su tutto il territorio nazionale, specifiche misure tra quelle già previste elencate dalle norme primarie.

Di seguito, è possibile scaricare il testo integrale del Decreto-Legge 158/2020 del 2 dicembre2020, aggiornato alla data del: 03.12.2020

Download
Testo integrale Decreto-Legge 158/2020
Decreto Legge 158.pdf
Documento Adobe Acrobat 74.8 KB

Decreto Ristori Quater - 29 novembre 2020

Mercato di San Lorenzo, Graziano Marsili
Mercato di San Lorenzo, Graziano Marsili

Il Decreto Ristori Quater, approvato il 29 novembre 2020, interviene con uno stanziamento aggiuntivo di risorse, pari a 8 miliardi, conseguenti al nuovo scostamento di bilancio, per rafforzare ed estendere le misure necessarie al sostegno economico dei settori più colpiti dalla pandemia, nonché con ulteriori disposizioni connesse all’emergenza in corso.

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito le principali misure introdotte:

  • Proroga del secondo acconto Irpef, Ires e Irap
  • Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre
  • Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap
  • Proroga definizioni agevolate
  • Razionalizzazione della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione
  • Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico sugli apparecchi delle sale gioco
  • Estensione codici Ateco
  • Indennità stagionali del turismo, terme e spettacolo
  • Associazioni sportive
  • Indennità per i lavoratori sportivi
  • Fiere e Congressi, spettacolo e cultura
  • Sicurezza e forze armate
  • Contributo alle Regioni per la riduzione del debito
  • Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese
  • Fondo perequativo
  • Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati
  • Svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera e il Senato per il 2020
  • Termini di permanenza dei territori negli scenari di rischio

Di seguito, è possibile scaricare il testo integrale del Decreto Ristori Quater del 29 novembre 2020, aggiornato alla data del: 01.12.2020

Download
Testo integrale Decreto Ristori Quater - 29 novembre 2020
Decreto Ristori Quater.pdf
Documento Adobe Acrobat 2.7 MB

Decreto Ristori Ter - 20 novembre 2020

Libera Nos, Fausto Nazar (2020)
Libera Nos, Fausto Nazar (2020)

Il Decreto Ristori Ter, approvato il 20 novembre 2020, introduce un ulteriore stanziamento di risorse, pari a 1,95 miliardi di euro per l’anno 2020, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle misure disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all’emergenza in corso.

 

 

 

 

 

In particolare, il testo prevede:

  • l’incremento di 1,45 miliardi, per il 2020, della dotazione del fondo previsto dal decreto “Ristori bis” (decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149) per compensare le attività economiche che operano nelle Regioni che passano a una fascia di rischio più alta;
  • l’inclusione delle attività di commercio al dettaglio di calzature tra quelle che, nelle “zone rosse”, sono destinatarie del contributo a fondo perduto;
  • l’istituzione di un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro, da erogare ai Comuni, per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare;
  • l’aumento di 100 milioni per il 2020 della dotazione finanziaria del Fondo per le emergenze nazionali, allo scopo di provvedere all’acquisto e alla distribuzione di farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19.

Di seguito, è possibile scaricare il testo integrale del Decreto Ristori Ter del 20 novembre 2020, aggiornato alla data del: 24.11.2020

Download
Testo integrale Decreto Ristori Ter - 20 novembre 2020
Decreto Ristori Ter.pdf
Documento Adobe Acrobat 2.2 MB

Decreto Ristori Bis - 7 novembre 2020

Scena dagli affreschi della Cappella Brancacci (Firenze), Masolino da Panicale
Scena dagli affreschi della Cappella Brancacci (Firenze), Masolino da Panicale

Il Decreto Ristori Bis, approvato il 7 novembre 2020, interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all’emergenza in corso.

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito le principali misure introdotte:

  • Contributi a fondo perduto
  • Istituzione di un fondo per nuovi contributi
  • Contributi per le attività con sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari
  • Credito d’imposta sugli affitti commerciali
  • Sospensione dei versamenti
  • Cancellazione della seconda rata dell’IMU
  • Sospensione dei contributi previdenziali
  • Rinvio del secondo acconto Ires e Irap per i soggetti a cui si applicano gli Isa
  • Bonus baby sitter e congedo straordinario
  • Sostegno al terzo settore
  • Sostegno alla filiera agricola, pesca e acquacoltura
  • Potenziamento del sistema sanitario
  • Giustizia
  • Trasporto pubblico locale
  • Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici

Di seguito, è possibile scaricare il testo integrale del DPCM del 3 novembre 2020,  aggiornato alla data del: 10.11.2020

Download
Testo integrale Decreto Ristori Bis - 7 novembre 2020
Decreto Ristori Bis.pdf
Documento Adobe Acrobat 336.6 KB

DPCM 3 novembre 2020

Gli stanchi di vivere, Ferdinand Hodler, 1720
Gli stanchi di vivere, Ferdinand Hodler, 1720

Il nuovo DPCM, firmato da Conte nella notte del 3 novembre 2020, entra in vigore venerdì 6 novembre 2020 e sarà valido fino al 3 dicembre 2020. 

Il 4 novembre 2020 Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'Ordinanza che suddivide le Regioni in tre aree di criticità - gialla, arancione, rossa -, per le quali sono previste misure specifiche.

Di seguito, le principali misure restrittive di ciascuna area:      

Area gialla (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto):

· Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. - Raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio e situazioni di necessità;

· Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno;

· Chiusura di musei e mostre;

· Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie; chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori;

· Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico;

· Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine, anche nei bar e tabaccherie;

· Chiusura di bar e ristoranti alle ore 18; asporto consentito fino alle ore 22; nessuna restrizione per la consegna a domicilio;

· Chiusi piscine, palestre, teatri e cinema;

· Aperti centri sportivi. 

Area arancione (Puglia, Sicilia):

· Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute;

· Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. - Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all'interno del proprio Comune;

· Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno;

· Chiusura di musei e mostre;

· Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie; chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori;

· Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico;

· Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine, anche nei bar e tabaccherie;

· Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7; asporto consentito fino alle ore 22; nessuna restrizione per la consegna a domicilio;

· Chiusi piscine, palestre, teatri e cinema;

· Aperti centri sportivi. 

Area rossa (Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta):

· Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute;

· Vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute. - Vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro;

· Aperti edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri;

· Chiusura dei centri estetici;

· Chiusura di musei e mostre;

· Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media; aperte le scuole dell'infanzia , le scuole elementari e la prima media; chiuse le università, salvo specifiche eccezioni;

· Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico;

· Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine, anche nei bar e tabaccherie;

· Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7; asporto consentito fino alle ore 22; nessuna restrizione per la consegna a domicilio;

· Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità;

· Chiusi piscine, palestre, teatri e cinema;

· Sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP; sospese le attività nei centri sportivi; consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all'aperto in forma individuale.

 

Di seguito, è possibile scaricare il testo integrale del DPCM del 3 novembre 2020,  aggiornato alla data del: 04.11.2020

Download
Testo integrale DPCM 3 novembre 2020
DPCM 3 novembre 2020.pdf
Documento Adobe Acrobat 3.7 MB

Le misure di sostegno all'economia nel Decreto Ristori 28 ottobre 2020

Avvocati Bergamo > studio legale Avv. Carlo Florio > emergenza coronavirus > avvocati
Il trionfo della morte, Pieter Bruegel il Vecchio, 1562

Il Consiglio dei Ministri del 27 ottobre, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato il cd. "Decreto Ristori" (Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137) che introduce misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all'epidemia da COVID-19.

 

In particolare, è previsto lo stanziamento di 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e 6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare, destinati al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte in relazione all'emergenza sanitaria Covid-19, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati. 

Tra le principali misure introdotte:

  • Contributi a fondo perduto, esonero dal versamento di contributi previdenziali ai datori di lavoro, estensione del credito di imposta sugli affitti ai mesi di ottobre, novembre e dicembre (allargato alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro che abbiano subito un calo del fatturato del 50%, e cedibile al proprietario dell’immobile locato) e cancellazione della seconda rata IMU 2020 relativamente agli immobili e alle pertinenze, limitatamente alle categorie interessate dalle restrizioni ed agli immobili in cui si svolgono le loro attività.
  • Inoltre, è prevista una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo e nel settore del turismo è prevista la proroga della cassa integrazione e indennità speciali oltre allo stanziamento di fondi per il sostegno delle imprese.
  • A tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio, verranno erogate due mensilità del Reddito di emergenza ed è riconosciuta un’ulteriore indennità da 800 euro destinata ai lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai decreti “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34): l’importo è aumentato da 600 a 800 euro.
  • Inoltre, sono stato istituiti appositi fondi per il sostegno e la ripresa in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche in difficoltà nonché delle filiere agricole, di pesca e acquacoltura interessate dalle misure restrittive.
  • In materia di Giustizia, infine, sono state introdotte misure atte ad agevolare l’utilizzo di collegamenti da remoto per l’espletamento di specifiche attività legate alle indagini preliminari e, in ambito sia civile che penale, alle udienze nonché per il deposito di atti, documenti e istanze.

Di seguito, è possibile scaricare il testo integrale del c.d. Decreto Ristori, aggiornato alla data del: 04.11.2020

Download
Testo integrale Decreto Ristori
Decreto ristori 28 Ottobre 2020 n 137.pd
Documento Adobe Acrobat 4.0 MB

DPCM 24 ottobre 2020

Scena della peste a la Tourette (Marsiglia), Michel Serre, 1720
Scena della peste a la Tourette (Marsiglia), Michel Serre, 1720

Le disposizioni del DPCM, approvato il 24 ottobre 2020, si applicano dalla data del 26 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.

Tra le principali disposizioni:

· Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso e  all’aperto;

· Possibile chiusura al pubblico dopo le ore 21 delle strade o piazze nei centri urbani;

· Evitare spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità;

· Sospensione delle attività dei parchi tematici e di divertimento;

· Obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.;

·Attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) consentite sino alle ore 18.00;  consumo al tavolo consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; è consentita la ristorazione con asporto fino alle ore 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

· Sospensione delle attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo; palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali; sale da ballo, discoteche;

·  Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;

· Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;

· Sono vietate le sagre e le fiere;          

· Sono sospesi gli spettacoli  in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche;

· Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; 

· Per quanto riguarda la scuola, l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a volgersi in presenza, mentre le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado devono adottare modalità flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività. - Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

· Le attività inerenti i servizi alla persona sono consentiti;

· Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

· Le attività delle strutture ricettive sono consentite;

· Le pubbliche amministrazioni devono disporre una differenziazione dell’orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali.

 

Di seguito, è possibile scaricare il testo integrale del DPCM del 24 ottobre 2020,  aggiornato alla data del: 04.11.2020

Download
Testo integrale DPCM 24 ottobre 2020
Testo DPCM 24 ottobre 2020.pdf
Documento Adobe Acrobat 691.6 KB

Smart-working e mascherine: la sicurezza sul lavoro ai tempi del Covid-19

Avvocati Bergamo Avvocato Bergamo
Carl Sptizweg, L'arrivo del postino a Rosenthal, 1858

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

 

Le recenti disposizioni per il contenimento della pandemia, sono ormai vigenti su tutto il territorio nazionale (D.P.C.M. 9 Marzo 2020) e per i mesi a venire sono destinate ad affiancarsi al principio generale di cui all’art. 2087 cod. civ. sopra richiamato nonché alla più specifica normativa in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (vedasi, in particolare, il Testo Unico di cui al D.Lgs. 81/2008).

 

Tali nuove norme assumono oggi un particolare rilievo anche per il datore di lavoro visto che la loro inosservanza può condurre ad ipotesi di responsabilità penale ai sensi dell’art. 650 cod. pen., per cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.

 

Inoltre, l’inosservanza delle norme in commento potrebbe determinare un danno alla salute dei lavoratori ed in tal caso ben potranno configurarsi ipotesi di responsabilità penale a carico del datore per lesioni o omicidio colposo, con tutte le inesorabili conseguenze per l’azienda: oltre ai più ovvi profili risarcitori si pensi all’eventuale responsabilità amministrativa cui potrebbe incorrere l’ente ai sensi dell’art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001 per omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

 

Il D.P.C.M. 8 Marzo 2020 incentiva il ricorso al lavoro agile e raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione di ferie e periodi di congedo ma allo stesso tempo prescrive una serie di cautele, che devono trovare una attuazione anche sul posto di lavoro. Tra queste, specie per quanto concerne gli esercizi commerciali e le attività aperte al pubblico, l’impegno ad evitare assembramenti di persone.

 

Il D.P.C.M. 11 Marzo 2020 ha poi approfondito la questione rivolgendo le seguenti raccomandazioni alle attività produttive e alle attività professionali: a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

 

Successivamente, il 14 Marzo 2020 il Governo ha siglato con le parti sociali il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro per cui le imprese, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le seguenti ulteriori misure di precauzione, da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali.

 

L’azienda, mediante consegna e/o affissione di idoneo materiale informativo, deve innanzitutto informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità tra cui, in particolare: l’obbligo di osservare le disposizioni dell’Autorità e del datore di lavoro; l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitari; l’obbligo di astenersi, laddove sussistano tali condizioni di pericolo, dall’entrare o dal permanere in aziende dandone immediatamente avviso al datore di lavoro.

 

L’accesso in azienda è altresì precluso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2: per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

 

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea e se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro: le persone in tale condizione (nel rispetto delle ulteriori indicazioni riportate nel protocollo) saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

 

Il datore di lavoro, inoltre, deve pianificare procedure e percorsi idonee a ridurre quanto più possibile le occasioni di contatto con tra le persone, e la permanenza nei locali, con riferimento tanto ai lavoratori quanto ad eventuali terzi soggetti, quali fornitori, trasportatori, visitatori dovendosi in ogni caso rigorosamente rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

 

Il datore di lavoro deve inoltre assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni e dispositivi individuali di lavoro, quali tastiere, mouse e schermi touch, nonché delle aree comuni e di svago (nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, devono essere adottate le più rigorose procedure di sanificazione previste dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute ed alla ventilazione dei locali).

 

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani e l’azienda deve mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; si noti che per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno devono essere individuati/installati servizi igienici dedicati, essendo loro vietato l’utilizzo di quelli riservanti al personale dipendente.

 

I lavoratori devono essere dotati dei dispositivi di protezione individuale: le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria. È inoltre favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS (scaricabili da qui

 

Qualora specifiche attività impongano di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

 

Inoltre, in riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali: disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza; procedere ad una rimoludazione dei livelli produttivi e/o assicurare un diverso piano di turnazione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. Ricorrere in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.

Download
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
protocollo_condiviso_20200314.pdf
Documento Adobe Acrobat 133.8 KB

Covid-19: restare a casa ed altre misure di contenimento. Responsabilità penali per il trasgressore

Avvocato Bergamo Penale
Jules-Élie Delaunay, Peste a Roma, 1869

Nelle ultime concitate settimane, il Governo ha dettato ed esteso su tutto il territorio nazionale misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cfr. mappa del contagio in Italia): tali misure, adottate in attuazione del Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n. 6, hanno avuto e continueranno ad avere nel prossimo futuro un radicale impatto sulle nostre abitudini di vita e loro eventuale violazione è foriera di responsabilità penali a carico del trasgressore, anche ai sensi dell’art. 650 cod. pen., fatta salva l’eventuale configurazione di ulteriori o più gravi reati.

 

Tali misure sono in parte contenute nel D.P.C.M. 08.03.2020: ampliate ed estese su tutto il Territorio Nazionale dal D.P.C.M. 09.03.2020 e dal D.P.C.M. 11.03.2020, comprendono, per esempio, il divieto vigente su tutto il Territorio Nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (art. 1, comma 2, D.P.C.M. 09.03.2020), la sospensione dei servizi e delle attività commerciali (se non nei limiti e salve le eccezioni di cui al D.C.P.M. 11 Marzo 2020) o, ancora, l’obbligo per il datore di lavoro di adottare particolari cautele atte a prevenire la diffusione del virus (quali il ricorso, ove possibile, a forme di lavoro agile o l’adozione di idonei protocolli di sicurezza, come previsto dall’art. 1, num 7, D.C.P.M. 11 Marzo 2020).

 

Particolare attenzione merita l’obbligo incombente sulle persone fisiche di evitare tutti gli spostamenti in entrata ed in uscita dal territorio nazionale, nonché all’interno del medesimo territorio “salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” (art. 1, lett. a, D.C.P.M. 08 Marzo 2020, esteso su tutto il territorio nazionale dall’art. 1, comma 1, D.C.P.M. 09 Marzo 2020): ciò costituisce, evidentemente, un divieto assoluto per quanti si trovino in stato di sorveglianza sanitaria o isolamento o che comunque presentino sintomi del contagio.

 

Quanto alle “comprovate esigenze” di cui alla norma sopra richiamata, a mezzo di propria direttiva del 08.03.2020, il Ministro dell’Interno ha osservato che in apposita circolare che “..attesa l'ampia estensione geografica delle aree interessate, nonché l'elevato numero dei potenziali destinatari dell'applicazione delle misure in questione, la previsione normativa in esame non contempla l'adozione di procedure di autorizzazione preventiva agli spostamenti. Si rende, pertanto, necessario adottare, nell'ambito del più ampio piano coordinato di controllo del territorio a mente della legge n. 128/2001, specifiche modalità di vigilanza sull'osservanza delle cennate prescrizioni, anche ai fini della verifica della rispondenza delle motivazioni addotte dagli interessati ai presupposti indicati dalla disposizione sopra citata”.

 

A tale proposito, precisa il Ministro che “Rileveranno, in proposito, elementi documentali comprovanti l'effettiva sussistenza di esigenze lavorative, anche non indifferibili, a condizione naturalmente che l'attività lavorativa o professionale dell'interessato non rientri tra quelle sospese ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nei diversi provvedimenti emanati per far fronte alla diffusione del COVID-19 ( come, ad esempio, i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche di cui all'art. 1, comma 1 lett. h) del d.P.C.M.), ovvero di situazioni di necessità che, in sostanza, devono essere identificate in quelle ipotesi in cui lo spostamento è preordinato allo svolgimento di un'attività indispensabile per tutelare un diritto primario non altrimenti efficacemente tutelabile; o motivi di salute che si devono identificare in quei casi in cui l'interessato deve spostarsi per sottoporsi a terapie o cure mediche non effettuabili nel comune di residenza o di domicilio”.

 

L'onere di dimostrare la sussistenza di esigenze legittimanti lo spostamento incombe sull'interessato, che in caso di controlli dovrà produrre all’Autorità autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e ss. del D.P.R. n. 445/2000: la dichiarazione potrà essere resa direttamente agli operanti anche attraverso la compilazione dell’apposito modulo (scarica modulo autodichiarazione in PDF, aggiornato al 17.03.2020) in dotazione alle Forze di Polizia, ma è comunque preferibile munirsi preventivamente del modulo compilato e della relativa documentazione giustificativa. In ogni caso, come rilevato anche dal Ministro dell’interno nella suindicata Direttiva, la veridicità delle autodichiarazioni potrà essere oggetto di successivi controlli.

 

La violazione delle restrizioni imposte sugli spostamenti (così come delle altre misure di contenimento della pandemia) configura l’ipotesi di reato contemplata dall’art. 650 cod. pen., concernente l’ Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, per cui “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206” (art. 650 cod. pen.)

 

In aggiunta, si osserva che il rilascio di dichiarazioni mendaci conduce il trasgressore ad ulteriori profili di responsabilità penali in relazione al reato di cui all’art. 483 cod. pen., concernente la Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, per cui “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.”

 

A tutto ciò si aggiunga che il trasgressore incorrere in ulteriori ed assai gravi responsabilità penali laddove contagi un’altra persona, tanto più se il contagio ne cagiona la morte: in tal caso, anche se ignorava di essere infetto, il trasgressore verrà senz’altro chiamato a rispondere di lesioni o di omicidio, quantomeno per colpa se non per dolo, foss’anche a titolo eventuale.

 

Inoltre, laddove il trasgressore contagi più persone potrà essere chiamato a rispondere del delitto di epidemia di cui all’art. 438 cod. pen. per cui “Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo” e se anche il fatto dove essere contestato al trasgressore a titolo di colpa troverebbe comunque applicazione l’art. 452 cod. pen., che sanziona i delitti colposi contro la salute pubblica, per cui “Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito: 1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte [ergastolo n.d.r.]; 2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo; 3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.“ Non deve nemmeno trascurarsi la normativa di settore, ed in particolare il Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. n. 1265/1934) che all’art. 260 sanziona chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a 800.000.  

Download
Modulo autodichiarazione
Estratto da Min. Interno 17.03.2020
modulo-autodichiarazione-17.3.2020.pdf
Documento Adobe Acrobat 310.3 KB

Coronavirus: OMS dichiara pandemia (mappa aggiornata, versione mobile)

Il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, nella conferenza stampa del 11.03.2020, ha dichiarato il coronavirus pandemia: si riporta il testo della conferenza stampa, seguito dall'elaborazione statistica ad opera della Johns Hopkins University (versione mobile, mondiale, per la versione desktop, mondiale, clicca qui; cfr mappa italiana del contagio).

 

"Buon Pomeriggio,nelle ultime due settimane, in numero di casi di COVID-19 al fuori dalla Cina outside China è aumentato di 13 volte, e il numero di paesi interessati è triplicato.

 

Ora ci sono più di 118.000 casi in 114 paesi e 4.291 persone hanno perso la vita. Altre migliaia stanno lottando per la propria vita negli ospedali. Nei giorni e nelle settimane a venire, prevediamo che il numero di casi, il numero di decessi e il numero di paesi colpiti aumenteranno ancora di più. L'OMS ha valutato questo focolaio 24 ore su 24 e siamo profondamente preoccupati sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione.

 

Abbiamo quindi valutato che COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia. Pandemia non è una parola da usare con leggerezza o disattenzione. È una parola che, se usata in modo improprio, può causare paura irragionevole o accettazione ingiustificata della fine della lotta, causando sofferenze e morte inutili.

 

Descrivere la situazione come una pandemia non cambia la valutazione dell'OMS sulla minaccia rappresentata da questo virus. Non cambia ciò che l'OMS sta facendo e non cambia ciò che i paesi dovrebbero fare. Non abbiamo mai visto una pandemia scatenata da un coronavirus. Questa è la prima pandemia causata da un coronavirus. E non abbiamo mai visto una pandemia che può essere controllata allo stesso tempo. L'OMS è stata in modalità di risposta completa da quando siamo stati informati dei primi casi. E abbiamo chiesto ogni giorno che i paesi prendano provvedimenti urgenti e aggressivi. Abbiamo suonato il campanello di allarme forte e chiaro.

 

Come ho detto lunedì, solo guardare il numero di casi e il numero di paesi interessati non racconta la storia completa. Dei 118.000 casi segnalati a livello globale in 114 paesi, oltre il 90 percento dei casi si trova in soli quattro paesi e due di questi - Cina e Repubblica di Corea - hanno un declino significativo delle epidemie. 81 paesi non hanno segnalato alcun caso e 57 paesi hanno segnalato 10 casi o meno. Non possiamo dirlo abbastanza forte, o abbastanza chiaramente, o abbastanza spesso: tutti i paesi possono ancora cambiare il corso di questa pandemia.

 

Se i paesi rilevano, testano, trattano, isolano, rintracciano e mobilitano le loro persone nella risposta, quelli con una manciata di casi possono impedire che quei casi diventino cluster e che i cluster diventino trasmissione della comunità. Anche quei paesi con trasmissione comunitaria o grandi cluster possono invertire la tendenza su questo virus. Diversi paesi hanno dimostrato che questo virus può essere soppresso e controllato. La sfida per molti paesi che ora hanno a che fare con cluster di grandi dimensioni o con la trasmissione della comunità non è se possono fare lo stesso - è se lo faranno.

 

Alcuni paesi stanno lottando con una mancanza di capacità. Alcuni paesi sono alle prese con una mancanza di risorse. Alcuni paesi sono alle prese con una mancanza di determinazione. Siamo grati per le misure adottate in Iran, Italia e Repubblica di Corea per rallentare il virus e controllare le loro epidemie.

 

Sappiamo che queste misure stanno mettendo a dura prova le società e le economie, proprio come hanno fatto in Cina. Tutti i paesi devono trovare un buon equilibrio tra protezione della salute, riduzione al minimo delle perturbazioni economiche e sociali e rispetto dei diritti umani. Il mandato dell'OMS è la salute pubblica. Ma stiamo lavorando con molti partner in tutti i settori per mitigare le conseguenze sociali ed economiche di questa pandemia. Questa non è solo una crisi di salute pubblica, è una crisi che toccherà tutti i settori, quindi ogni settore e ogni individuo devono essere coinvolti nella lotta. Ho detto fin dall'inizio che i paesi devono adottare un approccio di governo intero e di società intera, costruito attorno a una strategia globale per prevenire le infezioni, salvare vite umane e ridurre al minimo l'impatto.

 

Consentitemi di riassumere in quattro aree chiave. Prima di tutto, preparati ed essere pronto. In secondo luogo, rilevare, proteggere e trattare. In terzo luogo, ridurre la trasmissione. In quarto luogo, innovare e imparare. Ricordo a tutti i paesi che vi stiamo chiedendo di attivare e ampliare i vostri meccanismi di risposta alle emergenze; Comunicare con le persone sui rischi e su come proteggersi: sono affari di tutti; Trova, isola, testa e tratta ogni caso e traccia ogni contatto; Prepara i tuoi ospedali; Proteggi e forma i tuoi operatori sanitari. E guardiamoci tutti l'un l'altro, perché abbiamo bisogno l'uno dell'altro.

 

C'è stata così tanta attenzione su una sola parola. Lasciate che vi dia alcune altre parole che contano molto di più e che sono molto più fruibili. Prevenzione. Preparazione. Salute pubblica. Leadership politica. E soprattutto gente. Siamo in questo insieme, per fare le cose giuste con calma e proteggere i cittadini del mondo. È fattibile. Vi ringrazio".

 

Coronavirus: OMS dichiara pandemia (mappa aggiornata, versione desktop)

Il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, nella conferenza stampa del 11.03.2020, ha dichiarato il coronavirus pandemia: si riporta il testo della conferenza stampa, seguito dall'elaborazione statistica ad opera della Johns Hopkins University (versione desktop, mondiale, per la versione mobile, mondiale, clicca qui; cfr. mappa italiana del contagio).

 

"Buon Pomeriggio,nelle ultime due settimane, in numero di casi di COVID-19 al fuori dalla Cina outside China è aumentato di 13 volte, e il numero di paesi interessati è triplicato.

 

Ora ci sono più di 118.000 casi in 114 paesi e 4.291 persone hanno perso la vita. Altre migliaia stanno lottando per la propria vita negli ospedali. Nei giorni e nelle settimane a venire, prevediamo che il numero di casi, il numero di decessi e il numero di paesi colpiti aumenteranno ancora di più. L'OMS ha valutato questo focolaio 24 ore su 24 e siamo profondamente preoccupati sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione.

 

Abbiamo quindi valutato che COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia. Pandemia non è una parola da usare con leggerezza o disattenzione. È una parola che, se usata in modo improprio, può causare paura irragionevole o accettazione ingiustificata della fine della lotta, causando sofferenze e morte inutili.

 

Descrivere la situazione come una pandemia non cambia la valutazione dell'OMS sulla minaccia rappresentata da questo virus. Non cambia ciò che l'OMS sta facendo e non cambia ciò che i paesi dovrebbero fare. Non abbiamo mai visto una pandemia scatenata da un coronavirus. Questa è la prima pandemia causata da un coronavirus. E non abbiamo mai visto una pandemia che può essere controllata allo stesso tempo. L'OMS è stata in modalità di risposta completa da quando siamo stati informati dei primi casi. E abbiamo chiesto ogni giorno che i paesi prendano provvedimenti urgenti e aggressivi. Abbiamo suonato il campanello di allarme forte e chiaro.

 

Come ho detto lunedì, solo guardare il numero di casi e il numero di paesi interessati non racconta la storia completa. Dei 118.000 casi segnalati a livello globale in 114 paesi, oltre il 90 percento dei casi si trova in soli quattro paesi e due di questi - Cina e Repubblica di Corea - hanno un declino significativo delle epidemie. 81 paesi non hanno segnalato alcun caso e 57 paesi hanno segnalato 10 casi o meno. Non possiamo dirlo abbastanza forte, o abbastanza chiaramente, o abbastanza spesso: tutti i paesi possono ancora cambiare il corso di questa pandemia.

 

Se i paesi rilevano, testano, trattano, isolano, rintracciano e mobilitano le loro persone nella risposta, quelli con una manciata di casi possono impedire che quei casi diventino cluster e che i cluster diventino trasmissione della comunità. Anche quei paesi con trasmissione comunitaria o grandi cluster possono invertire la tendenza su questo virus. Diversi paesi hanno dimostrato che questo virus può essere soppresso e controllato. La sfida per molti paesi che ora hanno a che fare con cluster di grandi dimensioni o con la trasmissione della comunità non è se possono fare lo stesso - è se lo faranno.

 

Alcuni paesi stanno lottando con una mancanza di capacità. Alcuni paesi sono alle prese con una mancanza di risorse. Alcuni paesi sono alle prese con una mancanza di determinazione. Siamo grati per le misure adottate in Iran, Italia e Repubblica di Corea per rallentare il virus e controllare le loro epidemie.

 

Sappiamo che queste misure stanno mettendo a dura prova le società e le economie, proprio come hanno fatto in Cina. Tutti i paesi devono trovare un buon equilibrio tra protezione della salute, riduzione al minimo delle perturbazioni economiche e sociali e rispetto dei diritti umani. Il mandato dell'OMS è la salute pubblica. Ma stiamo lavorando con molti partner in tutti i settori per mitigare le conseguenze sociali ed economiche di questa pandemia. Questa non è solo una crisi di salute pubblica, è una crisi che toccherà tutti i settori, quindi ogni settore e ogni individuo devono essere coinvolti nella lotta. Ho detto fin dall'inizio che i paesi devono adottare un approccio di governo intero e di società intera, costruito attorno a una strategia globale per prevenire le infezioni, salvare vite umane e ridurre al minimo l'impatto.

 

Consentitemi di riassumere in quattro aree chiave. Prima di tutto, preparati ed essere pronto. In secondo luogo, rilevare, proteggere e trattare. In terzo luogo, ridurre la trasmissione. In quarto luogo, innovare e imparare. Ricordo a tutti i paesi che vi stiamo chiedendo di attivare e ampliare i vostri meccanismi di risposta alle emergenze; Comunicare con le persone sui rischi e su come proteggersi: sono affari di tutti; Trova, isola, testa e tratta ogni caso e traccia ogni contatto; Prepara i tuoi ospedali; Proteggi e forma i tuoi operatori sanitari. E guardiamoci tutti l'un l'altro, perché abbiamo bisogno l'uno dell'altro.

 

C'è stata così tanta attenzione su una sola parola. Lasciate che vi dia alcune altre parole che contano molto di più e che sono molto più fruibili. Prevenzione. Preparazione. Salute pubblica. Leadership politica. E soprattutto gente. Siamo in questo insieme, per fare le cose giuste con calma e proteggere i cittadini del mondo. È fattibile. Vi ringrazio".

 

Guida in stato di ebbrezza: una definizione alternativa del procedimento

Avvocati Bergamo
Gustave Coubert, gli spaccapietre, 1849

L’art. 186 del codice della strada sanziona la condotta di chi si sia messo al volante pur versando in stato di ebbrezza: nei casi di minor gravità si applica una sanzione amministrativa ma se il tasso alcolemico super gli 0,8 grammi per litro la fattispecie assume rilevanza penale ed è sanzionata con l’arresto e con l’ammenda, oltre le ulteriori aggravanti che potranno essere contestate nel caso concreto. Tuttavia, se il conducente non ha causato incidenti stradali, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità ed in caso di positivo svolgimento degli stessi il reato è dichiarato estinto. In tal caso, il Giudice dispone altresì la riduzione alla metà della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato (per informazioni clicca qui)

La riforma della prescrizione

Avvocato penalista
G. F. Romanelli, Padre Tempo (1625-50)

L’istituto della prescrizione, sui cui il Legislatore era già intervenuto nel 2017, ha subito un altro significativo intervento di riforma ad opera della Legge 9 Gennaio 2019, n. 3, con importanti modifiche agli artt. 158, 159 e 160 del codice penale che entreranno in vigore a partire dal 1 Gennaio 2020.

 

In particolare, il nuovo art. 158 c.p. reintroduce la disciplina della continuazione antecedente alla riforma del 2005 così che il termine di decorrenza tornerà a decorrere dal giorno in cui la continuazione è cessata e le singole fattispecie non potranno più essere considerate autonome e separate ai fini della prescrizione.

 

L’Art. 159 c.p. ha subito innovazioni altrettanto marcate. La norma, infatti, contemplava una ipotesi di  sospensione dei termini di prescrizione del reato a far data dalla sentenza di primo o di secondo grado, anche se emesse in sede di rinvio, sino alla sentenza emessa nel grado successivo, con un termine massimo di un anno e sei mesi di sospensione. La norma nella sua attuale formulazione, invece, prevede ora che "Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna" (i successivi commi terzo e quarto sono stati conseguentemente abrogati poiché finalizzati alla definizione del termine di cui alla formulazione precedente)

 

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 è infine intervenuta sull’art. 160 c.p. abrogandone il primo comma e lasciando invariate le altre cause di interruzione della prescrizione. In tal modo il legislatore ha escluso l'effetto interruttivo in capo alle sentenze ed ai decreti penali di condanna: la ratio del Legislatore è stata evidentemente quella di coordinare le disposizioni in materia di interruzione con le modifiche apportate all'art. 159 ed in particolare con la nuova ipotesi di sospensione poc'anzi richiamata. 

 

INFO E CONTATTI

Per favore, inserisci il codice:

Nota: I campi con l'asterisco sono richiesti

0 Commenti

Le novità del "Decreto Sicurezza Salvini"

Avvocato immigrazione cittadinanza permesso di soggiorno pubblica sicurezza
Thomas Cole - La caduta dell'impero romano - 1836

Il Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché' misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, convertito in Legge 4 ottobre 2018 n. 231, è entrato in vigore lo scorso 5 ottobre 2018 e porta significative modifiche in tema di immigrazione, sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa, amministrazione e destinazione di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

 

Le principali novità in materia di immigrazione

 

Il decreto sicurezza ha abolito definitivamente il permesso di soggiorno per motivi umanitari, previsto dal Testo Unico sull’Immigrazione, prevedendo in via residuale solo le forme di protezione dell’asilo politico e della protezione sussidiaria. Tale permesso umanitario è stato in parte sostituito da un permesso di soggiorno “in casi particolari”, che può essere rilasciato in occasione di determinate situazioni: violenza domestica, sfruttamento lavorativo, cure mediche urgenti, contingenteed eccezionale calamità del paese di provenienza.

 

Vengono aumentati anche i reati che comportano la revoca dello status di rifugiato: la previsione riguarda quei soggetti che sono stati condannati in via definitiva per i reati di: minaccia o violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali gravi e gravissime, pratiche di mutilazione dei genitali femminili, furto aggravato, furto in abitazione e furto con strappo.

 

Lo status di rifugiato, inoltre, può essere sospeso in caso di pendenza del procedimento penale per uno dei reati sopra elencati e la situazione di condannato o di imputato in un procedimento penale implica l’avvio della procedura immediata avanti la Commissione Territoriale competente (a valutare la domanda di asilo) e comporta, in caso di valutazione negativa, l’immediata espulsione del soggetto (il ricorso non ha più efficacia sospensiva).

 

Le novità introdotte hanno riguardato, inoltre, la gestione dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), i quali ora possono trattenere gli stranieri sino a un massimo di centottanta giorni e ospitare (obbligatoriamente) i richiedenti asilo per la loro effettiva identificazione. Infatti, gli stranieri potranno essere trattenuti fino a trenta giorni negli Hotspot e nei Centri di Prima Accoglienza per l’accertamento dell’identità e, per ulteriori 180 giorni, nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio.

 

I richiedenti asilo potranno accedere al patrocinio a spese dello Stato in caso di diniego della protezione umanitaria, per presentare ricorso alle autorità competenti, purché il ricorso non venga dichiarato inammissibile o improcedibile (art. 15).

 

Il decreto sicurezza è stato infine integrato con un emendamento del Senato che ha previsto l’istituzione di un elenco dei paesi di origine che possono essere considerati “sicuri” e per i quali la domanda di protezione internazionale eventualmente presentata è da considerarsi manifestatamente infondata.

 

L’art. 13 del decreto prevede, inoltre, che i richiedenti asilo non possano più iscriversi all’anagrafe, lavorare, accedere alle prestazioni sociali o all’edilizia popolare, né possano fissare la loro residenza sul territorio dello Stato. Essi verranno accolti in Centri straordinari (CAS) o nei CARA, dove non potranno svolgere alcun percorso di integrazione o corso di lingua. Infatti, a causa del depotenziamento del sistema SPRAR (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati), solo i titolari di protezione internazionale e i minori non accompagnati potranno accedere al sistema di accoglienza diffusa presso i comuni italiani.

 

Infine, il decreto prevede la possibilità di revocare la cittadinanza italiana agli stranieri, in qualunque modo questa sia stata acquisita (salvo i casi di acquisizione per nascita), che abbiano riportato una condanna definitiva per reati di terrorismo. La revoca può essere richiesta entro tre anni dalla condanna definitiva. Tuttavia, in considerazione del diritto di cittadinanza quale diritto inviolabile costituzionalmente garantito, la suddetta previsione rischia di passare al vaglio della Corte Costituzionale ed essere dichiarata incostituzionale.

 

Novità in tema di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa e amministrazione dei beni a quest’ultima sequestrati e confiscati

 

L’art. 16, rubricato “controllo, anche attraverso dispositivi elettronici, dell’ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare”, prevede che per determinati reati, quali i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e lo stalking (art. 612 bis c.p.), possa essere applicata la misura dell’allontanamento dalla casa famigliare e l’applicazione del braccialetto elettronico per monitorare eventuali violazioni.

 

L’art. 17, recante “prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo”, al fine di prevenire tragici attentati per mezzo di veicoli lanciati sulla folla, prevede l’obbligo per i gestori di attività di autonoleggio di tir e furgoni di comunicare, al momento della stipula del contratto ovvero con congruo anticipo, i dati identificativi dei richiedenti il noleggio a centri di elaborazione dati presso le Forze di Polizia, affinché possano essere effettuati controlli incrociati con le segnalazioni registrate dalle autorità.

 

L’utilizzo di taser, cioè di “armi ad impulsi elettrici”, è prevista dall’art. 19 (sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie municipali) e dispone che gli agenti di Polizia Locale dei comuni con popolazione oltre i centomila abitanti, possano essere dotati di tali armi in via sperimentale per sei mesi, previa adozione di un regolamento comunale e di formazione del personale. Alla scadenza del semestre, qualora la sperimentazione abbia avuto un esito positivo, il Comune potrà deliberare la dotazione effettiva di reparto di tali armi.

 

L’art. 20, rubricato “estensione dell’ambito di applicazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive”, prevede che in caso di

condanna per delitti consumati o tentata con finalità di terrorismo, possa essere applicato il divieto di accesso a determinati luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.

 

Il decreto sicurezza ha introdotto una nuova disciplina relativa all’applicabilità del DASPO urbano, disciplina che va ad integrare il preesistente Decreto Sicurezza Minniti di cui al decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 e convertito in Legge 18 aprile 2017 n. 48, che aveva introdotto per la prima volta l’istituto del DASPO urbano. In particolare, gli artt. 21 e 21 ter del predetto decreto sicurezza prevedono un’integrazione dell’elenco dei luoghi individuati dalla Polizia al fine di applicare il DASPO urbano (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive), nei confronti di quei soggetti che pongono in essere condotte tali da impedire l’accessibilità e la funzione di luoghi pubblici, quali presidi sanitari e aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e spettacoli pubblici.

 

Tale previsione integra il comma III dell’art. 9 del decreto sicurezza Minniti. La normativa in esame ha modificato anche la sfera sanzionatoria, disponendo l’adozione di un ordine di allontanamento (in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria) che può essere emesso dal sindaco ovvero dalle autorità competenti al fine di tutelare specifiche aree del territorio. Il suddetto ordine può essere emesso per quarantotto ore dall’accertamento dei fatti (art. 9, comma IV, D.L. 14/2017).

 

In caso di condotte reiterate, è prevista la possibilità di intervento del Questore che può vietare l’accesso ad una o più aree fino a dodici mesi, ampliando così la durata del divieto da sei mesi a un anno (art. 10, comma II, D.L. 14/2017). La durata di tale divieto, inoltre, può essere aumentata da un minimo di dodici mesi a un massimo di due anni in caso di condanne per reati contro la persona o il patrimonio (art. 10, comma III, D.L. 14/2017). Qualora la condanna riguardi reati non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero delitti ex art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico intrattenimento, il divieto di accesso, quello di stazionamento nelle immediate vicinanze e l’obbligo di presentarsi al Commando di Polizia, possono essere emessi dal Questore per ragioni di sicurezza.

 

Tali divieti hanno una durata compresa tra un minimo di sei mesi e un massimo di due anni e possono essere limitati a determinate fasce orarie. Si precisa che i suddetti divieti, comportando una restrizione della libertà personale dell’individuo, devono essere sottoposti al giudizio di convalida da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria.

 

Con gli artt. 21 quater e quinquies del decreto sicurezza è stata modificata la normativa relativa alla pratica di accattonaggio. Con l’art. 21 quater è stata introdotta la fattispecie di reato di esercizio molesto dell’accattonaggio, previsto ora dall’art. 669 bis c.p., in base al quale è punito “chiunque esercita l’accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà”. L’art. 21 quinquies ha introdotto la previsione del reato di impiego di minori nell’accattonaggio. organizzazione nell’accattonaggio ex art. 660 octies c.p., secondo il quale “chiunque organizzi l’altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca ai fini di profitto è punito con la reclusione da uno a tre anni”; tale fattispecie incrimina le condotte che coinvolgano minori in grado di percepire gli stimoli negativi della condotta stessa, escludendo da tale previsione l’impiego di neonati inconsapevoli.

 

Il decreto sicurezza ha modificato, con l’art. 21 sexies, il Codice della Strada nella parte in cui sanziona il cosiddetto “parcheggiatore abusivo” ai sensi del comma 15 bis dell’art. 7 Cod. Strada; nello specifico la nuova normativa ha introdotto il reato di blocco stradale, prevedendo che “salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell’attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e dell’ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E’ sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II”.

 

La fattispecie di reato di cui all’art. 633 c.p., recante invasione di terreni o edifici, è stata così modificata dall’art. 30: “Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e la multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata”. Tale previsione è perseguibile a querela della persona offesa e sarà possibile avvalersi di intercettazioni telefoniche in caso di promozione o organizzazione di occupazioni.

 

Infine, per quanto concerne la criminalità mafiosa, il decreto sicurezza (artt. 24 a 29) destina maggiori fondi per la gestione di enti sciolti per mafia (Art. 29) e viene rivista l’organizzazione per i beni sequestrati e confiscati, con previsione di ulteriori quattro sedi secondarie.I beni sequestrati e confiscati alla criminalità mafiosa, ai sensi dell’art. 36, potranno essere venduti a una platea più ampia di acquirenti, tra i quali sono contemplati anche i privati. Il decreto ha introdotto l’obbligo di effettuare accertamenti e controlli al fine di evitare che tali beni ritornino nelle mani della criminalità mafiosa.

 

Dr.ssa Serena Belingheri

 

INFO E CONTATTI:

Per favore, inserisci il codice:

Nota: I campi con l'asterisco sono richiesti

0 Commenti

SABATO 6 OTTOBRE 2018 - OPEN DAY - DIRITTO E PSICOLOGIA

Si comunica che Sabato 6 Ottobre 2018, in occasione della giornata nazionale della Psicologia, lo studio rimarrà aperto al pubblico

 

Partecipano all’iniziativa l’Avv. Carlo Florio, del foro di Bergamo, unitamente alla Dr.ssa Eleonora Florio ed alla Dr.ssa Alessandra Brignoli, psicologhe iscritte all’Ordine della Lombardia.

 

I professionisti presenti saranno a Vostra disposizione per rispondere, gratuitamente e senza impegno, a richieste, domande e curiosità generali in ambito legale e psicologico, nonché sulle rispettive professioni e relativi ambiti di intervento.

 

Lo studio, sito in Via F. Nullo n. 6 a Bergamo, rimarrà aperto al pubblico Sabato 6 Ottobre 2018 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

 

Per info chiamare il numero verde 800 82 07 02

I principi del processo penale minorile

Ringraziando i lettori per l'interesse manifestato verso questo sito, si anticipa il primo articolo del D.P.R. n. 448/1988 che nei prossimi mesi spero di poter pubblicare interamente commentato, con appendice normativa e giurisprudenziale. Il testo, ovviamente nella sua versione digitale, è concepito per essere interattivo.

Art. 1 Principi generali del processo minorile

1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne.

2. Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.


CORRELAZIONI: art. 3, 13, 19 e ss., 20, 21, 27, 28, 31, 32, 33 D.P.R. 448/1988, artt. 2, 3, 10, 30 e 31 Cost., L. n. 176/1991, R.D.L. n. 1404/1934, D.Lgs. n. 274 del 2000, L. n. 354/1975, D.Lgs. 272/1989, art. 28 D.P.R. 313/2002, ONU A/RES/40/33; GIURSIPRUDENZA: Corte Cost., 30 Aprile 1973, n. 49, Corte cost., 25 Marzo 1992, n. 125, Corte Costituzionale, Sent. 22 Gennaio 2015, n. 1

 

INDICE: 1. Processo minorile e rito ordinario. Il favor minoris; 2. Altre fonti; 3. Il recupero del minore e la funzione educativa. Principio di adeguatezza; 4. Altri principi del processo penale minorile; 5. La composizione dell’organo Giudicante

 

1. Processo minorile e rito ordinario. Il favor minoris

avvocato avvocati
Francisco de Goya - Scena di prigione - 1808

Il processo penale minorile suole definirsi un sistema aperto stante il richiamo espresso in via sussidiaria alla disciplina del rito ordinario penale.

La Corte Cost., sent. n. 323/2000, ha esteso l’ambito applicativo delle norme del codice di procedura penale, ritenendole prevalenti su quelle del D.P.R. n. 448/1998, laddove risultino più favorevoli al minore: “Quale che sia dunque, in generale, la ricostruzione che si debba effettuare dei rapporti fra norme del codice e norme del decreto sul processo minorile, trattandosi in questo caso di una norma specifica di maggior favore per i possibili destinatari delle misure cautelari, introdotta ex novo a distanza di tempo dal momento in cui furono delineate le due parallele discipline del codice e del decreto sul processo minorile, e al di fuori, com'è evidente, di ogni intento legislativo di revisione dei rapporti fra le due discipline, si deve ritenere che essa sia applicabile anche agli indagati minori, in base al principio, seguito dallo stesso legislatore e conforme ai principi costituzionali e internazionali, del "favor minoris". In assenza, infatti, di ostacoli testuali insuperabili, e dovendosi procedere ad una interpretazione sistematica, non può non darsi rilievo preminente, nella ricostruzione della disciplina, ai criteri di fondo che la ispirano, fra cui quello appunto del trattamento più favorevole per l'indagato minorenne” (Corte cost., 21-07-2000, n. 323).

Per esempio, “giusta il disposto di cui all'art. 1 D.P.R. D. L.vo 28 luglio 1989 n. 272, che prevede l'applicabilità delle norme del codice di rito anche al rito minorile per quanto non diversamente disposto va ritenuto corretta l'applicazione delle norme dell'art. 129 c.p.p., che fa obbligo al giudice della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità in ogni stato e grado del procedimento, a tutela del principio generale del "favor rei" anche da parte del G.I.P. nel processo minorile se la pronuncia non richiede alcuna particolare valutazione della personalità del minore” Cass. Pen., sez. IV, ud. 30 Novembre 1995, dep.01 Febbraio 1996, n. 1134.

Tale trattamento di maggior favore affonda le sue radici negli artt. 2, 3, 10, 30 e 31 Cost. ed in numerose fonti internazionali quali, ad esempio, la risoluzione del Parlamento Europeo del 21 Giugno 2007, n. 2007/2011 sulla delinquenza giovanile; Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulle risposte sociali alla delinquenza minorile n. 20/1987 del 17 Settembre1987; le c.d. “Direttive di Riyadh” (Direttive ONU per la prevenzione della delinquenza minorile del 14 Dicembre 1990); Convenzione sui diritti del fanciullo, New York 20 Novembre 1989 ratificata con Legge 27 Maggio 1991, n. 176; le c.d. “Regole di Pechino” (v. il testo originale approvato con interpretazione autentica delle regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile del 29 Novembre 1985, ONU A/RES/40/33); Dichiarazione ONU sui diritti del fanciullo del 20 Novembre 1959.

2. Altre fonti

Stante la mancata abrogazione da parte del D.P.R. n. 448/1988 debbono ritenersi ancora vigenti le norme del Regio Decreto-Legge, 20 luglio 1934, n. 1404, che istituisce e disciplina i Tribunali per i Minorenni.

Ciò vale, in particolare, per “l'istituto della riabilitazione speciale previsto dalla legge istitutiva del tribunale per i minorenni (art. 24 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404) non è stato abrogato né espressamente né tacitamente dalla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, non sussistendo incompatibilità tra le nuove disposizioni, che secondo il legislatore delegante dovevano essere limitate alla disciplina del processo minorile secondo i principi generali del nuovo processo penale, e la norma di natura sostanziale che prevede la riabilitazione speciale per i minori” Cass. pen., sez. I, 10 Marzo 1992, n. 78, RV189602.

Ferma ovviamente restando la competenza funzionale ed esclusiva del Tribunale per i Minorenni, (v. art. 3) ai reati che sarebbero di competenza del Giudice di Pace si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 274 del 2000 (Cass. pen. Sez. V, 03 Aprile 2013, n. 35247, rv. 255766)

Quanto alla fase esecutiva, l’art. 79 della Legge 26 Luglio 1975, n. 354, in materia di ordinamento penitenziario ed esecuzione stabilisce che “le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge. Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni. Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l'ultimo comma dell'art. 68

Il Legislatore non ha provveduto ad emanare “apposita legge” così che in linea di massima continua a trovare applicazione la disciplina generale ai sensi dell’art. 79 sopra citato. Si richiamano, infine, le norme di attuazione e coordinamento di cui al D.Lgs. 272/1989

3. Il recupero del minore e funzione educativa. Principio di adeguatezza

avvocato avvocati
Francisco de Goya - Scena di prigione - 1810

La funzione educativa e di recupero non era certo estranea al processo penale minorile in epoca antecedente il D.P.R. n. 448/1988.

La Consulta, per esempio, ebbe modo di evidenziare che “non può disconoscersi che il pubblico ministero assume, nel processo minorile, un ruolo e una fisionomia del tutto singolare che si ricollega al fine proprio della legge istitutiva del tribunale dei minorenni. Esso non è soltanto l'organo titolare dell'esercizio dell'azione penale in funzione della eventuale realizzazione della pretesa punitiva da parte dello Stato, ma anche, ed è questo un aspetto rilevante, l'organo che presiede e coopera al conseguimento del peculiare interesse - dovere dello Stato al ricupero del minore: a questo interesse è addirittura subordinata la realizzazione o meno della pretesa punitiva. Anche sotto questo profilo la scelta del legislatore corrisponde ad un accettabile criterio di ragionevolezza, che serve a legittimarla” Corte Cost., 30 Aprile 1973, n. 49

Tale funzione ha ispirato l’attuale sistema penale minorile ed a tale proposito si rammenta l’art. 3 della Legge Delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, n. 81/1987, nella parte in cui richiama “i principi generali del nuovo processo Penale, con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione

Le esigenze di recupero e di socializzazione dei minori devianti, che devono caratterizzare la giustizia minorile (v. Massima B), sono state tenute in particolare considerazione dal legislatore nel dettare le disposizioni del nuovo processo minorile (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448) la cui complessiva ispirazione rieducativa risalta già nella direttiva generale posta con l'art. 3 della legge delega n. 81 del 1987, volta ad apportare ai principi generali del nuovo processo penale "le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione". Sulla scorta, pertanto, di tale indirizzo, sono stati introdotti congegni ed istituti tendenti ad attenuare l'offensività del processo per il minore ed a renderne residuale la detenzione, restringendo, ad esempio, i casi di custodia cautelare, estendendo l'ambito delle sanzioni sostitutive ed introducendo il nuovo istituto della sospensione del processo con messa alla prova” Corte cost., 25 Marzo 1992, n. 125, RV18211.

Ne è quindi derivata la consacrazione di principi fondamentali della Giustizia minorile, quali il principio di adeguatezza di cui all’articolo in commento, nella parte in cui impone che il processo sia cucito su misura del minore interessato, avuto riguardo della sua personalità e delle sue specifiche esigenze educative.

Come la Corte ha più volte avuto modo di affermare, la tutela del minore è interesse assistito da garanzia costituzionale (artt. 30 e 31 Cost.), derivandone che, in caso di commissione di reati, la giustizia minorile deve essere improntata all'essenziale finalità di recupero del minore deviante mediante la sua rieducazione ed il suo reinserimento sociale: Finalizzazione che deve caratterizzare tutti i momenti e le fasi attraverso le quali la giurisdizione penale si esplica nei confronti dei minori (per le conseguenze, v. anche massime C e D)”. Corte cost. 25 Marzo 1992, n. 125, RV18210 (conformi, tra le altre, Corte Cost., sent. nn. 222/1983 e 206/1987).

Ovviamente, affinché l’esperienza processuale si possa tradurre in una proficua esperienza educativa è fondamentale che l’interessato sia perfettamente consapevole del significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché del contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni, ed in quest’ottica deve leggersi il secondo comma della norma in commento.

4. Altri principi del processo penale minorile

Fra gli altri principi fondamentali, si rammentano: principio di specializzazione (v. art. 2), principio di minima offensività che impone di evitare, nell'esercizio della giurisdizione penale, ogni pregiudizio al corretto sviluppo psicofisico del minore e che tra l’altro implica la previsione di istituti processuali tesi a limitarne il più possibile i contatti con il sistema penale (Art. 20, Art. 21, Art. 27, Art. 28, Art. 32); principio de-stigmatizzazione del minore nella sua visione di se stesso e da parte della società (v. art. 13, art. 33, art. 28 del D.P.R. 313/2002); principio della brevità e della gradualità delle misure a carico del minore (v. artt. 19 e ss.); principio di indisponibilità del rito, per cui il Giudice può disporre l’accompagnamento coattivo dell’imputato non comparso (v. art. 31, primo comma); principio di auto selettività che implica la previsione di strumenti deflattivi ulteriori a quelli ordinariamente previsti; principio di residualità della detenzione.

5. La composizione dell’organo Giudicante

Sulla base dei principi sopra richiamati, la Consulta ha recentemente dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 458 c.p.p. e del primo comma dell’art. 1 in commento, nella parte in cui cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell'organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall'art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Ciò in quanto “L'interesse del minore nel procedimento penale minorile, pertanto, «trova adeguata tutela proprio nella particolare composizione del giudice specializzato (magistrati ed esperti)» (sentenza n. 310 del 2008), e questa composizione è stata opportunamente prevista anche per il giudice dell'udienza preliminare, formato «da un magistrato e da due giudici onorari, un uomo e una donna» (art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 - Ordinamento giudiziario). Per la loro specifica professionalità, che assicura un'adeguata considerazione della personalità e delle esigenze educative del minore, i due esperti che affiancano il magistrato contribuiscono anche all'osservanza del principio di minima offensività, che impone di evitare, nell'esercizio della giurisdizione penale, ogni pregiudizio al corretto sviluppo psicofisico del minore e di adottare le opportune cautele per salvaguardare le correlate esigenze educative” Corte Costituzionale, Sent. 22 Gennaio 2015, n. 1.

Danni punitivi: apertura delle S.U. al riconoscimento di sentenze straniere

Avvocato Carlo Florio
Corte Suprema degli Stati Uniti

Le Sezioni Unite, con Cass.Civ., S.U., Sent. 5 Luglio 2017, n. 16601, hanno confermato l'apertura del nostro Ordinamento al riconoscimento delle sentenze straniere che contemplano il risarcimento dei c.d. danni punitivi, noto istituto di matrice anglosassone.

Il riconoscimento, infatti, veniva negato dalla tradizionale Giurisprudenza che individua nella responsabilità civile una funzione meramente restauratrice della sfera patrimoniale, con la conseguente incompatibilità dei danni punitivi ai principi generali del nostro ordinamento Giuridico.

La S.C. ripercorre i tratti salienti del dibattito dottrinale e la Giurisprudenza degli ultimi anni, sino a riconoscere che all’istituto aquiliano può essere assegnata funzione di deterrenza e sanzionatoria. Sono così individuate le condizioni per il riconoscimento delle decisioni straniere in materia, più precisamente: l'esistenza di “basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero e alla loro compatibilità per l’ordine pubblico” 

Editoria Giuridica 

Cass. Civile Sent. Sez. U Num. 16601 Anno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [omissis]

pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso 13310-2014 proposto da: A. S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [omissis], presso lo studio dell'avvocato G.T., che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati M.D.C. e L.F.; - ricorrente

contro

N., elettivamente domiciliata in [omissis], presso lo studio dell'avvocato C.P., che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati E.G. e D.T.; - controricorrente –

avverso

la sentenza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/01/2014. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA; uditi gli avvocati M.D.C., C.P. e D.T.; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G.G., che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, riaffermazione del principio di contrasto con l'Ordine Pubblico Italiano della sentenza USA di condanna a danni punitivi.

 

Fatti di causa

 

La società N., con sede in Florida (USA), ha ottenuto dalla Corte di appello di Venezia che siano dichiarate efficaci ed esecutive, nell'ordinamento italiano, tre sentenze pronunciate negli Stati Uniti d'America, passate in giudicato: la sentenza del 23 settembre 2008, esecutiva, della Circuit Court of the 17th Judicial Circuit for Broward Count (Florida), confermata in appello dal District Court of Appeal of the State of Florida, dell'Il agosto 2010, che aveva concannato la società italiana A.S. a pagare la complessiva somma di dollari USA 1.436.136,87, oltre interessi al tasso annuo dell'11%, a seguito di procedimento giudiziario svoltosi davanti a quell'autorità; la sentenza del 14 gennaio 2009, con cui il medesimo giudice aveva liquidato dollari USA 106.500,00, a titolo di rifusione dei costi, delle spese lega i e degli interessi al tasso annuo dell'8%; la sentenza del 13 ottobre 2010 che aveva liquidato, in relazione al giudizio di appello, l'ulteriore somma di dollari USA 9.000,00, a titolo di rifusione dei costi, delle spese legali e degli interessi al tasso annuo del 6%.

 

Con tali pronunce, i giudici americani hanno accolto la domanda di garanzia promossa da N., in relazione ad un indennizzo di un milione di euro transattivamente corrisposto ad un motociclista che aveva subito danni alla persona in un incidente avvenuto in una gara di motocross, per un asserito vizio del casco prodotto da A.S., distribuito da H.H. e rivenduto da N..

 

Nel giudizio promosso dal danneggiato anche nei confronti della società importatrice distributrice del casco (H.), N. aveva accettato la proposta transattiva del motociclista, e il giudice americano successivamente ha ritenuto che dovesse essere manlevata da A.S.. N. ha ottenuto dalla Corte di appello di Venezia (sentenza 3 gennaio 2014) il riconoscimento delle suddette pronunce, a norma dell'art. 64 della legge 31 maggio 1995 n.218, avendo la A.S. accettato la giurisdizione straniera.

 

La A.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui si è opposta la N.. Le parti hanno presentato memorie. La causa è stata rimessa al Primo Presidente, per l'assegnazione alle Sezioni Unite, a seguito di ordinanza n. 9978/16 della Prima sezione, che ha sollecitato un ripensamento sul tema della riconoscibilità delle sentenze straniere comminatorie di danni punitivi. Nuove memorie delle parti sono state depositate prima della discussione conclusiva.

 

Ragioni della decisione

 

Con il primo motivo di ricorso A.S. denuncia violazione dell'art. 64 della legge 218/95, nonché omesso esame di un fatto decisivo.

 

Lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto non contraria all'ordine pubblico la condanna della ricorrente, ancorchè il giudice americano abbia pronunciato contro A.S. in forza dell'applicazione dell'istituto del potential liability test, senza verificare il fondamento della domanda di garanzia.

 

Parte ricorrente espone che in base all'istituto de quo, allorquando il garantito addivenga, con il danneggiato, ad una composizione transattiva del giudizio, il garante viene posto davanti all'alternativa di approvare la transazione stipulata inter alios, subendone gli effetti, ovvero assumere la difesa del garantito

.

Quest'ultimo pertanto risulterebbe comunque vittorioso, semplicemente dimostrando che al momento della stipula dell'accordo vi era ragionevole probabilità di un esito a sé sfavorevole del giudizio. L'assenza di controllo sulla fondatezza della domanda di garanzia vedrebbe il garante coartato ad abbandonare le proprie difese rispetto alla domanda di garanzia, dando luogo ad una violazione dei principi dell'equo processo, del diritto alla difesa e al contraddittorio. Verrebbero lesi i principi di relatività dei contratti e della res judicata, che segnano, secondo la ricorrente, "i confini dell'efficacia soggettiva anche della transazione".

 

La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere sufficiente per la delibazione la possibilità, offerta ad A.S., di costituirsi nel giudizio di responsabilità del venditore e il non aver essa sollevato obiezioni alla transazione.

 

Né potrebbe influire, ai fini della conformità all'ordine pubblico italiano, il rilievo della Corte veneta secondo cui vi era comunque stato un giudizio prognostico sul -ischio di causa, poiché trattavasi di valutazione che riguardava solo la posizione del garantito.

 

2.1) Nella giurisprudenza di questa Corte si rinvengono significative affermazioni che aiutano a valutare la questione posta. In tema di riconoscimento di sentenze straniere si è detto (Cass. 11021/13) che il concetto di ordine pubblico processuale è riferibile ai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, non anche alle modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie, e ciò in ragione delle statuizioni della Corte di Giustizia le cui pronunce (non solo il dispositivo, ma anche i motivi "portanti" della decisione) costituiscono l'interpretazione autentica del diritto dell'Unione europea e sono vincolanti per il giudice "a quo".

 

Ne consegue che anche il diritto di difesa - tenuto conto degli orientamenti della Corte di Giustizia delle Comunità europee. (sentenza 2 aprile 2009, causa C-394/2007, Gambazzi) - non costituisce una prerogativa assoluta ma può soggiacere, entro certi limiti, a restrizioni.

 

Si è aggiunto (Cass. 17519 del 03/09/2015) che "Il giudice deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell'ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione, con la precisazione che non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo, ponendosi in contrasto con l'ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, e non quando, invece, investa le sole modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie.

 

Invero, secondo quanto si evince dalla giurisprudenza comunitaria il diritto di difesa può subire una moderata limitazione nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso nei confronti di un soggetto che abbia avuto comunque la possibilità di partecipare attivamente al processo, quantomeno nella fase precedente a quella conclusasi con l'emissione del provvedimento".

 

2.2) Anche le sentenze di stati estranei all'Unione europea sono soggette, come comprovato dalle pronunce citate e dalle molte altre che hanno progressivamente raffinato la nozione di ordine pubblico, all'assetto che questo istituto ha acquisito per effetto delle Carte fondamentali del diritto dell'Unione.

Si può dire che, almeno a partire dalla sentenza Krombach (Corte europea diritti dell'uomo, 13-02-2001), si è avviato un fenomeno definito in dottrina di comunitarizzazione/europeizzazione del diritto internazionale privato e processuale.

 

In forza di questo fenomeno si è detto che l'ordine pubblico da strumento di tutela dei valori nazionali, da opporre alla circolazione della giurisprudenza, diviene progressivamente "veicolo di promozione" della ricerca di principi comuni agli Stati membri, in relazione ai diritti fondamentali.

La tutela del diritto fondamentale ad un equo processo, più volte enunciata, non è stata intesa come prerogativa assoluta, cioè intransigente ricerca di qualsivoglia violazione in relazione alle movenze processuali di ogni singolo Stato, ma come mezzo per impedire, tramite l'esecuzione di sentenze, soltanto lesioni manifeste e smisurate del diritto delle parti al contraddittorio e alla difesa.

 

Ciò comporta prioritariamente, sul piano processuale, la ricerca di fattori unificanti e non di impedimenti all'esecuzione.

 

Pertanto le lesioni devono essere state tali da intaccare in concreto e in modo sproporzionato (si consideri in proposito il caso Renault, regolato dalla Corte di Giustizia) la sostanza stessa delle facoltà difensive. Inoltre la parte non può attestarsi a mò di trincea sul fronte dell'exequatur, se non ha fatto valere i propri diritti nel corso del giudizio a quo svoltosi nello Stato in cui sia stata evocata in giudizio.

 

2.3) Alla luce di queste considerazioni, le Sezioni Unite ritengono che il motivo di ricorso sia infondato.

 

La sentenza della Corte di appello ha chiarito puntualmente che il motociclista danneggiato aveva agito contro N. sul presupposto che le lesioni fossero derivate da un vizio del casco; che a seguito della transazione sulla base di un milione di dollari, N. aveva chiesto al produttore di "rifondere l'esborso effettuato"; che anche A.S. era stata citata in giudizio dal motociclista e, dopo le transazioni di venditore e importatore del casco, aveva a sua volta "tacitato le pretese del danneggiato nei suoi confronti con il pagamento della somma di cinquantamila dollari".

 

La Corte ha correttamente rilevato che non forma oggetto della delibazione la verifica delle doglianze concernenti la asserita carenza di responsabilità con riferimento ai danni patiti dal motociclista.

 

Ha specificato che il fondamento della condanna a garantire N. risiede nelle scelte processuali di A.S., la quale non ha voluto partecipare, sostituendosi a N., al giudizio di responsabilità intentato dal motociclista - si badi qui: per i danni derivatigli da difetti del casco - e si è giovata della transazione conclusa dal venditore. A.S. ha infatti successivamente concluso una propria transazione diretta con il motociclista, per importo mitigato dalla soddisfazione dichiarata da quest'ultimo "anche alla luce degli esborsi già ricevuti".

 

Le censure addotte da parte ricorrente si concentrano nella asserita carenza di accertamento della responsabilità del garante e sulla tesi che la valutazione della Corte statunitense sarebbe stata limitata a una stima "probabilistica dell'esito della sola causa intentata dal danneggiato nei confronti del garantito".

 

Queste doglianze non evidenziano però alcuna lesione del principio fondamentale, prima ricordato, che regge la materia del riconoscimento di sentenze straniere, secondo il quale non ogni differenza rispetto all'ordinamento processuale italiano può configurare il divieto di circolazione, ma solo la lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo.

 

La responsabilità nei confronti del garantito non è sorta infatti in assenza di possibilità di difesa, ma dopo che era stata offerta alla parte la possibilità di intervenire in giudizio e sostenere la posizione del venditore del casco, che vantava nei suoi confronti la garanzia per i vizi del prodotto acquistato e rivenduto al motociclista. Considerata la premessa della citazione, A.S. avrebbe potuto difendere la propria posizione di produttore assumendo la difesa del rivenditore.

 

Non risultano, e neanche in questa sede sono state prospettate, ragioni difensive che siano state sacrificate per effetto del meccanismo del potential liabifity test, cioè del rifiuto di accettare la assunzione diretta della difesa. Ed ancora, come ha notato la Corte di appello: nemmeno in presenza di anticipata comunicazione della proposta di transazione motociclista/N., la odierna ricorrente aveva sollevato obiezioni, opponendosi.

 

Va poi osservato che un'opportunità difensiva piena e diretta di A.S. era sorta in forza della citazione coevamente rivolta contro di lei dal motociclista, iniziativa giudiziaria anch'essa significativamente chiusasi con una transazione, cioè senza opporre difese tali da distinguere la posizione del produttore.

 

Anche in ragione di questa circostanza, che pur ha considerato un mero antefatto della pretesa di garanzia cui si riferiscono le sentenze da riconoscere, la Corte di appello ha escluso che vi sia stato un qualche significativo sacrificio delle facoltà difensive. Ha infatti opportunamente rilevato che, a differenza di quanto genericamente dedotto, parte A.S. non era stata in grado di indicare quali altre domande del motociclista — diverse da quelle risarcitorie per l'infortunio nel sinistro - essa avesse transatto.

Ed ancora, a riguardo dell'assenza di sacrificio di posizioni difensive, mette contp richiamare un altro profilo, evidenziato dalla Corte di appello, che raffcrza il giudizio di insieme sulla compatibilità, ai fini che interessano, del sistema processuale attuato: era stata la stessa A.S. ad accettare che il processo con N. fosse deciso su un'unica questione, rappresentata dal valutare se al momento della stipula della transazione N. avesse ragionevole motivo per temere le domande del motociclista.

 

2.3.1) Resta ancora da rilevare che il meccanismo processuale qui denunciato era strutturato sia sulla base della opportunità difensiva piena offerta al garante: assumere la difesa del proprio cliente/rivenditore in una causa imperniata sulla responsabilità per difetti del bene venduto; opporsi alla transazione preventivamente comunicatale; sia sulla valutazione probabilistica del giudice che ha ammesso il meccanismo processuale.

 

Ciò il giudice ha fatto sulla base dei presupposti appena descritti, trattandosi inequivocabilmente di regolare una chiamata in garanzia che, nel sistema processuale del paese in cui si è svolta la causa, è atteggiata diversamente dal sistema italiano, ma non impedisce la difesa sul fondo della responsabilità del chiamato.

 

Il sistema consente cioè che il produttore evocato in giudizio per rispondere delle conseguenze dannose di asseriti difetti di un proprio prodotto dimostri la assenza dei presupposti della propria responsabilità e, nel giudizio con il garantito, verifica complessivamente il comportamento processuale del garante, il quale ha un variegato armamentario difensivo.

 

E' stato fatto valere un meccanismo processuale che si fonda non certo su una responsabilità oggettiva, ma sull'onere del soggetto che è all'origine della catena causale del danno di "farsi avanti" se ha ragioni per contrastare la pretesa risarcitoria.

 

Qualora il garante abbia omesso di valersi delle opportunità difensive interne al sistema a quo, non gli è consentito nel giudizio di riconoscimento di far valere le differenze dei sistemi processuali, che non si siano risolte in compromissione irragionevole e sproporzionata del suo diritto di difesa.

 

3) Contro queste considerazioni si infrangono anche le doglianze esposte nel secondo motivo. Parte ricorrente attacca due parti della sentenza già esaminate:

a) quella in cui si afferma che A.S. aveva "profittato, ai sensi dell'art. 1304 c.c., dell'accordo stipL lato da N";

b) quella in cui la Corte ha ritenuto che il processo statunitense fosse stato limitato alla sola questione del rischio di condanna di N. in favore del motociclista.

 

Quanto al profilo sub a), parte ricorrente nega di aver mai profittato dell'accordo concluso da N. e sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nell'inquadrare gli accordi intercorsi tra le parti, perché avrebbe omesso di considerare che con le sue dichiarazioni il motociclista aveva rinunciato ad ogni pretesa contro A.S. a fronte del pagamento di 50.000 USD e di altro "idoneo corrispettivo" ricevuto in precedenza.

 

L'accettazione di soli cinquantamila dollari sarebbe maturata in un contesto che faceva presagire «prospettive alquanto nefaste» per l'attore, sicchè, se la Corte di appello avesse correttamente inteso la vicenda, avrebbe dovuto escludere che A.S. sport avesse profittato della transazione che in precedenza gli altri convenuti avevano concluso con il motociclista.

 

Secondo parte ricorrente ciò avrebbe dovuto condurre la Corte di appello a negare il riconoscimento, per non esservi stata alcuna «cognizione in ordine alla responsabilità di A.S.» e alcun accertamento circa la effettiva responsabilità del garante, che non si era avvalso della transazione di alcun conclebitore.

 

La censura è sotto ogni profilo priva di fondamento. In primo luogo va rilevato che in sentenza non v'è nessuna traccia di ulteriori versamenti che (ricorso pag. 34) sarebbero stati fatti da A.S. al motociclista. Questo riferimento, come rilevato in controricorso, sembra introdurre un'allegazione nuova in punto di fatto e quindi un tema di indagine non ammesso in sede di legittimità.

 

In memoria 2016 parte ricorrente non ha potuto replicare a questo rilievo, che è confortato dal puntuale accertamento della Corte di appello circa il fatto che la transazione diretta motociclista — A.S. ebbe a riguardare proprio la domanda risarcitoria di danni e a completare la soddisfazione del danneggiato in considerazione degli «indennizzi pagati dal venditore e dall'importatore del casco».

 

E' dunque smentita nei presupposti di fatto la tesi, illustrata in memoria, secondo cui detta transazione costituisse non accettazione ma negazione della volontà di avvantaggiarsi della transazione «stipulata inter alios».

 

Di qui l'inattendibilità della ulteriore conseguenza, peraltro di per sé irraggiungibile per la marginalità dell'assunto di partenza, che il motivo di ricorso ha preso di mira: l'inammissibilità del riconoscimento di una sentenza resa (nel giudizio N./A.S.) senza che il garante abbia potuto contestare la fondatezza della domanda di garanzia per il solo fatto che il garante avesse «già autonomamente definito, in via transattiva, i propri rapporti con il danneggiato».

 

Resta infatti saldo il giudizio di assenza di lesione del diritto di difesa in relazione a un giudizio tra le parti che è stato articolato su premesse - il rifiuto di esercitare direttamente la difesa del rivenditore; l'accettazione di una propria transazione nel giudizio intrapreso dal danneggiato contro A.S. sugli stessi presupposti risarcitori; la valutazione probabilistica del giudice americano nell'ammettere, traendone fondamento per la pronuncia di garanzia, il meccanismo processuale ora denunciato - che dimostrano l'esistenza di spazi difensivi non incompatibili con il nostro ordinamento processuale.

 

3.1) Privo di decisività contro queste considerazioni è anche il secondo profilo del motivo, con il quale si contesta che fosse stata A.S. stessa ad accettare di restringere il processo con N. sull'unica questione attinente la opportunità della transazione stipulata da quest'ultima a fronte del rischio di una condanna per importi molto maggiori.

 

Parte ricorrente lamenta che sia stato omesso l'esame dell'affidavit dell'avvocato D.S., da cui è stata tratta questa considerazione della Corte di appello.

Deduce che la pre trial stipulation era stata conformata dalla mera presa d'atto della regola del potential liability test, con la conseguenza che il diritto di difesa e al contraddittorio sarebbero stati conculcati tra il dover accettare la transazione altrui e il doversi accollare la difesa del garantito.

 

La tesi è vanificata da una prima considerazione: solo "ad abundantiam" la Corte di appello ha valorizzato la circostanza che il processo con N. era stato spontaneamente circoscritto all'esame della ragionevolezza della transazione di N.. Il rilievo non sarebbe quindi decisivo. In ogni caso, come si è notato nei paragrafi precedenti, la possibilità di una diversa perimetrazione della materia del contendere è stata pregiudicata da A.S. con le altre scelte processuali fatte, quali il rifiuto di assumere la difesa del rivenditore e la stipula di una transazione diretta con il danneggiato.

 

Queste scelte hanno autolimitato e addirittura impedito l'accertamento della insussistenza di responsabilità del produttore, che non ha neppure indicato cosa avrebbe potuto dedurre di nuovo, in cosa concretamente sarebbe consistita la perdita di chances difensive.

 

4) Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 64 L. 218/95 e vizio di motivazione e lamenta che la Corte veneziana non avrebbe ravvisato che la sentenza della Corte USA riguardava, senza specifica motivazione in ordine alla tipologia di danni indennizzati, un indennizzo corrisposto al danneggiato anche a titolo di danni punitivi, perché la proposta transattiva N., accettata dal motociclista, fissava l'importo «a titolo di composizione integrale di tutte le pretese risarcitorie del sig. D., comprese quelle per punitive damages».

 

La Corte di appello ha respinto questo profilo delle difese di parte A., circa la contrarietà all'ordine pubblico della sentenza americana, sulla base di tre convergenti osservazioni.

Si possono così riassumere:

a) La sentenza non ha specificato quali danni sono stati indennizzati perché ha recepito "l'importo della transazione con il danneggiato";

b) non è necessario individuare la tipologia di danni, perché comunque A.S. si è avvantaggiata di tale transazione;

c) non risulta in atti il riconoscimento di tale profilo risarcitorio, ed anzi l'accordo va inteso diversa mente.

 

A.S., oltre a richiamare le difese già oggetto delle precedenti censure, sostiene che il testo della proposta transattiva imputava espressamente «il pagamento di cui alla transazione» a «risarcimento di danni punitivi» e che a Corte di appello non ne avrebbe tenuto conto.

 

In secondo luogo la violazione di legge e il vizio di motivazione vengono denunciati in riferimento alla carenza di motivazione della sentenza americana circa la tipologia dei danni liquidati.

 

La tesi svolta è che tale carenza motivazionale sarebbe ostativa al riconoscimento, «in presenza di un quantum risarcitorio abnorme». A questo proposito la ricorrente invoca Cass.1781/12 e Cass. 1183/07, precedenti di cui dà conto l'ordinanza di rimessione 9978/16 nel chiedere un ripensamento delle Sezioni Unite in ordine alla compatibilità dell'istituto dei punitive damages con l'ordine pubblico italiano.

 

4.1) Il motivo risulta inammissibile, giacché è imperniato su un presupposto insussistente: la configurabilità, nella condanna addebitata al garante, di una liquidazione di «danni punitivi» in favore della vittima del sinistro. Su questo punto, che il ricorso non riesce a scalfire, la valutazione della Corte di appello non è viziata da omesso esame di alcun fatto decisivo, nel senso voluto dalla riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c..

 

Occorre subito ricordare che secondo la giurisprudenza della Corte (SU 805:3/14) va esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione e viene in rilievo, ai fini del controllo sulla motivazione, soltanto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia cost tuito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo.

 

Nel caso di specie va escluso che vi sia stata la lamentata «totale obliterazione del fatto che la proposta transattiva» accettata da N. e posta a base della sentenza di condanna del garante riguardasse anche la pretese per punitive damages.

 

Nell'ultimo periodo di pag. 21, la Corte di appello ha chiaramente considerato la circostanza che si era discusso tra le parti di danni punitivi. Ha però ritenuto che l'accordo non implicasse la liquidazione di danni punitivi e il loro recepimento, ma «solo che N. richiese una rinuncia anche a pretese per danni punitivi, in un'ottica di chiusura complessiva dei rapporti tra le parti». Questa inequivocabile motivazione, che rimanda a un'interpretazione della sentenza americana alla luce della transazione che sta alla base della liquidazione, non è quindi viziata dall'omissione ipotizzata nel motivo di ricorso.

 

L'accordo transattivo è stato considerato e la maggiore o minore plausibilità delle conclusioni raggiunte in ordine alla sua portata non è sindacabile in questa sede (circa i limiti del controllo sull'apprezzamento del giudice di merito sul contenuto del provvedimento da delibare, indagine di fatto riservata al medesimo giudice cfr proprio Cass. 1183/07 e, ivi, i richiami a Cass. n. 1266/1972, n. 3709/1983, n. 3881/1969) La censura è quindi inammissibile.

 

Anche il secondo profilo del motivo è inammissibile.

 

Esso afferma che la sentenza americana sarebbe veicolo di una liquidazione di danni punitivi, sul presupposto dell'abnormità del risarcimento accordato al danneggiato. Questo presupposto, indispensabile premessa della tesi che propugna il divieto di ric:onoscimento nel nostro ordinamento, ex art. 64, dei c.d. danni punitivi, è tuttavia enunciato apoditticamente.

 

Va ricordato in proposito che, se è vero che in caso di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera, ai sensi dell'art. 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, l'indagine relativa alla sussistenza dei requisiti del riconoscimento deve essere compiuta dal giudice anche d'ufficio (Cass.136(52/04), tuttavia tale indagine incontra i limiti delle risultanze processuali, seccndo i relativi oneri probatori delle parti.

 

Nel caso di specie, a fronte di grave pregiudizio alla persona (al calcolato silenzio del ricorso sul punto, ha fatto riscontro il dettagliato controricorso, che ha specificato i particolari delle lesioni craniche e dei postumi invalidanti subiti dall'infortunato) la liquidazione, peraltro su base transattiva, di un importo di un milione di euro (o due, considerando la analoga transazione stipulata dall'infortunato con H., come sottolineato negli scritti di parte), non è definibile di per sé abnorme.

 

L'apprezzamento di fatto reso sotto questo profilo dalla Corte di appello non è sindacabile in questa sede, perché la Corte di appello ha valorizzato la considerazione della sentenza americana circa la ragionevolezza della transazione e ha osservato, a chiusura, che ulteriore somma era stata aggiunta a quell'importo con la transazione diretta A.S.-motociclista.

 

Se cosi è, non v'è margine in sede di legittimità per una nuova valutazione della pretesa abnormità degli effetti della sentenza americana nell'ordinamento italiano (questo è l'ambito del sindacato della Corte Suprema, che non può valutare la correttezza della soluzione adottata alla luce dell'ordinamento straniero o della legge italiana: cfr. 9483/13, ma già, acutamente, Cass.10215/07).

 

Non vi è questo spazio soprattutto perché lo si propugna in relazione all'asserita liquidazione di danni punitivi, dedotta in assenza di una puntuale evidenziazione, in ricorso, delle circostanze che legittimerebbero tale affermazione, relative alla articolazione (tra danni patrimoniali, morali ed eventualmente punitivi) delle richieste delle parti, al loro fondamento giuridico nel sistema a quo, all'incedere delle contestazioni insorte sul punto nel giudizio americano, etc..

Né giova a parte ricorrente dedurre che in carenza di indicazione, nella sentenza, di regole e/o criteri di liquidazione del danno si dovrebbe presumere una natura parzialmente sanzionatoria del quantum transatto.

 

Questa via, che si inerpica nuovamente sulla strada impercorribile del vizio di motivazione, è contraddetta dalle stesse ammissioni (pag. 13 di memoria 2016) circa il fatto che nell'affidavit D.S., oltre alle spese mediche sostenute per 335.000 USD, la sola perdita della capacità di guadagno era stata stimata dai due a tre milioni di dollari.

 

Pertanto a poco vale addurre che inizialmente il difensore del motociclista aveva testimoniato avanti la giuria della Florida che il valore della domanda oscillava dai 10 ai 30 milioni di dollari. Proprio questa prospettiva, che avrebbe potuto essere grossolanamente sanzionatoria e abnorme, risulta abbandonata dal ridimensionamento della transazione ben sotto i limiti della sola componente patrimoniale del risarcimento richiesto.

 

Ne discende che non v'è alcun modo per ipotizzare il carattere "punitivo" della condanna pronunciata, carattere che comunque non si può presumere sol perché manchi nella sentenza, o meglio nella transazione recepita dal giudice americano, una chiara distinzione delle componenti del danno.

Il motivo in questo senso ripropone una lettura "radicale" dei precedenti specifici citati, i quali erano però fondati (cfr in particolare Cass. 1781/12) sul riscontro dell' "insufficienza argomentativa", canone ormai non utilizzabile e che costringe quindi chi si opponga al riconoscimento a individuare inequivocabilmente eventuali profili normativi falsamente applicati dal provvedimento di delibazione.

 

5) L'esito dei tre motivi svolti da parte ricorrente conduce al rigetto del ricorso.

 

L'inammissibilità dell'ultimo motivo dà tuttavia alle Sezioni Unite la facoltà di pronunciarsi sulla questione in esso dibattuta, potendosi interpretare l'articolo 363 co. 3 c.p.c. nel senso che la enunciazione del principio di diritto è consentita anche in relazione a inammissibilità di un singolo motivo di ricorso che involga una questione di particolare importanza, ancorché il ricorso debba nel suo complesso essere rigettato.

Nella specie le condizioni che giustificano l'enunciazione del principio di diritto si presumono dall'esteso dibattito dottrinale che da tempo sollecita un intervento giurisprudenziale sul tema e dalla stessa ordinanza di rimessione, stimolata dalla sagacia espositiva delle parti.

 

5.1) Nel 2007 la Cassazione ha fondato il rifiuto di riconoscimento di una pronuncia in materia, sancendo l'estraneità al risarcimento del danno dell'idea di 'Punizione e di sanzione, nonché l'indifferenza della "condotta del danneggiante".

 

ùHa affermato il carattere monofunzionale della responsabilità civile, avente la sola funzione di "restaurare la sfera patrimoniale" del soggetto leso. Immediatamente censurata dalla dottrina maggioritaria, che ha criticato il contrasto tra queste proposizioni e il dinamico percorso dalla nozione di responsabilità civile nei lustri anteriori, la sentenza 1183/07 ha trovato conferma qualche anno dopo.

 

In Cass. 1781/2012 l'esclusione del carattere sanzionatorio della responsabilità civile è stata più esplicitamente riferito ai limiti della «verifica di compatibilità con l'ordinamento italiano della condanna estera al risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale».

 

Le Sezioni Unite ritengono che questa analisi sia superata e non possa più costituire, in questi termini, idoneo filtro per la valutazione di cui si discute.

 

Già da qualche anno le Sezioni Unite (cfr. SU 9100/2015 in tema di responsabilità degli amministratori) hanno messo in luce che la funzione sanzionatoria del risarcimento del danno non è più «incompatibile con i principi generali del nostro ordinamento, come una volta si riteneva, giacché negli ultimi decenni sono state qua e là introdotte disposizioni volte a dare un connotato lato sensu sanzionatorio al risarcimento».

 

Le Sezioni Unite hanno tuttavia precisato che questo connotato sanzionatorio non è ammissibile al di fuori dei casi nei quali una «qualche norma di legge chiaramente lo preveda, ostandovi il principio desumibile dall'art. 25 Cost., comma 2, nonché dall'art. 7 della Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali.»

 

Se si completa quest'avvertenza con il richiamo, altrettanto pertinente, all'art.23 Cost., si può comprendere perché mai, perfino nello stesso ambito temporale, ritornino (l'esempio più significativo: SU n. 15350/15) dinieghi circa la funzione sanzionatoria e di deterrenza della responsabilità civile.

 

Essi risalgono, quando non si tratta di meri arricchimenti argomentativi, alla esigenza di smentire sollecitazioni tese ad ampliare la gamma risarcitoria in ipotesi prive di adeguata copertura normativa.

 

Non possono valere tuttavia a sopprimere quanto è emerso dalla traiettoria che l'istituto della responsabilità civile ha percorso in questi decenni.

In sintesi estrema può dirsi che accanto alla preponderante e primaria funzione compensativo riparatoria dell'istituto (che immancabilmente lambisce la deterrenza) è emersa una natura polifunzionale (un autore ha contato più di una decina di funzioni), che si proietta verso più aree, tra cui sicuramente principali sono quella preventiva (o deterrente o dissuasiva) e quella sanzionatorio-punitiva.

 

5.2) Indispensabile riscontro di questa descrizione è il panorama normativo che si è venuto componendo.

 

Esso da un lato denota l'urgenza che avverte il legislatore di ricorrere all'armamentario della responsabilità civile per dare risposta a bisogni emergenti, dall'altro dimostra, con la sua vivacità, quanto sia inappagante un insegnamento che voglia espungere dal sistema, confinandole in uno spazio indeterminato e asfittico, figure non riducibili alla "categoria".

 

A incaricarsi di formare questo elenco, per definizione mai completo, sono state, oltre agli studi dell'Ufficio del Massimario, l'ordinanza di rimessione n.9978/16 e la sentenza n.7613/15, chiamata a vagliare la compatibilità con l'ordine pubblico italiano delle misure di astreintes previste in altri ordinamenti (nel a specie in quello belga).

 

Quest'ultima ha recensito: « in tema di brevetto e marchio, il R.D. 29 giugno 1127, n. 1939, art. 86, e R.D. 21 giugno 1942, n. 929, art. 66, abrogati dal D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, che ha dettato a tal fine le misure dell'art. 124, comma 2, e art. 131, comma 2; il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 140, comma 7, c.d. codice del consumo, dove si tiene conto della "gravità del fatto"; secondo alcuni, l'art. 709 ter c.p.c., nn. 2 e 3, introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, per le inadempienze agli obblighi di affidamento della prole; l'art. 614 bis c.p.c., introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, il quale contempla il potere del giudice di fissare una somma pecuniaria per ogni violazione ulteriore o ritardo nell'esecuzione del provvedimento, "tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile"; il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 114, redatto sulla falsariga della norma appena ricordata, che attribuisce analogo potere al giudice amministrativo dell'ottemperanza.»


Ha considerato «le ipotesi in cui è la legge che direttamente commina una determinata pena per il trasgressore: come - accanto alle disposizioni penali degli artt. 388 e 650 c.p. - l'art. 18, comma 14, dello statuto dei lavoratori, ove, a fronte dell'accertamento dell'illegittimità di un licenziamento di particolare gravità, la mancata reintegrazione è scoraggiata da una sanzione aggiuntiva; la L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 31, comma 2, per il quale il locatore pagherà una somma in caso di recesso per una ragione poi non riscontrata; l'art. 709 ter c.p.c., n. 4, che attribuisce al giudice il potere di infliggere una sanzione pecuniaria aggiuntiva per le violazioni sull'affidamento della prole; o ancora il D.L. 22 settembre 2006, n. 259, art. 4, convertito in L. 20 novembre 2006, n. 281, in tema di pubblicazione di intercettazioni L'ordinanza 9978/16 ha menzionato tra gli altri: gli artt. 158 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e, soprattutto, 125 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (proprietà industriale), pur con i limiti posti dal cons. 26 della direttiva CE (cd. Enforcement) 29 aprile 2004, n. 48 (sul rispetto dei n. 133 0-14 D'Ascola rei (i/I\ 18 diritti di proprietà intellettuale), attuata dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140 (v. art. 158) e la venatura non punitiva ma solo sanzionatoria riconosciuta da Cass. n. 8730 del 2011; - l'art. 187 undecies, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (in tema di inte-mediazione finanziaria); - "il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (artt. 3-5), che ha abrogato varie fattispecie di reato previste a tutela della fede pubblica, dell'onore e del patrimonio e, se i fatti sono dolosi, ha affiancato al risarcimento del danno, irrogato in favore della parte lesa, lo strumento afflittivo di sanzioni pecuniarie civili, con finalità sia preventiva che repressiva".


Entrambe le pronunce annettono precipuo rilievo alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 12, che prevede una somma aggiuntiva a titolo riparatorio nella diffamazione a mezzo stampa e al novellato art. 96, comma 3, c.p.c., che consente la condanna della parte soccombente al pagamento di una "somma equitativamente determinata", in funzione sanzionatoria dell'abuso del processo (nel processo amministrativo l'art. 26, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

 

Mette conto citare anche l'art. 28 del d.lgs n. 150/2011 sulle controversie in materia di discriminazione, che dà facoltà al giudice di condannare il convenuto al risarcimento del danno tenendo conto del fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento.

 

E ancora, si vedano l'art. 18 comma secondo dello Statuto dei lavoratori, che prevede che in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto; l'art. 28 co.2 del d.gs n.81/2015 in materia di tutela del lavoratore assunto a tempo determinato e la anteriore norma di cui all'art. 32, so , 60 e 70 comma, I. n. 183 del 2010, che prevede, nei casi di conversione in contratto a tempo indeterminato per illegittimità dell'apposizione del termine, una forfettizzazione del risarcimento.

 

L'elenco di "prestazioni sanzionatorie", dalla materia condominiale (art. 70 disp. Att. C.c.) alla disciplina della subfornitura (art. 3 co. 3 L. 192/98), al ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali (artt. 2 e 5 d.lgs n. 231/02) n. i 33 0-14 D'Ascola rei w 19 è ancora lungo.

 

Non è qui il caso di esaminare le singole ipotesi per dirimere il contrasto tra chi le vuol sottrarre ad ogni abbraccio con la responsabilità civile e chi ne trae, come le Sezioni Unite ritengono, il complessivo segno della molteplicità di funzioni che contraddistinguono il problematico istituto.

 

5.3) Giova segnalare, piuttosto, che nella stessa giurisprudenza costituzionale si trovano agganci meritevoli di considerazione.

 

Corte Cost. n. 303 del 2011, riferendosi alla normativa in materia laburistica da ultimo citata (I. n. 183 del 2010), ha avuto modo di chiarire che trattasi di una novella «diretta ad introdurre un criterio di liquidazione del danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione», avente «l'effetto di approssimare l'indennità in discorso al danno potenzialmente sofferto a decorrere dalla messa in mora del datore di lavoro sino alla sentenza», senza ammettere la detrazione dell'aliunde perceptum e così facendo assumere all'indennità onnicomprensiva «una chiara valenza sanzionatoria».

 

Corte Cost. n.152 del 2016, investita di questione relativa all'art. 96 c.p.c. ha sancito la natura «non risarcitoria (o, comunque, non esclusivamente tale) e, più propriamente, sanzionatoria, con finalità deflattive» di questa disposizione e dell'abrogato art. 385 c.p.c. Vi è dunque un riscontro a livello costituzionale della cittadinanza nell'ordinamento di una concezione polifunzionale della responsabilità civile, la quale risponde soprattutto a un'esigenza di effettività (cfr. Corte Cost.238/2014 e Cass. n. 21255/13) della tutela che in molti casi, della cui analisi la dottrina si è fatta carico, resterebbe sacrificata nell'angustia monofunzionale.

 

Infine va segnalato che della possibilità per il legislatore nazionale di conf gurare "danni punitivi" come misura di contrasto della violazione del diritto eurounitario parla Cass., sez. un., 15 marzo 2016, n. 5072.

 

Ciò non significa che l'istituto aquiliano abbia mutato la sua essenza e che questa curvatura deterrente/sanzionatoria consenta ai giudici italiani che pronunciano in materia di danno extracontrattuale, ma anche contrattuale, di imprimere soggettive accentuazioni ai risarcimenti che vengono liquidati.

 

Ogni imposizione di prestazione personale esige una "intermediazione legislativa", in forza del principio di cui all'art. 23 Cost. (correlato agli artt. 24 e 9 20 25), che pone una riserva di legge quanto a nuove prestazioni patrimoniali e preclude un incontrollato soggettivismo giudiziario.


6) Questo inquadramento del tema illumina la questione della compatibilità con l'ordine pubblico di sentenze di condanna per punitive damages.

 

La descrizione dell'ordine pubblico internazionale, "come complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma fondati su esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo comuni ai diversi ordinamenti e desumibili, innanzi tutto, dai sistemi di tutela approntati a livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria" (cfr. ord. 9978/16 pag. 21), può far pensare a una "riduzione della portata del principio di ordine pubblico".

 

Ciò che va registrato è senz'altro che la nozione di "ordine pubblico", che costituisce un limite all'applicazione della legge straniera, ha subito profonda evoluzione.

 

Da "complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunità nazionale in un determinato periodo storico, e nei principi inderogabili immanenti nei più importanti istituti giuridici" (così Cass. 1680/84) è divenuto il distillato del "sistema di tutele approntate a livello sovraordinato rispetto a quello della legislazione primaria, sicché occorre far riferimento alla Costituzione e, dopo il trattato di Lisbona, alle garanzie approntate ai diritti fondamentali dalla Carta di Nizza, elevata a livello dei trattati fondativi dell'Unione europea dall'art. 6 TUE (Cass. 1302/13)".

 

La dottrina ha spiegato che l'effetto principale recato dal recepimento e dall'interiorizzazione del diritto sovranazionale non è la riduzione del controllo avverso l'ingresso di norme o sentenze straniere che possono "minare la coerenza interna" dell'ordinamento giuridico. Come si è anticipato sub § 2.2, a questa storica funzione dell'ordine pubblico si è affiancata, con l'emergere e il consolidarsi dell'Unione Europea, una funzione di esso promozionale dei valori tutelati, che mira ad armonizzare il rispetto di questi valori, essenziali per la vita e la crescita dell'Unione.

 

E' stato pertanto convincentemente detto che il rapporto tra l'ordine pubblico dell'Unione e quello di fonte nazionale non è di sostituzione, ma di autonomia e coesistenza.

 

Le 'Sezioni Unite ne traggono riprova dall'art. 67 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale afferma che «l'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri».

 

Pertanto a fungere da parametro decisivo non basta il confronto tra le reazioni delle corti dei singoli Stati alle novità provenienti da uno Stato terzo, o da un altro stato dell'Unione; né lo è un'enunciazione possibilista come quella, proprio in tema di danni non risarcitori, contenuta nel Considerando n. 32 del reg. CE 11 luglio 2007 n. 864.

 

La sentenza straniera che sia applicativa di un istituto non regolato dall'ordinamento nazionale, quand'anche non ostacolata dalla disciplina europea, deve misurarsi con il portato della Costituzione e di quelle leggi che, come nervature sensibili, fibre dell'apparato sensoriale e delle parti vitali di un organismo, inverano l'ordinamento costituzionale.

 

Se con riguardo all'ordine pubblico processuale, ferma la salvaguardia dell'effettività dei diritti fondamentali di difesa, il setaccio si è fatto più largo per rendere più agevole la circolazione dei prodotti giuridici internazionali, con riguardo all'ordine pubblico sostanziale non può dirsi altrettanto.

 

Gli esiti armonizzanti, mediati dalle Carte sovranazionali, potranno agevolare sovente effetti innovativi, ma Costituzioni e tradizioni giuridiche con le loro diversità costituiscono un limite ancora vivo: privato di venature egoistiche, che davano loro "fiato corto", ma reso più complesso dall'intreccio con il contesto internazionale in cui lo Stato si colloca.

 

Non vi potrà essere perciò arretramento del controllo sui principi essenziali della "lex fori" in materie, come per esempio quella del lavoro (v. significativamente Cass. 10070/13) che sono presidiate da un insieme di norme di sistema che attuano il fondamento della Repubblica.

 

Nel contempo non ci si potrà attestare ogni volta dietro la ricerca di una piena corrispondenza tra istituti stranieri e istituti italiani.

 

Non avrebbe utilità chiedersi se la ratio della funzione deterrente della responsabilità civile nel nostro sistema sia identica a quella che genera i punitive damages.

 

L'interrogativo è solo il seguente: se l'istituto che bussa alla porta sia in aperta contraddizione con l'intreccio di valori e norme che rilevano ai fini della delibazione.

 

7) Le considerazioni svolte fanno da guida alle conclusioni che si intendono raggiungere in materia di riconoscimento di sentenze che condannino a risarcire punitive damages.

 

Schematicamente si può dire che, superato l'ostacolo connesso alla natura della condanna risarcitoria, l'esame va portato sui presupposti che questa condanna deve avere per poter essere importata nel nostro ordinamento senza confliggere con i valori che presidiano la materia, valori riconducibili agli artt. da 23 a 25 della Costituzione.

 

Così come (cfr § 5.2) si è detto che ogni prestazione patrimoniale di carattere sanzionatorio o deterrente non può essere imposta dal giudice italiano senza espressa previsione normativa, similmente dovrà essere richiesto per ogni pronuncia straniera.

 

Ciò significa che nell'ordinamento straniero (non per forza in quello italiano, che deve solo verificare la compatibilità della pronuncia resa all'estero) deve esservi un ancoraggio normativo per una ipotesi di condanna a risarcimenti punitivi.

 

Il principio di legalità postula che una condanna straniera a "risarcimenti punitivi" provenga da fonte normativa riconoscibile, cioè che il giudice a quo abbia pronunciato sulla scorta di basi normative adeguate, che rispondano ai principi di tipicità e prevedibilità.

 

Deve esservi insomma una legge, o simile fonte, che abbia regolato la materia "secondo principi e soluzioni" di quel paese, con effetti che risultino non contrastanti con l'ordinamento italiano.

 

Ne discende che dovrà esservi precisa perimetrazione della fattispecie (tipicità) e puntualizzazione dei limiti quantitativi delle condanne irrogabili (prevedibilità).

 

Resta poi nella singolarità di ogni ordinamento, a seconda dell'attenzione portata alla figura dell'autore dell'illecito o a quella del danneggiato, la declinazione dei risarcimenti punitivi e il loro ancoraggio a profili sanzionatori o più strettamente compensatori, che risponderà verosimilmente anche alle differenze risalenti alla natura colposa o dolosa dell'illecito.


Presidio basilare per la analisi di compatibilità si desume in ogni caso dall'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione relativo ai "Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene".

 

La sua applicazione comporta, è stato notato anche in dottrina, che il controllo delle Corti di appello sia portato a verificare la proporzionalità tra risarcimento riparatorio-compensativo e risarcimento punitivo e tra quest'ultimo e la condotta censurata, per rendere riconoscibile la natura della sanzione/punizione.

 

La proporzionalità del risarcimento, in ogni sua articolazione, è, a prescindere da questo disposto normativo, uno dei cardini della materia della responsabilità civile.

 

7.1) E' d'uopo a questo punto dar conto della circostanza che nell'ordinamento nordamericano, dal quale provengono le condanne per le quali la giurisprudenza degli Stati europei si affatica, vi è stata una rapida evoluzione, che ha ormai scacciato la prospettiva dei danni cosiddetti grossly excessive.

Se nel 1996 già la Corte Suprema (caso BMW Supreme Court [Usa], 20-05-1996) aveva ripudiato, con due sole opinioni dissenzienti, questa configurazione dell'istituto, dodici anni dopo il percorso si era quasi ultimato.

 

Nel mentre gran parte degli Stati disciplinavano normativamente l'istituto, sottraendolo a verdetti imprevedibili delle giurie (pur costituite, in origine, per garantire al danneggiante il giudizio dei suoi pari), la Supreme Court ( 20-02- 2007, caso Philip Morris) sanciva che nel diritto statunitense lede la due process clause, di cui al XIV emendamento della Costituzione, la concessione di danni punitivi basati sul valore del diritto di credito vantato da tutti coloro che non hanno instaurato la lite.

 

E la sentenza EXXON (U.S. Supreme Court, 25 giugno 2008) è giunta a stabilire anche un rapporto massimo di 1 a 1 tra importo della somma riconosciuta a titolo compensativo e liquidazione punitiva.

 

A guisa di esempio può essere utile uno sguardo all'attuale legge della Florida (Florida Statute), stato da cui provengono le sentenze di cui si tratta, ove sono stati introdotti limiti al fenomeno della responsabilità multipla.

 

Limiti costituiti dal divieto del ne bis in idem, dall'introduzione di massimali alternativi a seconda del tipo di responsabilità che si configura, dalla necessità di seguire un complesso rito con una verifica iniziale della responsabilità ed una fase successiva relativa agli eventuali punitive damages (un miniprocesso, significativo per quanto riguarda il nostro sistema in quanto rafforzamento della garanzia sul procedimento ex art. 24 Cost.).

Non è dunque puramente teorica la possibilità che viene schiusa con la revisione giurisprudenziale che le Sezioni Unite stanno adottando.

Il caso di specie, che neppure comporta pronuncia a risarcimenti punitivi, non offre il destro per ulteriori approfondimenti, che la casistica potrà incaricarsi di vagliare.

 

Ciò che conta ribadire è che la riconoscibilità del risarcimento punitivo è sempre da commisurare agli effetti che la pronuncia del giudice straniero può avere in Italia, con tutta l'ampiezza di verifica che si deve praticare nel recepimento, con le pronunce straniere, di un istituto sconosciuto, ma in via generale non incompatibile con il sistema.

 

8) E' quindi possibile enunciare il seguente principio di diritto:

 

Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è quindi ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell'ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell'atto straniero e alla loro compatibilità con l'ordine pubblico.

 

Il rigetto del ricorso comporta la sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

 

Le spese di questo grado del giudizio possono essere interamente compensate, in considerazione della novità e complessità delle questioni esaminate.

 

PQM

 

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

 

Enuncia, ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ., il principio di diritto di cui al punto 8 della motivazione.

 

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater del d.p.r 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della legge n. 228/12, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

La Sentenza della Corte di Strasburgo sul caso Charlie Gard

avvocato

Si riporta la sentenza della Corte E.D.U. nel caso Gard e altri c. Regno Unito (application n. 39793/17), la nota vicenda del piccolo Charlie, il bimbo affetto da una rara e gravissima malattia genetica. Il piccolo doveva essere sottoposto a terapie sperimentali ma, a seguito di intense e prolungate convulsioni cerebrali, il trattamento fu negato in quanto ritenuto inutile e capace soltanto di prolungare le sofferenze del bambino.

Nel febbraio 2017 la struttura sanitaria si rivolgeva quindi alle Autorità inglesi chiedendo di poter interrompere la respirazione artificiale e mantenere soltanto le cure palliative. La richiesta veniva inizialmente accolta dalla High Court e quindi confermata nei successivi gradi di Giudizio.

I genitori, in proprio e nell’interesse del figlio, si sono rivolti alla Corte E.D.U. lamentando la violazione degli artt. 2 (diritto alla vita), 5 (diritto alla libertà ed alla sicurezza), 6 (diritto a un processo equo) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

La Corte ha esaminato la vicenda ed osservato che alle autorità nazionali competenti è riconosciuto il più ampio margine di apprezzamento nell'affrontare temi moralmente ed eticamente sensibili ed ha così ribadito la propria intenzione di non sostituirsi ad esse.

La Corte ha valutato il sistema Giuridico inglese in materia giudicandolo è compatibile con la Convenzione, sia sotto il profilo sostanziale che sotto il profilo processuale. Nel merito, la Corte ha poi ritenuto che le decisioni nazionali, assunte nei tre gradi di Giudizio, sono state pronunciate all'esito di una istruttoria adeguatamente approfondita, ben ponderate e minuziosamente motivate.

 

Pertanto, la Corte ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dai genitori del piccolo Charlie.

 

Editoria Giuridica 

Corte EDU, GARD E ALTRI c. REGNO UNITO [2017]

FIRST SECTION

DECISION

 

This version was rectified on 3 July 2017

under Rule 81 of the Rules of Court.

 

Application no. 39793/17

Charles GARD and Others

against the United Kingdom

 

The European Court of Human Rights (First Section), sitting on 27 June 2017 as a Chamber composed of:

Linos-Alexandre Sicilianos, President,

Kristina Pardalos,

Aleš Pejchal,

Krzysztof Wojtyczek,

Armen Harutyunyan,

Tim Eicke,

Jovan Ilievski, judges,
and Abel Campos, Section Registrar,

Having regard to the interim measure indicated to the respondent Government under Rule 39 of the Rules of Court of 9 and 13 June 2017,

Having regard to the above application lodged on 19 June 2017,[1]

Having regard to the decision to grant priority to the above application under Rule 41 of the Rules of Court.

Having deliberated, decides as follows:

 

THE FACTS

 

1. A list of the applicants is set out in the Appendix

 

A. The circumstances of the case

 

1. The background facts

 

2. The facts of the case may be summarised as follows.

3. The first applicant (“CG”) was born on 4 August 2016. His parents are the second and third applicants. CG initially appeared to have been born healthy. Medical professionals subsequently observed that CG was failing to gain weight, and his breathing was becoming increasingly lethargic and shallow. He was admitted to Great Ormond Street Hospital (“GOSH”) on 11 October 2016, where he has remained since.

4. There is no dispute that CG is suffering from a very rare and severe mitochondrial disease called infantile onset encephalomyopathic mitochondrial DNA depletion syndrome ("MDDS"). The disease is caused by mutations in a gene called RRM2B. The mutations cause the deterioration and death of fuel-giving mitochondrial cells in every part of the patient’s body, depriving him of the essential energy for living. In CG’s case, his brain, muscles and ability to breathe are all seriously affected. He has progressive respiratory failure and is dependent on a ventilator. He can no longer move his arms or legs and is not consistently able to open his eyes. He is persistently encephalopathic, meaning that there are no usual signs of normal brain activities such as responsiveness, interaction or crying. In addition he has congenital deafness and a severe epilepsy disorder. His heart, liver and kidneys are also affected but not severely.

5. The parents became aware of a form of therapy (“nucleoside treatment”) which has been used on patients with a less severe mitochondrial condition known as TK2 mutation. This type of mutation primarily causes myopathy (muscle weakness) but does not affect the brain in the majority of cases. There is some evidence that patients with TK2 mutation have benefited from nucleoside treatment. The parents contacted Dr I, Professor of Neurology at a medical centre in America. Dr I confirmed that nucleoside treatment had not been used on either mice or humans with RRM2B mutation, but that there was a "theoretical possibility" that the treatment might be of benefit to CG.

6. At the start of January 2017, a plan was devised by CG’s treating clinicians in the United Kingdom for nucleoside treatment to be administered in the United Kingdom. As the treatment is experimental, an application to the Ethics Committee was prepared to authorise its use and a meeting planned for 13 January. However before a treatment plan could be agreed, CG experienced an episode of brain seizures as a result of his epilepsy, which started on around 9 or 10 January and continued intermittently until 27 January. On 13 January, CG’s treating clinicians informed the parents that CG was suffering severe epileptic encephalopathy. They concluded that nucleoside treatment would be futile and would only prolong CG’s suffering. His case was also considered by an expert team in Barcelona, which reached the same conclusion. The meaning of “futile” was the subject of argument at the domestic level. The Court of Appeal concluded:

“44. In relation to the judge’s use of the word “futile” it is argued that there is a distinction between the medical definition of futility and the concept of futility in law .... Medicine looks for “a real prospect of curing or at least palliating the life-threatening disease or illness from which the patient is suffering”, whereas, for the law, this sets the goal too high in cases where treatment “may bring some benefit to the patient even though it has no effect on the underlying disease or disability” .... In the present case, tragically, this is a difference without a distinction in the light of the judge’s finding that the potential benefit of nucleoside therapy would be “zero”. It would therefore be, as the judge held at paragraph 90, “pointless and of no effective benefit”.

 

2. Judgment of the High Court of 11 April 2017, Great Ormond Street Hospital v. (1) Constance Yates, (2) Chris Gard, (3) Charles Gard (A child by his Guardian Ad Litem) [2017] EWHC 972 (Fam)

 

7. In February 2017, GOSH made an application to the High Court for an order stating that it would be lawful, and in CG’s best interests, for artificial ventilation to be withdrawn and palliative care provided. The application was opposed by the parents. The question of possible nucleoside therapy was raised by the parents as the proceedings progressed and they put information before the High Court that Dr I was willing to treat CG. Accordingly, the order ultimately included a third element, that it would not be in CG’s interest to undergo nucleoside treatment (see paragraph 31).

8. Over the course of three days in April 2017, the High Court heard evidence from the parents, CG’s guardian (see paragraph 17) and a number of expert witnesses including Professor A, Dr B and CG’s two nurses at GOSH, and Dr I by telephone. It received a report from the medical expert instructed by the parents, Dr L. The Court also received 4 second opinions from world leading medical experts in paediatrics and rare mitochondrial disorders. They were Dr C, Consultant in Paediatric Intensive Care at St. Mary’s Hospital; Dr D, Consultant Respiratory Paediatrician at Southampton Hospital; Dr E, Consultant and Senior Lecturer in Paediatric Neurology at the Newcastle Upon Tyne NHS Foundation Trust, and Dr F, Consultant Paediatric Neurologist at St. Mary’s Hospital. The judge also visited CG in hospital.

 

(a) The Medical Evidence as Presented by Great Ormond Street Hospital and Dr L

9. Dr B, Consultant Paediatric Intensivist at GOSH, gave evidence that CG was so damaged that there was no longer any movement (noting that there was no evidence of a sleep/wake cycle). He said that there were no further treatments available to CG which could improve him from his current situation and that this was the opinion of the entire treatment team, including those from whom a second opinion had been obtained. He stated that CG can probably experience pain, but was unable to react to it in a meaningful way.

10. Professor A, a leading expert with a special interest in mitochondrial diseases, gave evidence on the prospect of successful nucleoside treatment. She noted that the treatment had never been tried on humans or even on animals with the RRM2B mutation. She stated that even if there was an ability to cross the blood/brain barrier, the treatment could not reverse the structural damage already done to the CG’s brain. She said that seizures in mitochondrial disease are a sign that death is, at most, six to nine months away.

11. Professor A added that:

“90 ... she and Dr I did not really differ on the science and that both agree that, very sadly, it is extremely unlikely to help Charlie. She said that, in her view, there was a cultural difference in philosophy between treatment in the United States and in the United Kingdom. She said that she tried to have the child at the centre of her actions and thoughts whereas in the United States, provided there is funding, they will try anything.”

 

12. Dr L, Consultant Paediatric Neurologist, was instructed on behalf of the parents. His report was produced on the second day of the hearing. Dr L concluded that:

"The nature of [CG’s] condition means that he is likely to continue to deteriorate, that he is likely to remain immobile, that he will exhibit severe cognitive impairment, that he will remain dependent on ventilatory support to maintain respiration, will continue to need to be tube fed and that he will always be dependent on mechanical ventilation to maintain life."

 

(b) The Medical Evidence as presented by Dr I

13. Although he had never examined CG himself, Dr I had full access to his medical history. After reviewing recent EEG results, Dr I stated:

"98.[...] I can understand the opinion that he is so severely affected by encephalopathy that any attempt at therapy would be futile. I agree that it is very unlikely that he will improve with that therapy [nucleoside treatment]. It is unlikely."

14. The judge summarised Dr I’s evidence stating:

“127. Dr I who has not had the opportunity of examining Charlie, and who operates in what has been referred to as a slightly different culture in the United States where anything would be tried, offers the tiniest chance of some remotely possible improvement based on a treatment which has been administered to patients with a different condition. I repeat that nucleoside therapy has not even been tried on a mouse model with RRM2B. As Dr I candidly said,

“It is very difficult for me never having seen him, being across the Atlantic and seeing bits of information. I appreciate how unwell he is. His EEG is very severe. I think he is in the terminal stage of his illness. I can appreciate your position. I would just like to offer what we can. It is unlikely to work, but the alternative is that he will pass away.”

15. Asked what level of functioning could reasonably be expected after treatment with nucleoside, he said that the main benefit would be improvement of weakness, increased upper strength, and reduced time spent on ventilators. He however accepted that the treatment, if administered, was unlikely to be of any benefit to CG’s brain. He described the probability as low, but not zero. He agreed that there could be no reversal of the structural damage to Charlie’s brain.

 

(c) Position of the parents

16. The parents denied that CG’s brain function was as bad as the expert evidence made out. They denied that CG did not have a sleep/wake cycle. They acknowledged and accepted that the quality of life that CG had was not worth sustaining without hope of improvement.

 

(d) Position of CG represented by his guardian (appointed by the High Court)

17. At the outset of the proceedings the High Court joined CG to the proceedings and appointed a guardian to represent CG’s interests throughout the proceedings, who in turn appointed legal representatives. The relevant procedural rule permits joining a child where the court considers this is in the best interests of the child. The Court must then appoint a guardian unless it is satisfied that it is not necessary to do so to safeguard the interests of the child. According to the relevant practice direction (see section 3 below):

“It is the duty of a children’s guardian fairly and competently to conduct proceedings on behalf of the child. The children’s guardian must have no interest in the proceedings adverse to that of the child and all steps and decisions the children’s guardian takes in the proceedings must be taken for the benefit of the child.”

18. Throughout the domestic proceedings, the guardian argued that it was not in CG’s best interests to travel to America to receive purely experimental treatment with no real prospect of improving his condition or quality of life.

 

(e) Decision

19. On 11 April 2017, the High Court acceded to GOSH’s applications.

20. The High Court judge firstly outlined the relevant legal test as applied to decisions relating to medical treatment of children (see section 2 below). He acknowledged that though parents with parental responsibility have the power to give consent for their child to undergo treatment, as a matter of law, overriding control is vested in the court exercising its independent and objective judgement in the child’s best interests. In making that decision, the welfare of the child is paramount. The starting point is the strong presumption of the sanctity of life, and a course of action which will prolong life. The judge must look at the question from the assumed point of view of the child. The term ‘best interests’ encompasses medical, emotional, and all other welfare issues.

21. The judge observed that there was a consensus from all of the doctors that had examined CG, including the medical expert instructed by the parents that nucleoside treatment would be futile, that is to say pointless and of no effective benefit.

22.  The judge concluded that subjecting CG to nucleoside treatment would be to enter unknown territory and could possibly subject him to pain, accepting the evidence that:

“22...the GOSH team believe that Charlie can probably experience pain but is unable to react to it in a meaningful way. Their evidence was that being ventilated, being suctioned, living as Charlie does, are all capable of causing pain. Transporting Charlie to the USA would be problematic, but possible.”

23. The judge concluded:

“128. As the Judge whose sad duty it is to have to make this decision, I know that this is the darkest day for Charlie’s parents who have done everything that they possibly can for him and my heart goes out to them as I know does the heart of every person who has listened to this tragic case during the course of the past week or so. I can only hope that in time they will come to accept that the only course now in Charlie’s best interests is to let him slip away peacefully and not put him through more pain and suffering”.

 

3. The Court of Appeal Decision of 23 May 2017, (1) Constance Yates, (2) Christopher Gard – and – (1) Great Ormond Street Hospital for Children NHS Foundation Trust - and – (2) Charles Gard (a child, by his guardian) [2017] EWCA Civ 410

 

24. Before the Court of Appeal, the applicants sought to argue that the High Court judge had erred by relying on the ‘best interests’ test alone. They sought to make a distinction between two types of cases relating to medical treatment of children. The first type of case involves parents who oppose the course of treatment for which the treating clinicians apply, and who do not have a viable alternative treatment to put before the court. In the second type of case there is a viable alternative treatment option put forward by the parents. The applicants submitted that their case fell into the latter category. In these circumstances, the applicants (relying on a recent High Court case (Re King [2014] EWHC 2964 (Fam.)) argued that a parent’s preferred treatment option should only be overridden if it is established that the option would likely cause the child “significant harm”. The applicants also argued that it was the hospital who had applied to prevent the delivery of a therapy which it did not, itself, intend to provide. This was outside its powers as a public authority, and the court had no jurisdiction to uphold the hospital’s position.

25. The applicants relied on Article 8 of the Convention to say that applying a “best interests” test, rather than a “significant harm” test permitted unjustified interference in their parental rights under that Article. They also referred to Articles 2 and 5 of the Convention, but did not develop any arguments under those Articles. CG’s guardian and GOSH maintained their position that the course of action proposed by the parents was not in CG’s best interests.

26. Permission to appeal was granted in respect of the human rights grounds, but only in so far as they supplemented the core grounds for appeal. 

27. On 23 May 2017, the Court of Appeal dismissed the appeal. It stated:

“96. If one option is favoured by a parent, that may give it weight, or as Lord Justice Waite put it, incline the court to be ”influenced by a reflection that in the last analysis, the best interests of every child, include an expectation that difficult decisions affecting the length and quality of its life will be taken for it by the parent to whom its care has been entrusted by nature” Notwithstanding that that is the case, in the end it is the judge who has to choose the best course for a child. Whereas, in the case of Re King before Mr Justice Baker, there really was nothing to choose as between the benefits and detriments of two forms of radiotherapy, the court readily stood back and allowed the parents to make their choice”.

...

“112. It goes without saying that in many cases, all other things being equal, the views of the parents will be determinative. Very many cases involving children with these tragic conditions never come to court because a way forward is agreed as a result of mutual respect between the family members and the hospital, but it is well recognised that parents in the appalling position that these and other parents can find themselves may lose their objectivity and be willing to “try anything” even if, when viewed objectively, their preferred option is not in a child’s best interest. As the authorities to which I have already made reference underline again and again, the sole principle is that the best interests of the child must prevail and that must apply even to cases where parents, for the best of motives, hold on to some alternate view.

28. It found that the High Court was entitled to conclude that the nucleoside treatment option would be futile, and would have no benefit. As a consequence, nucleoside treatment was not a viable option before the court. The court therefore concluded that the factual basis for the applicants’ submissions was undermined, and that the question of whether a distinction existed between types of cases involving medical treatment for children advocated by parents did not arise.

29. Nevertheless, the Court of Appeal considered the “significant harm” test proposed by the applicants and stated that:

“114...It must follow from that unanimous professional and expert evidence that to move Charlie to America and expose him to treatment over there would be likely to expose him to continued pain, suffering and distress”.

30. The court said:

“114... it is plain that the [High Court] judge was not invited to consider the law in the way that is now put before this court let alone to consider the existence of “category 2” cases with the need to establish a threshold for significant harm. I have made extensive reference to the evidence as recorded by the judge regarding Charlie’s current state. It is clear, in my view, that if the judge had been invited to form a conclusion on whether Charlie was or was not suffering significant harm currently, that finding would have been made. At paragraph 49 the judge records the evidence of the doctors, the medical staff who have knowledge of the current state of Charlie’s life in the hospital and each of the other experts as follows:

“In some parts of the media this has been referred to as “pioneering treatment”. In fact, this type of treatment has not even reached the experimental stage on mice let alone been tried on humans with this particular strain of MDDS. It is the view of all those who have treated and been consulted in relation to Charlie in this country and also in Barcelona that such treatment would be futile, by which I mean would be of no effect but may well cause pain, suffering and distress to Charlie. This is the principal issue with which I have to grapple in this case [emphasis added]”.

...

115. The administration of nucleoside therapy, which involves no more than the introduction of some powder into the nutritional feed to Charlie’s body and may, at most, trigger some adverse bowel reaction, may be relatively benign and may not itself cause significant harm. The prospect of significant harm arises, however, in the context of such treatment from the judge’s finding that it would be of no benefit for Charlie and that he would need to continue with the regime of life-sustaining treatment, which the judge concluded was not otherwise in his best interests, so that the nucleoside therapy could be administered”.

31. The court also concluded that the hospital had not acted outside its powers. The issue of nucleoside treatment had been raised by the parents, not by the hospital. The appeal court found that the High Court judge’s decision resulted from a “child-focused, court-led evaluation of the baby’s best interests”. The fact that the merits of the alternative treatment represented a large part of the evaluation demonstrated that the judge had regarded the parents’ views as an important part of the process.

32. On the basis that the human rights grounds supported the applicant’s primary grounds, the Court of Appeal found that they too should be dismissed.

 

4. The Supreme Court decision of 8 June 2017, in the Matter of Charlie Gard

 

33. The applicants requested permission to appeal from the Supreme Court, who heard their application on Thursday 8 June 2017. Before the Supreme Court the applicants repeated the arguments made before the lower courts with a particular focus on the respect for their parental rights under Article 8, repeating the argument rejected by the Court of Appeal that the only reason which could justify interference in their Article 8 rights would be if there were a risk of “significant harm” to the child.

34. GOSH and CG’s guardian underlined that in accordance with domestic and international law, the best interests of the child were of paramount importance. They repeated their arguments that taking Charlie to America for experimental treatment was not in his best interests. CG’s guardian underlined that even if the proposed “significant harm” test were applied, the applicant’s claim would still fail because as stated by the Court of Appeal, continuing to maintain his life and taking him to America would be likely to expose him to continued pain, suffering and distress.

35. The Supreme Court rejected the applicants’ request for permission on the basis that no point of law of general, public importance had been identified. With reference to the domestic statute; the Convention; this Court’s case law; and the UN Convention on the rights of the child, the Supreme Court underlined that the welfare of the child shall be the paramount consideration. In its determination of the application on permission to appeal it concluded:

“Finally, the European Court of Human Rights has firmly stated that in any judicial decision where the rights under Article 8 of the parents and the child are at stake, the child’s rights must be the paramount consideration. If there is any conflict between them the child’s interests must prevail”.

36. The Supreme Court also reiterated the finding of the Court of Appeal that even if the “best interests” test were replaced with a test of “significant harm”, it is likely that Charlie would suffer significant harm if his present suffering is prolonged without any realistic prospect of improvement.

 

5. The Supreme Court decision of 19 June 2017, in the Matter of Charlie Gard

 

37. In light of the indication of this Court of 13 June 2017 under Rule 39, the government requested a hearing before the Supreme Court for directions on whether the Supreme Court could direct a further stay of the declaration of the High Court of 11 April 2017 (see paragraph 19 above). In their judgment the Supreme Court stated:

 

“15. Every day since 11 April 2017 the stays have obliged the hospital to take a course which, as is now clear beyond doubt or challenge, is not in the best interests of Charlie. The hospital finds itself in an acutely difficult ethical dilemma: although the stays have made it lawful to continue to provide him with AVNH, it considers it professionally wrong for it to have continued for over two months to act otherwise than in his best interests.

...

“17. We three members of this court find ourselves in a situation which, so far as we can recall, we have never previously experienced. By granting a stay, even of short duration, we would in some sense be complicit in directing a course of action which is contrary to Charlie’s best interests”.

38. The court also recalled the importance of protecting the applicants’ right to petition this Court and accordingly, granted a further stay until midnight on 10/11July 2017.

39. In closing the Supreme Court noted:

“22. By way of postscript, the court was today informed that the proposed application to the ECtHR will be made not only by the parents but also by or on behalf of Charlie. It is not, of course, for this court to comment on how the ECtHR should address the status of an application made by parents on behalf of a child for a declaration that his rights have been violated by decisions found to have been made in his best interests. But, as the ECtHR well knows, our procedures have required that Charlie’s participation in the domestic proceedings should at all times have been in the hands of an independent, professional guardian”.

 

B. Relevant domestic law and practice

 

1. The Children Act 1989

 

40. Subsection 1 is titled “Welfare of the child”. It provides:

(1) When a court determines any question with respect to—

(a) the upbringing of a child; ...

the child’s welfare shall be the court’s paramount consideration.

(2) In any proceedings in which any question with respect to the upbringing of a child arises, the court shall have regard to the general principle that any delay in determining the question is likely to prejudice the welfare of the child.

 41. The Act also addresses “parental responsibility”. It provides that where a child’s father and mother were married to each other at the time of his birth, they shall each have parental responsibility for the child. Each of the parents, or the mother if she is unmarried, has parental responsibility over the child. Section 3 states. In the Act "parental responsibility" means:

“all the rights, duties, powers, responsibilities and authority which by law a parent of a child has in relation to the child and his property."

 

42. Section 8 (1) grants the courts the powers to make orders with respect to children in certain circumstances, known as “specific issue” orders.

  

2. Domestic case law

 

 (a) Re A (Children) (Conjoined Twins: Surgical Separation) [2001] 2 WLR at p.480.

 43. The court stated that a child’s parents having parental responsibility have the power to give consent for their child to undergo treatment, but overriding control is vested in the court exercising its independent and objective judgment in the child’s best interests. 

 

(b) An NHS Trust v. MB (A Child represented by CAFCASS as Guardian ad Litem) [2006] 2 FLR 319.

 44. The court said as follows:

"(i) As a dispute has arisen between the treating doctors and the parents, and one, and now both, parties have asked the court to make a decision, it is the role and duty of the court to do so and to exercise its own independent and objective judgment.

(ii) The right and power of the court to do so only arises because the patient, in this case because he is a child, lacks the capacity to make a decision for himself.

(iii) I am not deciding what decision I might make for myself if I was, hypothetically, in the situation of the patient; nor for a child of my own if in that situation; nor whether the respective decisions of the doctors on the one hand or the parents on the other are reasonable decisions.

(iv) The matter must be decided by the application of an objective approach or test.

(v) That test is the best interests of the patient. Best interests are used in the widest sense and include every kind of consideration capable of impacting on the decision. These include, non-exhaustively, medical, emotional, sensory (pleasure, pain and suffering) and instinctive (the human instinct to survive) considerations.

(vi) It is impossible to weigh such considerations mathematically, but the court must do the best it can to balance all the conflicting considerations in a particular case and see where the final balance of the best interests lies.

(vii) Considerable weight (Lord Donaldson of Lymington MR referred to ‘a very strong presumption’) must be attached to the prolongation of life because the individual human instinct and desire to survive is strong and must be presumed to be strong in the patient. But it is not absolute, nor necessarily decisive; and may be outweighed if the pleasures and the quality of life are sufficiently small and the pain and suffering or other burdens of living are sufficiently great.

(viii) These considerations remain well expressed in the words as relatively long ago now as 1991 of Lord Donaldson of Lymington in Re J (A minor) (wardship: medical treatment) [1991] Fam 33 at page 46 where he said:

‘There is without doubt a very strong presumption in favour of a course of action which will prolong life, but ... it is not irrebuttable ... Account has to be taken of the pain and suffering and quality of life which the child will experience if life is prolonged. Account has also to be taken of the pain and suffering involved in the proposed treatment... We know that the instinct and desire for survival is very strong. We all believe in and assert the sanctity of human life .... Even very severely handicapped people find a quality of life rewarding which to the unhandicapped may seem manifestly intolerable. People have an amazing adaptability. But in the end there will be cases in which the answer must be that it is not in the interests of the child to subject it to treatment which will cause it increased suffering and produce no commensurate benefit, giving the fullest possible weight to the child’s, and mankind’s desire to survive.’

(ix) All these cases are very fact specific, i.e. they depend entirely on the facts of the individual case.

(x) The views and opinions of both the doctors and the parents must be carefully considered. Where, as in this case, the parents spend a great deal of time with their child, their views may have particular value because they know the patient and how he reacts so well; although the court needs to be mindful that the views of any parents may, very understandably, be coloured by their own emotion or sentiment. It is important to stress that the reference is to the views and opinions of the parents. Their own wishes, however understandable in human terms, are wholly irrelevant to consideration of the objective best interests of the child save to the extent in any given case that they may illuminate the quality and value to the child of the child/parent relationship."

 

(c) An NHS Trust v. MB (A Child represented by CAFCASS as Guardian ad Litem) [2006] 2 FLR 319.

45. In this case, the Supreme Court stated as follows:

"[22] Hence the focus is on whether it is in the patient’s best interests to give the treatment, rather than on whether it is in his best interests to withhold or withdraw it. If the treatment is not in his best interests, the court will not be able to give its consent on his behalf and it will follow that it will be lawful to withhold or withdraw it. Indeed, it will follow that it will not be lawful to give it.

[39] ...in considering the best interests of this particular patient at this particular time, decision-makers must look at his welfare in the widest sense, not just medical but social and psychological; they must consider the nature of the medical treatment in question, what it involves and its prospects of success; they must consider what the outcome of that treatment for the patient is likely to be; they must try and put themselves in the place of the individual patient and ask what his attitude to the treatment is or would be likely to be; and they must consult others who are looking after him or interested in his welfare, in particular for their view of what his attitude would be."

 

3. Family Procedure Rules 2010

 

46. Rule 16.2 sets out when a child can be joined as a party in family proceedings, stating:

“(1) The court may make a child a party to proceedings if it considers it is in the best interests of the child to do so”.

47. If the court decides to join a child as a party in family proceedings then a guardian must be appointed to represent them, unless the court is satisfied that it is not necessary to do so to safeguard the interests of the child.

48. The Family Court Practice Direction – Representation of Children, Part 4, Section 2, sets out the duty of the guardian as follows:

“It is the duty of a children’s guardian fairly and competently to conduct proceedings on behalf of the child. The children’s guardian must have no interest in the proceedings adverse to that of the child and all steps and decisions the children’s guardian takes in the proceedings must be taken for the benefit of the child”.

49. The Court of Appeal considered the role of the guardian in R & Ors v. Cafcass [2012] EWCA Civ 853, commenting:

“23. No detailed analysis of this statutory regime is necessary. The provisions speak for themselves. All we need say is that the children’s guardian is on any view pivotal to the whole scheme. The guardian is both the voice of the child and the eyes and ears of the court. As any judge who has ever sat in care cases will be all too aware, the court is at every stage of the process critically dependent upon the guardian. In a jurisdiction where the State is seeking to intervene – often very drastically – in family life, the legislature has appropriately recognised that determination of the child’s best interests cannot be guaranteed if the proceedings involve no more than an adversarial dispute between the local authority and the parents. Parliament has recognised that in this very delicate and difficult area the proper protection and furthering of the child’s best interests require the child to be represented both by his own solicitor and by a guardian, each bringing to bear their necessary and distinctive professional expertise.”

 

4. Access to experimental medication

 

50. All clinical trials to establish whether experimental medical treatment is appropriate and safe for human use need to be approved by the National Health Service Research Ethics Committee. The statutory framework is contained in the Medicines for Human Use (Clinical Trials Regulations) 2004, which transposes the European Clinical Trials Directive (EC/2001/20) into domestic law. The General Medical Council, which is the standard setting body for doctors in the United Kingdom, has also published guidelines on “Good practice in research covering clinical trials”.

 

C. International Law and Practice

 

1. United Nations

 

51. Article 3 (1) of the United Nations Convention on the Rights of the Child states:

“In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration”.

 

2. Council of Europe

 

52. The Council of Europe’s Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine (opened to signature at Oviedo on 4 April 1997), contains the following principles regarding consent:

“Chapter II – Consent

Article 6 – Protection of persons not able to consent

1. Subject to Articles 17 and 20 below, an intervention may only be carried out on a person who does not have the capacity to consent, for his or her direct benefit.

2. Where, according to law, a minor does not have the capacity to consent to an intervention, the intervention may only be carried out with the authorisation of his or her representative or an authority or a person or body provided for by law.

The opinion of the minor shall be taken into consideration as an increasingly determining factor in proportion to his or her age and degree of maturity.

3. Where, according to law, an adult does not have the capacity to consent to an intervention because of a mental disability, a disease or for similar reasons, the intervention may only be carried out with the authorisation of his or her representative or an authority or a person or body provided for by law.

The individual concerned shall as far as possible take part in the authorisation procedure.

4. The representative, the authority, the person or the body mentioned in paragraphs 2 and 3 above shall be given, under the same conditions, the information referred to in Article 5.

5. The authorisation referred to in paragraphs 2 and 3 above may be withdrawn at any time in the best interests of the person concerned.

53. According to the Explanatory report to the Convention, Article 6 is intended to be in conformity with the provisions in the United Nations Convention on the Rights of the Child (see paragraph 51). The Guide on the decision-making process regarding medical treatment in end-of-life situations was drawn up by the Committee on Bioethics of the Council of Europe in the course of its work on patients’ rights and with the intention of facilitating the implementation of the principles enshrined in the Oviedo Convention.

 

3. European Union

 

54. The European Union’s Charter of Fundamental Rights, which became legally binding with the entry into force of the Lisbon Treaty on 1 December 2009, contains the following Article:

Article 24 – The rights of the child

“1. Children shall have the right to such protection and care as is necessary for their well-being. They may express their views freely. Such views shall be taken into consideration on matters which concern them in accordance with their age and maturity.

2. In all actions relating to children, whether taken by public authorities or private institutions, the child’s best interests must be a primary consideration.

3. Every child shall have the right to maintain on a regular basis a personal relationship and direct contact with both his, or her parents, unless that is contrary to his or her interests.”

 

COMPLAINTS

 

55. The second and third applicants complained on their own behalf and on behalf of the first applicant under Articles 2 and 5 of the Convention. They argued that the hospital has blocked life-sustaining treatment to CG in violation of the positive obligation under Article 2. In respect of Article 5, they argued that CG is deprived of his liberty within the meaning of that article by the order of 11 April 2017.

56. The second and third applicants complained on their own behalf under Articles 6 and 8 of the Convention. Under Article 6 they complained that the Court of Appeal concluded that their intended parental decisions would cause the first applicant “significant harm” without hearing witness evidence on this point. Under Article 8 they argued that the declaration by the High Court of 11 April 2017 and subsequent domestic court decisions amount to a disproportionate interference in their parental rights because the domestic courts had taken their decisions in the “best interests” of the child. Whereas they should have asked whether there is a likelihood that the child “is suffering, or likely to suffer, significant harm”. As a result, the interference in their parental rights under Article 8 is disproportionate and cannot be justified.

 

THE LAW

 

I. STANDING TO ACT IN THE NAME AND ON BEHALF OF CG

 

57. Article 34 of the Convention provides as follows:

“The Court may receive applications from any person, non-governmental organisation or group of individuals claiming to be the victim of a violation by one of the High Contracting Parties of the rights set forth in the Convention or the Protocols thereto. The High Contracting Parties undertake not to hinder in any way the effective exercise of this right.”

 

A. Articles 2 and 5 of the Convention

 

58. In respect of Articles 2 and 5, the second and third Applicants have argued on their own behalf and that of CG that the hospital has blocked life-sustaining treatment to CG and the result is that he is unlawfully deprived of his liberty. The second and third applicants did not give any reasons why the Court should consider that they have standing to make those complaints on CG’s behalf.

 

B. The Court’s assessment

 

1. The relevant principles

 

59. In respect of Article 2, the relevant principles are set out in Lambert and Others v. France [GC], no. 46043/14, §§ 89-95, ECHR 2015 (extracts). In order to rely on Article 34 of the Convention, an applicant must be able to claim to be a victim of a violation of the Convention. An exception is made to this principle where the alleged violation or violations of the Convention are closely linked to a death or disappearance in circumstances allegedly engaging the responsibility of the State. In such cases the Court has recognised the standing of the victim’s next-of-kin to submit an application (see Lambert and Others, cited above, §§ 89-90).

60. Amongst the authorities cited in that case, the Court notes that under Article 8 of the Convention, it has also accepted on several occasions that parents who did not have parental rights could apply to it on behalf of their minor children (see Lambert and Others, cited above, § 94, with further references). The key criterion for the Court in these cases was the risk that some of the children’s interests might not be brought to its attention and that they would be denied effective protection of their Convention rights.

61. In respect of Article 5, the Court has regarded this right as one which is non-transferable (see Tomaszewscy v. Poland, no. 8933/05, § 77, 15 April 2014). However, in certain cases concerning Articles 5, 6 and 8 of the Convention, the Court has recognised that those close to the victim can be regarded as having standing due to a legitimate material interest and a moral interest, on behalf of themselves and of the family (see Nolkenbockhoff v. Germany, no 10300/83, § 33, 25 August 1987 § 33). Where there was an absence of close family ties, the Court has considered this one reason why standing should not be afforded to those who are not direct victims (see Sanles Sanles v. Spain (dec.), no. 48335/99, ECHR 2000‑XI).

62. Overall, a review of the cases in which the Convention institutions have accepted that a third party may, in exceptional circumstances, act in the name and on behalf of a vulnerable person reveals the following two main criteria: the risk that the direct victim will be deprived of effective protection of his or her rights, and the absence of a conflict of interests between the victim and the applicant (see Lambert and Others, § 102).

 

2. Application to the present case

 

63. Applying those two criteria set out above to the present case, the Court must consider whether concluding the second and third applicants do not have standing to complain on CG’s behalf would deprive CG of effective protection of his rights. In the present case, the Court finds the application of the criterion is more complex than that in Lambert and Others, (cited above) because the applicant is a minor, who has never been able to express his views.

64. The first criterion is whether there is a risk that CG as the direct victim, would be deprived of effective protection his rights if the present application could not go ahead on his behalf.

65. In this case that risk has been minimised where CG is represented by an independent, professional, court appointed guardian precisely to ensure that his own voice can be heard. That guardian has been active in the legal proceedings throughout the domestic procedures and it would be possible for the guardian to represent CG in an application to the Court.

66. The Court therefore concludes that based on the procedural possibility for CG to be represented, and the fact that this procedural possibility has functioned effectively in practice, the risk of a failure to protect CG’s rights has been reduced as far as possible, in the circumstances.

67. On the second criterion, the question is whether there was a conflict of interest between CG and the second and third applicants. The existence of such a conflict would obviously raise doubts over whether the second and third applicants could make an application on CG’s behalf. In this respect, the Court takes into account the unambiguous and repeated findings of the domestic courts that what the parents sought for CG was not in his best interests (see paragraph 37 above). Therefore, even though CG has never been able to express his views, the Court considers that there is a evident conflict of interest between the applicants.

68. Therefore, it could be argued that the second and third applicants do not have standing to raise a complaint under Article 2 of the Convention in the name and on behalf of CG. Indeed, this point was underlined by the Supreme Court in its judgment of 19 June 2017 (see paragraph 39 above).

69. The Court also recalls that applying those criteria in Lambert and Others (cited above § 106) it found that the parent applicants did not have standing to raise the complaints on the part of Vincent Lambert and concluded their complaint was incompatible ratione personae with the provisions of the Convention. However, looking at the situation as a whole, the Court considers that it is somewhat different to that in Lambert and Others (cited above), in light of the fact that CG is a minor, who has never been able to express his views or live an independent life. The second and third applicants’ status as parents is therefore arguably to be accorded greater weight in the present case, than in that of Lambert and Others, where Vincent Lambert had lived an adult life, separately from his parents and clearly expressed his views. Such an approach would accord with that set out in Article 6.2 of the Oviedo convention (see paragraph 52).

70. However, the Court does not see a need to come to a final conclusion on this point because as in Lambert and Others (see § 112) the Court will examine all the substantive issues arising in the present case under Articles 2 and 5 of the Convention, given that they were raised by the applicants on their own behalf.

 

II. EXHAUSTION OF DOMESTIC REMEDIES

 

A. The relevant principles

 

71. The rule of exhaustion of domestic remedies in Article 35 § 1 which provides that the Court may only deal with the matter after all domestic remedies have been exhausted, reflects the fundamentally subsidiary role of the Convention mechanism. It normally requires that the complaints intended to be made at international level should have been aired before the appropriate domestic courts, at least in substance, in compliance with the formal requirements and time‑limits laid down in domestic law.

72. The object of the rule is to allow the national authorities to address the allegation of a violation of a Convention right and, where appropriate, to afford redress before that allegation is submitted to the Court. If the complaint presented before the Court has not been put, either explicitly or in substance, to the national courts when it could have been raised, the national legal order has been denied the opportunity which the rule on exhaustion of domestic remedies is intended to give it to address the Convention issue. It is not sufficient that the applicant may have exercised another remedy which could have overturned the impugned measure on other grounds not connected with the complaint of a violation of a Convention right. It is the Convention complaint which must have been aired at national level for there to have been exhaustion of “effective remedies”. It would be contrary to the subsidiary character of the Convention machinery if an applicant, ignoring a possible Convention argument, could rely on some other ground before the national authorities for challenging an impugned measure, but then lodge an application before the Court on the basis of the Convention argument (see, among many other authorities, Vučković and Others v. Serbia (preliminary objection) [GC], nos.17153/11 and 29 others, §§ 69-77, 25 March 2014 Peacock v the United Kingdom no. 52335/12 (dec.) 5 January 2016 § 32).

 

B. Application to the present case

 

Articles 2, 5 and 6

73. The Court notes that in their application the applicants have highlighted that the domestic courts have not given consideration to the arguments raised under Articles 2 and 5 of the Convention. Given the meticulous and careful nature of the judgments of the domestic courts and their flexible approach to procedure in this case, the Court considers that the fact they did not address the Convention arguments does not indicate any arbitrariness in those judgments but rather results from the fact that those arguments were not made in any detail until the final stages in the proceedings. This conclusion is supported by a review of the content of the applicants’ pleadings before the domestic courts. Concerning the arguments made under Article 6 about the fairness of the proceedings before the Court of Appeal, the Court notes that these were raised in brief by the applicants before the Supreme Court and expressly coupled with their complaints under Articles 5 and 8.

74. Therefore, the Court considers that a question is raised over whether the applicants have clearly shown that they provided the authorities with the opportunity which is in principle intended to be afforded to a Contracting State by Article 35 § 1 of the Convention, namely that of addressing, and thereby preventing or putting right, the particular Convention violation alleged against it, in line with the rule of exhaustion of domestic remedies.

75. However, it does not need to come to a final conclusion on the point because the arguments are manifestly ill-founded, for the reasons set out below.

 

III. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 2 OF THE CONVENTION

 

76. Article 2 of the Convention provides as follows:

“1. Everyone’s right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally ....”

 

The relevant principles

 

1. Access to experimental treatment for terminally ill patients

 

77. Concerning access to experimental treatment, or treatment which is not usually authorised, the Court has previously considered that the positive obligations under Article 2 may include the duty to put in place an appropriate legal framework, for instance regulations compelling hospitals to adopt appropriate measures for the protection of their patients’ lives (see Hristozov and Others v. Bulgaria, § 108). This caused the Court to note in relation to its finding of no violation of Article 2 in that case, where the applicants sought experimental cancer treatment at a private clinic in Germany, that Bulgaria had in place a regulatory system adopted in line with the requirements the relevant European Directives governing access to unauthorised medicinal products in cases where conventional forms of medical treatment appeared insufficient.

78. Overall the Court concluded that Article 2 of the Convention cannot be interpreted as requiring access to unauthorised medicinal products for the terminally ill to be regulated in a particular way (see Hristozov and Others, cited above, § 108).

 

2. Withdrawal of life-sustaining treatment

 

79. As to the question of the withdrawal of life‑sustaining treatment, the Court has examined this question in detail in its landmark Grand Chamber case Lambert and Others (cited above) from the standpoint of the State’s positive obligations (see § 124).

80. In addressing the question of the administering or withdrawal of medical treatment in that and previous cases, the Court has taken into account the following elements:

- the existence in domestic law and practice of a regulatory framework compatible with the requirements of Article 2;

- whether account had been taken of the applicant’s previously expressed wishes and those of the persons close to him, as well as the opinions of other medical personnel;

- the possibility to approach the courts in the event of doubts as to the best decision to take in the patient’s interests (Lambert and Others, cited above, § 143).

81. As to the first of those three elements, the Court recalls its conclusion in its admissibility decision in Glass v. the United Kingdom, no. 61827/00, (dec.), 18 March 2003 that:

“Having regard to the detailed rules and standards laid down in the domestic law and practice of the respondent State in the area under consideration, it cannot be maintained that the relevant regulatory framework discloses any shortcomings which can lay the basis of an arguable claim of a breach of the domestic authorities’ obligation to protect the first applicant’s right to life.”

 

82. Accordingly, it dismissed the Article 2 complaint in that case as manifestly ill-founded.

83. The Court notes that no consensus exists among the Council of Europe member States in favour of permitting the withdrawal of artificial life-sustaining treatment, although the majority of States appear to allow it. While the detailed arrangements governing the withdrawal of treatment vary from one country to another, there is nevertheless consensus as to the paramount importance of the patient’s wishes in the decision-making process, however those wishes are expressed (see Lambert and Others, cited above § 147).

84. Accordingly, the Court considers that in this sphere concerning the end of life, as in that concerning the beginning of life, States must be afforded a margin of appreciation, not just as to whether or not to permit the withdrawal of artificial life‑sustaining treatment and the detailed arrangements governing such withdrawal, but also as regards the means of striking a balance between the protection of patients’ right to life and the protection of their right to respect for their private life and their personal autonomy (see, mutatis mutandis, A, B and C v. Ireland [GC], no. 25579/05, § 237, ECHR 2010). However, this margin of appreciation is not unlimited (ibid., § 238) and the Court reserves the power to review whether or not the State has complied with its obligations under Article 2 (Lambert and Others, cited above, § 148).

 

3. Application to the present case

 

85. The applicants complain that through the domestic legal proceedings, the hospital has blocked access to life-sustaining treatment for CG. This is a different argument to that advanced before the domestic courts, which concerned the withdrawal of life-sustaining treatment. The Court will therefore examine this argument in light of the general principles in its case law concerning access to experimental medication for terminally ill patients. In this respect it notes that it is not the subject of dispute between the parties that the treatment the second and third applicants seek for the first applicant is experimental, having never been tested on humans or animals (see paragraph 5), and any prospect of it having an effect is purely theoretical.

86. In relation to this argument, the Court recalls that in Hristozov and Others (cited above) it found no violation of Article 2 because the state had put in place a regulatory framework governing access to experimental medication. The applicants have not sought to argue in this case that such a framework is missing. However, the Court notes from the domestic proceedings, for example the need for permission from an Ethics Committee in order to access the nucleoside treatment (see paragraphs 6 and 50 above) that such a framework is in place in the United Kingdom. In addition it notes that like in Hristozov and Others (cited above), that regulatory framework is derived from the relevant European Directives.

87. As a regulatory framework is in place, this condition is fulfilled and the Court therefore recalls its conclusion in Hristozov and Others (cited above), that Article 2 of the Convention cannot be interpreted as requiring access to unauthorised medicinal products for the terminally ill to be regulated in any particular way. Accordingly, it considers that this aspect of the complaint is manifestly ill-founded.

88. As said, the applicants have not made an argument under Article 2 concerning the withdrawal of life-sustaining treatment. Nonetheless, the Court considers that in the circumstances of the case, and in light of the domestic judgments which turned on these arguments, that it is also appropriate to analyse the applicants’ complaint from this perspective.

89. In this context, the first of the three elements identified in the general principles set out above (see paragraph 81) is the existence in domestic law and practice of a regulatory framework compatible with the requirements of Article 2. In Glass ((dec.), cited above), the Court found the Article 2 complaint inadmissible because the framework in place was appropriate (see paragraph 81 above). Moreover, in its later judgment in that case it concluded that it did not consider that the regulatory framework in place in the United Kingdom is in any way inconsistent with the standards laid down in the Council of Europe’s Convention on Human Rights and Biomedicine in the area of consent (see Glass, cited above, § 75). Given that the applicants have not raised arguments on this point in their present application, or before the domestic courts, the Court sees no reason to change its previous conclusion. It therefore considers the first element to be satisfied.

90. The second element is whether account had been taken of CG’s previously expressed wishes and those of the persons close to him, as well as the opinions of other medical personnel. The applicants have not complained under this head, that their wishes were not taken account of in this context, although the Court considers that there is some overlap with the complaint made by the second and third applicants under Article 8 that their wishes as parents were not respected.

91. Examining the question from the perspective of Article 2, the Court recalls that neither Article 2 nor its case-law can be interpreted as imposing any requirements as to the procedure to be followed with a view to securing a possible agreement (see Lambert and Others, cited above, § 162).

92. It notes that whilst CG could not express his own wishes, the domestic courts ensured that his wishes were expressed though his guardian, an independent professional appointed expressly by the domestic courts for that purpose (see paragraph 48).

93. Moreover, the opinions of all medical personnel involved were examined in detail. These included the views of CG’s treating specialist who enjoyed an international reputation in the field, and her supporting clinical team including paediatric doctors and nurses. Opinions were also sought from a clinical team at a specialised hospital in another European country. For the purposes of the domestic proceedings the applicants were invited to privately instruct their own medical expert, which they did (see paragraph 12) and the domestic courts engaged in detail with the views of that expert.

94. The High Court judge who made the first instance decision met with all the parties and medical professionals involved and visited CG in hospital. The Court of Appeal also heard from the doctor in America who was willing to treat the child who was also invited to discuss his professional views with CG’s doctors in the United Kingdom, with a view to seeing whether they could narrow any of the issues between them. Finally, the parents were fully involved and represented through all the decisions made concerning CG and significant weight was given to their views.

95. This second element is therefore satisfied.

96. The third element is the possibility to approach the courts in the event of doubts as to the best decision to take in the patient’s interests. It is evident from the domestic proceedings that there was not only the possibility to approach the courts in the event of doubt but in fact, a duty to do so (see paragraphs 39 to 45 above). The Court also recalls that in its judgment in Glass (cited above), this Court criticised the treating hospital for failing to approach the courts in similar circumstances. The facts of the present case are wholly different, GOSH quite properly applied to the High Court under the relevant statute and the inherent jurisdiction of that court to obtain a legal decision as to the appropriate way forward.

97. Accordingly, the third element is satisfied.

98. Therefore, in light of the above, and in view of the margin of appreciation left to the authorities in the present case, the Court concludes that this complaint is manifestly ill-founded.

 

IV. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 5 OF THE CONVENTION

 

99. The applicants have not specified under which of the categories under Article 5 they wish to raise their arguments concerning deprivation of liberty, making reference only to the general principles. Moreover, the applicants did not detail their arguments on this point at the domestic level with reference to the Convention case law (see paragraph 73 above). Nor, do there appear to be previous examples within the Court’s case law which might bear comparison with the arguments as set out in the present case. Although, the Court notes that in the case of Nielsen v. Denmark (no. 10929/84, Court (Plenary), 28 November 1988 (§ 72), it considered that hospital treatment of a minor was not in violation of Article 5, stating that the conditions in which the applicant stayed thus did not, in principle, differ from those obtaining in many hospital wards where children with physical disorders are treated.

100. In light of this lack of clarity, the Court does not consider that it would be appropriate to come to any definitive conclusion on the application of Article 5 in this context and in any event, there is no need for it to do so, as the point is manifestly ill-founded for the reasons set out below.

101. Insofar as they have specified their argument, the applicants have contended that the case of H.L. v. the United Kingdom, no. 45508/99, ECHR 2004‑IX applies to the circumstances of the case. That case concerned the detention of the applicant under 5 § 1 (e) as a person of unsound mind. The Court found violations of Articles 5 § 1 and 5 § 4 of the Convention due to the absence of procedural safeguards (see § 124); and the lack of guarantees of the right of an individual deprived of his liberty to have the lawfulness of that detention reviewed by a court (§ 142), respectively.

102. As to the absence of procedural safeguards concerning detention, the Court considers that on the facts of the case, this element is linked to availability of a domestic legal framework and the possibility to apply to the domestic courts, which it has already considered in the context of Article 2 (see paragraphs 89 to 97 above). Accordingly, it cannot see that the applicants’ complaint under this article adds anything further to their claim from a Convention perspective.

103. Accordingly, the Court considers that this aspect of the complaint is manifestly ill-founded.

 

V. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLES 6 AND 8 OF THE CONVENTION

 

104. The Court recalls that it is the master of the characterisation to be given in law to the facts of a case (see Söderman v. Sweden [GC], no. 5786/08, § 57, ECHR 2013). In the present case, it considers that the applicants’ complaint under Article 6 about the manner in which the domestic courts made their decisions, concerns exclusively the alleged arbitrary interference in their private and family life. Indeed, it notes that it was argued as a supplemental aspect of the applicants’ Article 8 complaint (see paragraph 73). The complaint is therefore to be examined under Article 8 of the Convention alone, which provides as follows:

“1. Everyone has the right to respect for his private and family life, ...

2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.”

 

A. The relevant principles

 

105. As to the scope of Article 8 in this context, the Court has previously considered that a decision to impose treatment on a child contrary to the objections of the parent gave rise to an interference with the child’s right to respect for his private life, and in particular his right to physical integrity (see M.A.K. and R.K. v. the United Kingdom, nos. 45901/05 and 40146/06, § 75, 23 March 2010; and Glass, cited above, §§ 70‑72).

106. On the question of state interference where there is a conflict between a parent’s desire concerning medical care for their child and the opinion of medical professionals treating the child, the Court has found that it is appropriate for the medical professionals involved to bring such conflicts before a court for resolution (see Glass, cited above, § 83).

107. However, as acknowledged by the domestic courts, the facts of the present case are exceptional and the Court does not have examples in its case law which address the approach to be taken in resolving such conflicts. Nonetheless, it has on many occasions considered the manner in which domestic authorities intervene when families are in conflict, often in situations relating to care and custody arrangements. In such cases the Court has frequently recalled that the decisive issue is whether the fair balance that must exist between the competing interests at stake – those of the child, of the two parents, and of public order – has been struck, within the margin of appreciation afforded to States in such matters, taking into account, however, that the best interests of the child must be of primary consideration (see X v. Latvia [GC], no. 27853/09, § 95, ECHR 2013; Paradiso and Campanelli v. Italy [GC], no. 25358/12, § 208, ECHR 2017; Dubská and Krejzová v. the Czech Republic [GC], nos. 28859/11 and 28473/12, § 74, ECHR 2016; Mandet v. France, no. 30955/12, §§ 53-55, 14 January 2016; Korneykova and Korneykov v. Ukraine, no. 56660/12, § 129-130, 24 March 2016; N.Ts. and Others v. Georgia, no. 71776/12, §§ 81-83, 2 February 2016).

108. The Court has also reiterated that there is a broad consensus – including in international law – in support of the idea that in all decisions concerning children, their best interests must be paramount (see X v. Latvia, cited above, § 96 with further references).

 

B. Application to the present case

 

109. The Court notes at the outset that when it previously considered similar issues in the case of Glass, it considered that it was only asked to examine the issues raised from the standpoint of the first applicant’s (the child’s) right to respect for his physical integrity, having regard, of course, to the second applicant’s role as his mother and legal proxy (§ 72). In the present case, the second and third applicants complain only on their own behalf in respect of the interference with their rights under Article 8. Accordingly, it will conduct its analysis in light of the alleged interference with the second and third applicants and in light of its case law cited above relating to their “family ties” with the first applicant.

110. In light of the case law set out above (see paragraph 105), it considers there has been an interference in the Article 8 rights of the applicants. Any such interference constitutes a violation of this Article unless it is “in accordance with the law”, pursues an aim or aims that are legitimate under Article 8 § 2 and can be regarded as “necessary in a democratic society”.

 

1. “In accordance with the law”

 

111. The applicants have not complained as such about a failure to apply the legal framework in place. In respect of that legal framework, the Court recalls the conclusion in its judgment in Glass, cited above, § 75:

“Firstly, the regulatory framework in the respondent State is firmly predicated on the duty to preserve the life of a patient, save in exceptional circumstances. Secondly, that same framework prioritises the requirement of parental consent and, save in emergency situations, requires doctors to seek the intervention of the courts in the event of parental objection. It would add that it does not consider that the regulatory framework in place in the United Kingdom is in any way inconsistent with the standards laid down in the Council of Europe’s Convention on Human Rights and Biomedicine in the area of consent; nor does it accept the view that the many sources from which the rules, regulations and standards are derived only contribute to unpredictability and an excess of discretion in this area at the level of application”.

112. No reasons have been advanced to challenge the Court’s conclusions. Therefore, the Court considers that the interference was in accordance with the law.

 

2. “Legitimate aim”

 

113. The Court also finds that the interference was aimed at protecting the “health or morals” and the “rights and freedoms” of a minor – the first applicant – and thus pursued aims that are legitimate under Article 8 § 2.

 

3. “Necessary in a democratic society”

 

114. The second and third applicants argued that the interference with their parental rights based on the “best interests” test of the child was unnecessary. According to them, such an interference could only be justified where there was a risk of “significant harm” to the child. They have also argued that it was not appropriate for the question of CG’s treatment to be taken by the courts and that this amounted to an unjustifiable interference.

115. Dealing with the latter point first, the Court recalls that it found a violation of Article 8 in the case of Glass (cited above), because the hospital concerned did not go before the domestic courts to obtain authorisation to treat the applicant’s child, stating that (§ 83):

“...the decision of the authorities to override the second applicant’s objection to the proposed treatment in the absence of authorisation by a court resulted in a breach of Article 8 of the Convention”

116. It also notes that in this context the possibility to access court supervision is the third element identified in Lambert and Others (cited above) and already examined in the context of this case (see paragraph 96).

117. It is therefore clear that it was appropriate for the treating hospital to turn to the courts in the event of conflict.

118. In respect of the applicants’ argument that the appropriate test was not one of the child’s “best interests”, but one of a risk of “significant harm” to the child, the Court recalls that there is a broad consensus – including in international law – in support of the idea that in all decisions concerning children, their best interests must be paramount. But, the facts of the present case are exceptional (see paragraph 107) and there is therefore a lack of guidance in the Court’s case law on this point.

119. In any event, the Court does not consider this question to be decisive in the circumstances of the case. That is because even if the test suggested by the applicants is the appropriate one, the Court of Appeal and Supreme Court concluded that there was a risk of “significant harm” to CG (see paragraphs 30 and 36). They arrived at this conclusion on reviewing the decision of the High Court which considered extensive, expert evidence and heard from all concerned with CG’s daily care, who concluded, unanimously that it was likely he was being exposed to continued pain, suffering and distress.

120. The domestic courts also found, based on that extensive, expert evidence that for CG to undergo experimental treatment, with no prospects of success would offer no benefit, and prolong his suffering.

121. The Court reiterates that the question of whether an interference is “necessary in a democratic society” requires consideration of whether, in the light of the case as a whole, the reasons adduced to justify the measures are “relevant and sufficient”. In considering the reasons adduced to justify the measures, the Court will give due account to the fact that the national authorities had the benefit of direct contact with all of the persons concerned (see M.A.K. and R.K., cited above, § 68). In the present case, the Court accords the benefit of that direct contact even greater weight given the contact that the domestic courts have had with all those concerned and the extensive amount of technical expertise they have examined.

122. The Court also recalls that where there is no consensus within the member States of the Council of Europe, either as to the relative importance of the interest at stake or as to the best means of protecting it, particularly where the case raises sensitive moral or ethical issues, the margin of appreciation of the domestic authorities will be wider (see Dubská and Krejzová, cited above, § 178, ECHR 2016, and also Parrillo v. Italy [GC], no. 46470/11, § 169, ECHR 2015 with further references). The Court has previously considered in the context of Article 8 that in respect of the lack of consensus on access to experimental medical treatment for the terminally ill, the margin of appreciation is wide (see Hristozov and Others, cited above, § 124). Moreover, it is clear that the case before it raises sensitive moral and ethical issues.

123. The Court is also mindful that the essential object of Article 8 is to protect the individual against arbitrary action by the public authorities. The Court has already found that the legal framework in place was appropriate and that the authorities have a margin of appreciation in this sphere. The Court therefore considers that the legal framework as a whole has not been shown to be disproportionate. It has also found that the benefit of the direct contact with all persons concerned should be accorded significant weight. In such circumstances, it reiterates that it is not for the Court to substitute itself for the competent domestic authorities but rather to review under the Convention the decisions that those authorities have taken in the exercise of their power of appreciation (see Jovanovic v. Sweden, no.10592/12, § 76, 22 October 2015, with further references).

124. Therefore, examining the decisions taken by the domestic courts in light of those considerations, the Court recalls that they were meticulous and thorough; ensured that all those concerned were represented throughout; heard extensive and high-quality expert evidence; accorded weight to all the arguments raised; and were reviewed at three levels of jurisdiction with clear and extensive reasoning giving relevant and sufficient support for their conclusions at all three levels. Accordingly, the Court does not see any element suggesting that those decisions could amount to an arbitrary or disproportionate interference.

125. Therefore, this part of the complaint is manifestly ill-founded.

In view of the above, it is appropriate to discontinue the application of Rule 39 of the Rules of Court.

 

For these reasons, the Court, by a majority,

 

Declares the application inadmissible.

 

Done in English and notified in writing on 28 June 2017.

 

Abel Campos           Linos-Alexandre Sicilianos

Registrar                                President

La Consulta salva le depenalizzazioni del 2016

Avvocato Lawyer Avvocato
Mattia Preti - Pilato si lava le mani

Un illuminato Giudice di Varese ha sollevato diverse questioni di legittimità costituzionale rilevando la natura sostanzialmente penale dei "nuovi" illeciti amministrativi.

Le norme contestate sono state tuttavia salvate dalla Consulta che ha rilevato l'inammissibilità delle questioni sollevate.

Si riporta, di seguito, la Sentenza n. 109 del 2017 che ha così deciso:

 

"dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9 del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Varese, con l'ordinanza indicata in epigrafe"

 

Editoria Giuridica 

Corte Costituzionale, Sentenza n. 109/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori: [omissis

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9 del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67), promosso dal Tribunale ordinario di Varese, con ordinanza del 9 febbraio 2016, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2016.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2017 il Giudice relatore Nicolò Zanon.

 

1.- Il Tribunale ordinario di Varese, con ordinanza del 9 febbraio 2016 (r.o. n. 90 del 2016), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9 del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67). 

2.- Il rimettente riferisce che, nel procedimento penale sottoposto alla sua cognizione, E.F. risulta imputata per "il reato di cui agli articoli 81 cpv. c. p. e 2 comma 1 bis" del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della L. 11 novembre 1983, n. 638, poiché, in qualità di legale rappresentante della [omissis] di [omissis], "con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, ometteva di effettuare nei termini di legge il versamento della somma complessiva di Euro 177,00 relativa al periodo compreso tra il mese di agosto 2008 e febbraio 2009, trattenuta a titolo di ritenute previdenziali ed assistenziali sulla retribuzione dei dipendenti dell'azienda".

 

Riferisce altresì che il delitto contestato all'imputata, nelle sole ipotesi in cui l'importo omesso non sia superiore ad Euro 10.000 per ogni annualità, è stato oggetto di depenalizzazione e contestuale trasformazione in illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016 (entrato in vigore in data 6 febbraio 2016). Le relative condotte sono ora punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 10.000 ad un massimo di Euro 50.000.

 

Il giudice a quo evidenzia che l'art. 8 del D.Lgs. n. 8 del 2016 prevede l'applicabilità delle sanzioni amministrative "anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili" (comma 1) e che "ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 del codice penale" (comma 3). Ricorda, altresì, che l'art. 9 del D.Lgs. n. 8 del 2016 impone al giudice penale, nei casi di cui al precedente art. 8, comma 1, la trasmissione (entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto), all'autorità amministrativa competente all'irrogazione della sanzione amministrativa, degli atti relativi ai procedimenti penali riguardanti reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato, alla medesima data, risulti prescritto o estinto per altra causa.

 

Tanto premesso, solleva questioni di legittimità costituzionale: dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 3, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 8 del 2016, ai fatti di cui all'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463 del 1983, anche se commessi prima dell'entrata in vigore del decreto che ne ha disposto la trasformazione in illeciti amministrativi; dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui prevede che, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale decreto, la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile non possa essere superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato; dell'art. 9 del D.Lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui impone al giudice penale la trasmissione all'autorità amministrativa, competente ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria, degli atti relativi ai procedimenti penali riguardanti reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato, alla medesima data, risulti prescritto o estinto per altra causa. 

 

Tutte le questioni sono sollevate per contrasto con i principi di legalità e irretroattività della pena, di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., con il principio di colpevolezza, di cui all'art. 27 Cost., e con il principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost.

 

2.1.- In punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo ricorda che l'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463 del 1983, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 8 del 2016, sanzionava con la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino ad Euro 1.032,91 il datore di lavoro che ometteva di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

 

Con il citato art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016, il legislatore ha introdotto una soglia di punibilità per il delitto in questione, che costituisce tuttora reato solo laddove l'importo omesso - per singole annualità - risulti superiore ad Euro 10.000 (nel qual caso è ancora prevista la pena della reclusione fino a tre anni e della multa sino ad Euro 1.032), mentre è stato trasformato in illecito amministrativo nelle ipotesi in cui l'importo omesso non superi il limite soglia indicato, prevedendosi l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 ad Euro 50.000, anche per le condotte tenute anteriormente alla depenalizzazione.

 

Ciò posto, il rimettente sottolinea, come premessa del suo ragionamento, che il principio di irretroattività di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. trova applicazione esclusivamente per le norme penali e le pene da queste contemplate, per le quali risulta dunque inderogabile, mentre per le sanzioni amministrative l'operatività del principio è assicurata dall'art. 1 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), che può ben essere derogato da una legge ordinaria posteriore che preveda espressamente l'applicazione retroattiva di una sanzione amministrativa.

 

Ricorda, tuttavia, che, secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (d'ora in avanti: Corte EDU), le nozioni di "sanzione penale" e di "sanzione amministrativa" non possono essere desunte, semplicemente, dal nomen iuris utilizzato dal legislatore, né dall'autorità chiamata ad applicarla, ma devono, al contrario, essere ricavate in concreto, tenuto conto delle finalità e della portata del precetto sanzionatorio di volta in volta contemplato.

 

Il giudice a quo evidenzia che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU - di cui vengono diffusamente richiamate le pronunce concernenti la legittimità "del sistema sanzionatorio italiano del cosiddetto "doppio binario"", in relazione agli illeciti fiscali e tributari (è, in particolare, ampiamente illustrata la sentenza del 4 marzo 2014 nella causa Grande Stevens e altri contro Italia) - l'individuazione di una sanzione come "amministrativa" o "penale" non può dipendere unicamente dalla qualificazione ad essa attribuita dal legislatore né dalla natura dell'organo chiamato ad applicarla, dovendosi, al contrario, avere riguardo ad una serie di indici presuntivi, in presenza dei quali la sanzione - pur se formalmente qualificata come "amministrativa" - assume, a tutti gli effetti, la natura, lo scopo e le funzioni di una vera e propria pena: tra tali indici, il rimettente ricorda la "rilevante severità" della sanzione, "l'importo elevato in concreto inflitto e in astratto comminabile", la presenza di sanzioni accessorie collegate, e le ripercussioni complessive sugli interessi del condannato. In presenza di tali indici, le sanzioni amministrative, proprio per l'elevata afflittività nei confronti del condannato, rivestirebbero uno scopo chiaramente repressivo e preventivo, che si affianca a quello riparatorio dei pregiudizi di natura finanziaria cagionati dalla condotta, potendosi considerare, così, sostanzialmente di natura penale.

 

Secondo il giudice a quo, analoghe argomentazioni sosterrebbero la qualificazione in termini di pena della sanzione amministrativa attualmente prevista per le violazioni di cui all'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463 del 1983, laddove l'omesso versamento non superi il limite-soglia di Euro 10.000.

 

A tal proposito, evidenzia il rimettente come la sanzione introdotta per le violazioni "sottosoglia" contempli il pagamento di una somma ricompresa tra Euro 10.000 ed Euro 50.000, con un minimo edittale, dunque, superiore al massimo della pena pecuniaria prevista per le violazioni superiori alla soglia di punibilità costituenti ancora reato (pari alla multa fino ad Euro 1.032).

 

Anche in tal caso, ricorrerebbero i medesimi indici che la Corte EDU ha elaborato per attribuire alle sanzioni "nominalmente" amministrative la natura sostanziale di sanzioni penali.

 

In particolare, il giudice a quo rileva che "il complesso di norme di cui agli artt. 3 co. 6, 8 co. 1 e 3 e 9" del D.Lgs. n. 8 del 2016, nel prevedere l'applicazione della sanzione amministrativa anzidetta e la trasmissione degli atti del processo penale all'autorità amministrativa competente, non detta alcun criterio per ancorare la quantificazione della sanzione da applicare al danno effettivo cagionato agli enti di previdenza e di assistenza, sicché "la determinazione del quantum di sanzione concretamente irrogabile sarà operata dall'Ente applicatore", in parte in relazione al danno effettivo, in parte in relazione alla gravità della condotta (omissiva), e dunque secondo criteri valutativi tipici del giudizio penale. Nel caso in esame, a fronte di un omesso versamento estremamente contenuto (pari a Euro 177) dovrebbe trovare applicazione, a giudizio del rimettente, la sanzione amministrativa minima (pari ad Euro 10.000), evidenziandosi, in tal modo, a fronte di un danno "oggettivamente irrisorio" cagionato all'ente previdenziale, la funzione esclusivamente repressiva della sanzione, come tale idonea a rivelare la natura, le conseguenze e le finalità di una vera e propria pena. 

Tutto ciò premesso, il giudice a quo ritiene che, anche con riferimento all'anzidetta sanzione, a suo giudizio solo formalmente amministrativa, ma di fatto penale, debbano trovare applicazione i principi di legalità e di irretroattività delle sanzioni penali (in senso sostanziale) costituzionalmente sanciti dall'art. 25 Cost.: un'applicazione della sanzione amministrativa in esame anche ai fatti di omesso versamento (sotto-soglia) posti in essere prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 8 del 2016 (ossia prima del 6 febbraio 2016), avrebbe la conseguenza - nella prospettazione del rimettente "assolutamente abnorme e contraria ai principi fondanti del nostro ordinamento giuridico" - di esporre "il condannato in via amministrativa (ex imputato)" a conseguenze estremamente pregiudizievoli per i propri interessi economici (tenuto conto degli importi elevati della sanzione amministrativa, in particolare per quanto riguarda il minimoedittale), senza che questi abbia avuto la possibilità di conoscere tali conseguenze prima della propria omissione.


In tal modo, sarebbe frustrata la tutela apprestata dall'art. 25, secondo comma, Cost., che garantisce ad ogni persona "la prerogativa (finanche il diritto) di sapere in anticipo quali comportamenti costituiscono un fatto penalmente rilevante, a quale comportamento fa seguito l'applicazione di una pena (in senso sostanziale), nonché quale tipo di pena - ed in che misura - potrà essere inflitta". Tutela che impedisce, altresì, che un individuo "sia punito (personalmente o a livello patrimoniale)" per fatti che, al momento della commissione, non erano contemplati come reato o erano puniti con pene che, per tipologia e misura, non erano espressamente stabilite.

 

A tal proposito, il giudice rimettente evidenzia che, nel caso di specie, il datore di lavoro che abbia omesso di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 8 del 2016 e per importi complessivi estremamente contenuti, "non può che essersi prospettato conseguenze sanzionatorie (ancorché a livello penale) comunque limitatamente afflittive", anche in considerazione dei numerosi istituti penali sostanziali che, in sede di cognizione o di esecuzione, consentono, comunque, di evitare - in concreto - l'esecuzione di una pena o, comunque, di mitigarne le conseguenze (vengono citati, a titolo di esempio, i benefici della sospensione condizionale della pena, della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, della possibilità di assoluzione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., della possibilità di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova).

 

Secondo il giudice a quo, ulteriore profilo di incostituzionalità risiederebbe nella portata solo apparentemente favorevole del criterio previsto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 8 del 2016, volto a limitare la portata afflittiva della sanzione amministrativa nella parte in cui esclude che essa possa essere irrogata in misura superiore al massimo della pena "originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale".

 

Infatti, la norma nulla disporrebbe per le ipotesi in cui - come appunto nel caso di specie – il processo penale non sia stato ancora definito con sentenza (o con decreto penale) e, dunque, non sia stata ancora inflitta alcuna pena per il reato. In tali casi, l'art. 9 del D.Lgs. n. 8 del 2016 impone al giudice di pronunciare sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e di disporre la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente.

 

Quest'ultima, non avendo alcuna pena originariamente inflitta cui fare riferimento (e da convertire ex art. 135 cod. pen.), dovrebbe necessariamente - sebbene lo stesso giudice a quo riconosca che, sul punto, la disposizione sia "ambigua ed estremamente fumosa" – determinare la sanzione amministrativa da applicare all'interno della forbice edittale fissata dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016, che oscilla da un minimo di Euro 10.000 ad un massimo di Euro 50.000, a meno di ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi non già alla pena "inflitta" dal giudice in concreto (con sentenza o decreto), bensì a quella "prevista", "contemplata" o "comminata" in astratto dalla norma penale incriminatrice originaria. Tale ultima interpretazione viene tuttavia scartata dal giudice rimettente, poiché foriera "di un ulteriore profilo di assoluta irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà": il massimo della pena originariamente prevista in astratto per il reato prima della depenalizzazione, ragguagliata ai sensi dell'art. 135 cod. pen., e con l'aggiunta della multa pari ad Euro 1.032, potrebbe raggiungere l'importo di Euro 274.782, addirittura superiore al massimo della sanzione amministrativa applicabile in base alla nuova formulazione della norma (pari ad Euro 50.000).

 

Ciò determinerebbe una violazione del principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., per disparità di trattamento fra i soggetti – tutti imputati per fatti "sotto-soglia" commessi prima dell'entrata in vigore del decreto - la cui posizione sia già stata definita con una sentenza o un decreto di condanna (non ancora divenuta irrevocabile) ed i soggetti la cui posizione, al contrario, sia ancora pendente al momento dell'entrata in vigore, del decreto: nella prospettazione del rimettente, infatti, per i primi, la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile dovrà essere commisurata alla pena originariamente inflitta, secondo i criteri di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen.; per i secondi, invece, la sanzione "(nel silenzio della legge)" non potrà che essere determinata nei termini della cornice edittale di cui all'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016 (ossia da un minimo di Euro 10.000 ad un massimo di Euro 50.000), risultando, in tal modo, decisamente più afflittiva e pregiudizievole per gli interessi (economici) del condannato.

 

Ulteriore profilo di illegittimità costituzionale, ancora una volta per violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., è ravvisato dal giudice a quo nel fatto che - a differenza di quanto previsto per le pene - la disposizione di cui all'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016, nel contemplare il minimo ed il massimo edittale della sanzione amministrativa, "non introduce alcun istituto alternativo alla sua applicazione", che tenga conto, ad esempio, della particolare tenuità degli importi omessi ovvero di condotte riparatorie successivamente tenute dal reo. Si determinerebbe così un differente trattamento per colui che, pur avendo omesso di versare le ritenute previdenziali prima dell'entrata in vigore del decreto, abbia già ottenuto la pronuncia di una sentenza definitoria del giudizio - eventualmente beneficiando di istituti alternativi alla pena che possono, di fatto, azzerare le conseguenze pregiudizievoli della condotta (quali, adesempio, l'assoluzione per particolare tenuità del fatto o la sospensione condizionale della pena) - rispetto ai soggetti, la cui posizione, per questioni di mera tempistica processuale, non sia stata definita prima dell'entrata in vigore del decreto e che non hanno alcuna possibilità di sottrarsi all'applicazione della sanzione amministrativa.

 

2.2.- Quanto alla rilevanza delle questioni sollevate, il giudice a quo, alla luce dei fatti come contestati nel capo di imputazione, sostiene che "le norme di cui al recente D.Lgs. n. 8 del 2016 (in particolare, l'art. 8, commi 1 e 3 e l'art. 9 di cui si chiede la declaratoria d'incostituzionalità) trovano necessariamente applicazione anche al fatto concreto, non essendo stati pronunciati sentenza o decreto divenuti irrevocabili, né essendo il reato contestato all'imputata estinto per prescrizione o per altre cause", sicché il rimettente, proprio sulla base delle disposizioni anzidette, non potrebbe "che essere tenuto alla trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente, affinché provveda all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria".

 

Aggiunge, poi, che, atteso l'importo esiguo non versato e la condizione di incensurata riconoscibile all'imputata, quest'ultima, in caso di eventuale condanna in sede penale, avrebbe "ragionevolmente" potuto beneficiare di istituti volti ad evitare - in concreto - l'esecuzione della pena (in particolare, della sospensione condizionale) o, ancor prima, addirittura essere assolta, all'esito del giudizio di merito, in applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., istituti - entrambi - non contemplati con riferimento alla sanzione amministrativa pecuniaria.

 

L'applicazione retroattiva di una sanzione pecuniaria di importo estremamente elevato sarebbe, nel caso di specie, del tutto sproporzionata, sia rispetto al versamento omesso (pari ad Euro 177), sia rispetto al danno concretamente subito dall'ente previdenziale, e non consentirebbe all'imputata di comprendere l'effettivo disvalore della propria condotta, dal momento che la stessa avrebbe la percezione di essere punita con una "multa" (come si è soliti dire, nel linguaggio comune) assolutamente abnorme", la cui possibile applicazione non poteva esserle nota al momento della commissione del fatto (a cavallo degli anni 2008 e 2009) e la cui irrogazione "sarebbe sentita come un vero e proprio sopruso da parte dello Stato, volta semplicemente a "fare cassa"" e non già alla realizzazione di un'effettiva finalità rieducativa, con una palese violazione (anche) del principio di colpevolezza, di cui all'art. 27 Cost.

 

L'applicazione di una sanzione pecuniaria (formalmente amministrativa ma, di fatto, sostanzialmente penale) particolarmente incisiva e pregiudizievole per gli interessi economici del condannato, come quella contemplata dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016, se operata retroattivamente e, dunque, senza che la sanzione stessa fosse conosciuta dal reo al momento della sua azione, verrebbe percepita come un abuso ed un'ingiustizia da parte dello Stato. Come tale, osterebbe - ed, anzi, addirittura si contrapporrebbe - al principio per cui la pena (intesa in senso sostanziale) deve tendere alla rieducazione del condannato, e non consentirebbe al reo di comprendere il disvalore della propria condotta.

 

3.- Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale.

 

Secondo la difesa statale, non potrebbe esservi dubbio sul fatto che la sanzione astrattamente stabilita per le ipotesi sottostanti la soglia dei 10.000 Euro sia meno grave, non solo formalmente, considerata la natura amministrativa dell'illecito, ma anche sostanzialmente, trattandosi di sanzione pecuniaria. In secondo luogo, l'Avvocatura generale dello Stato rileva che il legislatore, procedendo alla depenalizzazione, si sarebbe adeguato all'orientamento della Corte costituzionale (sono citate le sentenze n. 196 del 2010 e n. 104 del 2014), secondo il quale, nell'ambito della depenalizzazione di reati "degradati" a illeciti amministrativi, si dà luogo ad una vicenda di successione di leggi, nella quale deve trovare attuazione il principio di retroattività in mitius, appunto pienamente realizzato dall'applicazione retroattiva delle più favorevoli sanzioni amministrative, in luogo di quelle originariamente penali.

 


 Le disposizioni censurate, ad avviso dell'interveniente, sarebbero del tutto conformi ai principi di legalità e irretroattività, nonché di uguaglianza, anche perché la previsione di limiti alla sanzione amministrativa, strettamente ancorati ai massimi edittali fissati per la pena originariamente prevista per il reato, consentirebbe di escludere la violazione del principio di colpevolezza, data la piena conoscibilità da parte dell'interessato, sin dalla commissione del fatto, della fattispecie anche sotto il profilo sanzionatorio, risultando così rispettata la libertà di autodeterminazione individuale.

 

Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, peraltro, non sarebbe sufficientemente motivata la questione sollevata in relazione alla prospettata impossibilità per l'imputato, una volta intervenuta la depenalizzazione, di accedere ai benefici che consentono di evitare l'esecuzione della pena (quali la sospensione condizionale e la non punibilità per particolare tenuità del fatto): rileva l'interveniente, infatti, che il giudice si sarebbe riferito alla "ragionevole possibilità" per l'interessato di beneficiare dei suddetti istituti, senza che siano stati forniti, tuttavia, gli elementi necessari a descrivere la fattispecie concreta, onde valutare la rilevanza della questione nel giudizio principale.

 

Più precisamente, il giudice avrebbe omesso di specificare se nella fattispecie sottoposta al suo vaglio sussistano i presupposti richiesti dall'ordinamento per l'applicazione degli istituti "ragionevolmente" adottabili, così compromettendo il doveroso preliminare controllo sulla rilevanza della questione che la Corte costituzionale è chiamata ad effettuare.

 

Inoltre, mentre il principio d'irretroattività della legge penale è espressamente tutelato dall'art. 25 Cost., quale presidio di garanzia contro l'arbitrio del legislatore e della libertà di autodeterminazione, il principio di retroattività in mitius, non presentando alcun collegamento con detta libertà, dato che la norma più favorevole sopravviene alla commissione del fatto, trova fondamento nel principio di uguaglianza. Il collegamento con l'art. 3 Cost. giustificherebbe la minor forza del principio di retroattività della norma più favorevole, il quale, a differenza di quello di irretroattività della legge penale, è suscettibile di deroghe "legittime sul piano costituzionale ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli" (viene citata la sentenza n. 394 del 2006).

 

Nel caso in esame, la finalità perseguita dalla riforma, di deflazionare il sistema penale mediante la depenalizzazione di un cospicuo numero di reati in vista della maggior efficienza della giurisdizione e nell'interesse dell'intera collettività, in ragione di pregnanti esigenze economiche e sociali, giustificherebbe, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, il diverso trattamento tra chi è oggi punito in via amministrativa e chi, per il medesimo fatto, è stato condannato in sede penale.

 

Motivi della decisione

 

1.- Nel corso di un giudizio penale avente ad oggetto il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali previsto dall'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della L. 11 novembre 1983, n. 638, il Tribunale ordinario di Varese solleva, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9 del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).

 

2.- Oggetto delle questioni sono alcune disposizioni del D.Lgs. n. 8 del 2016, che, in attuazione della delega contenuta nella L. 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), ha provveduto a sostituire con sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni amministrative accessorie le pene previste per una serie di reati. Sulla base, tra l'altro, di un criterio di depenalizzazione "nominativa", riferito a specifiche fattispecie delittuose e contravvenzionali, sia contenute nel codice penale che in leggi speciali, l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016, stabilisce la trasformazione in illecito amministrativo del delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, laddove - come accade nel giudizio a quo - l'importo omesso non sia superiore ad Euro 10.000 per ogni annualità. La condotta depenalizzata è ora punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 10.000 ad un massimo di Euro 50.000.

 

Il giudice a quo non censura, peraltro, la disposizione appena ricordata, ma sospetta di illegittimità costituzionale le norme (art. 8, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 8 del 2016) che prevedono l'applicabilità delle sanzioni amministrative anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di depenalizzazione, per un importo che non può essere superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 del codice penale.

 

Rileva, inoltre, l'illegittimità costituzionale della norma (contenuta nell'art. 9 del D.Lgs. n. 8 del 2016) che impone all'autorità giudiziaria l'obbligo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, di trasmettere all'autorità amministrativa competente gli atti dei procedimenti penali trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

 

Nel sollevare tali questioni di legittimità costituzionale, il giudice a quo aderisce esplicitamente alla tesi secondo cui il principio di irretroattività di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. trova applicazione esclusivamente per le norme penali e le pene da queste contemplate; ed afferma che, per le sanzioni amministrative, la stessa regola può invece essere derogata, in quanto prevista da una legge ordinaria (l'art. 1 della L. 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale").

 

Richiamando diffusamente la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (d'ora in avanti: Corte EDU), il rimettente sostiene, tuttavia, che le nozioni di "sanzione penale" e di "sanzione amministrativa" non possono essere desunte, "semplicemente", dal nomen iuris utilizzato dal legislatore, ma devono essere ricavate - in concreto - tenuto conto delle finalità e della portata del precetto sanzionatorio di volta in volta contemplato, alla luce di quegli indici (cosiddetti criteri Engel) che la Corte EDU ha elaborato in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848 (d'ora in avanti: CEDU).

 

Proprio applicando i suddetti criteri alla sanzione introdotta dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016, il giudice a quo giunge alla conclusione che essa sarebbe "solo formalmente" amministrativa, in quanto, per la sua elevata afflittività nei confronti del condannato, perseguirebbe uno scopo chiaramente repressivo e preventivo, piuttosto che soltanto riparatorio, dovendosi considerare, così, sostanzialmente di natura penale.

 

 

Da ciò deriverebbe la necessaria applicazione dei principi di legalità e di irretroattività delle sanzioni penali, sanciti dall'art. 25 Cost., con i quali contrasterebbe la retroattività – prevista dalle disposizioni censurate - della sanzione introdotta dal D.Lgs. n. 8 del 2016.

 

Secondo il giudice a quo, inoltre, il criterio limitativo previsto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 8 del 2016 (che impedisce di applicare, ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore della depenalizzazione, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen.) non potrebbe riferirsi alle ipotesi in cui - come appunto nel caso di specie - il processo penale non sia stato ancora definito con sentenza (o con decreto penale) e, dunque, non sia stata ancora inflitta alcuna pena suscettibile di ragguaglio pecuniario: ciò provocherebbe una disparità di trattamento, contrastante con l'art. 3 Cost., fra i soggetti la cui posizione sia già stata definita con una sentenza o un decreto di condanna (non ancora divenuti irrevocabili) ed i soggetti la cui posizione, al contrario, sia ancora pendente al momento dell'entrata in vigore del decreto.

 

Nel raffronto tra queste due categorie di soggetti, tutti imputati per fatti "sotto-soglia", il rimettente ravvisa un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale, ancora una volta per violazione del principio di eguaglianza.

 


Infatti, a differenza di quanto previsto per le pene, l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016, nel contemplare il minimo ed il massimo edittale della sanzione amministrativa, "non introduce alcun istituto alternativo alla sua applicazione", che tenga conto, ad esempio, della particolare tenuità degli importi omessi ovvero di condotte riparatorie successivamente tenute dal reo.

 

Infine, l'applicazione retroattiva di una sanzione pecuniaria di importo estremamente elevato sarebbe, nel caso di specie, del tutto sproporzionata, sia rispetto al versamento omesso (pari ad Euro 177), sia rispetto al danno concretamente subito dall'ente previdenziale, risultandone frustrata la funzione rieducativa della pena, di cui all'art. 27 Cost.: infatti, l'applicazione di una sanzione pecuniaria particolarmente incisiva e pregiudizievole per gli interessi economici del condannato, come quella contemplata dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016 – se operata retroattivamente e, dunque, senza che la sanzione stessa fosse conosciuta dal reo al momento della sua azione - verrebbe percepita come un abuso da parte dello Stato, in violazione del principio per cui la sanzione afflittiva deve tendere alla rieducazione del condannato.

 

3.- Tutte le questioni di legittimità costituzionale così sollevate sono inammissibili.

 

3.1.- Tale è, innanzitutto, la questione posta in riferimento all'asserita violazione, da parte degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9 del D.Lgs. n. 8 del 2016, del principio di irretroattività di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.

 

Le norme sospettate d'illegittimità costituzionale sono applicabili nel giudizio principale, in quanto l'obbligo - gravante sul giudice a quo - di disporre la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente, previsto dall'art. 9 del citato D.Lgs. n. 8 del 2016 (e, in particolare,dai commi 1 e 3, rilevanti nel caso di specie), rinviene la sua giustificazione proprio nella retroattività delle sanzioni amministrative prevista, in generale, dall'art. 8.

 

Il giudice rimettente muove esplicitamente dalla tesi per cui il principio costituzionale di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. si applica "esclusivamente alle norme penali ed alle pene ivi contemplate", mentre, per le sanzioni amministrative, il principio di irretroattività "trova fondamento in una legge ordinaria e, come tale, ben può essere derogato da una legge ordinaria posteriore che preveda - espressamente - l'applicazione retroattiva di una sanzione amministrativa".

 

Senonché, invocando i "più recenti innesti" della giurisprudenza Europea, sostiene il giudice a quo che i concetti di sanzione penale e di sanzione amministrativa non potrebbero desumersi, "semplicemente, dal nomen iuris utilizzato dal legislatore, né dall'autorità chiamata ad applicarla", ma, al contrario, dovrebbero "essere ricavati - in concreto - tenuto conto delle finalità e della portata del precetto sanzionatorio di volta in volta contemplato".

E, in tal senso, opera ampi riferimenti alla giurisprudenza della Corte EDU ed ai criteri Engel (identificati dal rimettente nella rilevante severità della sanzione, nell'elevato importo di questa inflitto in concreto e comunque astrattamente comminabile, nelle complessive ripercussioni sugli interessi del condannato, nella finalità sicuramente repressiva), applicando i quali la sanzione "formalmente" amministrativa di cui è questione nel giudizio a quo rivelerebbe la sua natura "sostanzialmente" penale, richiedendo l'applicazione del principio costituzionale di irretroattività di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., con conseguente illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate.

 

A prescindere da qualsiasi considerazione relativa al criterio casistico cui sarebbe in tal modo consegnata l'identificazione della natura penale della sanzione (che potrebbe porsi in problematico rapporto con l'esigenza garantistica tutelata dalla riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.), conta, in questa sede, che lo scopo perseguito dal giudice rimettente finisca per risultare contraddittorio rispetto alle premesse che egli stesso pone, e che i passaggi motivazionali dell'ordinanza di rimessione si allontanino alquanto dalle indicazioni ricavabili dalla costante giurisprudenza di questa Corte, a partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007.

 

Nell'attività interpretativa che gli spetta ai sensi dell'art. 101, secondo comma, Cost., il giudice comune ha il dovere di evitare violazioni della Convenzione Europea e di applicarne le disposizioni, sulla base dei principi di diritto espressi dalla Corte EDU, specie quando il caso sia riconducibile a precedenti di quest'ultima (sentenze n. 68 del 2017, n. 276 e n. 36 del 2016).

 

In tale attività, egli incontra, tuttavia, il limite costituito dalla presenza di una legislazione interna di contenuto contrario alla CEDU: in un caso del genere - verificata l'impraticabilità di una interpretazione in senso convenzionalmente conforme, e non potendo disapplicare la norma interna, né farne applicazione, avendola ritenuta in contrasto con la Convenzione e, pertanto, con la Costituzione, alla luce di quanto disposto dall'art. 117, primo comma, Cost. – deve sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna, per violazione di tale parametro costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 150 del 2015, n. 264 del 2012, n. 113 del 2011, n. 93 del 2010, n. 311 e n. 239 del 2009).

 

Nel caso in esame, il giudice a quo, invece, prende atto, in primo luogo, del tenore testuale di una legge nazionale alla quale egli stesso riconosce esplicitamente di non poter riferire il principio costituzionale di irretroattività di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. Al tempo stesso, ritiene che tale inapplicabilità non discenda che dalla formale "autoqualificazione" legislativa (la legge definisce amministrativa la sanzione), la quale risulterebbe smentita alla luce dei criteri Engel elaborati dalla Corte di Strasburgo, che di quella sanzione metterebbero in luce i caratteri sostanzialmente penali.

 

Il rimettente, dunque, utilizza i criteri Engel, sia per sottolineare la "vera" natura della sanzione, sia per dimostrare l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., della disposizione che sancisce l'applicazione retroattiva della sanzione stessa.

 

L'elaborazione dei criteri in parola, come noto, è servita alla Corte EDU per evitare la cosiddetta "truffa delle etichette", cioè per scongiurare che i processi di decriminalizzazione avviati da alcuni Stati aderenti avessero l'effetto di sottrarre gli illeciti, così depenalizzati, alle garanzie sostanziali assicurate dalla CEDU. In tal senso - e a questi specifici fini: applicare le garanzie convenzionali - la Corte di Strasburgo ha potuto di volta in volta ritenere non decisiva la qualificazione in termini di sanzione amministrativa attribuita dai legislatori interni a determinate disposizioni.

 

Di significato del tutto diverso risulta il passaggio argomentativo dell'ordinanza di rimessione. Il giudice a quo, infatti, svilisce l'"autoqualificazione legislativa" della sanzione come puramente nominale e, così facendo, trascura un preciso dato testuale, parte di una complessiva e discrezionale scelta legislativa di depenalizzazione.

 

In questa prospettiva, utilizza la giurisprudenza della Corte di Strasburgo per ricondurre nuovamente l'illecito amministrativo nel campo "sostanzialmente penale", allo scopo di ottenere l'applicazione, ad esso, dei presidii che la Costituzione italiana assicura alle sanzioni (formalmente) penali: l'art. 25, secondo comma, Cost. (nel suo complessivo significato) ed anche l'art. 27 Cost. (la cui pertinenza esclusiva alle sanzioni propriamente penali è, peraltro, affermata dalla costante giurisprudenza di questa Corte: sentenze n. 281 del 2013 e n. 487 del 1989; ordinanze n. 125 del 2008, n. 434 del 2007, n. 319 del 2002, n. 33 del 2001 e n. 159 del 1994).

 

Il rimettente, in altre parole, non ricorre ai criteri Engel per estendere alla sanzione formalmente amministrativa (ma "sostanzialmente penale" per la CEDU, nell'interpretazione della Corte di Strasburgo) le sole garanzie convenzionali - ed in particolare quelle enucleate dall'art. 7 della CEDU - in via interpretativa (se ciò gli fosse consentito dalla lettera della legge), ovvero sollevando una questione di legittimità costituzionale della disposizione di legge per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.

 

Neppure sostiene con franchezza, alla luce del carattere punitivo-afflittivo che accomuna le pene in senso stretto alle sanzioni amministrative - carattere pur riconosciuto, talvolta, da questa Corte (sentenze n. 276 del 2016, n. 104 del 2014 e n. 196 del 2010) - che l'art. 25, secondo comma, Cost., in virtù della sua ampia formulazione ("Nessuno può essere punito ..."), dovrebbe applicarsi non solo alle prime, ma anche alle seconde, fungendo, in tal caso, i criteri Engel da mero supporto argomentativo per integrare il significato del parametro costituzionale interno, in vista dell'allargamento della sua sfera di operatività: giacché, come si è visto, egli muove dalla contraria premessa che alle sanzioni amministrative l'art. 25, secondo comma, Cost. non si applichi.

 

Segue invece un terzo percorso, intrinsecamente contraddittorio, in quanto risultante dalla commistione tra premesse peculiari del primo itinerario interpretativo e conclusioni attese solo all'esito del secondo: la riqualificazione sostanziale dell'illecito viene a sortire l'effetto – di valenza para-legislativa - di ri-trasformare in penale una sanzione espressamente qualificata come amministrativa dal legislatore nazionale, consentendo l'invocazione dei parametri costituzionali interni, dallo stesso rimettente riferiti alla sola pena in senso stretto.

 

In tal modo, il giudice a quo intende ottenere l'allargamento dell'area di ciò che è penalmente rilevante: ma nella sentenza n. 49 del 2015 questa Corte ha già escluso la correttezza dell'assunto secondo cui l'illecito amministrativo, che il legislatore distingue con ampia discrezionalità dal reato (sentenze n. 43 del 2017 e n. 193 del 2016), appena sia tale da corrispondere, in forza della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ai criteri Engel di qualificazione della "pena", subirebbe l'attrazione del diritto penale dello Stato aderente, con conseguente saldatura tra il concetto di sanzione penale a livello nazionale e quello a livello Europeo.

 

In definitiva, il giudice a quo utilizza i criteri Engel per perseguire - nella prospettiva che egli stesso privilegia - l'obiettivo dell'applicazione delle tutele predisposte dal diritto nazionale per i soli precetti e per le sole sanzioni che l'ordinamento interno considera, secondo i propri principi, espressione della potestà punitiva penale dello Stato (sentenza n. 43 del 2017).

 

Ma tale scopo è del tutto diverso da quello che il ricorso ai criteri Engel lascerebbe attendere, cioè l'estensione alla sanzione amministrativa delle sole garanzie convenzionali, come elaborate dalla Corte di Strasburgo per la matière pénale.

 

Questa contraddittorietà tra premesse ed esito del percorso motivazionale seguito determina l'inammissibilità della questione.

 

3.2.- Inammissibili sono, altresì, le questioni sollevate con riferimento all'art. 3 Cost., articolate sotto due differenti profili.

 

In primo luogo, secondo il rimettente, la "clausola limitativa" di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 8 del 2016 non potrebbe operare nel caso - ricorrente nella specie - in cui il processo penale non sia stato ancora definito con sentenza (o con decreto penale) e, dunque, non sia stata ancora "inflitta" alcuna pena da convertire ai sensi dell'art. 135 cod. pen., dovendosi, dunque, necessariamente irrogare la sanzione amministrativa scegliendone l'importo tra la misura minima e quella massima, entrambe particolarmente severe, introdotte dal nuovo art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016. Posta tale premessa, il giudice a quo sostiene la violazione del principio di eguaglianza, per la disparità di trattamento fra i soggetti - tutti imputati per fatti "sotto-soglia" commessi prima dell'entrata in vigore del decreto - la cui posizione sia già stata definita con una sentenza o un decreto di condanna (non ancora irrevocabili) ed i soggetti la cui posizione, al contrario, sia ancora sub iudice al momento dell'entrata in vigore del decreto.

 

 

In secondo luogo, una violazione del principio di eguaglianza è anche ravvisata dal rimettente nel fatto che - a differenza di quanto previsto per le pene - la disposizione di cui all'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016, nel contemplare il minimo ed il massimo edittale della sanzione amministrativa, "non introduce alcun istituto alternativo alla sua applicazione", che tenga conto, ad esempio, della particolare tenuità degli importi omessi ovvero di condotte riparatorie successivamente tenute dal reo, così determinandosi, per mere questioni di tempistica processuale, un differente trattamento di situazioni identiche.

 

Si tratta, come è evidente, di censure costruite - per entrambi i profili sopra illustrati - direttamente sulla misura della sanzione amministrativa di nuova introduzione, nonché sulla sua esecuzione, prospettata come ineluttabile. Tuttavia, della disposizione a tal fine rilevante, ossia l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016, il giudice a quo non deve fare applicazione, tanto che essa non è stata neppure oggetto di apposita censura.

 

Infatti, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 8 del 2016, gli obblighi imposti al giudice penale innanzi al quale pende un procedimento avente ad oggetto un reato depenalizzato si arrestano alla trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa sostitutiva di quella penale. L'applicazione dell'art. 3, comma 6 (introduttivo di tale nuova sanzione), esula pertanto dalla sfera di cognizione del suddetto giudice, per essere attratta in quella - solo eventuale (conseguente cioè all'impugnazione del provvedimento amministrativo emesso secondo la tempistica scandita dall'art. 9, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 8 del 2016) - del giudice dell'opposizione al provvedimento sanzionatorio.

 


Sarà quest'ultimo a verificare il corretto esercizio della potestà sanzionatoria da parte dell'autorità amministrativa competente, alla quale soltanto spetta fare applicazione della norma che prevede l'illecito e stabilisce la sanzione (per un caso analogo, ordinanza n. 423 del 2001). 

 

Ne consegue l'inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza (ex plurimis, sentenza n. 31 del 2017; ordinanze n. 47 del 2016 e n. 128 del 2015).

 

3.3.- Per identica ragione deve essere dichiarata inammissibile, infine, la questione sollevata in riferimento all'art. 27 Cost.

 

Il rimettente ritiene che l'applicazione di una sanzione pecuniaria particolarmente incisiva e pregiudizievole per gli interessi economici del condannato, come quella contemplata dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016, se operata retroattivamente e, dunque, senza che la sanzione stessa fosse conosciuta dal reo al momento della sua azione, verrebbe percepita come un abuso da parte dello Stato, in violazione del principio per cui la sanzione afflittiva deve tendere alla rieducazione del condannato.

 

Anche in tal caso, la questione di legittimità costituzionale si appunta sulla misura della sanzione, dettata dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016, disposizione che, tuttavia, non è stata oggetto di censura e che, del resto, il giudice a quo non è chiamato ad applicare, per i motivi in precedenza illustrati.

 

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9 del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Varese, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2017.

 

Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2017.

Nuovo orientameto della Cassazione in materia di assegno divorzile

Si riporta la nota Cass. civ. Sez. I, Sent., 10 Maggio 2017, n. 11504 che, in merito alla statuizione sull'assegno di mantenimento, ha sancito il principio della "autoresponsabilità" economica, secondo criteri di indipendenza o autosufficienza di ciascun coniuge.

Nella decisione in commento, il parametro del "tenore di vita" non appare più adeguato al contesto sociale di riferimento e gli argomenti a suo tempo espressi dalla nota Cass. Civ. S.U. 11490 del 1990 sono analiticamente esaminati e messi in discussione dalla Corte.

L'autosufficienza del coniuge richiedente dovrà essere valutata sulla base dei seguenti indici: redditi, eventuali beni mobili o immobili, disponibilità di una casa di abitazione, capacità di svolgere attività lavorativa.

PER APPROFONDIMENTI

Testo integrale Cass. civ. Sez. I, Sent., 10 Maggio 2017, n. 11504 , v. sotto

Pubblicazioni in materia di assegno di mantenimento

Editoria Giuridica 

PER APPROFONDIMENTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [omissis]

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 

sul ricorso 20724/2014 proposto da:

 

L.L.C., elettivamente domiciliata in [omissis] presso l'avvocato M.A., rappresentata e difesa dall'avvocato S.S., giusta procura in calce al ricorso;- ricorrente -

 contro

G.V., elettivamente domiciliato in [omissis], presso l'avvocato M.D., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato F.I., giusta procura in calce al controricorso;- controricorrente -

 

avverso la sentenza n. 1670/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/03/2014;

 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato S.S.che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato I.F che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CERONI Francesca, che ha concluso per l'accoglimento dl ricorso.

 

Svolgimento del processo

 

1. - Il Tribunale di Milano ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio, contratto nel (OMISSIS), tra G.V. e L.L.C. ed ha respinto la domanda di assegno divorzile proposta da quest'ultima.

 

2. - Il gravame della L. è stato rigettato dalla Corte d'appello di Milano, con sentenza 27 marzo 2014.2.1. - La Corte, avendo ritenuto che il luogo di residenza della L. (convenuta nel giudizio) fosse a (OMISSIS), ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, a favore del Tribunale di Roma, ove era la residenza o il domicilio del ricorrente G., da essa sollevata sul presupposto della propria residenza all'estero, a norma della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 1; ha ritenuto poi non dovuto l'assegno divorzile in favore della L., non avendo questa dimostrato l'inadeguatezza dei propri redditi ai fini della conservazione del tenore di vita matrimoniale, stante l'incompletezza della documentazione reddituale da essa prodotta, in una situazione di fatto in cui l'altro coniuge aveva subito una contrazione reddituale successivamente allo scioglimento del matrimonio.

 

3. - Avverso questa sentenza la L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, cui si è opposto il G. con controricorso. Le parti hanno presentato memorie ex art. 378 cod. proc. civ..

 

Motivi della decisione

 

1. - Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 1, per avere la Corte d'appello affermato la competenza per territorio del Tribunale di Milano, essendo invece competente il Tribunale di Roma, ove era la residenza o il domicilio del ricorrente G., essendo la convenuta residente all'estero.

 

1.1. - Il motivo è infondato.

 

Premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dal G., la questione della competenza è stata riproposta in appello e che su di essa, quindi, non si è formato il giudicato, la sentenza impugnata ha ragionevolmente valorizzato quanto dichiarato dalla L. (convenuta nel giudizio) nell'atto di appello, e in altri atti giudiziari, circa la sua residenza a (OMISSIS), che corrispondeva a quanto risultava dalle certificazioni anagrafiche, giudicando irrilevante la diversa indicazione, resa all'udienza presidenziale, di essere residente a (OMISSIS), luogo quest'ultimo rientrante pur sempre nella competenza del Tribunale di Milano; inoltre, ha adeguatamente argomentato in ordine a(la mancanza di prova della residenza all'estero della L., ritenendo inidonea a tal fine la mera disponibilità da parte della medesima di un'abitazione negli Stati Uniti.La decisione impugnata è, pertanto, conforme al principio enunciato da questa Corte - che va ribadito -, secondo cui la domanda di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario va proposta, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 1, (nel testo introdotto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3-bis, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 1), quale risultante a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 169 del 2008), al tribunale del luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto, salva l'applicazione degli ulteriori criteri previsti in via subordinata dalla medesima norma (Cass. ord. n. 15186 del 2014).

2. - Con il secondo motivo la L. ha denunciato la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, per avere la Corte milanese negato il suo diritto all'assegno sulla base della circostanza che lo stesso G. non avesse mezzi adeguati per conservare l'alto tenore di vita matrimoniale, dando rilievo decisivo alla riduzione dei suoi redditi rispetto all'epoca della separazione, mentre avrebbe dovuto prima verificare la indisponibilità, da parte dell'ex coniuge richiedente, di mezzi adeguati a conservare il tenore di vita matrimoniale o la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

 

Con il terzo motivo la L. ha denunciato vizio di motivazione, per avere omesso di considerare elementi probatori rilevanti al fine di dimostrare la sussistenza del diritto all'assegno.Con il quarto motivo la ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., per avere i giudici di merito escluso il diritto all'assegno, disconoscendo la rilevanza della sperequazione tra le situazioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi e dando erroneamente rilievo agli accordi raggiunti in sede di separazione che, al contrario, indicavano la disparità economica tra le parti e la mancanza di autosufficienza economica della L..

 

2.1. - Tali motivi sono infondati.


Si rende, tuttavia, necessaria, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 4, la correzione della motivazione in diritto della sentenza impugnata, il cui dispositivo - come si vedrà (cfr. infra, sub n. 2.6) - è conforme a diritto, in base alle considerazioni che seguono.

 

Una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso - sulla base dell'accertamento giudiziale, passato in giudicato, che "la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3" (cfr. artt. 1 e 2, mai modificati, nonchè la L. n. 898 del 1970, art. 4, commi 12 e 16) -, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, i quali devono perciò considerarsi da allora in poi "persone singole", sia dei loro rapporti economico-patrimoniali (art. 191 c.c., comma 1) e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale (art. 143 c.c., comma 2), fermo ovviamente, in presenza di figli, l'esercizio della responsabilità genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da parte di entrambi gli ex coniugi (cfr. art. 317 c.c., comma 2, e da artt. 337-bis a 337-octies c.c.).

 

Perfezionatasi tale fattispecie estintiva del rapporto matrimoniale, il diritto all'assegno di divorzio - previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, nel testo sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 10 - è condizionato dal previo riconoscimento di esso in base all'accertamento giudiziale della mancanza di "mezzi adeguati" dell'ex coniuge richiedente l'assegno o, comunque, dell'impossibilità dello stesso "di procurarseli per ragioni oggettive".

 

La piana lettura di tale comma 6 dell'art. 5 - "Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive" - mostra con evidenza che la sua stessa "struttura" prefigura un giudizio nitidamente e rigorosamente distinto in due fasi, il cui oggetto è costituito, rispettivamente, dall'eventuale riconoscimento del diritto (fase dell'an debeatur) e - solo all'esito positivo di tale prima fase - dalla determinazione quantitativa dell'assegno (fase del quantum debeatur).

 

La complessiva ratio della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, (diritto condizionato all'assegno di divorzio e - riconosciuto tale diritto determinazione e prestazione dell'assegno) ha fondamento costituzionale nel dovere inderogabile di "solidarietà economica" (art. 2, in relazione all'art. 23, Cost.), il cui adempimento è richiesto ad entrambi gli ex coniugi, quali "persone singole", a tutela della "persona" economicamente più debole (cosiddetta "solidarietà post-coniugale"): sta precisamente in questo duplice fondamento costituzionale sia la qualificazione della natura dell'assegno di divorzio come esclusivamente "assistenziale" in favore dell'ex coniuge economicamente più debole (art. 2 Cost.) - natura che in questa sede va ribadita -, sia la giustificazione della doverosità della sua "prestazione" (art. 23 Cost.).

 

Sicchè, se il diritto all'assegno di divorzio è riconosciuto alla "persona" dell'ex coniuge nella fase dell'an debeatur, l'assegno è "determinato" esclusivamente nella successiva fase del quantum debeatur, non già "in ragione" del rapporto matrimoniale ormai definitivamente estinto, bensì "in considerazione" di esso nel corso di tale seconda fase (cfr. l'incipit del comma 6 dell'art. 5 cit.: "(....) il tribunale, tenuto conto (....)"), avendo lo stesso rapporto, ancorchè estinto pure nella sua dimensione economico-patrimoniale, caratterizzato, anche sul piano giuridico, un periodo più o meno lungo della vita in comune ("la comunione spirituale e materiale") degli ex coniugi.

 

Deve, peraltro, sottolinearsi che il carattere condizionato del diritto all'assegno di divorzio - comportando ovviamente la sua negazione in presenza di "mezzi adeguati" dell'ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità "di procurarseli", vale a dire della "indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso - comporta altresì che, in carenza di ragioni di "solidarietà economica", l'eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della "mera preesistenza" di un rapporto matrimoniale ormai estinto, ed inoltre di durata tendenzialmente sine die: il discrimine tra "solidarietà economica" ed illegittima locupletazione sta, perciò, proprio nel giudizio sull'esistenza, o no, delle condizioni del diritto all'assegno, nella fase dell'an debeatur.

 

Tali precisazioni preliminari si rendono necessarie, perchè non di rado è dato rilevare nei provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto l'assegno di divorzio una indebita commistione tra le due "fasi" del giudizio e tra i relativi accertamenti che, essendo invece pertinenti esclusivamente all'una o all'altra fase, debbono per ciò stesso essere effettuati secondo l'ordine progressivo normativamente stabilito.

 

2.2. - Tanto premesso, decisiva è, pertanto - ai fini del riconoscimento, o no, del diritto all'assegno di divorzio all'ex coniuge richiedente -, l'interpretazione del sintagma normativo "mezzi adeguati" e della disposizione "impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive" nonchè, in particolare e soprattutto, l'individuazione dell'indispensabile "parametro di riferimento", al quale rapportare l'"adeguatezza-inadeguatezza" dei "mezzi" del richiedente l'assegno e, inoltre, la "possibilità-impossibilità" dello stesso di procurarseli.

 

Ribadito, in via generale - salve le successive precisazioni (v., infra, n. 2.4) -, che grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni cui è subordinato il riconoscimento del relativo diritto, è del tutto evidente che il concreto accertamento, nelle singole fattispecie, dell'adeguatezza-inadeguatezza" di "mezzi" e della "possibilità-impossibilità" di procurarseli può dar luogo a due ipotesi: 1) se l'ex coniuge richiedente l'assegno possiede "mezzi adeguati" o è effettivamente in grado di procurarseli, il diritto deve essergli negato tout court; 2) se, invece, lo stesso dimostra di non possedere "mezzi adeguati" e prova anche che "non può procurarseli per ragioni oggettive", il diritto deve essergli riconosciuto.

 

E' noto che, sia prima sia dopo le fondamentali sentenze delle Sezioni Unite nn. 11490 e 11492 del 29 novembre 1990 (cfr. ex plurimis, rispettivamente, le sentenze nn. 3341 del 1978 e 4955 del 1989, e nn. 11686 del 2013 e 11870 del 2015), il parametro di riferimento - al quale rapportare l'"adeguatezza-inadeguatezza" dei "mezzi" del richiedente - è stato costantemente individuato da questa Corte nel "tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio" (così la sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, pag. 24).

 

 

Sull'attuale rilevanza del "tenore di vita matrimoniale", come parametro "condizionante" e decisivo nel giudizio sul riconoscimento del diritto all'assegno, non incide - come risulterà chiaramente alla luce delle successive osservazioni - la mera possibilità di operarne in concreto un bilanciamento con altri criteri, intesi come fattori di moderazione e diminuzione di una somma predeterminata in astratto sulla base di quel parametro.


 A distanza di quasi ventisette anni, il Collegio ritiene tale orientamento, per le molteplici ragioni che seguono, non più attuale, e ciò lo esime dall'osservanza dell'art. 374 c.p.c., comma 3.

 

A) Il parametro del "tenore di vita" - se applicato anche nella fase dell'an debeatur - collide radicalmente con la natura stessa dell'istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici: infatti, come già osservato (supra, sub n. 2.1), con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico-patrimoniale - a differenza di quanto accade con la separazione personale, che lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali di cui all'art. 143 cod. civ. -, sicchè ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo sia pure limitatamente alla dimensione economica del "tenore di vita matrimoniale" ivi condotto - in una indebita prospettiva, per così dire, di "ultrattività" del vincolo matrimoniale.

Sono oltremodo significativi al riguardo:

1) il brano della citata sentenza delle Sezioni Unite n. 11490 del 1990, secondo cui "(....) è utile sottolineare che tutto il sistema della legge riformata (....) privilegia le conseguenze di una perdurante (....) efficacia sul piano economico di un vincolo che sul piano personale è stato disciolto (....)" (pag. 38);

2) l'affermazione della "funzione di riequilibrio" delle condizioni economiche degli ex coniugi attribuita da tale sentenza all'assegno di divorzio: "(....) poichè il giudizio sull'an del diritto all'assegno è basato sulla determinazione di un quantum idoneo ad eliminare l'apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche del coniuge che, in via di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio (....), è necessaria una determinazione quantitativa (sempre in via di massima) delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza dei mezzi dell'avente diritto, che costituiscono il limite o tetto massimo della misura dell'assegno" (pagg. 24-25: si noti l'evidente commistione tra gli oggetti delle due fasi del giudizio).

 

B) La scelta di detto parametro implica l'omessa considerazione che il diritto all'assegno di divorzio è eventualmente riconosciuto all'ex coniuge richiedente, nella fase dell'an debeatur, esclusivamente come "persona singola" e non già come (ancora) "parte" di un rapporto matrimoniale ormai estinto anche sul piano economico-patrimoniale, avendo il legislatore della riforma del 1987 informato la disciplina dell'assegno di divorzio, sia pure per implicito ma in modo inequivoco, al principio di "autoresponsabilità" economica degli ex coniugi dopo la pronuncia di divorzio.

 

C) La "necessaria considerazione", da parte del giudice del divorzio, del preesistente rapporto matrimoniale anche nella sua dimensione economico-patrimoniale ("(....) il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio (....)") è normativamente ed esplicitamente prevista soltanto per l'eventuale fase del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell'assegno (quantum debeatur), vale a dire - come già sottolineato - soltanto dopo l'esito positivo della fase precedente (an debeatur), conclusasi cioè con il riconoscimento del diritto all'assegno.

 

D) Il parametro del "tenore di vita" induce inevitabilmente ma inammissibilmente, come già rilevato (cfr., supra, sub n. 2.1), una indebita commistione tra le predette due "fasi" del giudizio e tra i relativi accertamenti.

E' significativo, al riguardo, quanto affermato dalle Sezioni Unite, sempre nella sentenza n. 11490 del 1990: "(....) lo scopo di evitare rendite parassitarie ed ingiustificate proiezioni patrimoniali di un rapporto personale sciolto può essere raggiunto utilizzando in maniera prudente, in una visione ponderata e globale, tutti i criteri di quantificazione supra descritti, che sono idonei ad evitare siffatte rendite ingiustificate, nonchè a responsabilizzare il coniuge che pretende l'assegno, imponendogli di attivarsi per realizzare la propria personalità, nella nuova autonomia di vita, alla stregua di un criterio di dignità sociale (...)".

 

E) Le menzionate sentenze delle Sezioni Unite del 1990 si fecero carico della necessità di contemperamento dell'esigenza di superare la concezione patrimonialistica del matrimonio "inteso come "sistemazione definitiva", perchè il divorzio è stato assorbito dal costume sociale" (così la sentenza n. 11490 del 1990) con l'esigenza di non turbare un costume sociale ancora caratterizzato dalla "attuale esistenza di modelli di matrimonio più tradizionali, anche perchè sorti in epoca molto anteriore alla riforma", con ciò spiegando la preferenza accordata ad un indirizzo interpretativo che "meno traumaticamente rompe(sse) con la passata tradizione" (così ancora la sentenza n. 11490 del 1990).

Questa esigenza, tuttavia, si è molto attenuata nel corso degli anni, essendo ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonchè come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile (matrimonio che - oggi - è possibile "sciogliere", previo accordo, con una semplice dichiarazione delle parti all'ufficiale dello stato civile, a norma del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 12, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, art. 1, comma 1).

Ed è coerente con questo approdo sociale e legislativo l'orientamento di questa Corte, secondo cui la formazione di una famiglia di fatto da parte del coniuge beneficiario dell'assegno divorzile è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una eventuale cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale da parte dell'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo (cfr. le sentenze nn. 6855 del 2015 e 2466 del 2016). In proposito, un'interpretazione delle norme sull'assegno divorzile che producano l'effetto di procrastinare a tempo indeterminato il momento della recisione degli effetti economico-patrimoniali del vincolo coniugale, può tradursi in un ostacolo alla costituzione di una nuova famiglia successivamente alla disgregazione del primo gruppo familiare, in violazione di un diritto fondamentale dell'individuo (cfr. Cass. n. 6289/2014) che è ricompreso tra quelli riconosciuti dalla Cedu (art. 12) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 9).

Si deve quindi ritenere che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale.

L'interesse tutelato con l'attribuzione dell'assegno divorzile come detto - non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione - esclusivamente - assistenziale dell'assegno divorzile.

 

F) Al di là delle diverse opinioni che si possono avere sulla rilevanza ermeneutica dei lavori preparatori della L. n. 74 del 1987 (che inserì nell'art. 5 il fondamentale riferimento alla mancanza di "mezzi adeguati" e alla "impossibilità di procurarseli") in senso innovativo (come sosteneva una parte della dottrina che imputava alla giurisprudenza precedente di avere favorito una concezione patrimonialistica della condizione coniugale) o sostanzialmente conservativo del precedente assetto (si legga in tal senso il brano della sentenza delle Sezioni Unite n. 11490/1990 che considerava non giustificato "l'abbandono di quella parte dei criteri interpretativi adottati in passato per il giudizio sull'esistenza del diritto all'assegno"), non v'è dubbio che chiara era la volontà del legislatore del 1987 di evitare che il giudizio sulla "adeguatezza dei mezzi" fosse riferito "alle condizioni del soggetto pagante" anzichè "alle necessità del soggetto creditore": ciò costituiva "un profilo sul quale, al di là di quelle che possono essere le convinzioni personali del relatore, qui irrilevanti, si è realizzata la convergenza della Commissione" (cfr. intervento del relatore, sen. N. Lipari, in Assemblea del Senato, 17 febbraio 1987, 561a sed. pom., resoconto stenografico, pag. 23). Nel giudizio sull'an debeatur, infatti, non possono rientrare valutazioni di tipo comparativo tra le condizioni economiche degli ex coniugi, dovendosi avere riguardo esclusivamente alle condizioni del soggetto richiedente l'assegno successivamente al divorzio.

Le osservazioni critiche sinora esposte non sono scalfite:

a) nè dalla sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 2015, che ha sostanzialmente recepito l'orientamento in questa sede non condiviso, senza peraltro prendere posizione sulla sostanza delle censure formulate dal giudice rimettente, riducendo quella sollevata ad una mera questione di "erronea interpretazione" della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, e omettendo di considerare che, in una precedente occasione, nell'escludere la completa equiparabilità del trattamento economico del coniuge divorziato a quello del coniuge separato, aveva affermato che "(....) basterebbe rilevare che per il divorziato l'assegno di mantenimento non è correlato al tenore di vita matrimoniale" (sentenza n. 472 del 1989, n. 3 del Considerato in diritto);

b) e neppure dalle disposizioni di cui al comma 9 dello stesso art. 5 - secondo cui: "I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria" -, in quanto il parametro dell'"effettivo tenore di vita" è richiamato esclusivamente al fine dell'accertamento dell'effettiva consistenza reddituale e patrimoniale dei coniugi: infatti - se il primo periodo è dettato al solo fine di consentire al presidente del tribunale, nell'udienza di comparizione dei coniugi, di dare su base documentale "i provvedimenti temporanei e urgenti (anche d'ordine economico) che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole" (art. 4, comma 8) -, il secondo periodo invece, che presuppone la "contestazione" dei documenti prodotti (concernenti i rispettivi redditi e patrimoni), nell'affidare al "tribunale" le relative "indagini", cioè l'accertamento di tali componenti economico-fiscali, richiama il parametro dell'"effettivo tenore di vita" al fine, non già del riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio al "singolo" ex coniuge che lo fa valere ma, appunto, dell'accertamento circa l'attendibilità di detti documenti e dell'effettiva consistenza dei rispettivi redditi e patrimoni e, quindi, del "giudizio comparativo" da effettuare nella fase del quantum debeatur. E' significativo, al riguardo, che il riferimento agli elementi del "reddito" e del "patrimonio" degli ex coniugi è contenuto proprio nella prima parte del comma 6 dell'art. 5 relativa a tale fase del giudizio.

2.3. - Le precedenti osservazioni critiche verso il parametro del "tenore di vita" richiedono, pertanto, l'individuazione di un parametro diverso, che sia coerente con le premesse.

 

Il Collegio ritiene che un parametro di riferimento siffatto - cui rapportare il giudizio sull'"adeguatezza-inadeguatezza" dei "mezzi" dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio e sulla "possibilità-impossibilità "per ragioni oggettive"" dello stesso di procurarseli - vada individuato nel raggiungimento dell'"indipendenza economica" del richiedente: se è accertato che quest'ultimo è "economicamente indipendente" o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto.

 

Tale parametro ha, innanzitutto, una espressa base normativa: infatti, esso è tratto dal vigente art. 337-septies, primo comma, cod. civ. - ma era già previsto dall'art. 155-quinquies, comma 1, inserito dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 1, comma 2, - il quale, recante "Disposizioni in favore dei figli maggiorenni", stabilisce, nel primo periodo: "Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico".


La legittimità del richiamo di questo parametro - e della sua applicazione alla fattispecie in esame - sta, innanzitutto, nell'analogia legis (art. 12, comma 2, primo periodo, delle disposizioni sulla legge in generale) tra tale disciplina e quella dell'assegno di divorzio, in assenza di uno specifico contenuto normativo della nozione di "adeguatezza dei mezzi", a norma della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, trattandosi in entrambi i casi, mutatis mutandis, di prestazioni economiche regolate nell'ambito del diritto di famiglia e dei relativi rapporti.In secondo luogo, il parametro della "indipendenza economica" - se condiziona negativamente il diritto del figlio maggiorenne alla prestazione ("assegno periodico") dovuta dai genitori, nonostante le garanzie di uno status filiationis tendenzialmente stabile e permanente (art. 238 cod. civ.) e di una specifica previsione costituzionale (art. 30, comma 1) che riconosce anche allo stesso figlio maggiorenne il diritto al mantenimento, all'istruzione ed alla educazione -, a maggior ragione può essere richiamato ed applicato, quale condizione negativa del diritto all'assegno di divorzio, in una situazione giuridica che, invece, è connotata dalla perdita definitiva dello status di coniuge - quindi, dalla piena riacquisizione dello status individuale di "persona singola" - e dalla mancanza di una garanzia costituzionale specifica volta all'assistenza dell'ex coniuge come tale.

 

Nè varrebbe obiettare che l'art. 337-ter c.c., comma 4, n. 2, (corrispondente all'art. 155 c.c., comma 4, n. 2, nel testo sostituito dalla citata L. n. 54 del 2006, art. 1, comma 1) fa riferimento al "tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori": tale parametro si riferisce esclusivamente al figlio minorenne e ai criteri per la determinazione ("quantificazione") del contributo di "mantenimento", inteso lato sensu, a garanzia della stabilità e della continuità dello status filiationis, indipendentemente dalle vicende matrimoniali dei genitori.

In terzo luogo, a ben vedere, anche la ratio dell'art. 337-septies c.c., comma 1, - come pure quella della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, alla luce di quanto già osservato (cfr., supra, sub n. 2.2) - è ispirata al principio dell'"autoresponsabilità economica".

 

A tale riguardo, è estremamente significativo quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 18076 del 2014, che ha escluso l'esistenza di un obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente (nella specie, entrambi ultraquarantenni), ovvero di un diritto all'assegnazione della casa coniugale di proprietà del marito, sul mero presupposto dello stato di disoccupazione dei figli, pur nell'ambito di un contesto di crisi economica e sociale: "(....) La situazione soggettiva fatta valere dal figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo, chieda il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, non è tutelabile perchè contrastante con il principio di autoresponsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona (....)".

 

Tale principio di "autoresponsabilità" vale certamente anche per l'istituto del divorzio, in quanto il divorzio segue normalmente la separazione personale ed è frutto di scelte definitive che ineriscono alla dimensione della libertà della persona ed implicano per ciò stesso l'accettazione da parte di ciascuno degli ex coniugi - irrilevante, sul piano giuridico, se consapevole o no - delle relative conseguenze anche economiche.

 

Questo principio, inoltre, appartiene al contesto giuridico Europeo, essendo presente da tempo in molte legislazioni dei Paesi dell'Unione, ove è declinato talora in termini rigorosi e radicali che prevedono, come regola generale, la piena autoresponsabilità economica degli ex coniugi, salve limitate - anche nel tempo - eccezioni di ausilio economico, in presenza di specifiche e dimostrate ragioni di solidarietà.

 

In questa prospettiva, il parametro della "indipendenza economica" è normativamente equivalente a quello di "autosufficienza economica", come è dimostrato - tenuto conto della derivazione di tale parametro dall'art. 337-septies c.c., comma 1 - dal citato D.L. n. 132 del 2014, art. 12, comma 2, laddove non consente la formalizzazione della separazione consensuale o del divorzio congiunto dinanzi all'ufficiale dello stato civile "in presenza (....) di figli maggiorenni (....) economicamente non autosufficienti".

 

2.4. - E' necessario soffermarsi sul parametro dell'"indipendenza economica", al quale rapportare l'"adeguatezza-inadeguatezza" dei "mezzi" dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio, nonchè la "possibilità-impossibilità "per ragioni oggettive"" dello stesso di procurarseli.

 

Va preliminarmente osservato al riguardo, in coerenza con le premesse e con la stessa nozione di "indipendenza" economica, che:

a) il relativo accertamento nella fase dell'an debeatur attiene esclusivamente alla persona dell'ex coniuge richiedente l'assegno come singolo individuo, cioè senza alcun riferimento al preesistente rapporto matrimoniale;

b) soltanto nella fase del quantum debeatur è legittimo procedere ad un "giudizio comparativo" tra le rispettive "posizioni" (lato sensu intese) personali ed economico-patrimoniali degli ex coniugi, secondo gli specifici criteri dettati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, per tale fase del giudizio.

 

Ciò premesso, il Collegio ritiene che i principali "indici" - salvo ovviamente altri elementi, che potranno eventualmente rilevare nelle singole fattispecie - per accertare, nella fase di giudizio sull'an debeatur, la sussistenza, o no, dell'indipendenza economica" dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio - e, quindi, l'adeguatezza", o no, dei "mezzi", nonchè la possibilità, o no "per ragioni oggettive", dello stesso di procurarseli possono essere così individuati:

1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;

2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza ("dimora abituale": art. 43 c.c., comma 2) della persona che richiede l'assegno;

3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;

4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

 

Quanto al regime della prova della non "indipendenza economica" dell'ex coniuge che fa valere il diritto all'assegno di divorzio, non v'è dubbio che, secondo la stessa formulazione della disposizione in esame e secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione del relativo onere, allo stesso spetta allegare, dedurre e dimostrare di "non avere mezzi adeguati" e di "non poterseli procurare per ragioni oggettive".

 

Tale onere probatorio ha ad oggetto i predetti indici principali, costitutivi del parametro dell'indipendenza economica", e presuppone tempestive, rituali e pertinenti allegazioni e deduzioni da parte del medesimo coniuge, restando fermo, ovviamente, il diritto all'eccezione e alla prova contraria dell'altro (cfr. L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 10).

 

In particolare, mentre il possesso di redditi e di cespiti patrimoniali formerà normalmente oggetto di prove documentali - salva comunque, in caso di contestazione, la facoltà del giudice di disporre al riguardo indagini officiose, con l'eventuale ausilio della polizia tributaria (L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9) -, soprattutto "le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale" formeranno oggetto di prova che può essere data con ogni mezzo idoneo, anche di natura presuntiva, fermo restando l'onere del richiedente l'assegno di allegare specificamente (e provare in caso di contestazione) le concrete iniziative assunte per il raggiungimento dell'indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative.

 

2.5. - Pertanto, devono essere enunciati i seguenti principi di diritto.

 

Il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 10, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell'ordine progressivo tra le stesse stabilito da tale norma:

A) deve verificare, nella fase dell'an debeatur - informata al principio dell'"autoresponsabilità economica" di ciascuno degli ex coniugi quali "persone singole", ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente -, se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di "mezzi adeguati" o, comunque, impossibilità "di procurarseli per ragioni oggettive"), con esclusivo riferimento all'"indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;

B) deve "tener conto", nella fase del quantum debeatur - informata al principio della "solidarietà economica" dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro in quanto "persona" economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell'assegno, ed alla quale può accedersi soltanto all'esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto -, di tutti gli elementi indicati dalla norma ("(....) condizioni dei coniugi, (....) ragioni della decisione, (....) contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, (....) reddito di entrambi (....)"), e "valutare" "tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio", al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno di divorzio; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.).

 

2.6. - Venendo ai motivi del ricorso, da esaminare congiuntamente alla luce dei principi di diritto poc'anzi enunciati, essi sono infondati.

 

La sentenza impugnata, nell'escludere il diritto, invocato dalla L., all'attribuzione dell'assegno divorzile, non ha avuto riguardo, in concreto, al criterio della conservazione del tenore di vita matrimoniale, che pure ha genericamente richiamato ma sul quale non ha indagato.

 

In tal modo, la Corte di merito si è sostanzialmente discostata dall'orientamento giurisprudenziale in questa sede criticato, come rilevato dal P.G., e tuttavia è pervenuta a una conclusione conforme a diritto, avendo ritenuto - in definitiva - che l'attrice non avesse assolto l'onere di provare la sua non indipendenza economica, all'esito di un giudizio di fatto - ad essa riservato - adeguatamente argomentato, dal quale emerge che la L. è imprenditrice, ha un'elevata qualificazione culturale, possiede titoli di alta specializzazione e importanti esperienze professionali anche all'estero e che, in sede di separazione, i coniugi avevano pattuito che nessun assegno di mantenimento fosse dovuto dal G..

 

La motivazione in diritto della sentenza impugnata dev'essere quindi corretta (come si è detto sub n. 2.1), coerentemente con i principi sopra enunciati (sub n. 2.5, lett. A).

 

3. - In conclusione, il ricorso è rigettato.Le spese del presente giudizio devono essere compensate, in considerazione del mutamento di giurisprudenza su questione dirimente per la decisione.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Doppio contributo a carico della ricorrente, come per legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

 

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2017.

 

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

Dal porcellum al porcellinum. la riforma della costituzione e l'italicum

P. Delaroche, L'esecuzione di Lady Jane Grey (1834)
P. Delaroche, L'esecuzione di Lady Jane Grey (1834)

La riforma del sistema elettorale ad opera della L. 270/2005 è stata censurata dalla Consulta in relazione al meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza ed alle modalità di espressione del voto per liste concorrenti, senza la preferenza del candidato.

 

Quanto al primo profilo, la Corte Costituzionale ha osservato: "Le disposizioni censurate non si limitano, tuttavia, ad introdurre un correttivo (ulteriore rispetto a quello già costituito dalla previsione di soglie di sbarramento all’accesso, di cui al n. 3 ed al n. 6 del medesimo comma 1 del citato art. 83, qui non censurati) al sistema di trasformazione dei voti in seggi «in ragione proporzionale», stabilito dall’art. 1, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 361 del 1957, in vista del legittimo obiettivo di favorire la formazione di stabili maggioranze parlamentari e quindi di stabili governi, ma rovesciano la ratio della formula elettorale prescelta dallo stesso legislatore del 2005, che è quella di assicurare la rappresentatività dell’assemblea parlamentare. In tal modo, dette norme producono una eccessiva divaricazione tra la composizione dell’organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l’art. 1, secondo comma, Cost. In altri termini, le disposizioni in esame non impongono il raggiungimento di una soglia minima di voti alla lista (o coalizione di liste) di maggioranza relativa dei voti; e ad essa assegnano automaticamente un numero anche molto elevato di seggi, tale da trasformare, in ipotesi, una formazione che ha conseguito una percentuale pur molto ridotta di suffragi in quella che raggiunge la maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea...(v. C.Cost. n. 1/2014)

 

Quanto al secondo profilo, la Corte Costituzionale ha osservato che "....Simili condizioni di voto, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali). Le condizioni stabilite dalle norme censurate sono, viceversa, tali da alterare per l’intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti. Anzi, impedendo che esso si costituisca correttamente e direttamente, coartano la libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare, e pertanto contraddicono il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all’art. 48 Cost. (sentenza n. 16 del 1978)" (v. C.Cost. n. 1/2014).

  

Per l'assegnazione del premio di maggioranza alla Camera dei Deputati, il nuovo sistema (introdotto dalla Legge n. 52/2015, il c.d. italicum) prevede tre diverse ipotesi che in ogni caso porteranno ad un vincitore capace di controllare almeno 340 seggi, pari al 55 % del totale dei 618 deputati eletti in Italia (i 12 seggi eletti all'estero non sono conteggiati). Il meccanismo del premio di maggioranza dovrebbe favorire la formazione di stabili maggioranze ma non certo quella di privare il dibattito politico della sua sede naturale, il Parlamento. Tali sono infatti i possibili scenari a seguito del voto:

  1. nessuna forza politica raggiunge il 37 % dei voti > quante che siano le forze partecipanti alle elezioni ed indipendentemente dalle percentuali di consenso ottenute, le due liste o coalizioni che hanno ottenuto il maggior numero di voti vanno al ballottaggio ed il vincitore tra i due ottiene il controllo della Camera con 340 seggi
  2. la lista o coalizione vincitrice raggiunge il 37% dei voti ma non arriva a conquistare tutti e 340 i seggi in palio > senza necessità di procedere al ballottaggio, viene automaticamente assegnato un premio di maggioranza, che porta a 340 il numero di seggi conquistati dal vincitore
  3. la lista o coalizione vincente raggiunge e supera la soglia del 37% conquistando almeno 340 seggi > in questo caso, ovviamente, non verrà assegnato alcun premio di maggioranza

Per quanto invece concerne le modalità di espressione del voto per liste, la nuova Legge elettorale consente al cittadino di indicare le proprie preferenze in merito al singolo candidato ma resta un gran numero di deputati che verrà insediato in Parlamento non per essere stato eletto, ma nominato dal movimento di appartenenza. Si tratta dei tanto discussi c.d. capolista bloccati.

 

Ogni lista o coalizione designa un capolista per ognuno dei 100 collegi ed un singolo capolista può essere candidato in diversi collegi, sin ad un massimo 10 collegi: il capolista ottiene il seggio con precedenza rispetto agli altri candidati, indipendentemente dal numero di preferenze ricevute. In sostanza, alla fine dei giochi ogni movimento contendente sarà in grado di far sedere in Parlamento fino a 100 onorevoli nominati dai partiti: i deputati non eletti dal Popolo rimarranno probabilmente una minoranza.

  

La nuova Legge elettorale (il c.d. italicum) non sembra tradire lo spirito del porcellum ed infatti ne ripropone sostanzialmente i contenuti, al punto che almeno di porcellinum sarebbe pur sempre appropriato parlare. La Consulta doveva pronunciarsi in ordine alla legittimità costituzionale della nuova Legge elettorale già lo scorso 4 Ottobre ma, con uno spiacevolissimo tempismo, il Giudizio è stato purtroppo rinviato a data da destinarsi (inutile commentare).

 

E' dunque inevitabile che il progetto di riforma costituzionale del 2016 sia stato molti letto in rapporto alla nuova Legge elettorale, anche in considerazione del fatto che nel testo della riforma la fiducia al Governo doveva essere votata, soltanto dalla Camera dei Deputati: ciò avrebbe portato secondo gli orientamenti più critici, ad una preminenza della Camera sugli altri poteri ed istituzioni e, date le circostanze sopra richiamate, uno strapotere del partito di maggioranza (per approfondimenti, v.  AA.VV., io dico no. modifiche costituzionali e italicum, EGA, 2016 ).

 

Nei lustri passati si sono alternate forze di diverso colore politico ma, nonostante le apparenti divergenze, c'è una cosa sulla quale a conti fatti pare siano tutti d'accordo: avere un Parlamento non rappresentativo della composizione del sentimento popolare ed onorevoli che non siano eletti dal Popolo (ma designati secondo meccanismi che, indipendentemente dai proclami, restano oscuri o comunque, nei migliori dei casi, privi delle più elementari garanzie). A tale proposito, non si può fare a meno di rilevare che secondo la proposta riforma costituzionale, anche il nuovo Senato non doveva più essere eletto dal Popolo, ma nominato dai Consigli Regionali (con la conseguenza che le relative nomine sarebbero state di fatto affidate a dinamiche politiche e di partito destinate a rimanere oscure alle masse).

 

A seguito del referendum del 04 Dicembre 2016, la riforma costituzionale è caduta nel vuoto e, pochi mesi più tardi, la Corte Costituzionale si è finalmente espressa sull'italicum con sentenza n. 35/2017.

 

L'intervento della Consulta, tuttavia, è stato piuttosto "timido" e pare poco coerente rispetto alla posizione ben più rigorosa assunta in occasione della precedente sentenza n. 1/2014, sopra citata. In effetti, pare aver "toccato" soltanto il meccanismo del ballottaggio e la facoltà, riconosciuta al deputato eletto in più collegi, di dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell’ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga.

 

Il testo integrale della Sentenza n. 35/2017 è reso disponibile: CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N. 35/2017: LA DECISIONE SULL'ITALICUM

 

 

Avv. Carlo Florio

Editoria Giuridica 

Corte costituzionale, sentenza n. 35/2017: la decisione sull'italicum

SENTENZA N. 35

ANNO 2017

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 18-bis, comma 3, primo periodo, 19, comma 1, primo periodo, 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 83-bis, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4), 84, commi 1, 2 e 4, e 85 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), come sostituiti, modificati e/o aggiunti, rispettivamente, dall’art. 2, commi 1, 10, lettera c), 11, 25, 26 e 27 della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati); degli artt. 16, comma 1, lettera b), e 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), come novellati dall’art. 4, commi 7 e 8, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica); e degli artt. 1, comma 1, lettere a), d), e), f) e g), e 2, comma 35, della legge n. 52 del 2015, promossi dai Tribunali ordinari di Messina, Torino, Perugia, Trieste e Genova con ordinanze, rispettivamente, del 17 febbraio, del 5 luglio, del 6 settembre, del 5 ottobre e del 16 novembre 2016, iscritte ai nn. 69, 163, 192, 265 e 268 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 14, 30, 41 e 50, prima serie speciale, dell'anno 2016.

Visti gli atti di costituzione di V.P. e altri, di L.P.C. e altri, di M.V. e altri, di F.S. e altri, e di S.A. e altri, nonché gli atti di intervento di F.C.B. e altri, di C.T. e altri, di S.M., di F.D.M. e altro (intervenuti nel giudizio iscritto al n. 163 del registro ordinanze 2016 con due atti, il primo nei termini e il secondo fuori termine), del Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori) e altro (intervenuti nei termini nei giudizi iscritti ai nn. 265 e 268 del registro ordinanze 2016, e fuori termine nei giudizi iscritti ai nn. 69 e 163 del registro ordinanze 2016), di V.P., di E.P. e altra, di M.M. ed altri e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 24 gennaio 2017 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

uditi gli avvocati Enzo Paolini per E.P. e altra, per F.C.B. e altri, per S.M. e per V.P., Claudio Tani per C.T. e altri, Carlo Rienzi per il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori) e altro, Vincenzo Palumbo e Giuseppe Bozzi per V.P. e altri, Roberto Lamacchia per L.P.C. e altri, Michele Ricciardi per M.V. e altri, Felice Carlo Besostri per F.S. e altri e per S.A. e altri, Lorenzo Acquarone e Vincenzo Paolillo per S.A. e altri, e gli avvocati dello Stato Paolo Grasso e Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1.– Con ordinanza del 17 febbraio 2016 (reg. ord. n. 69 del 2016), il Tribunale ordinario di Messina ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera f), della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati) e degli artt. 1, comma 2, e 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), questi ultimi come modificati dall’art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015, per violazione degli artt. 1, primo e secondo comma, 3, primo e secondo comma, 48, secondo comma, 49, 51, primo comma, e 56, primo comma, della Costituzione, e dell’art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848; dell’art. 1, comma 1, lettere a), d) e e), della legge n. 52 del 2015 e degli artt. 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 84, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, questi ultimi come sostituiti dall’art. 2, commi 25 e 26, della legge n. 52 del 2015, per violazione dell’art. 56, primo e quarto comma, Cost.; dell’art. 1, comma 1, lettera g), della legge n. 52 del 2015 e degli artt. 18-bis, comma 3, primo periodo, 19, comma 1, primo periodo, e 84, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati e/o sostituiti, rispettivamente, dall’art. 2, commi 10, lettera c), 11 e 26, della legge n. 52 del 2015, per violazione degli artt. 1, primo e secondo comma, 2, 48, secondo comma, 51, primo comma, e 56, primo e quarto comma, Cost.; degli artt. 16, comma 1, lettera b), e 17 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), come novellati dall’art. 4, commi 7 e 8, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), per violazione degli artt. 1, 3, 48, secondo comma, 49 e 51 Cost.; e dell’art. 2, comma 35, della legge n. 52 del 2015, per violazione degli artt. 1, 3, 48, primo comma, 49, 51, primo comma, e 56, primo comma, Cost.

1.1.– Il giudice a quo riferisce di essere chiamato a decidere un giudizio promosso con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis del codice di procedura civile da alcuni cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune di Messina, i quali hanno convenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell’interno, affinché sia riconosciuto e dichiarato «il loro diritto soggettivo di elettorato, per partecipare personalmente, liberamente e direttamente, in un sistema istituzionale di democrazia parlamentare, con metodo democratico ed in condizioni di libertà ed eguaglianza, alla vita politica della Nazione, nel legittimo esercizio della loro quota di sovranità popolare, così come previsto e garantito dagli artt. 1, 2, 3, 24, 48, 49, 51, 56, 71, 92, 111, 113, 117, 138 Cost. e dagli artt. 13 CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo), 3 Protocollo CEDU, entrambi ratificati in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848»; affinché sia riconosciuto e dichiarato che l’applicazione della legge n. 52 del 2015 «risulta gravemente lesiva dei loro diritti come sopra indicati, ponendosi in contrasto con le superiori disposizioni costituzionali»; e, di conseguenza, affinché il giudice adito disponga «la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale».

1.2.– In via preliminare, il Tribunale ordinario di Messina rigetta le eccezioni sollevate nel giudizio a quo dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, secondo la quale l’azione promossa dai cittadini elettori avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire, in quanto non sarebbero state ancora indette le elezioni politiche e non vi sarebbe un’imminente competizione elettorale nella quale esercitare il diritto di voto che i ricorrenti assumono leso dalle disposizioni censurate, le quali ultime, peraltro, «entreranno in vigore dal 1° luglio 2016».

Il giudice a quo, sul punto, dichiara di condividere l’orientamento dalla Corte di cassazione, la quale avrebbe affermato che l’espressione del diritto di voto «rappresenta l’oggetto di un diritto inviolabile e “permanente”, il cui esercizio da parte dei cittadini può avvenire in qualunque momento» (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 17 maggio 2013, n. 12060). Pur riconoscendo che, in quell’occasione, la decisione della Corte di cassazione riguardava un ricorso proposto da un cittadino elettore in relazione ad elezioni politiche già svolte, il giudice rimettente afferma di aderire alle argomentazioni dei ricorrenti, i quali hanno sostenuto che l’indagine sulla meritevolezza dell’interesse ad agire non costituisce un parametro valutativo ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ.; che, ai fini della proponibilità delle azioni di mero accertamento, o, come nel caso in esame, costitutive o di accertamento-costitutive, sarebbe «sufficiente l’esistenza di uno stato di dubbio o incertezza oggettiva sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi scaturenti da un rapporto giuridico di fonte negoziale o anche legale, in quanto tale idonea a provocare un ingiusto pregiudizio non evitabile se non per il tramite del richiesto accertamento giudiziale della concreta volontà della legge, senza che sia necessaria l’attualità della lesione di un diritto» (sono richiamate le sentenze della Corte di cassazione, sezione seconda civile, 26 maggio 2008, n. 13556; sezione lavoro, 21 febbraio 2008, n. 4496; sezione seconda civile, 29 maggio 1976, n. 1952; sezione prima civile, 12 agosto 1966, n. 2209); che l’espressione del voto costituisce oggetto di un diritto inviolabile e «permanente» dei cittadini, i quali possono essere chiamati ad esercitarlo in ogni momento e, pertanto, lo stato di incertezza al riguardo costituisce un pregiudizio concreto, di per sé sufficiente a giustificare la sussistenza dell’interesse ad agire; che, infine, subordinare la proponibilità dell’azione «al verificarsi di condizioni non previste dalla legge (come, ad esempio, la convocazione dei comizi elettorali)» determinerebbe la lesione dei parametri costituzionali che garantiscono l’effettività e la tempestività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113, secondo comma, Cost.). Il giudice a quo ricorda, inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, con la quale sono state dichiarate ammissibili questioni di legittimità costituzionale relative a «normativa elettorale non conforme ai principi costituzionali, indipendentemente da atti applicativi della stessa, in quanto già l’incertezza sulla portata del diritto costituisce una lesione giuridicamente rilevante», e osserva come, nella medesima pronuncia, l’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sarebbe stata dettata dall’esigenza che non siano sottratte al sindacato di costituzionalità le leggi che definiscono le regole della composizione della Camera e del Senato.

Secondo il rimettente non potrebbe, invece, invocarsi – a sostegno della soluzione opposta – la sentenza della Corte costituzionale n. 110 del 2015, con la quale sono state dichiarate inammissibili questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto disposizioni che regolano l’elezione dei membri italiani al Parlamento europeo in relazione «a future consultazioni»: la Corte costituzionale, infatti, in quella pronuncia, avrebbe sottolineato come solo la disciplina elettorale per il rinnovo della Camera e del Senato ricadano, in ragione del controllo riservato dall’art. 66 Cost. alle Camere stesse, in una zona franca sottratta al sindacato di costituzionalità.

Per tali ragioni, il Tribunale ordinario di Messina ritiene sussistente l’interesse ad agire dei ricorrenti.

1.3.– Sempre preliminarmente, il rimettente motiva sulla sussistenza della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate ai fini della definizione del giudizio principale, argomentando che nel giudizio principale sarebbe individuabile un petitum separato, distinto e più ampio rispetto alle questioni di legittimità costituzionale sollevate: spetterebbe, infatti, al giudice a quo la verifica delle altre condizioni da cui la legge fa dipendere il riconoscimento del diritto di voto e, inoltre, non vi sarebbe neppure coincidenza tra il dispositivo della sentenza costituzionale e quello della sentenza che definisce il giudizio di merito, la quale ultima, accertata l’avvenuta lesione del diritto azionato, lo ripristina nella pienezza della sua espansione, seppure per il tramite della sentenza costituzionale.

1.4.– Nel merito, il Tribunale ordinario di Messina, dopo aver ampiamente illustrato le ragioni per le quali ritiene di non condividere parte delle doglianze prospettate dalle parti, solleva plurime questioni di legittimità costituzionale.

Con la prima censura, il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 e degli artt. 1, comma 2, e 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, questi ultimi come modificati dall’art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015, in riferimento agli artt. 1, primo e secondo comma, 3, primo e secondo comma, 48, secondo comma, 49, 51, primo comma, e 56, primo comma, Cost., e all’art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Dopo aver ricordato quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014, il rimettente premette di non dubitare della conformità a Costituzione – e, in particolare, al principio di eguaglianza del voto garantito dall’art. 48, secondo comma, Cost., il quale richiede che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi – della previsione di un premio di maggioranza alla lista che ottenga la percentuale prescritta del 40 per cento dei voti al primo turno, trattandosi, a suo avviso, di una soglia che, nell’ambito della discrezionalità politica del legislatore, non rende intollerabile la cosiddetta disproporzionalità tra voti espressi e seggi attribuiti.

Dubita, invece, il rimettente che le disposizioni censurate contrastino con l’evocato parametro costituzionale, in quanto non prevedono «un necessario rapporto tra voti ottenuti rispetto non già ai voti validi, ma al complesso degli aventi diritto al voto (una sorta di quorum di votanti), unitamente al fatto che il premio di maggioranza operi anche in caso di ballottaggio (che andrebbe comunque considerato come una nuova votazione tra due sole liste, diverse dalla precedente, nella quale è necessario che la lista vincente prenda almeno il 50,01% dei voti rispetto alla lista concorrente) e che vi sia la clausola di sbarramento al 3%». Il premio di maggioranza, così attribuito, finirebbe – secondo il rimettente – per «liberare le decisioni della più forte minoranza da ogni controllo dell’elettorato».

Il Tribunale ordinario di Messina specifica, infine, di dubitare della legittimità costituzionale dell’introduzione di una clausola di sbarramento per l’accesso al riparto dei seggi, pur in presenza di un premio di maggioranza «a sua volta tendente a sovra-rappresentare il partito con più voti», e ciò sebbene l’introduzione di soglie di sbarramento costituisca una scelta riservata alla discrezionalità politica del legislatore e la percentuale prevista dalla legge n. 52 del 2015 non sia, di per sé, né troppo bassa, né eccessivamente elevata (è menzionata, sul punto, la sentenza della Corte costituzionale n. 193 del 2015).

1.5.– Il medesimo Tribunale solleva questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere a), d) e e), della legge n. 52 del 2015 e degli artt. 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 84, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, questi ultimi come sostituiti dall’art. 2, commi 25 e 26, della legge n. 52 del 2015, per violazione dell’art. 56, primo e quarto comma, Cost.

Il rimettente premette che la legge n. 52 del 2015 suddivide il territorio nazionale in venti circoscrizioni territoriali, a loro volta ripartite in cento collegi plurinominali (fatti salvi i collegi uninominali nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino - Alto Adige), e che, «nel contesto di un complesso meccanismo di calcolo da parte dell’Ufficio centrale nazionale», nel caso in cui una lista abbia esaurito in una circoscrizione il numero dei candidati potenzialmente eleggibili, i seggi spettanti a quella circoscrizione «carente» vengono trasferiti ad altra circoscrizione in cui vi siano candidati «eccedentari», eleggibili in virtù del trasferimento di seggi.

A suo avviso, tale meccanismo violerebbe il principio di rappresentatività territoriale che l’art. 56 Cost. «delinea con riguardo al rapporto tra i seggi da distribuire e la popolazione di ogni circoscrizione». Il rimettente assume, infatti, che le disposizioni censurate, nel consentire la traslazione dei voti utili per l’elezione da una circoscrizione, che risulti carente di candidati, ad un’altra, che risulti eccedentaria, si porrebbero in contrasto «con il principio di rappresentatività e responsabilità dell’eletto rispetto agli elettori che lo hanno espresso».

1.6.– La terza questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Messina ha ad oggetto l’art. 1, comma 1, lettera g), della legge n. 52 del 2015, e gli artt. 18-bis, comma 3, primo periodo, 19, comma 1, primo periodo, e 84, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati e/o sostituiti, rispettivamente, dall’art. 2, commi 10, lettera c), 11 e 26, della legge n. 52 del 2015, per violazione degli artt. 1, primo e secondo comma, 2, 48, secondo comma, 51, primo comma, e 56, primo e quarto comma, Cost.

Ricorda, anzitutto, il rimettente la sentenza n. 1 del 2014, con la quale la Corte costituzionale avrebbe dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che prevedevano le liste bloccate, poiché esse non avrebbero consentito «all’elettore di esprimere alcuna preferenza al fine di determinare l’elezione, ma solo di scegliere una lista di partito, cui era rimessa la designazione e la collocazione in lista di tutti i candidati», e, dunque, quel sistema avrebbe reso «il voto sostanzialmente “indiretto”, e, quindi, né libero, né personale, in violazione dell’art. 48, secondo comma, Cost.».

Osserva, quindi, che le disposizioni censurate prevedono, da un lato, circoscrizioni «relativamente piccole» e, dall’altro, un sistema misto, «in parte blindato ed in parte preferenziale», costituito da «liste bloccate solo per una parte dei seggi», ossia solo per i capilista nei cento collegi plurinominali, mentre gli altri candidati sono scelti con il voto di preferenza.

Ciò premesso, il rimettente osserva che se, «[d]i per sé», tali norme potrebbero ritenersi coerenti con le indicazioni della Corte costituzionale, residua tuttavia il dubbio «che possa concretamente realizzarsi per le forze di opposizione (rectius: minoritarie) un effetto distorsivo dovuto alla rappresentanza parlamentare largamente dominata da capilista bloccati, pur se con il correttivo della multicandidatura, ma con possibilità che il voto in tali casi sia sostanzialmente “indiretto”, e, quindi, né libero, né personale, in violazione dell’art. 48, secondo comma, Cost.».

1.7.– Ulteriore questione di legittimità costituzionale investe gli artt. 16, comma 1, lettera b), e 17 del d.lgs. n. 533 del 1993, come novellati dall’art. 4, commi 7 e 8, della legge n. 270 del 2005, per violazione degli artt. 1, 3, 48, secondo comma, 49 e 51 Cost.

Dopo aver ricordato che tali disposizioni, che regolano il sistema elettorale del Senato, prevedono che possano accedere alla ripartizione dei seggi le coalizioni di liste che ottengono almeno il 20 per cento dei voti validi in ambito regionale, le singole liste facenti parte di coalizioni che conseguono almeno il 3 per cento dei voti validi e le singole liste, non coalizzate, che ottengono almeno l’8 per cento dei voti, il giudice a quo ricorda la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, nella quale sarebbe stato affermato che, nonostante rientri nella discrezionalità del legislatore ordinario differenziare i sistemi elettorali dei due rami del Parlamento, alla Corte sarebbe riservato il dovere di verificare se la disciplina legislativa violi manifestamente i principi di proporzionalità e ragionevolezza e, pertanto, sia lesiva degli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost. Osserva, quindi, il rimettente che, nel caso in esame, la «palese diversità di sistema elettorale» favorisce la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti, pur in presenza di una distribuzione del voto sostanzialmente omogenea tra i due rami del Parlamento, e che ciò – sul punto riportando un passo della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 – «rischia di compromettere sia il funzionamento della forma di governo parlamentare delineata dalla Costituzione repubblicana, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere (art. 94, primo comma, Cost.), sia l’esercizio della funzione legislativa, che l’art. 70 Cost. attribuisce collettivamente alla Camera ed al Senato», rischiando di vanificare il risultato che si intende conseguire con un’adeguata stabilità della maggioranza parlamentare e del Governo.

1.8.– Il Tribunale ordinario di Messina solleva, infine, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 35, della legge n. 52 del 2015, in base al quale le disposizioni contenute nel medesimo art. 2 si applicano alle elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Il giudice a quo dubita che tale previsione sia conforme agli artt. 1, 3, 48, primo comma, 49, 51, primo comma, e 56, primo comma, Cost., in quanto, «in caso di nuove elezioni a legislazione elettorale del Senato invariata (pur essendo in itinere la riforma costituzionale di questo ramo del Parlamento), si produrrebbe una situazione di palese ingovernabilità, per la coesistenza di due diverse maggioranze». Pur ammettendo che in un sistema bicamerale perfetto i componenti dei due rami del Parlamento possano essere eletti con sistemi elettorali differenti e che ciò rientri nella discrezionalità del legislatore, il rimettente ritiene che i sistemi elettorali attualmente vigenti per la Camera e il Senato produrrebbero maggioranze diverse e, dunque, assume che la disposizione censurata sia incostituzionale, in quanto l’applicabilità della legge n. 52 del 2015 non è stata differita «al momento in cui verrà attuata la riforma costituzionale».

 

2.– Con atto depositato in data 26 aprile 2016 è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.

2.1.– L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce, anzitutto, l’inammissibilità di tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Messina, in quanto quest’ultimo avrebbe ritenuto sussistente il requisito della rilevanza a prescindere, non solo dall’applicazione delle disposizioni censurate, ma anche dall’astratta possibilità che tale applicazione si verifichi. Nel caso di specie, infatti, le norme censurate sarebbero vigenti, ma, sino al 1° luglio 2016, non applicabili.

Nonostante il giudice a quo abbia ampiamente richiamato le argomentazioni contenute nell’ordinanza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 17 maggio 2013, n. 12060, vi sarebbe un’evidente differenza tra il caso ora all’esame della Corte costituzionale e quello che condusse all’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione: in quell’occasione, infatti, il giudice rimettente «si riferiva non ad un’ipotetica e futura applicazione della disciplina elettorale, ma ad un diritto di voto che aveva già avuto modo di esplicarsi a tre riprese (2006, 2008 e 2013) con le note menomazioni riconducibili ad una legge dichiarata poi incostituzionale». Mentre, cioè, l’azione che aveva dato origine al giudizio di costituzionalità definito dalla sentenza n. 1 del 2014 riguardava un accertamento riferito ad elezioni già svolte, soggette ad una disciplina di legge già efficace ed effettivamente già applicata, la legge n. 52 del 2015, censurata dal Tribunale ordinario di Messina, produce i suoi effetti a decorrere dal 1° luglio 2016 e, dunque, nessuna elezione si è svolta in base a questa legge e nessuna lesione del proprio diritto può essere addotta dai ricorrenti.

A sostegno dell’inammissibilità, l’Avvocatura generale dello Stato richiama la sentenza n. 110 del 2015, assumendo che le argomentazioni contenute in quella pronuncia sarebbero conferenti al caso in esame.

Essa osserva, quindi, che l’ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto disposizioni che ancora non spiegano i loro effetti «contrasterebbe a chiare lettere con il dettato costituzionale che non prevede un ricorso preventivo di legittimità» e, dunque, con la stessa funzione del giudizio in via incidentale. Del resto – osserva l’Avvocatura generale dello Stato – sia per la Corte costituzionale, sia per la dottrina, l’indice sintomatico minimo del requisito della rilevanza sarebbe proprio l’applicabilità della norma impugnata al caso sottoposto al giudizio del rimettente.

Rileva, inoltre, l’Avvocatura generale dello Stato che le questioni di legittimità costituzionale sollevate sarebbero inammissibili per evidente mancanza di attualità dell’interesse ad agire dei ricorrenti rispetto a disposizioni non ancora applicabili. La mancanza di un concreto ed attuale interesse delle parti renderebbe impossibile distinguere i petita dei due giudizi, quello instaurato di fronte al giudice civile e quello di costituzionalità. Essa osserva, in definitiva, che, ai fini della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, occorre che «il giudizio a quo abbia un oggetto, un fatto storico, al quale riferirsi», mentre tale fatto sarebbe completamente mancante nel caso in esame, poiché le disposizioni censurate non trovano applicazione «sino alla data di entrata in vigore» e, a partire da quella data, esse troveranno applicazione «solo se, e quando, saranno svolte le elezioni» in base alla disciplina censurata.

Osserva ancora l’Avvocatura generale che il giudice a quo avrebbe sovrapposto il concetto di rilevanza con quello di interesse sostanziale della parte: un interesse pur meritevole di tutela non potrebbe, infatti, sostituirsi al concetto di rilevanza (è richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 193 del 2015, con la quale è stata dichiarata inammissibile una questione di legittimità costituzionale poiché, nella fattispecie concreta, la disposizione censurata non aveva prodotto gli effetti lamentati dal rimettente).

A sostegno dell’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate non potrebbe, peraltro, osservarsi che, per fare chiarezza sull’effettiva portata del diritto di voto, non vi sarebbe altra via rispetto al giudizio di accertamento e al successivo giudizio di costituzionalità, in quanto il controllo dei risultati elettorali è affidato alle Camere. Tale motivazione – ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato – rivelerebbe una confusione tra le competenze delle Camere, chiamate ad accertare i titoli di ammissione di ciascun parlamentare, e quelle della Corte costituzionale.

La necessità di evitare le cosiddette zone franche non potrebbe, inoltre, condurre a «stravolgere completamente» il modello vigente di giustizia costituzionale imperniato sulla concretezza e sulla incidentalità delle questioni di legittimità costituzionale.

Consentire la sottoponibilità allo scrutinio della Corte costituzionale di leggi elettorali «prima della loro entrata in vigore» o «promulgate nella legislatura in corso» potrebbe apparire «addirittura contra legem», dal momento che – come dimostrerebbe il disegno di legge di riforma costituzionale in via di approvazione – è chiara l’intenzione del legislatore di disciplinare espressamente, con disposizioni del tutto innovative, «i mezzi di ricorso di costituzionalità delle leggi elettorali».

2.2.– L’Avvocatura generale dello Stato adduce plurimi argomenti a sostegno della non fondatezza della prima censura sollevata dal Tribunale ordinario di Messina.

Contesta, anzitutto, che le disposizioni censurate siano incostituzionali, in quanto prevedono l’assegnazione del premio di maggioranza a chi ottiene una percentuale parametrata sui voti validi espressi, anziché sui voti degli aventi diritto. Sul punto – oltre ad eccepire una carenza di motivazione del rimettente, che dovrebbe indurre la Corte costituzionale a dichiarare l’inammissibilità della censura – l’Avvocatura generale dello Stato osserva che il diritto di voto è strumentale alla formazione degli organi costituzionali, la quale non potrebbe essere messa in pericolo dalla previsione di quorum di partecipazione al voto «di rischioso raggiungimento». La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 1 del 2014, non avrebbe mai fatto riferimento alla necessità di un rapporto tra premio e percentuale degli aventi diritto, ma sempre e comunque tra premio e «soglia minima dei voti».

Il legislatore avrebbe modificato il sistema elettorale della Camera proprio per dare seguito all’affermazione della Corte costituzionale. Il sistema resterebbe di tipo proporzionale con la previsione di un premio di maggioranza, ma il premio è ora attribuito alla singola lista che ottenga, al primo turno di votazione, almeno il 40 per cento dei voti validi, ovvero, al secondo turno, il 50 per cento più uno dei voti. La congruità di tali soglie sarebbe dimostrata dalla circostanza che il premio di maggioranza garantisce al massimo un numero di seggi pari a quindici punti percentuali in più rispetto alla percentuale di consenso ottenuta al primo turno e di cinque punti in più al ballottaggio.

Il Parlamento – osserva l’Avvocatura generale dello Stato – avrebbe approvato la nuova legge elettorale tenendo conto non solo dell’esigenza di superare le eventuali censure di incostituzionalità, ma anche al fine di favorire la governabilità, che la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 1 del 2014, ha definito «senz’altro un obiettivo costituzionalmente legittimo».

Quanto alla scelta di attribuire il premio ad una singola lista, anziché ad una coalizione di liste, essa rientrerebbe certamente nella discrezionalità del legislatore.

Quanto, poi, alla soglia per l’ottenimento del premio al secondo turno – che, osserva l’Avvocatura generale dello Stato, «non appare chiaro in realtà se sia anch’essa censurata o meno» – viene fatto notare come tale soglia, pur non essendo esplicitata, operi chiaramente in ragione della stessa natura del ballottaggio: poiché il premio è attribuito alla lista che otterrà più del 50 per cento dei voti validi, vi sarebbe ancora un riferimento alla soglia minima di voti richiesta dalla più volte citata sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014.

D’altro canto, nessuna legge elettorale regionale che assegna un premio di maggioranza prevede che esso sia subordinato al raggiungimento di un quorum degli aventi diritto e ciò – secondo l’Avvocatura generale dello Stato – appare «assolutamente razionale in quanto il meccanismo della legge 52/2015 premia opportunamente la partecipazione al voto di quella cittadinanza attiva che non deve essere pregiudicata dal comportamento omissivo di chi liberamente sceglie di non adempiere a quello che secondo Costituzione è il dovere civico del voto».

È, quindi, richiamata la sentenza n. 275 del 2014, assumendo che con tale decisione la Corte costituzionale avrebbe implicitamente riconosciuto la valenza legittimante del turno di ballottaggio per ciò che attiene all’assegnazione di un premio in seggi: non sussisterebbero, quindi, i dubbi relativi ad una eccessiva sovra-rappresentazione, poiché il premio sarebbe «diretta conseguenza del voto e non un artifizio completamente scisso da esso». La Corte costituzionale, nella sentenza n. 1 del 2014, avrebbe, peraltro, affermato che ogni legge elettorale deve contemperare il criterio della rappresentatività del corpo elettorale con quello della governabilità, quest’ultima certamente perseguibile, pur «con il “minore sacrificio possibile” per la rappresentanza democratica». Essa non avrebbe, però, chiarito quando si debba considerare superato il limite della manifesta sproporzione della soglia e del premio di maggioranza.

Osserva l’Avvocatura generale dello Stato che la legge n. 52 del 2015 avrebbe comunque introdotto, rispetto alla previgente disciplina, un elemento di novità sostanziale, in quanto la maggioranza richiesta per accedere al premio non sarebbe relativa, bensì assoluta: ciò dimostrerebbe l’erroneità di quanto sostenuto dai ricorrenti nel giudizio a quo, in ordine all’assenza di un quorum minimo di consensi al secondo turno, ai fini dell’assegnazione alla lista vincente del premio di maggioranza.

L’Avvocatura generale dello Stato contesta, quindi, con ampiezza di argomenti, che l’incostituzionalità delle disposizioni censurate possa desumersi dall’ipotesi che si presenti al voto un numero irrisorio di elettori: non si rinverrebbe, infatti, in Costituzione la necessità di dare un fondamentale potere di «blocco» a chi si disinteressa della vita politica, scegliendo di non votare.

Concludendo su tale censura, l’Avvocatura generale dello Stato illustra le ragioni per le quali il sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 si caratterizzerebbe per una maggiore rappresentatività rispetto sia alla previgente disciplina – quella introdotta dalla legge n. 270 del 2005 – sia ai sistemi maggioritari, tradizionalmente adottati in altri Stati occidentali, come la Francia e l’Inghilterra.

2.3.– Considerandola una autonoma questione di legittimità costituzionale, l’Avvocatura generale dello Stato si sofferma, quindi, sulla lamentata previsione, da parte del rimettente, di una soglia di sbarramento al 3 per cento per l’accesso al riparto dei seggi, pur in presenza di un premio di maggioranza.

Essa eccepisce, anzitutto, l’inammissibilità di tale censura per carenza di motivazione, e in quanto essa sarebbe stata prospettata in modo contraddittorio, generico e perplesso.

Nel merito ritiene che la questione sarebbe, comunque, infondata, in quanto sussiste ampia discrezionalità legislativa nella scelta del sistema elettorale e, in particolare, nel coniugare in modo equilibrato il rapporto tra attività dei partiti e scelte degli elettori nella competizione elettorale, tutelando, nel contempo, il diritto degli elettori e l’esigenza di funzionalità degli organi.

L’Avvocatura generale dello Stato sottolinea come la soglia di accesso pari al 3 per cento dei voti sia una delle più basse nel panorama europeo e nella storia delle leggi elettorali italiane.

Quanto all’asserita incostituzionalità della compresenza di soglie di accesso e del premio, essa osserva che non solo essa non fu censurata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, ma che tale coesistenza «ben può essere compatibile con il principio di uguaglianza in uscita del voto degli elettori, perché l’uguaglianza non attiene all’effetto del sistema elettorale, bensì esclusivamente al valore di ciascun voto in entrata, che deve essere in grado di assicurare la funzionalità degli organi ai quali l’elezione provvede».

L’Avvocatura generale dello Stato rileva, infine, come la presenza della soglia di sbarramento non si ponga in contrasto con l’art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU, richiamando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ritenuta pertinente.

2.4.– L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce l’inammissibilità anche della questione di legittimità costituzionale con cui il Tribunale ordinario di Messina lamenta l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che, nella fase della assegnazione, consentirebbero una traslazione dei seggi da una circoscrizione ad un’altra. L’Avvocatura generale dello Stato ritiene, infatti, che la censura sarebbe apodittica e scarsamente motivata, in quanto il giudice a quo, anziché spiegare il meccanismo di attribuzione dei seggi, si limiterebbe a denunciarne la complessità e rinvierebbe per relationem agli atti delle parti.

In secondo luogo, l’Avvocatura statale rileva una inesatta indicazione delle disposizioni sottoposte al giudizio della Corte costituzionale: la censura avverso l’art. 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.P.R. n. 361 del 1957 sarebbe troppo ampia, in quanto la disposizione che consente il trasferimento dei seggi da una circoscrizione ad un’altra sarebbe solo l’art. 83, comma 1, numero 8), del d.P.R. n. 361 del 1957; la censura avverso l’art. 84, commi 2 e 4, del medesimo d.P.R. sarebbe, invece, errata, poiché la norma che prevede il trasferimento dei seggi da un collegio ad un altro è contenuta nel comma 3 dello stesso art. 84.

Le questioni sarebbero in ogni caso infondate, poiché il quarto comma dell’art. 56 Cost. – secondo l’Avvocatura generale dello Stato – sarebbe disposizione precettiva nei confronti del legislatore nazionale, affinché quest’ultimo tenga in dovuta considerazione, nel momento della distribuzione dei 618 seggi, la composizione numerica della popolazione in ogni circoscrizione, mentre non riguarderebbe il meccanismo di assegnazione dei seggi alle singole liste, che viene effettuato nel momento successivo alle elezioni.

Le disposizioni censurate, peraltro, regolerebbero fattispecie del tutto ipotetiche, «al fine di evitare che, per un concorso di fattori avversi, non si riesca ad assegnare tutti i seggi previsti dalla Costituzione». Prescrizioni analoghe sarebbero state contenute nella previgente disciplina, senza mai essere state oggetto di pronuncia da parte della Corte costituzionale. Peraltro, le disposizioni introdotte dalla legge n. 52 del 2015 avrebbero «un grado maggiore di razionalità nell’allocazione dei seggi sia alle liste deficitarie sia a quelle eccedentarie» rispetto a quelle previgenti: mentre, infatti, precedentemente, i seggi erano assegnati alla lista deficitaria dove l’eccedentaria avesse ottenuto il seggio con la minore parte decimale, a prescindere dall’esito della lista deficitaria in quel collegio, le disposizioni ora censurate prevedono che la lista deficitaria ottenga il seggio nel collegio della circoscrizione in cui ottiene la maggiore parte decimale e la lista eccedentaria lo perda nel collegio della medesima circoscrizione in cui ha ottenuto la minore parte decimale. Questo sistema renderebbe meno irrazionale lo slittamento di seggi – che comunque resterebbe minimo – e il fenomeno sarebbe, comunque, «contenuto a livello regionale».

Da quanto esposto emergerebbe – secondo l’Avvocatura generale dello Stato – che le disposizioni censurate non solo non contrastano con il principio di rappresentatività territoriale insito nell’art. 56 Cost., ma «si pongono come “norma tecnica di chiusura” per evitare che venga leso il principio costituzionale concernente la completa formazione della rappresentanza popolare».

Osserva, quindi, l’Avvocatura generale dello Stato che le disposizioni censurate riguardano il momento dell’assegnazione dei seggi, mentre l’art. 56 Cost. si riferirebbe al momento antecedente della distribuzione degli stessi tra le circoscrizioni, la quale spetta, ai sensi dell’art. 3 del citato d.P.R., ad un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Rileva, infine, la difesa erariale che il rapporto tra l’esigenza che gli effetti di un sistema elettorale assicurino, nello stesso tempo e nella migliore misura possibile, la proporzionalità politica e quella territoriale sarebbe problema di valenza generale, e non riguarderebbe solo la legge sottoposta allo scrutinio della Corte costituzionale. È ricordata, sul punto, la sentenza della Corte costituzionale n. 271 del 2010, nella quale fu menzionato, quale possibile meccanismo per la riduzione del trasferimento dei seggi nel sistema per l’elezione dei membri italiani al Parlamento europeo, quello allora disciplinato dall’art. 83, comma 1, numero 8), del d.P.R. n. 361 del 1957, che sarebbe stato ora migliorato proprio dalla legge n. 52 del 2015.

2.5.– L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce che anche la terza questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Messina sarebbe inammissibile, perché posta in modo contraddittorio. Il rimettente, infatti, dapprima sosterrebbe che la presenza di soli capilista bloccati e liste elettorali corte risponderebbe alle richieste della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, per poi affermare che le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto con l’art. 48 della Costituzione per quanto riguarda l’elezione dei candidati dell’opposizione.

Ritiene, quindi, la difesa erariale che il rimettente avrebbe assunto apoditticamente che saranno eletti tutti e soli i capilista dei partiti di minoranza.

Tale ultima affermazione, peraltro, oltre che apodittica, sarebbe erronea, in quanto il giudice a quo ometterebbe di considerare la complessità del fenomeno elettorale, e postulerebbe che in nessun collegio i partiti di minoranza riescano ad eleggere più di un deputato: ciò potrebbe, però, riguardare solo i partiti che hanno un debole consenso in tutto il territorio elettorale, non certo quelli fortemente radicati a livello territoriale.

Ritiene, quindi, l’Avvocatura generale dello Stato che, per ciò che concerne i seggi per le forze di opposizione, è altamente probabile che le liste minori, avendo prevedibilmente meno candidati in grado di catalizzare il consenso, presentino numerose pluricandidature a capolista in più collegi plurinominali della medesima circoscrizione e che tale circostanza, in virtù delle successive, doverose opzioni, non potrà che favorire il subentro dei numerosi candidati che hanno ottenuto le preferenze anche nell’ambito dei 278 seggi da distribuire tra le liste di minoranza.

Sarebbe, dunque, del tutto impossibile – ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato – «prevedere la proporzione degli eletti delle forze di minoranza tra “capolista” e “preferenziati”» e non potrebbe, quindi, correttamente argomentarsi, come viceversa paventato nell’ordinanza di rimessione, «che la minoranza verrebbe “largamente dominata da capilista bloccati”».

Peraltro, l’Avvocatura sottolinea che, mentre con la legge n. 270 del 2005, se un capolista risultava eletto in più collegi, si liberavano seggi per altrettanti capilista bloccati, con il sistema ora censurato il beneficio sarebbe chiaramente a vantaggio dei primi non eletti con le preferenze.

Osserva, infine, l’Avvocatura generale dello Stato che, con la previsione di riservare ai capilista la possibilità di potersi candidare in più collegi, il legislatore avrebbe voluto attribuire alle formazioni politiche il potere di designare i propri candidati anche al fine di garantire la realizzazione di quelle linee programmatiche che esse sottopongono alla scelta del corpo elettorale in maniera funzionale al principio di governabilità, e ciò in linea con l’art. 49 Cost., che darebbe particolare risalto alla insostituibile funzione dei partiti quali intermediari rispetto al potere sovrano esercitato dal popolo. Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sentenza 13 marzo 2012, Saccomanno e altri c. Italia, non avrebbe rilevato contrasti tra il sistema elettorale introdotto dalla legge n. 270 del 2005 e il diritto convenzionale e, in particolare, avrebbe osservato che i sistemi elettorali selettivi e le liste bloccate vanno valutati «nel complesso» e che la scelta dell’elettore deve essere bilanciata con il ruolo che i partiti politici sono chiamati a svolgere negli ordinamenti democratici.

2.6.– In ordine alla quarta questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Messina, l’Avvocatura generale dello Stato eccepisce, anzitutto, che il rimettente non spiega per quale ragione diverse soglie di sbarramento per il sistema elettorale della Camera e del Senato condurrebbero alla formazione di maggioranze diverse, e osserva che, «a tutto concedere, non tanto la diversità di soglie di sbarramento quanto, eventualmente, una diversità di soglie percentuali per l’attribuzione del premio di maggioranza potrebbe condurre a maggioranze diverse nelle due Camere».

Osserva l’Avvocatura generale dello Stato che sarebbe, peraltro, la stessa Costituzione a prevedere diversità sostanziali tra i due sistemi elettorali, e che, nel caso in cui si formino due maggioranze differenti, ciò «corrisponderebbe ad una logica contro-maggioritaria idonea proprio a temperare gli effetti che la legge elettorale della Camera spiegherebbe sull’intero sistema politico-costituzionale».

Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, tali osservazioni non sarebbero contraddette da quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014, in quanto il passo citato dal giudice a quo non si riferirebbe alla diversità dei sistemi elettorali di Camera e Senato, bensì all’irragionevolezza delle disposizioni, allora censurate, relative ai premi di maggioranza regionali. D’altro canto, sarebbe lo stesso rimettente, nel successivo paragrafo dell’ordinanza di rimessione, ad affermare che non è di per sé irragionevole che i due sistemi elettorali siano differenti e che la scelta rientra nella discrezionalità del legislatore.

Rileva, infine, l’Avvocatura generale dello Stato che il giudice a quo non indicherebbe chiaramente la norma parametro che assume violata.

2.7.– Con riferimento all’ultima censura sollevata dal Tribunale ordinario di Messina, l’Avvocatura generale dello Stato eccepisce, anzitutto, che essa sarebbe ipotetica, e, dunque, inammissibile, in quanto il giudice a quo avanzerebbe il dubbio relativo alla possibilità che, tra il 1° luglio 2016 e l’entrata in vigore della riforma costituzionale in itinere, in caso di elezioni che si celebrassero medio tempore, coesistano due diversi sistemi elettorali per la Camera e il Senato.

Nel merito, la censura sarebbe comunque infondata. Si osserva che ben può il legislatore, nell’ambito della propria discrezionalità, decidere che le disposizioni approvate non siano immediatamente applicabili, e che tale scelta – che certamente dimostra come il legislatore auspichi l’approvazione definitiva della riforma costituzionale – è proprio finalizzata ad evitare che, fino al 1° luglio 2016, si applichino due diversi sistemi elettorali. Se, comunque, la riforma costituzionale non fosse approvata, ciò non comporterebbe, come precedentemente osservato, una violazione degli evocati parametri costituzionali. Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, d’altro canto, non sarebbe stato ragionevole e coerente, da parte del legislatore, modificare il sistema elettorale del Senato prima della definitiva approvazione della riforma costituzionale, né potrebbe reputarsi incostituzionale, attraverso un generico rinvio al principio di ragionevolezza, il fatto che l’applicazione della legge n. 52 del 2015 non sia subordinata «ad libitum» all’entrata in vigore della legge di revisione costituzionale, che potrebbe anche non superare positivamente il referendum previsto dall’art. 138 Cost.

 

3.– Nel giudizio innanzi alla Corte si sono costituiti, con atto depositato il 26 aprile 2016, alcuni dei ricorrenti nel giudizio principale, i quali hanno chiesto l’accoglimento di tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Messina.

 

4.– Con atto depositato il 26 aprile 2016 hanno spiegato intervento ad adiuvandum F.C.B., G.B., G.C.F. e D.A., assumendo di essere ricorrenti in giudizi analoghi a quello pendente di fronte al Tribunale ordinario di Messina. Con atto depositato il 6 settembre 2016 G.B. ha rinunciato all’intervento. Con atto depositato il 12 settembre 2016 hanno rinunciato all’intervento anche F.C.B., G.C.F. e D.A.

 

5.– In data 13 settembre 2016 – in prossimità dell’udienza pubblica del 4 ottobre 2016, poi rinviata – l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato ulteriore memoria in cui ribadisce le conclusioni già rassegnate con l’atto di intervento.

 

6.– Le parti del giudizio a quo costituitesi nel giudizio davanti alla Corte costituzionale, hanno depositato, in data 13 settembre 2016 e 2 gennaio 2017, ampie memorie, in cui adducono argomenti a sostegno dell’ammissibilità e della fondatezza delle questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Messina.

Esse osservano, anzitutto, che il rimettente avrebbe ampiamente motivato sulla sussistenza dell’interesse ad agire dei ricorrenti e che tale motivazione sarebbe corretta, in quanto le azioni di accertamento sarebbero per loro natura orientate a scongiurare il pregiudizio che si verificherebbe per i ricorrenti se la legge elettorale comprimesse i loro diritti, e in quanto sarebbe lo stato di incertezza obiettiva a configurare un pregiudizio concreto ed attuale; che, inoltre, l’interesse ad agire sussisteva già al momento della proposizione della domanda, dal momento che il Governo aveva già dato attuazione alla delega contenuta alla legge n. 52 del 2015, approvando il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122 (Determinazione dei collegi della Camera dei deputati, in attuazione dell’articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati).

Adducono, quindi, diffuse argomentazioni a sostegno dell’accoglimento, nel merito, di tutte le censure sollevate dal Tribunale ordinario di Messina.

Esse chiedono, infine, alla Corte costituzionale di sollevare di fronte a se stessa questioni di legittimità costituzionale dell’intera legge n. 52 del 2015, «con particolare riferimento ai suoi articoli fondamentali (1, 2 e 4)», poiché sarebbe stata approvata, prima al Senato e poi alla Camera, «in palese violazione dell’art. 72, commi 1 e 4, Cost. e dell’art. 3 del protocollo CEDU (per come richiamato dall’art. 117, comma 1, Cost.)». Le parti ricordano che identica censura era stata proposta nel giudizio principale, ma che il giudice a quo l’aveva ritenuta manifestamente infondata. Ora – illustrando le ragioni per le quali, a loro avviso, il rimettente sarebbe incorso in «una classica ipotesi di svista processuale» – sollecitano la Corte costituzionale, con ampiezza di argomenti, a sollevare di fronte a se stessa le medesime questioni attinenti a presunti vizi di formazione della legge.

 

7.– In data 3 gennaio 2017 hanno depositato atto di intervento, fuori termine, il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e dei consumatori), in persona del suo legale rappresentante G.U., e quest’ultimo, «in proprio nella qualità di elettore avente diritto ad esprimersi nelle consultazioni elettorali». A sostegno della propria legittimazione, essi assumono di essere titolari, in qualità di singoli ed associati, di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ossia l’accertamento del diritto di votare in conformità alla Costituzione. In particolare, sono ricordati i compiti e le finalità che lo statuto affida al Codacons.

Gli intervenienti hanno depositato ulteriore memoria, fuori termine, il 13 gennaio 2017.

 

8.– Con ordinanza del 5 luglio 2016 (reg. ord. n. 163 del 2016), il Tribunale ordinario di Torino, prima sezione civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 e dell’art. 83, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come novellato dall’art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, per violazione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost.; e dell’art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall’art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015, per violazione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48 Cost.

8.1.– Il giudice a quo riferisce di essere chiamato a decidere un giudizio promosso con ricorso ai sensi degli artt. 702-bis e seguenti cod. proc. civ. da alcuni cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali, i quali hanno convenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell’interno, chiedendo che sia accertato «il diritto di “votare conformemente alla Costituzione” lamentando la lesione di tale diritto ad opera di specifiche norme della legge elettorale n. 52 del 6 maggio 2015 (il c.d. Italicum) che hanno sostituito o modificato il DPR n. 361 del 30 marzo 1957 e le residue norme della legge elettorale n. 270/2005 che aveva modificato il Testo Unico per l’elezione del Senato della Repubblica, approvato con Decreto Legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993».

8.2.– In via preliminare, il rimettente motiva in ordine alla sussistenza dell’interesse ad agire dei ricorrenti, nonostante l’applicabilità della legge n. 52 del 2015, entrata in vigore il 23 maggio 2015, sia stata differita al 1° luglio 2016, ossia ad un momento successivo alla proposizione del ricorso. Poiché gli attori lamentano l’incertezza della portata del diritto di voto, come regolato da un complesso di norme già in vigore e la cui applicabilità, benché differita, è certa, il rimettente ritiene che sussista e sia attuale l’interesse dei ricorrenti ad ottenere una pronuncia di accertamento «prima ancora che la legge sia applicata, ossia prima ancora che vengano convocati i comizi elettorali», e ciò anche perché, una volta emesso il decreto di convocazione dei comizi elettorali, non vi sarebbe più spazio di tutela effettiva per l’elettore, non potendo costui ottenere pronunce giurisdizionali che incidano sulle elezioni. Ritiene il rimettente che deponga a favore di tale ricostruzione anche la sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 16 aprile 2014, n. 8878 – emessa dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 – dalla quale emergerebbe come il ripristino della pienezza del diritto di voto non possa che valere pro futuro, non potendo, invece, incidere sugli esiti delle elezioni già svolte.

8.3.– Il rimettente argomenta, quindi, in ordine alla sussistenza del requisito della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate rispetto alla controversia instaurata dai ricorrenti, ritenendo che il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale e quello della sentenza che deve definire il giudizio di merito siano tra loro autonomi, poiché spetta a quest’ultima accertare l’avvenuta lesione del diritto azionato e, in caso di accoglimento delle questioni sollevate, ripristinarlo nella sua pienezza, seppure con il tramite della sentenza costituzionale (sono richiamate l’ordinanza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 17 maggio 2013, n. 12060 e la sentenza della Corte costituzionale n. 59 del 1957).

8.4.– Nel merito, il Tribunale ordinario di Torino, dopo aver ampiamente illustrato le ragioni per le quali ritiene di non condividere larga parte delle doglianze prospettate dalle parti, solleva due questioni di legittimità costituzionale.

La prima ha ad oggetto l’art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 e l’art. 83, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall’art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, ossia le disposizioni che prevedono che, in caso di mancato conseguimento del premio di maggioranza al primo turno di votazione, tale premio sia attribuito in seguito ad un turno di ballottaggio a cui accedono le due liste più votate. Il rimettente dubita che tale previsione sia conforme agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost.

Il giudice a quo ricorda, anzitutto, che il legislatore, nel determinare i modi con i quali attribuire il premio di maggioranza, deve operare in modo tale da contemperare ragionevolmente due contrapposti interessi di pari rilievo costituzionale, il principio di rappresentatività e il principio di governabilità, e richiama, sul punto, quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014. Ricorda, quindi, che il modo in cui la legge n. 52 del 2015 ha delineato il turno di ballottaggio ha indotto la dottrina a chiedersi se esso possa dirsi rispettoso del principio costituzionale «del necessario rispetto di un limite ontologico di rappresentanza del voto in presenza del quale possa essere attribuito, a una sola lista, il premio di maggioranza, senza incorrere in censure di irragionevolezza e di eccessiva distorsione del voto». Dopo aver ricordato gli argomenti di chi ritiene che il turno di ballottaggio non possa essere sospettato di violare il ricordato principio costituzionale di rappresentanza del voto e gli argomenti di chi, invece, dubita della legittimità costituzionale di tale meccanismo, il rimettente afferma di condividere questa seconda lettura, secondo la quale quella che scaturisce dal turno di ballottaggio sarebbe «una maggioranza solo virtuale perché priva, se non adeguatamente corretta, di una effettiva valenza rappresentativa del corpo elettorale».

Il legislatore, infatti, limitandosi a prevedere che accedano al turno di ballottaggio le due liste più votate, purché abbiano ottenuto almeno il 3 per cento dei voti (ovvero il 20 per cento nel caso siano espressione di minoranze linguistiche), avrebbe, da un lato, riconosciuto che esiste un problema di rappresentatività delle liste ammesse al ballottaggio, dall’altro, però, avrebbe utilizzato le soglie previste, in generale, dalla legge elettorale per scoraggiare una eccessiva «polverizzazione» del voto.

Inoltre – osserva il rimettente – nel valutare l’effettiva forza rappresentativa del 50 per cento più uno dei voti espressi al ballottaggio, si dovrebbe anche considerare che è previsto che tale maggioranza sia calcolata sui voti validi espressi, circostanza che non darebbe «alcun rilievo al peso dell’astensione, che potrebbe essere anche molto rilevante quale prevedibile conseguenza della radicale riduzione dell’offerta elettorale nel ballottaggio».

Il rimettente, infine, ricordando che il legislatore ha esplicitamente vietato – per il turno di ballottaggio – apparentamenti o coalizioni tra liste, ritiene che tale scelta, «evidentemente espressione di un favore per la governabilità», sarebbe irrazionale, in quanto il voto espresso al turno di ballottaggio sacrificherebbe eccessivamente il valore della rappresentatività.

In conclusione, il giudice a quo assume che, «[s]enza l’adozione di meccanismi che garantiscano una adeguata espansione della componente rappresentativa del voto (ovvero senza l’eliminazione del divieto di cui si è detto) l’attribuzione del premio di maggioranza alla sola lista che, all’esito del ballottaggio, si aggiudichi il premio di maggioranza finisce per essere svincolata dalla esistenza di parametri oggettivi che consentano di affermare che la lista vincitrice ha ottenuto quella “ragionevole soglia di voti minima” in presenza della quale è possibile la legittima attribuzione del premio di maggioranza», e, per tali ragioni, chiede la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate per violazione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost.

8.5.– La seconda questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Torino investe l’art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall’art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015, il quale stabilisce che il candidato eletto in più collegi plurinominali debba dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell’ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga, e che, in assenza di opzione, si procede al sorteggio.

Secondo il rimettente, mentre non sarebbe irragionevole che sia data la possibilità ai soli capilista di candidarsi in più collegi, costituirebbe, invece, una violazione degli artt. 3 e 48 Cost. non vincolare l’opzione del capolista che risulti eletto in più collegi a criteri oggettivi e predeterminati, rispettosi, nel massimo grado possibile, della volontà espressa dagli elettori.

Il giudice a quo osserva che rimettere l’opzione tra un collegio ed un altro «ad una mera valutazione di opportunità da parte del candidato» avrebbe l’effetto di annullare «sostanzialmente» il voto di preferenza nel collegio optato dal capolista: in virtù dell’opzione potrebbe accadere «che il candidato che abbia ricevuto molte preferenze (addirittura il più votato in assoluto) sia surclassato da uno o più candidati di altri collegi, con meno preferenze» e, inoltre, l’assenza di qualsivoglia criterio oggettivo al quale il capolista debba ispirarsi nella scelta renderebbe impossibile per l’elettore effettuare valutazioni prognostiche sull’utilità del suo voto di preferenza ad un candidato che faccia parte di una lista con un candidato capolista in altri collegi. Tale imprevedibilità sarebbe ulteriormente confermata dal meccanismo alternativo alla scelta, costituito dal sorteggio.

Tale disciplina – secondo il rimettente – si concreterebbe «in una distorsione tra il voto di preferenza espresso dagli elettori e il suo esito “in uscita” in quel collegio che appare irrazionale rispetto al diritto di uguaglianza e libertà del voto, in quanto lede in modo eccessivo tale diritto, senza che vi sia un altro correlativo valore di rilievo costituzionale da salvaguardare». Il giudice a quo aggiunge che non potrebbe invocarsi, in proposito, il valore della governabilità, poiché tale valore viene tutt’al più in rilievo con l’introduzione dei capilista bloccati e con la possibilità, data a costoro, di candidarsi in più collegi. Tale soluzione esprime, infatti, l’interesse delle forze politiche di riservare, in caso di vittoria elettorale, un seggio sicuro alla Camera a favore di personalità da loro prescelte. Sarebbe, invece, eccessivamente sproporzionato perseguire il valore della governabilità anche con la disposizione censurata, la quale consentirebbe, senza alcuna ragione, di escludere dal Parlamento un candidato «senza che tale scelta sia condizionata dal numero di voti di preferenza ottenuti dal candidato destinato all’esclusione, ovvero da altro sistema che consenta di salvaguardare nel massimo grado possibile il voto di preferenza espresso dagli elettori in favore di chi non è capo lista».

 

9.– Con atto depositato il 4 agosto 2016 l’Avvocatura generale dello Stato è intervenuta in giudizio per il Presidente del Consiglio dei ministri e per il Ministro dell’interno, quest’ultimo parte, insieme al Presidente del Consiglio, del giudizio principale.

9.1.– L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce, anzitutto, l’inammissibilità di entrambe le questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Torino, adducendo argomenti analoghi a quelli già svolti nella memoria depositata per il giudizio instaurato dal Tribunale ordinario di Messina (reg. ord. n. 69 del 2016). Con specifico riferimento alle questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Torino, essa si limita a precisare che anche in tal caso difetterebbe non solo l’avvenuta lesione del diritto (che potrebbe perfezionarsi solo a seguito di una competizione elettorale già avvenuta), ma anche l’ipotizzabilità della lesione, in quanto, al momento dell’instaurazione del giudizio a quo, la disciplina censurata non risultava applicabile. L’attualità dell’interesse ad agire dovrebbe, infatti, sussistere sin dal momento in cui l’azione di accertamento è instaurata. Anche il Tribunale ordinario di Torino avrebbe, dunque, sollevato questioni di legittimità costituzionale premature e, come tali, inammissibili.

9.2.– In ordine alla prima questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Torino, l’Avvocatura generale dello Stato ne eccepisce, anzitutto, l’inammissibilità per erronea o inesatta indicazione delle norme oggetto, in quanto il giudice a quo, censurando complessivamente l’art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015, non avrebbe correttamente individuato la porzione di norma che regola il turno di ballottaggio.

La questione sarebbe, inoltre, inammissibile per contraddittorietà, in quanto il giudice a quo ritiene necessario il superamento di un certo quorum di aventi diritto al voto al turno di ballottaggio, in cui è assegnato il premio di maggioranza pari al 5 per cento dei seggi, e non anche nel primo turno, in cui, invece, il premio può raggiungere il 15 per cento dei seggi.

Nel merito, l’Avvocatura generale dello Stato chiede che la questione sia dichiarata non fondata, contestando la correttezza degli argomenti addotti dal rimettente a sostegno del dubbio di legittimità costituzionale sollevato.

Con riferimento alla possibile limitata rappresentatività delle liste ammesse al turno di ballottaggio, la difesa erariale ritiene che il giudice a quo avrebbe erroneamente sovrapposto la soglia minima di voti che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, deve essere prevista per conseguire il premio di maggioranza, con un’ulteriore soglia minima di voti da prevedere per accedere al secondo turno. Non avrebbe, inoltre, considerato che l’accesso al ballottaggio non sarebbe sganciato dal principio della rappresentanza popolare, ma, al contrario, risulterebbe intrinsecamente connesso a tale principio, visto che al ballottaggio accedono le due liste elettorali che abbiano conseguito il maggior numero di voti al primo turno.

Né si potrebbe ipotizzare che sia il superamento della soglia del 3 per cento dei voti validi nel primo turno a consentire ad una lista di accedere al ballottaggio. Peraltro, sul punto, la difesa erariale rileva che il rimettente sarebbe incorso in una aberratio ictus, non avendo censurato la disposizione che prevede la soglia di sbarramento al 3 per cento.

Con riferimento, invece, alla denunciata incostituzionalità delle disposizioni che assegnano un premio di maggioranza alla lista che, in sede di ballottaggio, abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, senza prevedere anche il raggiungimento di un «quorum strutturale» tra gli aventi diritto al voto, e senza quindi dare peso al dato politico dell’eventuale astensione tra gli elettori, l’Avvocatura generale dello Stato premette che anche nel turno di ballottaggio esiste una soglia minima di voti per il conseguimento del premio, dal momento che esso è attribuito a chi ottiene il 50 per cento più uno dei voti validi, e che un premio di cinque punti percentuali non potrebbe certo dirsi irragionevole o eccessivo.

Contesta, inoltre, l’affermazione del rimettente secondo la quale vi sarebbe il «concreto rischio che il premio venga attribuito a una formazione che è priva di adeguato radicamento nel corpo elettorale», osservando, non solo che non vi sarebbe alcuna violazione del principio di rappresentatività, ma che la disciplina del ballottaggio sarebbe «foggiata in termini del tutto conseguenti all’espressione della volontà elettorale nel primo turno»: «[l]e scelte degli elettori sono saggiate nel primo turno e ulteriormente messe alla prova nel ballottaggio, all’esito del quale sono le soglie di consenso espresse nei due turni a svolgere complessivamente la funzione di soglia».

Con specifico riferimento alla lamentata previsione di un «quorum strutturale» tra gli aventi diritto al voto, quale ulteriore condizione per l’assegnazione del premio di maggioranza, l’Avvocatura generale dello Stato rileva come il legislatore avrebbe anche potuto subordinare l’assegnazione del premio ad un (ulteriore) quorum di votanti o voti validi, ma che questa non potrebbe certo dirsi una scelta costituzionalmente necessaria. La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 1 del 2014, avrebbe fatto riferimento alla necessità che il premio di maggioranza sia subordinato al raggiungimento di una soglia minima di voti espressi. In ogni caso – secondo l’Avvocatura generale dello Stato – la verifica del consenso per ottenere il premio non potrebbe che essere legittimamente parametrata al numero totale dei voti validi e non all’entità di coloro che teoricamente avrebbero potuto votare, ma si sono rifiutati di farlo, non adempiendo al dovere civico di votare previsto dall’art. 48, secondo comma, Cost. Rapportare la soglia minima agli aventi diritto, anziché ai votanti, potrebbe, tra l’altro, in caso di estesa non partecipazione al voto, avere conseguenze negative sulla governabilità e sulla stabilità del Paese, fino all’impossibilità di realizzare la provvista dell’organo.

A sostegno della non fondatezza della questione, l’Avvocatura generale dello Stato menziona, quindi, la sentenza n. 275 del 2014, in cui la Corte costituzionale avrebbe «riconosciuto implicitamente la valenza legittimante di un turno di ballottaggio per ciò che attiene all’assegnazione di un premio in seggi», e la più volte citata sentenza n. 1 del 2014, in cui la Corte avrebbe affermato che ogni legge elettorale deve contemperare il criterio della rappresentatività del corpo elettorale con quello della governabilità, quest’ultima certamente perseguibile, sia pure «con il “minore sacrificio possibile” per la rappresentanza democratica». Anche se la Corte non avrebbe chiarito quando si debba considerare superato il limite della manifesta sproporzione della soglia e del premio di maggioranza, tale limite non potrebbe dirsi violato dalla disciplina censurata, che, rispetto a quella previgente, avrebbe introdotto, oltre alla soglia del 40 per cento per ottenere il premio al primo turno, proprio il turno di ballottaggio, grazie al quale la maggioranza assoluta dei voti determina la maggioranza assoluta dei seggi.

L’Avvocatura generale dello Stato osserva, quindi, che la scelta di attribuire il premio ad una lista, anziché ad una coalizione di liste, rientrerebbe certamente nella scelta discrezionale del legislatore, che ha così voluto favorire la coesione politica della maggioranza e una più agevole governabilità.

La difesa statale conclude sottolineando che in materia elettorale esiste ampia discrezionalità legislativa, che la disciplina censurata non presenta alcun profilo di contrasto con il principio di eguaglianza del voto e che la legge n. 52 del 2015, superando il «vulnus della legge n. 270 del 2005», garantisce una maggiore rappresentatività; e spiegando le ragioni per le quali il sistema elettorale censurato risulterebbe preferibile anche rispetto ad un sistema uninominale maggioritario.

9.3.– In relazione alla seconda questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Torino, relativa alla disciplina contenuta nell’art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1956, l’Avvocatura generale dello Stato ne eccepisce, anzitutto, l’inammissibilità «per inesatta ed erronea identificazione della norma oggetto di censura». Il rimettente si sarebbe, infatti, contraddetto nella formulazione della motivazione e del petitum, poiché avrebbe lamentato l’assenza di vincoli all’esercizio del diritto di opzione del candidato capolista, evocando una pronuncia della Corte costituzionale di tipo additivo-manipolativo, mentre, nel dispositivo, avrebbe chiesto una pronuncia di tipo ablativo.

Osserva, inoltre, l’Avvocatura generale dello Stato come una pronuncia di accoglimento della disposizione censurata «determinerebbe un inammissibile vuoto normativo che potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di applicare la legge nella sua interezza», ciò che, secondo costante giurisprudenza costituzionale, non sarebbe possibile (sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 13 del 2012 e n. 29 del 1987). Se anche il giudice rimettente «avesse scrupolosamente osservato tali logici presupposti processuali», la Corte costituzionale – secondo l’Avvocatura generale dello Stato – non potrebbe comunque manipolare la norma fino a creare dei vincoli all’esercizio del diritto di opzione del candidato eletto in più collegi, senza sconfinare nella sfera della discrezionalità politica del legislatore.

Nel merito, la questione sarebbe infondata «perché non si capisce quale diritto sarebbe menomato da questa libertà di opzione del pluricandidato»: non potrebbe immaginarsi – secondo l’Avvocatura generale dello Stato – un contrasto con il diritto di elettorato passivo dei candidati non capolista, poiché tale diritto non potrebbe spingersi sino «a definire un interesse legittimo alle chances di un qualsivoglia candidato di essere eletto a dispetto di altri»; né potrebbe dirsi leso il diritto di elettorato attivo o, quantomeno, non sarebbe chiaro il convincimento del giudice a quo su come il diritto di opzione potrebbe incidere sul diritto dei cittadini.

D’altro canto – osserva l’Avvocatura generale dello Stato – il voto per la lista sarebbe già ex se una preferenza espressa per il capolista e sarebbe pertanto artificioso differenziare la posizione del capolista da quella dei candidati in subordine.

Ricorda, quindi, la difesa erariale che la possibilità per il candidato eletto in più collegi di optare liberamente è già stata prevista nella previgente legislazione elettorale italiana.

La difesa statale prosegue, quindi, illustrando i caratteri del sistema introdotto dalla legge n. 52 del 2015 e affermando come esso sia pienamente conforme ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014, in quanto prevede candidature bloccate, ma consente anche di esprimere preferenze; in quanto la possibilità di candidarsi in più collegi è numericamente limitata, e, infine, perché la ridotta dimensione dei collegi rende individuabili e conoscibili i candidati da parte degli elettori. In particolare, la presenza di capilista bloccati e la possibilità di selezione di candidati eventuali sarebbero il frutto del bilanciamento tra l’esigenza di garantire il diritto di scelta degli elettori e quella che le elezioni esprimano forze adeguatamente rappresentative e consentano la costituzione di maggioranze sufficientemente stabili.

Né si potrebbe dubitare – secondo l’Avvocatura generale dello Stato – che la facoltà attribuita alle forze politiche di scegliere la posizione in lista di un determinato candidato possa pregiudicare la libera scelta che si esplica nel momento del voto: è sul punto richiamata la sentenza n. 203 del 1975, con cui la Corte costituzionale ritenne non fondata una questione di costituzionalità avente ad oggetto la norma che consente ai partiti di scegliere l’ordine dei candidati in lista. Tale ricostruzione non solo non sarebbe stata smentita dalla più volte citata sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, ma troverebbe conferma nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale, nella sentenza Saccomanno e altri c. Italia del 13 marzo 2012, avrebbe affermato che le liste bloccate, pur determinando una costrizione degli elettori nella scelta dei candidati, sarebbero giustificate in considerazione del ruolo dei partiti politici nella vita dei Paesi democratici. Il giudice a quo non avrebbe invece considerato il ruolo che, in ogni sistema democratico contemporaneo, spetta ai partiti nell’indicazione del candidato, il quale, in ogni collegio, «rappresenta la personificazione e il volto della piattaforma programmatica di una determinata lista». Tale regola, «indefettibile in ogni sistema maggioritario di collegio ma a maggior ragione anche nei sistemi elettorali basati sullo scrutinio di lista», sarebbe la conseguenza del ruolo che l’art. 49 Cost. assegna ai partiti politici.

L’Avvocatura generale dello Stato conclude, quindi, menzionando la sentenza n. 104 del 2006, nella quale la Corte costituzionale avrebbe affermato che il diritto di optare per una delle circoscrizioni in cui il candidato è risultato eletto sarebbe l’«esplicazione del diritto di elettorato passivo»; la sentenza n. 1 del 2014, nella quale la Corte costituzionale avrebbe affermato che la scelta del sistema elettorale è l’ambito nel quale si esprime con un massimo di evidenza la politicità della scelta legislativa; e la sentenza n. 43 del 1961, nella quale sarebbe stato affermato che l’eguaglianza del voto non si estende al risultato concreto della manifestazione della volontà dell’elettore.

 

10.– Alcune delle parti del giudizio principale si sono costituite con atto depositato il 29 luglio 2016, chiedendo l’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Torino.

10.1.– Con riferimento alla prima questione, con cui il rimettente censura le disposizioni che prevedono l’attribuzione di un premio di maggioranza all’esito di turno di ballottaggio tra le due liste più votate al primo turno, le parti private premettono che «in nessun ordinamento democratico conosciuto, ad eccezione della Francia, esiste un turno di ballottaggio per determinare la composizione di un organo legislativo»; che i correttivi adottati in alcuni ordinamenti (quali le soglie di sbarramento e la ridotta dimensione dei collegi) non sono in grado di garantire con certezza che un partito ottenga la maggioranza assoluta dei seggi; che nel solo Stato – la Grecia – che prevede un premio di maggioranza al primo partito, questo è costituito da un numero fisso di seggi; che l’unico ordinamento in cui è stato adottato un sistema misto a prevalenza maggioritaria con meccanismi che possono attribuire una maggioranza abnorme al primo partito è l’Ungheria, «“forse” non un modello da imitare»; che su tredici ordinamenti con sistema parlamentare bicamerale, ben dieci hanno un sistema proporzionale e due (Regno Unito e Francia) un sistema maggioritario a uno o a due turni in collegi uninominali: che, dunque, con il sistema introdotto dalla legge n. 52 del 2015, l’Italia sarebbe l’unico Stato ad avere un sistema elettorale con premio di maggioranza, doppio turno di lista e attribuzione certa di una maggioranza più che assoluta dei seggi ad un solo partito. Secondo le parti private, già questo profilo costituirebbe un autonomo vizio di illegittimità costituzionale delle disposizioni in esame.

Le parti rilevano, quindi, che le disposizioni censurate sacrificherebbero eccessivamente, all’obbiettivo della governabilità, il principio di rappresentanza democratica e, di conseguenza, il diritto al voto eguale, personale e diretto, in quanto il ballottaggio consegnerebbe alla lista vincente «un “premio” di entità abnorme ed inversamente proporzionale all’entità del consenso ricevuto», a prescindere da un qualsiasi quorum minimo di voti validi per essere ammessi al ballottaggio e senza alcun riferimento alla percentuale dei votanti rispetto agli aventi diritto (confrontando, sul punto, le disposizioni censurate con il sistema elettorale previsto nell’ordinamento francese).

Osservano che le disposizioni censurate violerebbero gli evocati principi costituzionali anche perché l’introduzione di un premio di maggioranza attribuibile al secondo turno di ballottaggio, a prescindere dal raggiungimento di un qualsiasi quorum di voti validi, determinerebbe «di per sé la trasformazione dell’impianto della legge da proporzionale a maggioritario».

Ritengono, inoltre, che l’assegnazione del premio di maggioranza all’esito del turno di ballottaggio determinerebbe una distorsione della volontà della maggioranza degli elettori, i quali avrebbero deciso, al primo turno, di non assegnare il premio di maggioranza a nessuna lista, nonché una lesione dell’eguaglianza del voto, in quanto il voto dei cittadini che abbiano scelto la minoranza più forte (alla quale sarebbe attribuito il premio di maggioranza) varrebbe fino a due o tre volte in più del voto dei cittadini che avessero votato altre liste.

Per le ragioni evidenziate, le parti private ritengono che i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014 risulterebbero applicabili anche alle norme censurate, osservando, peraltro, che il ballottaggio di lista, contestuale al divieto di coalizioni o accordi di desistenza ed alla presenza al primo turno delle soglie di accesso, aggraverebbe ulteriormente l’effetto distorsivo del meccanismo di trasformazione dei voti in seggi.

10.2.– In relazione alla seconda censura, avente ad oggetto l’art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall’art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015, nella parte in cui consente ai candidati capilista che siano eletti in più collegi di optare senza alcun vincolo per il collegio nel quale vogliono essere eletti, le parti private osservano che riservare «ad una élite politica», ossia ai capilista, la duplice facoltà di candidarsi fino ad un massimo di dieci collegi e quella di poter optare, ad elezione avvenuta con successo, per un collegio piuttosto che per un altro, determinerebbe «un pesantissimo condizionamento» per l’elezione dei candidati che seguono nella lista, i quali sono destinatari dei voti di preferenza. La disposizione censurata avrebbe introdotto una regola ormai superata da tutti gli altri ordinamenti democratici e rispetto ai quali la dottrina avrebbe ravvisato elementi di illegittimità costituzionale, proprio in quanto non sarebbero gli elettori a scegliere i candidati, ma i candidati capilista.

 

11.– Hanno spiegato intervento ad adiuvandum F.C.B., A.I. e G.S., con atto depositato il 1° agosto 2016; C.T., A.B., E.Z., con atto depositato il 4 agosto 2016; S.M. con atto depositato il 5 agosto 2016; F.D.M. e M.S., con atto depositato il 9 agosto 2016; V.P., con atto depositato il 9 agosto 2016; E.P. e N.R., con atto depositato il 9 agosto 2016, assumendo tutti di essere ricorrenti in giudizi analoghi a quello pendente di fronte al Tribunale ordinario di Messina (reg. ord. n. 69 del 2016).

 

12.– In data 13 settembre 2016 – in vista dell’udienza pubblica del 4 ottobre 2016, poi rinviata – l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria per il Presidente del Consiglio dei ministri, in cui ribadisce le conclusioni rassegnate nell’atto di intervento.

 

13.– In data 12 settembre 2016, F.C.B. e A.I. hanno depositato una memoria in cui, in ordine alla loro legittimazione ad intervenire nel giudizio costituzionale, affermano di essere «soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, cioè l’accertamento del loro diritto di votare in conformità alla Costituzione […], al pari dei ricorrenti nel giudizio a quo». Essi ritengono, infatti, di vantare una posizione giuridica qualificata in rapporto alla questione oggetto del giudizio di costituzionalità in quanto cittadini elettori. Sottolineano, inoltre, di essere ricorrenti in giudizio analogo a quello dal quale hanno avuto origine le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Tribunale ordinario di Torino.

In data 13 settembre 2016, C.T., A.B. e E.Z. hanno depositato una memoria in cui, tra l’altro, argomentano in ordine all’ammissibilità del loro intervento. Essi osservano che la loro posizione sarebbe identica a quella degli attori del giudizio a quo, in quanto «tutti titolari dello stesso diritto fondamentale che li accompagna in qualunque momento e li accomuna nella stessa identica posizione giuridica». Ripercorrendo la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di ammissibilità degli interventi di terzi nel giudizio costituzionale, essi ritengono che non sarebbero conferenti le pronunce con le quali è stato negato l’intervento di soggetti che erano parti in giudizi analoghi a quello in cui la questione era stata sollevata: nel caso di specie, infatti, il giudizio pendente di fronte ad altro tribunale non sarebbe analogo, bensì identico per petitum e causa petendi.

Sempre in data 13 settembre 2016, anche V.P. ha depositato memoria in cui, in ordine alla propria legittimazione ad intervenire nel giudizio di costituzionalità, ritiene che sussistano le condizioni richieste dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, osserva che la decisione della Corte costituzionale sarebbe idonea ad incidere direttamente sulla possibilità di esercitare il proprio diritto di voto in modo conforme ai principi costituzionali.

In data 23 dicembre 2016, S.M. ha depositato una memoria in cui chiede alla Corte costituzionale che il proprio intervento sia dichiarato ammissibile, in quanto titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, cioè l’accertamento del diritto di votare in conformità alla Costituzione, al pari dei ricorrenti nel giudizio a quo.

 

14.– In data 15 settembre 2016 hanno chiesto di intervenire, fuori termine, L.A. e altri quarantadue, depositando atto privo di procura. Tra costoro F.D.M. e M.S. (peraltro già tempestivamente intervenuti nel medesimo giudizio) sono avvocati cassazionisti.

 

15.– In vista dell’udienza pubblica del 24 gennaio 2017, le parti del giudizio a quo hanno depositato, in data 28 dicembre 2016, una memoria in cui ribadiscono, approfondendoli, gli argomenti già illustrati nell’atto di costituzione a sostegno della fondatezza delle censure sollevate dal Tribunale ordinario di Torino.

Esse, inoltre, argomentano in ordine all’ammissibilità di tutte le questioni, in quanto sussisterebbe, a loro avviso, sia l’interesse ad agire nel giudizio a quo, sia una diversità di petitum tra il giudizio principale e quello di costituzionalità.

In ordine alla seconda delle censure sollevate dal rimettente, esse suggeriscono alla Corte costituzionale di valutare, più radicalmente, la compatibilità a Costituzione delle disposizioni che consentono candidature bloccate in più collegi. In subordine, rispetto alla più circoscritta censura sollevata dal Tribunale di Torino, esse contestano l’eccezione di inammissibilità dell’Avvocatura generale dello Stato, ritenendo che sia possibile individuare un’addizione a rime costituzionalmente obbligate: a loro avviso, la Corte costituzionale non potrebbe far altro che dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957 nella parte in cui non prevede che il capolista eletto in più collegi debba «optare per la nomina nel collegio nel quale il secondo degli eletti o il primo dei non eletti abbiano, in proporzione, conseguito il minor numero di voti».

 

16.– Con atto di intervento depositato in data 3 gennaio 2017, il Codacons, in persona del suo legale rappresentante G.U., e quest’ultimo, «in proprio nella qualità di elettore», hanno chiesto di intervenire – oltre che nel giudizio iscritto al reg. ord. n. 69 del 2016 – anche nel giudizio instaurato dal Tribunale ordinario di Torino. Tali soggetti hanno poi depositato, in data 13 gennaio 2017, dunque fuori termine, ulteriore memoria.

 

17.– Con ordinanza del 6 settembre 2016 (reg. ord. n. 192 del 2016), il Tribunale ordinario di Perugia, seconda sezione civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 e dell’art. 83, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall’art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, per violazione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost.; e dell’art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall’art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015, per violazione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost.

17.1.– Il giudice a quo riferisce di essere chiamato a decidere un giudizio promosso con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ. da alcuni cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali della Regione Umbria, i quali hanno convenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell’interno, chiedendo che sia accertata la lesione del loro diritto di voto, per come costituzionalmente garantito, in conseguenza dell’approvazione della legge n. 52 del 2015.

17.2.– In via preliminare, il rimettente motiva in ordine alla sussistenza dell’interesse ad agire dei ricorrenti, in particolare affermando che – poiché l’esercizio del diritto di voto secondo modalità conformi alle previsioni costituzionali costituisce un diritto inviolabile e permanente dei cittadini, i quali possono essere sempre chiamati ad esercitarlo in qualunque momento e devono poterlo esercitare in modo conforme a Costituzione – sarebbe «irrilevante il fatto che non si siano ancora svolte le elezioni con la legge elettorale che determinerebbe la lesione del diritto di voto», così come sarebbe irrilevante anche il fatto che non siano stati convocati i comizi elettorali relativamente ad elezioni da svolgersi applicando la nuova legge elettorale. D’altro canto – osserva il rimettente – ove le questioni di legittimità costituzionale potessero essere sollevate solo successivamente alla convocazione dei comizi elettorali, si rischierebbe di pregiudicare ogni concreta e tempestiva possibilità di tutela.

Sarebbe inoltre irrilevante – secondo il giudice a quo – anche la circostanza che la domanda di accertamento della lesione del diritto di voto sia antecedente alla data a partire dalla quale le disposizioni censurate potranno avere applicazione, dal momento che esse sono già in vigore.

Osserva, quindi, il rimettente come non possa ritenersi che la domanda di accertamento sia stata proposta al solo fine di sollecitare il giudizio della Corte costituzionale, dal momento che, ai fini della proponibilità delle azioni di mero accertamento, è sufficiente l’esistenza di uno stato di dubbio o incertezza oggettiva sull’esatta portata dei diritti ed obblighi scaturenti da un rapporto giuridico di fonte negoziale o legale, in quanto tale idoneo a provocare un ingiusto pregiudizio non evitabile se non attraverso il richiesto accertamento (è sul punto richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014).

17.3.– Il rimettente argomenta, quindi, in ordine alla sussistenza del requisito della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate rispetto alla controversia instaurata dai ricorrenti, affermando che la definizione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate risulta pregiudiziale all’accertamento del diritto dei ricorrenti.

Osserva, inoltre, come non vi sia coincidenza tra l’oggetto del giudizio di merito e quello del giudizio di costituzionalità, poiché spetta al giudice ordinario accertare l’avvenuta lesione del diritto azionato e, in caso di accoglimento delle questioni sollevate, ripristinare tale diritto, seppure per il tramite della sentenza costituzionale (sono richiamate l’ordinanza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 21 marzo - 17 maggio 2013, n. 12060, e la sentenza della Corte costituzionale n. 59 del 1957).

17.4.– Nel merito, il giudice a quo, dopo aver ampiamente illustrato le ragioni per le quali ritiene di non condividere larga parte delle doglianze prospettate dalle parti, solleva due questioni di legittimità costituzionale.

La prima questione di legittimità costituzionale investe l’art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 e l’art. 83, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall’art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, per violazione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost.

Il rimettente, dopo aver affermato che il sistema elettorale, pur costituendo espressione dell’ampia discrezionalità legislativa, è censurabile di fronte alla Corte costituzionale quando il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di essi in maniera eccessiva, assume che le disposizioni censurate, nel garantire il premio di maggioranza alla lista che risulti vincitrice nel ballottaggio tra le due liste più votate, «senza prevedere alcuna soglia di voti minima ed escludendo ogni forma di collegamento o apparentamento tra list[e]», violerebbero i ricordati principi costituzionali. Tale meccanismo, infatti, sacrificherebbe eccessivamente il principio della rappresentatività e, quindi, dell’eguaglianza del voto rispetto al principio della governabilità.

17.5.– Il rimettente solleva, inoltre, questione di legittimità costituzionale dell’art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall’art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015, per violazione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost.

Dopo aver spiegato le ragioni per le quali ritiene di non condividere i dubbi di legittimità costituzionale – pure prospettati dalle parti – aventi ad oggetto le disposizioni che prevedono che le liste siano formate da capilista bloccati e che consentono a costoro di candidarsi in più collegi, il giudice a quo censura, invece, l’art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dalla legge n. 52 del 2015, il quale consente al capolista che sia stato eletto in più collegi di scegliere il collegio in cui essere proclamato eletto, senza alcun criterio oggettivo rispettoso, nel massimo grado possibile, della volontà espressa dagli elettori. La possibilità concessa al capolista di optare senza limiti, potendo determinare l’esclusione o l’elezione di altri candidati maggiormente votati in altre circoscrizioni, finirebbe per privare gli elettori della possibilità di scegliere il proprio candidato con le preferenze.

Il rimettente dubita altresì della ragionevolezza dell’intero sistema, in quanto il principio della governabilità, già garantito dal sistema delle candidature multiple, finirebbe, in questa ipotesi, per sacrificare eccessivamente il diritto di scelta del candidato da parte degli elettori e, quindi, il suo diritto di voto.

 

18.– In data 31 ottobre 2016 è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, la quale, producendo memoria analoga a quella depositata per il giudizio instaurato dal Tribunale ordinario di Torino (reg. ord. n. 163 del 2016), chiede che entrambe le questioni siano preliminarmente dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza, a causa dell’assenza di interesse ad agire delle parti, determinata dal fatto che le disposizioni censurate non hanno mai avuto applicazione. Ritiene, quindi, che le questioni, anche isolatamente esaminate, siano inammissibili o, comunque, non fondate.

 

19.– In data 28 ottobre 2016 si sono costituite in giudizio alcune delle parti del giudizio principale, chiedendo che le questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Perugia siano dichiarate ammissibili e fondate. Esse chiedono, inoltre, alla Corte costituzionale di sollevare di fronte a se stessa questioni di legittimità costituzionale dell’intera legge n. 52 del 2015 e, in particolare, degli artt. 1, 2 e 4, poiché tale legge sarebbe stata approvata, prima al Senato e poi alla Camera, in violazione dell’art. 72, primo e quarto comma, Cost.

Le parti ricordano che identica censura era stata proposta nel giudizio principale, ma che il giudice a quo l’aveva ritenuta manifestamente infondata.

Gli argomenti addotti sono ribaditi e approfonditi nella memoria del 3 gennaio 2017, depositata in vista dell’udienza pubblica del 24 gennaio 2017.

In particolare, in tale memoria si ribadisce la richiesta alla Corte costituzionale di sollevare di fronte a se stessa questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della legge n. 52 del 2015 per violazione dell’art. 72, secondo e quarto comma, Cost. A tal fine si ricorda che, alla Camera, tali articoli sono stati approvati con voto di fiducia, mentre al Senato l’esame in commissione sarebbe stato compresso e, in Assemblea, sarebbe stato approvato un emendamento con cui è stato inserito nel testo della legge una sorta di preambolo riassuntivo dei caratteri essenziali della legge elettorale, così da determinare l’inammissibilità degli ulteriori emendamenti che erano stati presentati.

 

20.– Con ordinanza del 5 ottobre 2016 (reg. ord. n. 265 del 2016) il Tribunale ordinario di Trieste, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 e dell’art. 83, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall’art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, per violazione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost.; e dell’art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall’art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015, per violazione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost.

20.1.– Il giudice a quo riferisce di essere chiamato a decidere un giudizio promosso con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ. da alcuni cittadini italiani friulanofoni iscritti nelle liste elettorali, i quali, convenendo in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell’interno, chiedono che sia accertata la lesione del loro diritto di voto, per come costituzionalmente garantito, in conseguenza dell’approvazione della legge n. 52 del 2015, applicabile in occasione delle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore di tale legge.

Preliminarmente, il rimettente ritiene che sussista l’interesse ad agire dei ricorrenti, poiché la legge n. 52 del 2015 è applicabile a partire dal 1° luglio 2016 e, una volta emesso il decreto di convocazione dei comizi elettorali, non vi sarebbe più alcuna tutela effettiva per l’elettore.

Ritiene, inoltre, che le questioni sollevate siano rilevanti, in quanto è individuabile un giudizio separato e distinto dalle questioni di legittimità costituzionale sul quale egli è chiamato a pronunciarsi (sul punto richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 59 del 1957, n. 4 del 2000 e n. 1 del 2014).

20.2.– Dopo aver illustrato le ragioni per le quali ritiene di non condividere larga parte dei dubbi di legittimità costituzionale prospettati dalle parti, il giudice a quo solleva due questioni di legittimità costituzionale.

La prima questione ha ad oggetto l’art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 e l’art. 83, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostitutito dall’art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, ossia le disposizioni che prevedono che, nel turno di ballottaggio, il premio di maggioranza sia attribuito sulla base dei voti validamente espressi.

Dopo aver affermato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 1 del 2014, avrebbe «ravvisato la necessità di individuare un limite per la legittima attribuzione del premio di maggioranza, dal quale il legislatore non può prescindere in sede di adozione di una legge elettorale», il rimettente ritiene che le disposizioni censurate, escludendo meccanismi che garantiscano una adeguata espansione della componente rappresentativa del voto – in particolare, vietando il collegamento o l’apparentamento tra liste al turno di ballottaggio; escludendo la possibilità di esprimere preferenze; conteggiando solo i voti validi espressi in questo turno e ammettendo al ballottaggio le due sole liste più votate, purché abbiano ottenuto il 3 per cento dei voti validi al primo turno – si pongano in contrasto con gli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, della Costituzione, «là dove essi evidenziano […] che l’attuale sistema, privo di correttivi, pone il concreto rischio che il premio venga attribuito a una formazione che è priva di adeguata rappresentatività nel corpo elettorale».

20.3.– Con una seconda questione di legittimità costituzionale, il giudice a quo chiede alla Corte costituzionale di dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall’art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015, per violazione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, della Costituzione.

Il rimettente ricorda che la disposizione censurata consente al candidato capolista in più collegi, e che sia stato poi eletto in più collegi, di optare, senza alcun tipo di vincolo, per un collegio piuttosto che per un altro. Egli assume che tale libera scelta del candidato capolista sia suscettibile di annullare il voto di preferenza degli elettori nel collegio optato dal capolista, consentendo, ad esempio, che il candidato che abbia ricevuto molte preferenze (addirittura il più votato in assoluto) sia superato da uno o più candidati di altri collegi con meno preferenze. Tale scelta legislativa – secondo il rimettente – non potrebbe neppure essere giustificata dall’esigenza di governabilità, «perché l’esclusione di un candidato non condizionata dal numero di voti di preferenza ottenuti è del tutto irrazionale e contraria al principio della rappresentatività».

 

21.– Con atto depositato il 3 gennaio 2017, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.

L’atto di intervento contiene argomenti analoghi a quelli già rappresentati nei giudizi instaurati dall’ordinanza del Tribunale ordinario di Torino (reg. ord. n. 163 del 2016) e dall’ordinanza del Tribunale ordinario di Perugia (reg. ord. n. 192 del 2016).

L’Avvocatura generale dello Stato chiede, dunque, in via preliminare, che entrambe le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza e, in subordine, eccepisce l’inammissibilità o, comunque, la non fondatezza delle singole censure.

Con riferimento alla prima questione sollevata dal Tribunale ordinario di Trieste, avente ad oggetto le disposizioni che regolano il turno di ballottaggio, l’Avvocatura generale dello Stato aggiunge che l’accoglimento «renderebbe la legge elettorale incapace di funzionare». Poiché il sistema elettorale definito dalla legge n. 52 del 2015 è concepito «per essere in ogni caso majority assuring», esso non prevederebbe un’alternativa al secondo turno, nel caso in cui una lista, al primo turno, non raccolga almeno il 40 per cento dei voti ed abbia conseguito (senza premio) almeno 340 seggi.

 

22.– Con atto depositato il 22 dicembre 2016, si sono costituite le parti del giudizio a quo, chiedendo che siano dichiarate ammissibili e, quindi, accolte entrambe le questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Trieste.

Esse premettono, inoltre, che la legge n. 52 del 2015 (e, in particolare, gli artt. 1, 2 e 4) sarebbe stata approvata in violazione dell’art. 72, primo e quarto comma, Cost., auspicando che la Corte costituzionale sollevi di fronte a se stessa tali questioni.

In vista dell’udienza pubblica del 24 gennaio 2017, le parti, il 12 gennaio 2017, hanno depositato una memoria in cui ribadiscono gli argomenti già addotti nell’atto di costituzione, in ordine all’ammissibilità e alla fondatezza di entrambe le censure sollevate dal rimettente.

 

23.– Con atto depositato il 23 dicembre 2016, hanno spiegato intervento ad adiuvandum C.T., A.B. e E.Z., assumendo di avere un interesse qualificato e diretto all’accoglimento delle questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Trieste, in quanto parti di analogo giudizio pendente dinnanzi alla Corte d’appello di Milano. I medesimi soggetti, in data 30 dicembre 2016, hanno depositato una memoria in cui, tra l’altro, argomentano in modo più ampio in ordine all’ammissibilità del loro intervento nel giudizio di costituzionalità.

 

24.– In data 3 gennaio 2017 hanno depositato atto di intervento il Codacons, in persona del suo legale rappresentante G.U., e quest’ultimo «anche in proprio nella qualità di elettore avente diritto ad esprimersi nelle consultazioni elettorali», adducendo, a sostegno della propria legittimazione ad intervenire nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale, argomenti analoghi a quelli contenuti nell’atto di intervento nei giudizi instaurati dai Tribunali ordinari di Messina e di Torino. Tali argomenti relativi alla asserita legittimazione ad intervenire nel giudizio di costituzionalità sono ribaditi nella memoria depositata il 13 gennaio 2017.

 

25.– Con ordinanza del 16 novembre 2016 (reg. ord. n. 268 del 2016), il Tribunale ordinario di Genova ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 e degli artt. 1 e 83, commi 1, numeri 5) e 6), 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come rispettivamente novellati dall’art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015, per violazione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, della Costituzione; dell’art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 e degli artt. 1 e 83 del d.P.R. n. 361 del 1957, come rispettivamente novellati dall’art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015, per violazione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost.; dell’art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015, in relazione alle parole «sono comunque attribuiti 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi», e dell’art. 83, commi 1, numeri 5) e 6), 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall’art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, per violazione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost.; dell’art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 e degli artt. 83, commi 1, numeri 5) e 6), 2 e 5, e 83-bis, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4), del d.P.R. n. 361 del 1957, come rispettivamente sostituiti e aggiunti dall’art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, per violazione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost.; dell’art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall’art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015, per violazione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost.; dell’art. 83, comma 3, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall’art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, per violazione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost.

25.1.– Il giudice a quo riferisce di essere chiamato a decidere un giudizio promosso con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ. da alcuni cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel distretto della Corte d’appello di Genova, i quali, convenendo in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell’interno, chiedono che sia accertato il loro diritto di voto libero, personale e diretto in conformità alla Costituzione e all’art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU, e, di conseguenza, di dichiarare che l’applicazione della legge n. 52 del 2015 pregiudicherebbe tale diritto.

Preliminarmente, il rimettente conferma la sussistenza dell’interesse ad agire dei ricorrenti, già motivata in una propria precedente sentenza non definitiva, nonostante la legge n. 52 del 2015 sia applicabile a partire dal 1° luglio 2016.

Ritiene, inoltre, che le questioni sollevate siano rilevanti, in quanto sarebbe individuabile un giudizio separato e distinto dalle questioni di legittimità costituzionale sul quale egli è chiamato a pronunciarsi.

25.2.– Il giudice a quo solleva, quindi, sei distinte questioni di legittimità costituzionale.

La prima censura investe l’art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 e gli artt. 1 e 83, commi 1, numero 5) e 6), 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come rispettivamente novellati dall’art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015. Tali disposizioni prevedono che, al primo turno di votazione, sia attribuito un premio di maggioranza pari a 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi.

Secondo il rimettente, in tale ipotesi, la percentuale di distorsione del voto espresso a favore della lista vincitrice sarebbe pari a 1,375, mentre il «voto “perdente”» risulterebbe avere un coefficiente di sotto rappresentazione pari a 0,75. Egli suppone, inoltre, che, a fronte di 30 milioni di voti validi espressi, poiché il 40 per cento corrisponde a 12 milioni di voti, la lista vincente avrebbe diritto a un deputato ogni 35.294 voti, mentre il complesso delle forze di minoranza, che avrebbe ottenuto 18 milioni di voti, avrebbe un deputato ogni 64.748 voti. A fronte di «detta evidente distorsione», valutata in concreto, il rimettente ritiene che le disposizioni censurate si pongano in contrasto con gli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost., poiché, «non risultando neppure previsto alcun rapporto fra i voti ottenuti rispetto non già ai voti validi ma al complesso degli aventi diritto al voto», unitamente alla circostanza che è prevista una soglia di sbarramento al 3 per cento, esse sovra-rappresenterebbero, in modo sproporzionato e irragionevole, il voto a favore della lista vincitrice.

25.3.– Con la seconda questione il Tribunale ordinario di Genova lamenta che l’art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 e gli artt. 1 e 83 del d.P.R. n. 361 del 1957 – come novellati dall’art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015 – prevedendo che, in caso di mancato conseguimento del premio di maggioranza al primo turno di votazione, tale premio sia attribuito in seguito ad un turno di ballottaggio a cui accedono le due liste più votate, si pongano in contrasto con gli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost.

Il giudice a quo ricorda, anzitutto, che il legislatore, nel disciplinare l’attribuzione del premio di maggioranza, deve contemperare ragionevolmente due contrapposti interessi di pari rilievo costituzionale, ossia il principio di rappresentatività e il principio di governabilità, e richiama, sul punto, quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014.

Ritiene, quindi, che, con le disposizioni censurate, il legislatore, limitandosi a prevedere che accedano al turno di ballottaggio le due liste più votate, purché abbiano ottenuto almeno il 3 per cento dei voti (ovvero il 20 per cento nel caso siano espressione di minoranze linguistiche), abbia, da un lato, riconosciuto che esiste un problema di rappresentatività delle liste ammesse al ballottaggio, dall’altro, però, abbia utilizzato le soglie previste, in generale, dalla legge elettorale per scoraggiare una eccessiva «polverizzazione» del voto.

Inoltre, nel valutare l’effettiva forza rappresentativa del 50 per cento più uno dei voti espressi al ballottaggio, il rimettente ritiene che si debba considerare che tale maggioranza è calcolata sui voti validi espressi, circostanza che non darebbe «alcun rilievo al peso dell’astensione».

Il giudice a quo, infine, ricordando che il legislatore ha esplicitamente vietato – per il turno di ballottaggio – apparentamenti o coalizioni tra liste, ritiene che tale scelta, «evidentemente espressione di un favore per la governabilità», sarebbe irrazionale, in quanto il voto espresso al turno di ballottaggio sacrificherebbe eccessivamente il valore della rappresentatività.

In conclusione, il Tribunale ordinario di Genova assume che, «[s]enza l’adozione di meccanismi che garantiscano una adeguata espansione della componente rappresentativa del voto (ovvero senza l’eliminazione del divieto di cui si è detto), l’attribuzione del premio di maggioranza alla sola lista che, all’esito del ballottaggio, si aggiudichi il premio di maggioranza finisce per essere svincolata dalla esistenza di parametri oggettivi che consentano di affermare che la lista vincitrice ha ottenuto quella “ragionevole soglia di voti minima” in presenza della quale è possibile la legittima attribuzione del premio di maggioranza» e, per tali ragioni, chiede la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate per violazione degli evocati parametri costituzionali.

25.4.– Il giudice a quo solleva, inoltre, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015, in relazione alle parole «sono comunque attribuiti 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi», e dell’art. 83, commi 1, numeri 5) e 6), 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall’art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, per violazione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost.

A suo avviso, tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che il premio di maggioranza di 340 seggi è assegnato alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, anche nel caso in cui siano due le liste che ottengono, al primo turno, il 40 per cento dei voti. Egli ritiene, però, che – in assenza dei lamentati correttivi individuati nella prima delle questioni sollevate (calcolo delle percentuali sui votanti, anziché sugli aventi diritto, e presenza di una soglia di sbarramento al 3 per cento) – tale soluzione comprimerebbe in modo sproporzionato e irragionevole il voto degli elettori della lista che, pur avendo ottenuto al primo turno il 40 per cento dei voti, sia risultata seconda.

25.5.– Un’ulteriore questione ha ad oggetto l’art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015, e gli artt. 83, commi 1, numeri 5) e 6), 2 e 5, e 83-bis, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4), del d.P.R. n. 361 del 1957, come rispettivamente modificati e aggiunti dall’art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, ancora per asserita violazione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost.

Il rimettente, assumendo che tali disposizioni imporrebbero di procedere ad un turno di ballottaggio anche nel caso in cui una lista abbia ottenuto, al primo turno, 340 seggi, ma non anche il 40 per cento dei voti, ritiene che tale soluzione sarebbe contraddittoria «rispetto allo scopo proclamato dallo stesso legislatore».

25.6.– Il Tribunale ordinario di Genova solleva questione di legittimità costituzionale anche dell’art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall’art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015, per violazione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost.

Egli premette di ritenere manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dalle parti in ordine alle disposizioni che consentono solo ad alcune categorie di candidati – i capilista – di essere presentati in più collegi e che sottraggono solo costoro al voto di preferenza.

Ritiene, invece, che si ponga in contrasto con i ricordati parametri costituzionali l’art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957, in quanto consente al capolista eletto in più collegi di operare la scelta del collegio in cui essere proclamato tale senza alcun tipo di vincolo.

A suo avviso, rientrerebbe nella libertà di voto anche la tutela della legittima aspettativa dell’elettore di influire, con l’espressione della propria preferenza, sulla effettiva elezione del candidato prescelto. Tale libertà sarebbe pregiudicata dall’assenza di qualsiasi criterio cui il capolista sia vincolato nella scelta del collegio, in quanto l’elettore non potrebbe effettuare valutazioni prognostiche sulla «utilità» del suo voto di preferenza, dato in favore di un candidato che faccia parte di una lista con capolista candidato anche in altri collegi.

25.7.– Un’ultima questione di legittimità costituzionale è sollevata dal Tribunale ordinario di Genova avverso l’art. 83, comma 3, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall’art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, in quanto tali disposizioni prevederebbero che, nella sola Regione Trentino-Alto Adige, possano essere assegnati tre seggi di recupero proporzionale ad una lista non apparentata con alcuna lista nazionale o espressione della minoranza linguistica vincitrice in tale Regione. Il giudice a quo lamenta una lesione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost.

Ad avviso del rimettente le disposizioni impugnate determinerebbero «una violazione nella rappresentatività della minoranza nazionale, rispetto alla minoranza linguistica assegnataria dei tre seggi di recupero proporzionale».

Tali conseguenze lesive, ad avviso del giudice a quo, costituirebbero un ulteriore effetto indiretto del meccanismo del doppio turno di votazione, «posto che il recupero proporzionale potenzialmente lesivo delle liste di minoranza nazionali è necessario per via della istituzione degli otto collegi uninominali che vengono assegnati fin dal primo turno, senza che il ballottaggio possa incidervi».

Il rimettente ritiene, inoltre, che, in caso di mancato apparentamento della lista di minoranza con liste nazionali o con la lista vincitrice nella Regione Trentino-Alto Adige, si verificherebbe «un’incidenza del voto in uscita di gran lunga superiore al corrispettivo voto reso dagli elettori nei confronti di una lista nazionale di minoranza».

 

26.– In data 3 gennaio 2017 è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.

26.1.– Quest’ultima chiede, in primo luogo, che tutte le questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Genova siano dichiarate inammissibili, con argomenti analoghi a quelli già rappresentati nei giudizi instaurati dalle ordinanze del Tribunale ordinario di Torino (reg. ord. n. 163 del 2016), del Tribunale ordinario di Perugia (reg. ord. n. 192 del 2016) e del Tribunale ordinario di Trieste (reg. ord. n. 265 del 2016).

26.2.– Con riferimento alle prime due censure – con le quali il rimettente chiede alla Corte costituzionale di valutare la compatibilità, rispetto ai principi costituzionali evocati, delle disposizioni che prevedono l’assegnazione di un premio di maggioranza, al primo turno, alla lista che ottiene almeno il 40 per cento dei voti, o, al secondo turno, a chi vince il ballottaggio – l’Avvocatura generale dello Stato adduce, a sostegno della non fondatezza, argomenti analoghi a quelli rappresentati nelle memorie depositate nei giudizi instaurati dal Tribunale ordinario di Messina (reg. ord. n. 69 del 2016), dal Tribunale ordinario di Torino (reg. ord. n. 163 del 2016), dal Tribunale ordinario di Perugia (reg. ord. n. 192 del 2016) e dal Tribunale ordinario di Trieste (reg. ord. n. 265 del 2016).

26.3.– In relazione alla terza questione sollevata dal Tribunale ordinario di Genova – nella quale si contesta la possibilità che sia assegnato il premio di maggioranza anche nel caso in cui due liste ottengano, al primo turno, il 40 per cento dei voti validi – l’Avvocatura generale dello Stato eccepisce, preliminarmente, che la censura sarebbe inammissibile perché priva di adeguata motivazione: in particolare, il giudice non spiegherebbe le ragioni per le quali si possa determinare un’illegittima compressione del diritto di voto degli elettori che optano per una lista seconda classificata, ove vi sia una lista diversa che abbia ottenuto più voti e maturato, quindi, il diritto a conseguire il premio di maggioranza.

Nel merito, la censura sarebbe – secondo l’Avvocatura generale dello Stato – non fondata. Anzitutto, la tesi del rimettente sarebbe idonea a «colpire indistintamente» qualsiasi tipo di sistema elettorale majority assuring, e a impedire l’adozione di qualsiasi correttivo ad un sistema proporzionale: in nessun sistema che preveda il ballottaggio è stabilito che l’effetto maggioritario si produca solo con la realizzazione di un determinato «scarto» di voti tra la prima e la seconda lista. In secondo luogo, non si comprenderebbe per quale ragione, nel caso di specie, vi sarebbe una particolare compressione del diritto di voto diretto. Né, infine, potrebbe accedersi alla soluzione prospettata dal rimettente, il quale propone l’eliminazione del premio di maggioranza nell’ipotesi in cui due liste superino la soglia del 40 per cento dei voti: così operando, verrebbe illegittimamente frustrato il diritto di voto degli elettori che hanno optato per una lista risultata vincitrice, la quale potrebbe vantare un diritto all’assegnazione del premio anzidetto.

26.4.– In relazione alla quarta questione sollevata dal Tribunale ordinario di Genova, avente ad oggetto l’ipotesi in cui una lista ottenga, all’esito del primo turno, 340 seggi, ma non raggiunga anche il 40 per cento dei voti validi, l’Avvocatura generale dello Stato ne eccepisce anzitutto l’inammissibilità, poiché l’interpretazione fornita dal rimettente sarebbe «artificiosa e disancorata dal dato normativo». Il tenore letterale delle disposizioni censurate deporrebbe, invero, nel senso dell’esclusione del turno di ballottaggio nel caso in cui una lista abbia ottenuto 340 seggi, ma non anche il 40 per cento dei voti. L’Avvocatura generale dello Stato, dopo aver ricordato il contenuto del novellato art. 83, comma 1, numeri 5), 6) e 7), del d.P.R. n. 361 del 1957, osserva come, presumibilmente, il rimettente legga le disposizioni enumerate all’art. 83, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, «come un elenco assolutamente sequenziale con progressivo restringimento della fattispecie considerata a partire dalla disposizione contenuta nel numero 5)», mentre il turno di ballottaggio sarebbe indetto nel caso in cui si sommino due verifiche negative, ossia che nessuna lista abbia raggiunto il 40 per cento dei voti e non abbia conseguito almeno 340 seggi. Da ciò risulterebbe chiaro che, se una lista ottiene 340 seggi, ma non anche il 40 per cento dei voti, non si procede al turno di ballottaggio.

Osserva, infine, l’Avvocatura generale dello Stato che l’ipotesi presa in considerazione dal rimettente, «oltre a costituire un caso limite (come lo definisce lo stesso giudicante) puramente ipotetico, configurerebbe un caso di scuola erroneamente costruito»: anzitutto, il numero dei seggi da attribuire sarebbe 606, e non 618, in quanto devono essere sottratti i seggi spettanti alle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino - Alto Adige; in secondo luogo, il caso ipotizzato potrebbe verificarsi solo a fronte di «una frammentazione del voto assai cospicua» (secondo l’Avvocatura generale dello Stato, solo nel caso in cui quasi dieci milioni di voti siano indirizzati a liste che non superano la soglia del 3 per cento, pari a circa dieci partiti che si fermano tutti al 2,9 per cento). Da qui, l’ulteriore eccezione di inammissibilità di tale questione per la sua natura ipotetica e virtuale.

26.5.– Anche con riferimento alla quinta censura, avente ad oggetto l’art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall’art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015, l’Avvocatura generale dello Stato adduce, sia in punto di ammissibilità, sia nel merito, argomenti analoghi a quelli contenuti negli atti di intervento nei giudizi instaurati dal Tribunale ordinario di Torino (reg. ord. n. 163 del 2016), dal Tribunale ordinario di Perugia (reg. ord. n. 192 del 2016) e dal Tribunale ordinario di Trieste (reg. ord. n. 265 del 2016).

26.6.– Con riferimento, infine, all’ultima censura sollevata dal Tribunale ordinario di Genova, il quale lamenta gli effetti derivanti dal meccanismo di attribuzione dei seggi in Trentino-Alto Adige sulla rappresentatività delle «minoranze nazionali», nel caso in cui quei seggi siano assegnati ad una lista non apparentata con una lista nazionale o espressione della minoranza linguistica, l’Avvocatura generale dello Stato eccepisce plurime ragioni di inammissibilità.

Anzitutto, la censura sarebbe irrilevante, poiché essa non potrebbe «che essere riferita ai soli altoatesini».

In secondo luogo, vi sarebbe una errata individuazione dell’oggetto della censura, dal momento che le norme sospettate di incostituzionalità non sarebbero contenute negli artt. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015 e 83, comma 3, del d.P.R. n. 361 del 1957, bensì nell’art. 2, comma 32, della predetta legge n. 52 del 2015 e nell’art. 93-bis del citato d.P.R. n. 361 del 1957.

Vi sarebbe, inoltre, un difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, poiché il rimettente non avrebbe motivato in ordine alla nozione di «minoranza», e non sarebbe, dunque, chiaro se l’effetto che egli lamenta derivi realmente dal meccanismo che egli sinteticamente denuncia ovvero – come sarebbe se la minoranza fosse una minoranza regionale – dalle disposizioni che prevedono il cosiddetto “scorporo” per l’assegnazione, in ragione proporzionale, dei seggi nella medesima Regione Trentino-Alto Adige.

 

27.– Con atto depositato il 29 dicembre 2016 si sono costituite in giudizio alcune delle parti del giudizio a quo, chiedendo che la Corte costituzionale dichiari ammissibili e, quindi, fondate tutte le questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Genova.

Il 13 gennaio 2017, in vista dell’udienza pubblica, esse hanno depositato un’altra memoria, in cui adducono argomenti a favore dell’ammissibilità di tutte le questioni sollevate, nonché della loro fondatezza. In tale memoria esse, in particolare, insistono per l’accoglimento delle questioni aventi ad oggetto le disposizioni che prevedono l’assegnazione del premio di maggioranza, sia al primo turno, sia al turno di ballottaggio. Inoltre, con riferimento alla censura avente ad oggetto il meccanismo di assegnazione dei seggi nella Regione Trentino-Alto Adige, le parti osservano che le disposizioni censurate determinerebbero una violazione, non del diritto degli elettori di tale Regione, bensì di tutti gli altri elettori, i quali, a causa del «privilegio» dei primi, rischierebbero di vedere ancora più ridotto il numero degli eletti delle liste di minoranza, «con una ulteriore enfatizzazione del meccanismo premiale».

Anche tali parti ripropongono dinnanzi alla Corte costituzionale il primo motivo dell’atto introduttivo del giudizio a quo, relativo alla procedura di approvazione della legge n. 52 del 2015, motivo ritenuto dal Tribunale ordinario di Genova manifestamente infondato. Con ampiezza di argomenti, sollecitano la Corte costituzionale a sollevare dinnanzi a se stessa questioni di legittimità costituzionale, aventi ad oggetto l’intera legge n. 52 del 2015, per asserita violazione dell’art. 72, quarto comma, Cost.

 

28.– Nel giudizio instaurato dal Tribunale ordinario di Genova hanno spiegato intervento ad adiuvandum C.T., A.B. e E.Z., con atto depositato il 23 dicembre 2016, e M.M. e altri sette con atto depositato il 30 dicembre 2016.

Gli intervenienti C.T., A.B. e E.Z., in data 30 dicembre 2016, hanno anche depositato una memoria in vista dell’udienza pubblica del 24 gennaio 2017.

In ordine alla loro legittimazione ad intervenire nel giudizio, gli intervenienti hanno sottolineato di essere parti in giudizi analoghi a quello da cui hanno avuto origine le questioni oggetto del giudizio di costituzionalità, e di essere titolari dello stesso diritto fondamentale, della cui portata è chiesto l’accertamento dinnanzi a diversi giudici.

Gli intervenienti M.M. e altri sette hanno argomentato, in ordine alla propria legittimazione ad intervenire nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale, nella memoria depositata il 12 gennaio 2017, in vista dell’udienza pubblica.

 

29.– Con atto di intervento depositato in data 3 gennaio 2017, il Codacons, in persona del suo legale rappresentante G.U., e quest’ultimo, «in proprio nella qualità di elettore», hanno chiesto di intervenire – oltre che nel giudizio reg. ord. n. 265 del 2016 – anche nel giudizio instaurato dal Tribunale ordinario di Genova. Sulla propria legittimazione ad intervenire sono addotti argomenti nella memoria depositata il 13 gennaio 2017.

 

Considerato in diritto

 

1.– Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali ordinari di Messina (reg. org. n. 69 del 2016), Torino (reg. org. n. 163 del 2016), Perugia (reg. org. n. 192 del 2016), Trieste (reg. org. n. 265 del 2016) e Genova (reg. org. n. 268 del 2016) hanno ad oggetto disposizioni che disciplinano l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

In particolare, mentre le quattro ordinanze da ultimo citate sottopongono a censura disposizioni del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), la sola ordinanza del Tribunale ordinario di Messina coinvolge, oltre a queste ultime, anche norme contenute nel decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica).

1.1.– Tra le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali ordinari menzionati, cinque hanno ad oggetto le modalità di attribuzione del premio di maggioranza.

La prima di queste, sollevata dal solo Tribunale ordinario di Messina, investe l’art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 e gli artt. 1, comma 2, e 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, questi ultimi come modificati dall’art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015.

Ad avviso del rimettente, le disposizioni censurate violerebbero il principio di eguaglianza del voto garantito dall’art. 48, secondo comma, Cost., secondo cui ciascun voto contribuisce «potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi». La lesione deriverebbe dal fatto che esse delineano un sistema in cui: il premio di maggioranza è attribuito, al primo turno, alla lista che ha ottenuto il 40 per cento dei voti, calcolando tale percentuale sui votanti e non sugli aventi diritto al voto; tale premio è attribuito anche all’esito di un ballottaggio tra le due liste più votate; ed è contestualmente prevista una soglia di sbarramento al 3 per cento, su base nazionale.

Nel dispositivo dell’ordinanza sono menzionati, come parametri asseritamente violati, anche gli artt. 1, primo e secondo comma, 3, primo e secondo comma, 49, 51, primo comma, e 56, primo comma, Cost., nonché l’art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Il Tribunale ordinario di Genova, per parte sua, solleva tre questioni di legittimità costituzionale relative alle modalità di attribuzione del premio di maggioranza al primo turno di votazione.

Una prima censura investe l’art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 e gli artt. 1 e 83, commi 1, numeri 5) e 6), 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come rispettivamente novellati dall’art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015. Ad avviso del rimettente, tali disposizioni, prevedendo che, al primo turno di votazione, sia attribuito un premio di maggioranza pari a 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi, violerebbero gli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost. Secondo il rimettente, «non risultando neppure previsto alcun rapporto fra i voti ottenuti rispetto non già ai voti validi ma al complesso degli aventi diritto al voto», ed essendo contemporaneamente prevista una soglia di sbarramento al 3 per cento, il voto espresso a favore della lista vincente risulterebbe sovrarappresentato, in modo sproporzionato e irragionevole.

Il Tribunale ordinario di Genova solleva, inoltre, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015, in relazione alle parole «sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi», e dell’art. 83, commi 1, numeri 5) e 6), 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall’art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, per violazione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost. Secondo il giudice a quo, la circostanza che, in tale ipotesi, il premio sia comunque attribuito a quella delle due liste che abbia ottenuto più voti, comprometterebbe il diritto di voto degli elettori della lista arrivata seconda che, pur avendo ottenuto anch’essa al primo turno il 40 per cento dei voti, vedrebbe ridotto il proprio numero di deputati per effetto della distorsione derivante dall’attribuzione del premio di maggioranza.

Il medesimo Tribunale solleva un’ulteriore questione di legittimità costituzionale, censurando l’art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 e gli artt. 83, commi 1, numeri 5) e 6), 2 e 5, e 83-bis, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4), del d.P.R. n. 361 del 1957, come rispettivamente sostituiti e aggiunti dall’art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015 – lamentando ancora la violazione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost. In particolare, il rimettente si duole dell’asserito obbligo di procedere al turno di ballottaggio anche nel caso in cui una lista abbia ottenuto, al primo turno, 340 seggi, ma non anche il 40 per cento dei voti, ritenendo ciò «contraddittorio rispetto allo scopo proclamato dallo stesso legislatore».

Infine, i Tribunali ordinari di Torino, Perugia, Trieste e Genova sollevano questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 e dell’art. 83, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall’art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015. Il solo Tribunale ordinario di Genova censura anche l’art. 1 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall’art. 2, comma 1, della legge n. 52 del 2015.

I giudici a quibus dubitano che tali disposizioni – in virtù delle quali, se nessuna lista ottiene, al primo turno, almeno il 40 per cento dei voti validamente espressi, il premio di maggioranza è attribuito in seguito ad un turno di ballottaggio cui accedono le due liste più votate – siano conformi agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost. In particolare, i rimettenti osservano che tali disposizioni, prevedendo che, ai fini dell’attribuzione del premio, si svolga un turno di ballottaggio cui accedono le sole due liste più votate, stabiliscono quale unica condizione che esse abbiano ottenuto al primo turno almeno il 3 per cento dei voti validi espressi (ovvero almeno il 20 per cento, se rappresentative di minoranze linguistiche), aggiungendo che in tale turno non sono ammessi apparentamenti o coalizioni tra liste, e che il premio di maggioranza sia attribuito a chi ha ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi espressi, e non degli aventi diritto al voto. Ritengono che tale sistema violi i parametri evocati, in quanto, privilegiando l’esigenza della governabilità rispetto al principio di rappresentatività, non impedirebbero che il premio sia attribuito ad una lista anche «priva di adeguato radicamento nel corpo elettorale», la quale potrebbe conseguire il premio senza aver «ottenuto quella ragionevole soglia minima di voti in presenza della quale è possibile la legittima attribuzione del premio di maggioranza».

1.2.– Il solo Tribunale ordinario di Messina solleva questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere a), d) ed e), della legge n. 52 del 2015 e degli artt. 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 84, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, questi ultimi come sostituiti dall’art. 2, commi 25 e 26, della legge n. 52 del 2015, per violazione dell’art. 56, primo e quarto comma, Cost. Il rimettente lamenta che, in virtù delle disposizioni censurate, un seggio, che deve essere assegnato in una determinata circoscrizione, possa poi risultare attribuito in un’altra (ingenerando il fenomeno del cosiddetto “slittamento”), asserendo che tale esito si porrebbe in contrasto con i parametri costituzionali evocati. Si duole, in particolare, della violazione del quarto comma dell’art. 56 Cost., il quale, prevedendo che «[l]a ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni […] si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti», esprimerebbe un «criterio di rappresentatività territoriale» e sarebbe anche ispirato al principio della responsabilità dell’eletto nei confronti degli elettori che lo hanno votato.

1.3.– Due ulteriori questioni di legittimità costituzionale investono le disposizioni che regolano la presentazione delle liste di candidati e la proclamazione degli eletti.

In particolare, il Tribunale ordinario di Messina solleva questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera g), della legge n. 52 del 2015 e degli artt. 18-bis, comma 3, primo periodo, 19, comma 1, primo periodo, e 84, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati o sostituiti, rispettivamente, dall’art. 2, commi 10, lettera c), 11 e 26, della legge n. 52 del 2015, per violazione degli artt. 1, primo e secondo comma, 2, 48, secondo comma, 51, primo comma, 56, primo e quarto comma, Cost. Tali disposizioni, da cui risulta che le liste nei singoli collegi sono composte da un capolista bloccato e da altri candidati che possono essere scelti con voto di preferenza, violerebbero l’art. 48, secondo comma, Cost., in quanto, per le liste che non ottengono il premio di maggioranza, potrebbe realizzarsi «un effetto distorsivo dovuto alla rappresentanza parlamentare largamente dominata dai capilista bloccati, pur se con il correttivo della multicandidatura», e, dunque, il voto si rivelerebbe sostanzialmente «“indiretto” e, quindi, né libero, né personale».

Il Tribunale ordinario di Torino e, in termini sostanzialmente analoghi, i Tribunali ordinari di Perugia, Trieste e Genova, sollevano questioni di legittimità costituzionale dell’art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall’art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015. Tale disposizione prevede che il candidato eletto in più collegi plurinominali debba dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell’ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga, e che, in assenza di opzione, si procede al sorteggio. Secondo i rimettenti, tale disposizione violerebbe gli artt. 3 e 48 Cost. I Tribunali ordinari di Perugia, Trieste e Genova lamentano anche la lesione dell’art. 1, secondo comma, Cost.

Con argomentazioni coincidenti, essi ritengono che la disposizione censurata, che consente al candidato capolista, eletto in più collegi plurinominali, di scegliere un collegio sulla base di una sua mera valutazione di opportunità, anziché subordinare tale opzione ad un criterio oggettivo e predeterminato, rispettoso nel massimo grado possibile della volontà espressa dagli elettori, violerebbe i parametri evocati, in quanto determinerebbe «una distorsione tra il voto di preferenza espresso dagli elettori e il suo esito in “uscita” in quel collegio», esito che sarebbe lesivo dell’uguaglianza e della libertà del voto, senza che vi sia un altro correlativo valore da salvaguardare e senza che ciò possa essere giustificato dalla tutela dell’interesse alla governabilità. Il Tribunale ordinario di Genova osserva, inoltre, che l’assenza di qualsiasi criterio nella scelta del capolista renderebbe impossibile, per l’elettore, effettuare valutazioni prognostiche sulla «utilità» del suo voto di preferenza, laddove tale voto sia espresso in favore di un candidato che faccia parte di una lista con capolista candidato anche in altri collegi.

1.4.– Il Tribunale ordinario di Genova solleva questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 3, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall’art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, per violazione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost. Il giudice a quo parrebbe lamentare che il meccanismo di attribuzione dei seggi nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige possa determinare una lesione della rappresentatività delle minoranze politiche nazionali, nel caso in cui queste non si siano apparentate con una lista vincitrice di seggi nella Regione a statuto speciale.

1.5.– Il Tribunale ordinario di Messina solleva, infine, due questioni di legittimità costituzionale in cui è censurata la disomogeneità tra i sistemi elettorali previsti per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica.

La prima investe gli artt. 16, comma 1, lettera b), e 17 del d.lgs. n. 533 del 1993, relativi all’elezione del Senato, come novellati dall’art. 4, commi 7 e 8, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), per violazione degli artt. 1, 3, 48, secondo comma, 49 e 51 Cost. Ad avviso del giudice a quo, tali disposizioni, che prevedono soglie di sbarramento per l’accesso al riparto dei seggi diverse da quelle prevista nel sistema elettorale per la Camera, favorirebbero la formazione di maggioranze differenti nei due rami del Parlamento, rischiando così di compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare.

Con la seconda questione, il Tribunale ordinario di Messina dubita, invece, della conformità a Costituzione dell’art. 2, comma 35, della legge n. 52 del 2015, in base al quale le disposizioni contenute nel medesimo art. 2 si applicano alle elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016. Il giudice a quo ritiene che tale previsione non sia conforme agli artt. 1, 3, 48, primo comma, 49, 51, primo comma, e 56, primo comma, Cost., in quanto, «in caso di nuove elezioni a legislazione elettorale del Senato invariata (pur essendo in itinere la riforma costituzionale di questo ramo del Parlamento), si produrrebbe una situazione di palese ingovernabilità, per la coesistenza di due diverse maggioranze».

 

2.– Per la sostanziale identità dell’oggetto, considerando che i rimettenti sollevano perlopiù censure analoghe, con argomentazioni coincidenti e con riferimento ai medesimi parametri costituzionali, i giudizi vanno riuniti e decisi con un’unica pronuncia.

Deve essere, inoltre, confermata l’ordinanza dibattimentale, allegata alla presente sentenza, che ha dichiarato inammissibili tutti gli interventi spiegati da soggetti diversi dalle parti dei giudizi principali.

 

3.– In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo, in via preliminare e con argomenti coincidenti, l’inammissibilità per difetto di rilevanza di tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

L’Avvocatura statale osserva che i giudici a quibus avrebbero ritenuto sussistente l’interesse ad agire dei ricorrenti rispetto a disposizioni di legge non ancora applicabili. Con riferimento al giudizio introdotto dal Tribunale di Messina, tale obiezione è svolta in relazione al momento della sollevazione della questione di legittimità costituzionale. Con riguardo a tutte le altre ordinanze di rimessione, l’eccezione si riferisce alla data in cui sono esperite le azioni di accertamento da parte dei ricorrenti.

Ritiene inoltre non conferente il richiamo, operato dai giudici a quibus, al precedente costituito dalla sentenza n. 1 del 2014 di questa Corte, poiché, in quel caso, la legislazione elettorale della cui conformità a Costituzione si dubitava era già stata applicata in tre occasioni. Sottolinea invece come le disposizioni ora censurate non abbiano mai trovato applicazione, e mancherebbe perciò, ai fini della rilevanza, il fatto storico (ossia elezioni già avvenute) che dovrebbe costituire il riferimento necessario dei giudizi principali.

Tale assenza renderebbe inoltre impossibile la distinzione tra oggetto del giudizio a quo e oggetto del controllo di costituzionalità, palesando l’assenza di concretezza, incidentalità e pregiudizialità delle questioni sollevate.

Infine, osserva la difesa statale che l’esigenza di evitare le cosiddette zone franche nel sistema di giustizia costituzionale non giustificherebbe la creazione «in via pretoria» di un regime di sindacato praeter legem che, in relazione alle leggi elettorali, anticipi lo scrutinio di legittimità costituzionale, rispetto a quanto avviene per tutte le altre fonti primarie.

3.1.– Tale eccezione deve essere rigettata.

La sentenza n. 1 del 2014 costituisce il precedente cui questa Corte intende attenersi nel valutare le eccezioni di inammissibilità per difetto di rilevanza, in relazione a questioni di legittimità costituzionale sollevate nell’ambito di giudizi introdotti da azioni di accertamento aventi ad oggetto la «pienezza» (sentenza n. 110 del 2015) – ossia la conformità ai principi costituzionali – delle condizioni di esercizio del diritto fondamentale di voto nelle elezioni politiche.

In tale sentenza, la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale rispetto alla definizione del giudizio principale fu ritenuta sussistente sulla base di quattro argomenti.

In primo luogo, la presenza nell’ordinanza di rimessione di una motivazione sufficiente, e non implausibile, in ordine alla sussistenza dell’interesse ad agire dei ricorrenti nel giudizio principale.

In secondo luogo, il positivo riscontro della pregiudizialità, poiché il giudizio spettante al giudice a quo e il controllo demandato a questa Corte non risultavano sovrapponibili, essendo possibile individuare una differenza tra oggetto del primo (l’accertamento della «pienezza» del diritto di voto) e oggetto del secondo (la legge elettorale politica, la cui conformità a Costituzione è posta in dubbio), residuando un margine di autonoma decisione in capo al giudice a quo, dopo l’eventuale sentenza di accoglimento di questa Corte.

In terzo luogo, la peculiarità e il rilievo costituzionale del diritto oggetto di accertamento nel giudizio a quo, cioè il diritto fondamentale di voto, che svolge una funzione decisiva nell’ordinamento costituzionale, con riferimento alle conseguenze che dal suo non corretto esercizio potrebbero derivare nella costituzione degli organi supremi ai quali è affidato uno dei poteri essenziali dello Stato, quello legislativo (sentenza n. 39 del 1973).

Infine, «l’esigenza che non siano sottratte al sindacato di costituzionalità le leggi, quali quelle concernenti le elezioni della Camera e del Senato, che definiscono le regole della composizione di organi costituzionali essenziali per il funzionamento di un sistema democratico-rappresentativo e che quindi non possono essere immuni da quel sindacato» (così, appunto, la sentenza n. 1 del 2014). Ciò per evitare la creazione di una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale, in un ambito strettamente connesso con l’assetto democratico dell’ordinamento.

È bensì vero che in alcune pronunce successive alla ricordata sentenza n. 1 del 2014 questa Corte ha svolto precisazioni in relazione a questioni di legittimità costituzionale – sempre promosse nell’ambito di giudizi introdotti da azioni di accertamento – aventi ad oggetto disposizioni di legge che regolano il sistema di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. In tali casi, le questioni sono state dichiarate inammissibili, sia perché i giudici a quibus non avevano sufficientemente motivato sull’interesse ad agire delle parti (limitandosi a richiamare i contenuti dell’ordinanza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 17 maggio 2013, n. 12060), sia, e soprattutto, perché quelle disposizioni possono pervenire al vaglio di legittimità costituzionale in un giudizio avente ad oggetto una controversia originatasi nel procedimento elettorale (sentenza n. 110 del 2015). In tale procedimento, il diritto costituzionale di voto può infatti trovare tutela, non solo successivamente alle elezioni, attraverso l’impugnazione dei risultati elettorali, ma talora anche prima di esse, nell’ambito del procedimento elettorale preparatorio (ordinanza n. 165 del 2016).

Invece, in relazione alle elezioni politiche nazionali, il diritto di voto non potrebbe altrimenti trovare tutela giurisdizionale, in virtù di quanto disposto dall’art. 66 Cost. e dall’art. 87 del d.P.R. n. 361 del 1957, come interpretati dai giudici comuni e dalle Camere in sede di verifica delle elezioni, anche alla luce della mancata attuazione della delega contenuta nell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), nella parte in cui autorizzava il Governo ad introdurre la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio, oltre che per le elezioni amministrative ed europee, anche per quelle relative al rinnovo dei due rami del Parlamento nazionale (così, esplicitamente, ordinanza n. 165 del 2016; già prima, sentenze n. 110 del 2015 e n. 259 del 2009; ordinanza n. 512 del 2000).

Permanendo l’esigenza di evitare, con riferimento alla legge elettorale politica, una zona franca rispetto al controllo di costituzionalità attivabile in via incidentale, deve restar fermo quanto deciso con la sentenza n. 1 del 2014, negli stessi limiti ivi definiti.

3.2.– Tanto premesso, va anzitutto dato atto – in relazione alle ordinanze ora in esame – che tutti i Tribunali rimettenti si soffermano, con argomentazione ampia e sostanzialmente coincidente, sulla sussistenza dell’interesse ad agire dei ricorrenti.

È bensì richiamata da tutti i rimettenti la citata ordinanza della Corte di cassazione, che sollevò le questioni di legittimità costituzionale decise con la sentenza n. 1 del 2014. Ma i giudici a quibus – consapevoli delle differenze tra quel caso e questi (in quanto le disposizioni ora censurate sono applicabili dal 1° luglio 2016 e non sono ancora state applicate) – illustrano le ragioni per le quali ugualmente sussiste, in capo ai ricorrenti, l’interesse ad agire.

Essi ritengono che, ai fini della proponibilità delle azioni di accertamento, sia sufficiente l’esistenza di uno stato di dubbio o incertezza oggettiva sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi scaturenti da un rapporto giuridico anche di fonte legale; che tale incertezza è idonea di per sé a provocare un ingiusto pregiudizio, non evitabile se non per il tramite dell’accertamento giudiziale circa l’incidenza della legge sul diritto di voto. Osservano che l’espressione del voto costituisce oggetto di un diritto inviolabile e «permanente» dei cittadini, i quali possono essere chiamati ad esercitarlo in ogni momento; pertanto, lo stato di incertezza al riguardo integra un pregiudizio concreto, di per sé sufficiente a fondare la sussistenza dell’interesse ad agire. Ricordano che le azioni di accertamento non richiedono la previa lesione in concreto del diritto rivendicato, ma sono esperibili anche al fine di scongiurare che tale lesione avvenga in futuro. Osservano, del resto, che subordinare la proponibilità dell’azione alla previa applicazione della legge, cioè allo svolgimento stesso delle elezioni, determinerebbe la lesione dei parametri costituzionali che garantiscono l’effettività e la tempestività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113, secondo comma, Cost.).

I Tribunali rimettenti argomentano altresì sulla sussistenza della pregiudizialità delle questioni di legittimità costituzionale prospettate ai fini della definizione dei giudizi principali, sostenendo che in questi ultimi sarebbe individuabile un petitum separato, distinto e più ampio rispetto a quello oggetto del giudizio di legittimità costituzionale: all’esito della sentenza di questa Corte, che ha ad oggetto la legittimità costituzionale della legge elettorale, spetterebbe, infatti, al giudice a quo la verifica di tutte le condizioni da cui tale legge fa dipendere il riconoscimento del diritto di voto. Inoltre, non vi sarebbe neppure coincidenza tra il dispositivo della sentenza di questa Corte e quello della sentenza che definisce il giudizio di merito, la quale ultima, accertata l’avvenuta lesione del diritto azionato, lo può ripristinare nella pienezza della sua espansione, seppure per il tramite della sentenza costituzionale.

Il Tribunale di Messina, in particolare, riconosce che al momento della rimessione delle questioni di legittimità costituzionale (17 febbraio 2016), le disposizioni censurate erano entrate in vigore, ma risultavano ad efficacia differita, poiché il legislatore (all’art. 2, comma 35, della legge n. 52 del 2015, peraltro anch’esso posto in dubbio, per altri profili, dal medesimo giudice) ha stabilito che il nuovo sistema elettorale si applichi per l’elezione della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Osserva il giudice a quo che l’interesse ad agire dei ricorrenti sussisterebbe comunque, poiché le disposizioni censurate erano già entrate in vigore al momento in cui le questioni sono state effettivamente sollevate. Essendo inoltre stabilito che esse sarebbero state efficaci a partire da una data certa, non vi sarebbe alcun dubbio, né sull’an, né sul quando, in ordine alla loro idoneità ad incidere sul diritto di voto, del quale i ricorrenti del giudizio principale chiedono sia accertata la portata.

Il rimettente aggiunge, anche sotto tale profilo, che l’interesse ad agire in un’azione di mero accertamento non implica necessariamente l’attualità della lesione di un diritto, risultando sufficiente che l’attore se ne qualifichi come titolare e lamenti uno stato di incertezza oggettiva sulla sua portata. E osserva che la stessa entrata in vigore di una legge elettorale, sia pur contenente norme ad efficacia differita (ma a data certa), alimenta tale condizione oggettiva di incertezza circa la pienezza (conforme a Costituzione) del diritto fondamentale di voto.

3.3.– La giurisprudenza di questa Corte ritiene che una motivazione sufficiente e non implausibile sulla sussistenza dell’interesse ad agire dei ricorrenti basti ad escludere un riesame dell’apprezzamento compiuto dal giudice a quo ai fini dell’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale (con riferimento alle stesse azioni di accertamento in materia elettorale, sentenze n. 110 del 2015 e n. 1 del 2014; ordinanza n. 165 del 2016; più in generale, sentenze n. 154 del 2015, n. 91 del 2013 e n. 50 del 2007). Del resto, l’apprezzamento su una condizione dell’azione quale l’interesse ad agire è tipicamente compito del giudice rimettente.

Nel caso sottoposto all’attuale scrutinio di ammissibilità, caratterizzato da elementi di novità, le non implausibili ragioni addotte dai giudici a quibus trovano peraltro riscontro e conferma in argomentazioni ulteriori, congruenti con quelle addotte da questi ultimi.

In esso, l’incertezza oggettiva sulla portata del diritto di voto è direttamente ricollegabile alla modificazione dell’ordinamento giuridico dovuta alla stessa entrata in vigore della legge elettorale, alla luce dei contenuti di disciplina che essa introduce nell’ordinamento. Non rileva la circostanza che, come avviene in questo caso, le disposizioni della legge siano ad efficacia differita, poiché il legislatore – stabilendo che le nuove regole elettorali siano efficaci a partire dal 1° luglio 2016 – non ha previsto una condizione sospensiva dell’operatività di tali regole, legata al verificarsi di un evento di incerto accadimento futuro, ma ha indicato un termine certo nell’an e nel quando per la loro applicazione. Il fatto costitutivo che giustifica l’interesse ad agire è dunque ragionevolmente individuabile nella disciplina legislativa già entrata in vigore, sebbene non ancora applicabile al momento della rimessione della questione, oppure al momento dell’esperimento dell’azione di accertamento: le norme elettorali regolano il diritto di voto e l’incertezza riguarda la portata di quest’ultimo, con il corollario di potenzialità lesiva, già attuale, sebbene destinata a manifestarsi in futuro, in coincidenza con la sua sicura applicabilità (a decorrere dal 1° luglio 2016). La rimozione di tale incertezza rappresenta, quindi, un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non attraverso l’intervento del giudice. Ne deriva la sussistenza, nei giudizi a quibus, di un interesse ad agire in mero accertamento.

Quanto osservato vale sia con riferimento all’ordinanza del Tribunale di Messina, sia con riferimento ai giudizi instaurati dagli altri quattro tribunali, in relazione ai quali l’Avvocatura generale dello Stato eccepisce che le disposizioni censurate non erano ancora applicabili al momento dell’esperimento delle azioni di accertamento da parte dei ricorrenti. E conduce perciò al rigetto della relativa eccezione.

Da quanto rilevato, deriva inoltre, e a fortiori, il rigetto dell’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato, in relazione alle questioni prospettate dai Tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova, di cui è contestata la rilevanza, alla luce della circostanza che le disposizioni censurate non hanno mai trovato applicazione, nessuna elezione essendosi mai svolta sulla base di esse.

È la giurisprudenza di legittimità a chiarire, in generale, che è la natura dell’azione di accertamento a non richiedere necessariamente la previa lesione in concreto del diritto, ai fini della sussistenza dell’interesse ad agire, ben potendo tale azione essere esperita anche al fine di scongiurare una futura lesione (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 10 novembre 2016, n. 22946; Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 23 giugno 2015, n. 12893; Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 31 luglio 2015, n. 16262).

Nella sentenza n. 1 del 2014, questa stessa Corte, con specifico riferimento alle sole elezioni del Parlamento nazionale, ha del resto affermato che l’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale allora sollevate in giudizio «costituisce anche l’ineludibile corollario del principio che impone di assicurare la tutela del diritto inviolabile di voto, pregiudicato – secondo l’ordinanza del giudice rimettente – da una normativa elettorale non conforme ai principi costituzionali, indipendentemente da atti applicativi della stessa, in quanto già l’incertezza sulla portata del diritto costituisce una lesione giuridicamente rilevante».

Infine, neppure ha fondamento l’obiezione secondo la quale le questioni sollevate difetterebbero di pregiudizialità, essendo impossibile distinguere tra oggetto dei giudizi a quibus e oggetto del controllo di costituzionalità.

Come già osservato da questa Corte (sentenze n. 110 del 2015 e n. 1 del 2014), nel giudizio principale il petitum consiste nella richiesta di accertare la pienezza costituzionale del diritto di voto; nel giudizio costituzionale, invece, si chiede di dichiarare che il diritto di voto è pregiudicato dalla disciplina vigente. Tale pregiudizialità sussiste anche nei casi all’attuale scrutinio, nei quali la legge elettorale non è ancora stata applicata, poiché la domanda dei ricorrenti è pur sempre quella di accertare la portata del diritto di voto, e tale accertamento prescinde dalla sua già avvenuta lesione in una tornata elettorale.

 

4.– Le parti costituite nei giudizi instaurati dai Tribunali ordinari di Messina, Perugia, Trieste e Genova, con motivazioni sostanzialmente coincidenti, sollecitano questa Corte a sollevare di fronte a se stessa questioni di legittimità costituzionale dell’intera legge n. 52 del 2015, «con particolare riferimento ai suoi articoli fondamentali (1, 2 e 4)», poiché essa sarebbe stata approvata, prima al Senato e poi alla Camera, «in palese violazione dell’art. 72, commi 1 e 4, Cost. e dell’art. 3 del protocollo CEDU (per come richiamato dall’art. 117, comma 1, Cost.)».

Lamentano, in particolare, che, alla Camera, gli artt. 1, 2 e 4 della legge n. 52 del 2015 sono stati approvati ricorrendo al voto di fiducia; che, al Senato, l’esame in commissione è stato compresso nei tempi e nei modi; e che, sempre al Senato, nel corso dell’esame in assemblea, è stato presentato e approvato un emendamento che ha inserito nel testo della legge un preambolo riassuntivo dei caratteri essenziali del sistema elettorale, così da determinare l’inammissibilità di tutti gli ulteriori emendamenti presentati.

Le parti ricordano, peraltro, che nei quattro giudizi principali menzionati, nei quali la corrispondente eccezione era stata prospettata, essa è stata rigettata perché manifestamente infondata.

Tale istanza, concernendo asseriti vizi del procedimento parlamentare di formazione della legge n. 52 del 2015, il cui accertamento potrebbe comportare la caducazione dell’intera legge, va esaminata in via preliminare.

Essa è, tuttavia, inammissibile.

Per costante giurisprudenza, il giudizio di legittimità costituzionale non può estendersi oltre i limiti fissati dall’ordinanza di rimessione, ricomprendendo profili ulteriori indicati dalle parti. Questi ultimi non possono concorrere ad ampliare il thema decidendum proposto dinnanzi a questa Corte, ma ne debbono restare esclusi, sia che essi siano diretti ad estendere o modificare il contenuto o i profili determinati dall’ordinanza di rimessione, sia che – come è avvenuto in questi casi – essi abbiano formato oggetto dell’eccezione proposta dalle parti stesse nel giudizio principale, senza essere stati poi fatti propri dal giudice nell’ordinanza stessa (tra le tante, sentenze n. 83 del 2015, n. 94 del 2013, n. 42 del 2011, n. 86 del 2008 e n. 49 del 1999).

Ben vero che, nel caso di specie, le parti – anziché proporre direttamente l’estensione del thema decidendum – chiedono che la Corte costituzionale sollevi di fronte a sé la questione: ma l’obbiettivo perseguito è il medesimo, ossia l’estensione del giudizio di legittimità costituzionale a profili diversi da quelli individuati dai giudici rimettenti.

Una pronuncia d’inammissibilità s’impone, inoltre, in ragione della circostanza, già ricordata, che nei giudizi principali le relative eccezioni hanno formato oggetto di pronunce di manifesta infondatezza. E la sollecitazione affinché questa Corte decida di sollevare di fronte a sé questioni già ritenute manifestamente infondate finisce per configurarsi, nella sostanza, come improprio ricorso a un mezzo di impugnazione delle decisioni dei giudici a quibus.

 

5.– Passando all’esame delle singole questioni di legittimità costituzionale, la prima censura sollevata dal Tribunale ordinario di Messina ha ad oggetto l’art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015, e gli artt. 1, comma 2, e 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come rispettivamente sostituiti dall’art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015. Tali disposizioni delineano un sistema in cui: il premio di maggioranza è attribuito, al primo turno, alla lista che ha ottenuto il 40 per cento dei voti, calcolando tale percentuale sui votanti e non sugli aventi diritto al voto; il premio è attribuito anche all’esito di un turno di ballottaggio; è prevista una soglia di sbarramento al 3 per cento su base nazionale per accedere al riparto dei seggi.

Il giudice rimettente ritiene che tale complessiva disciplina contrasti con l’art. 48, secondo comma, Cost., per cui ciascun voto contribuisce «potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi».

Nel solo dispositivo dell’ordinanza, perciò senza alcuna illustrazione delle ragioni di contrasto con le disposizioni censurate, sono evocati gli artt. 1, primo e secondo comma, 3, primo e secondo comma, 49, 51, primo comma, e 56, primo comma, Cost., nonché l’art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU. Come da costante giurisprudenza, le questioni sollevate in riferimento a tali parametri costituzionali sono inammissibili, in quanto prive di alcuna motivazione in punto di non manifesta infondatezza (sentenze n. 59 del 2016, n. 248 e n. 100 del 2015; ordinanze n. 122 e n. 33 del 2016).

In relazione alla residua questione di legittimità costituzionale, motivata sulla base del contrasto delle disposizioni censurate con il solo art. 48, secondo comma, Cost., l’Avvocatura generale dello Stato identifica due distinte censure, l’una relativa alla previsione del premio di maggioranza, l’altra all’introduzione di una soglia di sbarramento al 3 per cento. Di entrambe eccepisce l’inammissibilità per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

Il tenore della prospettazione dell’ordinanza di rimessione e la circostanza che il giudice a quo formuli, in proposito, un unico dispositivo, inducono, tuttavia, a ritenere che sia stata sollevata una sola censura, per quanto utilizzando tre distinti argomenti (uno dei quali è, appunto, quello fondato sulla coesistenza del premio di maggioranza e della soglia di sbarramento al 3 per cento).

Così formulata, la questione è inammissibile.

Il giudice rimettente intende censurare il complessivo sistema attraverso il quale il legislatore ha scelto di attribuire il premio di maggioranza, al primo e al secondo turno. Ciò avviene, tuttavia, attraverso una motivazione particolarmente sintetica, in cui non sono distinti i singoli profili di censura relativi ai diversi caratteri del sistema elettorale. Non si comprende se l’asserita necessità di introdurre un quorum di votanti per l’attribuzione del premio di maggioranza sia riferibile al primo o al secondo turno, o a entrambi. Non sono illustrate le ragioni per le quali l’attribuzione del premio determinerebbe un’irragionevole compressione della rappresentatività della Camera dei deputati, e, nuovamente, non è spiegato se tale compressione si verifichi al primo turno, al secondo, o in entrambi.

Infine, l’oscurità della motivazione è accentuata dall’evocazione del solo art. 48, secondo comma, Cost., che dovrebbe da solo reggere l’intera censura sollevata (comparendo, come detto, gli ulteriori parametri costituzionali asseritamente lesi nel solo dispositivo dell’ordinanza).

Così formulata, la questione finisce per sollecitare una valutazione dai caratteri indistinti ed imprecisati, relativa nella sostanza all’intero sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015. Tale imprecisione nei profili di censura, unitamente alla carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, determinano l’impossibilità di comprendere l’effettivo petitum avanzato dal giudice a quo (sentenze n. 130 e n. 32 del 2016, n. 247 e n. 126 del 2015).

 

6.– Il Tribunale ordinario di Genova ritiene che l’attribuzione di 340 seggi alla lista che, al primo turno di votazione, ottenga, a livello nazionale, il 40 per cento dei voti – calcolata tale percentuale sui suffragi validamente espressi – comprima irragionevolmente l’eguaglianza del voto e la rappresentatività della Camera, e censura perciò l’art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 e gli artt. 1 e 83, commi 1, numeri 5) e 6), e 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come rispettivamente modificati e sostituiti dall’art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015, lamentando la violazione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost.

Il giudice a quo, pur osservando che – in astratto considerata – la soglia minima di voti necessaria per ottenere il premio non si presterebbe a censure, dubita della ragionevolezza in concreto di tale soglia dopo aver operato alcuni calcoli matematici, che dimostrerebbero l’eccessiva distorsione del voto in uscita a favore della lista vincente al primo turno.

Tale distorsione, in particolare, deriverebbe dalla circostanza che il calcolo della percentuale è operato sul numero di voti validi espressi e non in relazione al complesso degli aventi diritto al voto, dovendosi inoltre considerare, nella valutazione dell’intero sistema, la compresenza del premio e della soglia di sbarramento del 3 per cento su base nazionale per l’accesso delle liste al riparto dei seggi.

Alla luce di tali argomenti, il giudice a quo sollecita una dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni che prevedono il premio di maggioranza al primo turno.

Così formulata, la questione non è fondata.

Preliminarmente, è da rilevare che questa Corte ha sempre riconosciuto al legislatore un’ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale che ritenga più idoneo in relazione al contesto storico-politico in cui tale sistema è destinato ad operare, riservandosi una possibilità di intervento limitata ai casi nei quali la disciplina introdotta risulti manifestamente irragionevole (sentenze n. 1 del 2014, n. 242 del 2012, n. 271 del 2010, n. 107 del 1996, n. 438 del 1993, ordinanza n. 260 del 2002). Con specifico riferimento a sistemi elettorali che innestano un premio di maggioranza su di un riparto di seggi effettuato con formula proporzionale, la giurisprudenza costituzionale ha già affermato che, in assenza della previsione di una soglia minima di voti e/o di seggi cui condizionare l’attribuzione del premio, il meccanismo premiale è foriero di un’eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa (sentenze n. 1 del 2014, n. 13 del 2012, n. 16 e n. 15 del 2008).

Le disposizioni portate ora all’esame di legittimità costituzionale prevedono, invero, una soglia minima di voti validi per l’attribuzione del premio, pari al 40 per cento di questi. Si è pertanto in presenza di un premio “di maggioranza”, che consente di attribuire la maggioranza assoluta dei seggi in un’assemblea rappresentativa alla lista che abbia conseguito una determinata maggioranza relativa. Alla luce della ricordata discrezionalità legislativa in materia, tale soglia non appare in sé manifestamente irragionevole, poiché volta a bilanciare i principi costituzionali della necessaria rappresentatività della Camera dei deputati e dell’eguaglianza del voto, da un lato, con gli obbiettivi, pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale, dall’altro.

A ritenere il contrario, si dovrebbe argomentare la non compatibilità con i principi costituzionali di una determinata soglia numerica per l’attribuzione del premio, fino a considerare – quale condizione per il positivo scrutinio di ragionevolezza e proporzionalità della disciplina premiale – la sola attribuzione, non già di un premio “di maggioranza”, ma di un premio “di governabilità”, condizionato al raggiungimento di una soglia pari almeno al 50 per cento dei voti e/o dei seggi, e destinato ad aumentare, al fine di assicurare la formazione di un esecutivo stabile, il numero di seggi di una lista o di una coalizione che quella soglia abbia già autonomamente raggiunto.

Al cospetto della discrezionalità spettante in materia al legislatore, sfugge dunque, in linea di principio, al sindacato di legittimità costituzionale una valutazione sull’entità della soglia minima in concreto prescelta dal legislatore (attualmente pari al 40 per cento dei voti validi, e del resto progressivamente innalzata nel corso dei lavori parlamentari che hanno condotto all’approvazione della legge n. 52 del 2015). Ma resta salvo il controllo di proporzionalità riferito alle ipotesi in cui la previsione di una soglia irragionevolmente bassa di voti per l’attribuzione di un premio di maggioranza determini una tale distorsione della rappresentatività da comportarne un sacrificio sproporzionato, rispetto al legittimo obbiettivo di garantire la stabilità del governo del Paese e di favorire il processo decisionale.

L’esito dello scrutinio fin qui condotto non è inficiato dalla circostanza, messa criticamente in luce dal giudice a quo, per cui la soglia del 40 per cento è calcolata sui voti validi espressi, anziché sul complesso degli aventi diritto al voto. Pur non potendosi in astratto escludere che, in periodi di forte astensione dal voto, l’attribuzione del premio avvenga a favore di una lista che dispone di un’esigua rappresentatività reale, condizionare il premio al raggiungimento di una soglia calcolata sui voti validi espressi ovvero sugli aventi diritto costituisce oggetto di una delicata scelta politica, demandata alla discrezionalità del legislatore e non certo soluzione costituzionalmente obbligata (sentenza n. 173 del 2005).

Del resto, anche nella sentenza n. 1 del 2014 questa Corte accolse la questione di legittimità costituzionale in relazione a disposizioni elettorali che non prevedevano l’attribuzione di un premio condizionato al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi, senza alcun riferimento agli aventi diritto al voto.

Infine, nemmeno pone in discussione la conclusione raggiunta l’ulteriore carattere criticamente evocato dal rimettente al fine di sollecitare l’accoglimento delle questioni sollevate, cioè la presenza, accanto al premio, di un correttivo alla rappresentatività (sentenza n. 1 del 2014), costituito dalla soglia di sbarramento del 3 per cento sui voti validamente espressi su base nazionale, quale condizione per l’accesso delle liste al riparto dei seggi.

In linea generale, infatti, anche «[l]a previsione di soglie di sbarramento e quella delle modalità per la loro applicazione […] sono tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica, e contribuire alla governabilità» (sentenza n. 193 del 2015).

Nel caso di specie, invero, il giudice a quo dubita degli effetti derivanti dalla contestuale previsione di un premio di maggioranza e di una soglia di sbarramento, traendo proprio da tale compresenza la convinzione dell’illegittimità costituzionale del premio.

Tuttavia, in primo luogo, le previsioni della legge n. 52 del 2015 introducono una soglia di sbarramento non irragionevolmente elevata, che non determina, di per sé, una sproporzionata distorsione della rappresentatività dell’organo elettivo.

Inoltre, non può essere la compresenza di premio e soglia, nelle specifiche forme ed entità concretamente previste dalla legge elettorale, a giustificare una pronuncia d’illegittimità costituzionale del premio. Ben vero che qualsiasi soglia di sbarramento comporta un’artificiale alterazione della rappresentatività di un organo elettivo, che in astratto potrebbe aggravare la distorsione pure indotta dal premio. Ma non è manifestamente irragionevole che il legislatore, in considerazione del sistema politico-partitico che intende disciplinare attraverso le regole elettorali, ricorra contemporaneamente, nella sua discrezionalità, a entrambi tali meccanismi. Del resto, se il premio ha lo scopo di assicurare l’esistenza di una maggioranza, una ragionevole soglia di sbarramento può a sua volta contribuire allo scopo di non ostacolarne la formazione. Né è da trascurare che la soglia può favorire la formazione di un’opposizione non eccessivamente frammentata, così attenuando, anziché aggravando, i disequilibri indotti dalla stessa previsione del premio di maggioranza.

 

7.– Il Tribunale ordinario di Genova solleva questioni di legittimità costituzionale – per violazione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost. – dell’art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015, nella parte in cui prevede che «sono comunque attribuiti 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi», e dell’art. 83, commi 1, numeri 5) e 6), 2, 3 e 4 del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall’art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, poiché tali disposizioni consentono l’assegnazione del premio di maggioranza alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, anche nel caso in cui due liste superino, al primo turno, il 40 per cento di essi.

Se è da respingere l’eccezione d’inammissibilità per carenze motivazionali sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato, risultando chiaro ed argomentato ciò che il giudice a quo lamenta, la questione non è comunque fondata nel merito.

Il rimettente assume, correttamente, che le disposizioni censurate debbano essere interpretate nel senso che – nell’ipotesi in cui due liste superino, al primo turno, il 40 per cento dei voti – il premio di maggioranza andrebbe comunque assegnato, e attribuito alla lista che ha ottenuto più voti. Ritiene tuttavia che, in tale ipotesi, la lista risultata seconda vedrebbe irragionevolmente ridotto il proprio numero di deputati, per effetto della distorsione derivante dall’attribuzione del premio, con lesione dei parametri costituzionali evocati.

Sull’esito del voto al primo turno possono essere formulate varie ipotesi, il cui realizzarsi è più o meno probabile o possibile, a seconda del concreto atteggiarsi del sistema politico. Ma è comunque nella logica di un sistema elettorale con premio di maggioranza che alle liste di minoranza, a prescindere dalla percentuale di voti raggiunta, sia attribuito un numero di seggi inferiore rispetto a quello che sarebbe loro assegnato nell’ambito di un sistema proporzionale senza correttivi. Tale logica, ovviamente, vale anche per la lista che giunge seconda, né rileva la circostanza che anch’essa abbia ottenuto il 40 per cento dei voti validi, ma un numero totale di voti inferiore, in assoluto, rispetto alla lista vincente.

Il giudice rimettente domanda una pronuncia additiva, che dichiari costituzionalmente illegittime le disposizioni censurate, nella parte in cui non escludono l’assegnazione del premio nell’ipotesi descritta.

Tale richiesta non ha alcun fondamento, innanzitutto alla luce della appena affermata (punto 6) non manifesta irragionevolezza delle previsioni della legge n. 52 del 2015 che disciplinano l’assegnazione del premio al primo turno.

Inoltre, e infine – anche a prescindere dall’intrinseca contraddittorietà di un sistema elettorale, quale quello prefigurato dal rimettente, che stabilisca di non assegnare il premio se al primo turno due liste superino il 40 per cento dei voti, ovvero se lo scarto di voti tra la lista vincente e le altre non corrisponda ad una determinata quantità o percentuale – un’addizione di questo genere non apparterrebbe in radice ai poteri di questa Corte, spettando, semmai, alla discrezionalità del legislatore.

 

8.– Lo stesso Tribunale ordinario di Genova solleva questioni di legittimità costituzionale – sempre per violazione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost. – dell’art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 e degli artt. 83, commi 1, numeri 5) e 6), 2 e 5, e 83-bis, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4), del d.P.R. n. 361 del 1957, come novellati dall’art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015 – ritenendo che tali disposizioni imporrebbero irragionevolmente di procedere ad un turno di ballottaggio anche se una lista abbia ottenuto, al primo turno, 340 seggi, ma non il 40 per cento dei voti. Osserva, in particolare, il giudice a quo che l’obbligo di procedere anche in questo caso al turno di ballottaggio sarebbe contraddittorio rispetto alla ratio stessa che ispira la legge n. 52 del 2015, quella cioè di consentire la formazione di una salda maggioranza politica, in seggi, alla Camera.

L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce l’inammissibilità di tali questioni per due ragioni.

Ritiene, in primo luogo, che il rimettente non abbia illustrato le ragioni che impediscono di interpretare le disposizioni censurate nel senso che, se una lista raggiunge al primo turno 340 seggi, ma non anche il 40 per cento dei voti, il ballottaggio non ha luogo, deducendo da ciò l’inammissibilità della questione. Tale prima eccezione va rigettata, concernendo in realtà il merito della questione e non la sua ammissibilità.

In secondo luogo, assume l’Avvocatura generale dello Stato che il caso ipotizzato dal rimettente sia solo virtuale e che, dunque, la questione sarebbe inammissibile perché ipotetica. Anche tale eccezione non è fondata, dal momento che non si può in assoluto escludere – ed è la stessa Avvocatura ad ammetterlo – che tale eventualità possa realmente verificarsi, sia pure in ipotesi del tutto residuali.

Nel merito, la questione non è tuttavia fondata.

Le disposizioni censurate stabiliscono che, all’esito del primo turno di votazione, l’Ufficio centrale nazionale verifica se la cifra elettorale nazionale della lista che ha ottenuto più suffragi corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi (art. 83, comma 1, numero 5, del d.P.R. n. 361 del 1957) e, quindi, se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi (art. 83, comma 1, numero 6, del d.P.R. n. 361 del 1957).

Se la verifica di cui al comma 1, numero 5), del citato art. 83 ha avuto esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali.

Se, invece, è la verifica di cui al comma 1, numero 6), ad aver fornito esito negativo – poiché la lista ha ottenuto il 40 per cento dei voti ma non ha conseguito 340 seggi – a tale lista sono attribuiti seggi aggiuntivi, sino ad arrivare a 340.

Dalla formulazione letterale di queste disposizioni, compendiate nel primo periodo dell’art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 («sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi»), il rimettente deduce che debba essere indetto il turno di ballottaggio anche nel caso in cui una lista abbia ottenuto 340 seggi, ma non il 40 per cento dei voti. Censura, dunque, l’irragionevolezza di tale soluzione, asserendone la contraddittorietà e lamentando che da essa deriverebbe un’eccessiva compressione dell’eguaglianza del voto e della rappresentatività della Camera.

Il giudice a quo giunge tuttavia a tale soluzione muovendo da un errato presupposto interpretativo (ex multis, sentenze n. 204, n. 203, n. 106 e n. 95 del 2016).

Ben vero che l’art. 83, comma 1, numero 7), del più volte ricordato d.P.R. n. 361 del 1957 stabilisce che resta ferma l’attribuzione dei seggi effettuata dall’Ufficio centrale se abbia avuto esito positivo «la verifica di cui al numero 6)» del comma 1 del medesimo articolo, ossia nel caso in cui la lista che ha ottenuto il 40 per cento dei voti «abbia conseguito almeno 340 seggi». Ed è anche vero che il succedersi delle operazioni di verifica stabilite ai numeri 5) e 6) del comma 1 dell’art. 83 può far ritenere che solo una lista che abbia ottenuto il 40 per cento dei voti possa anche aver ottenuto 340 seggi. In altre parole, il modo in cui sono letteralmente delineate le distinte operazioni di verifica (nonché lo stesso tenore testuale dell’art. 1, comma 1, lettera f, della legge n. 52 del 2015) sembra non ricomprendere proprio l’ipotesi che il giudice a quo individua, cioè il caso in cui una lista abbia conseguito 340 seggi ma non il 40 per cento del totale dei voti validamente espressi. Si verserebbe perciò in un’ipotesi in cui non ha dato esito positivo la verifica di cui al comma 1, numero 6), dell’art. 83, derivandone la necessità del turno di ballottaggio.

L’interpretazione meramente letterale delle disposizioni ricordate è tuttavia fuorviante, poiché consegna un risultato il quale, prima ancora che irragionevole, è in contrasto con la ratio complessiva cui è ispirata la legge n. 52 del 2015. Tale risultato può e deve essere evitato attraverso una lettura sistematica delle disposizioni rilevanti al fine di stabilire se il turno di ballottaggio debba o meno aver luogo, ricomprendendo in essa l’art. 83, comma 1, numero 7), del d.P.R. n. 361 del 1957, che, invece, il giudice a quo, né censura, né considera nel proprio iter argomentativo.

Poiché, infatti, carattere distintivo della legge elettorale in esame è quello di favorire la formazione di una maggioranza, ossia fare in modo che una lista disponga, alla Camera, di 340 seggi, si deve interpretare l’appena citato art. 83, comma 1, numero 7) – il cui significato, come detto, il rimettente non tenta nemmeno di lumeggiare – nel senso che resta ferma l’attribuzione dei seggi effettuata dall’Ufficio centrale nazionale (quella di cui al comma 1, numero 4, del citato art. 83), quando la lista abbia già ottenuto 340 seggi, cioè quando abbia avuto «esito positivo» la verifica di cui al comma 1, numero 6), della medesima disposizione, anche a prescindere dalla percentuale dei voti ottenuti da tale lista. In altri termini, l’esito positivo cui si riferisce quella disposizione non può non ricomprendere anche l’ipotesi che il giudice a quo considera. E poiché in tale ipotesi l’obbiettivo perseguito dalla legge è già stato raggiunto, non è necessario procedere al turno di ballottaggio. Ne consegue la non fondatezza della questione.

 

9.– Con argomentazioni in larga parte coincidenti, e talora sovrapponibili, i Tribunali ordinari di Torino, Perugia, Trieste e Genova dubitano della compatibilità con gli artt. 1, secondo comma, 3, e 48, secondo comma, Cost. delle disposizioni della legge n. 52 del 2015, nelle parti in cui prevedono – se nessuna lista ha raggiunto, al primo turno, almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi – un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano superato la soglia di sbarramento nazionale del 3 per cento e abbiano ottenuto, al primo turno, le due maggiori cifre elettorali nazionali. Censurano, di conseguenza, l’art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 e l’art. 83, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall’art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015. Il Tribunale ordinario di Genova coinvolge nella censura anche l’art. 1 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall’art. 2, comma 1, della legge n. 52 del 2015.

9.1.– L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce l’inammissibilità delle questioni per tre distinte ragioni.

In relazione alle ordinanze dei Tribunali ordinari di Torino, Perugia e Trieste, le questioni sarebbero, anzitutto, inammissibili per erronea o inesatta indicazione della disposizione sospettata d’illegittimità costituzionale. I giudici a quibus, censurando l’intero art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015, non avrebbero correttamente individuato la porzione di disposizione che regola il turno di ballottaggio, coinvolgendo anche le parti di essa che prevedono le modalità di attribuzione del premio al primo turno.

Questa prima eccezione non è fondata, in quanto l’oggetto della questione è facilmente individuabile. Si tratta della seconda parte dell’art. 1, comma 1, lettera f), dalle parole «o, in mancanza,» sino al termine del periodo, dovendosi tenere altresì conto del fatto che i rimettenti sospettano d’illegittimità costituzionale, nel contempo, anche l’art. 83, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957 che, appunto, prevede il turno di ballottaggio. È infatti ben possibile circoscrivere l’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale ad una parte della disposizione censurata, se ciò è chiaramente suggerito, come in questo caso, dalla complessiva motivazione dell’ordinanza (ex plurimis, sentenze n. 203 del 2016 e n. 84 del 2016).

Secondo la difesa statale, le questioni sollevate dagli stessi Tribunali ordinari di Torino, Perugia e Trieste sarebbero, inoltre, inammissibili per contraddittorietà della prospettazione, in quanto i rimettenti riterrebbero necessario il superamento di un quorum di aventi diritto al voto al solo turno di ballottaggio, in cui è assegnato un premio di maggioranza pari al 5 per cento dei seggi, ma non anche nel primo turno, in cui, invece, il premio può raggiungere il 15 per cento di questi.

Anche tale eccezione non è fondata. L’obiezione dell’Avvocatura generale dello Stato si spiega alla luce della ben diversa prospettiva assunta da quest’ultima circa il turno di ballottaggio, e riguarda quindi il merito della questione, non invece la sua ammissibilità. Inoltre, la prospettazione dei rimettenti non è contraddittoria, perché essi illustrano con ampiezza di argomenti le ragioni per le quali ritengono che i parametri costituzionali evocati siano violati dalla sola previsione di un turno di ballottaggio.

Infine – eccepisce la difesa statale con riferimento alle questioni sollevate dai Tribunali ordinari di Torino, Trieste e Genova – i giudici a quibus sarebbero incorsi in una aberratio ictus, non avendo ricompreso tra le disposizioni oggetto di censura quella che prevede la soglia di sbarramento al 3 per cento.

Nemmeno questa eccezione ha fondamento, se si considera che i rimettenti non contestano la soglia di sbarramento in sé, né chiedono a questa Corte di pronunciarsi su di essa. Piuttosto, si dolgono del fatto che al premio possano accedere liste che hanno ottenuto, al primo turno, anche una percentuale assai bassa di voti, essendo in linea teorica sufficiente il 3 per cento dei voti validi.

9.2.– Quanto al merito della censura, i giudici a quibus lamentano che la maggioranza risultante dal turno di ballottaggio sarebbe «artificiosa», in quanto il legislatore si sarebbe limitato a prevedere che a tale turno accedano le sole due liste più votate (purché ottengano il 3 per cento dei voti validi espressi, o il 20 per cento se rappresentative di minoranze linguistiche); in quanto il premio sarebbe attribuito a chi ottiene il 50 per cento più uno dei voti validi espressi, senza alcuna considerazione per l’importanza, anche rilevante, che potrebbe assumere l’astensione dal voto, come prevedibile conseguenza della radicale riduzione dell’offerta elettorale nel turno di ballottaggio, e quindi senza prevedere correttivi, quali, ad esempio, il raggiungimento di un quorum minimo di votanti in tale turno, o di un quorum minimo al primo turno; e in quanto è esclusa, in vista del turno di ballottaggio, qualsiasi forma di collegamento fra liste.

Secondo i rimettenti, tali complessive modalità di assegnazione del premio al turno di ballottaggio, senza correttivi, comporterebbero il rischio che il premio sia attribuito a una formazione politica priva di adeguato radicamento nel corpo elettorale.

I giudici a quibus, in sostanza, dubitano della conformità ai parametri costituzionali evocati delle previsioni normative relative al turno di ballottaggio per l’assegnazione del premio, perché – a loro dire – il modo in cui tale turno è concretamente disciplinato determinerebbe un’alterazione eccessiva e sproporzionata della rappresentatività della Camera dei deputati, in nome dell’esigenza di favorire in Parlamento la formazione di una maggioranza idonea ad assicurare uno stabile e saldo sostegno al Governo.

In conseguenza di ciò, sollecitano una dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 e degli art. 1 e 83, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come novellati dall’art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015: una pronuncia, cioè, che condurrebbe non già alla modifica della specifica disciplina relativa al turno di ballottaggio, ma alla sua caducazione.

In definitiva, nella prospettazione dei Tribunali rimettenti, i tre aspetti del turno di ballottaggio criticamente sottolineati (una lista può accedere ad esso anche solo raggiungendo il 3 per cento dei voti al primo turno; al ballottaggio, la soglia del 50 per cento più uno dei voti necessari per ottenere il premio è calcolata sui voti validi espressi e non sugli aventi diritto; non sono consentiti apparentamenti o collegamenti tra liste) costituiscono argomenti a sostegno di una censura volta a ottenere l’eliminazione dello stesso turno di ballottaggio, e non singoli profili d’illegittimità costituzionale (come, invece, sembra ritenere l’Avvocatura generale dello Stato, le cui memorie, infatti, oscillano tra la difesa del turno di ballottaggio in sé, e la distinta difesa dell’assenza di ciascuno dei tre caratteri individuati dai rimettenti).

La questione è fondata.

Come si è già ricordato, ben può il legislatore innestare un premio di maggioranza in un sistema elettorale ispirato al criterio del riparto proporzionale di seggi, purché tale meccanismo premiale non sia foriero di un’eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa (sentenza n. 1 del 2014).

Il legislatore ha ritenuto di tener fede alle indicazioni della giurisprudenza costituzionale, sia prevedendo una soglia minima di voti per l’attribuzione del premio di maggioranza, sia disponendo che, qualora nessuna lista raggiunga 340 seggi, si proceda a un turno di ballottaggio tra le due liste più votate. Se, come sopra affermato (punto 6), la prima previsione non determina un’irragionevole compressione della rappresentatività dell’organo elettivo, sono invece le concrete modalità dell’attribuzione del premio attraverso il turno di ballottaggio a determinare la lesione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost.

Innanzitutto, nel sistema delineato dalla legge n. 52 del 2015, il turno di ballottaggio non è costruito come una nuova votazione rispetto a quella svoltasi al primo turno, ma come la sua prosecuzione. In questa prospettiva, al turno di ballottaggio accedono le sole due liste più votate al primo turno, senza che siano consentite, tra i due turni, forme di collegamento o apparentamento fra liste. Inoltre, la ripartizione percentuale dei seggi, anche dopo lo svolgimento del turno di ballottaggio, resta – per tutte le liste diverse da quella vincente, ed anche per quella che partecipa, perdendo, al ballottaggio – la stessa del primo turno. Il turno di ballottaggio serve dunque ad individuare la lista vincente, ossia a consentire ad una lista il raggiungimento di quella soglia minima di voti che nessuna aveva invece ottenuto al primo turno.

È vero – come osserva l’Avvocatura generale dello Stato – che la soglia minima si innalza, al secondo turno, al 50 per cento più uno dei voti, ma non potrebbe che essere così, dal momento che le liste ammesse al ballottaggio sono solo due. La legge n. 52 del 2015, prevedendo una competizione risolutiva tra due sole liste, prefigura stringenti condizioni che rendono inevitabile la conquista della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi da parte della lista vincente; e poiché, per le caratteristiche già ricordate, il ballottaggio non è che una prosecuzione del primo turno di votazione, il premio conseguentemente attribuito resta un premio di maggioranza, e non diventa un premio di governabilità. Ne consegue che le disposizioni che disciplinano l’attribuzione di tale premio al ballottaggio incontrano a loro volta il limite costituito dall’esigenza costituzionale di non comprimere eccessivamente il carattere rappresentativo dell’assemblea elettiva e l’eguaglianza del voto.

Il rispetto di tali principi costituzionali non è tuttavia garantito dalle disposizioni censurate: una lista può accedere al turno di ballottaggio anche avendo conseguito, al primo turno, un consenso esiguo, e ciononostante ottenere il premio, vedendo più che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito sulla base dei voti ottenuti al primo turno. Le disposizioni censurate riproducono così, seppure al turno di ballottaggio, un effetto distorsivo analogo a quello che questa Corte aveva individuato, nella sentenza n. 1 del 2014, in relazione alla legislazione elettorale previgente.

Il legittimo perseguimento dell’obbiettivo della stabilità di Governo, di sicuro interesse costituzionale, provoca in tal modo un eccessivo sacrificio dei due principi costituzionali ricordati. Se è vero che, nella legge n. 52 del 2015, il turno di ballottaggio fra le liste più votate ha il compito di supplire al mancato raggiungimento, al primo turno, della soglia minima per il conseguimento del premio, al fine di indicare quale sia la parte politica destinata a sostenere, in prevalenza, il governo del Paese, tale obbiettivo non può giustificare uno sproporzionato sacrificio dei principi costituzionali di rappresentatività e di uguaglianza del voto, trasformando artificialmente una lista che vanta un consenso limitato, ed in ipotesi anche esiguo, in maggioranza assoluta.

Anche in questo caso, pertanto, si conclude negativamente lo scrutinio di proporzionalità e ragionevolezza (art. 3 Cost.), il quale impone di verificare – anche in ambiti, quale quello in esame, connotati da ampia discrezionalità legislativa – che il bilanciamento dei principi e degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva.

Le disposizioni censurate producono una sproporzionata divaricazione tra la composizione di una delle due assemblee che compongono la rappresentanza politica nazionale, centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, da un lato, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, «che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare secondo l’art. 1 della Costituzione» (sentenza n. 1 del 2014), dall’altro. È vero che, all’esito del ballottaggio, il premio non è determinato artificialmente, conseguendo pur sempre ad un voto degli elettori, ma se il primo turno dimostra che nessuna lista, da sola, è in grado di conquistare il premio di maggioranza, soltanto le stringenti condizioni di accesso al turno di ballottaggio conducono, attraverso una radicale riduzione dell’offerta politica, alla sicura attribuzione di tale premio.

Inoltre, è vero che la previsione legislativa di un turno di ballottaggio eventuale – basato su una competizione risolutiva fra due sole liste, finalizzata ad attribuire alla lista vincente la maggioranza assoluta dei seggi nell’assemblea rappresentativa – innesta tratti maggioritari nel sistema elettorale delineato dalla legge n. 52 del 2015. Ma tale innesto non cancella la logica prevalente della legge, fondata su una formula di riparto proporzionale dei seggi, che resta tale persino per la lista perdente al ballottaggio, la quale mantiene quelli guadagnati al primo turno. Sicché il perseguimento della finalità di creare una maggioranza politica governante in seno all’assemblea rappresentativa, destinata ad assicurare (e non solo a favorire) la stabilità del governo, avviene a prezzo di una valutazione del peso del voto in uscita fortemente diseguale, al fine dell’attribuzione finale dei seggi alla Camera, in lesione dell’art. 48, secondo comma, Cost.

È necessario sottolineare che non è il turno di ballottaggio fra liste in sé, in astratto considerato, a risultare costituzionalmente illegittimo, perché in radice incompatibile con i principi costituzionali evocati. In contrasto con gli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost. sono invece le specifiche disposizioni della legge n. 52 del 2015, per il modo in cui hanno concretamente disciplinato tale turno, in relazione all’elezione della Camera dei deputati.

Il turno di voto qui scrutinato – con premio assegnato all’esito di un ballottaggio in un collegio unico nazionale con voto di lista – non può essere accostato alle esperienze, proprie di altri ordinamenti, ove al ballottaggio si ricorre, nell’ambito di sistemi elettorali maggioritari, per l’elezione di singoli rappresentanti in collegi uninominali di ridotte dimensioni. In casi del genere, trattandosi di eleggere un solo rappresentante, il secondo turno è funzionale all’obbiettivo di ridurre la pluralità di candidature, fino ad ottenere la maggioranza per una di esse, ed è dunque finalizzato, oltre che alla elezione di un solo candidato, anche a garantirne l’ampia rappresentatività nel singolo collegio.

Appartiene invece ad una logica diversa – presentandosi quale istanza risolutiva all’interno di una competizione elettorale selettiva fra le sole due liste risultate più forti, nell’ambito di un collegio unico nazionale – l’assegnazione di un premio di maggioranza, innestato su una formula elettorale in prevalenza proporzionale, finalizzato a completare la composizione dell’assemblea rappresentativa, con l’obbiettivo di assicurare (e non solo di favorire) la presenza, in quest’ultima, di una maggioranza politica governante. Se utilizzato in un tale contesto, che trasforma in radice la logica e lo scopo della competizione elettorale (gli elettori non votano per eleggere un solo rappresentante di un collegio elettorale di limitate dimensioni, ma per decidere a quale forza politica spetti, nell’ambito di un ramo del Parlamento nazionale, sostenere il governo del Paese), un turno di ballottaggio a scrutinio di lista non può non essere disciplinato alla luce della complessiva funzione che spetta ad un’assemblea elettiva nel contesto di un regime parlamentare.

Nella forma di governo parlamentare disegnata dalla Costituzione, la Camera dei deputati è una delle due sedi della rappresentanza politica nazionale (art. 67 Cost.), accanto al Senato della Repubblica. In posizione paritaria con quest’ultimo, la Camera concede la fiducia al Governo ed è titolare delle funzioni di indirizzo politico (art. 94 Cost.) e legislativa (art. 70 Cost.). L’applicazione di un sistema con turno di ballottaggio risolutivo, a scrutinio di lista, dovrebbe necessariamente tenere conto della specifica funzione e posizione costituzionale di una tale assemblea, organo fondamentale nell’assetto democratico dell’intero ordinamento, considerando che, in una forma di governo parlamentare, ogni sistema elettorale, se pure deve favorire la formazione di un governo stabile, non può che esser primariamente destinato ad assicurare il valore costituzionale della rappresentatività.

Le stringenti condizioni cui la legge n. 52 del 2015 sottopone l’accesso al ballottaggio non adempiono, si è detto, a tali compiti essenziali. Ma non potrebbe essere questa Corte a modificare, tramite interventi manipolativi o additivi, le concrete modalità attraverso le quali il premio viene assegnato all’esito del ballottaggio, inserendo alcuni, o tutti, i correttivi la cui assenza i giudici rimettenti lamentano. Ciò spetta all’ampia discrezionalità del legislatore (ad esempio, in relazione alla scelta se attribuire il premio ad una singola lista oppure ad una coalizione tra liste: sentenza n. 15 del 2008), al quale il giudice costituzionale, nel rigoroso rispetto dei propri limiti d’intervento, non può sostituirsi.

Inoltre, alcuni di questi interventi (che, in astratto considerati, potrebbero rendere il turno di ballottaggio compatibile con i tratti qualificanti dell’organo rappresentativo nazionale) non sarebbero comunque nella disponibilità di questa Corte, a causa della difficoltà tecnica di restituire, all’esito dello scrutinio di legittimità costituzionale, una disciplina elettorale immediatamente applicabile, complessivamente idonea a garantire l’immediato rinnovo dell’organo costituzionale elettivo (da ultimo, sentenza n. 1 del 2014).

Merita, infine, precisare che l’affermata illegittimità costituzionale delle disposizioni scrutinate non ha alcuna conseguenza né influenza sulla ben diversa disciplina del secondo turno prevista nei Comuni di maggiori dimensioni, già positivamente esaminata da questa Corte (sentenze n. 275 del 2014 e n. 107 del 1996). Tale disciplina risponde, infatti, ad una logica distinta da quella che ispira la legge n. 52 del 2015. È pur vero che nel sistema elettorale comunale l’elezione di una carica monocratica, quale è il sindaco, alla quale il ballottaggio è primariamente funzionale, influisce in parte anche sulla composizione dell’organo rappresentativo. Ma ciò che più conta è che quel sistema si colloca all’interno di un assetto istituzionale caratterizzato dall’elezione diretta del titolare del potere esecutivo locale, quindi ben diverso dalla forma di governo parlamentare prevista dalla Costituzione a livello nazionale.

Dall’insieme delle considerazioni svolte deriva la dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 (dalle parole «o, in mancanza» alle parole «tra i due turni di votazione»), dell’ultima parte dell’art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957 (ossia delle parole «, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell’art. 83»), e dell’art. 83, comma 5, dello stesso d.P.R. n. 361 del 1957.

La normativa che resta in vigore a seguito della caducazione del citato comma 5 dell’art. 83 del d.P.R. n. 361 del 1957 è idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell’organo costituzionale elettivo, così come richiesto dalla costante giurisprudenza costituzionale (oltre alla già citata sentenza n. 1 del 2014, sentenze n. 13 del 2012, n. 16 e 15 del 2008, n. 13 del 1999, n. 26 del 1997, n. 5 del 1995, n. 32 del 1993, n. 47 del 1991, n. 29 del 1987). Infatti, qualora, all’esito del primo turno, la lista con la maggiore cifra elettorale nazionale non abbia ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi, s’intende che resta fermo il riparto dei seggi – tra le liste che hanno superato le soglie di sbarramento di cui all’art. 83, comma 1, numero 3), del d.P.R. n. 361 del 1957 – ai sensi del comma 1, numero 4), del medesimo art. 83.

 

10.– Il Tribunale ordinario di Messina solleva questioni di legittimità costituzionale su alcune parti della disciplina che la legge n. 52 del 2015 prevede in tema di assegnazione dei seggi e di proclamazione degli eletti. Per asserita violazione dell’art. 56 Cost., sono censurati, in particolare, l’art. 1, comma 1, lettere a), d) ed e), della legge ricordata, e gli artt. 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 84, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, questi ultimi come sostituiti dall’art. 2, commi 25 e 26, della medesima legge n. 52 del 2015.

Il rimettente lamenta che, in virtù delle disposizioni ricordate, un seggio, da assegnarsi in una determinata circoscrizione, potrebbe risultare assegnato in un’altra (ingenerando un fenomeno di traslazione di seggi, noto anche con il termine “slittamento”). Assume che tale esito si porrebbe in contrasto con l’art. 56 Cost. e si duole, in particolare, della violazione del suo quarto comma, il quale prevede che «[l]a ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni […] si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Nella visione del rimettente, tale norma esprimerebbe i principi della rappresentanza cosiddetta territoriale e della responsabilità dell’eletto rispetto agli elettori che lo hanno votato, asseritamente lesi dalle disposizioni censurate, nelle parti in cui prevedono che, se una lista ha esaurito, in una circoscrizione, il numero dei candidati potenzialmente eleggibili, i seggi spettanti a quella lista vengono trasferiti in un’altra circoscrizione in cui vi siano candidati “eccedentari”.

10.1.– L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce l’inammissibilità delle censure, innanzitutto in quanto il giudice a quo non avrebbe illustrato la disciplina prevista dalla legge n. 52 del 2015 in tema di assegnazione dei seggi, limitandosi a lamentare la «complessità tecnica del meccanismo elettorale» e «la farraginosità della normativa censurata (ampiamente esposta nel ricorso)». In particolare, la difesa statale assume che le questioni sarebbero inammissibili in quanto il rimettente avrebbe rinviato per relationem al ricorso delle parti.

Tale eccezione non è fondata.

Il rimettente ha ricordato le doglianze delle parti e successivamente – sia pure in modo sintetico – ha motivato per quali ragioni le ha ritenute non manifestamente infondate in relazione all’art. 56 Cost. Ha, cioè, chiarito il senso della censura proposta, sia pure esponendo che la farraginosità della disciplina censurata era stata lamentata nel ricorso delle parti. In definitiva, il giudice a quo rinvia all’atto di parte non per l’individuazione dei termini delle questioni prospettate (come nel precedente ricordato dall’Avvocatura generale dello Stato: ordinanza n. 239 del 2012), ma solo con riferimento all’illustrazione del meccanismo di assegnazione dei seggi.

L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni, in quanto il rimettente avrebbe erroneamente individuato le disposizioni oggetto della questione di legittimità costituzionale: da un lato, risulterebbe «troppo ampio» il riferimento all’art. 83, commi da 1 a 5, del d.P.R. n. 361 del 1957; dall’altro, sarebbe errato il riferimento all’art. 84, commi 2 e 4, del medesimo corpus normativo.

L’eccezione è solo in parte fondata.

Secondo costante giurisprudenza costituzionale, è possibile circoscrivere l’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale ad una parte soltanto della o delle disposizioni censurate, se ciò è suggerito dalla motivazione dell’ordinanza di rimessione (ex plurimis, sentenze n. 203 del 2016 e n. 84 del 2016). Per questo, l’eccezione è da rigettare nella parte in cui lamenta che il riferimento all’art. 83, dal comma 1 al comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957 risulta eccessivamente ampio: ben si comprende, infatti, che la censura relativa alla traslazione dei seggi tra circoscrizioni, nella fase della loro assegnazione, riguarda specificamente l’art. 83, comma 1, numero 8), del d.P.R. n. 361 del 1957.

L’eccezione è invece, fondata per la parte in cui sottolinea che il Tribunale ordinario di Messina, pur lamentando la possibilità che si verifichino casi di traslazione di seggi da una circoscrizione ad un’altra, ha erroneamente fatto oggetto di censura anche i commi 2 e 4 dell’art. 84 del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituiti dall’art. 2, comma 26, della medesima legge n. 52 del 2015, i quali, invece, consentono che si verifichino traslazioni di seggi, nella fase della proclamazione degli eletti, da un collegio plurinominale ad un altro.

La traslazione di seggi da una circoscrizione ad un’altra nella fase della proclamazione degli eletti è infatti consentita dall’art. 84, comma 3, del medesimo d.P.R. n. 361 del 1957.

La censura del rimettente, in riferimento all’art. 84, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957 è dunque inammissibile per aberratio ictus (sentenze n. 140 del 2016, n. 216 e n. 157 del 2015; ordinanze n. 182, n. 153, n. 47 e n. 24 del 2016, n. 128 del 2015).

D’altra parte, anche a intenderla come rivolta all’eventuale traslazione di un seggio, nella fase della proclamazione degli eletti, da un collegio plurinominale ad un altro, la censura sarebbe inammissibile per assoluta carenza di motivazione. Il rimettente, infatti, si limita a lamentare lo slittamento tra circoscrizioni, e soprattutto non si interroga sull’eventualità che l’art. 56, quarto comma, Cost. esprima un principio vincolante anche per la distribuzione dei seggi nei collegi, cioé in relazione ad ambiti territoriali più ridotti rispetto alle circoscrizioni.

10.2.– Resta dunque da scrutinare nel merito, rispetto a quanto disposto dall’art. 56, quarto comma, Cost., la questione avente ad oggetto l’art. 83, comma 1, numero 8), del più volte citato d.P.R. n. 361 del 1957, che regola l’assegnazione dei seggi tra le diverse circoscrizioni (e non anche tra i collegi plurinominali), insieme all’art. 1, comma 1, lettere a), d) ed e), della legge n. 52 del 2015, il quale – nella prospettiva del rimettente – riassume i caratteri del sistema elettorale che consentono l’effetto traslativo dei seggi qui lamentato.

É utile preliminarmente ricordare che la legge n. 52 del 2015 – come prevede l’art. 1, comma 1, lettera a) – suddivide il territorio nazionale in venti circoscrizioni, a loro volta ripartite in cento collegi plurinominali (fatti salvi i collegi uninominali nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige), individuati con decreto legislativo.

L’indicazione del numero dei seggi da attribuire alle singole circoscrizioni e ai singoli collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione spetta, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 361 del 1957, ad un decreto del Presidente della Repubblica, da approvare contestualmente a quello di convocazione dei comizi elettorali, «sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica».

Tale operazione è effettuata prima dello svolgimento delle elezioni.

Il giudice a quo censura, invero, il meccanismo normativo di assegnazione dei seggi alle singole liste previsto all’esito delle elezioni, sulla base dei voti ottenuti da ciascuna lista (meccanismo che, secondo quanto prevede l’art. 1, comma 1, lettera d, della legge n. 52 del 2015, si fonda su una attribuzione dei seggi su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti).

Secondo tale disciplina, dopo che l’Ufficio centrale nazionale ha stabilito quanti seggi spettano a ciascuna lista a livello nazionale (art. 83, comma 1, numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e commi 2, 3, 4, 5 e 6, del d.P.R. n. 361 del 1957), il medesimo ufficio, ai sensi del censurato art. 83, comma 1, numero 8), del citato d.P.R., distribuisce i seggi nelle varie circoscrizioni, in proporzione al numero di voti che ogni lista ha ottenuto in ciascuna di esse (con l’eccezione delle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta).

L’ufficio deve quindi verificare – e proprio in questa fase può verificarsi l’eventualità della traslazione – se la somma dei seggi assegnati alle liste nelle circoscrizioni corrisponda al numero dei seggi loro spettanti a livello nazionale, ovvero se vi siano liste che, in base al riparto a livello circoscrizionale, ne hanno ottenuti di più (liste cosiddette “eccedentarie”) ovvero di meno (liste cosiddette “deficitarie”) rispetto a quelli loro spettanti a livello nazionale.

In tale secondo caso, l’Ufficio centrale nazionale è chiamato ad operare delle correzioni.

L’art. 83, comma 1, numero 8), prevede che i seggi siano sottratti, a partire dalla lista che ha il maggior numero di seggi eccedenti (e, in caso di parità, a partire da quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale), proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti.

L’ufficio sottrae tali seggi nelle circoscrizioni in cui la lista li ha ottenuti con le minori parti decimali dei quozienti di attribuzione (ossia, con un numero minore di voti).

Quei seggi, così sottratti, sono assegnati, nella medesima circoscrizione, alle liste deficitarie per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione non hanno dato luogo all’assegnazione di alcun seggio (ossia nei casi in cui la lista non ha ottenuto il seggio perché il numero di voti conseguiti non è stato sufficiente a raggiungere un quoziente intero).

Se non è possibile che tale compensazione si realizzi secondo le modalità appena ricordate – in quanto non vi siano, in una medesima circoscrizione, liste deficitarie con parti decimali dei quozienti inutilizzate – l’Ufficio centrale nazionale deve proseguire, per la stessa lista eccedentaria, nell’ordine dei decimali crescenti, fino ad individuare un’altra circoscrizione all’interno della quale sia contestualmente possibile sottrarre il seggio alla lista eccedentaria e assegnarlo a quella deficitaria.

Il complesso di tali previsioni – e in particolare quella da ultimo ricordata (introdotta, al Senato, nel corso dei lavori preparatori della legge n. 52 del 2015) – ha l’obbiettivo di consentire che le compensazioni avvengano all’interno di una medesima circoscrizione, anche a costo di danneggiare la lista eccedentaria, la quale potrebbe risultare privata del seggio non nella circoscrizione dove ha ottenuto meno voti, ma in quella in cui ne ha ottenuti di più. E tale operazione è condotta allo scopo di impedire che le compensazioni avvengano, come più frequentemente accadeva nella vigenza dei precedenti sistemi elettorali, tra circoscrizioni diverse. Dunque, proprio per evitare che si verifichino traslazioni di seggi da una circoscrizione ad un’altra.

Infatti, solo nell’ipotesi in cui – nonostante tutte le operazioni descritte – permanga l’impossibilità di effettuare la compensazione tra liste eccedentarie e deficitarie in una medesima circoscrizione, si applica, quale norma di chiusura, la disposizione censurata, contenuta nell’ultimo periodo dell’art. 83, comma 1, numero 8) («[n]el caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate»).

Alla luce di tali premesse, la questione non è fondata.

L’Avvocatura generale dello Stato, ai fini del rigetto, obietta che l’art. 56, quarto comma, Cost. vincolerebbe il legislatore a tenere in conto l’entità della popolazione di ogni circoscrizione, con riferimento specifico alle elezioni della Camera dei deputati, nella sola fase, preliminare alle elezioni, della ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni. Tale norma costituzionale, invece, non riguarderebbe il meccanismo di assegnazione dei seggi alle singole liste, effettuato dopo le elezioni.

L’obiezione non coglie nel segno.

Sostenere che i contenuti precettivi dell’art. 56, quarto comma, Cost. si riferiscano soltanto al momento antecedente alle elezioni, ossia alla sola ripartizione dei seggi fra le diverse circoscrizioni e non anche alla fase della loro assegnazione alle liste dopo le elezioni, autorizzerebbe il sostanziale aggiramento del significato della norma costituzionale. Essa non si limita, invero, a prescrivere che i seggi da assegnare a ciascuna circoscrizione siano ripartiti in proporzione alla popolazione, prima delle elezioni. Essa intende anche impedire che tale ripartizione possa successivamente esser derogata, al momento della assegnazione dei seggi alle diverse liste nelle circoscrizioni, sulla base dei voti conseguiti da ciascuna di esse.

La contraria lettura, sulla base di un’interpretazione formalistica dell’art. 56, quarto comma, Cost., potrebbe legittimare, all’esito del voto, anche consistenti traslazioni di seggi da una circoscrizione all’altra, tali da pregiudicare la garanzia di una proporzionale distribuzione dei seggi sul territorio nazionale.

La non fondatezza della questione, con riferimento allo specifico sistema elettorale previsto, per la Camera dei deputati, dalla legge n. 52 del 2015, deriva, piuttosto, dalla circostanza, prima dimostrata, che il complesso sistema di assegnazione dei seggi previsto dalla disciplina introdotta dalla legge n. 52 del 2015 dispiega ampie cautele proprio allo scopo di evitare la traslazione che il giudice a quo lamenta. E dal fatto che l’effetto traslativo, attraverso l’applicazione della disposizione indubbiata, si presenta, di risulta, solo se il ricorso a quelle cautele si riveli inutile, in casi limite che il legislatore intende come del tutto residuali.

La non fondatezza della censura si rivela, ancor più nitidamente, alla luce della necessità di interpretare il disposto di cui all’art. 56, quarto comma, Cost. in modo non isolato, ma in sistematica lettura con i principi desumibili dagli artt. 67 e 48 Cost.

Da questo punto di vista, il sistema di assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni previsto dalla legge n. 52 del 2015 – che ricomprende, quale ipotesi residuale, la disposizione censurata – costituisce l’esito del bilanciamento fra principi ed esigenze diversi, non sempre tra loro perfettamente armonizzabili (analogamente, sia pure con riferimento alla diversa disciplina prevista per l’elezione dei membri italiani del Parlamento europeo, sentenza n. 271 del 2010).

Da un lato, il principio desumibile, appunto, dall’art. 56, quarto comma, Cost., posto a garanzia di una rappresentanza commisurata alla popolazione di ciascuna porzione del territorio nazionale; dall’altro, la necessità di consentire l’attribuzione dei seggi sulla base della cifra elettorale nazionale conseguita da ciascuna lista (soluzione, tra l’altro, funzionale – nel sistema elettorale ora in esame – allo scopo di individuare le liste che superano la soglia di sbarramento del 3 per cento, secondo quanto previsto anche dall’art. 1, comma 1, lettera e, della legge n. 52 del 2015, nonché la lista cui eventualmente attribuire il premio di maggioranza); infine l’esigenza di tenere conto, nella prospettiva degli elettori, del consenso ottenuto da ciascuna lista nelle singole circoscrizioni, alla luce dell’art. 48 Cost.

Il disposto di cui all’art. 56, quarto comma, Cost. non può essere infatti inteso nel senso di richiedere, quale soluzione costituzionalmente obbligata, un’assegnazione di seggi interamente conchiusa all’interno delle singole circoscrizioni, senza tener conto dei voti che le liste ottengono a livello nazionale (come, ad esempio, nel caso di un sistema elettorale interamente fondato su collegi uninominali a turno unico; oppure di un sistema proporzionale con riparto dei seggi solo a livello circoscrizionale, senza alcun recupero dei resti a livello nazionale).

L’art. 56, quarto comma, Cost. non è preordinato a garantire la rappresentanza dei territori in sé considerati (sentenza n. 271 del 2010), ma, come si è detto, tutela la distinta esigenza di una distribuzione dei seggi in proporzione alla popolazione delle diverse parti del territorio nazionale: la Camera resta, infatti, sede della rappresentanza politica nazionale (art. 67 Cost.), e la ripartizione in circoscrizioni non fa venir meno l’unità del corpo elettorale nazionale, essendo le singole circoscrizioni altrettante articolazioni di questo nelle varie parti del territorio.

Con riferimento al sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015, se è costituzionalmente legittimo che il riparto di seggi avvenga a livello nazionale (eventualità che del resto il giudice a quo non contesta), l’art. 56, quarto comma, Cost. deve essere quindi osservato fin tanto che ciò sia ragionevolmente possibile, senza escludere la legittimità di residuali ed inevitabili ipotesi di traslazione di seggi da una circoscrizione ad un’altra.

In definitiva, il meccanismo di riparto dei seggi previsto dall’art. 83, comma 1, numero 8), del d.P.R. n. 361 del 1957, non viola l’art. 56, quarto comma, Cost., poiché la traslazione di un seggio da una circoscrizione ad un’altra costituisce, nella procedura di assegnazione dei seggi, un’ipotesi residuale, che può verificarsi, per ragioni matematiche e casuali, solo quando non sia stato possibile, applicando le disposizioni vigenti, individuare nessuna circoscrizione in cui siano compresenti una lista eccedentaria ed una deficitaria con parti decimali dei quozienti non utilizzati.

La questione non è, infine, fondata nemmeno con riferimento al primo comma dell’art. 56 Cost., che contiene il principio del voto diretto. Quest’ultimo, esigendo che l’elezione dei deputati avvenga direttamente ad opera degli elettori, senza intermediazione alcuna, non viene in considerazione in relazione alle disposizioni censurate.

 

11.– Il Tribunale ordinario di Messina solleva questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera g), della legge n. 52 del 2015 e degli artt. 18-bis, comma 3, primo periodo, 19, comma 1, primo periodo, e 84, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati o sostituiti dall’art. 2, commi 10, lettera c), 11 e 26, della legge n. 52 del 2015. I parametri costituzionali la cui lesione è lamentata sono l’art. 48, secondo comma, Cost. e, nel solo dispositivo dell’ordinanza di rimessione, gli artt. 1, primo e secondo comma, 2, 51, primo comma, 56, primo e quarto comma, Cost.

Le questioni così sollevate investono le previsioni in base alle quali le liste, nei singoli collegi, sono composte da un candidato capolista e da un elenco di candidati, tra i quali ultimi l’elettore può esprimere fino a due preferenze per candidati di sesso diverso scelti tra quelli non capilista.

Il giudice a quo, dopo aver illustrato il sistema introdotto dalla legge n. 52 del 2015 e aver ricordato i contenuti della sentenza n. 1 del 2014 di questa Corte, osserva che, in linea di principio, un sistema misto – «in parte blindato ed in parte preferenziale» – potrebbe ritenersi coerente con le indicazioni di quella pronuncia. Dubita, tuttavia, che il sistema così introdotto garantisca all’elettore la possibilità di esprimere un voto diretto, libero e personale, in quanto, particolarmente per gli elettori che votano per le liste di minoranza, potrebbe concretamente realizzarsi un effetto distorsivo dovuto al formarsi di una rappresentanza parlamentare largamente dominata dai capilista bloccati, «pur se con il correttivo della multicandidatura».

Il giudice a quo, in altri termini, osserva che, con alta probabilità, solo la lista che consegue il premio otterrà eletti con le preferenze, mentre gli eletti nelle liste di minoranza saranno unicamente o perlopiù capilista bloccati. E ciò, egli sottolinea, pur con il correttivo della «multicandidatura»: il rimettente, dunque, non intende censurare la disposizione che consente ai capilista di candidarsi in più collegi (al massimo dieci), ma si mostra, anzi, consapevole del fatto che tale possibilità può produrre l’effetto di liberare seggi per candidati scelti attraverso il voto di preferenza (ad esempio, se una lista presenta dieci capilista diversi, ciascuno candidato in dieci collegi, potrebbe ottenere, al massimo, dieci eletti senza preferenze; se, all’estremo opposto, quella lista presenta un diverso capolista in ciascuno dei cento collegi, potrebbe avere fino a cento eletti senza preferenze).

Ciononostante, il rimettente lamenta la violazione della libertà del diritto di voto degli elettori delle liste di minoranza. Mentre, infatti, la lista che consegue il premio di maggioranza, ottenendo 340 seggi, avrà con certezza almeno 240 deputati eletti con le preferenze (e anche di più se – come detto – i capilista si candidano in più collegi), alle liste perdenti non potranno che essere attribuiti i restanti 278 seggi e, se tali liste sono in numero superiore a tre, in teoria potrebbero ottenere soltanto deputati eletti senza preferenze.

11.1.– Preliminarmente all’esame del merito della questione, va rilevato che sono inammissibili le censure proposte con riferimento agli artt. 1, primo e secondo comma, 2, 51, primo comma, 56, primo e quarto comma, Cost., in quanto non motivate, non essendo tali parametri costituzionali neppure evocati nella parte motiva, ma esclusivamente nel dispositivo (sentenze n. 59 del 2016, n. 248 del 2015, n. 100 del 2015; ordinanze n. 122 e n. 33 del 2016).

Deve invece essere rigettata l’eccezione d’inammissibilità dell’Avvocatura generale dello Stato, la quale assume che la questione sarebbe posta in modo contraddittorio. Il rimettente, essa sostiene, dapprima avrebbe affermato che la previsione di soli capilista bloccati e liste corte sarebbe conforme a quanto affermato, in materia, dalla giurisprudenza di questa Corte, per poi lamentare comunque che le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto con l’art. 48 Cost. in relazione all’elezione dei candidati delle liste di minoranza.

Inoltre, per la difesa statale, il rimettente avrebbe così affermato, solo apoditticamente e senza dimostrarlo, che risulterebbero eletti «tutti e soli i capilista» di queste ultime.

In realtà, il giudice a quo, pur consapevole che le «multicandidature» dei capilista possono attenuare l’effetto lesivo che lamenta – l’elezione di soli candidati bloccati nelle liste di minoranza – ha tuttavia ritenuto prevalenti le conseguenze asseritamente incostituzionali delle disposizioni censurate, in quanto l’elezione di candidati con preferenze sarebbe comunque rimessa, per quelle liste, alle scelte dei singoli partiti.

11.2.– Così formulata, la questione non è fondata.

Nella sentenza n. 1 del 2014, questa Corte rilevò che il sistema allora vigente determinava la lesione della libertà del voto garantita dall’art. 48, secondo comma, Cost., poiché non consentiva all’elettore alcun margine di scelta dei propri rappresentanti, prevedendo un voto per una lista composta interamente da candidati bloccati, nell’ambito di circoscrizioni molto ampie e in presenza di liste con un numero assai elevato di candidati, potenzialmente corrispondenti all’intero numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, perciò difficilmente conoscibili dall’elettore. In quel sistema, alla totalità dei parlamentari, senza alcuna eccezione, mancava il sostegno della indicazione personale degli elettori, in lesione della logica della rappresentanza prevista dalla Costituzione. Simili condizioni di voto, che imponevano all’elettore di una lista di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati – che non aveva avuto modo né di conoscere né di valutare – perciò automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendevano quella disciplina «non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)».

In sostanza, mentre lede la libertà del voto un sistema elettorale con liste bloccate e lunghe di candidati, nel quale è in radice esclusa, per la totalità degli eletti, qualunque indicazione di consenso degli elettori, appartiene al legislatore discrezionalità nella scelta della più opportuna disciplina per la composizione delle liste e per l’indicazione delle modalità attraverso le quali prevedere che gli elettori esprimano il proprio sostegno ai candidati.

Alla luce di tali premesse, le disposizioni censurate non determinano una lesione della libertà del voto dell’elettore, presidiata dall’art. 48, secondo comma, Cost.

Il sistema elettorale previsto dalla legge n. 52 del 2015 si discosta da quello previgente per tre aspetti essenziali: le liste sono presentate in cento collegi plurinominali di dimensioni ridotte, e sono dunque formate da un numero assai inferiore di candidati; l’unico candidato bloccato è il capolista, il cui nome compare sulla scheda elettorale (ciò che valorizza la sua preventiva conoscibilità da parte degli elettori); l’elettore può, infine, esprimere sino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capilista.

Né è irrilevante, nella complessiva valutazione di una siffatta disciplina, la circostanza che la selezione e la presentazione delle candidature (sentenze n. 429 del 1995 e n. 203 del 1975), nonché, come nel caso di specie, l’indicazione di candidati capilista, è anche espressione della posizione assegnata ai partiti politici dall’art. 49 Cost., considerando, peraltro, che tale indicazione, tanto più delicata in quanto quei candidati sono bloccati, deve essere svolta alla luce del ruolo che la Costituzione assegna ai partiti, quali associazioni che consentono ai cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare, anche attraverso la partecipazione alle elezioni, la politica nazionale.

Si deve, per di più, osservare che l’effetto del quale il giudice a quo in prevalenza si duole – le liste di minoranza potrebbero avere eletti solo tra i capilista bloccati – costituisce una conseguenza (certo rilevante politicamente) che deriva, di fatto, anche dal modo in cui il sistema dei partiti è concretamente articolato, e che non può, di per sé, tradursi in un vizio d’illegittimità costituzionale (sull’irrilevanza dei cosiddetti inconvenienti di fatto nel giudizio costituzionale, ex multis, sentenze n. 219 e n. 192 del 2016; ordinanze n. 122 e n. 93 del 2016).

Inoltre e infine, come correttamente osserva l’Avvocatura generale dello Stato, molte sono le variabili in grado di determinare quanti candidati sono eletti con o senza preferenze: oltre al numero dei capilista candidati in più collegi, che possono liberare seggi da assegnare ad eletti con preferenze, rileva anche la diffusione, sul territorio nazionale, del consenso che ciascuna lista ottiene. L’effetto temuto presuppone che tale consenso sia omogeneamente diffuso per tutte le liste di minoranza. Laddove esso sia invece concentrato soprattutto in determinati collegi, una lista potrà conseguire, in questi, più di un seggio, eleggendo così, oltre al capolista, uno o più candidati con preferenze.

 

12.– I Tribunali ordinari di Torino, Perugia, Trieste e Genova, con argomenti largamente coincidenti, ritengono non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957 (come modificato dall’art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015), il quale prevede che il deputato eletto in più collegi plurinominali deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell’ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga.

Secondo i rimettenti, tale disposizione consente al candidato capolista, eletto in più collegi plurinominali, di optare in base ad una sua mera valutazione di opportunità, e non subordina tale opzione ad alcun criterio oggettivo e predeterminato, rispettoso, nel massimo grado possibile, della volontà espressa dagli elettori. Per tutti i giudici a quibus, tale disciplina violerebbe perciò gli artt. 3 e 48 Cost., in quanto il voto di preferenza espresso nei confronti di candidati non bloccati verrebbe vanificato nel collegio arbitrariamente prescelto dal candidato capolista eletto in più collegi: la sua opzione potrebbe, infatti, impedire l’attribuzione di un seggio ad un candidato che pure abbia ottenuto molti voti di preferenza, se il capolista sceglie quel collegio; al contrario, la sua scelta potrebbe determinare l’elezione di un candidato che abbia ottenuto anche un esiguo consenso personale, nel caso in cui il capolista non opti per tale collegio.

Osserva, in particolare, il Tribunale ordinario di Torino (e gli altri rimettenti in termini analoghi) che l’arbitrarietà della scelta del collegio da parte del capolista plurieletto determina un effetto di distorsione tra il voto di preferenza espresso dagli elettori e il suo esito “in uscita” in quel collegio. Tale effetto sarebbe lesivo dei principi di uguaglianza e libertà del voto, senza che alcun valore costituzionale sia invocabile a tutela della disciplina censurata.

12.1.– In tutti i giudizi, l’Avvocatura generale dello Stato eccepisce l’inammissibilità questione. I rimettenti sarebbero, infatti, incorsi in una contraddizione nella formulazione della motivazione e del petitum, poiché avrebbero lamentato l’assenza di vincoli all’esercizio del diritto di opzione del candidato capolista, evocando perciò un intervento additivo o manipolativo di questa Corte, mentre nel dispositivo avrebbero sollecitato una pronuncia di tipo seccamente ablativo della disposizione.

Osserva, inoltre, la difesa statale come una pronuncia di accoglimento della questione «determinerebbe un’inammissibile vuoto normativo che potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di applicare la legge nella sua interezza», ciò che, secondo costante giurisprudenza costituzionale, non sarebbe possibile (sono ricordate le sentenze della Corte costituzionale n. 13 del 2012 e n. 29 del 1987).

L’eccezione non è fondata.

Nella sostanza, l’obiezione dell’Avvocatura generale dello Stato – ad avviso della quale la questione dovrebbe incorrere in una pronuncia di inammissibilità perché sussiste in materia discrezionalità legislativa, molteplici essendo le soluzioni idonee a colmare la lacuna derivante dall’accoglimento e nessuna risultando a rime costituzionalmente obbligate – finisce per confondersi con il merito stesso della censura, che deve perciò essere affrontato.

12.2.– La questione è fondata.

L’assenza nella disposizione censurata di un criterio oggettivo, rispettoso della volontà degli elettori e idoneo a determinare la scelta del capolista eletto in più collegi, è in contraddizione manifesta con la logica dell’indicazione personale dell’eletto da parte dell’elettore, che pure la legge n. 52 del 2015 ha in parte accolto, permettendo l’espressione del voto di preferenza. L’opzione arbitraria consente al capolista bloccato eletto in più collegi di essere titolare non solo del potere di prescegliere il collegio d’elezione, ma altresì, indirettamente, anche di un improprio potere di designazione del rappresentante di un dato collegio elettorale, secondo una logica idonea, in ultima analisi, a condizionare l’effetto utile dei voti di preferenza espressi dagli elettori.

Obietta l’Avvocatura generale dello Stato che, nel sistema elettorale proporzionale antecedente al 1993, ai candidati eletti in più collegi era costantemente attribuita una libera facoltà di scelta del collegio d’elezione. Ricorda, inoltre, la sentenza n. 104 del 2006 di questa Corte, in cui si è affermato che «[i]l diritto di optare per una delle circoscrizioni nelle quali il candidato è risultato eletto costituisce il modo per consentirgli di instaurare uno specifico legame, in termini di rappresentanza politica, con il corpo degli elettori appartenenti ad un determinato collegio ed è esplicazione del diritto di elettorato passivo, garantito a tutti i cittadini dall’art. 51, primo comma, Cost.».

A tali osservazioni è agevole replicare che nel sistema elettorale antecedente al 1993, come pure nel sistema per l’elezione dei membri italiani al Parlamento europeo, cui specificamente si riferisce la sentenza invocata, il voto di preferenza poteva essere accordato a qualunque candidato, il quale, se eletto in più circoscrizioni, ragionevolmente poteva scegliere a discrezione quella in cui essere proclamato. Inoltre, l’accesso alle multicandidature non era riservato ai capilista, ma anche agli altri candidati.

Ben diverso è il sistema introdotto dalla legge n. 52 del 2015: in questo, solo i capilista sono bloccati e possono candidarsi in più collegi, e sono costoro a determinare poi, con la loro opzione, l’elezione – o la mancata elezione – di candidati che hanno invece ottenuto voti di preferenza.

Da questo punto di vista, non errano i giudici a quibus laddove lamentano che l’opzione arbitraria affida irragionevolmente alla decisione del capolista il destino del voto di preferenza espresso dall’elettore nel collegio prescelto, determinando una distorsione del suo esito in uscita, in violazione non solo del principio dell’uguaglianza ma anche della personalità del voto, tutelati dagli artt. 3 e 48, secondo comma, Cost. Né la garanzia di alcun altro interesse di rango costituzionale potrebbe bilanciare tale lesione, poiché la libera scelta dell’ambito territoriale in cui essere eletto – al fine di instaurare uno specifico legame, in termini di responsabilità politica, con il corpo degli elettori appartenenti ad un determinato collegio – potrebbe semmai essere invocata da un capolista che in quel collegio abbia guadagnato l’elezione con le preferenze, ma non certo, ed in ipotesi a danno di candidati che le preferenze hanno ottenuto, da un capolista bloccato.

Accertata l’illegittimità costituzionale dell’art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957 (come modificato dall’art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015) nella parte in cui consente l’opzione arbitraria, questa Corte deve riconoscere – nella rigorosa osservanza dei limiti dei propri poteri, tanto più in materia elettorale, connotata da ampia discrezionalità legislativa (sentenze n. 1 del 2014, n. 242 del 2012, n. 271 del 2010, n. 107 del 1996, n. 438 del 1993; ordinanza n. 260 del 2002) – che più d’uno sono, in realtà, i possibili criteri alternativi, coerenti con la disciplina della legge n. 52 del 2015 in tema di candidature e voto di preferenza.

Infatti, e solo in via meramente esemplificativa, secondo una logica volta a premiare il voto di preferenza espresso dagli elettori, potrebbe stabilirsi che il capolista candidato in più collegi debba esser proclamato eletto nel collegio in cui il candidato della medesima lista – il quale sarebbe eletto in luogo del capolista – abbia riportato, in percentuale, meno voti di preferenza rispetto a quelli ottenuti dai candidati in altri collegi con lo stesso capolista. Ancora, secondo una logica assai diversa, tesa a valorizzare il rilievo e la visibilità della sua candidatura, potrebbe invece prevedersi che il capolista candidato in più collegi debba essere proclamato eletto in quello dove la rispettiva lista ha ottenuto, sempre in percentuale, la maggiore cifra elettorale, in relazione agli altri collegi in cui lo stesso si era presentato quale capolista.

La scelta tra questi ed altri possibili criteri, e tra i vantaggi e i difetti che ciascuno di essi presenta, appartiene alla ponderata valutazione del legislatore, e non può essere compiuta dal giudice costituzionale.

Da tale considerazione, però, non consegue la rinuncia al dovere, che questa Corte ha, di dichiarare costituzionalmente illegittima una disposizione che tale risulti, nella parte che i giudici a quibus effettivamente censurano.

Infatti, all’esito della caducazione dell’art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957, nella parte in cui prevede che il deputato eletto in più collegi plurinominali debba dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati quale collegio nominale prescelga, permane, nella stessa disposizione, quale criterio residuale, quello del sorteggio.

Tale criterio è già previsto dalla porzione di disposizione non coinvolta dall’accoglimento della questione, e non è dunque introdotto ex novo, in funzione sostitutiva dell’opzione arbitraria caducata: è in realtà ciò che rimane, allo stato, dell’originaria volontà del legislatore espressa nella medesima disposizione coinvolta dalla pronuncia di illegittimità costituzionale.

Il permanere del criterio del sorteggio restituisce pertanto, com’è indispensabile, una normativa elettorale di risulta anche per questa parte immediatamente applicabile all’esito della pronuncia, idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell’organo costituzionale elettivo (da ultimo, sentenze n. 1 del 2014, n. 13 del 2012, n. 16 e n. 15 del 2008).

Ma appartiene con evidenza alla responsabilità del legislatore sostituire tale criterio con altra più adeguata regola, rispettosa della volontà degli elettori.

 

13.– Il Tribunale ordinario di Genova solleva questioni di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost., dell’art. 83, comma 3, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall’art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015.

Il giudice a quo parrebbe lamentare che il meccanismo di attribuzione dei seggi, nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige, determini una violazione della rappresentatività delle minoranze politiche nazionali, nel caso in cui queste non siano collegate con una lista vincitrice di seggi in tale Regione a statuto speciale. Poiché i seggi assegnati nella Regione Trentino-Alto Adige concorrono a determinare il numero dei seggi attribuiti, a livello nazionale, sia alla lista che consegue il premio di maggioranza sia alle liste di minoranza; e poiché, in particolare, il numero effettivo dei seggi da distribuire tra le liste di minoranza è variabile, dipendendo da quanti seggi siano già assegnati a tali liste, purché collegate con candidati nei collegi uninominali in tale Regione, il rimettente sembra assumere che le liste di minoranza non collegate risulterebbero penalizzate, concorrendo all’assegnazione di un numero inferiore di seggi.

13.1.– L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce l’inammissibilità della questione per plurime ragioni.

Sussisterebbe innanzitutto un difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, essendo l’ordinanza di rimessione assistita, per questa parte, da argomentazioni sintetiche e il giudice a quo sarebbe inoltre incorso in un’aberratio ictus, avendo sottoposto a censura la sola disposizione che prevede l’assegnazione dei seggi, in ragione proporzionale, alle liste che a livello nazionale non conseguono il premio – ossia l’art. 83, comma 3, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall’art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015 – e non, invece, le disposizioni che determinano realmente l’effetto in tesi lamentato, ossia gli artt. 92-bis, 92-ter e 92-quater (in particolare, il suo comma 7), del medesimo d.P.R. n. 361 del 1957, i quali regolano l’assegnazione dei seggi in Trentino-Alto Adige, e che sono stati introdotti dall’art. 2, commi 29, 30, 31 e 32, della legge n. 52 del 2015

Tali eccezioni sono fondate e la questione è pertanto inammissibile.

In primo luogo, le disposizioni produttive dell’effetto lamentato non sono quelle censurate dal giudice a quo, ma quelle diverse che correttamente la difesa statale identifica. È del resto lo stesso rimettente, riferendo la doglianza delle parti del giudizio principale, a ricordare espressamente che queste avevano eccepito anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 29, 30, 31 e 32, della legge n. 52 del 2015, cioè proprio delle disposizioni che avrebbe dovuto sottoporre a scrutinio di legittimità costituzionale. Ma di tali disposizioni non è riportato, nell’ordinanza di rimessione, nemmeno il contenuto e, soprattutto, il dispositivo della stessa censura, infine, il solo art. 83, comma 3, del d.P.R. n. 361 del 1957.

In secondo luogo, la prospettazione del rimettente, che non si dà peraltro carico di illustrare il meccanismo elettorale della cui legittimità costituzionale dubita, appare talmente sintetica da rendere oscura la complessiva censura sollevata (sentenze n. 102 del 2016, n. 247 del 2015; ordinanze n. 227, n. 118, n. 47 e n. 32 del 2016). Non è chiarito a quali «minoranze nazionali» il rimettente intenda riferirsi, ed è solo presumibile che l’ordinanza alluda (non già a minoranze linguistiche non protette ma) alle liste di minoranza a livello nazionale, cioè a minoranze politiche. Ancora, non sono esaurientemente descritte le ragioni per cui tali liste di minoranza risulterebbero discriminate nell’assegnazione dei seggi, tutte avendo, in linea teorica, la possibilità di apparentarsi con i candidati nei collegi uninominali della Regione Trentino-Alto Adige. Non è spiegato per quali ragioni il meccanismo elettorale genericamente lamentato costituisca «uno degli ulteriori effetti indiretti del doppio turno», dal momento che, secondo la legge n. 52 del 2015, una ripartizione proporzionale dei seggi alle liste di minoranza avviene ovviamente anche quando il premio è assegnato al primo turno. Infine, non si comprende perché il rimettente lamenti le conseguenze negative derivanti dall’attribuzione di soli tre seggi in ragione proporzionale, quando l’effetto che presumibilmente sospetta d’illegittimità costituzionale deriverebbe, piuttosto, dal sistema di distribuzione dei complessivi undici seggi assegnati a tale Regione a statuto speciale (otto con sistema maggioritario e tre con riparto proporzionale).

 

14.– Il Tribunale ordinario di Messina sospetta l’illegittimità costituzionale di due disposizioni del d.lgs. n. 533 del 1993, relativo all’elezione del Senato, e in particolare degli artt. 16, comma 1, lettera b), e 17, i quali stabiliscono la percentuale di voti che le coalizioni di liste e le liste non collegate devono conseguire, in ciascuna Regione, per accedere al riparto dei seggi.

Nel proprio percorso argomentativo, particolarmente sintetico, il giudice a quo, dapprima ricorda che le disposizioni relative alle soglie di sbarramento previste dal vigente sistema elettorale del Senato hanno contenuti diversi rispetto a quelli previsti dalla legge elettorale n. 52 del 2015 per l’elezione della Camera, e che tale differenza pregiudicherebbe l’obbiettivo della governabilità, potendosi formare maggioranze non coincidenti nei due rami del Parlamento. Quindi, assume la non manifesta infondatezza della questione, per violazione degli artt. 1, 3, 48, secondo comma, 49 e 51 Cost., limitandosi a ricordare che la sentenza n. 1 del 2014 di questa Corte, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della disciplina relativa al premio di maggioranza per il Senato, aveva affermato che quella disciplina comprometteva il funzionamento della forma di governo parlamentare.

14.1.– Così formulata, la questione è inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza e oggettiva oscurità del petitum.

Il rimettente solleva questioni di legittimità costituzionale sulle disposizioni che prevedono le soglie di sbarramento per l’elezione del Senato senza confrontare tali soglie con quelle introdotte dalla legge n. 52 del 2015 (che neppure cita), per poi dedurne che la diversità dei due sistemi elettorali pregiudicherebbe la formazione di maggioranze omogenee nei due rami del Parlamento, in asserita lesione dei parametri costituzionali ricordati.

Non illustra, tuttavia, le ragioni per cui sarebbero le diverse soglie di sbarramento, e non altre, e assai più rilevanti, differenze riscontrabili tra i due sistemi elettorali (ad esempio, un premio di maggioranza previsto solo dalla disciplina elettorale per la Camera), ad impedire, in tesi, la formazione di maggioranze omogenee nei due rami del Parlamento.

Lamenta, inoltre, la lesione di plurimi parametri costituzionali (gli artt. 1, 3, 48, secondo comma, 49 e 51 Cost.), dai contenuti e dai significati all’evidenza diversi, senza distintamente motivare le ragioni per le quali ciascuno sarebbe violato. Per costante giurisprudenza di questa Corte (ex multis, sentenze n. 120 del 2015, n. 236 del 2011; ordinanze n. 26 del 2012, n. 321 del 2010 e n. 181 del 2009), tuttavia, non basta l’indicazione delle norme da raffrontare, per valutare la compatibilità dell’una rispetto al contenuto precettivo dell’altra, ma è necessario motivare il giudizio negativo in tal senso e, se del caso, illustrare i passaggi interpretativi operati al fine di enucleare i rispettivi contenuti di normazione.

La singolarità della prospettazione risiede anche nella circostanza che essa non chiarisce quale delle due diverse discipline, quanto all’entità delle soglie di sbarramento, dovrebbe essere uniformata all’altra; mentre sembra sfuggire al rimettente che l’ipotetico accoglimento della questione sollevata condurrebbe semplicemente alla caducazione delle censurate disposizioni della legge elettorale del Senato, derivandone il permanere di una distinta diversità tra i due sistemi: nessuna soglia di sbarramento a livello regionale nella disciplina del Senato, e il mantenimento di una soglia del 3 per cento, calcolata a livello nazionale, per la Camera.

 

15.– Il Tribunale ordinario di Messina solleva, infine, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 35, della legge n. 52 del 2015, in virtù del quale le disposizioni contenute nel medesimo art. 2, cioè quelle che apportano modifiche al d.P.R. n. 361 del 1957, ridisegnando il sistema per l’elezione della Camera dei deputati, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2016.

Il giudice a quo ritiene che tale previsione violi gli artt. 1, 3, 48, primo comma, 49, 51, primo comma, e 56, primo comma, Cost., in quanto, «in caso di nuove elezioni a legislazione elettorale del Senato invariata (pur essendo in itinere la riforma costituzionale di questo ramo del Parlamento), si produrrebbe una situazione di palese ingovernabilità, per la coesistenza di due diverse maggioranze».

Il rimettente ha sollevato la questione in epoca antecedente (17 febbraio 2016) all’approvazione in sede parlamentare (avvenuta in data 12 aprile 2016) del disegno di legge di revisione costituzionale finalizzato, tra l’altro, alla trasformazione del Senato della Repubblica e al superamento dell’assetto bicamerale paritario. Alla data dell’ordinanza di rimessione, la nuova legge elettorale per la Camera dei deputati era già entrata in vigore. Il legislatore, ipotizzando una rapida conclusione del procedimento di revisione costituzionale, e al fine di evitare la compresenza di due sistemi elettorali diversi, aveva disposto che tale legge fosse applicabile a decorrere dal 1° luglio 2016.

Il giudice a quo, con prospettazione peraltro molto sintetica, censura proprio la scelta legislativa di differire l’efficacia delle nuove disposizioni al 1° luglio 2016, anziché all’effettiva conclusione del procedimento di revisione costituzionale. Tale scelta è ritenuta lesiva dei parametri costituzionali ricordati, poiché consentirebbe, da quella data, che i due rami del Parlamento siano rinnovati con due sistemi elettorali differenti, sul presupposto che questa difformità possa produrre maggioranze parlamentari non coincidenti.

15.1.– La questione è inammissibile.

Il rimettente si limita a sottoporre a generica ed assertiva critica la diversità tra i due sistemi elettorali, senza indicare quali caratteri differenziati di tali due sistemi determinerebbero «una situazione di palese ingovernabilità, per la coesistenza di due diverse maggioranze».

La mera affermazione di disomogeneità è insufficiente a consentire l’accesso della censura sollevata allo scrutinio di merito e alla identificazione di un petitum accoglibile.

In secondo luogo, i parametri costituzionali la cui lesione è lamentata (ossia gli artt. 1, 3, 48, primo comma, 49, 51, primo comma, e 56, primo comma, Cost.) sono evocati solo numericamente, senza una distinta motivazione delle ragioni per le quali ciascuno sarebbe violato. Vale anche in tal caso il richiamo alla giurisprudenza costituzionale (citata supra, punto 14) che sottolinea come non sia sufficiente l’indicazione delle norme da raffrontare, per valutare la compatibilità dell’una rispetto al contenuto precettivo dell’altra, ma sia necessario motivare il giudizio negativo in tal senso e illustrare i passaggi interpretativi operati al fine di enucleare i rispettivi contenuti di normazione.

Peraltro, non è nemmeno lamentata dal rimettente la lesione delle due disposizioni costituzionali che dovrebbero necessariamente venire in considerazione (cioè gli artt. 94, primo comma, e 70 Cost.) laddove si intenda sostenere che due leggi elettorali «diverse» compromettano, sia il funzionamento della forma di governo parlamentare delineata dalla Costituzione repubblicana, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere, sia l’esercizio della funzione legislativa, attribuita collettivamente a tali due Camere.

15.2.– Fermo restando quanto appena affermato, questa Corte non può esimersi dal sottolineare che l’esito del referendum ex art. 138 Cost. del 4 dicembre 2016 ha confermato un assetto costituzionale basato sulla parità di posizione e funzioni delle due Camere elettive.

In tale contesto, la Costituzione, se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non ostacolino, all’esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee.

 

Per Questi Motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

 

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera f), della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), limitatamente alle parole «o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione»; dell’art. 1, comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), come sostituito dall’art. 2, comma 1, della legge n. 52 del 2015, limitatamente alle parole «, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell’art. 83»; e dell’art. 83, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall’art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015;

 

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall’art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015, nella parte in cui consente al deputato eletto in più collegi plurinominali di dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell’ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga;

 

3) dichiara l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015, e degli artt. 1, comma 2, e 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati e sostituiti, rispettivamente, dall’art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 1, primo e secondo comma, 3, primo e secondo comma, 48, secondo comma, 49, 51, primo comma, 56, primo comma, della Costituzione e all’art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Messina, con l’ordinanza di indicata in epigrafe;

 

4) dichiara l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 84, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall’art. 2, comma 26, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento all’art. 56, primo e quarto comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Messina, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

 

5) dichiara l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 3, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall’art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Genova, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

 

6) dichiara l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 1, lettera b), e 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), come modificati dall’art. 4, commi 7 e 8, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3 e 48, secondo comma, 49 e 51 Cost., dal Tribunale ordinario di Messina, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

 

7) dichiara l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 35, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3 e 48, primo comma, 49, 51, primo comma, e 56, primo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Messina, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

 

8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 e degli artt. 1 e 83, commi 1, numeri 5) e 6), 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati dall’art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Genova, con l’ordinanza di indicata in epigrafe;

 

9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 e dell’art. 83, commi 1, numeri 5) e 6), 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall’art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Genova, con l’ordinanza di indicata in epigrafe;

 

10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 e degli artt. 83, commi 1, numeri 5) e 6), 2 e 5, e 83-bis, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4) del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituiti e aggiunti dall’art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Genova, con l’ordinanza di indicata in epigrafe;

 

11) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere a), d) ed e), della legge n. 52 del 2015 e dell’art. 83, comma 1, numero 8), del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall’art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento all’art. 56, primo e quarto comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Messina, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

 

12) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera g), della legge n. 52 del 2015, e degli artt. 18-bis, comma 3, primo periodo, 19, comma 1, primo periodo, e 84, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati o sostituiti, rispettivamente, dall’art. 2, commi 10, lettera c), 11 e 26, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 1, primo e secondo comma, 2, 48, secondo comma, 51, primo comma, 56, primo e quarto comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Messina, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

 

 

Allegato:

Ordinanza Letta All'udienza Del 24 Gennaio 2017

 

ORDINANZA

 

Rilevato che il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori), in qualità di associazione per la tutela dei diritti e degli interessi di consumatori e di utenti, e, in proprio, il suo legale rappresentante Giuseppe Ursini, in qualità di cittadino elettore, sono intervenuti nei giudizi promossi dal Tribunale ordinario di Messina (reg. ord. n. 69 del 2016), dal Tribunale ordinario di Torino (reg. ord. n. 163 del 2016), dal Tribunale ordinario di Trieste (reg. ord. n. 265 del 2016) e dal Tribunale ordinario di Genova (reg. ord. n. 268 del 2016), con atti depositati il 3 gennaio 2017;

che nel giudizio promosso dal Tribunale di Torino, con atto depositato il 1° agosto 2016, hanno chiesto di intervenire, in qualità di cittadini elettori, nonché in qualità di parti di giudizi analoghi a quello instaurato innanzi al Tribunale rimettente, F.C.B., A.I. e G.S.; con atto depositato il 4 agosto 2016, C.T., A.B. e E.Z.; con atto depositato il 5 agosto 2016, S.M.; con atti depositati il 9 agosto 2016, F.D.M. e M.S.; V.P.; E.P. e N.R.;

che nei giudizi promossi dal Tribunale di Trieste e dal Tribunale di Genova, con distinti atti depositati il 23 dicembre 2016, hanno chiesto di intervenire, in qualità di cittadini elettori, nonché in qualità di parti di giudizi analoghi a quello instaurato innanzi ai Tribunali rimettenti, C.T., A.B. e E.Z.;

che nel giudizio promosso dal Tribunale di Genova, con atto depositato il 30 dicembre 2016, sempre in qualità di cittadini elettori, nonché di parti di giudizi analoghi a quello instaurato innanzi al Tribunale rimettente, hanno chiesto di intervenire anche M.M. e altri.

Considerato, in primo luogo, che, l'intervento spiegato dal Codacons e, in proprio, dal suo legale rappresentante Giuseppe Ursini, nei giudizi instaurati dai Tribunali di Messina e di Torino, è inammissibile, in quanto tardivo (tra le tante, sentenze n. 248, n. 219 e n. 187 del 2016);

che l'intervento, in termini, dello stesso Codacons nei giudizi instaurati dai Tribunali di Trieste e Genova, è inammissibile, in quanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio in via incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (tra le tante, ordinanze allegate alle sentenze n. 243 del 2016 e n. 2 del 2016), mentre i rapporti sostanziali dedotti nelle cause in esame non hanno alcuna diretta incidenza sulla posizione giuridica del Codacons;

che questa Corte ha già espresso tale orientamento anche in relazione alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria (ex plurimis, sentenze n. 76 del 2016, n. 178 del 2015 e ordinanza n. 227 del 2016);

che è inammissibile anche l'intervento, nei giudizi da ultimo menzionati, spiegato in proprio dal legale rappresentante del Codacons, Giuseppe Ursini, nella mera qualità di cittadino elettore, poiché, in tale veste, la sua posizione soggettiva non può essere distintamente pregiudicata, più di quanto possa esserlo quella di qualunque altro cittadino elettore, dalla decisione di questa Corte;

che nei giudizi promossi dai Tribunali di Torino, Trieste e Genova, sono inammissibili gli interventi dei cittadini elettori, che allegano altresì la loro qualità di parti in giudizi analoghi a quelli dai quali originano le questioni di legittimità costituzionale all'esame di questa Corte;

che, infatti, la giurisprudenza costituzionale non ammette l'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale di parti di giudizi diversi da quelli nei quali sono state sollevate le questioni di legittimità costituzionale, anche se suscettibili di essere definiti dalle medesime disposizioni oggetto di censura (ex multis, sentenze n. 71 e n. 70 del 2015, ordinanza n. 100 del 2016);

che, in particolare, non è sufficiente la circostanza che i richiedenti abbiano instaurato un giudizio identico, per oggetto, a quelli dai quali originano le questioni di legittimità costituzionale all'esame di questa Corte, poiché l'ammissibilità di interventi di terzi, titolari di interessi, analoghi o identici a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe in tal caso con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto il loro accesso a tale giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale da parte del giudice a quo (sentenze n. 71 del 2015 e n. 59 del 2013, ordinanze n. 156 e n. 32 del 2013).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili tutti gli interventi spiegati nei presenti giudizi di legittimità costituzionale.

 

F.to: Paolo Grossi, Presidente

 

 

il referendum costituzionale del 4 Dicembre 2016: una introduzione sulLa contestata carenza di legittimazione delle Camere

Le riforme della Costituzione sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Ottenuta l'approvazione delle Camere, le Leggi di riforma della Costituzione, sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori ovvero cinque Consigli regionali. In questi casi, precisa l'art.138 Cost., la Legge sottoposta a referendum "non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi".

In altri termini, non é richiesto il raggiungimento di un quorum così che se alle prossime consultazioni popolari dovesse partecipare soltanto un cittadino, questi deciderebbe da solo, con il suo voto, le sorti della riforma. 


La contestata carenza di legittimazione delle Camere

Prima di entrare nel merito della riforma, è necessario avere contezza del vivace dibattito che è sorto in merito alla legittimazione stessa delle Camere a legiferare e, a maggior ragione, riformare la costituzione. La contestazione nasce dal fatto che, nel dichiarare illegittime alcune norme (per come erano state modificate dalla Legge elettorale n. 270/2005, il c.d. porcellum), la Consulta  ha reso, del tutto spontaneamente, la seguente precisazione:

 

"È evidente, infine, che la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, consultazione che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione, ovvero secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere.

Essa, pertanto, non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto. Vale appena ricordare che il principio secondo il quale gli effetti delle sentenze di accoglimento di questa Corte, alla stregua dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953, risalgono fino al momento di entrata in vigore della norma annullata, principio «che suole essere enunciato con il ricorso alla formula della c.d. “retroattività” di dette sentenze, vale però soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida» (sentenza n. 139 del 1984).

Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti.

Del pari, non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali.

Rileva nella specie il principio fondamentale della continuità dello Stato, che non è un’astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la continuità in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento. È pertanto fuori di ogni ragionevole dubbio – è appena il caso di ribadirlo – che nessuna incidenza è in grado di spiegare la presente decisione neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali: le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare. Tanto ciò è vero che, proprio al fine di assicurare la continuità dello Stato, è la stessa Costituzione a prevedere, ad esempio, a seguito delle elezioni, la prorogatio dei poteri delle Camere precedenti «finchè non siano riunite le nuove Camere» (art. 61 Cost.), come anche a prescrivere che le Camere, «anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni» per la conversione in legge di decreti-legge adottati dal Governo (art. 77, secondo comma, Cost.)." (v. testo integrale sentenza C.Cost. n. 1/2014)

 

La decisione della consulta è stata aspramente criticata da molti fra i più autorevoli giuristi italiani, non per la censura del c.d. porcellum ma per queste ultime considerazioni (v. per esempio il saggio a firma del presidente emerito della Corte costituzionale, Prof. G. ZAGREBELSKY, La Sentenza n. 1 del 2014 e i suoi commentatori   , pubblicato in versione integrale da Il fatto quotidiano nel 2015, v. anche G. PALMA, I figli destituenti: i gravi aspetti di criticità della riforma costituzionale, GDS, 2016   ).

 

Il richiamo al principio di continuità dello Stato risponde evidentemente ad esigenze di praticità e buon senso, non potendosi certo vanificare dieci anni di attività legislativa (oltretutto, per quanto concerne le Legislature già concluse all'epoca della Sentenza, non si registrano nemmeno particolari divergenze in diritto).

 

Molto si è discusso, invece, a proposito della Legislatura in corso, rispetto alla quale occorre distinguere l'attività svolta prima della declaratoria di incostituzionalità e quella svolta successivamente. Si è infatti osservato, in breve, quanto segue:

  • il fatto concluso cui allude la Corte può essere soltanto il singolo atto, compiuto nel corso della Legislatura sino alla decisione della Consulta. Diversa cosa è la preservazione dello status dei Parlamentari, da un lato, e della composizione stessa del Parlamento, dall'altro: trattasi di fatti non conclusi ma che naturalmente si protraggono nel tempo in assenza di un titolo giuridicamente valido (o, meglio, in forza di un titolo di accertata illegittimità costituzionale). Secondo questo orientamento, in sostanza, andrebbe fatta salva soltanto l'attività compiuta dalle Camere fino alla declaratoria di incostituzionalità ma non certo quella successiva;
  • l'investitura di un Parlamentare non può essere considerata un fatto concluso nei termini e per gli effetti suggeriti dalla Consulta anche in considerazione dell'art. 66 Cost. che in senso diametralmente opposto stabilisce che "ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità" (tra le quali cause deve annoverarsi in primis la declaratoria di incostituzionalità della Legge che li ha portati in carica)
  • il principio di continuità dello Stato non ha alcuna efficacia sanante rispetto all'attuale Legislatura né può legittimare una proroga dei poteri delle Camere al di fuori dei casi previsti dalla Costituzione e, in ogni caso, quegli stessi istituti menzionati dalla Corte ben potevano essere impiegati in attesa di nuove elezioni, senza pregiudizio (ed anzi proprio a salvaguardia) dell'invocato principio di continuità;
  • la sovranità popolare non può soccombere innanzi al principio invocato dalla Corte. In altri termini, applicando il ragionamento della Consulta, "se tra la Costituzione e lo Stato si crea una contraddizione, allora la Costituzione cede allo Stato e lo Stato può scrollarsi di dosso l’ingombro rappresentato da una Legge ch’esso stesso, per tempi più tranquilli, si è data. Chi è il sovrano? È lo Stato, come dice implicitamente la Corte, o è la Costituzione (o il popolo che agisce nelle forme e nei limiti della Costituzione) ... ?" (v. G. ZAGREBELSKY, op. cit.)

 

E' bene rammentare che, per quanto autorevoli, le considerazioni della Consulta estranee al sindacato di legittimità costituzionale sono prive di un intrinseco valore giuridico, trattandosi di valutazioni meramente incidentali senza efficacia di giudicato: la Corte Costituzionale interviene soltanto negli ambiti e nei limiti di cui all'art. 134 Cost. e non può decidere in ordine alla portata delle proprie determinazioni sull'Ordinamento. Tale questione viene espressamente definita dall'art. 136 Cost. per cui "Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di Legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali" 

 

Quali che siano le conclusioni, non siamo di fronte alle solita polemica sterile cui la politica ci ha ormai tristemente abituati ma ad una questione di rilevante spessore Giuridico che ha di certo contribuito ad alimentare un forte dissenso anche nel mondo accademico (basti pensare all'appello firmato dai cattedratici di ben 56 atenei italiani, A. D'ANDREA, L'azzardo costituzionale: Cosa an­dremo a votare nel ref­er­en­dum di ot­to­bre 41 ar­ti­coli che ridis­eg­nano i po­teri della Re­pub­blica   , Edizioni Conoscenza, 2016). D'altro canto, che ci piaccia o meno, di nuove elezioni non ce ne sono state e le attuali Camere hanno adottato una legge di riforma della Costituzione che si propone di realizzare un valido cambiamento ed intervenire su diversi aspetti, alcuni dei quali anche molto sentiti (F.M. LUBELLI, se voteremo sì: Una rivoluzione a portata di mano   , Fiorentino Marco Lubelli, 2016).

 

Stante la mancata previsione di un quorum per il successo della consultazione popolare ed alla luce delle contestazioni di cui sopra, che alle prossime consultazioni si voglia "cogliere un'opportunità" o "scampare un pericolo" era senz'altro auspicabile un'ampia partecipazione popolare ed un voto quanto più informato e consapevole possibile. 

 

Evidentemente così è stato ed infatti, con una affluenza record (quasi il 70%), il Popolo si è espresso negativamente arrivando quasi a toccare la soglia del 60% di voti contrari.

 

Continua a leggere: Dal porcellum al porcellinum. La riforma della Costituzione e l'italicum

 

Avv. Carlo Florio

Editoria Giuridica 

la giurisdizione italiana nel recupero di crediti extra-ue

Avvocato

L’art. 6 del Reg.to 1215/2012 stabilisce, al primo comma, che se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato (salva l’applicazione dell’art. Art. 18, par. 1, dell’Art. 21, par. 2, nonché degli Artt. 24 e 25).

 

Pertanto, chiunque sia domiciliato in un determinato Stato membro può, indipendentemente dalla propria cittadinanza e al pari dei cittadini di questo Stato membro, far valere nei confronti di tale convenuto le norme nazionali sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, più precisamente quelle che gli Stati membri hanno notificato alla Commissione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera a): trattasi, nello specifico degli artt. 3 e 4 della L. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato concernenti rispettivamente l’ambito della Giurisdizione Italiana e la sua accettazione o deroga ad opera delle parti.

 

L’art. 3, in particolare, dispone che la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi dettati dalla Legge (ivi ovviamente compresi quelli previsti da specifiche convenzioni internazionali).

 

Precisa inoltre la norma in commento che la Giurisdizione sussiste in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia: la Convenzione si applica anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente purché ovviamente si tratti di una delle materie comprese nel sue campo di applicazione. Rispetto alle altre materie, infatti, la Giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio (art. 3 L. 218/1995).

 

La Convenzione è stata sostituita dal Reg.to CE 44/2001 che infatti ne sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni (salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale di tale convenzione e che sono esclusi dal regolamento ai sensi dell'articolo 299 del trattato). Pertanto, nella misura in cui il regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles ogni riferimento alla Convenzione si intende fatto al Regolamento (v. art. 68 Reg.to 44/2001).

 

Successivamente, il Reg.to 44/2011 è stato abrogato e sostituito dal Reg.to 1215/2012 (v. art. 80) che, in riferimento alla Convenzione di Bruxelles del 1968, similmente stabilisce: Il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968 salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione territoriale di tale convenzione e che sono esclusi dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 355 TFUE. Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968, ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento (v. Art. 68 Reg.to 1215/2012).

 

Ne deriva che i Reg.ti 44/2001 e 1215/2012 si sono sostituiti alla Convenzione di Bruxelles limitatamente ai rapporti tra gli Stati membri. In altri termini, il riferimento di cui all’art. 3 della L. 218/1995 deve sì condurre ai regolamenti europei ma soltanto nei rapporti fra tali Stati: allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente continua a trovare applicazione la Convenzione di Bruxelles del 1968, almeno in relazione alle materie ivi contemplate.

 

Alle medesime conclusioni è giunta, in diverse occasioni, anche la S.C. per cui “… il rinvio operato dalla L. n. 218 del 1995, art. 3, comma 2, attiene esclusivamente alla Convenzione di Bruxelles, e non si estende al regolamento CE n. 44/2001. Nè può ritenersi che la Convenzione sia stata definitivamente sostituita (e quindi implicitamente abrogata) dal sopravvenuto regolamento, come parrebbe ritenere la resistente: la convenzione, infatti, continua ad operare relativamente ai rapporti con soggetti non domiciliati in uno degli Stati dell'Unione ovvero che non hanno adottato il predetto regolamento, pur facendo parte dell'Unione …” (Cass. Civ., S.U. ord. 21.10.2009 n. 22239).

 

In diverse occasioni la Giurisprudenza ha inoltre confermato che “… qualora non si tratti di alcuna delle materie (stato e capacità delle persone fisiche, regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni; fallimenti, concordati ed altre procedure affini; sicurezza sociale; arbitrato) escluse dal campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles, ai fini di determinare l'ambito della giurisdizione italiana rispetto al convenuto non domiciliato né residente in Italia, occorre applicare i criteri stabiliti dalle sezioni 2^, 3^ e 4^ del titolo 2 della Convenzione, anche quando il convenuto stesso sia domiciliato in uno Stato non contraente della Convenzione; e ciò perché il rinvio ai criteri indicati è destinato ad operare oltre la sfera dell'efficacia personale della Convenzione (S.U. ord. 21.10.2009 n. 22239; S.U. ord. 27.2.2008 n. 5090; S.U. ord. 11.2.2003 n. 2060). ” (Cassazione civile, sez. un., 12/04/2012, n. 5765; in senso conforme, v. anche Cass. Civ. sez. un.  02 dicembre 2013 n. 26937 e  Cass. civ., sez. un., 23 luglio 2013 n. 17866).

 

Si è così osservato che “Ciò non è di poca rilevanza nella fattispecie relativa ad azione contrattuale da compravendita, in quanto, l'art. 5, comma 1, n. 1, lett. B) del Regolamento ha profondamente innovato la competenza in tale specifica ipotesi, ancorandola in ogni caso al luogo in cui i beni venduti sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati e non con il solo riferimento al luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio doveva essere eseguita, come, invece, statuisce l'art. 5 della Convenzione, applicabile nella fattispecie per le ragioni sopra esposte” (Cass. Civ., S.U. ord. 21.10.2009 n. 22239). Nella fattispecie oggetto della citata pronuncia, per esempio, la Corte ha individuato il luogo in cui doveva essere eseguita l’obbligazione pecuniaria attraverso la Convenzione di Vienna in materia di compravendita internazionale di beni mobili.

 

Le medesime considerazioni valgono, evidentemente, per i contratti di prestazione di servizi che nella prospettiva regolamentare sono parimenti "ancorati" al luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto (v. art.art. 5, comma 1, n. 1, lett. B, Reg.to 1215/2012) ed a cui sono oltretutto riconducibili una gamma estremamente ampia di rapporti (contratti di prestazione d’opera professionale, di trasporto, appalto, studio e ricerca industriale o di marketing, finanziamento o prestazione di servizi finanziari et cetera, v. CARPI-TARUFFO, commentario breve al Codice di Procedura Civile, CEDAM, 2015 ).

 

Ebbene, in ambito contrattuale la Convenzione di Bruxelles del 1968 prevede che il convenuto possa essere citato “davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita” (art. 5, Conv.), sul punto: “Il criterio di collegamento stabilito dall'art. 5, n. 1, della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, richiamato dall'art. 3 comma 2 l. 31 maggio 1995 n. 218, per la materia contrattuale, si identifica nel luogo di adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio, ovvero in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita, da intendersi nel senso che è necessario individuare il diritto posto a base della domanda cui corrisponde l'obbligazione del convenuto del quale si assume l'inadempimento. Pertanto, qualora una società italiana agisca contro un cittadino straniero per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento nascente da un contratto di ormeggio nel quale sia stato previsto un corrispettivo, ma non il luogo di pagamento, occorre far ricorso al criterio sussidiario di cui al comma 3 art. 1182 c.c., relativo al domicilio del creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione, avendo l'obbligazione per oggetto una somma di danaro determinata o determinabile in base ad elementi precostituiti dalle parti, ancorché si tratti di somma sostitutiva del corrispettivo convenuto, mentre si può far ricorso al criterio residuale di cui al comma 4 solo nel caso di mancata determinazione o indeterminabilità dell'obbligazione in danaro” (Cassazione civile sez. un.  03 aprile 2007 n. 8224, in Giust. civ. Mass. 2007, 4).

 

Pertanto, laddove si intenda ottenere l’adempimento dell’obbligazione contrattuale pecuniaria al di fuori dei casi previsti dalla normativa regolamentare occorrerà stabilire ove il pagamento deve essere eseguito secondo gli accordi contrattuali ovvero, in mancanza di una espressa previsione in tal senso, secondo la Legge nazionale applicabile.       Avv. Carlo Florio

PER APPROFONDIMENTI                                                                                                                            

Editoria Giuridica⧉                                          


Diffamazione su facebook: postare un messaggio offensivo di altri

La Corte di Cassazione, Sez. V penale, con sentenza del 29 Gennaio 2016, n. 3981, di cui si riporta il testo integrale, ha chiarito "che l'imputato condividesse o meno i presunti insulti che altri avrebbero "postato" è infatti circostanza irrilevante nella misura in cui la sua condotta materiale non evidenzia oggettivamente alcuna adesione ai medesimi, rilanciandoli direttamente o anche solo indirettamente. E' evidente che il T. abbia inteso condividere la critica alla persona offesa, ma non altrettanto che egli abbia condiviso le forme (illecite) attraverso cui altri l'avevano promossa, giacchè egli non ha posto in essere un comportamento materialmente apprezzabile in tal senso.

Era infatti nel suo diritto manifestare un'opinione apertamente ostile nei confronti del M., ma, contrariamente agli altri partecipanti alla "discussione", egli lo ha esercitato - per come riconosciuto dagli stessi giudici dell'appello - correttamente, senza ricorrere alle espressioni offensive utilizzate da altri, nè dimostrando di volerle amplificare attraverso il proprio comportamento.

 4.4 La condotta contestata potrebbe assumere in astratto rilevanza penale soltanto qualora potesse affermarsi che con il proprio messaggio l'imputato aveva consapevolmente rafforzato la volontà dei suoi interlocutori di diffamare il M.. Ma è la stessa sentenza impugnata ad escludere implicitamente tale eventualità nel ricostruire la sequenza degli interventi" Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-09-2015) 29-01-2016, n. 3981.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo A - Presidente -

Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere -

Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere -

Dott. DE MARZO G. - rel. Consigliere -

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G - Consigliere -

 

ha pronunciato la seguente:

 

sentenza

 

sul ricorso proposto dal difensore di:

T.F., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 25/6/2014 della Corte d'appello di Trieste;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PISTORELLI Luca;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trieste, in riforma della pronunzia assolutoria di primo grado, ha condannato ai soli effetti civili T.F. per il reato di diffamazione aggravata commesso ai danni di M.L. "postando" un messaggio ritenuto offensivo della reputazione di quest'ultimo sulla rete sociale "Facebook".

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando quattro motivi. Con il primo deduce errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in ordine all'attribuzione all'imputato della condotta ritenuta offensiva in difetto della prova della riferibilità del messaggio oggetto dell'imputazione al medesimo ed avendo travisato od omesso di considerare la Corte territoriale l'effettivo contenuto delle dichiarazioni del teste D.P. sul punto.

Con il secondo motivo analoghi vizi vengono denunziati con riguardo alla sussistenza dell'elemento materiale del reato contestato, rilevando il ricorrente come la frase rimproverata sarebbe priva di contenuto offensivo intrinseco o anche solo indiretto, mentre del tutto apodittica e comunque errata sarebbe l'affermazione dei giudici dell'appello per cui il "post" dell'imputato mutuerebbe la sua carica offensiva dall'implicita adesione attraverso il suo invio a quelli contenenti veri e propri insulti caricati da altri utenti.

Sotto altro profilo si lamenta altresì che difetterebbe la prova della comunicazione con un numero indeterminato di persone, non essendo stato accertato se il "gruppo" di discussione cui avrebbe partecipato il T. fosse "aperto" o "chiuso".

E sempre con il secondo motivo il ricorrente deduce altresì il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, mentre con il terzo lamenta il mancato riconoscimento dell'esimente dell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero.

Con il quarto motivo viene infine dedotto il difetto di motivazione in ordine ai criteri adottati nella determinazione del danno non patrimoniale liquidato in favore della persona offesa costituitasi parte civile.

3. Con memoria depositata il 26 agosto 2015 il difensore e procuratore speciale della parte civile costituita ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito verranno esposti.

2. Invero infondato e per certi versi inammissibile è il primo motivo di ricorso atteso che la Corte territoriale ha attribuito al teste D.P. l'identificazione dell'imputato come il titolare dell'identificativo attraverso cui è stato caricato su Facebook il messaggio asseritamente diffamatorio. Quanto al travisamento o all'omessa considerazione di alcune delle dichiarazioni del suddetto teste, l'obiezione risulta generica nella misura in cui le stesse non sono state riportate o allegate nella loro integrante impedendosi così al giudice di legittimità di apprezzare l'effettiva portata del vizio (Sez. 4^ n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023; Sez. F., n. 32362 del 19 agosto 2010, Scuto ed altri, Rv. 248141).

3. Manifestamente infondato è il secondo motivo nella parte in cui lamenta il difetto di tipicità della condotta per il difetto del requisito della comunicazione con una pluralità di persone.

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso tale requisito richiede che l'autore della condotta diffamatoria comunichi con almeno due persone e non con un numero indeterminato di persone, talchè non essendo stato messo in dubbio nemmeno dal ricorrente che al "gruppo di discussione" partecipassero almeno due altri soggetti rimane del tutto irrilevante l'accertamento sulla natura "aperta" o "chiusa" dello stesso (e ciò anche a prescindere dalla genericità del rilievo difensivo che rinvia in proposito addirittura a documenti non acquisiti al processo), che eventualmente avrebbe assunto una qualche importanza qualora oggetto di contestazione fosse stata non la configurabilità del reato, bensì dell'aggravante di cui dell'art. 595 c.p., comma 3.

4. Colgono invece gli altri rilievi svolti in ordine all'elemento materiale del reato nello stesso secondo motivo, con il conseguente assorbimento di tutte le altre censure svolte con il ricorso.

4.1 Come ricordato nella stessa sentenza impugnata, il Tribunale aveva assolto l'imputato ritenendo che la frase riferita al M. "postata" dall'imputato ("spero solo di vivere abbastanza x godermi il giorno che andrà in pensione e prenderlo a bastonate finchè basta") fosse priva di intrinseca portata offensiva.

Valutazione in qualche modo condivisa anche dalla Corte territoriale, che però ha ritenuto di doverne affermare il carattere diffamatorio alla luce del contesto nel quale la stessa è stata "pubblicata" e cioè una discussione telematica nel corso della quale altri partecipanti avevano in precedenza inviato messaggi contenenti (non meglio precisate) espressioni che al contrario dovevano considerarsi palesemente offensive. In tal modo l'imputato, attraverso la propria condotta - secondo i giudici dell'appello - avrebbe prestato "una volontaria adesione e consapevole condivisione" di tali espressioni determinando la lesione della reputazione della persona offesa.

4.2 Le illustrate argomentazioni devono ritenersi manifestamente illogiche e certamente errate in diritto. La Corte territoriale in sostanza attribuisce tipicità ad una condotta ritenuta intrinsecamente inoffensiva solo perchè la stessa dovrebbe considerarsi indirettamente e implicitamente adesiva a quella diffamatoria commessa in precedenza da altri in quanto a sua volta il T. ha esternato un'opinione critica nei confronti del M..

Il che è per l'appunto errato nella misura in cui, per un verso, attribuisce all'art. 595 c.p., contenuti ultronei rispetto a quelli effettivamente ricavabili dalla lettera della disposizione incriminatrice e, per l'altro, finisce per negare qualsiasi effettività alla libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost..

4.3 Che l'imputato condividesse o meno i presunti insulti che altri avrebbero "postato" è infatti circostanza irrilevante nella misura in cui la sua condotta materiale non evidenzia oggettivamente alcuna adesione ai medesimi, rilanciandoli direttamente o anche solo indirettamente. E' evidente che il T. abbia inteso condividere la critica alla persona offesa, ma non altrettanto che egli abbia condiviso le forme (illecite) attraverso cui altri l'avevano promossa, giacchè egli non ha posto in essere un comportamento materialmente apprezzabile in tal senso.

Era infatti nel suo diritto manifestare un'opinione apertamente ostile nei confronti del M., ma, contrariamente agli altri partecipanti alla "discussione", egli lo ha esercitato - per come riconosciuto dagli stessi giudici dell'appello - correttamente, senza ricorrere alle espressioni offensive utilizzate da altri, nè dimostrando di volerle amplificare attraverso il proprio comportamento.

4.4 La condotta contestata potrebbe assumere in astratto rilevanza penale soltanto qualora potesse affermarsi che con il proprio messaggio l'imputato aveva consapevolmente rafforzato la volontà dei suoi interlocutori di diffamare il M.. Ma è la stessa sentenza impugnata ad escludere implicitamente tale eventualità nel ricostruire la sequenza degli interventi.

5. La sentenza deve conseguentemente essere annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

 

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2015.

 

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2016 


0 Commenti

Trib. Catanzaro, Sent. 30.04.2012: le clausole vessatorie nei contratti on-line

La pronuncia in commento, che si riporta integralmente, è nota per aver affrontato in modo efficace e ben approfondito il tema dell'approvazione di clausole vessatorie nei contratti stipulati on-line. Il Tribunale ha confermato il prevalente orientamento dottrinale per cui l'approvazione delle clausole vessatorie deve essere assolta mediante soluzioni tecniche che risultino equiparabili alla forma scritta tradizionale.

 

In tal senso v. anche Trib. Reggio Emilia, Sent. 30 Ottobre 2014; Trib. Messina, Sez. II, ord., 7 luglio 2010, Responsabilita' Civile e Previdenza, fasc.6, 2013, pag. 2020; v. anche V. PANDOLFINI, Contratto on line e clausole vessatorie: quale firma (elettronica)? in CONTRATTI, 2013, p. 41 e ss.  E.M. TRIPODI, E-COMMERCE. Dal comparative shopping, al cloud computing, all'internet delle cose, agli acquisti e pagamenti tramite smartphone, ALTALEX, 2015  

 

 


TRIBUNALE DI CATANZARO

 

Prima sezione civile

Il tribunale, riunito nelle persone dei signori:

dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente

dott.ssa Maria Antonietta Naso Giudice rel.

dott.ssa Maria Pia De Lorenzo Giudice

nel procedimento in camera di consiglio tra [omissis] iscritto al n. 68/2011 R.G., avente ad oggetto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., ha pronunziato la seguente

 

ORDINANZA

 

Fatto

[omissis], svolgente attività di commercializzazione tramite internet di prodotti di elettronica, informatica, modellismo, subacquea ed altro, con ricorso depositato il 25.05.2011, esponeva che il gestore della piattaforma virtuale di [omissis], aveva illegittimamente sospeso l'account professionale "[omissis]" utilizzato per la pubblicità e la vendita dei suoi prodotti agli utenti della rete [omissis].

In particolare, evidenziava che il gestore [omissis] aveva attuato una serie di ingiustificate restrizioni sino a giungere, nel gennaio del 2011, alla sospensione a tempo indeterminato dell'account [omissis]; che tale grave limitazione, equivalente negli effetti ad una risoluzione del contratto, avveniva senza previo avviso e in assenza di un inadempimento grave della ricorrente, la quale, anzi, nel corso delle sue transazioni sulla piattaforma [omissis], aveva conseguito un elevato grado di soddisfazione degli acquirenti, rivelandosi quindi un venditore serio ed affidabile.

Chiedeva, pertanto, che il giudice designato, con provvedimento di urgenza, ai sensi dell'art. 700 c.p.c. ordinasse a [omissis], [omissis], [omissis] di riattivare l'account "[omissis]", con vittoria di spese del giudizio.

Alle richieste della ricorrente le resistenti replicavano che unica legittimata passiva nel giudizio era [omissis], essendo le altre due estranee al rapporto contrattuale; che la sospensione dell''account [omissis] era avvenuta legittimamente in ragione delle gravi e reiterate violazioni di [omissis] ad una pluralità di regole previste nel regolamento contrattuale, relative, precisamente, al gradimento degli utenti, alla performance del venditore, alla offerta di oggetti vietati, ai metodi di pagamento, all'utilizzo di link non consentiti e al divieto di inserzioni di siti web personali o aziendali; che i pregiudizi lamentati configuravano mero danno economico non tutelabile con il ricorso d'urgenza.

Il giudice con ordinanza depositata il 23.08.2011 rigettava il ricorso osservando che, seppure la clausola intitolata "Abuso di [omissis]" contenuta nell'Accordo per gli utenti (documento disciplinante le condizioni generali di contratto), invocata da [omissis] come titolo giustificativo del potere di risolvere il contratto, dovesse ritenersi nulla ex art. 1341 ce, per assenza di specifica sottoscrizione da parte di [omissis], configurandosi come clausola vessatoria attributiva al provider del potere di recedere ad nutum dal contratto, tuttavia la sospensione dell'account [omissis] aveva costituito legittimo rifiuto del provider di eseguire la propria prestazione, ai sensi dell'art. 1460 ce, a fronte di un grave inadempimento della controparte alle regole sull'"inadempimento del venditore", presenti sul portale [omissis] e vincolanti tra le parti in quanto conoscibili con l'ordinaria diligenza.

Avverso la predetta ordinanza proponeva reclamo [omissis], reiterando le argomentazioni svolte nei precedenti atti difensivi e deducendo in particolare che il Giudice aveva omesso ogni valutazione sulla gravità dell'inadempimento, basandosi solo sulle non dimostrate affermazioni di controparte e che, non avendo controparte mai proposto l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 ce, i! Giudice, nel rilevarla d'ufficio, era andato ultrapetita.

[omissis], [omissis], [omissis], ribadendo le argomentazioni e difese illustrate nella prima fase, insistevano per il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza impugnata.

 

Il Tribunale, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

In punto di legittimazione passiva devono condividersi le valutazioni del Giudice di prima istanza che ha ritenuto che legittimata passivamente fosse unicamente [omissis].

Nell'accordo per gli utenti è indicato chiaramente che "parte contrattuale di coloro che risiedono all'interno dell'Unione Europea è [omissis]". Inoltre, le fatture relative al rapporto con l'impresa ricorrente sono state emesse dalla suddetta società. Ciò è sufficiente per ritenere l'estraneità di [omissis] e [omissis] al rapporto negoziale relativo all'utilizzo dei servizi di hosting, che sono dunque carenti di legittimazione passiva in relazione alle istanze formulate dalla ricorrente.

 

La valutazione del fumus boni iuris, comporta, innanzitutto, l'individuazione della disciplina applicabile al caso di specie.

Come già osservato dal primo Giudice, non può venire in rilievo la tutela apprestata dal codice di consumo (d. lgs. 205/2005), non rivestendo la ricorrente la qualifica di consumatore.

Consumatore, difatti, è colui che utilizza il contratto per il raggiungimento di scopi legati a bisogni o interessi personali, sganciati dall'esercizio di una professione e di un'attività imprenditoriale. Professionista, invece, è colui che acquista o utilizza beni o servizi per scopi

riferibili all'attività imprenditoriale e professionale svolta.

L'opinione prevalente ritiene che la verifica circa la finalità del contratto prescinda dall'aspetto soggettivo delle intenzioni del contraente, ma debba effettuarsi su un piano oggettivo, mettendo a confronto cioè le caratteristiche del bene o del servizio con la qualità dell'acquirente e con la natura dell'attività esercitata. E' necessario, quindi, che il contratto stipulato sia inquadrabile tra le manifestazioni tipiche dell'attività esercitata e non utilizzato solo occasionalmente per lo svolgimento dell'attività. Fatta tale premessa, è indubbio che per colui che svolge professionalmente attività di commercio on line, il contratto avente ad oggetto l'utilizzazione di servizi di hosting appare strettamente connesso, in quanto strumentale e propedeutico, all'attività esercitata; configurandosi quindi, come manifestazione tipica della professione.

Il rapporto negoziale per cui è causa resta fuori anche dall'ambito di applicazione della legge 192/98. Tale normativa, disciplinante la subfornitura nelle attività produttive, presuppone l'inserimento del subfornitore, nel processo produttivo di un'impresa committente, la quale gli conferisce talune fasi di lavorazione o l'incarico di predisporre parti del prodotto finale. La subfornitura non è altro che una lavorazione su commessa, manifestazione del fenomeno del decentramento produttivo, caratterizzata da dipendenza economica e tecnologica dell'impresa subfornitrice. In ragione di ciò, non può in alcun modo ricondursi la relazione commerciale intercorsa tra le parti - concernente l'acquisto da parte di [omissis] di un servizio di hosting per la vendita dei propri prodotti, all'istituto della subfornitura, proprio per la diversità dei settori economici su cui operano le parti.

Delimitato dunque il campo di indagine, si può affermare che trattasi di contratto concluso tra due professionisti, secondo lo schema del contratto per adesione, la cui disciplina trova il suo riferimento nell'art. 1341 del codice civile.

 

E' necessario, a questo punto, fare una premessa di ordine generale.

Il contratto di adesione a condizione generali, destinato a soddisfare le esigenze della contrattazione di massa, è caratterizzato, come è noto, da asimmetria di potere contrattuale tra le parti, poiché il regolamento è delineato da condizioni generali uniformi unilateralmente predisposte da uno dei contraenti, in assenza, quindi, di trattativa.

Il requisito della conoscenza, previsto dall'art. 1326 ce, in tale categoria contrattuale degrada a mera conoscibilità delle condizioni generali di contratto. Per le clausole vessatorie, elencate al secondo comma, è prescritto l'elemento formale della doppia sottoscrizione per iscritto.

Nell'ipotesi, come quella in esame, in cui il contratto per adesione venga concluso mediante un sistema telematico si pone una triplice serie di questioni relative al perfezionamento del contratto, alla conoscibilità delle condizioni generali di contratto e al requisito formale della approvazione specifica delle clausole vessatorie.

In ordine alla prima questione, è pacifico oramai che, vigendo nel nostro ordinamento il principio di libertà delle forme, la tecnica "del tasto virtuale" o "point and click", utilizzata normalmente nella contrattazione telematica, è sufficiente a manifestare il consenso contrattuale e ritenere perfezionato il contratto, laddove si tratti di contratto a forma libera.

Con riguardo alle clausole vessatorie on line, l'opinione dottrinale prevalente - alla quale il Tribunale aderisce - ritiene che non sia sufficiente la sottoscrizione del testo contrattuale-, ma sia necessaria la specifica sottoscrizione delle singole clausole, che deve essere assolta con la firma digitale. Dunque, nei contratti telematici a forma libera il contratto si perfeziona mediante il tasto negoziale virtuale, ma le clausole vessatorie saranno efficaci e vincolanti solo se specificamente approvate con la firma digitale.

 

Sulla questione, infine, della conoscibilità delle condizioni generali nei contratti telematici, si ritiene che tale condizione sia soddisfatta anche quando le condizioni generali non sono riportate nel testo contrattuale, ma sono contenute in altre schermate del sito o in pagine di secondo livello, purché venga dato risalto al richiamo e la postazione contenente la clausola richiamata sia accessibile mediante il relativo collegamento elettronico (link). Posizioni più intransigenti affermano che per la sussistenza della conoscibilità, il sito deve essere organizzato in modo tale che non sia possibile approvare il testo contrattuale se non dopo essere passati dalla pagina contenente le clausole contrattuali ed avere confermato l'avvenuta lettura. La conoscibilità, poi, per comune opinione, richiede la intelligibilità della clausola, avuto riguardo alla sua formulazione, alla linguistica e alla presentazione grafica.

Passando ora all'esame della fattispecie concreta, vi è un contratto tra le parti che si è perfezionato in forma telematica mediante la pressione del tasto virtuale ed il cui testo negoziale, contenente le condizioni generali, è rappresentato dall'"Accordo per gli utenti".

Tra le clausole di detto regolamento contrattuale, viene in rilievo quella denominata "abuso di [omissis]", in base alla quale: "se [omissis] ritiene che un utente abbia compiuto azioni che possano comportare problemi, responsabilità legali o che tali azioni siano contrarie alle proprie regole, potrà, a mero titolo esemplificativo, limitare sospendere o interrompere i servizi e l'account dell'utente, vietare l'accesso al sito, ritardare o eliminare i contenuti salvati e prendere provvedimenti tecnici e legali per impedire a tale utente di accedere al sito".

Secondo la prospettazione di [omissis], il diritto di risoluzione del contratto è stato legittimamente esercitato sulla base di tale pattuizione, che può essere inquadrata o nell'art. 1453 c.c. (risolubilità del contratto per inadempimento) o nell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa). Aggiunge, inoltre, che non attribuendo un diritto di recesso, la stessa non abbisogna di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Va osservato, in primis, che il richiamo all'art. 1453 c.c. non è pertinente, riguardando la norma la risoluzione giudiziale per inadempimento, conseguente, cioè, ad una pronuncia costitutiva del Giudice previo accertamento della gravità dell'inadempimento.

Circa, invece, la possibilità di inquadrare la clausola nell'art. 1456 c.c., deve condividersi la valutazione dei primo Giudice che ha escluso la correttezza di una siffatta qualificazione.

Ed invero, affinché la pattuizione possa considerarsi clausola risolutiva espressa, occorre che vi sia una indicazione specifica delle obbligazioni che devono essere adempiute a pena di risoluzione. Se l'indicazione è invece generica o il riferimento è al complesso delle pattuizioni, la clausola non avrà alcun valore, in quanto di mero stile (Cass. 4563/00; Cass. 1950/09). Tale requisito di specificità manca nella clausola "abuso di [omissis]", formulata mediante un riferimento a non meglio identificate "azioni contrarie alle proprie regole", sicché ne consegue l'impossibilità di qualificarla come clausola risolutiva espressa, a cagione appunto della sua indeterminatezza.

Volendola, invece, interpretare come clausola attributiva di un potere di recesso, deve senz'altro ritenersi inefficace, mancando la specifica sottoscrizione, ai sensi del secondo comma del 1341 c.c.. Si è già detto, infatti, che non è sufficiente l'approvazione del testo contrattuale (mediante la pressione del testo virtuale in calce al modulo di registrazione), per riconoscere efficacia alle clausole vessatorie, occorrendo una autonoma visualizzazione delle stesse con una specifica approvazione, o quanto meno una sottoscrizione per gruppo di clausole vessatorie, numericamente indicate. Mancando il requisito della specifica sottoscrizione, appare superfluo addentrarsi nella problematica della equiparabilità del sistema del point and click alla firma digitale debole e della sufficienza della firma digitale debole a soddisfare il requisito della forma scritta.

Pertanto, la clausola, essendo irrimediabilmente affetta da nullità, nessun potere di sospensione del l'account poteva legittimare.

Tuttavia il Giudice ha ritenuto legittimo il comportamento di [omissis], poiché inquadrabile nello schema del 1460 c.c. che attribuisce al contraente la facoltà di rifiutare la prestazione a fronte dell'inadempimento della controparte.

Ha osservato che le uniche inadempienze, tra le tante contestate, che potevano legittimare il rifiuto di eseguire la prestazione erano quelle relative all'insufficiente valutazione degli acquirenti, poiché gli ulteriori addebiti non erano stati contestati con la comunicazione del provvedimento di sospensione, ma solo in epoca postuma, e pertanto l'eccezione di inadempimento, con riferimento a tali ultimi addebiti, appariva contraria a buona fede. Ha evidenziato inoltre che le regole sugli standards del venditore per mantenere elevata la soddisfazione degli utenti, indicate nella pagina "inadempimento del venditore" erano vincolanti per le parti perché conoscibili con la diligenza media e che, per il numero di controversie aperte, l'inadempimento di [omissis] a tali regole non poteva non ritenersi grave.

Il primo aspetto che occorre approfondire attiene alla conoscibilità delle regole sull'inadempimento del venditore che individuano i parametri per la valutazione degli standards dì un venditore. Ad avviso del Collegio, il requisito della conoscibilità non è soddisfatto nella ipotesi in esame, per le seguenti ragioni.

Le regole sull'inadempimento del venditore non sono contenute nell'Accordo per gli utenti, costituente - per stessa ammissione di parte resistente- il regolamento contrattuale, accettato dall'utente al momento della registrazione al sito. Si è già illustrato sopra, come la conoscibilità delle clausole contenute in schermate diverse dal testo contrattuale richieda, secondo l'opinione dottrinaria prevalente, che il richiamo alle stesse sia possibile dallo stesso testo contrattuale mediante il collegamento con un link e che, inoltre, si dia risalto a tale richiamo. Dalla documentazione prodotta dalle parti, rappresentativa delle schermate del sito [omissis], non sembrano ricorrere tali requisiti. Dall'Accordo per gli utenti non vi è un collegamento diretto alle regole inadempimento del venditore (come avviene ad esempio per gli oggetti di cui è vietata la vendita, per le regole sulla privacy, per le azioni volte a destabilizzare il sistema di feedback ecc.) ed alle stesse l'accordo non conferisce risalto in alcun modo. Poi, non è univoco e intuitivo il percorso ipertestuale che dall'accordo per gli utenti porta a tali regole. Del resto è la stessa [omissis] ad affermare che alla lettura delle regole sull'inadempimento del venditore si giunge attraverso il percorso che parte dalla sezione "aiuto" o da "mappa del sito" o dal motore di ricerca previo inserimento delle parole chiave. Ritiene il Giudicante che la "conoscibilità" richieda, invece, che alla lettura della regola si possa pervenire dal testo negoziale accettato dalle parti (rectius Accordo per gli utenti) attraverso passaggi univoci e diretti e non già attraverso una ricerca mirata della regola attraverso il motore di ricerca o la mappa del sito (che funge da cartina geografica) o avvalendosi della sezione "aiuto".

 

Va rilevato, poi, che anche la tecnica di redazione delle regole relative agli standards e all'inadempimento del venditore pecca di chiarezza, poiché molte di esse non hanno una formulazione letterale di evidente contenuto precettivo, ma si presentano sotto forma di esortazione e di consigli, e non già di divieto. Manca, poi, una chiara correlazione tra violazione della regola e relativa sanzione, essendoci solo generici riferimenti alla "possibilità di subire restrizioni nel caso in cui i consigli di [omissis] non vengano attentamente seguiti". Tali circostanze possono generare confusione anche in una persona di media diligenza e non rendono edotto il contraente, in maniera puntuale e precisa, dell'ampiezza dei propri obblighi e della portata delle conseguenze di una loro violazione.

Altro aspetto che occorre esaminare attiene alla rilevabilità d'ufficio della eccezione di inadempimento. Ritiene il Collegio che l'exceptio inadimpleti contractus è rimessa alla disponibilità e all'iniziativa della parte, trattandosi di eccezione in senso proprio. Il Giudice che rilevi d'ufficio tale eccezione, incorre nella violazione di cui all'art. 112 c.p.c.

In tal senso è l'orientamento giurisprudenziale maggioritario: "l'exceptio inadimpleti contractus, di cui all'art. 1460 cod. civ., costituisce un'eccezione in senso proprio, rimessa pertanto alla disponibilità ed all'iniziativa del convenuto, senza che il giudice abbia il dovere di esaminarla d'ufficio. Tuttavia, essa, al pari di ogni altra eccezione, non richiede l'adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla (onde paralizzare l'avversa domanda di adempimento) sia desumibile, in modo non equivoco, dall'insieme delle sue difese e, più in generale, dalla sua condotta processuale, secondo un'interpretazione del giudice del merito che, se ancorata a corretti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di legittimità". (Cass. 11728/02; Cass. 20870/09; Cass. 2706/04).

 

Dalle difese delle resistenti tale eccezione non è mai stata dedotta, né essa è desumibile implicitamente dal tenore delle difese stesse.

Le resistenti, infatti, richiamando gli artt. 1453 c.c. e 1456 c.c., hanno invocato un diritto alla risoluzione discendente dalla legge o dal contratto, mentre l'eccezione di inadempimento è un mezzo di autotutela privata, consentito dalla legge in presenza di determinati presupposti, che legittima il contraente a non adempiere la propria prestazione senza incorrere in responsabilità al riguardo, per evitare una situazione di disuguaglianza tra le parti del rapporto contrattuale. Alla luce, quindi, di tutte le considerazioni sopra esposte, il fumus boni iuris appare sussistente.

Ed infine, quanto al periculum in mora, come è noto, la tutela d'urgenza si è ormai aperta anche a pregiudizi di carattere patrimoniale, tutte le volte in cui ad essi siano indissolubilmente correlate situazioni giuridiche soggettive non patrimoniali, che potrebbero essere pregiudicate irrimediabilmente dal ritardo nella concessione della tutela.

Parte resistente ha affermato che il danno derivante dalla perdita di clienti, per effetto della sospensione dell'account, è un mero danno economico e, come tale, non tutelabile con lo strumento del 700 c.p.c.

Tale affermazione non è condivisibile. Occorre, infatti, considerare che il settore dell' e-commerce è attualmente caratterizzato da una forte concentrazione nelle mani di pochi operatori e che la piattaforma di [omissisè quella che vanta la platea più ampia di utenti. Di fronte a tale dato, è di scarsa rilevanza la circostanza della presenza di propri siti internet da parte di [omissis], non equiparabili, infatti, per diffusione ed importanza alla piattaforma [omissis].

Questo sistema oligopolista che attualmente caratterizza il mercato elettronico deve indurre a ritenere che l'esclusione a tempo indeterminato da [omissis] non si traduca semplicemente in una mera perdita di clienti, ma abbia una incidenza molto più pesante che può arrivare sostanzialmente, ad escludere l'impresa dal mercato stesso. Bisogna poi considerare il danno alla reputazione che subisce l'impresa a seguito della sospensione dell'account. E' facile immaginare, infatti, che la scomparsa di [omissis] dalla vetrina di [omissis] possa determinare negli utenti del sito il convincimento che la stessa non sia un venditore serio ed affidabile.

 

Sussiste, pertanto, anche il periculum in mora, poiché, per le ragioni sopra esposte, l'esclusione a tempo indeterminato dalla piattaforma di [omissis] potrebbe verosimilmente determinare una situazione di insolvenza dell'impresa [omissis], che opera unicamente nel commercio on line.

Il reclamo va dunque accolto e va ordinato a [omissis] di riattivare l'account [omissis].

 

La complessità e la novità delle questioni giustificano la compensazione delle spese.

 

P.Q.M.

 

Decidendo sul reclamo proposto da [omissis] nei confronti di [omissis], avverso l'ordinanza del 23.08.2011 del Giudice designato di questo Tribunale, in riforma del provvedimento reclamato ordina a [omissis] di riattivare l'account [omissis], intestato a C.G..

 

Compensa interamente le spese del procedimento.

 

Catanzaro, li 18.04.2012.


0 Commenti

Trib. Roma, Sent. 23 Gennaio 2016

Il tribunale di Roma, con sentenza del 23 Gennaio 2016, ha appurato il sostanziale disinteressamento del padre a coltivare il proprio rapporto con la figlia ed ha censurato la sue modalità di relazione con la stessa, ritenendole carenti ed inadeguate. Il padre è stato dunque condannato al risarcimento del danno, determinato nella misura di € 15.000, in favore della figlia.

 

In questa occasione, peraltro, il Tribunale di Roma ha condannato il padre al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c. precisando che  il dovere di lealtà processuale è immanente in ogni giudizio e particolarmente vincolante nei giudizi in materia di diritto di famiglia come evidenziato dall'art. 5, 9° comma l. 898/1970, applicabile tout court anche al giudizio di separazione, avendo il padre anche cercato  di occultare i propri redditi.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

in composizione collegiale così costituito:

Dott. Massimo Crescenzi - Presidente

Dott.ssa Donatella Galterio - giudice relatore

Dott.ssa Monica Velletti - giudice

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 24038 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2009, vertente TRA Pa.Na., con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del procuratore avvocato Ma.Al., rappresentante e difensore per procura in atti PARTE RICORRENTE

 

E

 

Lu.Co.Ma., con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del procuratore avvocato Ma.Pe., rappresentante e difensore per procura in atti PARTE RESISTENTE

 

con l'intervento in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma

 

OGGETTO: separazione personale dei coniugi

 

CONCLUSIONI

 

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno così concluso:

per la parte ricorrente: pronunciare la separazione personale dei coniugi, affidamento condiviso della figlia minore Fl. con collocamento presso la madre, rideterminare l'assegno di mantenimento per la moglie in relazione alle capacità reddituali del marito, porsi a suo carico un assegno per il mantenimento della figlia di Euro 1.000 mensili, confermare i provvedimenti presidenziali, con vittoria delle spese di lite comprese quelle di CTU

per la parte resistente: pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, affidamento condiviso della figlia Fl. con collocazione presso la madre e regime di frequentazione con il padre tale da consentire una ripresa del rapporto, assegnazione in proprio favore della casa coniugale sita in via (...), attribuzione del contributo al proprio mantenimento nella misura di Euro 3.500 mensili e al mantenimento della figlia nella misura di Euro 4.000 mensili con aumento Istat da versarsi dalla controparte, oltre al 100% delle spese straordinarie

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1. Non vi è contestazione sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. La elevata conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti, la concorde volontà di entrambe di ottenere la pronuncia modificativa dello status e la separazione iniziata prima dell'introduzione della domanda e protrattasi, su autorizzazione del presidente che ha pronunciato con ordinanza del 10.3.2010 i provvedimenti provvisori, per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere la intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.

 

2. Non può invece trovare accoglimento la richiesta di addebito svolta dalla resistente, fondata sulla violazione del dovere di fedeltà coniugale in cui sarebbe incorso il marito. Per quanto possa ritenersi accertata la relazione intercorsa tra il sig. Na. ed Emi.Ca., sua attuale convivente, presumibilmente sin dal 2008, all'uopo essendo sufficiente la fattura contrassegnata come documento n. 36 del fascicolo di parte resistente relativa all'acquisto di una borsa Louis Vuitton intestata alla Ca. in data 1.7.2008 trovata in possesso del marito, non emerge tuttavia alcuna concatenazione causale tra il rapporto extraconiugale e la presente separazione atteso che non solo la domanda è stata introdotta dal marito, ma in ogni caso la signora Co., dopo aver sottoscritto con il marito un accordo regolamentante i reciproci rapporti economici a seguito dell'allontanamento di costui dalla casa coniugale dietro richiesta della stessa moglie (cfr. la scrittura privata in data 16.6.2009), risulta essersi allontanata da Roma per trasferirsi di lì a poco in Florida insieme alla figlia dove aveva intenzione di rimanere definitivamente, come emerge dalla comparsa di costituzione e di risposta e dove comunque è rimasta per oltre un anno facendo ivi frequentare la scuola a Fl., malgrado abbia poi deciso di far ritorno nuovamente in Italia.

Siffatta condotta porta a ritenere, non essendo evincibile un preesistente solido legame della coppia che altrimenti la moglie non avrebbe lasciato definitivamente naufragare con il suo trasferimento negli Stati Uniti, che si fossero comunque già da tempo disgregati i rapporti affettivi coniugali lasciando il posto ad un graduale ma irreversibile allontanamento nella condivisione della quotidianità che presumibilmente solo la scoperta dell'infedeltà del marito e la sua successiva confessione ha consentito di focalizzare.

Del resto come ripetutamente affermato dalla Corte Suprema il tradimento non è in sé sufficiente alla costruzione dell'addebito in capo al coniuge resosene responsabile, occorrendo per contro un nesso di causalità tra la violazione del dovere di fedeltà e la rottura del consortium familiare, nonché l'effettuazione di un'indagine comparativa delle condotte dei coniugi, non valutabili separatamente, volta ad evidenziare se la condotta incriminata sia la causa e non invece la conseguenza di una crisi coniugale già in atto. In ordine al dovere di fedeltà di cui all'art.143 c.c., va infatti rilevato che mentre sotto il vigore della normativa previgente l'adulterio, inteso come violazione del dovere di fedeltà sessuale era condotta sufficiente a costituirne la violazione, alla luce della riforma operata nel 1975, che ha esaltato l'elemento affettivo, al di là dei vincoli formali e coercitivi, il legislatore ha inteso ricondurre il matrimonio a vincolo fondato essenzialmente sul libero consenso dei coniugi, in conseguenza del quale l'evoluzione giurisprudenziale ha finito con l'identificare il dovere di fedeltà in un impegno globale di dedizione nei confronti del coniuge volto a garantire ed a consolidare la comunione spirituale e materiale posta a fondamento del rapporto coniugale, della quale la fedeltà sessuale diventa solo un aspetto. Impostazione questa dalla quale discende necessariamente, stante il fondamentale principio del consenso che deve regolare ogni rapporto della vita matrimoniale, il carattere di eccezionalità dell'addebito ad integrare il quale non è più sufficiente il mero congiungimento carnale o la relazione episodica con un terzo, richiedendosi invece violazioni particolarmente gravi e ripetute o comunque inquadrate, proprio perché il bene tutelato non è l'onore o il decoro del coniuge, bensì il rapporto di fiducia tra gli sposi, inteso come accordo e stima reciproci, in una valutazione complessiva di tutta la vicenda coniugale.

Da qui l'affermazione del principio, da ultimo ribadito dalla Corte Suprema, che la suddetta violazione di per sé non possa costituire causa di addebito, dovendo comunque porsi per assumere rilevanza, in tal senso essendo stata interpretata l'anodina locuzione "ove ne ricorrano le circostanze" contenuta nel secondo comma dell'art. 151 c.c., come causa efficiente della sopravvenuta intollerabilità della convivenza (Cass. 9.10.2012 n. 17196).

Il che comporta, a cascata, che la violazione dell'obbligo di fedeltà, quand'anche possa ritenersi connotato in sé da un'implicita valutazione di particolare gravità, non possa comunque escludere la necessità della prova del rapporto di causalità con l'intollerabilità della convivenza, all'evidenza escludendosi che l'addebito possa configurarsi in re ipsa.

 

3. In ordine alla figlia Fl., perdono ormai di rilevanza, essendo la ragazza prossima al compimento del 18° anno di età, le possibili disquisizioni in ordine al regime di affido maggiormente rispondente all'interesse della minore ritenendosi anche alla luce delle conclusioni a su tempo raggiunte dal CTU e delle convergenti richieste delle parti di confermarne l'affido condiviso ad entrambi i genitori, unitamente alla collocazione residenziale presso la madre. Quello su cui invece occorre soffermarsi è il comportamento tenuto dal signor Na. con la figlia, il cui senso di ostilità nei confronti della figura paterna, muove probabilmente meno da lontano di quanto abbia diagnosticato la dott.ssa Co. nella sua pur brillante perizia, conclusasi nel 2011, alla luce dei successivi sviluppi verificatisi nel prosieguo del giudizio.

Se è verosimile che la partenza per la Fl. abbia contribuito ad innescare una cesura netta nei loro rapporti, è pur vero che nel corso della permanenza di Fl. all'estero, avvenuto con il pieno consenso del ricorrente, questi nulla ha fatto per tentare un riavvicinamento alla figlia che, essendo stata gioco forza resa partecipe dalla signora Co. della fedifraga condotta del padre, si è sentita da costui in altro modo a sua volta tradita a fronte della sua assoluta perdurante assenza, tanto più sapendolo insieme alla sua nuova compagna e dunque esclusa dal suo universo affettivo.

E se le giustificazioni fornite dal signor Na., consistenti nelle sue difficoltà personali ad affrontare un viaggio aereo per problemi psicologici legati al mezzo di trasporto, così come dichiarato all'udienza presidenziale e ribadito al Ctu nel corso della perizia sul nucleo familiare, sono apparse inizialmente credibili, le stesse risultano invece sconfessate dagli estratti conto esaminati dal perito contabile incaricato della valutazione delle condizioni economiche del ricorrente, dai quali sono emersi una serie di acquisti di biglietti aerei per spostamenti effettuati dal 2009 in poi da lui e dalla sua compagna nelle tratte Roma-Nizza, Roma-Milano, Roma-Parigi che portano inequivocabilmente ad escludere gli impedimenti frapposti alla sua frequentazione con la figlia oltreoceano.

E se le suddette risultanze istruttorie consentono di far cadere in un sol soffio il castello di carte abilmente messo in piedi dal padre, diventa del pari poco credibile che questi abbia avuto rifiuti di sorta da parte della figlia a vederlo una volta rientrata a Roma, essendo semmai la presenza della di lui compagna il bersaglio delle resistenze opposte da Fl. alla frequentazione paterna, che certamente, come suggerito dal G.I., avrebbe potuto non essere imposta o comunque momentaneamente accantonata ove l'effettivo obiettivo del signor Na. fosse stato quello di riguadagnare il terreno perduto riallacciando un saldo legame affettivo con la minore.

Del resto che il desiderio ultimo, peraltro niente affatto latente, di Fl. fosse quello di "riappropriarsi del padre" emerge inconfutabilmente dall'esame testologico realizzato nel corso della perizia psicologica: "..appare desiderosa di parlare del proprio disagio ed esordisce immediatamente riferendo il proprio rancore verso il padre. Il rifiuto attuato nei suoi confronti da parte di Fl. appare alimentato dalla delusione e dal senso dell'abbandono, poiché ella lo percepisce orientato verso altri interessi, affettivi e lavorativi".

Le scarsissime occasioni di permanenza della figlia con il padre, consistite, ad eccezione della vacanza di una settimana insieme nel corso della CTU, in appena tre fine settimana nel corso dell'intero giudizio, durato ben sei anni, sono indice, unitamente alla reticente condotta da questi tenuta in ordine alla sue condizioni economiche (v. infra), volta in ultima analisi ad avere ricadute dirette sul tenore di vita della stessa figlia se non fosse per la generosa disponibilità del nonno materno, di una distorta concezione dell'affido condiviso, sia pure tanto insistemente reclamato come se fosse una sorta di suggello alla buona creanza destinato però a rimanere sulla carta stampata, che si riflette sull'imprescindibile diritto della minore alla bigenitorialità.

Quantunque il ricorrente avesse dato alla dott.ssa Co. la sensazione che i rapporti con la minore fossero ripresi con regolarità avendo nel corso dell'esame peritale assunto l'iniziativa di organizzare un viaggio da solo con lei sulla base delle indicazioni fornitegli dal perito che aveva già allora lucidamente evidenziato che "i tempi perché Fl. possa essere disponibile a conoscere la partner del padre non apparissero così rapidi", non risulta che successivamente si sia attivato, ad eccezione di tre soli week end nell'arco dei seguenti quattro anni anche dietro le pressioni del G.I. Egli infatti si è sempre limitato a proporre alla figlia di trascorrere i fine settimana di sua spettanza presso l'abitazione della propria compagna dove lui stesso stabilmente risiede, proposte cui è naturalmente seguito un secco rifiuto.

Eppure nelle poche e rarissime occasioni in cui Fl., con pernotto o meno, è rimasta da sola in compagnia del padre, il clima è stato sereno e la ragazza ha mostrato evidenti aperture nei confronti del genitore come non solo la Ctu ha evidenziato (cfr. il punto 2 delle conclusioni peritali) ma lo stesso dott. Na. ha ammesso, constatazione questa che da un lato porta ad escludere la sussistenza di invasive manipolazioni materne volte ad ostacolare indirettamente i rapporti padre-figlia - il che ha escluso la necessità del percorso di mediazione familiare suggerito dal perito alla coppia genitoriale - e dall'altro evidenzia la fertilità del terreno che, ove solo fosse stato vangato, avrebbe consentito la crescita, o meglio, il riconsolidamento di ben saldi legami.

E invece il padre, che pure ha dato prova di sapere essere un genitore dotato di risorse affettive nei sia pur rari momenti in cui si è trovato in compagnia della figlia ridestando in lei il desiderio di un rapporto complice e dialogante, è rimasto sordo, nell'incapacità di scindere il proprio ruolo genitoriale e gli inevitabili sacrifici che ne conseguono dalle proprie relazioni sentimentali, alla silente ma chiarissima richiesta di attenzione e soprattutto di esclusività proveniente da Fl., lasciando che quegli stessi incontri, rimasti senza seguito, si trasformassero agli occhi della ragazza in un'ennesima cocente delusione.

Del rifiuto da parte di Fl. ad incontrarlo nei fine settimana calendarizzati sempre e pervicacemente insieme alla sua attuale compagna, il signor Na. non può, in definitiva, che dare la colpa a se stesso. Sulla scorta di tali rilievi si ritiene da un canto di regolamentare i tempi di permanenza della figlia presso il padre, condizionatamente ai desideri della stessa, almeno una sera la settimana e a fine settimana alternati oltre ad una settimana durante le vacanze estive, ma dall'altro di sanzionare la condotta del ricorrente, al fine di una sostanziale coartazione all'adempimento dei doveri genitoriali, per il pregiudizio arrecato alla minore con la propria omissiva condotta nell'esercizio dell'affido condiviso.

Quantunque la relativa richiesta, presentata in corso di giudizio, non sia stata riprodotta nelle conclusioni finali rassegnate dalla resistente, si reputa, sulla scorta di un già consolidato orientamento di questa Sezione circa la relativa applicabilità di ufficio (all'uopo rinviandosi per relationem alla pronuncia resa in data 8.3.2013 nel procedimento n.r.g. 81370/2008), che nei confronti del signor Na. debba trovare applicazione il meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 709-ter c.p.c., in ragione della funzione punitiva o comunque improntata, sotto forma di dissuasione indiretta, alla cessazione del protrarsi dell'inadempimento degli obblighi familiari che, attesa la loro natura personale, non sono di per sé coercibili né suscettibili di esecuzione diretta.

Ciò chiarito si reputa che la sanzione più consona alla fattispecie, tenuto conto che le omissioni paterne hanno avuto ricaduta diretta sulla minore vistasi di fatto privata dall'imprescindibile figura di riferimento paterna e che la mutilazione affettiva ha gettato in uno stato di palese sofferenza, che il rifiuto, quale ultima disperata richiesta di attenzione, inequivocabilmente palesa, sia quella del risarcimento del danno nei confronti della stessa Fl., che avuto riguardo alla durata dell'inadempimento ed alle condizioni economiche dell'obbligato si quantifica nella misura di Euro 15.000, da versarsi su un libretto di deposito a risparmio intestato alla minore con vincolo giudiziale fino al compimento del 18° anno di età.

 

4. Non sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma, via (...), in comproprietà dei due coniugi, alla moglie, sebbene convivente con la figlia, atteso che l'esigenza di assicurare alla minore la conservazione dell'habitat domestico e delle pregresse consuetudini di vita cui è sottesa la ratio della disposizione contenuta nell'art. 337-sexies c.c. è venuta meno con il trasferimento della resistente, a seguito della separazione di fatto dal marito, in Florida. 5. Con riferimento alle richieste di contribuzione al mantenimento che la resistente ha svolto per se medesima e per la figlia occorre procedere alla disamina comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti. Mentre è agevole la ricostruzione della condizione della moglie, che ha sin dall'inizio del matrimonio svolto, malgrado la conseguita laurea in medicina, il ruolo di casalinga all'interno del nucleo familiare ma che ha sempre potuto contare sugli aiuti della famiglia di origine con i quali è stato anche integrato il menage familiare (ad esempio con il sovvenzionamento della scuola privata internazionale [omissis] frequentato dalla figlia sin dall'asilo con rette superiori ai 15.000 euro l'anno), e che è proprietaria con quota del 70% della ex casa familiare di via (...), il residuo 30% essendo in capo al coniuge con una rata per il ripianamento del mutuo contratto per il suo acquisto di Euro 1.740 mensili gravante su entrambi i coniugi, ben più difficoltosa si è rivelata quella del marito le cui omissioni a fronte delle richieste del G.I. (essendosi il medesimo limitato alla produzione dei soli CUD rilasciati dal Ministero della Difesa malgrado la pluralità delle fonti di reddito e la proprietà di cespiti ulteriori rispetto alla casa di abitazione) hanno reso necessario il ricorso alle indagini della Guardia di Finanza congiuntamente alla nomina di un CTU contabile.

Quantunque possano ritenersi definitivamente cessate le indennità conseguite dal dott. Na. per i due incarichi nella compagine governativa ricoperti il primo tra il 2007 e il 2008 ed il secondo tra il marzo 2010 e l'ottobre 2011, le risultanze peritali portano ad escludere che la sua unica fonte di reddito sia costituita allo stato dalla sua sola retribuzione percepita per l'attività dipendente presso l'Arma dei carabinieri con il grado di Colonnello, ammontante, in aggiunta ai modesti compensi per attività parallele svolte in via ufficiale (revisore dei Conti presso la CIVIT e componente di un Nucleo speciale presso l'Università) allo stato a circa Euro 4.100 mensili (cfr. Mod. Unico 2014: Euro 72.532 reddito per attività lavorativa - Euro 20.936 Irpef - Euro 1.090 addizionale regionale Irpef - Euro 567 addizionale comunale Irpef = Euro 49.930 : 12 mensilità).

Risulta infatti essere stato accertato dal perito nominato dott.ssa Di Ciommo dalla disamina dei c/c a costui intestati o cointestati, che peraltro neppure dietro le richieste del Ctu è stato possibile ottenenere essendone stata buona parte acquisita attraverso la Guardia di Finanza, per il periodo oggetto di valutazione (2008-2012) uno scarto di circa Euro 60.000 annui di media (non essendosi calcolato l'anno 2012 in quanto essendo già stata disposta la perizia si ritiene non attendibile) tra i redditi netti dichiarati al Fisco e le entrate prive di giustificazioni risultanti dai conti correnti e come tali riconducibili ad ulteriori fonti di reddito (cfr. il prospetto finale a pag. 128 dell'elaborato).

Le specifiche contestazioni svolte sul punto dalla difesa del Na. in comparsa conclusionale risultano per lo più tardive essendo la sede deputata quella delle controdeduzioni svolte a seguito dell'invio della bozza della perizia alle parti ad opera del Ctu, mentre per le altre si rinvia, avuto riguardo alla esauriente e congrua motivazione, alle repliche del Ctu svolte nella parte finale dell'elaborato nelle quali sostanzialmente si conferma che le contestazioni da parte di costui circa la diversa natura delle somme in entrata non sono state tenute in alcun conto ove prive di documentazione giustificativa, né peraltro essendovi alcuna corrispondenza tra le somme asseritamente versate in restituzione da terzi e quelle fuoriuscite per i medesimi.

A tali risultanze reddituali si aggiunge la riconducibilità a Pa.Na. della società HS. a r.l., che malgrado le contestazioni da costui svolte circa la propria cointeressenza esclusivamente nominale, risulta per il tramite degli accertamenti della polizia Tributaria essere stato verificato su dichiarazioni rese dalla Fi. s.p.a. che era stato costui a conferire alla stessa Fi. mandato fiduciario sia per la costituzione della HS. s.r.l.di cui aveva versato l'intero capitale sociale, sia per il versamento di successivi finanziamenti infruttiferi, senza contare che l'A.U. è la signora Ca., ovverosia la compagna del ricorrente, rinviandosi a tutte le risultanze acquisite anche in ordine alla società controllata HS. s.r.l. e alla commercializzazione del prodotto Sa., ovverosia un particolare filtro endonasale, il cui brevetto è anch'esso riconducibile, come accertato presso l'Ufficio Italiano Brevetti, allo stesso Na. e da questi alienato non già al padre Do.Na. bensì alla società HS. s.r.l. (cfr. pag. 58 della perizia) all'elaborato.

Attraverso il metodo correttamente applicato nella perizia, cui del pari si rinvia, il valore di detta società di cui il Na. ha detenuto fino al 6.12.2012 il 100% delle quote e da allora in poi il 50% avendone alienato a terzi la metà, è stato stimato in Euro 940.000, stima questa per superare la quale sarebbe stato necessario produrre l'atto di cessione dal quale evincere il prezzo incassato, in merito al quale non è stata invece fornita alcuna, così come in ordine al nominativo dell'acquirente, informazione.

Ragione per la quale si presume che il Na. sia entrato in possesso a seguito della suddetta vendita almeno della somma di Euro 470.000. Le risultanze sopra riferite portano pertanto a ritenere che nella migliore delle ipotesi le maggiori somme riscontrate sui c/c del Na. provengano dal commercio gestito dalle suddette società, cui si aggiunge il valore delle quote tuttora detenute che in quanto cespiti suscettibili di valutazione economica concorrono in pari misura alla composizione del suo patrimonio, fermo restando che quand'anche il ricorrente avesse alienato ogni partecipazione societaria in data 16.1.2013, come sostenuto in comparsa conclusionale (pag. 16) senza che ne sia stata fornita alcuna prova, al di là del valore confessorio di detta dichiarazione che smentisce inequivocabilmente l'asserita titolarità meramente nominale, deve presumersi l'incameramento da parte di costui del relativo prezzo pari ad almeno ulteriori Euro 470.000. Del resto chiara conferma del fatto che il tenore di vita condotto dal signor Na. fosse notevolmente superiore a quello che la modesta retribuzione percepita come Colonnello dei Carabinieri consentisse si desume dall'entità e dalla tipologia delle spese sostenute negli anni del periodo oggetto di esame, pari, stando all'estratto conto della Carta di credito American Express Centurion (carta questa concessa solo ai titolari di redditi particolarmente elevati considerando che solo di canone il suo costo si aggira intorno ai 3.000 euro annui) e della carta di Credito Visa, per l'anno 2008 a circa Euro 20.000, per l'anno 2009 a circa Euro 30.000, per l'anno 2010 a circa Euro 21.000, per l'anno 2011 a circa Euro 31.000 (senza contare per le motivazioni già esposte l'anno 2012), tutte relative a pagamenti di biglietti aerei, hotel 5 stelle lusso (il Quisisana a Capri, lo Shore Club a Miami, l'Atlantico a Forte dei Marmi, l'Hilton a Key West, il Delano a Miami Beach) per la sola parte riconducibile al Na., mentre di gran lunga maggiori e superiori alla sua stessa retribuzione sono i pagamenti presumibilmente riconducibili a terzi effettuati con le suddette carte di credito (cfr. i prospetti alle pagg. 119-124 dell'elaborato).

Si deve pertanto reputare che, oltre alle consistenze patrimoniali sopra esaminate (cui si aggiunge la proprietà esclusiva di un box in via (...)), i redditi percepiti dal Na. siano nella più clemente delle ipotesi non inferiori ad almeno Euro 9.000 mensili, dato questo che si ricava sommando alla sua retribuzione ufficiale (Euro 4.100) l'importo medio mensile derivante dalle maggiori somme rinvenute sui c/c (Euro 60.000 : 12 mensilità = Euro 5.000), pur dovendosi tenere al contempo conto della spesa pari alla metà del mutuo di via (...), la restante metà spettando alla moglie, e della mancanza di esborsi per la sua sistemazione abitativa, risiedendo egli stabilmente nell'abitazione di proprietà della sua compagna.

Orbene con riferimento all'assegno di mantenimento richiesto dalla moglie la netta superiorità delle condizioni economiche del ricorrente, avuto riguardo ai suoi redditi come sopra accertati e alle sue consistenze patrimoniali costituite dalle partecipazioni societarie secondo la stima effettuatane, consente in punto di an debeatur l'accoglimento della domanda.

Va tuttavia rilevato in ordine alla sua quantificazione che la resistente, ancorché priva di redditi propri stante la sua condizione di casalinga, ha sempre usufruito di costanti sovvenzionamenti da parte del padre, sia in costanza della convivenza matrimoniale (al riguardo essendone indice il pagamento, pacifico tra le parti, da parte del di lei padre della scuola internazionale privata di Fl., sin dai primi anni di asilo fino a tutto il liceo ora in via di ultimazione, comportante una retta annua superiore ai 15.000 annui) che dopo la separazione di fatto, allorquando si è trasferita in Florida, ovverosia in una zona degli Stati Uniti diversa da quella della sua famiglia di origine, stabilmente residente a New York, prendendo in locazione un'abitazione in un prestigioso complesso residenziale e facendo frequentare a Fl. anche lì una scuola internazionale con costi ben più elevati di quella romana (non potendo che essere il padre il suo finanziatore tenuto conto che fino all'introduzione del presente giudizio nessuna somma le veniva corrisposta dal marito e che neppure ha mai affittato la casa di via (...) quantunque ne avesse allora il possesso esclusivo avendone sostituito le serrature della porta di ingresso).

Poiché nella quantificazione dei redditi necessari a consentire al coniuge istante il mantenimento il parametro di riferimento è costituito a norma dell'art. 156 c.c. dal tenore di vita che aveva goduto in costanza di matrimonio, nel valutare tale presupposto il giudice deve tenere conto di ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente, ivi compresi quelli derivanti da elargizioni da parte di familiari che erano in corso durante il matrimonio e che si protraggano in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell'interessato (cfr. Cass. 10.6.2014 n. 13026). Pertanto in considerazione di tali apporti continuativi ed ingenti, quantunque elargiti a titolo di liberalità, da parte della famiglia di origine e della circostanza, anch'essa pacifica che la signora Co., una volta rientrata in Italia, si è nuovamente insediata nell'abitazione di via (...) privando il marito della sia pur minoritaria redditività (essendo costui titolare di una quota corrispondente al 30% del bene) che la locazione dell'immobile in comproprietà avrebbe consentito di acquisire, si ritiene di quantificare detto assegno nella somma di Euro 1.500 mensili.

Per quanto invece concerne la figlia, si reputa di quantificare il contributo a carico del padre, tenuto conto della posizione sociale della famiglia, della sua permanenza senza soluzione di continuità presso la madre e delle esigenze connaturate all'età raggiunta, in Euro 2.000 mensili. Entrambi i suddetti importi sono dovuti, non risultando alcun incremento dei redditi percepiti dal ricorrente in corso di causa, con decorrenza dall'udienza presidenziale, ovverosia dal marzo 2010, oltre all'adeguamento annuale secondo l'Istat. 6. A carico di entrambi i coniugi vanno infine poste, in ragione del 50% cadauno, le spese straordinarie per la prole di natura medico sanitaria (spese per interventi chirurgici, terapie prescritte dal medico curante, analisi ed esami diagnostici non coperti dal SSN, scolastiche (rette per una scuola privata, testi scolastici, ripetizioni, viaggi organizzati dalla scuola rette ed iscrizione all'università o a corsi parauniversitari), sportive (comprensive della pratica sportiva e del relativo abbigliamento) e parascolastiche (corsi di lingua o di attività artistica, viaggi di istruzione, campus estivi), da concordarsi preventivamente ad eccezione delle spese obbligatorie o caratterizzate da urgenza.

 

La condotta processuale del ricorrente che in violazione del dovere di lealtà processuale immanente in ogni giudizio e particolarmente vincolante nei giudizi in materia di diritto di famiglia come evidenziato dall'art. 5, 9° comma l. 898/1970, applicabile tout court anche al giudizio di separazione, ha tentato di occultare i propri redditi, unitamente alla sua soccombenza sulle richieste economiche della controparte, ne impone la condanna oltre che delle spese di lite, altresì al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c., applicabile, secondo l'espressa previsione della norma, anche d'ufficio, al versamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte: somma questa che si ritiene di determinare in via equitativa in misura corrispondente alla metà delle spese di lite per l'aggravio degli oneri difensivi e dei tempi processuali subiti. A carico del ricorrente vanno altresì poste le spese relative alla perizia per la valutazione delle sue condizioni economiche, resasi necessaria a causa delle sue omissioni e reticenze, mentre quelle relative alla CTU psicologica in quanto redatta nel superiore interesse della minore devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% cadauna.

 

P.Q.M.

 

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pa.Na. nei confronti di Lu.Co.Ma., così provvede:

- dichiara la separazione personale fra le parti coniugate il giorno 15 settembre 1992 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Roma dell'anno 1993 al n. 46, parte 2, serie C07, e per l'effetto ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;

- rigetta la domanda di addebito proposta dalla parte resistente nei confronti della parte ricorrente;

- rigetta la richiesta di assegnazione della casa coniugale sita in Roma, via (...);

- affida la figlia minore Fl. congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocazione residenziale presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé quando vorrà previo accordo con la moglie e con la stessa figlia e comunque almeno una sera a settimana, a fine settimana alternati e per 7 gg. durante le vacanze estive;

- determina, a decorrere dal marzo 2010 in Euro 1.500 mensili il contributo dovuto in favore del coniuge e per l'effetto condanna il marito a corrispondere alla moglie detta somma, oltre alla rivalutazione annuale secondo l'Istat, entro il giorno 5 di ogni mese presso il di lei domicilio;

- determina, a decorrere dal marzo 2010 in Euro 2.000 mensili il contributo dovuto in favore della resistente per il mantenimento della figlia Fl. e per l'effetto condanna il marito a corrispondere alla moglie detta somma, oltre alla rivalutazione annuale secondo l'Istat, entro il giorno 5 di ogni mese presso il di lei domicilio;

- pone a carico di entrambe le parti il 50% delle spese straordinarie per la figlia di natura medicosanitaria, scolastica, paracolastica e sportiva, da concordarsi preventivamente ad eccezione delle spese obbligatorie o caratterizzate da urgenza;

- condanna il ricorrente al pagamento, a titolo di risarcimento del danno subito dalla figlia ex art. 709 ter c.p.c., della somma di Euro 15.000 da versarsi su un libretto di risparmio intestato alla minore con vincolo giudiziale fino al compimento del 18° anno di età e da consegnarsi all'altro genitore;

- condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore della parte resistente, delle spese sostenute per questo giudizio, liquidate in complessivi Euro 6.400 a titolo di compensi legali, oltre accessori come per legge, nonché al pagamento di ulteriori Euro 3.200 ex art. 96, 3° comma c.p.c;

- pone integralmente a carico del ricorrente le spese, liquidate con separato provvedimento, relative alla perizia disposta per la valutazione del di lui patrimonio;

- pone a carico di entrambe le parti le spese, liquidate con separato provvedimento, relative alla perizia psicologica sul nucleo familiare, nella misura del 50% cadauna.

 

Così deciso in Roma, il giorno 23 gennaio 2015.

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2015. 

 

0 Commenti

IL D.LGS. N. 8/2016 ED I NUOVI ILLECITI AMMINISTATIVI

Avvocato

Con il D.Lgs. 8/2016, inoltre, il Legislatore ha trasformato numerosi reati in illeciti amministrativi.

 

La depenalizzazione riguarda in questo caso tutti i reati puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda: la disposizione si applica anche ai reati che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria (in tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato).

 

L’intervento ha portata generale ma sono espressamente escluse le fattispecie previste dal codice penale (salve le diverse disposizioni dell’art. 2 del medesimo Decreto), dal T.U. in materia di immigrazione ed, infine, da quelle elencate nell’allegato al Decreto in commento.

La riforma implica un notevole inasprimento del trattamento sanzionatorio visto che la nuova sanzione amministrativa dovrà essere così rideterminata:

a)  da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;

b)  da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;

c)  da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.

Inoltre, quando è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

 

Le sanzioni verranno comminate dal Prefetto laddove l’illecito amministrativo sia uno di quelli del codice penale contemplati dall’art. 2 del D.Lgs. n. 8/2016: negli altri casi, l’Autorità Amministrativa competente andrà individuata secondo i criteri previsti dal successivo art. 7.

Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto in commento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

La depenalizzazione ad opera dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 8/2016 ha interessato i seguenti articoli del codice penale:

- Art. 527 c.p., atti osceni in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, punito non più con la reclusione da tre mesi a tre anni ma con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000, con aumento da un terzo alla metà, nell’ipotesi aggravata di cui al secondo comma se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano;

- Art. 528 c.p., pubblicazioni e spettacoli osceni, punito non più con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 ma con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000;

- Art. 652, rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto, punito non più con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309, ma con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 o da euro 6.000 a euro 18.000 nell’ipotesi aggravata di cui al secondo comma;

- Art. 661, abuso della credulità popolare, punito non più con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 1.032 ma con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000;

- Art. 668, rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, punito non più con l’arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 309 ma con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 ovvero con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000 nell’ipotesi di cui al terzo comma.

- Art. 726, atti contrari alla pubblica decenza, soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.

 

Questo imponente intervento di depenalizzazione ha inoltre riguardato numerosi altri reati, contenuti in altrettanti testi legislativi (v. art. 3 D.Lgs. 8/2016) quali, per esempio:

- il nuovo comma 1-bis dell’art. 2 del D.L. n. 463/1983, per cui l'omesso versamento delle ritenute, per un ammontare non superiore a euro 10.000 annui, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione).

-  il nuovo art. 171 quater della Legge 22 aprile 1941, n. 633, che punisce non più con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da lire un milione a lire dieci milioni ma con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 la condotta di chi, salvo che il fatto costituisca reato, concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore, ovvero esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche protette.

- il nuovo secondo comma dell’Art. 28 T.U. in materia stupefacenti che punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 la mancata osservanza delle prescrizioni e garanzie cui è subordinata l’autorizzazione a coltivare piante altrimenti vietate.

 

L'autorità amministrativa competente, applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della concessione, della licenza, dell'autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività da un minimo di dieci giorni a un massimo di tre mesi, in caso di reiterazione specifica di una delle violazioni dell’art. 668 del codice penale, dell’art. 171 quater della legge 22 aprile 1941, n. 633 o dell’art. 28, comma 2, del T.U. in materia stupefacenti, sopra menzionati.

Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna qualora sia competente, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, a decidere su una di tali violazioni (per le quali, in caso di reiterazione specifica, non è peraltro ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689).

 

Come accennato in precedenza, la depenalizzazione non riguarda i reati di cui al T.U. immigrazione e quelli contenuti in altri testi legislativi, elencati nell’apposito allegato al D.Lgs. 8/2016, e suddivisi per le seguenti aree tematiche:

Edilizia e urbanistica

Ambiente, territorio e paesaggio

Alimenti e bevande

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Sicurezza pubblica

Giochi d'azzardo e scommesse

Armi ed esplosivi

Elezioni e finanziamento ai partiti

Avv. Carlo Florio

Editoria Giuridica 

IL DANNEGGIAMENTO DOPO IL D.LGS. N. 7/2016

Avvocati - Studio legale avvocato - Diritto Penale

Il delitto di danneggiamento è stato radicalmente trasformato dal D.Lgs. n. 7/2016 (v. breve commento): ai fini della sussistenza del reato, la condotta consistente nel distruggere, disperdere, deteriorare o rendere, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui dovrà essere perpetrata con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasioni di manifestazioni pubbliche o del delitto di cui all’art. 331 c.p. (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità).

 

Tale condizione non è prevista in riferimento alle categorie di beni annoverate nel secondo comma del nuovo art. 635 c.p., più precisamente:

 

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625 (ossia cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, sottoposte a sequestro, a pignoramento ovvero esposte per necessità o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico  servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza);

2. opere destinate all'irrigazione;

3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

 

Per il nuovo reato di danneggiamento, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

 

In riferimento agli art. 635 bis (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635 ter (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), 635 quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici), 635 quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) il Legislatore Delegato ha sostituito le precedenti circostanze aggravanti con la seguente: se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

 

Il nuovo illecito civile di danneggiamento, invece, consiste nella condotta di chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, al di fuori dei casi di cui agli articoli 635 e ss. del codice penale e potrà essere punito con una sanzione civile variabile da un minimo di euro 100,00 ad un massimo euro 8.000,00 (art. 4 D.Lgs. 7/2016).

 Avv. Carlo Florio

Editoria Giuridica 

L’ABROGAZIONE DEL DELITTO DI INGIURIA AD OPERA DEL D.LGS. N. 7/2016

Con il D.Lgs. n. 7/2016 (v. commento) scompaiono il delitto di ingiuria ex art. 594 c.p. ed i relativi riferimenti negli artt. 596, 597 e  599 c.p. concernente, quest’ultimo, la ritorsione e provocazione nei casi di ingiuria e diffamazione: a tale ultimo proposito, sono stati semplicemente abrogati il primo comma (eventuale non punibilità delle offese reciproche) ed il terzo comma (posizione dell’offensore  che non abbia sporto querela).

 

Il nuovo illecito civile di ingiuria consiste nella condotta di chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa e potrà essere punito con una sanzione civile variabile da un minimo di euro 100,00 ad un massimo euro 8.000,00 (art. 4 D.Lgs. 7/2016). Analogamente a quanto disponevano le norme penali abrogate, se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori e non è sanzionabile chi ha commesso il fatto nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

 

Similmente, è anche prevista l’ipotesi aggravata del non-reato di ingiuria, punita con la sanzione civile da euro 200,00 a euro 12.000,00, quando l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone.

 

V. anche: illeciti di falso dopo il D.Lgs. 7/2016 - abrogazione dell'art. 594 c.p., ingiuria - il danneggiamento dopo il D.Lgs. 07/2016 - Il D.Lgs. n. 8/2016 ed i nuovi illeciti amministativi 

 

 

Avv. Carlo Florio

0 Commenti

I REATI E GLI ILLECITI CIVILI DI FALSO DOPO IL D.LGS. N. 7/2016

Avvocati - Studio legale avvocato - Diritto Penale

L’abrogazione dei reati di falso ad opera del D.Lgs. n. 7/2016 (v. il breve commento) concerne unicamente atti e scritture private,  ferme  dunque restando le ipotesi di responsabilità penale previste dagli artt. 487 e ss. c.p. in riferimento a pubblici ufficiali o comunque ad atti pubblici (così anche in riferimento, per esempio, ai documenti informatici, v. art. 491 bis c.p.).

 

E’ stato inoltre riformulato l’art. 490 c.p. per cui mentre la prima parte della norma, concernente la soppressione, distruzione o occultamento di atti pubblici veri rimane invariata, il riferimento alle scritture private in generale è stato fortemente ridimensionato: la norma, nella sua attuale formulazione, riguarda  unicamente il testamento olografo, la cambiale e titoli di credito trasmissibili per girata.

 

Per la sussistenza del reato in relazione a tali documenti, che ai presenti fini sono equiparati agli atti pubblici, è inoltre richiesto il dolo specifico consistente nella volontà di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno: in tal senso è stato novellato anche l’art. 491 c.p., primo comma, concernente appunto le falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito.

 

A tale proposito, giova rammentare che anche ai sensi del nuovo art. 491 c.p., nel caso di contraffazione o alterazione di tali atti, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'art. 489 c.p. per l'uso di atto pubblico falso.

 

I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa. Si procede invece d'ufficio se i fatti previsti da tali articoli riguardano un testamento olografo.

 

I nuovi illeciti civili di falso, introdotti dal medesimo decreto legislativo, saranno puniti con la sanzione civile dal euro 200,00 a euro 12.000,00 con l’individuazione delle seguenti condotte incriminatrici:

a) chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata;

b) chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia uso, deriva un danno ad altri;

c) chi, limitatamente alle scritture private, commettendo falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dalla lettera b), arreca ad altri un danno;

d) chi, senza essere concorso nella falsità, facendo uso di una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno;

e) chi, distruggendo, sopprimendo od occultando in tutto o in parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno;

 

Per espressa disposizione, il riferimento deve intendersi anche ai documenti informatici privati avente efficacia probatoria, agli atti originali e le copie autentiche di essi (quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti). Si considera inoltre firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

Avvocato Carlo Florio

 

Editoria Giuridica 

DEPENALIZZAZIONI ED ILLECITI CIVILI AD OPERA DEI D.LGS. N. 7 E 8 DEL 2016

Avvocati - Studio legale avvocato - Diritto Penale

Sono entrati in vigore i Decreti Legislativi n. 7/2016 e 8/2016, adottati in attuazione della Legge Delega n. 67/2014.

 

Con il D.Lgs. n. 7/2016, sono state abrogate le seguenti figure di reato: falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.), falsità in foglio firmato in bianco (art. 486 c.p.), ingiuria (art. 594 c.p.),  sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.), appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.) e, a determinate condizioni, anche il delitto di danneggiamento (art. 635 c.p.).

 

Queste fattispecie perdono – almeno formalmente – il nomen di reato per essere sottoposte ad un sistema sanzionatorio alternativo: del resto, i medesimi fatti, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita.

 

Infatti, verrà applicata la sanzione civile da un minimo di euro 100,00 ad un massimo euro 8.000,00 nei confronti di:

a) chi offende l'onore o  il  decoro  di  una  persona  presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica  o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa;

b) il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, s'impossessa della cosa comune, sottraendola  a chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose  fungibili  e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore;

c) chi distrugge, disperde, deteriora o  rende,  in  tutto  o  in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui,  al  di  fuori  dei casi di  cui  agli  articoli  635,  635-bis,  635-ter,  635-quater  e 635-quinquies del codice penale;

d) chi, avendo trovato denaro o cose da  altri  smarrite,  se  ne appropria,  senza  osservare  le  prescrizioni  della  legge   civile sull'acquisto della proprieta' di cose trovate;

e) chi, avendo trovato un tesoro, si appropria,  in  tutto  o  in parte, della quota dovuta al proprietario del fondo;

f) chi si appropria di cose delle quali sia  venuto  in  possesso per errore altrui o per caso fortuito.

Verrà invece applicata la sanzione civile da un minimo di euro 200,00 ad un massimo euro 12.000,00 per l’equivalente civile degli abrogati reati di falso e per la nuova ingiuria, se in forma aggravata.

 

Questi illeciti civili saranno soggetti a termine di prescrizione quinquennale (termine fissato mediante richiamo all’art. 2947 c.c.) e saranno sottoposti al Giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno:  il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa.

 

I procedimenti saranno celebrati secondo il rito civile anche ai fini dell’applicazione della sanzione che, comunque, non potrà essere irrogata nel caso in cui l’atto introduttivo del Giudizio sia stata notificata ai sensi dell’art. 143 c.p.c. (notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti).

Il Giudice deciderà l’ammontare della sanzione secondo i criteri enunciati dall’art. 5 del D.Lgs. 7/2016, invece della “recidiva” avremo la “reiterazione” e, a tale scopo, è addirittura prevista la creazione di una sorta di “casellario” alternativo, che però chiameremo registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie.

 

Paradossalmente, il declassamento degli illeciti da penali a civili sarà accompagnato dal tendenziale inasprimento delle sanzioni (peraltro con un elevatissimo margine di discrezionalità del Giudicante) e dalla perdita delle tutele proprie del processo penale.

 

Con il D.Lgs. 8/2016, inoltre, il Legislatore ha trasformato numerosi reati in illeciti amministrativi.

 

La depenalizzazione riguarda in questo caso tutti i reati puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda: la disposizione si applica anche ai reati che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria (in tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato).

 

L’intervento ha portata generale ma sono espressamente escluse le fattispecie previste dal codice penale (salve le diverse disposizioni dell’art. 2 del medesimo Decreto), dal T.U. in materia di immigrazione ed, infine, da quelle elencate nell’allegato al Decreto in commento.

 

Anche in questo caso, si registra un notevole inasprimento del trattamento sanzionatorio visto che la nuova sanzione amministrativa dovrà essere così rideterminata:

a)  da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;

b)  da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;

c)  da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.

Inoltre, quando è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

Le sanzioni verranno comminate dal Prefetto laddove l’illecito amministrativo sia uno di quelli del codice penale contemplati dall’art. 2 del D.Lgs. n. 8/2016: negli altri casi, l’Autorità Amministrativa competente andrà individuata secondo i criteri previsti dal successivo art. 7.

Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto in commento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Avv. Carlo Florio

Editoria Giuridica 

Rifiuto dell'alcoltest e incidente stradale: incompatibilità dell'aggravante e sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità

Avvocato penalista alcoltest guida in stato di ebbrezza
Jacob Jordaens (1593-1678), Le bevute del Re, 1645

Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, con sentenza n. 46625/2015, hanno risolto il contrasto Giurisprudenziale sulla compatibilità dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, Cod. Strada con il reato di cui al settimo comma del medesimo articolo, consistente nel rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico.

Tale fattispecie , infatti, non è assimilabile alla guida in stato di ebbrezza che viene in effetti richiamata dalla norma ma soltanto ai fini della definizione del trattamento sanzionatorio.

Esclusa la configurabilità dell'aggravante, l'imputato potrà legittimamente invocare la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ai fini della successiva declaratoria di estinzione del reato, con le conseguenti statuizioni in ordine alle pene accessorie (riduzione alla metà della sospensione della patente e revoca della confisca del veicolo sequestrato).

In senso conforme si era già pronunciata la S.C., per esempio Cass. Pen., IV Sez., 22687/2014 e Cass. Pen., Sez. IV, n. 51731/2014 (Studio Legale Bergamo, avvocato penalista, incidente stradale, alcoltest, guida in stato di ebbrezza)

Editoria Giuridica 

Cass. Penale Sent. Sez. Unite Num. 46625 Anno 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [omissis]

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata;

nel procedimento [omissis] nei confronti di: Z. [omissis];

 

AVVERSO

 

la sentenza del 04/11/2014 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal componente Patrizia Piccialli; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

 

Svolgimento del processo.

 

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, con sentenza in data 4 novembre 2014, resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., applicava la pena concordata dalle parti nei confronti di Z.A., chiamato a rispondere del reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 7, (C.d.S.), con le aggravanti di cui ai commi 2 sexies e 2 bis, dello stesso articolo.

La pena irrogata veniva dal giudicante sostituita con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 9 bis.

Il Giudice, nel dare atto della corretta qualificazione giuridica del fatto e della congruità della pena indicata dalle parti, osservava che non era applicabile al caso di specie il divieto di sostituzione di cui al comma 9-bis dell'art. 186 C.d.S., sul duplice rilievo che non era compiutamente dimostrato lo stato di ebbrezza del conducente che aveva procurato il sinistro stradale e che il rinvio effettuato dal comma 7 al comma 2, lett. c), deve ritenersi solo quoad poenam.

 

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, che, con un unico motivo, ha denunciato la violazione di legge ed il vizio motivazionale.

Il ricorrente osserva che il giudice ha disposto la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, nonostante la sussistenza della condizione ostativa data dall'aggravante di aver provocato un incidente stradale ex art. 186 C.d.S., comma 2 bis. La norma di cui all'art. 186, comma 9 bis, esclude l'ammissione al beneficio nel caso in cui sussista l'aggravante di aver provocato l'incidente stradale e, ad avviso dell'Ufficio ricorrente, il responsabile del reato ex art. 186 C.d.S., comma 7, è da considerarsi "conducente in stato di ebbrezza" ex lege, tanto che è assoggettato alle pene previste dall'art. 186 citato, comma 2, lett. c).

Erroneamente, pertanto, il giudice aveva considerato che non risultasse dimostrata la sussistenza dello stato di ebbrezza in cui versava lo Z., al momento del fatto, poichè il prevenuto si era rifiutato di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza.

 

3. La Quarta Sezione penale, assegnataria del ricorso, con ordinanza in data 9 aprile 2015, depositata il 15 aprile, lo ha rimesso alle Sezioni Unite, a norma dell'art. 618 c.p.p., sulla base di un ravvisato contrasto di giurisprudenza.

 

3.1. Preliminarmente, nella citata ordinanza, il Collegio, ribadendo precedente giurisprudenza conforme, afferma che il giudizio di comparazione tra circostanze opera solo ai fini della quantificazione della pena e che detto bilanciamento non consente di escludere la rilevanza della circostanza oggetto di valutazione, qualora la legge riconnetta all'esistenza della stessa determinati effetti. Al riguardo si è osservato che il giudizio di comparazione tra le circostanze, che conduca alla esclusione di una aggravante sul piano sanzionatorio, non fa venire meno la configurazione giuridica del reato aggravato e, di conseguenza, la procedibilità di ufficio eventualmente prevista per lo stesso (Sez. 2, n. 24862 del 29/05/09, Randazzo, Rv.244340).

Con riferimento alla questione in rilievo è stato così affermato che, in tema di guida sotto l'influenza dell'alcool, non è applicabile la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità quando sussiste l'aggravante di aver provocato un incidente stradale, anche se la stessa è ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti eventualmente sussistenti, perchè il giudizio di comparazione tra le circostanze che conduce all'esclusione dell'operatività dell'aggravante sul piano sanzionatorio non fa venir meno la configurazione giuridica del reato aggravato e, di conseguenza, gli effetti che la legge ricollega alla singola circostanza, pur se sfavorevoli per l'imputato (Sez. 4, n. 30254 del 26/06/2013, Colin, Rv. 257742).

 

3.2. Ciò premesso, sulla questione dell'astratta configurabilità della citata aggravante nell'ipotesi di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 7, il Collegio evidenzia sussistere un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.

Da un lato, l'orientamento che sostiene la configurabilità di tale aggravante anche in ipotesi di rifiuto, valorizzando il rinvio che il comma 7, effettua al comma 2, lett. c), che, a sua volta, è richiamato dall'art. 186, comma 2 bis, che prevede il raddoppio delle sanzioni di cui al comma 2, dello stesso articolo.

Dall'altro, l'orientamento opposto, che limita la configurabilità dell'aggravante al solo reato di guida in stato di ebbrezza, escludendo la sua applicabilità all'ipotesi del mero rifiuto, in assenza di espresso richiamo dell'ipotesi aggravata nella previsione dell'art. 186, comma 7, circostanza che si ritiene non attribuibile a mera svista del legislatore o ad una mancanza di coordinamento tra le disposizioni.

 

4. Il Procuratore Generale, in data 7 luglio 2015, ha concluso per l'accoglimento del ricorso, riportandosi agli argomenti sostenuti dal ricorrente Procuratore della Repubblica e così osservando come l'applicabilità dell'aggravante del procurato incidente stradale anche all'ipotesi di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, risponda ad una "logica di chiusura del sistema ad una improvvida premialità per l'atteggiamento di resistenza del conducente all'accertamento dello stato di ebbrezza", premialità che, ingiustamente, verrebbe riconosciuta all'autore del fatto, ove si accedesse a diversa soluzione interpretativa.

 

5. Con decreto in data 20 febbraio 2015, il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissando per la trattazione l'odierna udienza in camera di consiglio.

 

Motivi della decisione

 

1. La questione della quale sono investite le Sezioni Unite è enunciabile nei seguenti termini: "Se la circostanza aggravante prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2 bis, in riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, sia applicabile anche al rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7".

 

2. Sul tema, come esposto nell'ordinanza di rimessione, appare effettivamente sussistere un contrasto nell'ambito della giurisprudenza di legittimità.

 

2.1 Secondo una prima linea interpretativa, la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza. A sostegno dell'assunto vengono valorizzate ragioni di ordine sia sistematico sia testuale (Sez. 4, n. 22687 del 09/05/2014, Caldarelli, Rv. 259242).

Sotto il primo profilo, si evidenzia che l'art. 186 C.d.S., comma 7, ai fini del trattamento sanzionatorio, richiama espressamente lo stesso art. 186, solo comma 2, lett. c), e precisamente solo "le pene di cui al comma 2, lett. c)", e non anche il comma 2 bis.

Si rileva, inoltre, che a diverso avviso non può condurre il fatto che il comma 2, sia a sua volta richiamato anche dal comma 2 bis, disciplinante l'aggravante in oggetto, atteso che solo un richiamo in senso inverso (ovvero dal comma 2, al comma 2 bis) avrebbe potuto costituire argomento per postulare un indiretto collegamento sequenziale tra il comma 7, e il comma 2 bis, mentre tale collegamento non è predicabile per il solo fatto che entrambe queste ultime norme richiamano il comma 2; ciascuna, peraltro, per finalità evidentemente diverse (il primo per fissare le pene - non anche le sanzioni accessorie - da applicare alla diversa e autonoma fattispecie di reato che viene qui in considerazione; il secondo per disciplinare gli effetti della circostanza aggravante predetta sulle ipotesi di reato previste dal comma 2).

Nella stessa prospettiva, si attribuisce rilievo al collocamento sistematico della norma relativa all'aggravante subito dopo il comma 2 e si esclude che il mancato esplicito richiamo dell'art. 186 C.d.S., comma 7, alla circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale sia il portato di un difetto di coordinamento tra le diverse modifiche normative che hanno interessato le fattispecie di guida in stato di ebbrezza e di rifiuto, posto che entrambe le contravvenzioni sono state oggetto di reiterati e contestuali interventi riformatori.

Dal confronto tra le norme richiamate emerge, invece, in maniera evidente, la diversità ontologica tra il concetto di "conducente in stato di ebbrezza", che è elemento costitutivo dell'aggravante, e quello di "conducente che si rifiuti di sottoporsi all'accertamento di tale stato". In quest'ultimo caso, infatti, è implicita la mancanza (almeno nel momento perfezionativo del reato) di un accertamento dello stato di ebbrezza e, dunque, del presupposto necessario perchè possa definirsi il soggetto attivo del reato come "conducente in stato di ebbrezza" (come tale al contempo passibile di incorrere nell'aggravante descritta ove abbia provocato un incidente), essendo per l'appunto sanzionata la condotta di colui che si rifiuta di sottoporsi ad un tale accertamento.Alle stesse conclusioni è pervenuta Sez. 4, n. 51731 del 10/07/2014, Crisopulli, Rv. 261568, che ha richiamato i principi sopra indicati.

 

2.2. Secondo un diverso indirizzo interpretativo, coevo a quello contrapposto, la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale è configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, in quanto il richiamo dell'art. 186 C.d.S., comma 7, alle pene di cui al comma 2, lett. c), dello stesso articolo, deve necessariamente comprendere anche l'aggravante de qua perchè il citato comma 2 bis (che prevede appunto tale aggravante) richiama a sua volta le sanzioni del comma 2 del medesimo articolo prevedendo il raddoppio delle stesse (Sez. 4, n. 43845 del 26/09/2014, Lambiase, Rv. 260602; Sez. 4, n. 9318 del 14/11/2013, dep. 2014, Stagnaro, rv.258215).

 

3. Tanto premesso, il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 186 C.d.S., commi 2 bis, 7 e 9 bis.L'art. 186, comma 2 bis, così recita: "Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2, del presente articolo ed all'art. 186 bis, comma 3, sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito".

L'art. 186, comma 7, prevede: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lett. c)".

L'art. 186, comma 9 bis stabilisce: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 1 bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54".

 

4. Va in primo luogo precisato che sia il comma 1 bis, che il comma 7, sono stati entrambi oggetto di reiterati e contestuali interventi riformatori nel tentativo posto in essere dal legislatore di contrastare comportamenti alla guida pericolosi e sempre più diffusi, con gravi conseguenze sulla sicurezza delle strade. E va certamente rimarcato che il susseguirsi degli interventi legislativi in materia, caratterizzati spesso da scarsa chiarezza, ha determinato una persistente incertezza nella prassi applicativa, generando dubbi interpretativi, che hanno dato impulso ad una copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito.

Limitando il richiamo alle norme rilevanti ai fini della soluzione del presente quesito, deve, in primo luogo, farsi riferimento al D.L. 3 agosto 2007, n. 117, contenente "Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza della circolazione", convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, la cui finalità era quella di ridurre i rischi connessi alla circolazione stradale attraverso un complessivo inasprimento delle sanzioni e la previsione di interventi volti a garantire i limiti di velocità.

Per quanto concerne, in particolare, la guida in stato di ebbrezza, la citata riforma ha elevato il blando trattamento sanzionatorio previgente, diversificando altresì le pene in tre distinte fasce di gravità, sulla base del tasso alcolemico rilevato nel conducente. Il decreto-legge sopra indicato ha, altresì, introdotto l'art. 186, nuovo comma 1 bis, per il caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale. Le pene di cui al comma 2 sono in questo caso "raddoppiate" ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centoottanta giorni, salvo che appartenga a persona estranea all'illecito.

Lo stesso decreto, tuttavia, contemporaneamente depenalizzava la condotta di rifiuto di sottoporsi alla verifica dello stato di ebbrezza, trasformandola in illecito amministrativo, soggetto alla sanzione pecuniaria da Euro 2.500 ad Euro 10.000. Se la violazione era commessa in occasione di un incidente stradale la sanzione pecuniaria prevista era da Euro 3.000 ad Euro 12.000.

Successivamente, il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, contenente "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, a fronte del rilevante incremento del fenomeno degli incidenti stradali causati dall'abuso di alcool e stupefacenti, ha aggravato le pene per i reati di omicidio e lesioni personali colpose commessi per violazione della disciplina stradale ed ha ulteriormente inasprito le sanzioni dei reati di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, prevedendo, per le più gravi ipotesi previste dall'art. 186, comma 2, lett. b) e c), la confisca del veicolo a seguito di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti.

La stessa riforma, all'art. 4, lett. d), ha, invece, nuovamente configurato come reato l'ipotesi di cui al comma 186, comma 7, ed ha parificato nella risposta sanzionatoria il rifiuto dell'accertamento alla violazione del divieto di guidare in stato di ebbrezza, prevenendo in tal modo potenziali sacche di impunità nei confronti del conducente, al quale, nel caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento di tale stato, sarà applicata la sanzione penale più elevata, perdendo l'opportunità di veder eventualmente dimostrato che il suo tasso alcolemico è inferiore agli 1,5 grammi per litro, con la conseguente irrogazione delle più miti pene previste dall'art. 186, comma 2, lett. a) e b).

E' da osservare che il nuovo testo dell'art. 186, comma 7, non prevede alcun riferimento all'ipotesi dell'incidente stradale.

Di rilievo, ai fini della presente decisione, è l'intervento riformatore della L. 29 luglio 2010, n. 120, che, ha depenalizzato la violazione meno grave (art. 186, comma 2, lett. a): tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro e non superiore a 0,8), sostituendo la sanzione penale con quella amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 2.000 Euro e prevedendo la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.

Con l'art. 33 la legge citata ha, altresì, introdotto nell'art. 186 anche un nuovo comma, il 9 bis, che attribuisce al giudice il potere di sostituire per non più di una volta la pena (sia detentiva che pecuniaria) applicata per le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza con quella del lavoro di pubblica utilità, salvo nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente.

 

5. Proprio tali contestuali modifiche normative inducono ad escludere che il mancato esplicito riferimento del comma 7 al comma 2 bis sia il risultato di un mero difetto di coordinamento e conducono a far ritenere che la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza.

In tal senso depone innanzitutto il dato testuale, certamente significativo, che può trarsi dal raffronto tra la definizione normativa dell'aggravante di cui al comma 2 bis ("Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale ...") e quella del reato di cui al comma 7 ("Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto all'accertamento di cui ai commi 3, 4, 5, il conducente è punito ...").Dalla lettera delle norme citate emerge con evidenza la diversità ontologica tra il concetto di "conducente in stato di ebbrezza", che costituisce elemento costitutivo dell'aggravante e quello di "conducente che si rifiuti di sottoporsi all'accertamento", che presuppone la mancanza di accertamento dello stato di ebbrezza, perfezionandosi il reato, di natura istantanea, con il mero rifiuto di sottoporsi all'accertamento di tale stato, mentre risulta estraneo ogni accertamento dello stato di ebbrezza.

 

5.1. Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. Sez. 4, n. 5909 del 08/01/2013, Giacone, Rv. 254792) integra un reato di natura istantanea che si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità da parte dell'agente, non rilevando il successivo atteggiamento collaborativo di volersi sottoporre agli accertamenti medesimi. Il reato, infatti, si perfeziona con il rifiuto dell'interessato e dunque nel momento in cui l'agente ha espresso la sua indisponibilità a sottoporsi all'accertamento.

Perchè il rifiuto possa integrare il reato di cui al comma 7, deve trattarsi di accertamento legittimamente richiesto in presenza di alcune delle condizioni previste dall'art. 186 C.d.S., commi 3, 4 e 5.L'art. 186 C.d.S., disciplina, ai citati commi 3 e 4, i presupposti e le modalità dell'esercizio del potere conferito agli organi di polizia. In difetto di tali presupposti, l'indagato può legittimamente rifiutarsi di sottoporsi all'accertamento e tale rifiuto non integrerà quindi reato, ma non perchè scriminato dall'esercizio di un diritto, bensì perchè quella condotta non potrà considerarsi integrare la fattispecie penalmente sanzionata (cfr. Sez. 4, n. 21192 del 14/03/2012, Bellencin, Rv. 252736).

Laddove invece quei presupposti sussistano, non è previsto dalla norma, nè è ipotizzarle, un diritto di opporsi all'accertamento, idoneo a scriminare il reato che quel rifiuto di per sè integra ex art. 186 C.d.S., comma 7.

La norma di cui all'art. 186 C.d.S., comma 4, in particolare, prevede: "Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso di incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza di alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, ... hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento".

In presenza, dunque, delle dette condizioni (esito positivo degli accertamenti qualitativi di cui al comma 3, in caso di incidente, ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool), la richiesta degli operanti di sottoporre il conducente ad alcoltest è legittima, mentre, per contro, integra illecito penale ex art. 186 C.d.S., comma 7, il rifiuto oppostovi da quest'ultimo.

E' stato, pertanto, ritenuto che integra il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici la condotta di colui che, pur essendosi sottoposto a più accertamenti preliminari per la verifica dello stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, ricusi di procedere all'alcoltest nonostante che l'ultimo di essi abbia dato esito positivo, in quanto l'art. 186, comma 3, cod. strada, non prevede limiti alla ripetizione delle prove preliminari, nè pone condizioni alla facoltà degli agenti di procedervi, trattandosi di "accertamenti qualitativi non invasivi" (Sez. 4, n. 51773 del 26/11/ 2014, Sculco, Rv. 261546).

Occorre rimarcare che proprio dal dato testuale del richiamato art. 186 C.d.S., comma 4, ("in ogni caso di incidente") può trarsi un ulteriore argomento a favore della esclusione della possibilità di configurare come circostanza aggravante un elemento di fatto che costituisce il presupposto del reato semplice.

Dunque, può arrivarsi alla logica conclusione che il responsabile del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7, non è da considerarsi "conducente in stato di ebbrezza" ex lege, concetto che costituisce elemento costitutivo dell'aggravante de qua.

 

5.2 In questo contesto appare opportuno evidenziare, al fine di ulteriormente giustificare la diversità ontologica delle due fattispecie incriminatrici, che la guida in stato di ebbrezza è costruita sulla base di tre ipotesi distinte, tutte qualificate dal quantum della condizione alterata dall'abuso dell'alcool.

E' infatti pacifico che le ipotesi di guida in stato di ebbrezza previste rispettivamente dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), b) e c), integrano fattispecie autonome, delle quali l'ipotesi meno grave di cui alla lettera a) (tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro) è stata depenalizzata con la L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 4: si tratta di disposizioni in ordine crescente di gravità, modellate sul tasso alcolemico accertato, che sono caratterizzate, tra loro, da un rapporto di reciproca alternatività e, quindi, di incompatibilità.

Sono, in tutta evidenza, ipotesi che, quale che ne sia la rilevanza (amministrativa o penale), si distinguono nettamente dal proprium della contravvenzione di rifiuto, laddove è punita solo la condotta omissiva del soggetto che ricusa l'accertamento, prescindendo dalla condizione, anche in ipotesi alterata, in cui tale soggetto si trovi.Il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico si sostanzia, infatti, nella manifestazione di indisponibilità da parte dell'agente a sottoporsi all'accertamento: a tal fine, peraltro, non occorre che la condotta si concretizzi in un rifiuto verbale, essendo sufficiente anche una condotta indirettamente espressiva del rifiuto, quale quella di chi, pur edotto delle modalità di esecuzione del test e avvisato delle conseguenze del rifiuto, vi si sottoponga in modo strumentalmente inidoneo a consentire l'effettiva misurazione (v. Sez. 4, n. 5409 del 27/01/2015, Avondo, Rv. 262162: nella specie, era risultato accertato che l'imputato, sottoposto a più tentativi di misurazione, anzichè soffiare nell'apparecchio, aspirava dallo stesso; e secondo la Corte, correttamente, essendo stato ripetuto tale comportamento per quattro o cinque volte, la sua condotta doveva considerarsi elusiva).

 

6. Proprio tale situazione conferma la diversità ontologica delle due fattispecie, che trova, del resto, ulteriore conforto dal quadro giurisprudenziale assolutamente conforme, che, coerentemente, ha sempre affermato l'autonomia delle fattispecie incriminatrici di cui al comma 2 e quella di cui al comma 7, con la conseguente possibilità di configurare l'eventuale concorso materiale tra le stesse (v., da ultimo, Sez. 4, n.13851 del 12/11/2014, dep. 2015, Fattizzo, Rv. 262870).

Detta autonomia è confermata dalla diversa ratio dei due precetti, integrata nell'ipotesi del reato di rifiuto, rispetto a quella dell'art. 186 C.d.S., comma 2, anche dall'ulteriore intento di impedire - attraverso la sanzione del rifiuto - il frapponimento di ostacoli nell'attività di controllo per la sicurezza stradale (in questo senso, oltre alla sentenza sopra indicata, anche Sez. 4, n.6355 del 08/05/1997, Mela, Rv. 208222).

 

7. Or bene, proprio la possibilità di configurare l'eventuale concorso materiale tra il rifiuto e la guida in stato di ebbrezza, sia pure, il più delle volte sub specie di rilievo amministrativo ex art. 186, comma 2, lett. a), consente di ritenere infondate le preoccupazioni formulate dal Procuratore Generale requirente, che, mostrando di aderire all'orientamento fatto proprio dal ricorrente, ha concluso per l'accoglimento del ricorso "in una la logica di chiusura del sistema ad una improvvida premialità" per l'atteggiamento di resistenza del conducente all'accertamento dello stato di ebbrezza.

 

8. Non è poi priva di valore ermeneutico la già evidenziata circostanza che con l'intervento di nuova penalizzazione del rifiuto, la fattispecie incriminatrice in esame non prevede più alcun riferimento all'ipotesi dell'incidente stradale, come invece nel testo normativo quando era costruita come illecito solo amministrativo, laddove, infatti, il coinvolgimento del conducente che rifiutava l'accertamento a seguito di un incidente stradale importava un aumento della sanzione amministrativa.

 

9. Non merita condivisione, pertanto, la linea giurisprudenziale secondo la quale la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale è configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza.

L'unico argomento adottato, fondato sul richiamo operato dall'art. 186 C.d.S., comma 1 bis, che prevede tale aggravante, alle sanzioni del comma 2 del medesimo articolo, delle quali è stabilito il raddoppio nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, appare del tutto insufficiente a fondare il diverso ed opposto orientamento.

La norma incriminatrice (ossia l'art. 186 C.d.S., comma 7) richiama, infatti, il comma 2, lett. c), e non il comma 2 bis, dello stesso articolo, per fissare le pene - non anche le sanzioni accessorie - applicabili alla contravvenzione in esame, autonoma rispetto a quella della guida in stato di ebbrezza. Il comma 2 bis richiama, invece, il comma 2, per disciplinare gli effetti della circostanza aggravante predetta sulle autonome ipotesi di reato previste dal comma 2 dello stesso articolo (oltre che su quelle di cui all'art. 186 bis, comma 3).

Nessun elemento consente di apprezzare una reciproca interferenza tra le predette norme.

 

10. Possono a tal punto raccogliersi le file del discorso giustificativo sin qui svolto e trarsi la conclusione che deve essere affermato il seguente principio di diritto ai sensi dell'art. 173 disp att. c.p.p.:"La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza".

 

11. Nel caso di specie la sentenza impugnata, nell'applicare la pena concordata dalle parti, per il reato di cui all'art. 186, comma 7, con l'originaria contestazione dell'aggravante specifica di cui al comma 1 bis del medesimo articolo, ha correttamente disposto la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 9 bis.

Il principio di diritto, al quale si è conformato la sentenza impugnata, muove infatti, dalla non configurabilità della circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2 bis, rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, previsto dall'art. 186 C.d.S., comma 7.

Il ricorso proposto dal Pubblico ministero va, pertanto, rigettato.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

 

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2015

SULLA NATURA PENALE DELLA SANZIONE E DEL PROCEDIMENTO

Avvocato penalista

A seguito del celebre caso Engel ed altri c. Paesi Bassi del 1976 (scarica la sentenza), non ci è più consentito qualificare una sanzione o un procedimento in termini meramente formali dovendone l’interprete riconoscere la natura sostanzialmente penale in funzione anche di uno soltanto dei tre criteri conosciuti, appunto, come “criteri di Engel”, più precisamente: 1) la qualificazione del diritto interno; 2) la natura dell’infrazione; 3) la severità della pena.

 

Il primo criterio, la qualificazione del diritto interno, assume una importanza tutto sommato relativa in quanto rappresenta il punto di partenza del percorso ermeneutico rivolto alla qualificazione della sanzione o del procedimento sotto il profilo sostanziale.

 

Il secondo criterio, la natura dell’infrazione, è indubbiamente il più significativo e può essere indagato sulla base di molteplici fattori quali, per esempio: l’accertamento della funzione repressiva/dissuasiva della norma (Öztürk c Germania del 1984; Bendenoun c. Francia del 1994); il raffronto con la qualificazione attribuita agli analoghi procedimenti/sanzionei negli altri Paesi membri del Consiglio d’Europa (Öztürk c. Germania del 1984); l’accertamento della provenienza dell’azione, se cioè sia stata posta in essere da una pubblica autorità in virtù di poteri legalmente riconosciuti (Benham c. Regno Unito del 1996); la verifica della portata della norma, della sua generalità (Bendenoun c. Francia del 1994).

 

Infine, il terzo ed ultimo criterio, la severità della pena, da valutarsi in riferimento al caso concreto.

 

Con la nota sentenza Grande Stevens e altri c. Italia del 2014 (scarica la sentenza), la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha rilevato la natura essenzialmente penale del procedimento sanzionatorio innanzi alla CONSOB ed ha pertanto ritenuto che la successiva instaurazione di un ulteriore procedimento penale in relazione al medesimo fatto materiale costituisce una violazione del principio del ne bis in idem.

 

In applicazione dei principi sopra riportati, v. ordinanza Corte di Cassazione n. 950 del 2015 con cui la Sezione Tributaria ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale riguardante l’art. 187 ter, punto 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

 

[Avv. Carlo Florio]

PER APPROFONDIMENTI
Editoria Giuridica 

IN ARRIVO LA RIFORMA IN MATERIA DI PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA

Le istituzioni europee adotteranno nei prossimi mesi i testi della nuova disciplina in materia di protezione dei dati all’interno dell’Unione Europea: un regolamento generale sulla protezione dei dati ed una direttiva sulla protezione dei dati trattati dalle forze polizia e dalle autorità giudiziarie penali. 

 

Le norme regolamentari saranno immediatamente applicabili all’interno degli Stati membri, anche nei confronti delle imprese extraeuropee che operano nel territori dell’Unione, uniformando in questo modo la disciplina all’interno del continente. L’attività di vigilanza e controllo verrà inoltre affidata ad un organismo centrale.

 

La riforma intende garantire ai cittadini il controllo sui dati che li riguardano, facilitandone l’accesso e consacrando il diritto alla portabilità, all’oblio e di essere informati nel caso in cui vengano violati. 

Le piccole e medie imprese saranno inoltre sollevate da molteplici adempimenti, quali la notifica alle autorità di controllo, e potranno richiedere il rimborso delle spese sostenute per evadere le richieste di accesso che risultino manifestamente infondate o eccessive.

 

Con la direttiva, invece, le istituzioni europee hanno voluto agevolare la cooperazione tra le autorità di contrasto, senza tuttavia rinunciare alla protezione dei dati trattati per le rispettive finalità istituzionali. Sono infatti sanciti i principi di necessità, proporzionalità e legalità con la previsione di garanzie a presidio della loro effettività, anche nel caso in cui i dati debbano essere trasferiti verso paesi terzi. 

 

La riforma entrerà in vigore probabilmente nel 2018. E' disponibile la Tabella sinottica relativa agli emendamenti approvati da Parlamento europeo e Consiglio Ue alla proposta di Regolamento presentata dalla Commissione Europea (clicca qui).

 

Avv. Carlo Florio 

0 Commenti

NULLITA' DELLE NOTIFICHE VIA PEC EFFETTUATE IN PROPRIO DAL DIFENSORE PRIMA DEL 15 MAGGIO 2015

Con ordinanza n. 14368 del 2015 (scarica l'ordinanza) , la Corte di Cassazione ha statuito che la concreta applicabilità ed utilizzabilità della norma dell'art. 3-bis della L. n. 53 del 1994 si è verificata soltanto a far tempo dal 15 maggio 2014, data di efficacia delle norme regolamentari di cui al Provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, recante le Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44.

 

Ne deriverebbe, a giudizio della S.C., che “una notificazione eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art. 3-bis anteriormente alla data del 15 maggio 2014 si doveva, dunque, reputare nulla e tale da giustificare, in mancanza di costituzione del convenuto, un ordine di rinnovo della notificazione”.

Tale conclusione, tuttavia non è condivisibile per le ragioni che seguono.

 

L’Art. 3-bis della L. n. 53 del 1994 veniva introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della citata Legge di conversione, si è poi proceduto all'adeguamento delle regole tecniche di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44: precisava infatti il terzo comma dell’art. 16-quater che le novità introdotte dalla norma avrebbero acquistato efficacia soltanto a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione di tale Decreto.

 

Ebbene, il Decreto di cui al secondo e terzo comma dell’art. 16-quater non è il provvedimento del 16 aprile 2014 a firma del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati bensì il Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 48, entrato in vigore il 24 Maggio 2013, recante modifiche al D.M. n. 44/2011 e concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, (“visto l'art. 16-quater, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221...”, v. premesse al D.M. n. 48/2013).

 

Peraltro, le considerazioni della S.C. debbono essere censurate anche in relazione al fatto che le necessarie “specifiche” tecniche esistevano ancor prima del citato provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati, grazie al suo analogo precedente del 18 Luglio 2011.

 

Al di là della confusione fra “regole” e “specifiche” tecniche, l’errore in cui è caduta la S.C. è stato evidentemente quello di ignorare l’esistenza del D.M. n. 38/2013: purtroppo, ciò non può sorprendere viste le pessime scelte di tecnica legislativa cui siamo purtroppo costretti a confrontarci ogni giorno.

 

[Avv. Carlo Florio]

 

 

0 Commenti

Corte Costituzionale, Sent. n. 1/2014: la Consulta sui meccanisimi elettorali del c.d. porcellum

La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 1/2014, ha dicarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 1, n. 5, e comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), dell’art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica) e degli artt. 4, comma 2, e 59 del d.P.R. n. 361 del 1957, nonché dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati.


SENTENZA N. 1

ANNO 2014

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, 59 e 83, comma 1, n. 5 e comma 2 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica); degli artt. 14, comma 1, e 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), nel testo risultante dalla legge n. 270 del 2005, promosso dalla Corte di cassazione nel giudizio civile vertente tra Aldo Bozzi ed altri e la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altro con ordinanza del 17 maggio 2013 iscritta al n. 144 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di costituzione di Aldo Bozzi ed altri;

udito nell’udienza pubblica del 3 dicembre 2013 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi gli avvocati Claudio Tani, Aldo Bozzi e Felice Carlo Besostri per Aldo Bozzi ed altri.


 

Ritenuto in fatto

 

1.– Con ordinanza del 17 maggio 2013, la Corte di cassazione ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, 59 e 83, comma 1, n. 5, e comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo in vigore con le modificazioni apportate dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), nonché degli artt. 14, comma 1, e 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), nel testo in vigore con le modificazioni apportate dalla legge n. 270 del 2005, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, anche alla luce dell’art. 3, protocollo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito, CEDU), ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952).

1.1.– Il rimettente premette di essere chiamato a pronunciarsi sul ricorso promosso nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Milano, resa il 24 aprile 2012, con cui quest’ultima, confermando la sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda con la quale un cittadino elettore aveva chiesto che fosse accertato che il suo diritto di voto non aveva potuto e non può essere esercitato in coerenza con i principi costituzionali.

In particolare, la Corte di cassazione precisa che il suddetto cittadino elettore aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’interno, deducendo che nelle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica svoltesi successivamente all’entrata in vigore della legge n. 270 del 2005 e, specificamente, in occasione delle elezioni del 2006 e del 2008, egli aveva potuto esercitare il diritto di voto secondo modalità configurate dalla predetta legge in senso contrario ai principi costituzionali del voto «personale ed eguale, libero e segreto» (art. 48, secondo comma, Cost.) ed «a suffragio universale e diretto» (artt. 56, primo comma e 58, primo comma, Cost.). Pertanto, chiedeva fosse dichiarato che il suo diritto di voto non aveva potuto e non può essere esercitato in modo libero e diretto, secondo le modalità previste e garantite dalla Costituzione e dal protocollo 1 della CEDU, e quindi chiedeva di ripristinarlo secondo modalità conformi alla legalità costituzionale. A tal fine eccepiva l’illegittimità costituzionale di svariate disposizioni delle leggi elettorali della Camera e del Senato. Il Tribunale di Milano, dinanzi al quale svolgevano interventi ad adiuvandum venticinque cittadini elettori, con sentenza del 18 aprile 2011, rigettava le eccezioni preliminari di inammissibilità per difetto di giurisdizione e insussistenza dell’interesse ad agire e, nel merito, respingeva le domande, giudicando manifestamente infondate le proposte eccezioni di illegittimità costituzionale. Avverso tale decisione veniva proposto appello che veniva, tuttavia, anche quanto alla fondatezza dell’eccezione di illegittimità costituzionale, respinto nel merito.

1.2.– In linea preliminare, la Corte di cassazione rileva, anzitutto, che sulla questione della sussistenza dell’interesse ad agire dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 100 del codice di procedura civile, in specie sull’interesse dei predetti a proporre un’azione di accertamento della pienezza del proprio diritto di voto, quale diritto politico di rilevanza primaria, di cui sarebbe precluso l’esercizio in modo conforme alla Costituzione dalla legge n. 270 del 2005, si è formato il giudicato, considerato che i giudici di merito avevano respinto le relative eccezioni delle amministrazioni convenute in giudizio e che queste ultime non hanno proposto ricorso incidentale.

1.3.– Il rimettente afferma, inoltre, che anche sulla questione della giurisdizione si è formato il giudicato, non essendo stata più riproposta. Un’azione di accertamento di un diritto, d’altra parte, non avrebbe potuto che essere promossa dinanzi al giudice ordinario, giudice naturale dei diritti fondamentali, non interferendo in nessun modo con la giurisdizione riservata alle Camere, tramite le rispettive Giunte parlamentari (art. 66 Cost.), in tema di operazioni elettorali.

1.4.– Quanto, poi, alla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale proposte, la Corte di cassazione ne ravvisa la sussistenza sulla base della considerazione che l’accertamento della pienezza del diritto di voto non può avvenire se non all’esito del controllo di costituzionalità delle norme di cui alla legge n. 270 del 2005, da cui si ritiene derivi la lesione del predetto diritto.

1.5. – Ancora preliminarmente, il rimettente rileva, infine, che, nella specie, sussiste il necessario nesso di pregiudizialità delle questioni di legittimità costituzionale proposte rispetto al giudizio principale, posto che quest’ultimo deve essere definito con una sentenza che accerti la portata del diritto azionato e lo ripristini nella pienezza della sua espansione, anche se per il tramite della sentenza della Corte costituzionale. Il petitum del giudizio principale sarebbe, pertanto, separato e distinto rispetto a quello oggetto del giudizio di legittimità costituzionale. Peraltro, nei casi di leggi che, nel momento stesso in cui entrano in vigore, creano in maniera immediata restrizioni dei poteri o doveri in capo a determinati soggetti, i quali, pertanto, si trovano per ciò stesso già pregiudicati da esse, come nel caso in esame delle leggi elettorali, l’azione di accertamento rappresenterebbe l’unica strada percorribile per la tutela giurisdizionale di diritti fondamentali di cui, altrimenti, non sarebbe possibile una tutela efficace e diretta.

1.6.– Nel merito, la Corte di cassazione, in contrasto con quanto ritenuto dai giudici di merito, premette che l’assenza di una espressa base giuridica della materia elettorale nella Costituzione non autorizza a ritenere che la relativa disciplina non debba essere coerente con i conferenti principi sanciti dalla Costituzione ed in specie con il principio di eguaglianza inteso come principio di ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost., e con il vincolo del voto personale, eguale, libero e diretto (artt. 48, 56 e 58 Cost.), in linea, peraltro, con una consolidata tradizione costituzionale comune a molti Stati.

Né varrebbe ad escludere la possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale delle leggi elettorali l’obiezione che, rientrando queste ultime nella categoria delle leggi costituzionalmente necessarie, non ne sarebbe possibile l’espunzione dall’ordinamento nemmeno in caso di illegittimità costituzionale, poiché, in tal modo, si finirebbe col tollerare la permanente vigenza di norme incostituzionali, di rilevanza essenziale per la vita democratica di un Paese. D’altra parte, la Corte di cassazione sottolinea che le questioni di legittimità costituzionale proposte non mirano «a far caducare l’intera legge n. 270/2005, né a sostituirla con un’altra eterogenea, impingendo nella discrezionalità del legislatore», ma solo a «ripristinare nella legge elettorale contenuti costituzionalmente obbligati, senza compromettere la permanente idoneità del sistema elettorale a garantire il rinnovo degli organi costituzionali». A tal proposito la Corte di cassazione sottolinea che «tale conclusione non è contraddetta né ostacolata dalla eventualità che si renda necessaria un’opera di mera cosmesi normativa e di ripulitura del testo per la presenza di frammenti normativi residui, che può essere realizzata dalla Corte costituzionale, avvalendosi dei suoi poteri (in specie di quelli di cui all’art. 27, ultima parte, della legge n. 87 del 1953) o dal legislatore in attuazione dei principi enunciati dalla stessa Corte».

1.7.– Tanto premesso, il rimettente censura anzitutto l’art. 83, comma 1, n. 5, e comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, nella parte in cui prevede che l’Ufficio elettorale nazionale verifica «se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi» (comma 1, n. 5) e stabilisce che, in caso negativo, ad essa viene attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza.

Tali disposizioni, non subordinando l’attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e, quindi, trasformando una maggioranza relativa di voti (potenzialmente anche molto modesta) in una maggioranza assoluta di seggi, determinerebbero irragionevolmente una oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica.

Esse, inoltre, delineerebbero un meccanismo premiale manifestamente irragionevole, il quale, da un lato, incentivando il raggiungimento di accordi tra le liste al fine di accedere al premio, si porrebbe in contraddizione con l’esigenza di assicurare la governabilità, stante la possibilità che, anche immediatamente dopo le elezioni, la coalizione beneficiaria del premio si sciolga o uno o più partiti che ne facevano parte ne escano; dall’altro, provocherebbe una alterazione degli equilibri istituzionali, tenuto conto che la maggioranza beneficiaria del premio sarebbe in grado di eleggere gli organi di garanzia che, tra l’altro, restano in carica per un tempo più lungo della legislatura.

La previsione dell’attribuzione del premio di maggioranza recata dalle predette disposizioni comprometterebbe poi l’eguaglianza del voto e cioè la «parità di condizione dei cittadini nel momento in cui il voto viene espresso», in violazione dell’art. 48, secondo comma, Cost., tenuto conto che la distorsione provocata dalla predetta attribuzione del premio costituirebbe non già un mero inconveniente di fatto, ma il risultato di un meccanismo irrazionale poiché normativamente programmato per tale esito.

1.8.– Analoghe censure sono, poi, rivolte all’art. 17, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui prevede che l’Ufficio elettorale regionale verifica «se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell’àmbito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all’unità superiore» (comma 2) e che, in caso negativo, «l’ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all’unità superiore» (comma 4).

Anche le predette disposizioni, infatti, nella parte in cui non subordinano l’attribuzione del premio di maggioranza su scala regionale al raggiungimento di una soglia minima di voti, sarebbero tali da determinare una oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica.

Esse, inoltre, recherebbero un meccanismo intrinsecamente irrazionale, che di fatto finirebbe con contraddire lo scopo di assicurare la governabilità, in quanto, essendo il premio diverso per ogni Regione, il risultato sarebbe una sommatoria casuale dei premi regionali, che potrebbero finire per elidersi tra loro e addirittura rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti, pur in presenza di una distribuzione del voto sostanzialmente omogenea tra i due rami del Parlamento, e compromettendo sia il funzionamento della forma di governo parlamentare, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere (art. 94, primo comma, Cost.), sia l’esercizio della funzione legislativa, che l’art. 70 Cost. attribuisce alla Camera ed al Senato.

Un’ulteriore censura è, infine, prospettata con riferimento agli artt. 3 e 48, secondo comma, Cost., in quanto, posto che l’entità del premio, in favore della lista o coalizione che ha ottenuto più voti, varia da Regione a Regione ed è maggiore nelle Regioni più grandi e popolose, il peso del voto (che dovrebbe essere uguale e contare allo stesso modo ai fini della traduzione in seggi) sarebbe diverso a seconda della collocazione geografica dei cittadini elettori.

1.9.–Vengono, infine, censurati l’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957 e, in via consequenziale, l’art. 59, comma 1, del medesimo d.P.R., nonché l’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono: l’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, che «Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista»; l’art. 59 del medesimo d.P.R. n. 361, che «Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista»; nonché l’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993, che «Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta».

Tali disposizioni violerebbero gli artt. 56, primo comma, e 58, primo comma, Cost., che stabiliscono che il suffragio è «diretto» per l’elezione dei deputati e dei senatori; l’art. 48, secondo comma, Cost. che stabilisce che il voto è personale e libero; l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 3 del protocollo 1 della CEDU, che riconosce al popolo il diritto alla «scelta del corpo legislativo»; e l’art. 49 Cost. Esse, infatti, non consentendo all’elettore di esprimere alcuna preferenza, ma solo di scegliere una lista di partito, cui è rimessa la designazione dei candidati, renderebbero il voto sostanzialmente “indiretto”, posto che i partiti non possono sostituirsi al corpo elettorale e che l’art. 67 Cost. presuppone l’esistenza di un mandato conferito direttamente dagli elettori. Inoltre, sottraendo all’elettore la facoltà di scegliere l’eletto, farebbero sì che il voto non sia né libero, né personale.

2.– Nel giudizio innanzi alla Corte si sono costituiti i ricorrenti nel giudizio principale, i quali, nell’atto di costituzione e nella memoria depositata nell’imminenza dell’udienza pubblica, hanno chiesto che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale delle norme censurate con l’ordinanza di rimessione; nonché che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale, per relationem, anche dell’art. 83, commi 1, n. 3 e 6, del d.P.R. n. 361 del 1957 e dell’art. 16, comma 1, lettera b), n. 1 e n. 2, del d.lgs. n. 533 del 1993.

In particolare, con riguardo alle norme inerenti al premio di maggioranza, i ricorrenti ne sostengono l’irrazionalità, sulla scia di quanto già evidenziato dalla dottrina ed affermato dalla giurisprudenza costituzionale, in sede di sindacato di ammissibilità del referendum abrogativo (sentenze n. 15 e n. 16 del 2008 e n. 13 del 2012), proprio in relazione al fatto che le vigenti leggi elettorali attribuiscono un enorme premio di maggioranza alla lista che ha ottenuto anche un solo voto in più delle altre, senza prevedere il raggiungimento di una soglia minima di voti.

Quanto al voto di preferenza, i ricorrenti lamentano che l’esercizio di tale diritto sia stato illegittimamente soppresso dal legislatore del 2005, in contrasto con la Costituzione, che, all’art. 48, secondo comma, stabilisce che il voto è «personale ed eguale, libero e segreto» ed agli artt. 56, primo comma, e 58, primo comma, prevede che il voto deve avvenire «a suffragio universale e diretto», assicurando in tal modo che il voto sia espresso dalla persona che vota (elettorato attivo) e ricevuto direttamente dalla persona che si è candidata (elettorato passivo). Attribuendo rilevanza esclusiva all’ordine di inserimento dei candidati nella medesima lista, già deciso dagli organi di partito, ed eliminando ogni potere dell’elettore di incidere direttamente sulla composizione dell’Assemblea, la legge avrebbe trasformato le elezioni in un procedimento di mera ratifica dell’ordine di lista deciso dagli organi di partito, conferendo a costoro l’esclusivo potere non più di designazione di una serie di nomi da sottoporre singolarmente alla scelta diretta degli elettori, ma di nomina.

3.– All’udienza pubblica, le parti costituite nel giudizio hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate nelle difese scritte.


Considerato in diritto

 

1.– La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale di alcune disposizioni del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) e del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), relative all’attribuzione del premio di maggioranza su scala nazionale alla Camera e su scala regionale al Senato, nonché di quelle disposizioni che, disciplinando le modalità di espressione del voto come voto di lista, non consentono all’elettore di esprimere alcuna preferenza.

1.1.– In particolare, la Corte di cassazione censura, anzitutto, l’art. 83 del d.P.R. n. 361 del 1957, nella parte in cui dispone che l’Ufficio elettorale nazionale verifica «se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi» (comma 1, n. 5) e stabilisce che, in caso negativo, «ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza» (comma 2).

Tali disposizioni violerebbero l’art. 3 Cost., congiuntamente agli artt. 1, secondo comma, e 67 Cost., in quanto, non subordinando l’attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e, quindi, trasformando una maggioranza relativa di voti, potenzialmente anche molto modesta, in una maggioranza assoluta di seggi, determinerebbero irragionevolmente una oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica.

Esse, inoltre, avrebbero stabilito un meccanismo di attribuzione del premio manifestamente irragionevole, il quale, da un lato, sarebbe in contrasto con l’esigenza di assicurare la governabilità, in quanto incentiverebbe il raggiungimento di accordi tra le liste al solo fine di accedere al premio, senza scongiurare il rischio che, anche immediatamente dopo le elezioni, la coalizione beneficiaria del premio possa sciogliersi, o uno o più partiti che ne facevano parte escano dalla stessa. Dall’altro, provocherebbe un’alterazione degli equilibri istituzionali, tenuto conto che la maggioranza beneficiaria del premio sarebbe in grado di eleggere gli organi di garanzia che restano in carica per un tempo più lungo della legislatura.

Tale modalità di attribuzione del premio di maggioranza stabilita dalle predette disposizioni comprometterebbe, inoltre, l’eguaglianza del voto e cioè la parità di condizione dei cittadini nel momento in cui il voto viene espresso, in violazione dell’art. 48, secondo comma, Cost. La distorsione che ne risulta non costituirebbe, infatti, un mero inconveniente di fatto, ma sarebbe il risultato di un meccanismo irrazionale normativamente programmato per determinare tale esito.

1.2.– Analoghe censure sono rivolte all’art. 17 del d.lgs. n. 533 del 1993 (concernente la disciplina dell’elezione del Senato della Repubblica), nella parte in cui stabilisce che l’Ufficio elettorale regionale verifica «se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell’àmbito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all’unità superiore» (comma 2) e che, in caso negativo, «l’ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore» (comma 4).

Anche tali disposizioni, nella parte in cui non subordinano l’attribuzione del premio di maggioranza su scala regionale al raggiungimento di una soglia minima di voti, determinerebbero, irragionevolmente, una oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica. Inoltre, avrebbero creato un meccanismo intrinsecamente irrazionale, in contrasto con lo scopo di assicurare la governabilità. Infatti, essendo detto premio diverso per ogni Regione, il risultato sarebbe una somma casuale dei premi regionali, che potrebbero finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto sostanzialmente omogenea, così da compromettere sia il funzionamento della forma di governo parlamentare, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere (art. 94, primo comma, Cost.), sia l’esercizio della funzione legislativa, che l’art. 70 Cost. attribuisce alla Camera ed al Senato.

Le predette disposizioni violerebbero anche gli artt. 3 e 48, secondo comma, Cost., in quanto, posto che l’entità del premio, in favore della lista o coalizione che ha ottenuto più voti, varia da Regione a Regione ed è maggiore in quelle più grandi e popolose, il peso del voto – che dovrebbe essere uguale e contare allo stesso modo ai fini della traduzione in seggi – sarebbe diverso a seconda della collocazione geografica dei cittadini elettori.

1.3.– La Corte di cassazione censura, infine, l’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957 e, in via consequenziale, l’art. 59 del medesimo d.P.R., nonché l’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono: l’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, che «Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista»; l’art. 59 del medesimo d.P.R. n. 361, che «Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista»; nonché l’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993, che «Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta».

Tali disposizioni, ad avviso del rimettente, violerebbero gli artt. 56, primo comma, e 58, primo comma, Cost., i quali stabiliscono che il suffragio è diretto per l’elezione dei deputati e dei senatori; l’art. 48, secondo comma, Cost., in virtù del quale il voto è personale e libero; l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 3 del protocollo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito, CEDU), ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), che riconosce al popolo il diritto alla «scelta del corpo legislativo»; e l’art. 49 Cost. Dette norme, non consentendo all’elettore di esprimere alcuna preferenza per i candidati, ma solo di scegliere una lista di partito, cui è rimessa la designazione di tutti i candidati, renderebbero, infatti, il voto sostanzialmente “indiretto”, posto che i partiti non potrebbero sostituirsi al corpo elettorale e che l’art. 67 Cost. presupporrebbe l’esistenza di un mandato conferito direttamente dagli elettori. Inoltre, sottraendo all’elettore la facoltà di scegliere l’eletto, farebbero sì che il voto non sia libero, né personale.

2.– In ordine all’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale in esame, va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, siffatto controllo ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) «va limitato all’adeguatezza delle motivazioni in ordine ai presupposti in base ai quali il giudizio a quo possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un petitum, separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice remittente sia chiamato a decidere» (tra le molte, sentenza n. 263 del 1994). Il riscontro dell’interesse ad agire e la verifica della legittimazione delle parti, nonché della giurisdizione del giudice rimettente, ai fini dell’apprezzamento della rilevanza dell’incidente di legittimità costituzionale, sono, inoltre, rimessi alla valutazione del giudice a quo e non sono suscettibili di riesame da parte di questa Corte, qualora sorretti da una motivazione non implausibile (fra le più recenti, sentenze n. 91 del 2013, n. 280 del 2012, n. 279 del 2012, n. 61 del 2012, n. 270 del 2010).

Nella specie, la Corte di cassazione, con motivazione ampia, articolata ed approfondita, ha plausibilmente argomentato in ordine sia alla pregiudizialità delle questioni di legittimità costituzionale rispetto alla definizione del giudizio principale, sia alla rilevanza delle medesime.

Essa ha affermato che nel giudizio principale è stata proposta un’azione di accertamento avente ad oggetto il diritto di voto, finalizzata – come tutte le azioni di tale natura, la cui generale ammissibilità è desunta dal principio dell’interesse ad agire – ad accertare la portata del diritto, ritenuta incerta. L’esistenza di detto interesse e della giurisdizione – ha sottolineato l’ordinanza – costituisce, peraltro, oggetto di un giudicato interno. La sussistenza dell’uno e dell’altra è stata, infatti, contestata dalle Amministrazioni nella fase di merito, con eccezione rigettata dal Tribunale e dalla Corte d’appello di Milano, e non è stata reiterata dinanzi alla Corte di cassazione mediante la proposizione di ricorso incidentale, con la conseguenza che deve ritenersi definitivamente precluso il riesame di tale profilo.

Il rimettente, con argomentazioni plausibili, ha altresì sottolineato, in ordine alla natura ed oggetto dell’azione, che gli attori hanno agito allo scopo «di rimuovere un pregiudizio», frutto di «una (già avvenuta) modificazione della realtà giuridica che postula di essere rimossa mediante un’attività ulteriore, giuridica e materiale, che consenta ai cittadini elettori di esercitare realmente il diritto di voto in modo pieno e in sintonia con i valori costituzionali». A suo avviso, gli attori hanno, quindi, chiesto al giudice ordinario – in qualità di giudice dei diritti – di accertare la portata del proprio diritto di voto, resa incerta da una normativa elettorale in ipotesi incostituzionale, previa l’eventuale proposizione della relativa questione. Pertanto, l’eventuale accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale non esaurirebbe la tutela richiesta nel giudizio principale, che si realizzerebbe solo a seguito ed in virtù della pronuncia con la quale il giudice ordinario accerta il contenuto del diritto dell’attore, all’esito della sentenza di questa Corte.

Al riguardo, in ordine ai presupposti della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, va ricordato che, secondo un principio enunciato da questa Corte fin dalle sue prime pronunce, «la circostanza che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice a quo non impedisce di considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi» (sentenza n. 4 del 2000; ma analoga affermazione era già contenuta nella sentenza n. 59 del 1957), anche allo scopo di scongiurare «la esclusione di ogni garanzia e di ogni controllo» su taluni atti legislativi (nella specie le leggi-provvedimento: sentenza n. 59 del 1957).

Nel caso in esame, tale condizione è soddisfatta, perchè il petitum oggetto del giudizio principale è costituito dalla pronuncia di accertamento del diritto azionato, in ipotesi condizionata dalla decisione delle sollevate questioni di legittimità costituzionale, non risultando l’accertamento richiesto al giudice comune totalmente assorbito dalla sentenza di questa Corte, in quanto residuerebbe la verifica delle altre condizioni cui la legge fa dipendere il riconoscimento del diritto di voto. Per di più, nella fattispecie qui in esame, la questione ha ad oggetto un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione, il diritto di voto, che ha come connotato essenziale il collegamento ad un interesse del corpo sociale nel suo insieme, ed è proposta allo scopo di porre fine ad una situazione di incertezza sulla effettiva portata del predetto diritto determinata proprio da «una (già avvenuta) modificazione della realtà giuridica», in ipotesi frutto delle norme censurate.

L’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nel corso di tale giudizio si desume precisamente dalla peculiarità e dal rilievo costituzionale, da un lato, del diritto oggetto di accertamento; dall’altro, della legge che, per il sospetto di illegittimità costituzionale, ne rende incerta la portata. Detta ammissibilità costituisce anche l’ineludibile corollario del principio che impone di assicurare la tutela del diritto inviolabile di voto, pregiudicato – secondo l’ordinanza del giudice rimettente – da una normativa elettorale non conforme ai principi costituzionali, indipendentemente da atti applicativi della stessa, in quanto già l’incertezza sulla portata del diritto costituisce una lesione giuridicamente rilevante. L’esigenza di garantire il principio di costituzionalità rende quindi imprescindibile affermare il sindacato di questa Corte – che «deve coprire nella misura più ampia possibile l’ordinamento giuridico» (sentenza n. 387 del 1996) – anche sulle leggi, come quelle relative alle elezioni della Camera e del Senato, «che più difficilmente verrebbero per altra via ad essa sottoposte» (sentenze n. 384 del 1991 e n. 226 del 1976).

Nel quadro di tali principi, le sollevate questioni di legittimità costituzionale sono ammissibili, anche in linea con l’esigenza che non siano sottratte al sindacato di costituzionalità le leggi, quali quelle concernenti le elezioni della Camera e del Senato, che definiscono le regole della composizione di organi costituzionali essenziali per il funzionamento di un sistema democratico-rappresentativo e che quindi non possono essere immuni da quel sindacato. Diversamente, si finirebbe con il creare una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale proprio in un ambito strettamente connesso con l’assetto democratico, in quanto incide sul diritto fondamentale di voto; per ciò stesso, si determinerebbe un vulnus intollerabile per l’ordinamento costituzionale complessivamente considerato.

3.– Nel merito, la prima delle questioni in esame riguarda il premio di maggioranza assegnato per la elezione della Camera dei deputati. L’art. 83 del d.P.R. n. 361 del 1957 prevede che l’Ufficio elettorale nazionale verifichi «se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi» (comma 1, n. 5), sulla base dall’attribuzione di seggi in ragione proporzionale; e stabilisce, in caso negativo, che ad essa venga attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere quella consistenza (comma 2).

Secondo la Corte di cassazione, tali disposizioni, non subordinando l’attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e, quindi, trasformando una maggioranza relativa di voti, potenzialmente anche molto modesta, in una maggioranza assoluta di seggi, avrebbero stabilito, in violazione dell’art. 3 Cost., un meccanismo di attribuzione del premio manifestamente irragionevole, tale da determinare una oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica, lesiva della stessa eguaglianza del voto, peraltro neppure idonea ad assicurare la stabilità di governo.

3.1.– La questione è fondata.

Questa Corte ha da tempo ricordato che l’Assemblea Costituente, «pur manifestando, con l’approvazione di un ordine del giorno, il favore per il sistema proporzionale nell’elezione dei membri della Camera dei deputati, non intese irrigidire questa materia sul piano normativo, costituzionalizzando una scelta proporzionalistica o disponendo formalmente in ordine ai sistemi elettorali, la configurazione dei quali resta affidata alla legge ordinaria» (sentenza n. 429 del 1995). Pertanto, la «determinazione delle formule e dei sistemi elettorali costituisce un ambito nel quale si esprime con un massimo di evidenza la politicità della scelta legislativa» (sentenza n. 242 del 2012; ordinanza n. 260 del 2002; sentenza n. 107 del 1996). Il principio costituzionale di eguaglianza del voto – ha inoltre rilevato questa Corte – esige che l’esercizio dell’elettorato attivo avvenga in condizione di parità, in quanto «ciascun voto contribuisce potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi» (sentenza n. 43 del 1961), ma «non si estende […] al risultato concreto della manifestazione di volontà dell’elettore […] che dipende […] esclusivamente dal sistema che il legislatore ordinario, non avendo la Costituzione disposto al riguardo, ha adottato per le elezioni politiche e amministrative, in relazione alle mutevoli esigenze che si ricollegano alle consultazioni popolari» (sentenza n. 43 del 1961).

Non c’è, in altri termini, un modello di sistema elettorale imposto dalla Carta costituzionale, in quanto quest’ultima lascia alla discrezionalità del legislatore la scelta del sistema che ritenga più idoneo ed efficace in considerazione del contesto storico.

Il sistema elettorale, tuttavia, pur costituendo espressione dell’ampia discrezionalità legislativa, non è esente da controllo, essendo sempre censurabile in sede di giudizio di costituzionalità quando risulti manifestamente irragionevole (sentenze n. 242 del 2012 e n. 107 del 1996; ordinanza n. 260 del 2002).

Nella specie, proprio con riguardo alle norme della legge elettorale della Camera qui in esame, relative all’attribuzione del premio di maggioranza in difetto del presupposto di una soglia minima di voti o di seggi, questa Corte, pur negando la possibilità di sindacare in sede di giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo profili di illegittimità costituzionale, in particolare attinenti alla ragionevolezza delle predette norme, ha già segnalato l’esigenza che il Parlamento consideri con attenzione alcuni profili di un simile meccanismo. Alcuni aspetti problematici sono stati ravvisati nella circostanza che il meccanismo premiale è foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione della lista di maggioranza relativa, in quanto consente ad una lista che abbia ottenuto un numero di voti anche relativamente esiguo di acquisire la maggioranza assoluta dei seggi. In tal modo si può verificare in concreto una distorsione fra voti espressi ed attribuzione di seggi che, pur essendo presente in qualsiasi sistema elettorale, nella specie assume una misura tale da comprometterne la compatibilità con il principio di eguaglianza del voto (sentenze n. 15 e n. 16 del 2008). Successivamente, questa Corte, stante l’inerzia del legislatore, ha rinnovato l’invito al Parlamento a considerare con attenzione i punti problematici della disciplina, così come risultante dalle modifiche introdotte con la legge n. 270 del 2005, ed ha nuovamente sottolineato i profili di irrazionalità segnalati nelle precedenti occasioni sopra ricordate, insiti nell’«attribuzione dei premi di maggioranza senza la previsione di alcuna soglia minima di voti e/o di seggi» (sentenza n. 13 del 2012); profili ritenuti, tuttavia, insindacabili in una sede diversa dal giudizio di legittimità costituzionale.

Gli stessi rilievi, nella perdurante inerzia del legislatore ordinario, non possono che essere ribaditi e, conseguentemente, devono ritenersi fondate le censure concernenti l’art. 83, comma 1, n. 5, e comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957. Tali disposizioni, infatti, non superano lo scrutinio di proporzionalità e di ragionevolezza, al quale soggiacciono anche le norme inerenti ai sistemi elettorali.

In ambiti connotati da un’ampia discrezionalità legislativa, quale quello in esame, siffatto scrutinio impone a questa Corte di verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio deve svolgersi «attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti» (sentenza n. 1130 del 1988). Il test di proporzionalità utilizzato da questa Corte come da molte delle giurisdizioni costituzionali europee, spesso insieme con quello di ragionevolezza, ed essenziale strumento della Corte di giustizia dell’Unione europea per il controllo giurisdizionale di legittimità degli atti dell’Unione e degli Stati membri, richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi.

Nella specie, le suddette condizioni non sono soddisfatte.

Le disposizioni censurate sono dirette ad agevolare la formazione di una adeguata maggioranza parlamentare, allo scopo di garantire la stabilità del governo del Paese e di rendere più rapido il processo decisionale, ciò che costituisce senz’altro un obiettivo costituzionalmente legittimo. Questo obiettivo è perseguito mediante un meccanismo premiale destinato ad essere attivato ogniqualvolta la votazione con il sistema proporzionale non abbia assicurato ad alcuna lista o coalizione di liste un numero di voti tale da tradursi in una maggioranza anche superiore a quella assoluta di seggi (340 su 630). Se dunque si verifica tale eventualità, il meccanismo premiale garantisce l’attribuzione di seggi aggiuntivi (fino alla soglia dei 340 seggi) a quella lista o coalizione di liste che abbia ottenuto anche un solo voto in più delle altre, e ciò pure nel caso che il numero di voti sia in assoluto molto esiguo, in difetto della previsione di una soglia minima di voti e/o di seggi.

Le disposizioni censurate non si limitano, tuttavia, ad introdurre un correttivo (ulteriore rispetto a quello già costituito dalla previsione di soglie di sbarramento all’accesso, di cui al n. 3 ed al n. 6 del medesimo comma 1 del citato art. 83, qui non censurati) al sistema di trasformazione dei voti in seggi «in ragione proporzionale», stabilito dall’art. 1, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 361 del 1957, in vista del legittimo obiettivo di favorire la formazione di stabili maggioranze parlamentari e quindi di stabili governi, ma rovesciano la ratio della formula elettorale prescelta dallo stesso legislatore del 2005, che è quella di assicurare la rappresentatività dell’assemblea parlamentare. In tal modo, dette norme producono una eccessiva divaricazione tra la composizione dell’organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l’art. 1, secondo comma, Cost.

In altri termini, le disposizioni in esame non impongono il raggiungimento di una soglia minima di voti alla lista (o coalizione di liste) di maggioranza relativa dei voti; e ad essa assegnano automaticamente un numero anche molto elevato di seggi, tale da trasformare, in ipotesi, una formazione che ha conseguito una percentuale pur molto ridotta di suffragi in quella che raggiunge la maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea. Risulta, pertanto, palese che in tal modo esse consentono una illimitata compressione della rappresentatività dell’assemblea parlamentare, incompatibile con i principi costituzionali in base ai quali le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della «rappresentanza politica nazionale» (art. 67 Cost.), si fondano sull’espressione del voto e quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono affidate funzioni fondamentali, dotate di «una caratterizzazione tipica ed infungibile» (sentenza n. 106 del 2002), fra le quali vi sono, accanto a quelle di indirizzo e controllo del governo, anche le delicate funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione (art. 138 Cost.): ciò che peraltro distingue il Parlamento da altre assemblee rappresentative di enti territoriali.

Il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza prefigurato dalle norme censurate, inserite nel sistema proporzionale introdotto con la legge n. 270 del 2005, in quanto combinato con l’assenza di una ragionevole soglia di voti minima per competere all’assegnazione del premio, è pertanto tale da determinare un’alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto (art. 48, secondo comma, Cost.). Esso, infatti, pur non vincolando il legislatore ordinario alla scelta di un determinato sistema, esige comunque che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi (sentenza n. 43 del 1961) ed assume sfumature diverse in funzione del sistema elettorale prescelto. In ordinamenti costituzionali omogenei a quello italiano, nei quali pure è contemplato detto principio e non è costituzionalizzata la formula elettorale, il giudice costituzionale ha espressamente riconosciuto, da tempo, che, qualora il legislatore adotti il sistema proporzionale, anche solo in modo parziale, esso genera nell’elettore la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del “peso” del voto “in uscita”, ai fini dell’attribuzione dei seggi, che non sia necessaria ad evitare un pregiudizio per la funzionalità dell’organo parlamentare (BVerfGE, sentenza 3/11 del 25 luglio 2012; ma v. già la sentenza n. 197 del 22 maggio 1979 e la sentenza n. 1 del 5 aprile 1952).

Le norme censurate, pur perseguendo un obiettivo di rilievo costituzionale, qual è quello della stabilità del governo del Paese e dell’efficienza dei processi decisionali nell’ambito parlamentare, dettano una disciplina che non rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti, ponendosi in contrasto con gli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost. In definitiva, detta disciplina non è proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, posto che determina una compressione della funzione rappresentativa dell’assemblea, nonché dell’eguale diritto di voto, eccessiva e tale da produrre un’alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l’intera architettura dell’ordinamento costituzionale vigente.

Deve, quindi, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 1, n. 5, e comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957.

4.– Le medesime argomentazioni vanno svolte anche in relazione alle censure sollevate, in relazione agli stessi parametri costituzionali, nei confronti dell’art. 17, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 533 del 1993, che disciplina il premio di maggioranza per le elezioni del Senato della Repubblica, prevedendo che l’Ufficio elettorale regionale, qualora la coalizione di liste o la singola lista, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell’àmbito della circoscrizione, non abbiano conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, assegni alle medesime un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione.

Anche queste norme, nell’attribuire in siffatto modo il premio della maggioranza assoluta, in ambito regionale, alla lista (o coalizione di liste) che abbia ottenuto semplicemente un numero maggiore di voti rispetto alle altre liste, in difetto del raggiungimento di una soglia minima, contengono una disciplina manifestamente irragionevole, che comprime la rappresentatività dell’assemblea parlamentare, attraverso la quale si esprime la sovranità popolare, in misura sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito (garantire la stabilità di governo e l’efficienza decisionale del sistema), incidendo anche sull’eguaglianza del voto, in violazione degli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost.

Nella specie, il test di proporzionalità evidenzia, oltre al difetto di proporzionalità in senso stretto della disciplina censurata, anche l’inidoneità della stessa al raggiungimento dell’obiettivo perseguito, in modo più netto rispetto alla disciplina prevista per l’elezione della Camera dei deputati. Essa, infatti, stabilendo che l’attribuzione del premio di maggioranza è su scala regionale, produce l’effetto che la maggioranza in seno all’assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali, che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto nell’insieme sostanzialmente omogenea. Ciò rischia di compromettere sia il funzionamento della forma di governo parlamentare delineata dalla Costituzione repubblicana, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere (art. 94, primo comma, Cost.), sia l’esercizio della funzione legislativa, che l’art. 70 Cost. attribuisce collettivamente alla Camera ed al Senato. In definitiva, rischia di vanificare il risultato che si intende conseguire con un’adeguata stabilità della maggioranza parlamentare e del governo. E benché tali profili costituiscano, in larga misura, l’oggetto di scelte politiche riservate al legislatore ordinario, questa Corte ha tuttavia il dovere di verificare se la disciplina legislativa violi manifestamente, come nella specie, i principi di proporzionalità e ragionevolezza e, pertanto, sia lesiva degli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost.

Deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 533 del 1993.

5.– Occorre, infine, esaminare le censure relative all’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957 e, in via consequenziale, all’art. 59, comma 1, del medesimo d.P.R., nonché all’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono: l’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, che «Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista»; l’art. 59 del medesimo d.P.R. n. 361, che «Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista»; nonché l’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993, che «Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta».

Secondo il rimettente, tali disposizioni, non consentendo all’elettore di esprimere alcuna preferenza, ma solo di scegliere una lista di partito, cui è rimessa la designazione e la collocazione in lista di tutti i candidati, renderebbero il voto sostanzialmente “indiretto”, posto che i partiti non possono sostituirsi al corpo elettorale e che l’art. 67 Cost. presuppone l’esistenza di un mandato conferito direttamente dagli elettori. Ciò violerebbe gli artt. 56, primo comma, e 58, primo comma, Cost., l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 3 del protocollo 1 della CEDU, che riconosce al popolo il diritto alla “scelta del corpo legislativo”, e l’art. 49 Cost. Inoltre, sottraendo all’elettore la facoltà di scegliere l’eletto, farebbero sì che il voto non sia né libero, né personale, in violazione dell’art. 48, secondo comma, Cost.

5.1.– La questione è fondata nei termini di seguito precisati.

Le norme censurate, concernenti le modalità di espressione del voto per l’elezione dei componenti, rispettivamente, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, si inseriscono in un contesto normativo in base al quale tale voto avviene per liste concorrenti di candidati (art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957; art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 533 del 1993), presentati «secondo un determinato ordine», in numero «non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione» (art. 18-bis, comma 3, del d.P.R. n. 361 del 1957 ed art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 533 del 1993). Le circoscrizioni elettorali, la cui disciplina non è investita dalle censure qui esaminate, corrispondono sempre, per il Senato, ai territori delle Regioni (art. 2 del d.lgs. n. 533 del 1993); per la Camera dei deputati (Allegato A alla legge n. 270 del 2005), le circoscrizioni corrispondono ai territori regionali, con l’eccezione delle Regioni di maggiori dimensioni, nelle quali sono presenti due circoscrizioni (Piemonte, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia) o tre (Lombardia).

La ripartizione dei seggi tra le liste concorrenti è, inoltre, effettuata in ragione proporzionale, con l’eventuale attribuzione del premio di maggioranza (art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957), che è definito, per il Senato, «di coalizione regionale» (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 533 del 1993); e sono proclamati «eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l’ordine di presentazione» nella lista (art. 84, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957 ed art. 17, comma 7, del d.lgs. n. 533 del 1993).

In questo quadro, le disposizioni censurate, nello stabilire che il voto espresso dall’elettore, destinato a determinare per intero la composizione della Camera e del Senato, è un voto per la scelta della lista, escludono ogni facoltà dell’elettore di incidere sull’elezione dei propri rappresentanti, la quale dipende, oltre che, ovviamente, dal numero dei seggi ottenuti dalla lista di appartenenza, dall’ordine di presentazione dei candidati nella stessa, ordine di presentazione che è sostanzialmente deciso dai partiti. La scelta dell’elettore, in altri termini, si traduce in un voto di preferenza esclusivamente per la lista, che – in quanto presentata in circoscrizioni elettorali molto ampie, come si è rilevato – contiene un numero assai elevato di candidati, che può corrispondere all’intero numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, e li rende, di conseguenza, difficilmente conoscibili dall’elettore stesso.

Una simile disciplina priva l’elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti, scelta che è totalmente rimessa ai partiti. A tal proposito, questa Corte ha chiarito che «le funzioni attribuite ai partiti politici dalla legge ordinaria al fine di eleggere le assemblee – quali la “presentazione di alternative elettorali” e la “selezione dei candidati alle cariche elettive pubbliche” – non consentono di desumere l’esistenza di attribuzioni costituzionali, ma costituiscono il modo in cui il legislatore ordinario ha ritenuto di raccordare il diritto, costituzionalmente riconosciuto ai cittadini, di associarsi in una pluralità di partiti con la rappresentanza politica, necessaria per concorrere nell’ambito del procedimento elettorale, e trovano solo un fondamento nello stesso art. 49 Cost.» (ordinanza n. 79 del 2006). Simili funzioni devono, quindi, essere preordinate ad agevolare la partecipazione alla vita politica dei cittadini ed alla realizzazione di linee programmatiche che le formazioni politiche sottopongono al corpo elettorale, al fine di consentire una scelta più chiara e consapevole anche in riferimento ai candidati.

Sulla base di analoghi argomenti, questa Corte si è già espressa, sia pure con riferimento al sistema elettorale vigente nel 1975 per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, contraddistinto anche esso dalla ripartizione dei seggi in ragione proporzionale fra liste concorrenti di candidati. In quella occasione, la Corte ha affermato che la circostanza che il legislatore abbia lasciato ai partiti il compito di indicare l’ordine di presentazione delle candidature non lede in alcun modo la libertà di voto del cittadino: a condizione che quest’ultimo sia «pur sempre libero e garantito nella sua manifestazione di volontà, sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato incluso nella lista prescelta, attraverso il voto di preferenza» (sentenza n. 203 del 1975).

Nella specie, tale libertà risulta compromessa, posto che il cittadino è chiamato a determinare l’elezione di tutti i deputati e di tutti senatori, votando un elenco spesso assai lungo (nelle circoscrizioni più popolose) di candidati, che difficilmente conosce. Questi, invero, sono individuati sulla base di scelte operate dai partiti, che si riflettono nell’ordine di presentazione, sì che anche l’aspettativa relativa all’elezione in riferimento allo stesso ordine di lista può essere delusa, tenuto conto della possibilità di candidature multiple e della facoltà dell’eletto di optare per altre circoscrizioni sulla base delle indicazioni del partito.

In definitiva, è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione. Simili condizioni di voto, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali).

Le condizioni stabilite dalle norme censurate sono, viceversa, tali da alterare per l’intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti. Anzi, impedendo che esso si costituisca correttamente e direttamente, coartano la libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare, e pertanto contraddicono il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all’art. 48 Cost. (sentenza n. 16 del 1978).

Deve, pertanto, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 59 del d.P.R. n. 361 del 1957, nonché dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati, al fine di determinarne l’elezione.

Resta, pertanto, assorbita la questione proposta in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 3 del protocollo 1 della CEDU. Peraltro, nessun rilievo assume la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 13 marzo 2012 (caso Saccomanno e altri contro Italia), resa a seguito di un ricorso proposto da alcuni cittadini italiani che deducevano la pretesa violazione di quel parametro precisamente dalle norme elettorali qui in esame, sentenza che ha dichiarato tutti i motivi di ricorso manifestamente infondati, sul presupposto dell’«ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati in materia» (paragrafo 64). Spetta, in definitiva, a questa Corte di verificare la compatibilità delle norme in questione con la Costituzione.

6.– La normativa che resta in vigore per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale delle disposizioni oggetto delle questioni sollevate dalla Corte di cassazione è «complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell’organo costituzionale elettivo», così come richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 13 del 2012). Le leggi elettorali sono, infatti, “costituzionalmente necessarie”, in quanto «indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali» (sentenza n. 13 del 2012; analogamente, sentenze n. 15 e n. 16 del 2008, n. 13 del 1999, n. 26 del 1997, n. 5 del 1995, n. 32 del 1993, n. 47 del 1991, n. 29 del 1987), dovendosi inoltre scongiurare l’eventualità di «paralizzare il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica previsto dall’art. 88 Cost.» (sentenza n. 13 del 2012).

In particolare, la normativa che rimane in vigore stabilisce un meccanismo di trasformazione dei voti in seggi che consente l’attribuzione di tutti i seggi, in relazione a circoscrizioni elettorali che rimangono immutate, sia per la Camera che per il Senato. Ciò che resta, invero, è precisamente il meccanismo in ragione proporzionale delineato dall’art. 1 del d.P.R. n. 361 del 1957 e dall’art. 1 del d.lgs. n. 533 del 1993, depurato dell’attribuzione del premio di maggioranza; e le norme censurate riguardanti l’espressione del voto risultano integrate in modo da consentire un voto di preferenza. Non rientra tra i compiti di questa Corte valutare l’opportunità e/o l’efficacia di tale meccanismo, spettando ad essa solo di verificare la conformità alla Costituzione delle specifiche norme censurate e la possibilità immediata di procedere ad elezioni con la restante normativa, condizione, quest’ultima, connessa alla natura della legge elettorale di «legge costituzionalmente necessaria» (sentenza n. 32 del 1993). D’altra parte, la rimettente Corte di cassazione aveva significativamente puntualizzato che «la proposta questione di legittimità costituzionale non mira a far caducare l’intera legge n. 270/2005 né a sostituirla con un’altra eterogenea impingendo nella discrezionalità del legislatore, ma a ripristinare nella legge elettorale contenuti costituzionalmente obbligati (concernenti la disciplina del premio di maggioranza e delle preferenze), senza compromettere la permanente idoneità del sistema elettorale a garantire il rinnovo degli organi costituzionali», fatta salva «l’eventualità che si renda necessaria un’opera di mera cosmesi normativa e di ripulitura del testo per la presenza di frammenti normativi residui, che può essere realizzata dalla Corte costituzionale, avvalendosi dei poteri che ha a disposizione».

La presente decisione non può andare al di là di quanto ipotizzato e richiesto dal giudice rimettente.

Per quanto riguarda la possibilità per l’elettore di esprimere un voto di preferenza, eventuali apparenti inconvenienti, che comunque «non incidono sull’operatività del sistema elettorale, né paralizzano la funzionalità dell’organo» (sentenza n. 32 del 1993), possono essere risolti mediante l’impiego degli ordinari criteri d’interpretazione, alla luce di una rilettura delle norme già vigenti coerente con la pronuncia di questa Corte: come, ad esempio, con riferimento alle previsioni, di cui agli artt. 84, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, e 17, comma 7, del d.lgs. n. 533 del 1993, che, nella parte in cui stabiliscono che sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima «secondo l’ordine di presentazione», non appaiono incompatibili con l’introduzione del voto di preferenza, dovendosi ritenere l’ordine di lista operante solo in assenza di espressione della preferenza; o, ancora, con riguardo alle modalità di redazione delle schede elettorali di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 361 del 1957 ed all’art. 11, comma 3, del d.lgs n. 533 del 1993, che, nello stabilire che nella scheda devono essere riprodotti i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il fac-simile di cui agli allegati, non escludono che quegli schemi siano integrati da uno spazio per l’espressione della preferenza; o, quanto alla possibilità di intendere l’espressione della preferenza come preferenza unica, in linea con quanto risultante dal referendum del 1991, ammesso con sentenza n. 47 del 1991, in relazione alle formule elettorali proporzionali. Simili eventuali inconvenienti potranno, d’altro canto, essere rimossi anche mediante interventi normativi secondari, meramente tecnici ed applicativi della presente pronuncia e delle soluzioni interpretative sopra indicate. Resta fermo ovviamente, che lo stesso legislatore ordinario, ove lo ritenga, «potrà correggere, modificare o integrare la disciplina residua» (sentenza n. 32 del 1993).

7.– È evidente, infine, che la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, consultazione che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione, ovvero secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere.

Essa, pertanto, non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto. Vale appena ricordare che il principio secondo il quale gli effetti delle sentenze di accoglimento di questa Corte, alla stregua dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953, risalgono fino al momento di entrata in vigore della norma annullata, principio «che suole essere enunciato con il ricorso alla formula della c.d. “retroattività” di dette sentenze, vale però soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida» (sentenza n. 139 del 1984).

Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti.

Del pari, non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali.

Rileva nella specie il principio fondamentale della continuità dello Stato, che non è un’astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la continuità in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento. È pertanto fuori di ogni ragionevole dubbio – è appena il caso di ribadirlo – che nessuna incidenza è in grado di spiegare la presente decisione neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali: le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare. Tanto ciò è vero che, proprio al fine di assicurare la continuità dello Stato, è la stessa Costituzione a prevedere, ad esempio, a seguito delle elezioni, la prorogatio dei poteri delle Camere precedenti «finchè non siano riunite le nuove Camere» (art. 61 Cost.), come anche a prescrivere che le Camere, «anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni» per la conversione in legge di decreti-legge adottati dal Governo (art. 77, secondo comma, Cost.).


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 1, n. 5, e comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica);

3) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 59 del d.P.R. n. 361 del 1957, nonché dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2013.

 

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

0 Commenti

NICCOLO' MACCHIAVELLI, Il Principe, 1513

Nicolaus Maclavellus ad Magnificum Laurentium Medicem. Sogliono, el più delle volte, coloro che desiderano acquistare grazia appresso uno Principe, farseli incontro con quelle cose che infra le loro abbino più care, o delle quali vegghino lui più delettarsi; donde si vede molte volte essere loro presentati cavalli, arme, drappi d’oro, prete preziose e simili ornamenti, degni della grandezza di quelli.

Desiderando io adunque, offerirmi, alla vostra Magnificenzia con qualche testimone della servitù mia verso di quella, non ho trovato intra la mia suppellettile cosa, quale io abbia più cara o tanto esístimi quanto la cognizione delle azioni delli uomini grandi, imparata con una lunga esperienzia delle cose moderne et una continua lezione delle antique: le quali avendo io con gran diligenzia lungamente escogitate et esaminate, et ora in uno piccolo volume ridotte, mando alla Magnificenzia Vostra.

E benché io iudichi questa opera indegna della presenzia di quella, tamen confido assai che per sua umanità li debba essere accetta, considerato come da me non li possa esser fatto maggiore dono, che darle facultà di potere in brevissimo tempo intendere tutto quello che io in tanti anni e con tanti mia disagi e periculi ho conosciuto. 

La quale opera io non ho ornata né ripiena di clausule ample, o di parole ampullose e magnifiche, o di qualunque altro lenocinio o ornamento estrinseco con li quali molti sogliono le loro cose descrivere et ornare; perché io ho voluto, o che veruna cosa la onori, o che solamente la varietà della materia e la gravità del subietto la facci grata.

Né voglio sia reputata presunzione se uno uomo di basso et infimo stato ardisce discorrere e regolare e’ governi de’ principi; perché, cosí come coloro che disegnono e’ paesi si pongano bassi nel piano a considerare la natura de’ monti e de’ luoghi alti, e per considerare quella de’ bassi si pongano alto sopra monti, similmente, a conoscere bene la natura de’ populi, bisogna essere principe, et a conoscere bene quella de’ principi, bisogna essere populare. Pigli, adunque, Vostra Magnificenzia questo piccolo dono con quello animo che io lo mando; il quale se da quella fia diligentemente considerato e letto, vi conoscerà drento uno estremo mio desiderio, che Lei pervenga a quella grandezza che la fortuna e le altre sue qualità li promettano.

E, se Vostra Magnificenzia dallo apice della sua altezza qualche volta volgerà li occhi in questi luoghi bassi, conoscerà quanto io indegnamente sopporti una grande e continua malignità di fortuna.

 

Cap. 1 Quot sint genera principatuum et quibus modis acquirantur.

Tutti li stati, tutti e’ dominii che hanno avuto et hanno imperio sopra li uomini, sono stati e sono o repubbliche o principati. E’ principati sono o ereditarii, de’ quali el sangue del loro signore ne sia suto lungo tempo principe, o e’ sono nuovi. E’ nuovi, o sono nuovi tutti, come fu Milano a Francesco Sforza, o sono come membri aggiunti allo stato ereditario del principe che li acquista, come è el regno di Napoli al re di Spagna. Sono questi dominii cosí acquistati, o consueti a vivere sotto uno principe, o usi ad essere liberi; et acquistonsi, o con le armi d’altri o con le proprie, o per fortuna o per virtù.

 

Cap. 2 De principatibus hereditariis.

Io lascerò indrieto el ragionare delle repubbliche, perché altra volta ne ragionai a lungo. Volterommi solo al principato, et andrò tessendo li orditi soprascritti, e disputerò come questi principati si possino governare e mantenere.

Dico, adunque, che nelli stati ereditarii et assuefatti al sangue del loro principe sono assai minori difficultà a mantenerli che ne’ nuovi; perché basta solo non preterire l’ordine de’ sua antinati, e di poi temporeggiare con li accidenti; in modo che, se tale principe è di ordinaria industria, sempre si manterrà nel suo stato, se non è una estraordinaria et eccessiva forza che ne lo privi, e privato che ne fia, quantunque di sinistro abbi l’occupatore, lo riacquista.

Noi abbiamo in Italia, in exemplis, el duca di Ferrara, il quale non ha retto alli assalti de’ Viniziani nello 84, né a quelli di papa Iulio nel 10, per altre cagioni che per essere antiquato in quello dominio. Perché el principe naturale ha minori cagioni e minore necessità di offendere: donde conviene che sia più amato; e se estraordinarii vizii non lo fanno odiare, è ragionevole che naturalmente sia benevoluto da’ sua.

E nella antiquità e continuazione del dominio sono spente le memorie e le cagioni delle innovazioni: perché sempre una mutazione lascia lo addentellato per la edificazione dell’altra

 

Cap. 3 De principatibus mixtis.

Ma nel principato nuovo consistono le difficultà. E prima, se non è tutto nuovo, ma come membro, che si può chiamare tutto insieme quasi misto, le variazioni sua nascono in prima da una naturale difficultà, la quale è in tutti e’ principati nuovi: le quali sono che li uomini mutano volentieri signore, credendo migliorare; e questa credenza gli fa pigliare l’arme contro a quello; di che s’ingannono, perché veggono poi per esperienzia avere peggiorato.

Il che depende da un’altra necessità naturale et ordinaria, quale fa che sempre bisogni offendere quelli di chi si diventa nuovo principe, e con gente d’arme, e con infinite altre iniurie che si tira dietro el nuovo acquisto; in modo che tu hai inimici tutti quelli che hai offesi in occupare quello principato, e non ti puoi mantenere amici quelli che vi ti hanno messo, per non li potere satisfare in quel modo che si erano presupposto e per non potere tu usare contro di loro medicine forti, sendo loro obligato; perché sempre, ancora che uno sia fortissimo in sulli eserciti, ha bisogno del favore de’ provinciali a intrare in una provincia.

Per queste ragioni Luigi XII re di Francia occupò subito Milano, e subito lo perdé; e bastò a torgnene la prima volta le forze proprie di Lodovico; perché quelli populi che li aveano aperte le porte, trovandosi ingannati della opinione loro e di quello futuro bene che si avevano presupposto, non potevono sopportare e’ fastidii del nuovo principe.

È ben vero che, acquistandosi poi la seconda volta e’ paesi rebellati, si perdono con più difficultà; perché el signore, presa occasione dalla rebellione, è meno respettivo ad assicurarsi con punire e’ delinquenti, chiarire e’ sospetti, provvedersi nelle parti più deboli. In modo che, se a fare perdere Milano a Francia bastò, la prima volta, uno duca Lodovico che romoreggiassi in su’ confini, a farlo di poi perdere la seconda li bisognò avere, contro, el mondo tutto, e che li eserciti sua fussino spenti o fugati di Italia: il che nacque dalle cagioni sopradette.

Non di manco, e la prima e la seconda volta, li fu tolto. Le cagioni universali della prima si sono discorse: resta ora a dire quelle della seconda, e vedere che remedii lui ci aveva, e quali ci può avere uno che fussi ne’ termini sua, per potersi mantenere meglio nello acquisto che non fece Francia. Dico, per tanto che questi stati, quali acquistandosi si aggiungono a uno stato antiquo di quello che acquista, o sono della medesima provincia e della medesima lingua, o non sono.

Quando e’ sieno, è facilità grande a tenerli, massime quando non sieno usi a vivere liberi; et a possederli securamente basta avere spenta la linea del principe che li dominava, perché nelle altre cose, mantenendosi loro le condizioni vecchie e non vi essendo disformità di costumi, li uomini si vivono quietamente; come s’è visto che ha fatto la Borgogna, la Brettagna, la Guascogna e la Normandia, che tanto tempo sono state con Francia; e benché vi sia qualche di sformità di lingua, non di manco e’ costumi sono simili, e possonsi fra loro facilmente comportare.

E chi le acquista, volendole tenere, debbe avere dua respetti: l’uno, che il sangue del loro principe antiquo si spenga; l’altro, di non alterare né loro legge né loro dazii; talmente che in brevissimo tempo diventa, con loro principato antiquo, tutto uno corpo. Ma, quando si acquista stati in una provincia disforme di lingua, di costumi e di ordini, qui sono le difficultà; e qui bisogna avere gran fortuna e grande industria a tenerli; et uno de’ maggiori remedii e più vivi sarebbe che la persona di chi acquista vi andassi ad abitare. Questo farebbe più secura e più durabile quella possessione: come ha fatto el Turco, di Grecia; il quale, con tutti li altri ordini osservati da lui per tenere quello stato, se non vi fussi ito ad abitare, non era possibile che lo tenessi. Perché, standovi, si veggono nascere e’ disordini, e presto vi puoi rimediare; non vi stando, s’intendono quando sono grandi e non vi è più remedio.

Non è, oltre a questo, la provincia spogliata da’ tua officiali; satisfannosi e’ sudditi del ricorso propinquo al principe; donde hanno più cagione di amarlo, volendo esser buoni, e, volendo essere altrimenti, di temerlo. Chi delli esterni volessi assaltare quello stato, vi ha più respetto; tanto che, abitandovi, lo può con grandissima difficultà perdere. L’altro migliore remedio è mandare colonie in uno o in duo luoghi che sieno quasi compedi di quello stato; perché è necessario o fare questo o tenervi assai gente d’arme e fanti.

Nelle colonie non si spende molto; e sanza sua spesa, o poca, ve le manda e tiene; e solamente offende coloro a chi toglie e’ campi e le case, per darle a’ nuovi abitatori, che sono una minima parte di quello stato; e quelli ch’elli offende, rimanendo dispersi e poveri, non li possono mai nuocere; e tutti li altri rimangono da uno canto inoffesi, e per questo doverrebbono quietarsi, dall’altro paurosi di non errare, per timore che non intervenissi a loro come a quelli che sono stati spogliati. Concludo che queste colonie non costono, sono più fedeli, etoffendono meno; e li offesi non possono nuocere sendo poveri e dispersi, come è detto. Per il che si ha a notare che li uomini si debbono o vezzeggiare o spegnere; perché si vendicano delle leggieri offese, delle gravi non possono: sí che l’offesa che si fa all’uomo debbe essere in modo che la non tema la vendetta.

Ma tenendovi, in cambio di colonie, gente d’arme si spende più assai, avendo a consumare nella guardia tutte le intrate di quello stato; in modo che lo acquisto li torna perdita, et offende molto più, perché nuoce a tutto quello stato, tramutando con li alloggiamenti el suo esercito; del quale disagio ognuno ne sente, e ciascuno li diventa inimico; e sono inimici che li possono nuocere rimanendo battuti in casa loro. Da ogni parte dunque questa guardia è inutile, come quella delle colonie è utile. Debbe ancora chi è in una provincia disforme come è detto, farsi capo e defensore de’ vicini minori potenti, et ingegnarsi di indebolire e’ potenti di quella, e guardarsi che per accidente alcuno non vi entri uno forestiere potente quanto lui.

E sempre interverrà che vi sarà messo da coloro che saranno in quella malcontenti o per troppa ambizione o per paura: come si vidde già che li Etoli missono e’ Romani in Grecia; et in ogni altra provincia che li entrorono, vi furono messi da’ provinciali. E l’ordine delle cose è, che subito che uno forestiere potente entra in una provincia, tutti quelli che sono in essa meno potenti li aderiscano, mossi da invidia hanno contro a chi è suto potente sopra di loro; tanto che, respetto a questi minori potenti, lui non ha a durare fatica alcuna a guadagnarli, perché subito tutti insieme fanno uno globo col suo stato che lui vi ha acquistato.

Ha solamente a pensare che non piglino troppe forze e troppa autorità; e facilmente può, con le forze sua e col favore loro sbassare quelli che sono potenti, per rimanere in tutto arbitro di quella provincia. E chi non governerà bene questa parte, perderà presto quello che arà acquistato; e, mentre che lo terrà, vi arà dentro infinite difficultà e fastidii.

E’ Romani, nelle provincie che pigliorono, osservorono bene queste parti; e mandorono le colonie, intratennono e’ men potenti sanza crescere loro potenzia, abbassorono e’ potenti, e non vi lasciorono prendere reputazione a’ potenti forestieri. E voglio mi basti solo la provincia di Grecia per esemplo. Furono intrattenuti da loro li Achei e li Etoli; fu abbassato el regno de’ Macedoni; funne cacciato Antioco; né mai e’ meriti delli Achei o delli Etoli feciono che permettessino loro accrescere alcuno stato; né le persuasioni di Filippo l’indussono mai ad esserli amici sanza sbassarlo; né la potenzia di Antioco possé fare li consentissino che tenessi in quella provincia alcuno stato.

Perché e’ Romani feciono, in questi casi, quello che tutti e’ principi savi debbono fare: li quali, non solamente hanno ad avere riguardo alli scandoli presenti, ma a’ futuri, et a quelli con ogni industria ovviare; perché, prevedendosi discosto, facilmente vi si può rimediare; ma, aspettando che ti si appressino, la medicina non è a tempo, perché la malattia è diventata incurabile.

Et interviene di questa come dicono e’ fisici dello etico, che nel principio del suo male è facile a curare e difficile a conoscere, ma, nel progresso del tempo, non l’avendo in principio conosciuta né medicata, diventa facile a conoscere e difficile a curare. Cosí interviene nelle cose di stato; perché, conoscendo discosto, il che non è dato se non a uno prudente, e’ mali che nascono in quello, si guariscono presto; ma quando, per non li avere conosciuti si lasciono crescere in modo che ognuno li conosce, non vi è più remedio. Però e’ Romani, vedendo discosto l’inconvenienti, vi rimediorono sempre; e non li lasciorono mai seguire per fuggire una guerra, perché sapevano che la guerra non si lieva, ma si differisce a vantaggio d’altri; però vollono fare con Filippo et Antioco guerra in Grecia per non la avere a fare con loro in Italia; e potevano per allora fuggire l’una e l’altra; il che non vollono.

Né piacque mai loro quello che tutto dí è in bocca de’ savî de’ nostri tempi, di godere el benefizio del tempo, ma sí bene quello della virtù e prudenza loro; perché el tempo si caccia innanzi ogni cosa, e può condurre seco bene come male, e male come bene. Ma torniamo a Francia, et esaminiamo se delle cose dette ne ha fatta alcuna; e parlerò di Luigi, e non di Carlo come di colui che, per avere tenuta più lunga possessione in Italia, si sono meglio visti e’ sua progressi: e vedrete come elli ha fatto el contrario di quelle cose che si debbono fare per tenere uno stato disforme.

El re Luigi fu messo in Italia dalla ambizione de’ Viniziani, che volsono guadagnarsi mezzo lo stato di Lombardia per quella venuta. Io non voglio biasimare questo partito preso dal re; perché, volendo cominciare a mettere uno piè in Italia, e non avendo in questa provincia amici, anzi sendoli, per li portamenti del re Carlo, serrate tutte le porte, fu forzato prendere quelle amicizie che poteva: e sarebbeli riuscito el partito ben preso, quando nelli altri maneggi non avessi fatto errore alcuno. Acquistata, adunque, el re la Lombardia, si riguadagnò subito quella reputazione che li aveva tolta Carlo: Genova cedé; Fiorentini li diventorono amici; Marchese di Mantova, Duca di Ferrara, Bentivogli, Madonna di Furlí, Signore di Faenza, di Pesaro, di Rimino, di Camerino, di Piombino, Lucchesi, Pisani, Sanesi, ognuno se li fece incontro per essere suo amico. Et allora posserno considerare Viniziani la temerità del partito preso da loro; li quali, per acquistare dua terre in Lombardia, feciono signore, el re, di dua terzi di Italia.

Consideri ora uno con quanta poca difficultà posseva il re tenere in Italia la sua reputazione, se elli avessi osservate le regole soprascritte, e tenuti securi e difesi tutti quelli sua amici, li quali, per essere gran numero e deboli e paurosi, chi della Chiesia, chi de’ Viniziani, erano sempre necessitati a stare seco; e per il mezzo loro poteva facilmente assicurarsi di chi ci restava grande.

Ma lui non prima fu in Milano, che fece il contrario, dando aiuto a papa Alessandro, perché elli occupassi la Romagna. Né si accorse, con questa deliberazione, che faceva sé debole, togliendosi li amici e quelli che se li erano gittati in grembo, e la Chiesa grande, aggiugnendo allo spirituale, che gli dà tanta autorità, tanto temporale. E, fatto uno primo errore, fu costretto a seguitare; in tanto che, per porre fine alla ambizione di Alessandro e perché non divenissi signore di Toscana, fu forzato venire in Italia. Non li bastò avere fatto grande la Chiesia e toltisi li amici, che, per volere il regno di Napoli, lo divise con il re di Spagna; e, dove lui era prima arbitro d’Italia e’ vi misse uno compagno, a ciò che li ambiziosi di quella provincia e mal contenti di lui avessino dove ricorrere; e, dove posseva lasciare in quello regno uno re suo pensionario, e’ ne lo trasse, per mettervi uno che potessi cacciarne lui. È cosa veramente molto naturale et ordinaria desiderare di acquistare; e sempre, quando li uomini lo fanno che possano, saranno laudati, o non biasimati; ma, quando non possono, e vogliono farlo in ogni modo, qui è l’errore et il biasimo.

Se Francia, adunque posseva con le forze sua assaltare Napoli, doveva farlo; se non poteva, non doveva dividerlo. E se la divisione fece, co’ Viniziani, di Lombardia meritò scusa, per avere con quella messo el piè in Italia, questa merita biasimo, per non essere escusata da quella necessità. Aveva, dunque, Luigi fatto questi cinque errori: spenti e’ minori potenti; accresciuto in Italia potenzia a uno potente, messo in quella uno forestiere potentissimo, non venuto ad abitarvi, non vi messo colonie. E’ quali errori ancora, vivendo lui, possevano non lo offendere, se non avessi fatto el sesto, di tòrre lo stato a’ Viniziani: perché, quando non avessi fatto grande la Chiesia né messo in Italia Spagna, era ben ragionevole e necessario abbassarli; ma avendo preso quelli primi partiti, non doveva mai consentire alla ruina loro: perché, sendo quelli potenti, arebbono sempre tenuti li altri discosto dalla impresa di Lombardia, sí perché Viniziani non vi arebbono consentito sanza diventarne signori loro, sí perché li altri non arebbono voluto torla a Francia per darla a loro, et andare a urtarli tutti e dua non arebbono avuto animo.

E se alcuno dicesse: el re Luigi cedé ad Alessandro la Romagna et a Spagna el Regno per fuggire una guerra; respondo, con le ragioni dette di sopra, che non si debbe mai lasciare seguire uno disordine per fuggire una guerra, perché la non si fugge, ma si differisce a tuo disavvantaggio. E se alcuni altri allegassino la fede che il re aveva data al papa, di fare per lui quella impresa, per la resoluzione del suo matrimonio e il cappello di Roano, respondo con quello che per me di sotto si dirà circa la fede de’ principi e come la si debbe osservare. Ha perduto, adunque, el re Luigi la Lombardia per non avere osservato alcuno di quelli termini osservati da altri che hanno preso provincie e volutole tenere. Né è miraculo alcuno questo, ma molto ordinario e ragionevole.

E di questa materia parlai a Nantes con Roano, quando il Valentino, che cosí era chiamato popularmente Cesare Borgia, figliuolo di papa Alessandro, occupava la Romagna; perché, dicendomi el cardinale di Roano che li Italiani non si intendevano della guerra, io li risposi che e’ Franzesi non si intendevano dello stato; perché, se se n’intendessino, non lascerebbono venire la Chiesia in tanta grandezza. E per esperienzia s’è visto che la grandezza, in Italia, di quella e di Spagna è stata causata da Francia, e la ruina sua causata da loro. Di che si cava una regola generale, la quale mai o raro falla: che chi è cagione che uno diventi potente, ruina; perché quella potenzia è causata da colui o con industria o con forza; e l’una e l’altra di queste dua è sospetta a chi è diventato potente.

 

Cap. 4 Cur Darii regnum quod Alexander occupaverat a successoribus suis post Alexandri mortem non defecit.

Considerate le difficultà le quali si hanno a tenere uno stato di nuovo acquistato, potrebbe alcuno maravigliarsi donde nacque che Alessandro Magno diventò signore della Asia in pochi anni, e, non l’avendo appena occupata, morí; donde pareva ragionevole che tutto quello stato si rebellassi; non di meno e’ successori di Alessandro se lo mantennono, e non ebbono a tenerlo altra difficultà che quella che infra loro medesimi, per ambizione propria, nacque. Respondo come e’ principati de’ quali si ha memoria, si truovano governati in dua modi diversi: o per uno principe, e tutti li altri servi, e’ quali come ministri per grazia e concessione sua, aiutono governare quello regno; o per uno principe e per baroni, li quali, non per grazia del signore, ma per antiquità di sangue tengano quel grado.

Questi tali baroni hanno stati e sudditi proprii, li quali ricognoscono per signori et hanno in loro naturale affezione. Quelli stati che si governono per uno principe e per servi hanno el loro principe con più autorità; perché in tutta la sua provincia non è alcuno che riconosca per superiore se non lui; e se obediscano alcuno altro, lo fanno come ministro et offiziale, e non li portano particulare amore. Li esempli di queste dua diversità di governi sono, ne’ nostri tempi, el Turco et il re di Francia.

Tutta la monarchia del Turco è governata da uno signore, li altri sono sua servi; e, distinguendo el suo regno in Sangiachi, vi manda diversi amministratori, e li muta e varia come pare a lui. Ma el re di Francia è posto in mezzo d’una moltitudine antiquata di signori, in quello stato riconosciuti da’ loro sudditi et amati da quelli: hanno le loro preeminenzie: non le può il re tòrre loro sanza suo periculo.

Chi considera adunque l’uno e l’altro di questi stati, troverrà difficultà nello acquistare lo stato del Turco, ma, vinto che sia, facilità grande a tenerlo. Le cagioni della difficultà in potere occupare el regno del Turco sono per non potere essere chiamato da’ principi di quello regno, né sperare, con la rebellione di quelli ch’egli ha d’intorno, potere facilitare la sua impresa: il che nasce dalle ragioni sopradette. Perché sendoli tutti stiavi et obbligati, si possono con più difficultà corrompere; e, quando bene si corrompessino, se ne può sperare poco utile, non possendo quelli tirarsi drieto e’ populi per le ragioni assignate. Onde, chi assalta il Turco, è necessario pensare di averlo a trovare unito; e li conviene sperare più nelle forze proprie che ne’ disordini d’altri.

Ma, vinto che fussi e rotto alla campagna in modo che non possa rifare eserciti, non si ha a dubitare d’altro che del sangue del principe; il quale spento, non resta alcuno di chi si abbia a temere, non avendo li altri credito con li populi: e come el vincitore, avanti la vittoria, non poteva sperare in loro, cosí non debbe, dopo quella, temere di loro. El contrario interviene ne’ regni governati come quello di Francia, perché con facilità tu puoi intrarvi, guadagnandoti alcuno barone del regno; perché sempre si truova de’ malicontenti e di quelli che desiderano innovare.

Costoro, per le ragioni dette, ti possono aprire la via a quello stato e facilitarti la vittoria; la quale di poi, a volerti mantenere, si tira drieto infinite difficultà, e con quelli che ti hanno aiutato e con quelli che tu hai oppressi. Né ti basta spegnere el sangue del principe; perché vi rimangono quelli signori che si fanno capi delle nuove alterazioni; e, non li potendo né contentare né spegnere, perdi quello stato qualunque volta venga la occasione. Ora, se voi considerrete di qual natura di governi era quello di Dario, lo troverrete simile al regno del Turco; e però ad Alessandro fu necessario prima urtarlo tutto e tòrli la campagna: dopo la quale vittoria, sendo Dario morto, rimase ad Alessandro quello stato sicuro, per le ragioni di sopra discorse. E li sua successori, se fussino suti uniti, se lo potevano godere oziosi; né in quello regno nacquono altri tumulti, che quelli che loro proprii suscitorono.

Ma li stati ordinati come quello di Francia è impossibile possederli con tanta quiete. Di qui nacquono le spesse rebellioni di Spagna, di Francia e di Grecia da’ Romani, per li spessi principati che erano in quelli stati: de’ quali mentre durò la memoria, sempre ne furono e’ Romani incerti di quella possessione; ma, spenta la memoria di quelli, con la potenzia e diuturnità dello imperio ne diventorono securi possessori.

E posserno anche quelli, combattendo di poi infra loro, ciascuno tirarsi drieto parte di quelle provincie, secondo l’autorità vi aveva presa drento; e quelle, per essere el sangue del loro antiquo signore spento, non riconoscevano se non e’ Romani. Considerato adunque tutte queste cose, non si maraviglierà alcuno della facilità ebbe Alessandro a tenere lo stato di Asia e delle difficultà che hanno avuto li altri a conservare lo acquistato, come Pirro e molti. Il che non è nato dalla molta o poca virtù del vincitore, ma dalla disformità del subietto.

 

Cap. 5 Quomodo administrandae sunt civitates vel principatus, qui, antequam occuparentur suis legibus vivebant.

Quando quelli stati che s’acquistano, come è detto, sono consueti a vivere con le loro legge et in libertà, a volerli tenere, ci sono tre modi: el primo, ruinarle; l’altro, andarvi ad abitare personalmente; el terzo, lasciarle vivere con le sua legge, traendone una pensione e creandovi drento uno stato di pochi che te le conservino amiche. Perché, sendo quello stato creato da quello principe, sa che non può stare sanza l’amicizia e potenzia sua, et ha a fare tutto per mantenerlo.

E più facilmente si tiene una città usa a vivere libera con il mezzo de’ sua cittadini, che in alcuno altro modo, volendola preservare. In exemplis ci sono li Spartani e li Romani. Li Spartani tennono Atene e Tebe creandovi uno stato di pochi; tamen le riperderono. Romani, per tenere Capua Cartagine e Numanzia, le disfeciono, e non le perderono. Vollono tenere la Grecia quasi come tennono li Spartani, faccendola libera e lasciandoli le sua legge; e non successe loro: in modo che furono costretti disfare molte città di quella provincia, per tenerla. Perché, in verità, non ci è modo sicuro a possederle, altro che la ruina.

E chi diviene patrone di una città consueta a vivere libera, e non la disfaccia, aspetti di esser disfatto da quella; perché sempre ha per refugio, nella rebellione, el nome della libertà e li ordini antichi sua; li quali né per la lunghezza de’ tempi né per benefizii mai si dimenticano. E per cosa che si faccia o si provegga, se non si disuniscano o si dissipano li abitatori, non sdimenticano quel nome né quelli ordini, e subito in ogni accidente vi ricorrono; come fe’ Pisa dopo cento anni che ella era posta in servitù da’ Fiorentini.

Ma, quando le città o le provincie sono use a vivere sotto uno principe, e quel sangue sia spento, sendo da uno canto usi ad obedire, dall’altro non avendo el principe vecchio, farne uno infra loro non si accordano, vivere liberi non sanno; di modo che sono più tardi a pigliare l’arme, e con più facilità se li può uno principe guadagnare et assicurarsi di loro. Ma nelle repubbliche è maggiore vita, maggiore odio, più desiderio di vendetta; né li lascia, né può lasciare riposare la memoria della antiqua libertà: tale che la più sicura via è spegnerle o abitarvi.

 

Cap. 6 De principatibus novis qui armis propriis et virtute acquiruntur.

Non si maravigli alcuno se, nel parlare che io farò de’ principati al tutto nuovi e di principe e di stato, io addurrò grandissimi esempli; perché, camminando li uomini quasi sempre per le vie battute da altri, e procedendo nelle azioni loro con le imitazioni, né si potendo le vie d’altri al tutto tenere, né alla virtù di quelli che tu imiti aggiugnere, debbe uno uomo prudente intrare sempre per vie battute da uomini grandi, e quelli che sono stati eccellentissimi imitare, acciò che, se la sua virtù non vi arriva, almeno ne renda qualche odore: e fare come li arcieri prudenti, a’ quali parendo el loco dove disegnono ferire troppo lontano, e conoscendo fino a quanto va la virtù del loro arco, pongono la mira assai più alta che il loco destinato, non per aggiugnere con la loro freccia a tanta altezza, ma per potere, con lo aiuto di sí alta mira, pervenire al disegno loro. Dico adunque, che ne’ principati tutti nuovi, dove sia uno nuovo principe, si trova a mantenerli più o meno difficultà, secondo che più o meno è virtuoso colui che li acquista.

E perché questo evento di diventare di privato principe, presuppone o virtù o fortuna, pare che l’una o l’altra di queste dua cose mitighi in parte di molte difficultà: non di manco, colui che è stato meno sulla fortuna, si è mantenuto più. Genera ancora facilità essere el principe constretto, per non avere altri stati, venire personaliter ad abitarvi. Ma, per venire a quelli che per propria virtù e non per fortuna sono diventati principi, dico che li più eccellenti sono Moisè, Ciro, Romulo, Teseo e simili. E benché di Moisè non si debba ragionare, sendo suto uno mero esecutore delle cose che li erano ordinate da Dio, tamen debbe essere ammirato solum per quella grazia che lo faceva degno di parlare con Dio.

Ma consideriamo Ciro e li altri che hanno acquistato o fondato regni: li troverrete tutti mirabili; e se si considerranno le azioni et ordini loro particulari, parranno non discrepanti da quelli di Moisè, che ebbe sí gran precettore. Et esaminando le azioni e vita loro, non si vede che quelli avessino altro dalla fortuna che la occasione; la quale dette loro materia a potere introdurvi drento quella forma parse loro; e sanza quella occasione la virtù dello animo loro si sarebbe spenta, e sanza quella virtù la occasione sarebbe venuta invano. Era dunque necessario a Moisè trovare el populo d’Isdrael, in Egitto, stiavo et oppresso dalli Egizii, acciò che quelli, per uscire di servitù, si disponessino a seguirlo. Conveniva che Romulo non capissi in Alba, fussi stato esposto al nascere, a volere che diventassi re di Roma e fondatore di quella patria.

Bisognava che Ciro trovassi e’ Persi malcontenti dello imperio de’ Medi, e li Medi molli et effeminati per la lunga pace. Non posseva Teseo dimonstrare la sua virtù, se non trovava li Ateniesi dispersi. Queste occasioni, per tanto, feciono questi uomini felici, e la eccellente virtù loro fece quella occasione esser conosciuta; donde la loro patria ne fu nobilitata e diventò felicissima. Quelli li quali per vie virtuose, simili a costoro, diventono principi, acquistono el principato con difficultà, ma con facilità lo tengano; e le difficultà che hanno nell’acquistare el principato, in parte nascono da’ nuovi ordini e modi che sono forzati introdurre per fondare lo stato loro e la loro securtà.

E debbasi considerare come non è cosa più difficile a trattare, né più dubia a riuscire, né più pericolosa a maneggiare, che farsi capo ad introdurre nuovi ordini. Perché lo introduttore ha per nimici tutti quelli che delli ordini vecchi fanno bene, et ha tepidi defensori tutti quelli che delli ordini nuovi farebbono bene. La quale tepidezza nasce, parte per paura delli avversarii, che hanno le leggi dal canto loro, parte dalla incredulità delli uomini; li quali non credano in verità le cose nuove, se non ne veggono nata una ferma esperienza.

Donde nasce che qualunque volta quelli che sono nimici hanno occasione di assaltare, lo fanno partigianamente, e quelli altri defendano tepidamente; in modo che insieme con loro si periclita. È necessario per tanto, volendo discorrere bene questa parte, esaminare se questi innovatori stiano per loro medesimi, o se dependano da altri; ciò è, se per condurre l’opera loro bisogna che preghino, ovvero possono forzare. Nel primo caso capitano sempre male, e non conducano cosa alcuna; ma, quando dependono da loro proprii e possano forzare, allora è che rare volte periclitano.

Di qui nacque che tutt’i profeti armati vinsono, e li disarmati ruinorono. Perché, oltre alle cose dette, la natura de’ populi è varia; et è facile a persuadere loro una cosa, ma è difficile fermarli in quella persuasione. E però conviene essere ordinato in modo, che, quando non credono più, si possa fare loro credere per forza. Moisè, Ciro, Teseo e Romulo non arebbono possuto fare osservare loro lungamente le loro constituzioni, se fussino stati disarmati; come ne’ nostri tempi intervenne a fra’ Girolamo Savonerola; il quale ruinò ne’ sua ordini nuovi, come la moltitudine cominciò a non crederli; e lui non aveva modo a tenere fermi quelli che avevano creduto, né a far credere e’ discredenti.

Però questi tali hanno nel condursi gran difficultà, e tutti e’ loro periculi sono fra via, e conviene che con la virtù li superino; ma, superati che li hanno, e che cominciano ad essere in venerazione, avendo spenti quelli che di sua qualità li avevano invidia, rimangono potenti, securi, onorati, felici. A sí alti esempli io voglio aggiugnere uno esemplo minore; ma bene arà qualche proporzione con quelli; e voglio mi basti per tutti li altri simili; e questo è Ierone Siracusano. Costui, di privato diventò principe di Siracusa: né ancora lui conobbe altro dalla fortuna che la occasione; perché, sendo Siracusani oppressi, lo elessono per loro capitano; donde meritò d’essere fatto loro principe.

E fu di tanta virtù, etiam in privata fortuna, che chi ne scrive, dice: quod nihil illi deerat ad regnandum praeter regnum. Costui spense la milizia vecchia, ordinò della nuova; lasciò le amicizie antiche, prese delle nuove; e, come ebbe amicizie e soldati che fussino sua, possé in su tale fondamento edificare ogni edifizio: tanto che lui durò assai fatica in acquistare, e poca in mantenere.

 

Cap. 7 De principatibus novis qui alienis armis et fortuna acquiruntur.

Coloro e’ quali solamente per fortuna diventano, di privati principi, con poca fatica diventano, ma con assai si mantengano; e non hanno alcuna difficultà fra via, perché vi volano; ma tutte le difficultà nascono quando sono posti. E questi tali sono, quando è concesso ad alcuno uno stato o per danari o per grazia di chi lo concede: come intervenne a molti in Grecia, nelle città di Ionia e di Ellesponto, dove furono fatti principi da Dario, acciò le tenessino per sua sicurtà e gloria; come erano fatti ancora quelli imperatori che, di privati, per corruzione de’ soldati, pervenivano allo imperio. Questi stanno semplicemente in sulla voluntà e fortuna di chi lo ha concesso loro, che sono dua cose volubilissime et instabili; e non sanno e non possano tenere quel grado: non sanno, perché, se non è uomo di grande ingegno e virtù, non è ragionevole che, sendo sempre vissuto in privata fortuna, sappi comandare; non possano, perché non hanno forze che li possino essere amiche e fedeli.

Di poi, li stati che vengano subito, come tutte l’altre cose della natura che nascono e crescono presto, non possono avere le barbe e correspondenzie loro in modo, che ’l primo tempo avverso non le spenga; se già quelli tali, come è detto, che sí de repente sono diventati principi, non sono di tanta virtù che quello che la fortuna ha messo loro in grembo, e’ sappino subito prepararsi a conservarlo, e quelli fondamenti che li altri hanno fatto avanti che diventino principi, li faccino poi. Io voglio all’uno et all’altro di questi modi detti, circa el diventare principe per virtù o per fortuna, addurre dua esempli stati ne’ dí della memoria nostra: e questi sono Francesco Sforza e Cesare Borgia. Francesco, per li debiti mezzi e con una gran virtù, di privato diventò duca di Milano; e quello che con mille affanni aveva acquistato, con poca fatica mantenne.

Dall’altra parte Cesare Borgia, chiamato dal vulgo duca Valentino, acquistò lo stato con la fortuna del padre, e con quella lo perdé; non ostante che per lui si usassi ogni opera e facessi tutte quelle cose che per uno prudente e virtuoso uomo si doveva fare, per mettere le barbe sua in quelli stati che l’arme e fortuna di altri li aveva concessi. Perché, come di sopra si disse, chi non fa e’ fondamenti prima, li potrebbe con una gran virtù farli poi, ancora che si faccino con disagio dello architettore e periculo dello edifizio.

Se adunque, si considerrà tutti e’ progressi del duca, si vedrà lui aversi fatti gran fondamenti alla futura potenzia; li quali non iudico superfluo discorrere, perché io non saprei quali precetti mi dare migliori a uno principe nuovo, che lo esemplo delle azioni sua: e se li ordini sua non li profittorono, non fu sua colpa, perché nacque da una estraordinaria et estrema malignità di fortuna. Aveva Alessandro sesto, nel volere fare grande el duca suo figliuolo, assai difficultà presenti e future. Prima, non vedeva via di poterlo fare signore di alcuno stato che non fussi stato di Chiesia; e, volgendosi a tòrre quello della Chiesia, sapeva che el duca di Milano e Viniziani non gnene consentirebbano; perché Faenza e Rimino erano di già sotto la protezione de’ Viniziani. Vedeva, oltre a questo, l’arme di Italia, e quelle in spezie di chi si fussi possuto servire, essere in le mani di coloro che dovevano temere la grandezza del papa; e però non se ne poteva fidare, sendo tutte nelli Orsini e Colonnesi e loro complici.

Era adunque necessario si turbassino quelli ordini, e disordinare li stati di coloro, per potersi insignorire securamente di parte di quelli. Il che li fu facile; perché trovò Viniziani che, mossi da altre cagioni, si eron volti a fare ripassare Franzesi in Italia: il che non solamente non contradisse, ma lo fe’ più facile con la resoluzione del matrimonio antiquo del re Luigi. Passò, adunque, il re in Italia con lo aiuto de’ Viniziani e consenso di Alessandro; né prima fu in Milano, che il papa ebbe da lui gente per la impresa di Romagna; la quale li fu consentita per la reputazione del re. Acquistata, adunque el duca la Romagna, e sbattuti e’ Colonnesi, volendo mantenere quella e procedere più avanti, lo ’mpedivano dua cose: l’una, l’arme sua che non li parevano fedeli, l’altra, la voluntà di Francia: ciò è che l’arme Orsine, delle quali s’era valuto, li mancassino sotto, e non solamente li ’mpedissino lo acquistare ma gli togliessino l’acquistato, e che il re ancora non li facessi el simile.

Delli Orsini ne ebbe uno riscontro quando dopo la espugnazione di Faenza, assaltò Bologna, ché li vidde andare freddi in quello assalto; e circa el re, conobbe l’animo suo quando, preso el ducato di Urbino, assaltò la Toscana: dalla quale impresa el re lo fece desistere. Onde che il duca deliberò non dependere più dalle arme e fortuna di altri. E, la prima cosa, indebolí le parti Orsine e Colonnese in Roma; perché tutti li aderenti loro che fussino gentili uomini, se li guadagnò, facendoli sua gentili uomini e dando loro grandi provisioni; et onorolli, secondo le loro qualità, di condotte e di governi: in modo che in pochi mesi nelli animi loro l’affezione delle parti si spense, e tutta si volse nel duca.

Dopo questa, aspettò la occasione di spegnere li Orsini, avendo dispersi quelli di casa Colonna; la quale li venne bene, e lui la usò meglio; perché, avvedutisi li Orsini, tardi, che la grandezza del duca e della Chiesia era la loro ruina, feciono una dieta alla Magione, nel Perugino. Da quella nacque la rebellione di Urbino e li tumulti di Romagna et infiniti periculi del duca, li quali tutti superò con lo aiuto de’ Franzesi.

E, ritornatoli la reputazione, né si fidando di Francia né di altre forze esterne, per non le avere a cimentare, si volse alli inganni; e seppe tanto dissimulare l’animo suo, che li Orsini, mediante el signor Paulo, si riconciliorono seco; con il quale el duca non mancò d’ogni ragione di offizio per assicurarlo, dandoli danari, veste e cavalli; tanto che la simplicità loro li condusse a Sinigallia nelle sua mani. Spenti adunque, questi capi, e ridotti li partigiani loro amici sua, aveva il duca gittati assai buoni fondamenti alla potenzia sua, avendo tutta la Romagna con il ducato di Urbino, parendoli, massime, aversi acquistata amica la Romagna e guadagnatosi tutti quelli popoli, per avere cominciato a gustare el bene essere loro.

E, perché questa parte è degna di notizia e da essere imitata da altri, non la voglio lasciare indrieto. Preso che ebbe il duca la Romagna, e trovandola suta comandata da signori impotenti, li quali più presto avevano spogliato e’ loro sudditi che corretti, e dato loro materia di disunione, non di unione, tanto che quella provincia era tutta piena di latrocinii, di brighe e di ogni altra ragione di insolenzia, iudicò fussi necessario, a volerla ridurre pacifica e obediente al braccio regio, darli buon governo. Però vi prepose messer Remirro de Orco uomo crudele et espedito, al quale dette pienissima potestà. Costui in poco tempo la ridusse pacifica et unita, con grandissima reputazione.

Di poi iudicò el duca non essere necessario sí eccessiva autorità, perché dubitava non divenissi odiosa; e preposevi uno iudicio civile nel mezzo della provincia, con uno presidente eccellentissimo, dove ogni città vi aveva lo avvocato suo. E perché conosceva le rigorosità passate averli generato qualche odio, per purgare li animi di quelli populi e guadagnarseli in tutto, volle monstrare che, se crudeltà alcuna era seguíta, non era nata da lui, ma dalla acerba natura del ministro. E presa sopr’a questo occasione, lo fece mettere una mattina, a Cesena, in dua pezzi in sulla piazza, con uno pezzo di legno e uno coltello sanguinoso a canto. La ferocità del quale spettaculo fece quelli populi in uno tempo rimanere satisfatti e stupidi. Ma torniamo donde noi partimmo. Dico che, trovandosi el duca assai potente et in parte assicurato de’ presenti periculi, per essersi armato a suo modo e avere in buona parte spente quelle arme che, vicine, lo potevano offendere, li restava, volendo procedere con lo acquisto, el respetto del re di Francia; perché conosceva come dal re, il quale tardi si era accorto dello errore suo, non li sarebbe sopportato.

E cominciò per questo a cercare di amicizie nuove, e vacillare con Francia, nella venuta che feciono Franzesi verso el regno di Napoli contro alli Spagnuoli che assediavono Gaeta. E l’animo suo era assicurarsi di loro; il che li sarebbe presto riuscito, se Alessandro viveva. E questi furono e’ governi sua quanto alle cose presenti. Ma, quanto alle future, lui aveva a dubitare in prima che uno nuovo successore alla Chiesia non li fussi amico e cercassi torli quello che Alessandro li aveva dato: e pensò farlo in quattro modi: prima, di spegnere tutti e’ sangui di quelli signori che lui aveva spogliati, per tòrre al papa quella occasione; secondo, di guadagnarsi tutti e’ gentili uomini di Roma, come è detto, per potere con quelli tenere el papa in freno; terzio, ridurre el Collegio più suo che poteva; quarto, acquistare tanto imperio, avanti che il papa morissi, che potessi per sé medesimo resistere a uno primo impeto. Di queste quattro cose, alla morte di Alessandro ne aveva condotte tre; la quarta aveva quasi per condotta: perché de’ signori spogliati ne ammazzò quanti ne possé aggiugnere, e pochissimi si salvarono; e’ gentili uomini romani si aveva guadagnati, e nel Collegio aveva grandissima parte; e, quanto al nuovo acquisto, aveva disegnato diventare signore di Toscana, e possedeva di già Perugia e Piombino, e di Pisa aveva presa la protezione.

E, come non avessi avuto ad avere respetto a Francia (ché non gnene aveva ad avere più, per essere di già Franzesi spogliati del Regno dalli Spagnoli, di qualità che ciascuno di loro era necessitato comperare l’amicizia sua), e’ saltava in Pisa. Dopo questo, Lucca e Siena cedeva subito, parte per invidia de’ Fiorentini, parte per paura; Fiorentini non avevano remedio: il che se li fusse riuscito (ché li riusciva l’anno medesimo che Alessandro morí), si acquistava tante forze e tanta reputazione, che per sé stesso si sarebbe retto, e non sarebbe più dependuto dalla fortuna e forze di altri, ma dalla potenzia e virtù sua. Ma Alessandro morí dopo cinque anni che elli aveva cominciato a trarre fuora la spada. Lasciollo con lo stato di Romagna solamente assolidato, con tutti li altri in aria, infra dua potentissimi eserciti inimici, e malato a morte. Et era nel duca tanta ferocia e tanta virtù e sí bene conosceva come li uomini si hanno a guadagnare o perdere, e tanto erano validi e’ fondamenti che in sí poco tempo si aveva fatti, che, se non avessi avuto quelli eserciti addosso, o lui fussi stato sano, arebbe retto a ogni difficultà. E ch’e’ fondamenti sua fussino buoni, si vidde: ché la Romagna l’aspettò più d’uno mese; in Roma, ancora che mezzo vivo, stette sicuro; e benché Ballioni, Vitelli et Orsini venissino in Roma, non ebbono séguito contro di lui: possé fare, se non chi e’ volle papa, almeno che non fussi chi non voleva.

Ma, se nella morte di Alessandro fussi stato sano, ogni cosa li era facile. E lui mi disse, ne’ dí che fu creato Iulio II, che aveva pensato a ciò che potessi nascere, morendo el padre, et a tutto aveva trovato remedio, eccetto che non pensò mai, in su la sua morte, di stare ancora lui per morire. Raccolte io adunque tutte le azioni del duca, non saprei riprenderlo; anzi mi pare, come ho fatto, di preporlo imitabile a tutti coloro che per fortuna e con l’arme d’altri sono ascesi allo imperio. Perché lui avendo l’animo grande e la sua intenzione alta, non si poteva governare altrimenti; e solo si oppose alli sua disegni la brevità della vita di Alessandro e la malattia sua.

Chi, adunque, iudica necessario nel suo principato nuovo assicurarsi de’ nimici, guadagnarsi delli amici, vincere o per forza o per fraude, farsi amare e temere da’ populi, seguire e reverire da’ soldati, spegnere quelli che ti possono o debbono offendere, innovare con nuovi modi li ordini antichi, essere severo e grato, magnanimo e liberale, spegnere la milizia infidele, creare della nuova, mantenere l’amicizie de’ re e de’ principi in modo che ti abbino o a beneficare con grazia o offendere con respetto, non può trovare e’ più freschi esempli che le azioni di costui. Solamente si può accusarlo nella creazione di Iulio pontefice, nella quale lui ebbe mala elezione; perché, come è detto, non possendo fare uno papa a suo modo, poteva tenere che uno non fussi papa; e non doveva mai consentire al papato di quelli cardinali che lui avessi offesi, o che, diventati papi, avessino ad avere paura di lui. Perché li uomini offendono o per paura o per odio.

Quelli che lui aveva offesi erano, infra li altri, San Piero ad Vincula, Colonna, San Giorgio, Ascanio; tutti li altri, divenuti papi, aveano a temerlo, eccetto Roano e li Spagnuoli: questi per coniunzione et obligo; quello per potenzia, avendo coniunto seco el regno di Francia. Per tanto el duca, innanzi ad ogni cosa, doveva creare papa uno spagnolo, e, non potendo, doveva consentire che fussi Roano e non San Piero ad Vincula. E chi crede che ne’ personaggi grandi e’ benefizii nuovi faccino dimenticare le iniurie vecchie, s’inganna. Errò, adunque, el duca in questa elezione; e fu cagione dell’ultima ruina sua.

 

Cap. 8 De his qui per scelera ad principatum pervenere.

Ma perché di privato si diventa principe ancora in dua modi, il che non si può al tutto o alla fortuna o alla virtù attribuire, non mi pare da lasciarli indrieto, ancora che dell’uno si possa più diffusamente ragionare dove si trattassi delle repubbliche. Questi sono quando, o per qualche via scellerata e nefaria si ascende al principato, o quando uno privato cittadino con il favore delli altri sua cittadini diventa principe della sua patria.

E, parlando del primo modo, si monstrerrà con dua esempli, l’uno antiquo l’altro moderno, sanza intrare altrimenti ne’ meriti di questa parte, perché io iudico che basti, a chi fussi necessitato, imitargli. Agatocle siciliano, non solo di privata fortuna, ma di infima et abietta, divenne re di Siracusa. Costui, nato d’uno figulo, tenne sempre, per li gradi della sua età, vita scellerata; non di manco accompagnò le sua scelleratezze con tanta virtù di animo e di corpo, che, voltosi alla milizia, per li gradi di quella pervenne ad essere pretore di Siracusa.

Nel quale grado sendo constituito, e avendo deliberato diventare principe e tenere con violenzia e sanza obligo d’altri quello che d’accordo li era suto concesso, et avuto di questo suo disegno intelligenzia con Amilcare cartaginese, il quale con li eserciti militava in Sicilia, raunò una mattina el populo et il senato di Siracusa, come se elli avessi avuto a deliberare cose pertinenti alla repubblica; et ad uno cenno ordinato, fece da’ sua soldati uccidere tutti li senatori e li più ricchi del popolo. Li quali morti, occupò e tenne el principato di quella città sanza alcuna controversia civile. E, benché da’ Cartaginesi fussi dua volte rotto e demum assediato, non solum possé defendere la sua città, ma, lasciato parte delle sue genti alla difesa della ossidione, con le altre assaltò l’Affrica, et in breve tempo liberò Siracusa dallo assedio e condusse Cartagine in estrema necessità: e furono necessitati accordarsi con quello, esser contenti della possessione di Affrica, et ad Agatocle lasciare la Sicilia.

Chi considerassi adunque le azioni e virtù di costui, non vedrà cose, o poche, le quali possa attribuire alla fortuna; con ciò sia cosa, come di sopra è detto, che non per favore d’alcuno, ma per li gradi della milizia, li quali con mille disagi e periculi si aveva guadagnati, pervenissi al principato, e quello di poi con tanti partiti animosi e periculosi mantenessi. Non si può ancora chiamare virtù ammazzare li sua cittadini, tradire li amici, essere sanza fede, sanza pietà, sanza relligione; li quali modi possono fare acquistare imperio, ma non gloria.

Perché, se si considerassi la virtù di Agatocle nello intrare e nello uscire de’ periculi, e la grandezza dello animo suo nel sopportare e superare le cose avverse, non si vede perché elli abbia ad essere iudicato inferiore a qualunque eccellentissimo capitano. Non di manco, la sua efferata crudelità e inumanità, con infinite scelleratezze, non consentono che sia infra li eccellentissimi uomini celebrato. Non si può, adunque, attribuire alla fortuna o alla virtù quello che sanza l’una e l’altra fu da lui conseguito.

Ne’ tempi nostri, regnante Alessandro VI, Oliverotto Firmiano, sendo più anni innanzi rimaso piccolo, fu da uno suo zio materno, chiamato Giovanni Fogliani, allevato, e ne’ primi tempi della sua gioventù dato a militare sotto Paulo Vitelli, acciò che, ripieno di quella disciplina, pervenissi a qualche eccellente grado di milizia. Morto di poi Paulo, militò sotto Vitellozzo suo fratello; et in brevissimo tempo, per essere ingegnoso, e della persona e dello animo gagliardo, diventò el primo uomo della sua milizia. Ma, parendoli cosa servile lo stare con altri, pensò, con lo aiuto di alcuni cittadini di Fermo a’ quali era più cara la servitù che la libertà della loro patria, e con il favore vitellesco, di occupare Fermo. E scrisse a Giovanni Fogliani come, sendo stato più anni fuora di casa, voleva venire a vedere lui e la sua città, et in qualche parte riconoscere el suo patrimonio: e perché non s’era affaticato per altro che per acquistare onore, acciò ch’e’ sua cittadini vedessino come non aveva speso el tempo in vano, voleva venire onorevole et accompagnato da cento cavalli di sua amici e servidori; e pregavalo fussi contento ordinare che da’ Firmiani fussi ricevuto onoratamente; il che non solamente tornava onore a lui, ma a sé proprio, sendo suo allievo.

Non mancò, per tanto Giovanni di alcuno offizio debito verso el nipote; e fattolo ricevere da’ Firmiani onoratamente, si alloggiò nelle case sua: dove, passato alcuno giorno, et atteso ad ordinare quello che alla sua futura scelleratezza era necessario, fece uno convito solennissimo, dove invitò Giovanni Fogliani e tutti li primi uomini di Fermo. E, consumate che furono le vivande, e tutti li altri intrattenimenti che in simili conviti si usano, Oliverotto, ad arte, mosse certi ragionamenti gravi, parlando della grandezza di papa Alessandro e di Cesare suo figliuolo, e delle imprese loro.

A’ quali ragionamenti respondendo Giovanni e li altri, lui a un tratto si rizzò, dicendo quelle essere cose da parlarne in loco più secreto; e ritirossi in una camera, dove Giovanni e tutti li altri cittadini li andorono drieto. Né prima furono posti a sedere, che de’ luoghi secreti di quella uscirono soldati, che ammazzorono Giovanni e tutti li altri. Dopo il quale omicidio, montò Oliverotto a cavallo, e corse la terra, et assediò nel palazzo el supremo magistrato; tanto che per paura furono constretti obbedirlo e fermare uno governo, del quale si fece principe.

E, morti tutti quelli che, per essere malcontenti, lo potevono offendere, si corroborò con nuovi ordini civili e militari; in modo che, in spazio d’uno anno che tenne el principato, lui non solamente era sicuro nella città di Fermo, ma era diventato pauroso a tutti li sua vicini. E sarebbe suta la sua espugnazione difficile come quella di Agatocle, se non si fussi suto lasciato ingannare da Cesare Borgia, quando a Sinigallia, come di sopra si disse, prese li Orsini e Vitelli; dove, preso ancora lui, uno anno dopo el commisso parricidio, fu, insieme con Vitellozzo, il quale aveva avuto maestro delle virtù e scelleratezze sua, strangolato. Potrebbe alcuno dubitare donde nascessi che Agatocle et alcuno simile, dopo infiniti tradimenti e crudeltà, possé vivere lungamente sicuro nella sua patria e defendersi dalli inimici esterni, e da’ sua cittadini non li fu mai conspirato contro; con ciò sia che molti altri, mediante la crudeltà non abbino, etiam ne’ tempi pacifici, possuto mantenere lo stato, non che ne’ tempi dubbiosi di guerra.

Credo che questo avvenga dalle crudeltà male usate o bene usate. Bene usate si possono chiamare quelle (se del male è licito dire bene) che si fanno ad uno tratto, per necessità dello assicurarsi, e di poi non vi si insiste drento ma si convertiscono in più utilità de’ sudditi che si può. Male usate sono quelle le quali, ancora che nel principio sieno poche, più tosto col tempo crescono che le si spenghino. Coloro che osservano el primo modo, possono con Dio e con li uomini avere allo stato loro qualche remedio, come ebbe Agatocle; quelli altri è impossibile si mantenghino.

Onde è da notare che, nel pigliare uno stato, debbe l’occupatore di esso discorrere tutte quelle offese che li è necessario fare; e tutte farle a un tratto, per non le avere a rinnovare ogni dí, e potere, non le innovando, assicurare li uomini e guadagnarseli con beneficarli. Chi fa altrimenti, o per timidità o per mal consiglio, è sempre necessitato tenere el coltello in mano; né mai può fondarsi sopra li sua sudditi non si potendo quelli per le fresche e continue iniurie assicurare di lui.

Perché le iniurie si debbono fare tutte insieme, acciò che, assaporandosi meno, offendino meno: e’ benefizii si debbono fare a poco a poco, acciò che si assaporino meglio.

E debbe, sopr’a tutto, uno principe vivere con li suoi sudditi in modo che veruno accidente o di male o di bene lo abbi a far variare: perché, venendo per li tempi avversi le necessità, tu non se’ a tempo al male, et il bene che tu fai non ti giova, perché è iudicato forzato, e non te n’è saputo grado alcuno.

 

Cap. 9 De principatu civili.

Ma venendo all’altra parte, quando uno privato cittadino, non per scelleratezza o altra intollerabile violenzia, ma con il favore delli altri sua cittadini diventa principe della sua patria, il quale si può chiamare principato civile (né a pervenirvi è necessario o tutta virtù o tutta fortuna, ma più presto una astuzia fortunata), dico che si ascende a questo principato o con il favore del populo o con il favore de’ grandi. Perché in ogni città si truovano questi dua umori diversi; e nasce da questo, che il populo desidera non essere comandato né oppresso da’ grandi, e li grandi desiderano comandare et opprimere el populo; e da questi dua appetiti diversi nasce nelle città uno de’ tre effetti, o principato o libertà o licenzia.

El principato è causato o dal populo o da’ grandi, secondo che l’una o l’altra di queste parti ne ha occasione; perché, vedendo e’ grandi non potere resistere al populo, cominciano a voltare la reputazione ad uno di loro, e fannolo principe per potere sotto la sua ombra sfogare l’appetito loro. El populo ancora, vedendo non potere resistere a’ grandi, volta la reputazione ad uno, e lo fa principe, per essere con la autorità sua difeso. Colui che viene al principato con lo aiuto de’ grandi, si mantiene con più difficultà che quello che diventa con lo aiuto del populo; perché si trova principe con di molti intorno che li paiano essere sua eguali, e per questo non li può né comandare né maneggiare a suo modo.

Ma colui che arriva al principato con il favore popolare, vi si trova solo, e ha intorno o nessuno o pochissimi che non sieno parati a obedire. Oltre a questo, non si può con onestà satisfare a’ grandi e sanza iniuria d’altri, ma sí bene al populo: perché quello del populo è più onesto fine che quello de’ grandi, volendo questi opprimere, e quello non essere oppresso. Preterea, del populo inimico uno principe non si può mai assicurare, per essere troppi; de’ grandi si può assicurare, per essere pochi. El peggio che possa aspettare uno principe dal populo inimico, è lo essere abbandonato da lui; ma da’ grandi, inimici, non solo debbe temere di essere abbandonato, ma etiam che loro li venghino contro; perché, sendo in quelli più vedere e più astuzia, avanzono sempre tempo per salvarsi, e cercono gradi con quelli che sperano che vinca. È necessitato ancora el principe vivere sempre con quello medesimo populo; ma può ben fare sanza quelli medesimi grandi, potendo farne e disfarne ogni dí, e tòrre e dare, a sua posta, reputazione loro.

E per chiarire meglio questa parte, dico come e’ grandi si debbono considerare in dua modi principalmente. O si governano in modo, col procedere loro, che si obbligano in tutto alla tua fortuna, o no. Quelli che si obbligano, e non sieno rapaci, si debbono onorare et amare; quelli che non si obbligano, si hanno ad esaminare in dua modi: o fanno questo per pusillanimità e defetto naturale d’animo: allora tu ti debbi servire di quelli massime che sono di buono consiglio, perché nelle prosperità te ne onori, e nelle avversità non hai da temerne. Ma, quando non si obbligano ad arte e per cagione ambiziosa, è segno come pensano più a sé che a te; e da quelli si debbe el principe guardare, e temerli come se fussino scoperti inimici, perché sempre, nelle avversità, aiuteranno ruinarlo.

Debbe, per tanto, uno che diventi principe mediante el favore del populo, mantenerselo amico; il che li fia facile, non domandando lui se non di non essere oppresso. Ma uno che contro al populo diventi principe con il favore de’ grandi, debbe innanzi a ogni altra cosa cercare di guadagnarsi el populo: il che li fia facile, quando pigli la protezione sua. E perché li uomini, quando hanno bene da chi credevano avere male, si obbligano più al beneficatore loro, diventa el populo subito più suo benivolo, che se si fussi condotto al principato con favori sua: e puosselo el principe guadagnare in molti modi, li quali, perché variano secondo el subietto, non se ne può dare certa regola, e però si lasceranno indrieto.

Concluderò solo che a uno principe è necessario avere el populo amico: altrimenti non ha, nelle avversità, remedio. Nabide, principe delli Spartani, sostenne la ossidione di tutta Grecia e di uno esercito romano vittoriosissimo, e difese contro a quelli la patria sua et il suo stato: e li bastò solo, sopravvenente il periculo, assicurarsi di pochi: ché se elli avessi avuto el populo inimico, questo non li bastava.

E non sia alcuno che repugni a questa mia opinione con quello proverbio trito, che chi fonda in sul populo, fonda in sul fango: perché quello è vero, quando uno cittadino privato vi fa su fondamento, e dassi ad intendere che il populo lo liberi, quando fussi oppresso da’ nimici o da’ magistrati. In questo caso si potrebbe trovare spesso ingannato, come a Roma e’ Gracchi et a Firenze messer Giorgio Scali.

Ma, sendo uno principe che vi fondi su, che possa comandare e sia uomo di core, né si sbigottisca nelle avversità, e non manchi delle altre preparazioni, e tenga con l’animo et ordini sua animato l’universale, mai si troverrà ingannato da lui, e li parrà avere fatto li sua fondamenti buoni. Sogliono questi principati periclitare quando sono per salire dall’ordine civile allo assoluto; perché questi principi, o comandano per loro medesimi, o per mezzo de’ magistrati. Nell’ultimo caso, è più debole e più periculoso lo stare loro; perché gli stanno al tutto con la voluntà di quelli cittadini che sono preposti a’ magistrati: li quali, massime ne’ tempi avversi, li possono tòrre con facilità grande lo stato, o con farli contro, o con non lo obedire.

Et el principe non è a tempo, ne’ periculi, a pigliare l’autorità assoluta; perché li cittadini e sudditi, che sogliono avere e’ comandamenti da’ magistrati, non sono, in quelli frangenti, per obedire a’ sua; et arà sempre, ne’ tempi dubii, penuria di chi si possa fidare. Perché simile principe non può fondarsi sopra a quello che vede ne’ tempi quieti, quando e’ cittadini hanno bisogno dello stato; perché allora ognuno corre, ognuno promette, e ciascuno vuole morire per lui, quando la morte è discosto; ma ne’ tempi avversi, quando lo stato ha bisogno de’ cittadini, allora se ne truova pochi.

E tanto più è questa esperienzia periculosa, quanto la non si può fare se non una volta. E però uno principe savio debba pensare uno modo per il quale li sua cittadini, sempre et in ogni qualità di tempo, abbino bisogno dello stato e di lui: e sempre poi li saranno fedeli.

 

Cap. 10 Quomodo omnium principatuum vires perpendi debeant.

Conviene avere, nello esaminare le qualità di questi principati, un’altra considerazione: cioè, se uno principe ha tanto stato che possa, bisognando, per sé medesimo reggersi, o vero se ha sempre necessità della defensione di altri. E, per chiarire meglio questa parte, dico come io iudico coloro potersi reggere per sé medesimi, che possono, o per abundanzia di uomini, o di denari, mettere insieme un esercito iusto, e fare una giornata con qualunque li viene ad assaltare; e cosí iudico coloro avere sempre necessità di altri, che non possono comparire contro al nimico in campagna, ma sono necessitati rifuggirsi drento alle mura e guardare quelle.

Nel primo caso, si è discorso; e per lo avvenire diremo quello ne occorre. Nel secondo caso non si può dire altro, salvo che confortare tali principi a fortificare e munire la terra propria, e del paese non tenere alcuno conto. E qualunque arà bene fortificata la sua terra, e circa li altri governi con li sudditi si fia maneggiato come di sopra è detto e di sotto si dirà, sarà sempre con grande respetto assaltato; perché li uomini sono sempre nimici delle imprese dove si vegga difficultà, né si può vedere facilità assaltando uno che abbi la sua terra gagliarda e non sia odiato dal populo. Le città di Alamagna sono liberissime, hanno poco contado, et obediscano allo imperatore quando le vogliono, e non temono né quello né altro potente che e abbino intorno; perché le sono in modo fortificate, che ciascuno pensa la espugnazione di esse dovere essere tediosa e difficile.

Perché tutte hanno fossi e mura conveniente; hanno artiglierie a sufficienzia; tengono sempre nelle cànove publiche da bere e da mangiare e da ardere per uno anno; et oltre a questo, per potere tenere la plebe pasciuta e sanza perdita del pubblico, hanno sempre in comune per uno anno da potere dare loro da lavorare in quelli esercizii che sieno el nervo e la vita di quella città e delle industrie de’ quali la plebe pasca.

Tengono ancora li esercizii militari in reputazione, e sopra questo hanno molti ordini a mantenerli. Uno principe, adunque, che abbi una città forte e non si facci odiare, non può essere assaltato; e, se pure fussi chi lo assaltassi, se ne partirà con vergogna; perché le cose del mondo sono sí varie, che elli è quasi impossibile che uno potessi con li eserciti stare uno anno ozioso a campeggiarlo.

E chi replicasse: se il populo arà le sue possessioni fuora, e veggale ardere, non ci arà pazienza, et il lungo assedio e la carità propria li farà sdimenticare el principe; respondo che uno principe potente et animoso supererà sempre tutte quelle difficultà, dando ora speranza a’ sudditi che el male non fia lungo, ora timore della crudeltà del nimico, ora assicurandosi con destrezza di quelli che li paressino troppo arditi.

Oltre a questo, el nimico, ragionevolmente, debba ardere e ruinare el paese in sulla sua giunta e ne’ tempi, quando li animi delli uomini sono ancora caldi e volenterosi alla difesa; e però tanto meno el principe debbe dubitare, perché, dopo qualche giorno, che li animi sono raffreddi, sono di già fatti e’ danni, sono ricevuti e’ mali, e non vi è più remedio; et allora tanto più si vengono a unire con il loro principe, parendo che lui abbia con loro obbligo sendo loro sute arse le case, ruinate le possessioni, per la difesa sua. E la natura delli uomini è, cosí obbligarsi per li benefizii che si fanno, come per quelli che si ricevano.

Onde, se si considerrà bene tutto, non fia difficile a uno principe prudente tenere prima e poi fermi li animi de’ sua cittadini nella ossidione, quando non li manchi da vivere né da difendersi.

 

Cap. 11 De principatibus ecclesiasticis.

Restaci solamente, al presente, a ragionare de’ principati ecclesiastici: circa quali tutte le difficultà sono avanti che si possegghino: perché si acquistano o per virtù o per fortuna, e sanza l’una e l’altra si mantengano; perché sono sustentati dalli ordini antiquati nella religione, quali sono suti tanto potenti e di qualità che tengono e’ loro principi in stato, in qualunque modo si procedino e vivino.

Costoro soli hanno stati, e non li defendano; sudditi, e non li governano: e li stati, per essere indifesi, non sono loro tolti; e li sudditi, per non essere governati, non se ne curano, né pensano né possono alienarsi da loro. Solo, adunque, questi principati sono sicuri e felici. Ma, sendo quelli retti da cagioni superiore, alla quale mente umana non aggiugne, lascerò el parlarne; perché, sendo esaltati e mantenuti da Dio, sarebbe offizio di uomo prosuntuoso e temerario discorrerne. Non di manco, se alcuno mi ricercassi donde viene che la Chiesia, nel temporale, sia venuta a tanta grandezza, con ciò sia che da Alessandro indrieto, e’ potentati italiani, et non solum quelli che si chiamavono e’ potentati, ma ogni barone e signore, benché minimo, quanto al temporale, la estimava poco, et ora uno re di Francia ne trema, e lo ha possuto cavare di Italia e ruinare Viniziani: la qual cosa, ancora che sia nota, non mi pare superfluo ridurla in buona parte alla memoria. Avanti che Carlo re di Francia passassi in Italia, era questa provincia sotto lo imperio del papa, Viniziani, re di Napoli, duca di Milano e Fiorentini.

Questi potentati avevano ad avere dua cure principali: l’una, che uno forestiero non entrassi in Italia con le arme; l’altra, che veruno di loro occupassi più stato. Quelli a chi si aveva più cura erano Papa e Viniziani. Et a tenere indrieto Viniziani, bisognava la unione di tutti li altri, come fu nella difesa di Ferrara; et a tenere basso el Papa, si servivano de’ baroni di Roma: li quali, sendo divisi in due fazioni, Orsini e Colonnesi, sempre vi era cagione di scandolo fra loro; e, stando con le arme in mano in su li occhi al pontefice, tenevano el pontificato debole et infermo. E, benché surgessi qualche volta uno papa animoso, come fu Sisto, tamen la fortuna o il sapere non lo possé mai disobbligare da queste incomodità. E la brevità della vita loro n’era cagione; perché in dieci anni che, ragguagliato, viveva uno papa, a fatica che potessi sbassare una delle fazioni; e se, verbigrazia, l’uno aveva quasi spenti Colonnesi, surgeva un altro inimico alli Orsini, che li faceva resurgere, e li Orsini non era a tempo a spegnere. Questo faceva che le forze temporali del papa erano poco stimate in Italia.

Surse di poi Alessandro VI, il quale, di tutt’i pontefici che sono stati mai, monstrò quanto uno papa, e con il danaio e con le forze, si poteva prevalere, e fece, con lo instrumento del duca Valentino e con la occasione della passata de’ Franzesi, tutte quelle cose che io discorro di sopra nelle azioni del duca. E, benché lo intento suo non fussi fare grande la Chiesia, ma il duca, nondimeno ciò che fece tornò a grandezza della Chiesia; la quale, dopo la sua morte, spento el duca, fu erede delle sue fatiche. Venne di poi papa Iulio; e trovò la Chiesia grande, avendo tutta la Romagna e sendo spenti e’ baroni di Roma e, per le battiture di Alessandro, annullate quelle fazioni; e trovò ancora la via aperta al modo dello accumulare danari, non mai più usitato da Alessandro indrieto. Le quali cose Iulio non solum seguitò, ma accrebbe; e pensò a guadagnarsi Bologna e spegnere e’ Viniziani et a cacciare Franzesi di Italia; e tutte queste imprese li riuscirono, e con tanta più sua laude, quanto fece ogni cosa per accrescere la Chiesia e non alcuno privato.

Mantenne ancora le parti Orsine e Colonnese in quelli termini che le trovò; e benché tra loro fussi qualche capo da fare alterazione, tamen dua cose li ha tenuti fermi: l’una, la grandezza della Chiesia, che li sbigottisce; l’altra, el non avere loro cardinali, li quali sono origine de’ tumulti infra loro. Né mai staranno quiete queste parti, qualunque volta abbino cardinali, perché questi nutriscono, in Roma e fuora, le parti, e quelli baroni sono forzati a defenderle: e cosí dalla ambizione de’ prelati nascono le discordie e li tumulti infra e’ baroni.

Ha trovato adunque la Santità di papa Leone questo pontificato potentissimo: il quale si spera, se quelli lo feciono grande con le arme, questo, con la bontà e infinite altre sue virtù, lo farà grandissimo e venerando.

 

Cap. 12 Quot sint genera militiae et de mercennariis militibus.

Avendo discorso particularmente tutte le qualità di quelli principati de’ quali nel principio proposi di ragionare, e considerato in qualche parte le cagioni del bene e del male essere loro, e monstro e’ modi con li quali molti hanno cerco di acquistarli e tenerli, mi resta ora a discorrere generalmente le offese e difese che in ciascuno de’ prenominati possono accadere. Noi abbiamo detto di sopra, come a uno principe è necessario avere e’ sua fondamenti buoni; altrimenti, conviene che rovini. E’ principali fondamenti che abbino tutti li stati, cosí nuovi come vecchi o misti, sono le buone legge e le buone arme.

E perché non può essere buone legge dove non sono buone arme, e dove sono buone arme conviene sieno buone legge, io lascerò indrieto el ragionare delle legge e parlerò delle arme. Dico, adunque, che l’arme con le quali uno principe defende el suo stato, o le sono proprie o le sono mercennarie, o ausiliarie o miste. Le mercennarie et ausiliarie sono inutile e periculose; e, se uno tiene lo stato suo fondato in sulle arme mercennarie, non starà mai fermo né sicuro; perché le sono disunite, ambiziose, sanza disciplina, infedele; gagliarde fra’ li amici; fra’ nimici, vile; non timore di Dio, non fede con li uomini, e tanto si differisce la ruina quanto si differisce lo assalto; e nella pace se’ spogliato da loro, nella guerra da’ nimici.

La cagione di questo è, che le non hanno altro amore né altra cagione che le tenga in campo, che uno poco di stipendio, il quale non è sufficiente a fare che voglino morire per te. Vogliono bene essere tuoi soldati mentre che tu non fai guerra; ma, come la guerra viene, o fuggirsi o andarsene. La qual cosa doverrei durare poca fatica a persuadere, perché ora la ruina di Italia non è causata da altro che per essere in spazio di molti anni riposatasi in sulle arme mercennarie. Le quali feciono già per qualcuno qualche progresso, e parevano gagliarde infra loro; ma, come venne el forestiero, le mostrorono quello che elle erano.

Onde che a Carlo re di Francia fu licito pigliare la Italia col gesso; e chi diceva come e’ n’erano cagione e’ peccati nostri, diceva il vero; ma non erano già quelli che credeva, ma questi che io ho narrati: e perché elli erano peccati di principi, ne hanno patito la pena ancora loro. Io voglio dimonstrare meglio la infelicità di queste arme. E’ capitani mercennarii, o sono uomini eccellenti, o no: se sono, non te ne puoi fidare, perché sempre aspireranno alla grandezza propria, o con lo opprimere te che li se’ patrone, o con opprimere altri fuora della tua intenzione; ma, se non è il capitano virtuoso, ti rovina per l’ordinario.

E se si responde che qualunque arà le arme in mano farà questo, o mercennario o no, replicherei come l’arme hanno ad essere operate o da uno principe o da una repubblica. El principe debbe andare in persona, e fare lui l’offizio del capitano; la repubblica ha a mandare sua cittadini; e quando ne manda uno che non riesca valente uomo, debbe cambiarlo; e quando sia, tenerlo con le leggi che non passi el segno. E per esperienzia si vede a’ principi soli e repubbliche armate fare progressi grandissimi, et alle arme mercennarie non fare mai se non danno.

E con più difficultà viene alla obedienza di uno suo cittadino una repubblica armata di arme proprie, che una armata di armi esterne. Stettono Roma e Sparta molti secoli armate e libere. Svizzeri sono armatissimi e liberissimi. Delle arme mercennarie antiche in exemplis sono Cartaginesi; li quali furono per essere oppressi da’ loro soldati mercennarii, finita la prima guerra con li Romani, ancora che Cartaginesi avessino per capi loro proprii cittadini. Filippo Macedone fu fatto da’ Tebani, dopo la morte di Epaminunda, capitano delle loro gente; e tolse loro, dopo la vittoria, la libertà. Milanesi, morto il duca Filippo, soldorono Francesco Sforza contro a’ Viniziani; il quale, superati li inimici a Caravaggio, si congiunse con loro per opprimere e’ Milanesi suoi patroni.

Sforza suo padre, sendo soldato della regina Giovanna di Napoli, la lasciò in un tratto disarmata; onde lei, per non perdere el regno, fu constretta gittarsi in grembo al re di Aragonia. E, se Viniziani e Fiorentini hanno per lo adrieto cresciuto lo imperio loro con queste arme, e li loro capitani non se ne sono però fatti principi ma li hanno difesi, respondo che Fiorentini in questo caso sono suti favoriti dalla sorte; perché de’ capitani virtuosi, de’ quali potevano temere, alcuni non hanno vinto, alcuni hanno avuto opposizione, altri hanno volto la ambizione loro altrove. Quello che non vinse fu Giovanni Aucut, del quale, non vincendo, non si poteva conoscere la fede; ma ognuno confesserà che, vincendo, stavano Fiorentini a sua discrezione. Sforza ebbe sempre e’ Bracceschi contrarii, che guardorono l’uno l’altro.

Francesco volse l’ambizione sua in Lombardia; Braccio contro alla Chiesia et il regno di Napoli. Ma vegniamo a quello che è seguito poco tempo fa. Feciono Fiorentini Paulo Vitelli loro capitano, uomo prudentissimo, e che di privata fortuna aveva presa grandissima reputazione. Se costui espugnava Pisa, veruno fia che nieghi come conveniva a’ Fiorentini stare seco; perché, se fussi diventato soldato di loro nemici, non avevano remedio; e se lo tenevano, aveano ad obedirlo. Viniziani, se si considerrà e’ progressi loro, si vedrà quelli avere securamente e gloriosamente operato mentre ferono la guerra loro proprii: che fu avanti che si volgessino con le loro imprese in terra: dove co’ gentili uomini e con la plebe armata operorono virtuosissimamente; ma, come cominciorono a combattere in terra, lasciorono questa virtù, e seguitorono e’ costumi delle guerre di Italia.

E nel principio dello augumento loro in terra, per non vi avere molto stato e per essere in grande reputazione, non aveano da temere molto de’ loro capitani; ma, come ellino ampliorono, che fu sotto el Carmignola, ebbono uno saggio di questo errore. Perché, vedutolo virtuosissimo, battuto che ebbono sotto il suo governo el duca di Milano, e conoscendo da altra parte come elli era raffreddo nella guerra, iudicorono con lui non potere più vincere, perché non voleva, né potere licenziarlo, per non riperdere ciò che aveano acquistato; onde che furono necessitati, per assicurarsene, ammazzarlo. Hanno di poi avuto per loro capitani Bartolomeo da Bergamo, Ruberto da San Severino, Conte di Pitigliano, e simili; con li quali aveano a temere della perdita, non del guadagno loro: come intervenne di poi a Vailà, dove, in una giornata, perderono quello che in ottocento anni, con tanta fatica, avevano acquistato.

Perché da queste armi nascono solo e’ lenti, tardi e deboli acquisti, e le subite e miraculose perdite. E, perché io sono venuto con questi esempli in Italia, la quale è stata governata molti anni dalle arme mercennarie, le voglio discorrere, e più da alto, acciò che, veduto l’origine e progressi di esse, si possa meglio correggerle. Avete dunque a intendere come, tosto che in questi ultimi tempi lo imperio cominciò a essere ributtato di Italia, e che il papa nel temporale vi prese più reputazione, si divise la Italia in più stati; perché molte delle città grosse presono l’arme contra a’ loro nobili, li quali, prima favoriti dallo imperatore, le tennono oppresse; e la Chiesia le favoriva per darsi reputazione nel temporale; di molte altre e’ loro cittadini ne diventorono principi. Onde che, essendo venuta l’Italia quasi che nelle mani della Chiesia e di qualche Repubblica, et essendo quelli preti e quelli altri cittadini usi a non conoscere arme, cominciorono a soldare forestieri.

El primo che dette reputazione a questa milizia fu Alberigo da Conio, romagnolo. Dalla disciplina di costui discese, intra li altri, Braccio e Sforza, che ne’ loro tempi furono arbitri di Italia. Dopo questi, vennono tutti li altri che fino a’ nostri tempi hanno governato queste arme. Et il fine della loro virtù è stato, che Italia è suta corsa da Carlo, predata da Luigi, sforzata da Ferrando e vituperata da’ Svizzeri. L’ordine che ellino hanno tenuto, è stato, prima, per dare reputazione a loro proprii, avere tolto reputazione alle fanterie. Feciono questo, perché, sendo sanza stato et in sulla industria, e’ pochi fanti non davano loro reputazione, e li assai non potevano nutrire; e però si ridussono a’ cavalli, dove con numero sopportabile erano nutriti et onorati.

Et erono ridotte le cose in termine, che in uno esercito di ventimila soldati non si trovava dumila fanti. Avevano, oltre a questo, usato ogni industria per levare a sé et a’ soldati la fatica e la paura, non si ammazzando nelle zuffe, ma pigliandosi prigioni e sanza taglia. Non traevano la notte alle terre; quelli delle terre non traevano alle tende; non facevano intorno al campo né steccato né fossa; non campeggiavano el verno.

E tutte queste cose erano permesse ne’ loro ordini militari, e trovate da loro per fuggire, come è detto, e la fatica e li pericoli: tanto che li hanno condotta Italia stiava e vituperata.

 

Cap. 13 De militibus auxiliariis, mixtis et propriis.

L’armi ausiliarie, che sono l’altre armi inutili, sono quando si chiama uno potente che con le arme sue ti venga ad aiutare e defendere: come fece ne’ prossimi tempi papa Iulio; il quale, avendo visto nella impresa di Ferrara la trista pruova delle sue armi mercennarie, si volse alle ausiliarie, e convenne con Ferrando re di Spagna che con le sua gente et eserciti dovesse aiutarlo. Queste arme possono essere utile e buone per loro medesime, ma sono, per chi le chiama, quasi sempre dannose: perché, perdendo rimani disfatto, vincendo, resti loro prigione.

Et ancora che di questi esempli ne siano piene le antiche istorie, non di manco io non mi voglio partire da questo esemplo fresco di papa Iulio II; el partito del quale non possé essere manco considerato, per volere Ferrara, cacciarsi tutto nelle mani d’uno forestiere. Ma la sua buona fortuna fece nascere una terza cosa, acciò non cogliessi el frutto della sua mala elezione: perché, sendo li ausiliari sua rotti a Ravenna, e surgendo e’ Svizzeri che cacciorono e’ vincitori, fuora d’ogni opinione e sua e d’altri, venne a non rimanere prigione delli inimici, sendo fugati, né delli ausiliarii sua, avendo vinto con altre arme che con le loro.

Fiorentini, sendo al tutto disarmati, condussono diecimila Franzesi a Pisa per espugnarla: per il quale partito portorono più pericolo che in qualunque tempo de’ travagli loro. Lo imperatore di Costantinopoli, per opporsi alli sua vicini, misse in Grecia diecimila Turchi; li quali, finita la guerra, non se ne volsono partire: il che fu principio della servitù di Grecia con li infedeli.

Colui, adunque, che vuole non potere vincere, si vaglia di queste arme, perché sono molto più pericolose che le mercennarie: perché in queste è la ruina fatta: sono tutte unite, tutte volte alla obedienza di altri; ma nelle mercennarie, ad offenderti, vinto che le hanno, bisogna più tempo e maggiore occasione, non sendo tutto uno corpo, et essendo trovate e pagate da te; nelle quali uno terzo che tu facci capo, non può pigliare subito tanta autorità che ti offenda. In somma, nelle mercennarie è più pericolosa la ignavia, nelle ausiliarie, la virtù.

Uno principe, per tanto, savio, sempre ha fuggito queste arme, e voltosi alle proprie; et ha volsuto più tosto perdere con li sua che vincere con li altri, iudicando non vera vittoria quella che con le armi aliene si acquistassi. Io non dubiterò mai di allegare Cesare Borgia e le sue azioni. Questo duca intrò in Romagna con le armi ausiliarie, conducendovi tutte gente franzese, e con quelle prese Imola e Furlí, ma non li parendo poi tale arme sicure, si volse alle mercennarie, iudicando in quelle manco periculo; e soldò li Orsini e Vitelli.

Le quali poi nel maneggiare trovando dubie et infideli e periculose, le spense, e volsesi alle proprie. E puossi facilmente vedere che differenzia è infra l’una e l’altra di queste arme, considerato che differenzia fu dalla reputazione del duca, quando aveva Franzesi soli e quando aveva li Orsini e Vitelli, a quando rimase con li soldati sua e sopr’a sé stesso e sempre si troverrà accresciuta; né mai fu stimato assai, se non quando ciascuno vidde che lui era intero possessore delle sue arme. Io non mi volevo partire dalli esempli italiani e freschi; tamen non voglio lasciare indrieto Ierone Siracusano, sendo uno de’ soprannominati da me.

Costui, come io dissi, fatto da’ Siracusani capo delli eserciti, conobbe subito quella milizia mercennaria non essere utile, per essere conduttieri fatti come li nostri italiani; e, parendoli non li possere tenere né lasciare, li fece tutti tagliare a pezzi: e di poi fece guerra con le arme sua e non con le aliene. Voglio ancora ridurre a memoria una figura del Testamento Vecchio fatta a questo proposito. Offerendosi David a Saul di andare a combattere con Golia, provocatore filisteo, Saul, per dargli animo, l’armò dell’arme sua, le quali, come David ebbe indosso, recusò, dicendo con quelle non si potere bene valere di sé stesso, e però voleva trovare el nimico con la sua fromba e con il suo coltello. In fine, l’arme d’altri, o le ti caggiono di dosso o le ti pesano o le ti stringano.

Carlo VII, padre del re Luigi XI, avendo, con la sua fortuna e virtù, libera Francia dalli Inghilesi, conobbe questa necessità di armarsi di arme proprie, e ordinò nel suo regno l’ordinanza delle gente d’arme e delle fanterie. Di poi el re Luigi suo figliuolo spense quella de’ fanti, e cominciò a soldare Svizzeri: il quale errore, seguitato dalli altri, è, come si vede ora in fatto, cagione de’ pericoli di quello regno.

Perché, avendo dato reputazione a’ Svizzeri, ha invilito tutte l’arme sua; perché le fanterie ha spento e le sua gente d’arme ha obligato alle arme d’altri; perché, sendo assuefatte a militare con Svizzeri, non par loro di potere vincere sanza essi. Di qui nasce che Franzesi contro a Svizzeri non bastano, e sanza Svizzeri, contro ad altri non pruovano. Sono dunque stati li eserciti di Francia misti, parte mercennarii e parte proprii: le quali arme tutte insieme sono molto migliori che le semplici ausiliarie o le semplici mercennarie, e molto inferiore alle proprie.

E basti lo esemplo detto; perché el regno di Francia sarebbe insuperabile, se l’ordine di Carlo era accresciuto o preservato. Ma la poca prudenzia delli uomini comincia una cosa, che, per sapere allora di buono, non si accorge del veleno che vi è sotto: come io dissi, di sopra delle febbre etiche. Per tanto colui che in uno principato non conosce e’ mali quando nascono, non è veramente savio; e questo è dato a pochi.

E, se si considerassi la prima ruina dello Imperio romano, si troverrà essere suto solo cominciare a soldare e’ Goti; perché da quello principio cominciorono a enervare le forze dello Imperio romano; e tutta quella virtù che si levava da lui si dava a loro. Concludo, adunque, che, sanza avere arme proprie, nessuno principato è sicuro; anzi è tutto obligato alla fortuna, non avendo virtù che nelle avversità lo difenda.

E fu sempre opinione e sentenzia delli uomini savi, quod nihil sit tam infirmum aut instabile quam fama potentiae non sua vi nixa. E l’arme proprie son quelle che sono composte o di sudditi o di cittadini o di creati tua: tutte l’altre sono o mercennarie o ausiliarie.

Et il modo ad ordinare l’arme proprie sarà facile a trovare, se si discorrerà li ordini de’ quattro sopra nominati da me, e se si vedrà come Filippo, padre di Alessandro Magno, e come molte repubbliche e principi si sono armati et ordinati: a’ quali ordini io al tutto mi rimetto.

 

Cap. 14 Quod principem deceat circa militiam.

Debbe adunque uno principe non avere altro obietto né altro pensiero, né prendere cosa alcuna per sua arte, fuora della guerra et ordini e disciplina di essa; perché quella è sola arte che si espetta a chi comanda. Et è di tanta virtù, che non solamente mantiene quelli che sono nati principi, ma molte volte fa li uomini di privata fortuna salire a quel grado; e per avverso si vede che, quando e’ principi hanno pensato più alle delicatezze che alle arme, hanno perso lo stato loro. E la prima cagione che ti fa perdere quello, è negligere questa arte; e la cagione che te lo fa acquistare, è lo essere professo di questa arte.

Francesco Sforza, per essere armato, di privato diventò duca di Milano; e’ figliuoli, per fuggire e’ disagi delle arme, di duchi diventorono privati. Perché, intra le altre cagioni che ti arreca di male lo essere disarmato, ti fa contennendo: la quale è una di quelle infamie dalle quali el principe si debbe guardare, come di sotto si dirà. Perché da uno armato a uno disarmato non è proporzione alcuna; e non è ragionevole che chi è armato obedisca volentieri a chi è disarmato, e che il disarmato stia sicuro intra servitori armati. Perché, sendo nell’uno sdegno e nell’altro sospetto, non è possibile operino bene insieme. E però uno principe che della milizia non si intenda, oltre alle altre infelicità, come è detto, non può essere stimato da’ sua soldati né fidarsi di loro.

Debbe per tanto mai levare el pensiero da questo esercizio della guerra, e nella pace vi si debbe più esercitare che nella guerra: il che può fare in dua modi; l’uno con le opere, l’altro con la mente. E, quanto alle opere, oltre al tenere bene ordinati et esercitati li sua, debbe stare sempre in sulle caccie, e mediante quelle assuefare el corpo a’ disagi; e parte imparare la natura de’ siti, e conoscere come surgono e’ monti, come imboccano le valle, come iacciono e’ piani, et intendere la natura de’ fiumi e de’ paduli, et in questo porre grandissima cura.

La quale cognizione è utile in dua modi. Prima, s’impara a conoscere el suo paese, e può meglio intendere le difese di esso; di poi, mediante la cognizione e pratica di quelli siti, con facilità comprendere ogni altro sito che di nuovo li sia necessario speculare: perché li poggi, le valli, e’ piani, e’ fiumi, e’ paduli che sono, verbigrazia, in Toscana, hanno con quelli dell’altre provincie certa similitudine: tal che dalla cognizione del sito di una provincia si può facilmente venire alla cognizione dell’altre. E quel principe che manca di questa perizie, manca della prima parte che vuole avere uno capitano; perché questa insegna trovare el nimico, pigliare li alloggiamenti, condurre li eserciti, ordinare le giornate, campeggiare le terre con tuo vantaggio.

Filopemene, principe delli Achei, intra le altre laude che dalli scrittori li sono date, è che ne’ tempi della pace non pensava mai se non a’ modi della guerra; e, quando era in campagna con li amici, spesso si fermava e ragionava con quelli. – Se li nimici fussino in su quel colle, e noi ci trovassimo qui col nostro esercito, chi di noi arebbe vantaggio? come si potrebbe ire, servando li ordini, a trovarli? se noi volessimo ritirarci, come aremmo a fare? se loro si ritirassino, come aremmo a seguirli? – E proponeva loro, andando, tutti e’ casi che in uno esercito possono occorrere; intendeva la opinione loro, diceva la sua, corroboravala con le ragioni: tal che, per queste continue cogitazioni, non posseva mai, guidando li eserciti, nascere accidente alcuno, che lui non avessi el remedio.

Ma quanto allo esercizio della mente, debbe el principe leggere le istorie, et in quelle considerare le azioni delli uomini eccellenti, vedere come si sono governati nelle guerre, esaminare le cagioni della vittoria e perdite loro, per potere queste fuggire, e quelle imitare; e sopra tutto fare come ha fatto per l’adrieto qualche uomo eccellente, che ha preso ad imitare se alcuno innanzi a lui è stato laudato e gloriato, e di quello ha tenuto sempre e’ gesti et azioni appresso di sé: come si dice che Alessandro Magno imitava Achille; Cesare Alessandro; Scipione Ciro.

E qualunque legge la vita di Ciro scritta da Senofonte, riconosce di poi nella vita di Scipione quanto quella imitazione li fu di gloria, e quanto, nella castità, affabilità, umanità, liberalità Scipione si conformassi con quelle cose che di Ciro da Senofonte sono sute scritte. Questi simili modi debbe osservare uno principe savio, e mai ne’ tempi pacifici stare ozioso, ma con industria farne capitale, per potersene valere nelle avversità, acciò che, quando si muta la fortuna, lo truovi parato a resisterle.

 

Cap. 15 De his rebus quibus homines et praesertim principes laudantur aut vituperantur.

Resta ora a vedere quali debbano essere e’ modi e governi di uno principe con sudditi o con li amici. E, perché io so che molti di questo hanno scritto, dubito, scrivendone ancora io, non essere tenuto prosuntuoso, partendomi, massime nel disputare questa materia, dalli ordini delli altri. Ma, sendo l’intento mio scrivere cosa utile a chi la intende, mi è parso più conveniente andare drieto alla verità effettuale della cosa, che alla immaginazione di essa.

E molti si sono immaginati repubbliche e principati che non si sono mai visti né conosciuti essere in vero; perché elli è tanto discosto da come si vive a come si doverrebbe vivere, che colui che lascia quello che si fa per quello che si doverrebbe fare, impara più tosto la ruina che la perservazione sua: perché uno uomo che voglia fare in tutte le parte professione di buono, conviene rovini infra tanti che non sono buoni. Onde è necessario a uno principe, volendosi mantenere, imparare a potere essere non buono, et usarlo e non usare secondo la necessità.

Lasciando adunque indrieto le cose circa uno principe immaginate, e discorrendo quelle che sono vere, dico che tutti li uomini, quando se ne parla, e massime e’ principi, per essere posti più alti, sono notati di alcune di queste qualità che arrecano loro o biasimo o laude. E questo è che alcuno è tenuto liberale, alcuno misero (usando uno termine toscano, perché avaro in nostra lingua è ancora colui che per rapina desidera di avere, misero chiamiamo noi quello che si astiene troppo di usare il suo); alcuno è tenuto donatore, alcuno rapace; alcuno crudele, alcuno pietoso; l’uno fedifrago, l’altro fedele; l’uno effeminato e pusillanime, l’altro feroce et animoso; l’uno umano, l’altro superbo; l’uno lascivo, l’altro casto; l’uno intero, l’altro astuto; l’uno duro, l’altro facile; l’uno grave l’altro leggieri; l’uno relligioso, l’altro incredulo, e simili.

Et io so che ciascuno confesserà che sarebbe laudabilissima cosa uno principe trovarsi di tutte le soprascritte qualità, quelle che sono tenute buone: ma, perché non si possono avere né interamente osservare, per le condizioni umane che non lo consentono, li è necessario essere tanto prudente che sappia fuggire l’infamia di quelle che li torrebbano lo stato, e da quelle che non gnene tolgano guardarsi, se elli è possibile; ma, non possendo, vi si può con meno respetto lasciare andare. Et etiam non si curi di incorrere nella infamia di quelli vizii sanza quali possa difficilmente salvare lo stato; perché, se si considerrà bene tutto, si troverrà qualche cosa che parrà virtù, e seguendola sarebbe la ruina sua; e qualcuna altra che parrà vizio, e seguendola ne riesce la securtà et il bene essere suo.

 

Cap. 16 De liberalitate et parsimonia.

Cominciandomi, adunque alle prime soprascritte qualità dico come sarebbe bene essere tenuto liberale: non di manco, la liberalità, usata in modo che tu sia tenuto, ti offende; perché se ella si usa virtuosamente e come la si debbe usare, la non fia conosciuta, e non ti cascherà l’infamia del suo contrario. E però, a volersi mantenere infra li uomini el nome del liberale, è necessario non lasciare indrieto alcuna qualità di suntuosità; talmente che, sempre uno principe cosí fatto consumerà in simili opere tutte le sue facultà; e sarà necessitato alla fine, se si vorrà mantenere el nome del liberale, gravare e’ populi estraordinariamente et essere fiscale, e fare tutte quelle cose che si possono fare per avere danari.

Il che comincerà a farlo odioso con sudditi, e poco stimare da nessuno, diventando povero; in modo che, con questa sua liberalità avendo offeso li assai e premiato e’ pochi, sente ogni primo disagio, e periclita in qualunque primo periculo: il che conoscendo lui, e volendosene ritrarre, incorre subito nella infamia del misero. Uno principe, adunque, non potendo usare questa virtù del liberale sanza suo danno, in modo che la sia conosciuta, debbe, s’elli è prudente, non si curare del nome del misero: perché col tempo sarà tenuto sempre più liberale, veggendo che con la sua parsimonia le sua intrate li bastano, può defendersi da chi li fa guerra, può fare imprese sanza gravare e’ populi; talmente che viene a usare liberalità a tutti quelli a chi non toglie, che sono infiniti, e miseria a tutti coloro a chi non dà, che sono pochi. Ne’ nostri tempi noi non abbiamo veduto fare gran cose se non a quelli che sono stati tenuti miseri; li altri essere spenti. Papa Iulio II, come si fu servito del nome del liberale per aggiugnere al papato, non pensò poi a mantenerselo, per potere fare guerra.

El re di Francia presente ha fatto tante guerre sanza porre uno dazio estraordinario a’ sua, solum perché alle superflue spese ha sumministrato la lunga parsimonia sua. El re di Spagna presente, se fussi tenuto liberale, non arebbe fatto né vinto tante imprese. Per tanto, uno principe debbe esistimare poco, per non avere a rubare e’ sudditi, per potere defendersi, per non diventare povero e contennendo, per non essere forzato di diventare rapace, di incorrere nel nome del misero; perché questo è uno di quelli vizii che lo fanno regnare.

E se alcuno dicessi: Cesare con la liberalità pervenne allo imperio, e molti altri, per essere stati et essere tenuti liberali, sono venuti a gradi grandissimi; rispondo: o tu se’ principe fatto, o tu se’ in via di acquistarlo: nel primo caso, questa liberalità è dannosa; nel secondo, è bene necessario essere tenuto liberale. E Cesare era uno di quelli che voleva pervenire al principato di Roma; ma, se, poi che vi fu venuto, fussi sopravvissuto, e non si fussi temperato da quelle spese, arebbe destrutto quello imperio. E se alcuno replicassi: molti sono stati principi, e con li eserciti hanno fatto gran cose, che sono stati tenuti liberalissimi; ti respondo: o el principe spende del suo e de’ sua sudditi, o di quello d’altri; nel primo caso, debbe essere parco; nell’altro, non debbe lasciare indrieto parte alcuna di liberalità. E quel principe che va con li eserciti, che si pasce di prede, di sacchi e di taglie, maneggia quel di altri, li è necessaria questa liberalità; altrimenti non sarebbe seguíto da’ soldati.

E di quello che non è tuo, o di sudditi tua, si può essere più largo donatore: come fu Ciro, Cesare et Alessandro; perché lo spendere quello d’altri non ti toglie reputazione, ma te ne aggiugne; solamente lo spendere el tuo è quello che ti nuoce. E non ci è cosa che consumi sé stessa quanto la liberalità: la quale mentre che tu usi, perdi la facultà di usarla; e diventi, o povero e contennendo, o, per fuggire la povertà, rapace et odioso.

Et intra tutte le cose di che uno principe si debbe guardare, è lo essere contennendo et odioso; e la liberalità all’una e l’altra cosa ti conduce. Per tanto è più sapienzia tenersi el nome del misero, che partorisce una infamia sanza odio, che, per volere el nome del liberale, essere necessitato incorrere nel nome di rapace, che partorisce una infamia con odio.

 

Cap. 17 De crudelitate et pietate; et an sit melius amari quam timeri, vel e contra.

Scendendo appresso alle altre preallegate qualità, dico che ciascuno principe debbe desiderare di essere tenuto pietoso e non crudele: non di manco debbe avvertire di non usare male questa pietà. Era tenuto Cesare Borgia crudele; non di manco quella sua crudeltà aveva racconcia la Romagna, unitola, ridottola in pace et in fede. Il che se si considerrà bene, si vedrà quello essere stato molto più pietoso che il populo fiorentino, il quale, per fuggire el nome del crudele, lasciò destruggere Pistoia.

Debbe, per tanto, uno principe non si curare della infamia di crudele, per tenere e’ sudditi sua uniti et in fede; perché, con pochissimi esempli sarà più pietoso che quelli e’ quali, per troppa pietà, lasciono seguire e’ disordini, di che ne nasca occisioni o rapine: perché queste sogliono offendere una universalità intera, e quelle esecuzioni che vengono dal principe offendono uno particulare. Et intra tutti e’ principi, al principe nuovo è impossibile fuggire el nome di crudele, per essere li stati nuovi pieni di pericoli.

E Virgilio, nella bocca di Didone, dice: Res dura, et regni novitas me talia cogunt Moliri, et late fines custode tueri. Non di manco debbe essere grave al credere et al muoversi, né si fare paura da sé stesso, e procedere in modo temperato con prudenza et umanità, che la troppa confidenzia non lo facci incauto e la troppa diffidenzia non lo renda intollerabile. Nasce da questo una disputa: s’elli è meglio essere amato che temuto, o e converso. Rispondesi che si vorrebbe essere l’uno e l’altro; ma perché elli è difficile accozzarli insieme, è molto più sicuro essere temuto che amato, quando si abbia a mancare dell’uno de’ dua. Perché delli uomini si può dire questo generalmente: che sieno ingrati, volubili, simulatori e dissimulatori, fuggitori de’ pericoli, cupidi di guadagno; e mentre fai loro bene, sono tutti tua, ófferonti el sangue, la roba, la vita e’ figliuoli, come di sopra dissi, quando il bisogno è discosto; ma, quando ti si appressa, e’ si rivoltano.

E quel principe che si è tutto fondato in sulle parole loro, trovandosi nudo di altre preparazioni, rovina; perché le amicizie che si acquistano col prezzo, e non con grandezza e nobiltà di animo, si meritano, ma elle non si hanno, et a’ tempi non si possano spendere. E li uomini hanno meno respetto a offendere uno che si facci amare, che uno che si facci temere; perché l’amore è tenuto da uno vinculo di obbligo, il quale, per essere li uomini tristi, da ogni occasione di propria utilità è rotto; ma il timore è tenuto da una paura di pena che non abbandona mai.

Debbe non di manco el principe farsi temere in modo, che, se non acquista lo amore, che fugga l’odio; perché può molto bene stare insieme esser temuto e non odiato; il che farà sempre, quando si astenga dalla roba de’ sua cittadini e de’ sua sudditi, e dalle donne loro: e quando pure li bisognasse procedere contro al sangue di alcuno, farlo quando vi sia iustificazione conveniente e causa manifesta; ma, sopra tutto, astenersi dalla roba d’altri; perché li uomini sdimenticano più presto la morte del padre che la perdita del patrimonio.

Di poi, le cagioni del tòrre la roba non mancono mai; e, sempre, colui che comincia a vivere con rapina, truova cagione di occupare quel d’altri; e, per avverso, contro al sangue sono più rare e mancono più presto. Ma, quando el principe è con li eserciti et ha in governo multitudine di soldati, allora al tutto è necessario non si curare del nome di crudele; perché sanza questo nome non si tenne mai esercito unito né disposto ad alcuna fazione. Intra le mirabili azioni di Annibale si connumera questa, che, avendo uno esercito grossissimo, misto di infinite generazioni di uomini, condotto a militare in terre aliene, non vi surgessi mai alcuna dissensione, né infra loro né contro al principe, cosí nella cattiva come nella sua buona fortuna. Il che non poté nascere da altro che da quella sua inumana crudeltà, la quale, insieme con infinite sua virtù, lo fece sempre nel cospetto de’ suoi soldati venerando e terribile; e sanza quella, a fare quello effetto le altre sua virtù non li bastavano.

E li scrittori poco considerati, dall’una parte ammirano questa sua azione, dall’altra dannono la principale cagione di essa. E che sia vero che l’altre sua virtù non sarebbano bastate, si può considerare in Scipione, rarissimo non solamente ne’ tempi sua, ma in tutta la memoria delle cose che si sanno, dal quale li eserciti sua in Ispagna si rebellorono. Il che non nacque da altro che dalla troppa sua pietà, la quale aveva data a’ sua soldati più licenzia che alla disciplina militare non si conveniva. La qual cosa li fu da Fabio Massimo in Senato rimproverata, e chiamato da lui corruttore della romana milizia. E’ Locrensi, sendo stati da uno legato di Scipione destrutti, non furono da lui vendicati, né la insolenzia di quello legato corretta, nascendo tutto da quella sua natura facile; talmente che, volendolo alcuno in Senato escusare, disse come elli erano di molti uomini che sapevano meglio non errare, che correggere li errori. La qual natura arebbe col tempo violato la fama e la gloria di Scipione, se elli avessi con essa perseverato nello imperio; ma, vivendo sotto el governo del Senato, questa sua qualità dannosa non solum si nascose, ma li fu a gloria.

Concludo adunque, tornando allo essere temuto et amato, che, amando li uomini a posta loro, e temendo a posta del principe, debbe uno principe savio fondarsi in su quello che è suo, non in su quello che è d’altri: debbe solamente ingegnarsi di fuggire lo odio, come è detto.

 

Cap. 18 Quomodo fides a principibus sit servanda.

Quanto sia laudabile in uno principe mantenere la fede e vivere con integrità e non con astuzia, ciascuno lo intende: non di manco si vede, per esperienzia ne’ nostri tempi, quelli principi avere fatto gran cose che della fede hanno tenuto poco conto, e che hanno saputo con l’astuzia aggirare e’ cervelli delli uomini; et alla fine hanno superato quelli che si sono fondati in sulla lealtà. Dovete adunque sapere come sono dua generazione di combattere: l’uno con le leggi, l’altro con la forza: quel primo è proprio dello uomo, quel secondo delle bestie: ma, perché el primo molte volte non basta, conviene ricorrere al secondo.

Per tanto a uno principe è necessario sapere bene usare la bestia e lo uomo. Questa parte è suta insegnata a’ principi copertamente dalli antichi scrittori; li quali scrivono come Achille, e molti altri di quelli principi antichi, furono dati a nutrire a Chirone centauro, che sotto la sua disciplina li custodissi. Il che non vuol dire altro, avere per precettore uno mezzo bestia e mezzo uomo, se non che bisogna a uno principe sapere usare l’una e l’altra natura; e l’una sanza l’altra non è durabile. Sendo adunque, uno principe necessitato sapere bene usare la bestia, debbe di quelle pigliare la golpe e il lione; perché il lione non si defende da’ lacci, la golpe non si difende da’ lupi. Bisogna, adunque, essere golpe a conoscere e’ lacci, e lione a sbigottire e’ lupi. Coloro che stanno semplicemente in sul lione, non se ne intendano.

Non può per tanto uno signore prudente, né debbe, osservare la fede, quando tale osservanzia li torni contro e che sono spente le cagioni che la feciono promettere. E, se li uomini fussino tutti buoni, questo precetto non sarebbe buono; ma perché sono tristi, e non la osservarebbano a te, tu etiam non l’hai ad osservare a loro. Né mai a uno principe mancorono cagioni legittime di colorare la inosservanzia. Di questo se ne potrebbe dare infiniti esempli moderni e monstrare quante pace, quante promesse sono state fatte irrite e vane per la infedelità de’ principi: e quello che ha saputo meglio usare la golpe, è meglio capitato. Ma è necessario questa natura saperla bene colorire, et essere gran simulatore e dissimulatore: e sono tanto semplici li uomini, e tanto obediscano alle necessità presenti, che colui che inganna troverrà sempre chi si lascerà ingannare.

Io non voglio, delli esempli freschi, tacerne uno. Alessandro VI non fece mai altro, non pensò mai ad altro, che ad ingannare uomini: e sempre trovò subietto da poterlo fare. E non fu mai uomo che avessi maggiore efficacia in asseverare, e con maggiori giuramenti affermassi una cosa, che l’osservassi meno; non di meno sempre li succederono li inganni ad votum, perché conosceva bene questa parte del mondo. A uno principe, adunque, non è necessario avere in fatto tutte le soprascritte qualità, ma è bene necessario parere di averle. Anzi ardirò di dire questo, che, avendole et osservandole sempre, sono dannose, e parendo di averle, sono utile: come parere pietoso, fedele, umano, intero, relligioso, et essere; ma stare in modo edificato con l’animo, che, bisognando non essere, tu possa e sappi mutare el contrario. Et hassi ad intendere questo, che uno principe, e massime uno principe nuovo, non può osservare tutte quelle cose per le quali li uomini sono tenuti buoni, sendo spesso necessitato, per mantenere lo stato, operare contro alla fede, contro alla carità, contro alla umanità, contro alla religione. E però bisogna che elli abbi uno animo disposto a volgersi secondo ch’e’ venti e le variazioni della fortuna li comandono, e, come di sopra dissi, non partirsi dal bene, potendo, ma sapere intrare nel male, necessitato. Debbe, adunque, avere uno principe gran cura che non li esca mai di bocca una cosa che non sia piena delle soprascritte cinque qualità, e paia, a vederlo et udirlo, tutto pietà, tutto fede, tutto integrità, tutto relligione.

E non è cosa più necessaria a parere di avere che questa ultima qualità. E li uomini in universali iudicano più alli occhi che alle mani; perché tocca a vedere a ognuno, a sentire a pochi. Ognuno vede quello che tu pari, pochi sentono quello che tu se’; e quelli pochi non ardiscano opporsi alla opinione di molti che abbino la maestà dello stato che li difenda: e nelle azioni di tutti li uomini, e massime de’ principi, dove non è iudizio da reclamare, si guarda al fine. Facci dunque uno principe di vincere e mantenere lo stato: e’ mezzi saranno sempre iudicati onorevoli, e da ciascuno laudati; perché el vulgo ne va preso con quello che pare e con lo evento della cosa; e nel mondo non è se non vulgo; e li pochi ci hanno luogo quando li assai hanno dove appoggiarsi. Alcuno principe de’ presenti tempi, quale non è bene nominare, non predica mai altro che pace e fede, e dell’una e dell’altra è inimicissimo; e l’una e l’altra, quando e’ l’avessi osservata, li arebbe più volte tolto o la reputazione o lo stato.

 

Cap. 19 De contemptu et odio fugiendo.

Ma perché, circa le qualità di che di sopra si fa menzione io ho parlato delle più importanti, l’altre voglio discorrere brevemente sotto queste generalità, che il principe pensi, come di sopra in parte è detto, di fuggire quelle cose che lo faccino odioso e contennendo; e qualunque volta fuggirà questo, arà adempiuto le parti sua, e non troverrà nelle altre infamie periculo alcuno. Odioso lo fa, sopr’a tutto, come io dissi, lo essere rapace et usurpatore della roba e delle donne de’ sudditi: di che si debbe astenere; e qualunque volta alle universalità delli uomini non si toglie né roba né onore, vivono contenti, e solo si ha a combattere con la ambizione di pochi, la quale in molti modi, e con facilità si raffrena.

Contennendo lo fa esser tenuto vario, leggieri, effeminato, pusillanime, irresoluto: da che uno principe si debbe guardare come da uno scoglio, et ingegnarsi che nelle azioni sua si riconosca grandezza, animosità, gravità, fortezza, e, circa maneggi privati de’ sudditi, volere che la sua sentenzia sia irrevocabile; e si mantenga in tale opinione, che alcuno non pensi né a ingannarlo né ad aggirarlo.

Quel principe che dà di sé questa opinione, è reputato assai; e contro a chi è reputato, con difficultà si congiura, con difficultà è assaltato, purché s’intenda che sia eccellente e reverito da’ sua.

Perché uno principe debbe avere dua paure: una dentro, per conto de’ sudditi; l’altra di fuora, per conto de’ potentati esterni.

Da questa si difende con le buone arme e con li buoni amici; e sempre, se arà buone arme, arà buoni amici; e sempre staranno ferme le cose di dentro, quando stieno ferme quelle di fuora, se già le non fussino perturbate da una congiura; e quando pure quelle di fuora movessino, s’elli è ordinato e vissuto come ho detto, quando non si abbandoni, sempre sosterrà ogni impeto, come io dissi che fece Nabide spartano. Ma, circa sudditi, quando le cose di fuora non muovino, si ha a temere che non coniurino secretamente: di che el principe si assicura assai, fuggendo lo essere odiato o disprezzato, e tenendosi el populo satisfatto di lui; il che è necessario conseguire, come di sopra a lungo si disse.

Et uno de’ più potenti rimedii che abbi uno principe contro alle coniure, è non essere odiato dallo universale: perché sempre chi congiura crede con la morte del principe satisfare al populo; ma, quando creda offenderlo, non piglia animo a prendere simile partito, perché le difficultà che sono dalla parte de’ congiuranti sono infinite.

E per esperienzia si vede molte essere state le coniure, e poche avere avuto buon fine. Perché chi coniura non può essere solo, né può prendere compagnia se non di quelli che creda esser malcontenti; e subito che a uno mal contento tu hai scoperto l’animo tuo, li dài materia a contentarsi, perché manifestamente lui ne può sperare ogni commodità: talmente che, veggendo el guadagno fermo da questa parte, e dall’altra veggendolo dubio e pieno di periculo, conviene bene o che sia raro amico, o che sia al tutto ostinato inimico del principe, ad osservarti la fede.

E, per ridurre la cosa in brevi termini, dico che dalla parte del coniurante, non è se non paura, gelosia, sospetto di pena che lo sbigottisce; ma, dalla parte del principe, è la maestà del principato, le leggi, le difese delli amici e dello stato che lo difendano: talmente che, aggiunto a tutte queste cose la benivolenzia populare, è impossibile che alcuno sia sí temerario che congiuri. Perché, per lo ordinario, dove uno coniurante ha a temere innanzi alla esecuzione del male, in questo caso debbe temere ancora poi, avendo per inimico el populo, seguíto lo eccesso, né potendo per questo sperare refugio alcuno.

Di questa materia se ne potria dare infiniti esempli; ma voglio solo esser contento di uno, seguito alla memoria de’ padri nostri. Messer Annibale Bentivogli, avolo del presente messer Annibale, che era principe in Bologna, sendo da’ Canneschi, che li coniurorono contro suto ammazzato, né rimanendo di lui altri che messer Giovanni, che era in fasce, subito dopo tale omicidio, si levò el populo et ammazzò tutti e’ Canneschi. Il che nacque dalla benivolenzia populare che la casa de’ Bentivogli aveva in quelli tempi: la quale fu tanta, che, non restando di quella alcuno in Bologna che potessi, morto Annibale, reggere lo stato, et avendo indizio come in Firenze era uno nato de’ Bentivogli che si teneva fino allora figliuolo di uno fabbro, vennono e’ Bolognesi per quello in Firenze, e li dettono el governo di quella città: la quale fu governata da lui fino a tanto che messer Giovanni pervenissi in età conveniente al governo.

Concludo, per tanto, che uno principe debbe tenere delle congiure poco conto, quando el popolo li sia benivolo; ma, quando li sia inimico et abbilo in odio, debbe temere d’ogni cosa e d’ognuno. E li stati bene ordinati e li principi savi hanno con ogni diligenzia pensato di non desperare e’ grandi e di satisfare al populo e tenerlo contento; perché questa è una delle più importanti materie che abbia uno principe.

Intra regni bene ordinati e governati, a’ tempi nostri, è quello di Francia: et in esso si truovano infinite constituzione buone, donde depende la libertà e sicurtà del re; delle quali la prima è il parlamento e la sua autorità. Perché quello che ordinò quel regno, conoscendo l’ambizione de’ potenti e la insolenzia loro, e iudicando esser loro necessario uno freno in bocca che li correggessi e, da altra parte, conoscendo l’odio dello universale contro a’ grandi fondato in sulla paura, e volendo assicurarli, non volse che questa fussi particulare cura del re, per tòrli quel carico che potessi avere co’ grandi favorendo li populari, e co’ populari favorendo e’ grandi; e però constituí uno iudice terzo, che fussi quello che, sanza carico del re battessi e’ grandi e favorissi e’ minori. Né poté essere questo ordine migliore né più prudente, né che sia maggiore cagione della securtà del re e del regno.

Di che si può trarre un altro notabile: che li principi debbono le cose di carico fare sumministrare ad altri, quelle di grazia a loro medesimi.

Di nuovo concludo che uno principe debbe stimare e’ grandi, ma non si fare odiare dal populo. Parrebbe forse a molti, considerato la vita e morte di alcuno imperatore romano, che fussino esempli contrarii a questa mia opinione, trovando alcuno essere vissuto sempre egregiamente e monstro grande virtù d’animo, non di meno avere perso lo imperio, ovvero essere stato morto da’ sua, che li hanno coniurato contro.

Volendo per tanto rispondere a queste obiezioni, discorrerò le qualità di alcuni imperatori, monstrando le cagioni della loro ruina, non disforme da quello che da me si è addutto; e parte metterò in considerazione quelle cose che sono notabili a chi legge le azioni di quelli tempi. E voglio mi basti pigliare tutti quelli imperatori che succederono allo imperio da Marco filosofo a Massimino: li quali furono Marco, Commodo suo figliuolo, Pertinace, Iuliano, Severo, Antonino Caracalla suo figliuolo, Macrino, Eliogabalo, Alessandro e Massimino. Et è prima da notare che dove nelli altri principati si ha solo a contendere con la ambizione de’ grandi et insolenzia de’ populi, l’imperatori romani avevano una terza difficultà, di avere a sopportare la crudeltà et avarizia de’ soldati. La qual cosa era sí difficile che la fu cagione della ruina di molti; sendo difficile satisfare a’ soldati et a’ populi; perché e’ populi amavono la quiete, e per questo amavono e’ principi modesti, e li soldati amavono el principe d’animo militare, e che fussi insolente, crudele e rapace.

Le quali cose volevano che lui esercitassi ne’ populi, per potere avere duplicato stipendio e sfogare la loro avarizia e crudeltà. Le quali cose feciono che quelli imperatori che, per natura o per arte, non aveano una grande reputazione, tale che con quella tenessino l’uno e l’altro in freno, sempre ruinavono; e li più di loro, massime quelli che come uomini nuovi venivano al principato, conosciuta la difficultà di questi dua diversi umori, si volgevano a satisfare a’ soldati, stimando poco lo iniuriare el populo. Il quale partito era necessario: perché, non potendo e’ principi mancare di non essere odiati da qualcuno, si debbano prima forzare di non essere odiati dalla università; e, quando non possono conseguire questo, si debbono ingegnare con ogni industria fuggire l’odio di quelle università che sono più potenti.

E però quelli imperatori che per novità avevano bisogno di favori estraordinarii, si aderivano a’ soldati più tosto che a’ populi: il che tornava loro, non di meno, utile o no, secondo che quel principe si sapeva mantenere reputato con loro. Da queste cagioni sopradette nacque che Marco, Pertinace et Alessandro, sendo tutti di modesta vita, amatori della iustizia, nimici della crudeltà, umani e benigni, ebbono tutti, da Marco in fuora, tristo fine.

Marco solo visse e morí onoratissimo, perché lui succedé allo imperio iure hereditario, e non aveva a riconoscere quello né da’ soldati né da’ populi; di poi, sendo accompagnato da molte virtù che lo facevano venerando, tenne sempre, mentre che visse, l’uno ordine e l’altro intra termini sua, e non fu mai né odiato né disprezzato. Ma Pertinace fu creato imperatore contro alla voglia de’ soldati, li quali, sendo usi a vivere licenziosamente sotto Commodo, non poterono sopportare quella vita onesta alla quale Pertinace li voleva ridurre; onde, avendosi creato odio, et a questo odio aggiunto el disprezzo sendo vecchio ruinò ne’ primi principii della sua amministrazione.

E qui si debbe notare che l’odio s’acquista cosí mediante le buone opere, come le triste: e però, come io dissi di sopra, uno principe, volendo mantenere lo stato, è spesso forzato a non essere buono; perché, quando quella università, o populo o soldati o grandi che sieno, della quale tu iudichi avere per mantenerti bisogno, è corrotta, ti conviene seguire l’umore suo per satisfarlo, et allora le buone opere ti sono nimiche. Ma vegniamo ad Alessandro: il quale fu di tanta bontà, che intra le altre laude che li sono attribuite, è questa, che in quattordici anni che tenne l’imperio, non fu mai morto da lui alcuno iniudicato; non di manco, sendo tenuto effeminato et uomo che si lasciassi governare alla madre, e per questo venuto in disprezzo, conspirò in lui l’esercito, et ammazzollo.

Discorrendo ora, per opposito, le qualità di Commodo, di Severo, Antonino Caracalla e Massimino, li troverrete crudelissimi e rapacissimi; li quali, per satisfare a’ soldati, non perdonorono ad alcuna qualità di iniuria che ne’ populi si potessi commettere; e tutti, eccetto Severo, ebbono triste fine. Perché in Severo fu tanta virtù, che, mantenendosi soldati amici, ancora che populi fussino da lui gravati, possé sempre regnare felicemente; perché quelle sua virtù lo facevano nel conspetto de’ soldati e de’ populi sí mirabile, che questi rimanevano quodammodo attoniti e stupidi, e quelli altri reverenti e satisfatti. E perché le azioni di costui furono grandi in un principe nuovo, io voglio monstrare brevemente quanto bene seppe usare la persona della golpe e del lione: le quali nature io dico di sopra essere necessario imitare a uno principe.

Conosciuto Severo la ignavia di Iuliano imperatore, persuase al suo esercito, del quale era in Stiavonia capitano, che elli era bene andare a Roma a vendicare la morte di Pertinace, il quale da’ soldati pretoriani era suto morto; e sotto questo colore, sanza monstrare di aspirare allo imperio, mosse lo esercito contro a Roma; e fu prima in Italia che si sapessi la sua partita. Arrivato, a Roma, fu dal Senato, per timore, eletto imperatore e morto Iuliano. Restava, dopo questo principio, a Severo dua difficultà, volendosi insignorire di tutto lo stato: l’una in Asia, dove Nigro, capo delli eserciti asiatici, s’era fatto chiamare imperatore; e l’altra in ponente, dove era Albino, quale ancora lui aspirava allo imperio.

E, perché iudicava periculoso scoprirsi inimico a tutti e dua, deliberò di assaltare Nigro et ingannare Albino. Al quale scrisse come, sendo dal Senato eletto imperatore, voleva partecipare quella dignità con lui; e mandolli el titulo di Cesare, e per deliberazione del Senato, se lo aggiunse collega: le quali cose da Albino furono accettate per vere. Ma, poiché Severo ebbe vinto e morto Nigro, e pacate le cose orientali, ritornatosi a Roma, si querelò in Senato, come Albino, poco conoscente de’ benefizii ricevuti da lui, aveva dolosamente cerco di ammazzarlo, e per questo lui era necessitato andare a punire la sua ingratitudine. Di poi andò a trovarlo in Francia, e li tolse lo stato e la vita.

Chi esaminerà adunque tritamente le azioni di costui, lo troverrà uno ferocissimo lione et una astutissima golpe; e vedrà quello temuto e reverito da ciascuno, e dalli eserciti non odiato; e non si maraviglierà se lui, uomo nuovo, arà possuto tenere tanto imperio: perché la sua grandissima reputazione lo difese sempre da quello odio ch’e’ populi per le sue rapine avevano potuto concipere. Ma Antonino suo figliuolo fu ancora lui uomo che aveva parte eccellentissime e che lo facevano maraviglioso nel conspetto de’ populi e grato a’ soldati; perché era uomo militare, sopportantissimo d’ogni fatica, disprezzatore d’ogni cibo delicato e d’ogni altra mollizie: la qual cosa lo faceva amare da tutti li eserciti. Non di manco la sua ferocia e crudeltà fu tanta e sí inaudita, per avere, dopo infinite occisioni particulari, morto gran parte del populo di Roma, e tutto quello di Alessandria, che diventò odiosissimo a tutto il mondo; e cominciò ad essere temuto etiam da quelli che elli aveva intorno: in modo che fu ammazzato da uno centurione in mezzo del suo esercito.

Dove è da notare che queste simili morti, le quali seguano per deliberazione d’uno animo ostinato, sono da’ principi inevitabili, perché ciascuno che non si curi di morire lo può offendere; ma debbe bene el principe temerne meno, perché le sono rarissime. Debbe solo guardarsi di non fare grave iniuria ad alcuno di coloro de’ quali si serve, e che elli ha d’intorno al servizio del suo principato: come aveva fatto Antonino, il quale aveva morto contumeliosamente uno fratello di quel centurione, e lui ogni giorno minacciava; tamen lo teneva a guardia del corpo suo: il che era partito temerario e da ruinarvi, come li intervenne. Ma vegniamo a Commodo, al quale era facilità grande tenere l’imperio, per averlo iure hereditario, sendo figliuolo di Marco; e solo li bastava seguire le vestigie del padre, et a’ soldati et a’ populi arebbe satisfatto; ma, sendo d’animo crudele e bestiale, per potere usare la sua rapacità ne’ populi, si volse ad intrattenere li eserciti e farli licenziosi; dall’altra parte, non tenendo la sua dignità, discendendo spesso ne’ teatri a combattere co’ gladiatori, e facendo altre cose vilissime e poco degne della maestà imperiale, diventò contennendo nel conspetto de’ soldati.

Et essendo odiato dall’una parte e disprezzato dall’altra, fu conspirato in lui, e morto. Restaci a narrare le qualità di Massimino. Costui fu uomo bellicosissimo; et essendo li eserciti infastiditi della mollizie di Alessandro, del quale ho di sopra discorso, morto lui, lo elessono allo imperio. Il quale non molto tempo possedé; perché dua cose lo feciono odioso e contennendo: l’una, essere vilissimo per avere già guardato le pecore in Tracia (la qual cosa era per tutto notissima e li faceva una grande dedignazione nel conspetto di qualunque); l’altra, perché, avendo nello ingresso del suo principato, differito lo andare a Roma et intrare nella possessione della sedia imperiale, aveva dato di sé opinione di crudelissimo, avendo per li sua prefetti, in Roma e in qualunque luogo dello Imperio, esercitato molte crudeltà.

Tal che, commosso tutto el mondo dallo sdegno per la viltà del suo sangue, e dallo odio per la paura della sua ferocia, si rebellò prima Affrica, di poi el Senato con tutto el populo di Roma, e tutta Italia li conspirò contro. A che si aggiunse el suo proprio esercito; quale, campeggiando Aquileia e trovando difficultà nella espugnazione, infastidito della crudeltà sua, e per vederli tanti inimici temendolo meno, lo ammazzò. Io non voglio ragionare né di Eliogabalo né di Macrino né di Iuliano, li quali, per essere al tutto contennendi, si spensono subito; ma verrò alla conclusione di questo discorso.

E dico, che li principi de’ nostri tempi hanno meno questa difficultà di satisfare estraordinariamente a’ soldati ne’ governi loro; perché, non ostante che si abbi ad avere a quelli qualche considerazione, tamen si resolve presto, per non avere alcuno di questi principi eserciti insieme, che sieno inveterati con li governi e amministrazione delle provincie, come erano li eserciti dello imperio romano. E però, se allora era necessario satisfare più a’ soldati che a’ populi, era perché soldati potevano più che e’ populi; ora è più necessario a tutti e’ principi, eccetto che al Turco et al Soldano, satisfare a’ populi che a’ soldati, perché e’ populi possono più di quelli. Di che io ne eccettuo el Turco, tenendo sempre quello intorno a sé dodici mila fanti e quindici mila cavalli, da’ quali depende la securtà e la fortezza del suo regno; et è necessario che, posposto ogni altro respetto, quel signore se li mantenga amici.

Similmente el regno del Soldano sendo tutto in mano de’ soldati, conviene che ancora lui, sanza respetto de’ populi, se li mantenga amici. Et avete a notare che questo stato del Soldano è disforme da tutti li altri principati; perché elli è simile al pontificato cristiano, il quale non si può chiamare né principato ereditario né principato nuovo; perché non e’ figliuoli del principe vecchio sono eredi e rimangono signori, ma colui che è eletto a quel grado da coloro che ne hanno autorità. Et essendo questo ordine antiquato, non si può chiamare principato nuovo, perché in quello non sono alcune di quelle difficultà che sono ne’ nuovi; perché, se bene el principe è nuovo, li ordini di quello stato sono vecchi et ordinati a riceverlo come se fussi loro signore ereditario. Ma torniamo alla materia nostra.

Dico che qualunque considerrà el soprascritto discorso, vedrà o l’odio o il disprezzo esser suto cagione della ruina di quelli imperatori prenominati, e conoscerà ancora donde nacque che, parte di loro procedendo in uno modo e parte al contrario, in qualunque di quelli, uno di loro ebbe felice e li altri infelice fine. Perché a Pertinace et Alessandro, per essere principi nuovi, fu inutile e dannoso volere imitare Marco, che era nel principato iure hereditario; e similmente a Caracalla, Commodo e Massimino essere stata cosa perniziosa imitare Severo, per non avere avuta tanta virtù che bastassi a seguitare le vestigie sua.

Per tanto uno principe nuovo in uno principato nuovo non può imitare le azioni di Marco, né ancora è necessario seguitare quelle di Severo; ma debbe pigliare da Severo quelle parti che per fondare el suo stato sono necessarie, e da Marco quelle che sono convenienti e gloriose a conservare uno stato che sia già stabilito e fermo.

 

Cap. 20 An arces et multa alia quae cotidie a principibus fiunt utilia an inutilia sint.

Alcuni principi, per tenere securamente lo stato, hanno disarmato e’ loro sudditi; alcuni altri hanno tenuto divise le terre subiette; alcuni hanno nutrito inimicizie contro a sé medesimi; alcuni altri si sono volti a guadagnarsi quelli che li erano suspetti nel principio del suo stato; alcuni hanno edificato fortezze; alcuni le hanno ruinate e destrutte. E benché di tutte queste cose non vi possa dare determinata sentenzia, se non si viene a’ particulari di quelli stati dove si avessi a pigliare alcuna simile deliberazione, non di manco io parlerò in quel modo largo che la materia per sé medesima sopporta.

Non fu mai, adunque, che uno principe nuovo disarmassi e’ sua sudditi; anzi, quando li ha trovati disarmati, li ha sempre armati; perché, armandosi, quelle arme diventono tua, diventono fedeli quelli che ti sono sospetti, e quelli che erano fedeli si mantengono e di sudditi si fanno tua partigiani. E perché tutti sudditi non si possono armare, quando si benefichino quelli che tu armi, con li altri si può fare più a sicurtà: e quella diversità del procedere che conoscono in loro, li fa tua obbligati; quelli altri ti scusano, iudicando essere necessario, quelli avere più merito che hanno più periculo e più obligo.

Ma, quando tu li disarmi, tu cominci ad offenderli, monstri che tu abbi in loro diffidenzia o per viltà o per poca fede: e l’una e l’altra di queste opinioni concepe odio contro di te. E perché tu non puoi stare disarmato, conviene ti volti alla milizia mercennaria, la quale è di quella qualità che di sopra è detto; e, quando la fussi buona, non può essere tanta, che ti difenda da’ nimici potenti e da’ sudditi sospetti.

Però, come io ho detto, uno principe nuovo in uno principato nuovo sempre vi ha ordinato l’arme. Di questi esempli sono piene le istorie. Ma, quando uno principe acquista uno stato nuovo, che come membro si aggiunga al suo vecchio, allora è necessario disarmare quello stato, eccetto quelli che nello acquistarlo sono suti tua partigiani; e quelli ancora, col tempo e con le occasioni, è necessario renderli molli et effeminati, et ordinarsi in modo che tutte l’arme del tuo stato sieno in quelli soldati tua proprii, che nello stato tuo antiquo vivono appresso di te.

Solevano li antiqui nostri, e quelli che erano stimati savi, dire come era necessario tenere Pistoia con le parti e Pisa con le fortezze; e per questo nutrivano in qualche terra loro suddita le differenzie, per possederle più facilmente. Questo, in quelli tempi che Italia era in uno certo modo bilanciata, doveva essere ben fatto; ma non credo che si possa dare oggi per precetto: perché io non credo che le divisioni facessino mai bene alcuno; anzi è necessario, quando il nimico si accosta che le città divise si perdino subito; perché sempre la parte più debole si aderirà alle forze esterne, e l’altra non potrà reggere.

E’ Viniziani, mossi, come io credo, dalle ragioni soprascritte, nutrivano le sètte guelfe e ghibelline nelle città loro suddite; e benché non li lasciassino mai venire al sangue, tamen nutrivano fra loro questi dispareri, acciò che, occupati quelli cittadini in quelle loro differenzie, non si unissino contro di loro. Il che, come si vide, non tornò loro poi a proposito; perché sendo rotti a Vailà, subito una parte di quelle prese ardire, e tolsono loro tutto lo stato. Arguiscano, per tanto, simili modi debolezza del principe, perché in uno principato gagliardo mai si permetteranno simili divisioni; perché le fanno solo profitto a tempo di pace, potendosi mediante quelle più facilmente maneggiare e’ sudditi; ma, venendo la guerra, monstra simile ordine la fallacia sua. Sanza dubbio e’ principi diventano grandi, quando superano le difficultà e le opposizioni che sono fatte loro; e però la fortuna, massime quando vuol fare grande uno principe nuovo, il quale ha maggiore necessità di acquistare reputazione che uno ereditario, gli fa nascere de’ nemici, e li fa fare delle imprese contro, acciò che quello abbi cagione di superarle, e su per quella scala che li hanno pòrta e’ nimici sua, salire più alto.

Però molti iudicano che uno principe savio debbe, quando ne abbi la occasione, nutrirsi con astuzia qualche inimicizia, acciò che, oppresso quella, ne seguiti maggiore sua grandezza. Hanno e’ principi, et praesertim quelli che sono nuovi, trovato più fede e più utilità in quelli uomini che nel principio del loro stato sono suti tenuti sospetti, che in quelli che nel principio erano confidenti. Pandolfo Petrucci, principe di Siena, reggeva lo stato suo più con quelli che li furono sospetti che con li altri. Ma di questa cosa non si può parlare largamente, perché la varia secondo el subietto.

Solo dirò questo, che quelli uomini che nel principio di uno principato erono stati inimici, che sono di qualità che a mantenersi abbino bisogno di appoggiarsi, sempre el principe con facilità grandissima se li potrà guadagnare; e loro maggiormente sono forzati a servirlo con fede, quanto conoscano esser loro più necessario cancellare con le opere quella opinione sinistra che si aveva di loro. E cosí el principe ne trae sempre più utilità, che di coloro che, servendolo con troppa sicurtà, straccurono le cose sua.

E poiché la materia lo ricerca, non voglio lasciare indrieto ricordare a’ principi, che hanno preso uno stato di nuovo mediante e’ favori intrinseci di quello, che considerino bene qual cagione abbi mosso quelli che lo hanno favorito, a favorirlo; e, se ella non è affezione naturale verso di loro, ma fussi solo perché quelli non si contentavano di quello stato, con fatica e difficultà grande se li potrà mantenere amici, perché e’ fia impossibile che lui possa contentarli. E discorrendo bene, con quelli esempli che dalle cose antiche e moderne si traggono, la cagione di questo, vedrà esserli molto più facile guadagnarsi amici quelli uomini che dello stato innanzi si contentavono, e però erano sua inimici, che quelli che, per non se ne contentare li diventorono amici e favorironlo a occuparlo.

È suta consuetudine de’ principi, per potere tenere più securamente lo stato loro, edificare fortezze, che sieno la briglia e il freno di quelli che disegnassino fare loro contro, et avere uno refugio securo da uno subito impeto. Io laudo questo modo, perché elli è usitato ab antiquo: non di manco messer Niccolò Vitelli, ne’ tempi nostri, si è visto disfare dua fortezze in Città di Castello, per tenere quello stato. Guido Ubaldo, duca di Urbino, ritornato nella sua dominazione, donde da Cesare Borgia era suto cacciato, ruinò funditus tutte le fortezze di quella provincia, e iudicò sanza quelle più difficilmente riperdere quello stato.

Bentivogli, ritornati in Bologna, usorono simili termini. Sono, dunque, le fortezze utili o no, secondo e’ tempi: e se le ti fanno bene in una parte, ti offendano in un’altra. E puossi discorrere questa parte cosí: quel principe che ha più paura de’ populi che de’ forestieri, debbe fare le fortezze; ma quello che ha più paura de’ forestieri che de’ populi, debbe lasciarle indrieto. Alla casa Sforzesca ha fatto e farà più guerra el castello di Milano, che vi edificò Francesco Sforza, che alcuno altro disordine di quello stato.

Però la migliore fortezza che sia, è non essere odiato dal populo; perché, ancora che tu abbi le fortezze, et il populo ti abbi in odio, le non ti salvono; perché non mancano mai a’ populi, preso che li hanno l’armie forestieri che li soccorrino. Ne’ tempi nostri non si vede che quelle abbino profittato ad alcuno principe, se non alla contessa di Furlí, quando fu morto el conte Girolamo suo consorte; perché mediante quella possé fuggire l’impeto populare, et aspettare el soccorso da Milano, e recuperare lo stato. E li tempi stavano allora in modo, che il forestiere non posseva soccorrere el populo; ma di poi, valsono ancora a poco lei le fortezze, quando Cesare Borgia l’assaltò, e che il populo suo inimico si coniunse co’ forestieri.

Per tanto allora e prima sarebbe suto più sicuro a lei non essere odiata dal populo, che avere le fortezze. Considerato, adunque, tutte queste cose, io lauderò chi farà le fortezze e chi non le farà, e biasimerò qualunque, fidandosi delle fortezze, stimerà poco essere odiato da’ populi.

 

Cap. 21 Quod principem deceat ut egregius habeatur.

Nessuna cosa fa tanto stimare uno principe, quanto fanno le grandi imprese e dare di sé rari esempli. Noi abbiamo ne’ nostri tempi Ferrando di Aragonia, presente re di Spagna. Costui si può chiamare quasi principe nuovo, perché, d’uno re debole, è diventato per fama e per gloria el primo re de’ Cristiani; e, se considerrete le azioni sua, le troverrete tutte grandissime e qualcuna estraordinaria.

Lui nel principio del suo regno assaltò la Granata; e quella impresa fu il fondamento dello stato suo. Prima, e’ la fece ozioso, e sanza sospetto di essere impedito: tenne occupati in quella li animi di quelli baroni di Castiglia, li quali, pensando a quella guerra, non pensavano a innovare; e lui acquistava in quel mezzo reputazione et imperio sopra di loro, che non se ne accorgevano. Possé nutrire con danari della Chiesia e de’ populi eserciti, e fare uno fondamento, con quella guerra lunga, alla milizia sua, la quale lo ha di poi onorato. Oltre a questo, per possere intraprendere maggiori imprese, servendosi sempre della relligione, si volse ad una pietosa crudeltà, cacciando e spogliando, el suo regno, de’ Marrani; né può essere questo esemplo più miserabile né più raro. Assaltò, sotto questo medesimo mantello, l’Affrica; fece l’impresa di Italia; ha ultimamente assaltato la Francia: e cosí sempre ha fatte et ordite cose grandi, le quali sempre hanno tenuto sospesi et ammirati li animi de’ sudditi e occupati nello evento di esse.

E sono nate queste sua azioni in modo l’una dall’altra, che non ha dato mai, infra l’una e l’altra, spazio alli uomini di potere quietamente operarli contro. Giova ancora assai a uno principe dare di sé esempli rari circa governi di dentro, simili a quelli che si narrano di messer Bernabò da Milano, quando si ha l’occasione di qualcuno che operi qualche cosa estraordinaria, o in bene o in male, nella vita civile, e pigliare uno modo, circa premiarlo o punirlo, di che s’abbia a parlare assai. E sopra tutto uno principe si debbe ingegnare dare di sé in ogni sua azione fama di uomo grande e di uomo eccellente.

È ancora stimato uno principe, quando elli è vero amico e vero inimico, cioè quando sanza alcuno respetto si scuopre in favore di alcuno contro ad un altro. Il quale partito fia sempre più utile che stare neutrale: perché, se dua potenti tua vicini vengono alle mani, o sono di qualità che, vincendo uno di quelli, tu abbia a temere del vincitore, o no. In qualunque di questi dua casi, ti sarà sempre più utile lo scoprirti e fare buona guerra; perché nel primo caso, se non ti scuopri, sarai sempre preda di chi vince, con piacere e satisfazione di colui che è stato vinto, e non hai ragione né cosa alcuna che ti defenda né che ti riceva. Perché, chi vince, non vuole amici sospetti e che non lo aiutino nelle avversità; chi perde, non ti riceve, per non avere tu voluto con le arme in mano correre la fortuna sua. Era passato in Grecia Antioco, messovi dalli Etoli per cacciarne Romani.

Mandò Antioco ambasciatori alli Achei, che erano amici de’ Romani, a confortarli a stare di mezzo; e da altra parte Romani li persuadevano a pigliare le arme per loro. Venne questa materia a deliberarsi nel concilio delli Achei, dove el legato di Antioco li persuadeva a stare neutrali: a che el legato romano respose: “Quod autem isti dicunt non interponendi vos bello, nihil magis alienum rebus vestris est; sine gratia, sine dignitate, praemium victoris eritis”. E sempre interverrà che colui che non è amico ti ricercherà della neutralità, e quello che ti è amico ti richiederà che ti scuopra con le arme. E li principi mal resoluti per fuggire e’ presenti periculi, seguono el più delle volte quella via neutrale, e il più delle volte rovinano. Ma, quando el principe si scuopre gagliardamente in favore d’una parte, se colui con chi tu ti aderisci vince, ancora che sia potente e che tu rimanga a sua discrezione, elli ha teco obligo, e vi è contratto l’amore; e li uomini non sono mai sí disonesti, che con tanto esemplo di ingratitudine ti opprimessino.

Di poi, le vittorie non sono mai sí stiette, che il vincitore non abbi ad avere qualche respetto, e massime alla giustizia. Ma, se quello con il quale tu ti aderisci perde, tu se’ ricevuto da lui; e mentre che può ti aiuta, e diventi compagno d’una fortuna che può resurgere. Nel secondo caso, quando quelli che combattono insieme sono di qualità che tu non abbia a temere, tanto è maggiore prudenzia lo aderirsi; perché tu vai alla ruina d’uno con lo aiuto di chi lo doverrebbe salvare, se fussi savio; e, vincendo, rimane a tua discrezione, et è impossibile, con lo aiuto tuo, che non vinca.

E qui è da notare, che uno principe debbe avvertire di non fare mai compagnia con uno più potente di sé per offendere altri, se non quando la necessità lo stringe, come di sopra si dice; perché, vincendo, rimani suo prigione: e li principi debbono fuggire, quanto possono, lo stare a discrezione di altri. Viniziani si accompagnorono con Francia contro al duca di Milano, e potevono fuggire di non fare quella compagnia; di che ne resultò la ruina loro. Ma, quando non si può fuggirla, come intervenne a’ Fiorentini, quando el papa e Spagna andorono con li eserciti ad assaltare la Lombardia, allora si debba el principe aderire per le ragioni sopradette. Né creda mai alcuno stato potere pigliare partiti securi, anzi pensi di avere a prenderli tutti dubii; perché si truova questo nell’ordine delle cose, che mai non si cerca fuggire uno inconveniente che non si incorra in uno altro; ma la prudenzia consiste in sapere conoscere le qualità delli inconvenienti, e pigliare il men tristo per buono. Debbe ancora uno principe monstrarsi amatore delle virtù, et onorare li eccellenti in una arte.

Appresso, debbe animare li sua cittadini di potere quietamente esercitare li esercizii loro, e nella mercanzia e nella agricultura, et in ogni altro esercizio delli uomini, e che quello non tema di ornare le sua possessione per timore che le li sieno tolte, e quell’altro di aprire uno traffico per paura delle taglie; ma debbe preparare premi a chi vuol fare queste cose, et a qualunque pensa, in qualunque modo ampliare la sua città o il suo stato. Debbe, oltre a questo, ne’ tempi convenienti dell’anno, tenere occupati e’ populi con le feste e spettaculi.

E, perché ogni città è divisa in arte o in tribù, debbe tenere conto di quelle università, raunarsi con loro qualche volta, dare di sé esempli di umanità e di munificenzia, tenendo sempre ferma non di manco la maestà della dignità sua, perché questo non vuole mai mancare in cosa alcuna.

 

Cap. 22 De his quos a secretis principes habent.

Non è di poca importanzia a uno principe la elezione de’ ministri: li quali sono buoni o no, secondo la prudenzia del principe. E la prima coniettura che si fa del cervello d’uno signore, è vedere li uomini che lui ha d’intorno; e quando sono sufficienti e fedeli, sempre si può reputarlo savio, perché ha saputo conoscerli sufficienti e mantenerli fideli. Ma, quando sieno altrimenti, sempre si può fare non buono iudizio di lui; perché el primo errore che fa, lo fa in questa elezione. Non era alcuno che conoscessi messer Antonio da Venafro per ministro di Pandolfo Petrucci, principe di Siena, che non iudicasse Pandolfo essere valentissimo uomo, avendo quello per suo ministro.

E perché sono di tre generazione cervelli, l’uno intende da sé, l’altro discerne quello che altri intende, el terzo non intende né sé né altri, quel primo è eccellentissimo, el secondo eccellente, el terzo inutile, conveniva per tanto di necessità, che, se Pandolfo non era nel primo grado, che fussi nel secondo: perché, ogni volta che uno ha iudicio di conoscere el bene o il male che uno fa e dice, ancora che da sé non abbia invenzione, conosce l’opere triste e le buone del ministro, e quelle esalta e le altre corregge; et il ministro non può sperare di ingannarlo, e mantiensi buono. Ma come uno principe possa conoscere el ministro, ci è questo modo che non falla mai.

Quando tu vedi el ministro pensare più a sé che a te, e che in tutte le azioni vi ricerca dentro l’utile suo, questo tale cosí fatto mai fia buono ministro, mai te ne potrai fidare: perché quello che ha lo stato d’uno in mano, non debbe pensare mai a sé, ma sempre al principe, e non li ricordare mai cosa che non appartenga a lui. E dall’altro canto, el principe, per mantenerlo buono, debba pensare al ministro, onorandolo, facendolo ricco, obligandoselo, participandoli li onori e carichi; acciò che vegga che non può stare sanza lui, e che li assai onori non li faccino desiderare più onori, le assai ricchezze non li faccino desiderare più ricchezze, li assai carichi li faccino temere le mutazioni.

Quando dunque, e’ ministri e li principi circa ministri sono cosí fatti, possono confidare l’uno dell’altro; e quando altrimenti, il fine sempre fia dannoso o per l’uno o per l’altro.

 

Cap. 23 Quomodo adulatores sint fugiendi.

Non voglio lasciare indrieto uno capo importante et uno errore dal quale e’ principi con difficultà si difendano, se non sono prudentissimi, o se non hanno buona elezione. E questi sono li adulatori, delli quali le corti sono piene; perché li uomini si compiacciono tanto nelle cose loro proprie et in modo vi si ingannono, che con difficultà si difendano da questa peste; et a volersene defendere, si porta periculo di non diventare contennendo.

Perché non ci è altro modo a guardarsi dalle adulazioni, se non che li uomini intendino che non ti offendino a dirti el vero; ma, quando ciascuno può dirti el vero, ti manca la reverenzia. Per tanto uno principe prudente debbe tenere uno terzo modo, eleggendo nel suo stato uomini savi, e solo a quelli debbe dare libero arbitrio a parlarli la verità, e di quelle cose sole che lui domanda, e non d’altro; ma debbe domandarli d’ogni cosa, e le opinioni loro udire; di poi deliberare da sé, a suo modo; e con questi consigli e con ciascuno di loro portarsi in modo, che ognuno cognosca che quanto più liberamente si parlerà, tanto più li fia accetto: fuora di quelli, non volere udire alcuno, andare drieto alla cosa deliberata, et essere ostinato nelle deliberazioni sua.

Chi fa altrimenti, o e’ precipita per li adulatori, o si muta spesso per la variazione de’ pareri: di che ne nasce la poca estimazione sua. Io voglio a questo proposito addurre uno esemplo moderno. Pre’ Luca, uomo di Massimiliano presente imperatore, parlando di sua maestà disse come non si consigliava con persona, e non faceva mai di alcuna cosa a suo modo: il che nasceva dal tenere contrario termine al sopradetto.

Perché l’imperatore è uomo secreto, non comunica li sua disegni con persona, non ne piglia parere: ma, come nel metterli ad effetto si cominciono a conoscere e scoprire, li cominciono ad essere contradetti da coloro che elli ha d’intorno; e quello, come facile, se ne stoglie. Di qui nasce che quelle cose che fa uno giorno, destrugge l’altro; e che non si intenda mai quello si voglia o disegni fare, e che non si può sopra le sua deliberazioni fondarsi.

Uno principe, per tanto, debbe consigliarsi sempre, ma quando lui vuole, e non quando vuole altri; anzi debbe tòrre animo a ciascuno di consigliarlo d’alcuna cosa, se non gnene domanda; ma lui debbe bene esser largo domandatore, e di poi circa le cose domandate paziente auditore del vero; anzi, intendendo che alcuno per alcuno respetto non gnene dica, turbarsene. E perché molti esistimano che alcuno principe, il quale dà di sé opinione di prudente, sia cosí tenuto non per sua natura, ma per li buoni consigli che lui ha d’intorno, sanza dubio s’inganna.

Perché questa è una regola generale che non falla mai: che uno principe, il quale non sia savio per sé stesso, non può essere consigliato bene, se già a sorte non si rimettessi in uno solo che al tutto lo governassi, che fussi uomo prudentissimo. In questo caso, potria bene essere, ma durerebbe poco, perché quello governatore in breve tempo li torrebbe lo stato; ma, consigliandosi con più d’uno, uno principe che non sia savio non arà mai e’ consigli uniti, non saprà per sé stesso unirli: de’ consiglieri, ciascuno penserà alla proprietà sua; lui non li saprà correggere, né conoscere.

E non si possono trovare altrimenti; perché li uomini sempre ti riusciranno tristi, se da una necessità non sono fatti buoni. Però si conclude che li buoni consigli, da qualunque venghino, conviene naschino dalla prudenzia del principe, e non la prudenza del principe da’ buoni consigli.

 

Cap. 24 Cur Italiae principes regnum amiserunt.

Le cose soprascritte, osservate prudentemente, fanno parere, uno principe nuovo antico, e lo rendono subito più sicuro e più fermo nello stato, che se vi fussi antiquato dentro. Perché uno principe nuovo è molto più osservato nelle sue azioni che uno ereditario; e, quando le sono conosciute virtuose, pigliono molto più li uomini e molto più li obligano che il sangue antico.

Perché li uomini sono molto più presi dalle cose presenti che dalle passate, e quando nelle presenti truovono il bene, vi si godono e non cercano altro; anzi, piglieranno ogni difesa per lui, quando non manchi nell’altre cose a sé medesimo. E cosí arà duplicata gloria, di avere dato principio a uno principato nuovo, e ornatolo e corroboratolo di buone legge di buone arme, di buoni amici e di buoni esempli; come quello ha duplicata vergogna, che, nato principe, lo ha per sua poca prudenzia perduto. E, se si considerrà quelli signori che in Italia hanno perduto lo stato a’ nostri tempi, come il re di Napoli, duca di Milano et altri, si troverrà in loro, prima, uno comune defetto quanto alle arme, per le cagioni che di sopra si sono discorse; di poi, si vedrà alcuno di loro o che arà avuto inimici e’ populi, o, se arà avuto el popolo amico, non si sarà saputo assicurare de’ grandi: perché, sanza questi difetti, non si perdono li stati che abbino tanto nervo che possino tenere uno esercito alla campagna.

Filippo Macedone, non il padre di Alessandro, ma quello che fu vinto da Tito Quinto, aveva non molto stato, respetto alla grandezza de’ Romani e di Grecia che lo assaltò: non di manco, per esser uomo militare e che sapeva intrattenere el populo et assicurarsi de’ grandi, sostenne più anni la guerra contro a quelli: e, se alla fine perdé il dominio di qualche città, li rimase non di manco el regno. Per tanto, questi nostri principi, che erano stati molti anni nel principato loro, per averlo di poi perso non accusino la fortuna, ma la ignavia loro: perché, non avendo mai ne’ tempi quieti pensato che possono mutarsi, (il che è comune defetto delli uomini, non fare conto nella bonaccia della tempesta), quando poi vennono i tempi avversi, pensorono a fuggirsi e non a defendersi; e sperorono ch’e’ populi, infastiditi dalla insolenzia de’ vincitori, li richiamassino.

Il quale partito, quando mancano li altri, è buono; ma è bene male avere lasciati li altri remedii per quello: perché non si vorrebbe mai cadere, per credere di trovare chi ti ricolga. Il che, o non avviene, o, s’elli avviene non è con tua sicurtà, per essere quella difesa suta vile e non dependere da te. E quelle difese solamente sono buone, sono certe, sono durabili, che dependono da te proprio e dalla virtù tua.

 

Cap. 25 Quantum fortuna in rebus humanis possit, et quomodo illi sit occurrendum.

E’ non mi è incognito come molti hanno avuto et hanno opinione che le cose del mondo sieno in modo governate dalla fortuna e da Dio, che li uomini con la prudenzia loro non possino correggerle, anzi non vi abbino remedio alcuno; e per questo, potrebbono iudicare che non fussi da insudare molto nelle cose, ma lasciarsi governare alla sorte. Questa opinione è suta più creduta ne’ nostri tempi, per la variazione grande delle cose che si sono viste e veggonsi ogni dí, fuora d’ogni umana coniettura. A che pensando io qualche volta, mi sono in qualche parte inclinato nella opinione loro. Non di manco, perché el nostro libero arbitrio non sia spento, iudico potere essere vero che la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre, ma che etiam lei ne lasci governare l’altra metà, o presso, a noi. Et assomiglio quella a uno di questi fiumi rovinosi, che, quando s’adirano, allagano e’ piani, ruinano li arberi e li edifizii, lievono da questa parte terreno, pongono da quell’altra: ciascuno fugge loro dinanzi, ognuno cede allo impeto loro, sanza potervi in alcuna parte obstare.

E, benché sieno cosí fatti, non resta però che li uomini, quando sono tempi quieti, non vi potessino fare provvedimenti, e con ripari et argini, in modo che, crescendo poi, o andrebbono per uno canale, o l’impeto loro non sarebbe né si licenzioso né si dannoso. Similmente interviene della fortuna: la quale dimonstra la sua potenzia dove non è ordinata virtù a resisterle, e quivi volta li sua impeti, dove la sa che non sono fatti li argini e li ripari a tenerla. E se voi considerrete l’Italia, che è la sedia di queste variazioni e quella che ha dato loro el moto, vedrete essere una campagna sanza argini e sanza alcuno riparo: ché, s’ella fussi reparata da conveniente virtù, come la Magna, la Spagna e la Francia, o questa piena non arebbe fatte le variazioni grandi che ha, o la non ci sarebbe venuta. E questo voglio basti avere detto quanto allo avere detto allo opporsi alla fortuna, in universali.

Ma, restringendomi più a’ particulari, dico come si vede oggi questo principe felicitare, e domani ruinare, sanza averli veduto mutare natura o qualità alcuna: il che credo che nasca, prima, dalle cagioni che si sono lungamente per lo adrieto discorse, cioè che quel principe che s’appoggia tutto in sulla fortuna, rovina, come quella varia. Credo, ancora, che sia felice quello che riscontra el modo del procedere suo con le qualità de’ tempi; e similmente sia infelice quello che con il procedere suo si discordano e’ tempi. Perché si vede li uomini, nelle cose che li ’nducano al fine, quale ciascuno ha innanzi, cioè glorie e ricchezze, procedervi variamente: l’uno con respetto, l’altro con impeto; l’uno per violenzia, l’altro con arte; l’uno per pazienzia, l’altro con il suo contrario: e ciascuno con questi diversi modi vi può pervenire.

Vedesi ancora dua respettivi, l’uno pervenire al suo disegno, l’altro no; e similmente dua egualmente felicitare con dua diversi studii, sendo l’uno respettivo e l’altro impetuoso: il che non nasce da altro, se non dalla qualità de’ tempi, che si conformano o no col procedere loro. Di qui nasce quello ho detto, che dua, diversamente operando, sortiscano el medesimo effetto; e dua egualmente operando, l’uno si conduce al suo fine, e l’altro no. Da questo ancora depende la variazione del bene: perché, se uno che si governa con respetti e pazienzia, e’ tempi e le cose girono in modo che il governo suo sia buono, e’ viene felicitando; ma, se e’ tempi e le cose si mutano, rovina, perché non muta modo di procedere. Né si truova uomo sí prudente che si sappi accomodare a questo; sí perché non si può deviare da quello a che la natura l’inclina; sí etiam perché, avendo sempre uno prosperato camminando per una via, non si può persuadere partirsi da quella. E però lo uomo respettivo, quando elli è tempo di venire allo impeto, non lo sa fare; donde rovina: ché, se si mutassi di natura con li tempi e con le cose, non si muterebbe fortuna.

Papa Iulio II procedé in ogni sua cosa impetuosamente; e trovò tanto e’ tempi e le cose conforme a quello suo modo di procedere, che sempre sortí felice fine. Considerate la prima impresa che fe’ di Bologna, vivendo ancora messer Giovanni Bentivogli. Viniziani non se ne contentavono; el re di Spagna, quel medesimo; con Francia aveva ragionamenti di tale impresa; e non di manco, con la sua ferocia et impeto, si mosse personalmente a quella espedizione. La quale mossa fece stare sospesi e fermi Spagna e Viniziani, quelli per paura, e quell’altro per il desiderio aveva di recuperare tutto el regno di Napoli; e dall’altro canto si tirò drieto el re di Francia, perché, vedutolo quel re mosso, e desiderando farselo amico per abbassare Viniziani, iudicò non poterli negare le sua gente sanza iniuriarlo manifestamente.

Condusse, adunque, Iulio, con la sua mossa impetuosa, quello che mai altro pontefice, con tutta la umana prudenza, arebbe condotto; perché, se elli aspettava di partirsi da Roma con le conclusione ferme e tutte le cose ordinate, come qualunque altro pontefice arebbe fatto, mai li riusciva; perché el re di Francia arebbe avuto mille scuse, e li altri messo mille paure. Io voglio lasciare stare l’altre sue azioni, che tutte sono state simili, e tutte li sono successe bene; e la brevità della vita non li ha lasciato sentire el contrario; perché, se fussino venuti tempi che fussi bisognato procedere con respetti, ne seguiva la sua ruina; né mai arebbe deviato da quelli modi, a’ quali la natura lo inclinava.

Concludo, adunque, che, variando la fortuna, e stando li uomini ne’ loro modi ostinati, sono felici mentre concordano insieme, e, come discordano, infelici. Io iudico bene questo, che sia meglio essere impetuoso che respettivo; perché la fortuna è donna, et è necessario, volendola tenere sotto, batterla et urtarla. E si vede che la si lascia più vincere da questi, che da quelli che freddamente procedano. E però sempre, come donna, è amica de’ giovani, perché sono meno respettivi, più feroci e con più audacia la comandano.

 

Cap. 26 Exhortatio ad capessendam Italiam in libertatemque a barbaris vindicandam.

Considerato, adunque, tutte le cose di sopra discorse, e pensando meco medesimo se, in Italia al presente, correvano tempi da onorare uno nuovo principe, e se ci era materia che dessi occasione a uno prudente e virtuoso di introdurvi forma che facessi onore a lui e bene alla università delli uomini di quella, mi pare corrino tante cose in benefizio d’uno principe nuovo, che io non so qual mai tempo fussi più atto a questo.

E se, come io dissi, era necessario, volendo vedere la virtù di Moisè, che il populo d’Isdrael fussi stiavo in Egitto, et a conoscere la grandezza dello animo di Ciro, ch’e’ Persi fussino oppressati da’ Medi e la eccellenzia di Teseo, che li Ateniensi fussino dispersi; cosí al presente, volendo conoscere la virtù d’uno spirito italiano, era necessario che la Italia si riducessi nel termine che ell’è di presente, e che la fussi più stiava che li Ebrei, più serva ch’e’ Persi, più dispersa che li Ateniensi, sanza capo, sanza ordine; battuta, spogliata, lacera, corsa, et avessi sopportato d’ogni sorte ruina.

E benché fino a qui si sia mostro qualche spiraculo in qualcuno, da potere iudicare che fussi ordinato da Dio per sua redenzione, tamen si è visto da poi come, nel più alto corso delle azioni sua, è stato dalla fortuna reprobato. In modo che, rimasa sanza vita, espetta qual possa esser quello che sani le sue ferite, e ponga fine a’ sacchi di Lombardia, alle taglie del Reame e di Toscana, e la guarisca di quelle sue piaghe già per lungo tempo infistolite. Vedesi come la prega Dio, che le mandi qualcuno che la redima da queste crudeltà et insolenzie barbare. Vedesi ancora tutta pronta e disposta a seguire una bandiera, pur che ci sia uno che la pigli. Né ci si vede, al presente in quale lei possa più sperare che nella illustre casa vostra, quale con la sua fortuna e virtù, favorita da Dio e dalla Chiesia, della quale è ora principe, possa farsi capo di questa redenzione. Il che non fia molto difficile, se vi recherete innanzi le azioni e vita dei soprannominati.

E benché quelli uomini sieno rari e maravigliosi, non di manco furono uomini, et ebbe ciascuno di loro minore occasione che la presente: perché l’impresa loro non fu più iusta di questa, né più facile, né fu a loro Dio più amico che a voi. Qui è iustizia grande: “iustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma ubi nulla nisi in armis spes est”. Qui è disposizione grandissima; né può essere, dove è grande disposizione, grande difficultà, pur che quella pigli delli ordini di coloro che io ho proposti per mira. Oltre a questo, qui si veggano estraordinarii sanza esemplo condotti da Dio: el mare s’è aperto; una nube vi ha scòrto el cammino; la pietra ha versato acqua; qui è piovuto la manna; ogni cosa è concorsa nella vostra grandezza.

El rimanente dovete fare voi. Dio non vuole fare ogni cosa, per non ci tòrre el libero arbitrio e parte di quella gloria che tocca a noi. E non è maraviglia se alcuno de’ prenominati Italiani non ha possuto fare quello che si può sperare facci la illustre casa vostra, e se, in tante revoluzioni di Italia e in tanti maneggi di guerra, e’ pare sempre che in quella la virtù militare sia spenta. Questo nasce, che li ordini antichi di essa non erano buoni e non ci è suto alcuno che abbi saputo trovare de’ nuovi: e veruna cosa fa tanto onore a uno uomo che di nuovo surga, quanto fa le nuove legge e li nuovi ordini trovati da lui. Queste cose, quando sono bene fondate e abbino in loro grandezza, lo fanno reverendo e mirabile: et in Italia non manca materia da introdurvi ogni forma. Qui è virtù grande nelle membra, quando non la mancassi ne’ capi. Specchiatevi ne’ duelli e ne’ congressi de’ pochi, quanto li Italiani sieno superiori con le forze, con la destrezza, con lo ingegno. Ma, come si viene alli eserciti, non compariscono.

E tutto procede dalla debolezza de’ capi; perché quelli che sanno non sono obediti, et a ciascuno pare di sapere, non ci sendo fino a qui alcuno che si sia saputo rilevare, e per virtù e per fortuna, che li altri cedino. Di qui nasce che, in tanto tempo, in tante guerre fatte ne’ passati venti anni, quando elli è stato uno esercito tutto italiano, sempre ha fatto mala pruova. Di che è testimone prima el Taro, di poi Alessandria, Capua, Genova, Vailà, Bologna, Mestri. Volendo dunque la illustre casa vostra seguitare quelli eccellenti uomini che redimirno le provincie loro, è necessario, innanzi a tutte le altre cose, come vero fondamento d’ogni impresa, provvedersi d’arme proprie; perché non si può avere né più fidi, né più veri, né migliori soldati.

E, benché ciascuno di essi sia buono, tutti insieme diventeranno migliori, quando si vedranno comandare dal loro principe e da quello onorare et intrattenere. È necessario, per tanto, prepararsi a queste arme, per potere con la virtù italica defendersi dalli esterni. E, benché la fanteria svizzera e spagnola sia esistimata terribile, non di meno in ambo dua è difetto, per il quale uno ordine terzo potrebbe non solamente opporsi loro ma confidare di superarli. Perché li Spagnoli non possono sostenere e’ cavalli, e li Svizzeri hanno ad avere paura de’ fanti, quando li riscontrino nel combattere ostinati come loro. Donde si è veduto e vedrassi per esperienzia, li Spagnoli non potere sostenere una cavalleria franzese, e li Svizzeri essere rovinati da una fanteria spagnola.

E, benché di questo ultimo non se ne sia visto intera esperienzia, tamen se ne è veduto uno saggio nella giornata di Ravenna, quando le fanterie spagnole si affrontorono con le battaglie todesche le quali servono el medesimo ordine che le svizzere: dove li Spagnoli, con la agilità del corpo et aiuto de’ loro brocchieri, erano intrati, tra le picche loro sotto, e stavano securi ad offenderli sanza che Todeschi vi avessino remedio; e, se non fussi la cavalleria che li urtò, li arebbano consumati tutti. Puossi, adunque, conosciuto el defetto dell’una e dell’altra di queste fanterie, ordinarne una di nuovo, la quale resista a’ cavalli e non abbia paura de’ fanti: il che farà la generazione delle armi e la variazione delli ordini.

E queste sono di quelle cose che, di nuovo ordinate, dànno reputazione e grandezza a uno principe nuovo. Non si debba, adunque, lasciare passare questa occasione, acciò che l’Italia, dopo tanto tempo, vegga uno suo redentore.

Né posso esprimere con quale amore e’ fussi ricevuto in tutte quelle provincie che hanno patito per queste illuvioni esterne; con che sete di vendetta, con che ostinata fede, con che pietà, con che lacrime. Quali porte se li serrerebbano? quali populi li negherebbano la obedienza? quale invidia se li opporrebbe? quale Italiano li negherebbe l’ossequio? A ognuno puzza questo barbaro dominio.

Pigli, adunque, la illustre casa vostra questo assunto con quello animo e con quella speranza che si pigliano le imprese iuste; acciò che, sotto la sua insegna, e questa patria ne sia nobilitata, e, sotto li sua auspizi, si verifichi quel detto del Petrarca: Virtù contro a furore Prenderà l’arme, e fia el combatter corto; Ché l’antico valore Nell’italici cor non è ancor morto. 

0 Commenti

C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, 1764

Introduzione: Gli uomini lasciano per lo piú in abbandono i piú importanti regolamenti alla giornaliera prudenza o alla discrezione di quelli, l'interesse de' quali è di opporsi alle piú provide leggi che per natura rendono universali i vantaggi e resistono a quello sforzo per cui tendono a condensarsi in pochi, riponendo da una parte il colmo della potenza e della felicità e dall'altra tutta la debolezza e la miseria. Perciò se non dopo esser passati framezzo mille errori nelle cose piú essenziali alla vita ed alla libertà, dopo una stanchezza di soffrire i mali, giunti all'estremo, non s'inducono a rimediare ai disordini che gli opprimono, e a riconoscere le piú palpabili verità, le quali appunto sfuggono per la semplicità loro alle menti volgari, non avvezze ad analizzare gli oggetti, ma a riceverne le impressioni tutte di un pezzo, piú per tradizione che per esame.

Apriamo le istorie e vedremo che le leggi, che pur sono o dovrebbon esser patti di uomini liberi, non sono state per lo piú che lo stromento delle passioni di alcuni pochi, o nate da una fortuita e passeggiera necessità; non già dettate da un freddo esaminatore della natura umana, che in un sol punto concentrasse le azioni di una moltitudine di uomini, e le considerasse in questo punto di vista: la massima felicità divisa nel maggior numero. Felici sono quelle pochissime nazioni, che non aspettarono che il lento moto delle combinazioni e vicissitudini umane facesse succedere all'estremità de' mali un avviamento al bene, ma ne accelerarono i passaggi intermedi con buone leggi; e merita la gratitudine degli uomini quel filosofo ch'ebbe il coraggio dall'oscuro e disprezzato suo gabinetto di gettare nella moltitudine i primi semi lungamente infruttuosi delle utili verità.

Si sono conosciute le vere relazioni fra il sovrano e i sudditi, e fralle diverse nazioni; il commercio si è animato all'aspetto delle verità filosofiche rese comuni colla stampa, e si è accesa fralle nazioni una tacita guerra d'industria la piú umana e la piú degna di uomini ragionevoli. Questi sono frutti che si debbono alla luce di questo secolo, ma pochissimi hanno esaminata e combattuta la crudeltà delle pene e l'irregolarità delle procedure criminali, parte di legislazione cosí principale e cosí trascurata in quasi tutta l'Europa, pochissimi, rimontando ai principii generali, annientarono gli errori accumulati di piú secoli, frenando almeno, con quella sola forza che hanno le verità conosciute, il troppo libero corso della mal diretta potenza, che ha dato fin ora un lungo ed autorizzato esempio di fredda atrocità. E pure i gemiti dei deboli, sacrificati alla crudele ignoranza ed alla ricca indolenza, i barbari tormenti con prodiga e inutile severità moltiplicati per delitti o non provati o chimerici, la squallidezza e gli orrori d'una prigione, aumentati dal piú crudele carnefice dei miseri, l'incertezza, doveano scuotere quella sorta di magistrati che guidano le opinioni delle menti umane.

L'immortale Presidente di Montesquieu ha rapidamente scorso su di questa materia. L'indivisibile verità mi ha forzato a seguire le tracce luminose di questo grand'uomo, ma gli uomini pensatori, pe' quali scrivo, sapranno distinguere i miei passi dai suoi. Me fortunato, se potrò ottenere, com'esso, i segreti ringraziamenti degli oscuri e pacifici seguaci della ragione, e se potrò inspirare quel dolce fremito con cui le anime sensibili rispondono a chi sostiene gl'interessi della umanità!

A chi legge

Alcuni avanzi di leggi di un antico popolo conquistatore fatte compilare da un principe che dodici secoli fa regnava in Costantinopoli, frammischiate poscia co' riti longobardi, ed involte in farraginosi volumi di privati ed oscuri interpreti, formano quella tradizione di opinioni che da una gran parte dell'Europa ha tuttavia il nome di leggi; ed è cosa funesta quanto comune al dì d'oggi che una opinione di Carpzovio, un uso antico accennato da Claro, un tormento con iraconda compiacenza suggerito da Farinaccio sieno le leggi a cui con sicurezza obbediscono coloro che tremando dovrebbono reggere le vite e le fortune degli uomini. Queste leggi, che sono uno scolo de' secoli i piú barbari, sono esaminate in questo libro per quella parte che risguarda il sistema criminale, e i disordini di quelle si osa esporli a' direttori della pubblica felicità con uno stile che allontana il volgo non illuminato ed impaziente. Quella ingenua indagazione della verità, quella indipendenza delle opinioni volgari con cui è scritta quest'opera è un effetto del dolce e illuminato governo sotto cui vive l'autore. I grandi monarchi, i benefattori della umanità che ci reggono, amano le verità esposte dall'oscuro filosofo con un non fanatico vigore, detestato solamente da chi si avventa alla forza o alla industria, respinto dalla ragione; e i disordini presenti da chi ben n'esamina tutte le circostanze sono la satira e il rimprovero delle passate età, non già di questo secolo e de' suoi legislatori.

Chiunque volesse onorarmi delle sue critiche cominci dunque dal ben comprendere lo scopo a cui è diretta quest'opera, scopo che ben lontano di diminuire la legittima autorità, servirebbe ad accrescerla se piú che la forza può negli uomini la opinione, e se la dolcezza e l'umanità la giustificano agli occhi di tutti. Le mal intese critiche pubblicate contro questo libro si fondano su confuse nozioni, e mi obbligano d'interrompere per un momento i miei ragionamenti agl'illuminati lettori, per chiudere una volta per sempre ogni adito agli errori di un timido zelo o alle calunnie della maligna invidia.

Tre sono le sorgenti delle quali derivano i principii morali e politici regolatori degli uomini. La rivelazione, la legge naturale, le convenzioni fattizie della società. Non vi è paragone tra la prima e le altre per rapporto al principale di lei fine; ma si assomigliano in questo, che conducono tutte tre alla felicità di questa vita mortale. Il considerare i rapporti dell'ultima non è l'escludere i rapporti delle due prime; anzi siccome quelle, benché divine ed immutabili, furono per colpa degli uomini dalle false religioni e dalle arbitrarie nozioni di vizio e di virtú in mille modi nelle depravate menti loro alterate, cosí sembra necessario di esaminare separatamente da ogni altra considerazione ciò che nasca dalle pure convenzioni umane, o espresse, o supposte per la necessità ed utilità comune, idea in cui ogni setta ed ogni sistema di morale deve necessariamente convenire; e sarà sempre lodevole intrappresa quella che sforza anche i piú pervicaci ed increduli a conformarsi ai principii che spingon gli uomini a vivere in società. Sonovi dunque tre distinte classi di virtú e di vizio, religiosa, naturale e politica. Queste tre classi non devono mai essere in contradizione fra di loro, ma non tutte le conseguenze e i doveri che risultano dall'una risultano dalle altre. Non tutto ciò che esige la rivelazione lo esige la legge naturale, né tutto ciò che esige questa lo esige la pura legge sociale: ma egli è importantissimo di separare ciò che risulta da questa convenzione, cioè dagli espressi o taciti patti degli uomini, perché tale è il limite di quella forza che può legittimamente esercitarsi tra uomo e uomo senza una speciale missione dell'Essere supremo. Dunque l'idea della virtú politica può senza taccia chiamarsi variabile; quella della virtú naturale sarebbe sempre limpida e manifesta se l'imbecillità o le passioni degli uomini non la oscurassero; quella della virtú religiosa è sempre una costante, perché rivelata immediatamente da Dio e da lui conservata.

Sarebbe dunque un errore l'attribuire a chi parla di convenzioni sociali e delle conseguenze di esse principii contrari o alla legge naturale o alla rivelazione; perché non parla di queste. Sarebbe un errore a chi, parlando di stato di guerra prima dello stato di società, lo prendesse nel senso hobbesiano, cioè di nessun dovere e di nessuna obbligazione anteriore, in vece di prenderlo per un fatto nato dalla corruzione della natura umana e dalla mancanza di una sanzione espressa. Sarebbe un errore l'imputare a delitto ad uno scrittore, che considera le emanazioni del patto sociale, di non ammetterle prima del patto istesso.

La giustizia divina e la giustizia naturale sono per essenza loro immutabili e costanti, perché la relazione fra due medesimi oggetti è sempre la medesima; ma la giustizia umana, o sia politica, non essendo che una relazione fra l'azione e lo stato vario della società, può variare a misura che diventa necessaria o utile alla società quell'azione, né ben si discerne se non da chi analizzi i complicati e mutabilissimi rapporti delle civili combinazioni. Sí tosto che questi principii essenzialmente distinti vengano confusi, non v'è piú speranza di ragionar bene nelle materie pubbliche. Spetta a' teologi lo stabilire i confini del giusto e dell'ingiusto, per ciò che riguarda l'intrinseca malizia o bontà dell'atto; lo stabilire i rapporti del giusto e dell'ingiusto politico, cioè dell'utile o del danno della società, spetta al pubblicista; né un oggetto può mai pregiudicare all'altro, poiché ognun vede quanto la virtú puramente politica debba cedere alla immutabile virtú emanata da Dio.

Chiunque, lo ripeto, volesse onorarmi delle sue critiche, non cominci dunque dal supporre in me principii distruttori o della virtú o della religione, mentre ho dimostrato tali non essere i miei principii, e in vece di farmi incredulo o sedizioso procuri di ritrovarmi cattivo logico o inavveduto politico; non tremi ad ogni proposizione che sostenga gl'interessi dell'umanità; mi convinca o della inutilità o del danno politico che nascer ne potrebbe dai miei principii, mi faccia vedere il vantaggio delle pratiche ricevute. Ho dato un pubblico testimonio della mia religione e della sommissione al mio sovrano colla risposta alle Note ed osservazioni; il rispondere ad ulteriori scritti simili a quelle sarebbe superfluo; ma chiunque scriverà con quella decenza che si conviene a uomini onesti e con quei lumi che mi dispensino dal provare i primi principii, di qualunque carattere essi siano, troverà in me non tanto un uomo che cerca di rispondere quanto un pacifico amatore della verità.

 

Capitolo 1 - ORIGINE DELLE PENE

Le leggi sono le condizioni, colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di godere una libertà resa inutile dall'incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una parte per goderne il restante con sicurezza e tranquillità. La somma di tutte queste porzioni di libertà sacrificate al bene di ciascheduno forma la sovranità di una nazione, ed il sovrano è il legittimo depositario ed amministratore di quelle; ma non bastava il formare questo deposito, bisognava difenderlo dalle private usurpazioni di ciascun uomo in particolare, il quale cerca sempre di togliere dal deposito non solo la propria porzione, ma usurparsi ancora quella degli altri. Vi volevano de' motivi sensibili che bastassero a distogliere il dispotico animo di ciascun uomo dal risommergere nell'antico caos le leggi della società. Questi motivi sensibili sono le pene stabilite contro agl'infrattori delle leggi. Dico sensibili motivi, perché la sperienza ha fatto vedere che la moltitudine non adotta stabili principii di condotta, né si allontana da quel principio universale di dissoluzione, che nell'universo fisico e morale si osserva, se non con motivi che immediatamente percuotono i sensi e che di continuo si affacciano alla mente per contrabilanciare le forti impressioni delle passioni parziali che si oppongono al bene universale: né l'eloquenza, né le declamazioni, nemmeno le piú sublimi verità sono bastate a frenare per lungo tempo le passioni eccitate dalle vive percosse degli oggetti presenti.

 

Capitolo 2 - DIRITTO DI PUNIRE

Ogni pena che non derivi dall'assoluta necessità, dice il grande Montesquieu, è tirannica; proposizione che si può rendere piú generale cosí: ogni atto di autorità di uomo a uomo che non derivi dall'assoluta necessità è tirannico. Ecco dunque sopra di che è fondato il diritto del sovrano di punire i delitti: sulla necessità di difendere il deposito della salute pubblica dalle usurpazioni particolari; e tanto piú giuste sono le pene, quanto piú sacra ed inviolabile è la sicurezza, e maggiore la libertà che il sovrano conserva ai sudditi. Consultiamo il cuore umano e in esso troveremo i principii fondamentali del vero diritto del sovrano di punire i delitti, poiché non è da sperarsi alcun vantaggio durevole dalla politica morale se ella non sia fondata su i sentimenti indelebili dell'uomo. Qualunque legge devii da questi incontrerà sempre una resistenza contraria che vince alla fine, in quella maniera che una forza benché minima, se sia continuamente applicata, vince qualunque violento moto comunicato ad un corpo.

Nessun uomo ha fatto il dono gratuito di parte della propria libertà in vista del ben pubblico; questa chimera non esiste che ne' romanzi; se fosse possibile, ciascuno di noi vorrebbe che i patti che legano gli altri, non ci legassero; ogni uomo si fa centro di tutte le combinazioni del globo.

La moltiplicazione del genere umano, piccola per se stessa, ma di troppo superiore ai mezzi che la sterile ed abbandonata natura offriva per soddisfare ai bisogni che sempre piú s'incrocicchiavano tra di loro, riuní i primi selvaggi. Le prime unioni formarono necessariamente le altre per resistere alle prime, e cosí lo stato di guerra trasportossi dall'individuo alle nazioni.

Fu dunque la necessità che costrinse gli uomini a cedere parte della propria libertà: egli è adunque certo che ciascuno non ne vuol mettere nel pubblico deposito che la minima porzion possibile, quella sola che basti a indurre gli altri a difenderlo. L'aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire; tutto il di piú è abuso e non giustizia, è fatto, ma non già diritto. Osservate che la parola diritto non è contradittoria alla parola forza, ma la prima è piuttosto una modificazione della seconda, cioè la modificazione piú utile al maggior numero. E per giustizia io non intendo altro che il vincolo necessario per tenere uniti gl'interessi particolari, che senz'esso si scioglierebbono nell'antico stato d'insociabilità; tutte le pene che oltrepassano la necessità di conservare questo vincolo sono ingiuste di lor natura. Bisogna guardarsi di non attaccare a questa parola giustizia l'idea di qualche cosa di reale, come di una forza fisica, o di un essere esistente; ella è una semplice maniera di concepire degli uomini, maniera che influisce infinitamente sulla felicità di ciascuno; nemmeno intendo quell'altra sorta di giustizia che è emanata da Dio e che ha i suoi immediati rapporti colle pene e ricompense della vita avvenire.

 

Capitolo 3 - CONSEGUENZE

La prima conseguenza di questi principii è che le sole leggi possono decretar le pene su i delitti, e quest'autorità non può risedere che presso il legislatore, che rappresenta tutta la società unita per un contratto sociale; nessun magistrato (che è parte di società) può con giustizia infligger pene contro ad un altro membro della società medesima. Ma una pena accresciuta al di là dal limite fissato dalle leggi è la pena giusta piú un'altra pena; dunque non può un magistrato, sotto qualunque pretesto di zelo o di ben pubblico, accrescere la pena stabilita ad un delinquente cittadino.

La seconda conseguenza è che se ogni membro particolare è legato alla società, questa è parimente legata con ogni membro particolare per un contratto che di sua natura obbliga le due parti. Questa obbligazione, che discende dal trono fino alla capanna, che lega egualmente e il piú grande e il piú miserabile fra gli uomini, non altro significa se non che è interesse di tutti che i patti utili al maggior numero siano osservati. La violazione anche di un solo, comincia ad autorizzare l'anarchia. Il sovrano, che rappresenta la società medesima, non può formare che leggi generali che obblighino tutti i membri, ma non già giudicare che uno abbia violato il contratto sociale, poiché allora la nazione si dividerebbe in due parti, una rappresentata dal sovrano, che asserisce la violazione del contratto, e l'altra dall'accusato, che la nega. Egli è dunque necessario che un terzo giudichi della verità del fatto. Ecco la necessità di un magistrato, le di cui sentenze sieno inappellabili e consistano in mere assersioni o negative di fatti particolari. La terza conseguenza è che quando si provasse che l'atrocità delle pene, se non immediatamente opposta al ben pubblico ed al fine medesimo d'impedire i delitti, fosse solamente inutile, anche in questo caso essa sarebbe non solo contraria a quelle virtú benefiche che sono l'effetto d'una ragione illuminata che preferisce il comandare ad uomini felici piú che a una greggia di schiavi, nella quale si faccia una perpetua circolazione di timida crudeltà, ma lo sarebbe alla giustizia ed alla natura del contratto sociale medesimo.

 

Capitolo 4 - INTERPETRAZIONE DELLE LEGGI

Quarta conseguenza. Nemmeno l'autorità d'interpetrare le leggi penali può risedere presso i giudici criminali per la stessa ragione che non sono legislatori. I giudici non hanno ricevuto le leggi dagli antichi nostri padri come una tradizione domestica ed un testamento che non lasciasse ai posteri che la cura d'ubbidire, ma le ricevono dalla vivente società, o dal sovrano rappresentatore di essa, come legittimo depositario dell'attuale risultato della volontà di tutti; le ricevono non come obbligazioni d'un antico giuramento, nullo, perché legava volontà non esistenti, iniquo, perché riduceva gli uomini dallo stato di società allo stato di mandra, ma come effetti di un tacito o espresso giuramento, che le volontà riunite dei viventi sudditi hanno fatto al sovrano, come vincoli necessari per frenare e reggere l'intestino fermento degl'interessi particolari. Quest'è la fisica e reale autorità delle leggi. Chi sarà dunque il legittimo interpetre della legge? Il sovrano, cioè il depositario delle attuali volontà di tutti, o il giudice, il di cui ufficio è solo l'esaminare se il tal uomo abbia fatto o no un'azione contraria alle leggi?

In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto: la maggiore dev'essere la legge generale, la minore l'azione conforme o no alla legge, la conseguenza la libertà o la pena. Quando il giudice sia costretto, o voglia fare anche soli due sillogismi, si apre la porta all'incertezza.

Non v'è cosa piú pericolosa di quell'assioma comune che bisogna consultare lo spirito della legge. Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni. Questa verità, che sembra un paradosso alle menti volgari, piú percosse da un piccol disordine presente che dalle funeste ma rimote conseguenze che nascono da un falso principio radicato in una nazione, mi sembra dimostrata. Le nostre cognizioni e tutte le nostre idee hanno una reciproca connessione; quanto piú sono complicate, tanto piú numerose sono le strade che ad esse arrivano e partono. Ciascun uomo ha il suo punto di vista, ciascun uomo in differenti tempi ne ha un diverso. Lo spirito della legge sarebbe dunque il risultato di una buona o cattiva logica di un giudice, di una facile o malsana digestione, dipenderebbe dalla violenza delle sue passioni, dalla debolezza di chi soffre, dalle relazioni del giudice coll'offeso e da tutte quelle minime forze che cangiano le apparenze di ogni oggetto nell'animo fluttuante dell'uomo. Quindi veggiamo la sorte di un cittadino cambiarsi spesse volte nel passaggio che fa a diversi tribunali, e le vite de' miserabili essere la vittima dei falsi raziocini o dell'attuale fermento degli umori d'un giudice, che prende per legittima interpetrazione il vago risultato di tutta quella confusa serie di nozioni che gli muove la mente. Quindi veggiamo gli stessi delitti dallo stesso tribunale puniti diversamente in diversi tempi, per aver consultato non la costante e fissa voce della legge, ma l'errante instabilità delle interpetrazioni.

Un disordine che nasce dalla rigorosa osservanza della lettera di una legge penale non è da mettersi in confronto coi disordini che nascono dalla interpetrazione. Un tal momentaneo inconveniente spinge a fare la facile e necessaria correzione alle parole della legge, che sono la cagione dell'incertezza, ma impedisce la fatale licenza di ragionare, da cui nascono le arbitrarie e venali controversie. Quando un codice fisso di leggi, che si debbono osservare alla lettera, non lascia al giudice altra incombenza che di esaminare le azioni de' cittadini, e giudicarle conformi o difformi alla legge scritta, quando la norma del giusto e dell'ingiusto, che deve dirigere le azioni sí del cittadino ignorante come del cittadino filosofo, non è un affare di controversia, ma di fatto, allora i sudditi non sono soggetti alle piccole tirannie di molti, tanto piú crudeli quanto è minore la distanza fra chi soffre e chi fa soffrire, piú fatali che quelle di un solo, perché il dispotismo di molti non è correggibile che dal dispotismo di un solo e la crudeltà di un dispotico è proporzionata non alla forza, ma agli ostacoli. Cosí acquistano i cittadini quella sicurezza di loro stessi che è giusta perché è lo scopo per cui gli uomini stanno in società, che è utile perché gli mette nel caso di esattamente calcolare gl'inconvenienti di un misfatto. Egli è vero altresí che acquisteranno uno spirito d'indipendenza, ma non già scuotitore delle leggi e ricalcitrante a' supremi magistrati, bensí a quelli che hanno osato chiamare col sacro nome di virtú la debolezza di cedere alle loro interessate o capricciose opinioni. Questi principii spiaceranno a coloro che si sono fatto un diritto di trasmettere agl'inferiori i colpi della tirannia che hanno ricevuto dai superiori. Dovrei tutto temere, se lo spirito di tirannia fosse componibile collo spirito di lettura.

 

Capitolo 5 - OSCURITA` DELLE LEGGI

Se l'interpetrazione delle leggi è un male, egli è evidente esserne un altro l'oscurità che strascina seco necessariamente l'interpetrazione, e lo sarà grandissimo se le leggi sieno scritte in una lingua straniera al popolo, che lo ponga nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo giudicar da se stesso qual sarebbe l'esito della sua libertà, o dei suoi membri, in una lingua che formi di un libro solenne e pubblico un quasi privato e domestico. Che dovremo pensare degli uomini, riflettendo esser questo l'inveterato costume di buona parte della colta ed illuminata Europa! Quanto maggiore sarà il numero di quelli che intenderanno e avranno fralle mani il sacro codice delle leggi, tanto men frequenti saranno i delitti, perché non v'ha dubbio che l'ignoranza e l'incertezza delle pene aiutino l'eloquenza delle passioni.

Una conseguenza di quest'ultime riflessioni è che senza la scrittura una società non prenderà mai una forma fissa di governo, in cui la forza sia un effetto del tutto e non delle parti e in cui le leggi, inalterabili se non dalla volontà generale, non si corrompano passando per la folla degl'interessi privati. L'esperienza e la ragione ci hanno fatto vedere che la probabilità e la certezza delle tradizioni umane si sminuiscono a misura che si allontanano dalla sorgente. Che se non esiste uno stabile monumento del patto sociale, come resisteranno le leggi alla forza inevitabile del tempo e delle passioni?

Da ciò veggiamo quanto sia utile la stampa, che rende il pubblico, e non alcuni pochi, depositario delle sante leggi, e quanto abbia dissipato quello spirito tenebroso di cabala e d'intrigo che sparisce in faccia ai lumi ed alle scienze apparentemente disprezzate e realmente temute dai seguaci di lui. Questa è la cagione, per cui veggiamo sminuita in Europa l'atrocità de' delitti che facevano gemere gli antichi nostri padri, i quali diventavano a vicenda tiranni e schiavi. Chi conosce la storia di due o tre secoli fa, e la nostra, potrà vedere come dal seno del lusso e della mollezza nacquero le piú dolci virtú, l'umanità, la beneficenza, la tolleranza degli errori umani. Vedrà quali furono gli effetti di quella che chiamasi a torto antica semplicità e buona fede: l'umanità gemente sotto l'implacabile superstizione, l'avarizia, l'ambizione di pochi tinger di sangue umano gli scrigni dell'oro e i troni dei re, gli occulti tradimenti, le pubbliche stragi, ogni nobile tiranno della plebe, i ministri della verità evangelica lordando di sangue le mani che ogni giorno toccavano il Dio di mansuetudine, non sono l'opera di questo secolo illuminato, che alcuni chiamano corrotto.

 

Capitolo 6 - PROPORZIONE FRA I DELITTI E LE PENE

Non solamente è interesse comune che non si commettano delitti, ma che siano piú rari a proporzione del male che arrecano alla società. Dunque piú forti debbono essere gli ostacoli che risospingono gli uomini dai delitti a misura che sono contrari al ben pubblico, ed a misura delle spinte che gli portano ai delitti. Dunque vi deve essere una proporzione fra i delitti e le pene.

È impossibile di prevenire tutti i disordini nell'universal combattimento delle passioni umane. Essi crescono in ragione composta della popolazione e dell'incrocicchiamento degl'interessi particolari che non è possibile dirigere geometricamente alla pubblica utilità. All'esattezza matematica bisogna sostituire nell'aritmetica politica il calcolo delle probabilità. Si getti uno sguardo sulle storie e si vedranno crescere i disordini coi confini degl'imperi, e, scemando nell'istessa proporzione il sentimento nazionale, la spinta verso i delitti cresce in ragione dell'interesse che ciascuno prende ai disordini medesimi: perciò la necessità di aggravare le pene si va per questo motivo sempre piú aumentando.

Quella forza simile alla gravità, che ci spinge al nostro ben essere, non si trattiene che a misura degli ostacoli che gli sono opposti. Gli effetti di questa forza sono la confusa serie delle azioni umane: se queste si urtano scambievolmente e si offendono, le pene, che io chiamerei ostacoli politici, ne impediscono il cattivo effetto senza distruggere la causa impellente, che è la sensibilità medesima inseparabile dall'uomo, e il legislatore fa come l'abile architetto di cui l'officio è di opporsi alle direzioni rovinose della gravità e di far conspirare quelle che contribuiscono alla forza dell'edificio.

Data la necessità della riunione degli uomini, dati i patti, che necessariamente risultano dalla opposizione medesima degl'interessi privati, trovasi una scala di disordini, dei quali il primo grado consiste in quelli che distruggono immediatamente la società, e l'ultimo nella minima ingiustizia possibile fatta ai privati membri di essa. Tra questi estremi sono comprese tutte le azioni opposte al ben pubblico, che chiamansi delitti, e tutte vanno, per gradi insensibili, decrescendo dal piú sublime al piú infimo. Se la geometria fosse adattabile alle infinite ed oscure combinazioni delle azioni umane, vi dovrebbe essere una scala corrispondente di pene, che discendesse dalla piú forte alla piú debole: ma basterà al saggio legislatore di segnarne i punti principali, senza turbar l'ordine, non decretando ai delitti del primo grado le pene dell'ultimo. Se vi fosse una scala esatta ed universale delle pene e dei delitti, avremmo una probabile e comune misura dei gradi di tirannia e di libertà, del fondo di umanità o di malizia delle diverse nazioni.

Qualunque azione non compresa tra i due sovraccennati limiti non può essere chiamata delitto, o punita come tale, se non da coloro che vi trovano il loro interesse nel cosí chiamarla. La incertezza di questi limiti ha prodotta nelle nazioni una morale che contradice alla legislazione; piú attuali legislazioni che si escludono scambievolmente; una moltitudine di leggi che espongono il piú saggio alle pene piú rigorose, e però resi vaghi e fluttuanti i nomi di vizio e di virtú, e però nata l'incertezza della propria esistenza, che produce il letargo ed il sonno fatale nei corpi politici. Chiunque leggerà con occhio filosofico i codici delle nazioni e i loro annali, troverà quasi sempre i nomi di vizio e di virtú, di buon cittadino o di reocangiarsi colle rivoluzioni dei secoli, non in ragione delle mutazioni che accadono nelle circostanze dei paesi, e per conseguenza sempre conformi all'interesse comune, ma in ragione delle passioni e degli errori che successivamente agitarono i differenti legislatori. Vedrà bene spesso che le passioni di un secolo sono la base della morale dei secoli futuri, che le passioni forti, figlie del fanatismo e dell'entusiasmo, indebolite e rose, dirò cosí, dal tempo, che riduce tutti i fenomeni fisici e morali all'equilibrio, diventano a poco a poco la prudenza del secolo e lo strumento utile in mano del forte e dell'accorto. In questo modo nacquero le oscurissime nozioni di onore e di virtú, e tali sono perché si cambiano colle rivoluzioni del tempo che fa sopravvivere i nomi alle cose, si cambiano coi fiumi e colle montagne che sono bene spesso i confini, non solo della fisica, ma della morale geografia.

Se il piacere e il dolore sono i motori degli esseri sensibili, se tra i motivi che spingono gli uomini anche alle piú sublimi operazioni, furono destinati dall'invisibile legislatore il premio e la pena, dalla inesatta distribuzione di queste ne nascerà quella tanto meno osservata contradizione, quanto piú comune, che le pene puniscano i delitti che hanno fatto nascere. Se una pena uguale è destinata a due delitti che disugualmente offendono la società, gli uomini non troveranno un piú forte ostacolo per commettere il maggior delitto, se con esso vi trovino unito un maggior vantaggio.

 

Capitolo 7 - ERRORI NELLA MISURA DELLE PENE

Le precedenti riflessioni mi danno il diritto di asserire che l'unica e vera misura dei delitti è il danno fatto alla nazione, e però errarono coloro che credettero vera misura dei delitti l'intenzione di chi gli commette. Questa dipende dalla impressione attuale degli oggetti e dalla precedente disposizione della mente: esse variano in tutti gli uomini e in ciascun uomo, colla velocissima successione delle idee, delle passioni e delle circostanze. Sarebbe dunque necessario formare non solo un codice particolare per ciascun cittadino, ma una nuova legge ad ogni delitto. Qualche volta gli uomini colla migliore intenzione fanno il maggior male alla società; e alcune altre volte colla piú cattiva volontà ne fanno il maggior bene.

Altri misurano i delitti piú dalla dignità della persona offesa che dalla loro importanza riguardo al ben pubblico. Se questa fosse la vera misura dei delitti, una irriverenza all'Essere degli esseri dovrebbe piú atrocemente punirsi che l'assassinio d'un monarca, la superiorità della natura essendo un infinito compenso alla differenza dell'offesa.

Finalmente alcuni pensarono che la gravezza del peccato entrasse nella misura dei delitti. La fallacia di questa opinione risalterà agli occhi d'un indifferente esaminatore dei veri rapporti tra uomini e uomini, e tra uomini e Dio. I primi sono rapporti di uguaglianza. La sola necessità ha fatto nascere dall'urto delle passioni e dalle opposizioni degl'interessi l'idea della utilità comune, che è la base della giustizia umana; i secondi sono rapporti di dipendenza da un Essere perfetto e creatore, che si è riserbato a sé solo il diritto di essere legislatore e giudice nel medesimo tempo, perché egli solo può esserlo senza inconveniente. Se ha stabilito pene eterne a chi disobbedisce alla sua onnipotenza, qual sarà l'insetto che oserà supplire alla divina giustizia, che vorrà vendicare l'Essere che basta a se stesso, che non può ricevere dagli oggetti impressione alcuna di piacere o di dolore, e che solo tra tutti gli esseri agisce senza reazione? La gravezza del peccato dipende dalla imperscrutabile malizia del cuore. Questa da esseri finiti non può senza rivelazione sapersi. Come dunque da questa si prenderà norma per punire i delitti? Potrebbono in questo caso gli uomini punire quando Iddio perdona, e perdonare quando Iddio punisce. Se gli uomini possono essere in contradizione coll'Onnipossente nell'offenderlo, possono anche esserlo col punire.

 

Capitolo 8 - DIVISIONE DEI DELITTI

Abbiamo veduto qual sia la vera misura dei delitti, cioè il danno della società.Questa è una di quelle palpabili verità che, quantunque non abbian bisogno né di quadranti, né di telescopi per essere scoperte, ma sieno alla portata di ciascun mediocre intelletto, pure per una maravigliosa combinazione di circostanze non sono con decisa sicurezza conosciute che da alcuni pochi pensatori, uomini d'ogni nazione e d'ogni secolo. Ma le opinioni asiatiche, ma le passioni vestite d'autorità e di potere hanno, la maggior parte delle volte per insensibili spinte, alcune poche per violente impressioni sulla timida credulità degli uomini, dissipate le semplici nozioni, che forse formavano la prima filosofia delle nascenti società ed a cui la luce di questo secolo sembra che ci riconduca, con quella maggior fermezza però che può essere somministrata da un esame geometrico, da mille funeste sperienze e dagli ostacoli medesimi. Or l'ordine ci condurrebbe ad esaminare e distinguere tutte le differenti sorte di delitti e la maniera di punirgli, se la variabile natura di essi per le diverse circostanze dei secoli e dei luoghi non ci obbligasse ad un dettaglio immenso e noioso. Mi basterà indicare i principii piú generali e gli errori piú funesti e comuni per disingannare sí quelli che per un mal inteso amore di libertà vorrebbono introdurre l'anarchia, come coloro che amerebbero ridurre gli uomini ad una claustrale regolarità.

Alcuni delitti distruggono immediatamente la società, o chi la rappresenta; alcuni offendono la privata sicurezza di un cittadino nella vita, nei beni, o nell'onore; alcuni altri sono azioni contrarie a ciò che ciascuno è obbligato dalle leggi di fare, o non fare, in vista del ben pubblico. I primi, che sono i massimi delitti, perché piú dannosi, son quelli che chiamansi di lesa maestà. La sola tirannia e l'ignoranza, che confondono i vocaboli e le idee piú chiare, possono dar questo nome, e per conseguenza la massima pena, a' delitti di differente natura, e rendere cosí gli uomini, come in mille altre occasioni, vittime di una parola. Ogni delitto, benché privato, offende la società, ma ogni delitto non ne tenta la immediata distruzione. Le azioni morali, come le fisiche, hanno la loro sfera limitata di attività e sono diversamente circonscritte, come tutti i movimenti di natura, dal tempo e dallo spazio; e però la sola cavillosa interpetrazione, che è per l'ordinario la filosofia della schiavitù, può confondere ciò che dall'eterna verità fu con immutabili rapporti distinto.

Dopo questi seguono i delitti contrari alla sicurezza di ciascun particolare. Essendo questo il fine primario di ogni legittima associazione, non può non assegnarsi alla violazione del dritto di sicurezza acquistato da ogni cittadino alcuna delle pene piú considerabili stabilita dalle leggi.

L'opinione che ciaschedun cittadino deve avere di poter fare tutto ciò che non è contrario alle leggi senza temerne altro inconveniente che quello che può nascere dall'azione medesima, questo è il dogma politico che dovrebb'essere dai popoli creduto e dai supremi magistrati colla incorrotta custodia delle leggi predicato; sacro dogma, senza di cui non vi può essere legittima società, giusta ricompensa del sacrificio fatto dagli uomini di quell'azione universale su tutte le cose che è comune ad ogni essere sensibile, e limitata soltanto dalle proprie forze. Questo forma le libere anime e vigorose e le menti rischiaratrici, rende gli uomini virtuosi, ma di quella virtú che sa resistere al timore, e non di quella pieghevole prudenza, degna solo di chi può soffrire un'esistenza precaria ed incerta. Gli attentati dunque contro la sicurezza e libertà dei cittadini sono uno de' maggiori delitti, e sotto questa classe cadono non solo gli assassinii e i furti degli uomini plebei, ma quelli ancora dei grandi e dei magistrati, l'influenza dei quali agisce ad una maggior distanza e con maggior vigore, distruggendo nei sudditi le idee di giustizia e di dovere, e sostituendo quella del diritto del piú forte, pericoloso del pari in chi lo esercita e in chi lo soffre.

 

Capitolo 9 - DELL'ONORE

V'è una contradizione rimarcabile fralle leggi civili, gelose custodi piú d'ogni altra cosa del corpo e dei beni di ciascun cittadino, e le leggi di ciò che chiamasi onore, che vi preferisce l'opinione. Questa parola onore è una di quelle che ha servito di base a lunghi e brillanti ragionamenti, senza attaccarvi veruna idea fissa e stabile. Misera condizione delle menti umane che le lontanissime e meno importanti idee delle rivoluzioni dei corpi celesti sieno con piú distinta cognizione presenti che le vicine ed importantissime nozioni morali, fluttuanti sempre e confuse secondo che i venti delle passioni le sospingono e l'ignoranza guidata le riceve e le trasmette! Ma sparirà l'apparente paradosso se si consideri che come gli oggetti troppo vicini agli occhi si confondono, cosí la troppa vicinanza delle idee morali fa che facilmente si rimescolino le moltissime idee semplici che le compongono, e ne confondano le linee di separazione necessarie allo spirito geometrico che vuol misurare i fenomeni della umana sensibilità. E scemerà del tutto la maraviglia nell'indifferente indagatore delle cose umane, che sospetterà non esservi per avventura bisogno di tanto apparato di morale, né di tanti legami per render gli uomini felici e sicuri.

Quest'onore dunque è una di quelle idee complesse che sono un aggregato non solo d'idee semplici, ma d'idee parimente complicate, che nel vario affacciarsi alla mente ora ammettono ed ora escludono alcuni de' diversi elementi che le compongono; né conservano che alcune poche idee comuni, come piú quantità complesse algebraiche ammettono un comune divisore. Per trovar questo comune divisore nelle varie idee che gli uomini si formano dell'onore è necessario gettar rapidamente un colpo d'occhio sulla formazione delle società. Le prime leggi e i primi magistrati nacquero dalla necessità di riparare ai disordini del fisico dispotismo di ciascun uomo; questo fu il fine institutore della società, e questo fine primario si è sempre conservato, realmente o in apparenza, alla testa di tutti i codici, anche distruttori; ma l'avvicinamento degli uomini e il progresso delle loro cognizioni hanno fatto nascere una infinita serie di azioni e di bisogni vicendevoli gli uni verso gli altri, sempre superiori alla providenza delle leggi ed inferiori all'attuale potere di ciascuno. Da quest'epoca cominciò il dispotismo della opinione, che era l'unico mezzo di ottenere dagli altri quei beni, e di allontanarne quei mali, ai quali le leggi non erano sufficienti a provvedere. E l'opinione è quella che tormenta il saggio ed il volgare, che ha messo in credito l'apparenza della virtú al di sopra della virtú stessa, che fa diventar missionario anche lo scellerato, perché vi trova il proprio interesse. Quindi i suffragi degli uomini divennero non solo utili, ma necessari, per non cadere al disotto del comune livello. Quindi se l'ambizioso gli conquista come utili, se il vano va mendicandoli come testimoni del proprio merito, si vede l'uomo d'onore esigerli come necessari. Quest'onore è una condizione che moltissimi uomini mettono alla propria esistenza. Nato dopo la formazione della società, non poté esser messo nel comune deposito, anzi è un instantaneo ritorno nello stato naturale e una sottrazione momentanea della propria persona da quelle leggi che in quel caso non difendono bastantemente un cittadino.

Quindi e nell'estrema libertà politica e nella estrema dipendenza spariscono le idee dell'onore, o si confondono perfettamente con altre: perché nella prima il dispotismo delle leggi rende inutile la ricerca degli altrui suffragi; nella seconda, perché il dispotismo degli uomini, annullando l'esistenza civile, gli riduce ad una precaria e momentanea personalità. L'onore è dunque uno dei principii fondamentali di quelle monarchie che sono un dispotismo sminuito, e in esse sono quello che negli stati dispotici le rivoluzioni, un momento di ritorno nello stato di natura, ed un ricordo al padrone dell'antica uguaglianza.

 

Capitolo 10 - DEI DUELLI

Da questa necessità degli altrui suffragi nacquero i duelli privati, ch'ebbero appunto la loro origine nell'anarchia delle leggi. Si pretendono sconosciuti all'antichità, forse perché gli antichi non si radunavano sospettosamente armati nei tempii, nei teatri e cogli amici; forse perché il duello era uno spettacolo ordinario e comune che i gladiatori schiavi ed avviliti davano al popolo, e gli uomini liberi sdegnavano d'esser creduti e chiamati gladiatori coi privati combattimenti. Invano gli editti di morte contro chiunque accetta un duello hanno cercato estirpare questo costume, che ha il suo fondamento in ciò che alcuni uomini temono piú che la morte, poiché privandolo degli altrui suffragi, l'uomo d'onore si prevede esposto o a divenire un essere meramente solitario, stato insoffribile ad un uomo socievole, ovvero a divenire il bersaglio degl'insulti e dell'infamia, che colla ripetuta loro azione prevalgono al pericolo della pena. Per qual motivo il minuto popolo non duella per lo piú come i grandi? Non solo perché è disarmato, ma perché la necessità degli altrui suffragi è meno comune nella plebe che in coloro che, essendo piú elevati, si guardano con maggior sospetto e gelosia.

Non è inutile il ripetere ciò che altri hanno scritto, cioè che il miglior metodo di prevenire questo delitto è di punire l'aggressore, cioè chi ha dato occasione al duello, dichiarando innocente chi senza sua colpa è stato costretto a difendere ciò che le leggi attuali non assicurano, cioè l'opinione, ed ha dovuto mostrare a' suoi concittadini ch'egli teme le sole leggi e non gli uomini.

 

Capitolo 11 - DELLA TRANQUILLITA' PUBBLICA

Finalmente, tra i delitti della terza specie sono particolarmente quelli che turbano la pubblica tranquillità e la quiete de' cittadini, come gli strepiti e i bagordi nelle pubbliche vie destinate al commercio ed al passeggio de' cittadini, come i fanatici sermoni, che eccitano le facili passioni della curiosa moltitudine, le quali prendono forza dalla frequenza degli uditori e piú dall'oscuro e misterioso entusiasmo che dalla chiara e tranquilla ragione, la quale mai non opera sopra una gran massa d'uomini.

La notte illuminata a pubbliche spese, le guardie distribuite ne' differenti quartieri della città, i semplici e morali discorsi della religione riserbati al silenzio ed alla sacra tranquillità dei tempii protetti dall'autorità pubblica, le arringhe destinate a sostenere gl'interessi privati e pubblici nelle adunanze della nazione, nei parlamenti o dove risieda la maestà del sovrano, sono tutti mezzi efficaci per prevenire il pericoloso addensamento delle popolari passioni. Questi formano un ramo principale della vigilanza del magistrato, che i francesi chiamano dellapolice; ma se questo magistrato operasse con leggi arbitrarie e non istabilite da un codice che giri fralle mani di tutti i cittadini, si apre una porta alla tirannia, che sempre circonda tutti i confini della libertà politica. Io non trovo eccezione alcuna a quest'assioma generale, che ogni cittadino deve sapere quando sia reo o quando sia innocente. Se i censori, e in genere i magistrati arbitrari, sono necessari in qualche governo, ciò nasce dalla debolezza della sua costituzione, e non dalla natura di governo bene organizzato. L'incertezza della propria sorte ha sacrificate piú vittime all'oscura tirannia che non la pubblica e solenne crudeltà. Essa rivolta gli animi piú che non gli avvilisce. Il vero tiranno comincia sempre dal regnare sull'opinione, che previene il coraggio, il quale solo può risplendere o nella chiara luce della verità, o nel fuoco delle passioni, o nell'ignoranza del pericolo.

Ma quali saranno le pene convenienti a questi delitti? La morte è ella una pena veramente utile e necessaria per la sicurezza e pel buon ordine della società? La tortura e i tormenti sono eglino giusti, e ottengon eglino il fine che si propongono le leggi? Qual è la miglior maniera di prevenire i delitti? Le medesime pene sono elleno egualmente utili in tutt'i tempi? Qual influenza hanno esse su i costumi? Questi problemi meritano di essere sciolti con quella precisione geometrica a cui la nebbia dei sofismi, la seduttrice eloquenza ed il timido dubbio non posson resistere. Se io non avessi altro merito che quello di aver presentato il primo all'Italia con qualche maggior evidenza ciò che altre nazioni hanno osato scrivere e cominciano a praticare, io mi stimerei fortunato; ma se sostenendo i diritti degli uomini e dell'invincibile verità contribuissi a strappare dagli spasimi e dalle angosce della morte qualche vittima sfortunata della tirannia o dell'ignoranza, ugualmente fatale, le benedizioni e le lagrime anche d'un solo innocente nei trasporti della gioia mi consolerebbero dal disprezzo degli uomini.

 

Capitolo 12 - FINE DELLE PENE

Dalla semplice considerazione delle verità fin qui esposte egli è evidente che il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso. Può egli in un corpo politico, che, ben lungi di agire per passione, è il tranquillo moderatore delle passioni particolari, può egli albergare questa inutile crudeltà stromento del furore e del fanatismo o dei deboli tiranni? Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo che non ritorna le azioni già consumate? Il fine dunque non è altro che d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque e quel metodo d'infliggerle deve esser prescelto che, serbata la proporzione, farà una impressione piú efficace e piú durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo.

 

Capitolo 13 - DEI TESTIMONI

Egli è un punto considerabile in ogni buona legislazione il determinare esattamente la credibilità dei testimoni e le prove del reato. Ogni uomo ragionevole, cioè che abbia una certa connessione nelle proprie idee e le di cui sensazioni sieno conformi a quelle degli altri uomini, può essere testimonio. La vera misura della di lui credibilità non è che l'interesse ch'egli ha di dire o non dire il vero, onde appare frivolo il motivo della debolezza nelle donne, puerile l'applicazione degli effetti della morte reale alla civile nei condannati, ed incoerente la nota d'infamia negl'infami quando non abbiano alcun interesse di mentire. La credibilità dunque deve sminuirsi a proporzione dell'odio, o dell'amicizia, o delle strette relazioni che passano tra lui e il reo. Piú d'un testimonio è necessario, perché fintanto che uno asserisce e l'altro nega niente v'è di certo e prevale il diritto che ciascuno ha d'essere creduto innocente. La credibilità di un testimonio diviene tanto sensibilmente minore quanto piú cresce l'atrocità di un delitto o l'inverisimiglianza delle circostanze; tali sono per esempio la magia e le azioni gratuitamente crudeli. Egli è piú probabile che piú uomini mentiscano nella prima accusa, perché è piú facile che si combini in piú uomini o l'illusione dell'ignoranza o l'odio persecutore di quello che un uomo eserciti una potestà che Dio o non ha dato, o ha tolto ad ogni essere creato. Parimente nella seconda, perché l'uomo non è crudele che a proporzione del proprio interesse, dell'odio o del timore concepito. Non v'è propriamente alcun sentimento superfluo nell'uomo; egli è sempre proporzionale al risultato delle impressioni fatte su i sensi. Parimente la credibilità di un testimonio può essere alcuna volta sminuita, quand'egli sia membro d'alcuna società privata di cui gli usi e le massime siano o non ben conosciute o diverse dalle pubbliche. Un tal uomo ha non solo le proprie, ma le altrui passioni.

Finalmente è quasi nulla la credibilità del testimonio quando si faccia delle parole un delitto, poiché il tuono, il gesto, tutto ciò che precede e ciò che siegue le differenti idee che gli uomini attaccano alle stesse parole, alterano e modificano in maniera i detti di un uomo che è quasi impossibile il ripeterle quali precisamente furon dette. Di piú, le azioni violenti e fuori dell'uso ordinario, quali sono i veri delitti, lascian traccia di sé nella moltitudine delle circostanze e negli effetti che ne derivano, ma le parole non rimangono che nella memoria per lo piú infedele e spesso sedotta degli ascoltanti. Egli è adunque di gran lunga piú facile una calunnia sulle parole che sulle azioni di un uomo, poiché di queste, quanto maggior numero di circostanze si adducono in prova, tanto maggiori mezzi si somministrano al reo per giustificarsi.

 

Capitolo 14 - INDIZI, E FORME DI GIUDIZI

Vi è un teorema generale molto utile a calcolare la certezza di un fatto, per esempio la forza degl'indizi di un reato. Quando le prove di un fatto sono dipendenti l'una dall'altra, cioè quando gl'indizi non si provano che tra di loro, quanto maggiori prove si adducono tanto è minore la probabilità del fatto, perché i casi che farebbero mancare le prove antecedenti fanno mancare le susseguenti. Quando le prove di un fatto tutte dipendono egualmente da una sola, il numero delle prove non aumenta né sminuisce la probabilità del fatto, perché tutto il loro valore si risolve nel valore di quella sola da cui dipendono. Quando le prove sono indipendenti l'una dall'altra, cioè quando gli indizi si provano d'altronde che da se stessi, quanto maggiori prove si adducono, tanto piú cresce la probabilità del fatto, perché la fallacia di una prova non influisce sull'altra. Io parlo di probabilità in materia di delitti, che per meritar pena debbono esser certi. Ma svanirà il paradosso per chi considera che rigorosamente la certezza morale non è che una probabilità, ma probabilità tale che è chiamata certezza, perché ogni uomo di buon senso vi acconsente necessariamente per una consuetudine nata dalla necessità di agire, ed anteriore ad ogni speculazione; la certezza che si richiede per accertare un uomo reo è dunque quella che determina ogni uomo nelle operazioni piú importanti della vita. Possono distinguersi le prove di un reato in perfette ed in imperfette. Chiamo perfette quelle che escludono la possibilità che un tale non sia reo, chiamo imperfette quelle che non la escludono. Delle prime anche una sola è sufficiente per la condanna, delle seconde tante son necessarie quante bastino a formarne una perfetta, vale a dire che se per ciascuna di queste in particolare è possibile che uno non sia reo, per l'unione loro nel medesimo soggetto è impossibile che non lo sia. Notisi che le prove imperfette delle quali può il reo giustificarsi e non lo faccia a dovere divengono perfette. Ma questa morale certezza di prove è piú facile il sentirla che l'esattamente definirla. Perciò io credo ottima legge quella che stabilisce assessori al giudice principale presi dalla sorte, e non dalla scelta, perché in questo caso è piú sicura l'ignoranza che giudica per sentimento che la scienza che giudica per opinione. Dove le leggi siano chiare e precise l'officio di un giudice non consiste in altro che di accertare un fatto. Se nel cercare le prove di un delitto richiedesi abilità e destrezza, se nel presentarne il risultato è necessario chiarezza e precisione, per giudicarne dal risultato medesimo non vi si richiede che un semplice ed ordinario buon senso, meno fallace che il sapere di un giudice assuefatto a voler trovar rei e che tutto riduce ad un sistema fattizio imprestato da' suoi studi. Felice quella nazione dove le leggi non fossero una scienza! Ella è utilissima legge quella che ogni uomo sia giudicato dai suoi pari, perché, dove si tratta della libertà e della fortuna di un cittadino, debbono tacere quei sentimenti che inspira la disuguaglianza; e quella superiorità con cui l'uomo fortunato guarda l'infelice, e quello sdegno con cui l'inferiore guarda il superiore, non possono agire in questo giudizio. Ma quando il delitto sia un'offesa di un terzo, allora i giudici dovrebbono essere metà pari del reo, metà pari dell'offeso; cosí, essendo bilanciato ogni interesse privato che modifica anche involontariamente le apparenze degli oggetti, non parlano che le leggi e la verità. Egli è ancora conforme alla giustizia che il reo escluder possa fino ad un certo segno coloro che gli sono sospetti; e ciò concessoli senza contrasto per alcun tempo, sembrerà quasi che il reo si condanni da se stesso. Pubblici siano i giudizi, e pubbliche le prove del reato, perché l'opinione, che è forse il solo cemento delle società, imponga un freno alla forza ed alle passioni, perché il popolo dica noi non siamo schiavi e siamo difesi, sentimento che inspira coraggio e che equivale ad un tributo per un sovrano che intende i suoi veri interessi. Io non accennerò altri dettagli e cautele che richiedono simili instituzioni. Niente avrei detto, se fosse necessario dir tutto.

 

Capitolo 15 - ACCUSE SEGRETE

Evidenti, ma consagrati disordini, e in molte nazioni resi necessari per la debolezza della constituzione, sono le accuse segrete. Un tal costume rende gli uomini falsi e coperti. Chiunque può sospettare di vedere in altrui un delatore, vi vede un inimico. Gli uomini allora si avvezzano a mascherare i propri sentimenti, e, coll'uso di nascondergli altrui, arrivano finalmente a nascondergli a loro medesimi. Infelici gli uomini quando son giunti a questo segno: senza principii chiari ed immobili che gli guidino, errano smarriti e fluttuanti nel vasto mare delle opinioni, sempre occupati a salvarsi dai mostri che gli minacciano; passano il momento presente sempre amareggiato dalla incertezza del futuro; privi dei durevoli piaceri della tranquillità e sicurezza, appena alcuni pochi di essi sparsi qua e là nella trista loro vita, con fretta e con disordine divorati, gli consolano d'esser vissuti. E di questi uomini faremo noi gl'intrepidi soldati difensori della patria o del trono? E tra questi troveremo gl'incorrotti magistrati che con libera e patriottica eloquenza sostengano e sviluppino i veri interessi del sovrano, che portino al trono coi tributi l'amore e le benedizioni di tutti i ceti d'uomini, e da questo rendano ai palagi ed alle capanne la pace, la sicurezza e l'industriosa speranza di migliorare la sorte, utile fermento e vita degli stati?

Chi può difendersi dalla calunnia quand'ella è armata dal piú forte scudo della tirannia, il segreto? Qual sorta di governo è mai quella ove chi regge sospetta in ogni suo suddito un nemico ed è costretto per il pubblico riposo di toglierlo a ciascuno?

Quali sono i motivi con cui si giustificano le accuse e le pene segrete? La salute pubblica, la sicurezza e il mantenimento della forma di governo? Ma quale strana costituzione, dove chi ha per sé la forza, e l'opinione piú efficace di essa, teme d'ogni cittadino? L'indennità dell'accusatore? Le leggi dunque non lo difendono abbastanza. E vi saranno dei sudditi piú forti del sovrano! L'infamia del delatore? Dunque si autorizza la calunnia segreta e si punisce la pubblica! La natura del delitto? Se le azioni indifferenti, se anche le utili al pubblico si chiamano delitti, le accuse e i giudizi non sono mai abbastanza segreti. Vi possono essere delitti, cioè pubbliche offese, e che nel medesimo tempo non sia interesse di tutti la pubblicità dell'esempio, cioè quella del giudizio? Io rispetto ogni governo, e non parlo di alcuno in particolare; tale è qualche volta la natura delle circostanze che può credersi l'estrema rovina il togliere un male allora quando ei sia inerente al sistema di una nazione; ma se avessi a dettar nuove leggi, in qualche angolo abbandonato dell'universo, prima di autorizzare un tale costume, la mano mi tremerebbe, e avrei tutta la posterità dinanzi agli occhi.

È già stato detto dal Signor di Montesquieu che le pubbliche accuse sono piú conformi alla repubblica, dove il pubblico bene formar dovrebbe la prima passione de' cittadini, che nella monarchia, dove questo sentimento è debolissimo per la natura medesima del governo, dove è ottimo stabilimento il destinare de' commissari, che in nome pubblico accusino gl'infrattori delle leggi. Ma ogni governo, e repubblicano e monarchico, deve al calunniatore dare la pena che toccherebbe all'accusato.

 

Capitolo 16 - DELLA TORTURA

Una crudeltà consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni è la tortura del reo mentre si forma il processo, o per constringerlo a confessare un delitto, o per le contradizioni nelle quali incorre, o per la scoperta dei complici, o per non so quale metafisica ed incomprensibile purgazione d'infamia, o finalmente per altri delitti di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato.

Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, né la società può toglierli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch'egli abbia violati i patti coi quali le fu accordata. Quale è dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la podestà ad un giudice di dare una pena ad un cittadino, mentre si dubita se sia reo o innocente? Non è nuovo questo dilemma: o il delitto è certo o incerto; se certo, non gli conviene altra pena che la stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perché inutile è la confessione del reo; se è incerto, e' non devesi tormentare un innocente, perché tale è secondo le leggi un uomo i di cui delitti non sono provati. Ma io aggiungo di piú, ch'egli è un voler confondere tutt'i rapporti l'esigere che un uomo sia nello stesso tempo accusatore ed accusato, che il dolore divenga il crociuolo della verità, quasi che il criterio di essa risieda nei muscoli e nelle fibre di un miserabile. Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati e di condannare i deboli innocenti. Ecco i fatali inconvenienti di questo preteso criterio di verità, ma criterio degno di un cannibale, che i Romani, barbari anch'essi per piú d'un titolo, riserbavano ai soli schiavi, vittime di una feroce e troppo lodata virtú.

Qual è il fine politico delle pene? Il terrore degli altri uomini. Ma qual giudizio dovremo noi dare delle segrete e private carnificine, che la tirannia dell'uso esercita su i rei e sugl'innocenti? Egli è importante che ogni delitto palese non sia impunito, ma è inutile che si accerti chi abbia commesso un delitto, che sta sepolto nelle tenebre. Un male già fatto, ed a cui non v'è rimedio, non può esser punito dalla società politica che quando influisce sugli altri colla lusinga dell'impunità. S'egli è vero che sia maggiore il numero degli uomini che o per timore, o per virtú, rispettano le leggi che di quelli che le infrangono, il rischio di tormentare un innocente deve valutarsi tanto di piú, quanto è maggiore la probabilità che un uomo a dati uguali le abbia piuttosto rispettate che disprezzate.

Un altro ridicolo motivo della tortura è la purgazione dell'infamia, cioè un uomo giudicato infame dalle leggi deve confermare la sua deposizione collo slogamento delle sue ossa. Quest'abuso non dovrebbe esser tollerato nel decimottavo secolo. Si crede che il dolore, che è una sensazione, purghi l'infamia, che è un mero rapporto morale. È egli forse un crociuolo? E l'infamia è forse un corpo misto impuro? Non è difficile il rimontare all'origine di questa ridicola legge, perché gli assurdi stessi che sono da una nazione intera adottati hanno sempre qualche relazione ad altre idee comuni e rispettate dalla nazione medesima. Sembra quest'uso preso dalle idee religiose e spirituali, che hanno tanta influenza su i pensieri degli uomini, su le nazioni e su i secoli. Un dogma infallibile ci assicura che le macchie contratte dall'umana debolezza e che non hanno meritata l'ira eterna del grand'Essere, debbono da un fuoco incomprensibile esser purgate; ora l'infamia è una macchia civile, e come il dolore ed il fuoco tolgono le macchie spirituali ed incorporee, perché gli spasimi della tortura non toglieranno la macchia civile che è l'infamia? Io credo che la confessione del reo, che in alcuni tribunali si esige come essenziale alla condanna, abbia una origine non dissimile, perché nel misterioso tribunale di penitenza la confessione dei peccati è parte essenziale del sagramento. Ecco come gli uomini abusano dei lumi piú sicuri della rivelazione; e siccome questi sono i soli che sussistono nei tempi d'ignoranza, cosí ad essi ricorre la docile umanità in tutte le occasioni e ne fa le piú assurde e lontane applicazioni. Ma l'infamia è un sentimento non soggetto né alle leggi né alla ragione, ma alla opinione comune. La tortura medesima cagiona una reale infamia a chi ne è la vittima. Dunque con questo metodo si toglierà l'infamia dando l'infamia.

Il terzo motivo è la tortura che si dà ai supposti rei quando nel loro esame cadono in contradizione, quasi che il timore della pena, l'incertezza del giudizio, l'apparato e la maestà del giudice, l'ignoranza, comune a quasi tutti gli scellerati e agl'innocenti, non debbano probabilmente far cadere in contradizione e l'innocente che teme e il reo che cerca di coprirsi; quasi che le contradizioni, comuni agli uomini quando sono tranquilli, non debbano moltiplicarsi nella turbazione dell'animo tutto assorbito nel pensiero di salvarsi dall'imminente pericolo.

Questo infame crociuolo della verità è un monumento ancora esistente dell'antica e selvaggia legislazione, quando erano chiamati giudizi di Dio le prove del fuoco e dell'acqua bollente e l'incerta sorte dell'armi, quasi che gli anelli dell'eterna catena, che è nel seno della prima cagione, dovessero ad ogni momento essere disordinati e sconnessi per li frivoli stabilimenti umani. La sola differenza che passa fralla tortura e le prove del fuoco e dell'acqua bollente, è che l'esito della prima sembra dipendere dalla volontà del reo, e delle seconde da un fatto puramente fisico ed estrinseco: ma questa differenza è solo apparente e non reale. È cosí poco libero il dire la verità fra gli spasimi e gli strazi, quanto lo era allora l'impedire senza frode gli effetti del fuoco e dell'acqua bollente. Ogni atto della nostra volontà è sempre proporzionato alla forza della impressione sensibile, che ne è la sorgente; e la sensibilità di ogni uomo è limitata. Dunque l'impressione del dolore può crescere a segno che, occupandola tutta, non lasci alcuna libertà al torturato che di scegliere la strada piú corta per il momento presente, onde sottrarsi di pena. Allora la risposta del reo è cosí necessaria come le impressioni del fuoco o dell'acqua. Allora l'innocente sensibile si chiamerà reo, quando egli creda con ciò di far cessare il tormento. Ogni differenza tra essi sparisce per quel mezzo medesimo, che si pretende impiegato per ritrovarla. È superfluo di raddoppiare il lume citando gl'innumerabili esempi d'innocenti che rei si confessarono per gli spasimi della tortura: non vi è nazione, non vi è età che non citi i suoi, ma né gli uomini si cangiano, né cavano conseguenze. Non vi è uomo che abbia spinto le sue idee di là dei bisogni della vita, che qualche volta non corra verso natura, che con segrete e confuse voci a sé lo chiama; l'uso, il tiranno delle menti, lo rispinge e lo spaventa. L'esito dunque della tortura è un affare di temperamento e di calcolo, che varia in ciascun uomo in proporzione della sua robustezza e della sua sensibilità; tanto che con questo metodo un matematico scioglierebbe meglio che un giudice questo problema: data la forza dei muscoli e la sensibilità delle fibre d'un innocente, trovare il grado di dolore che lo farà confessar reo di un dato delitto.

L'esame di un reo è fatto per conoscere la verità, ma se questa verità difficilmente scuopresi all'aria, al gesto, alla fisonomia d'un uomo tranquillo, molto meno scuoprirassi in un uomo in cui le convulsioni del dolore alterano tutti i segni, per i quali dal volto della maggior parte degli uomini traspira qualche volta, loro malgrado, la verità. Ogni azione violenta confonde e fa sparire le minime differenze degli oggetti per cui si distingue talora il vero dal falso.

Queste verità sono state conosciute dai romani legislatori, presso i quali non trovasi usata alcuna tortura che su i soli schiavi, ai quali era tolta ogni personalità; queste dall'Inghilterra, nazione in cui la gloria delle lettere, la superiorità del commercio e delle ricchezze, e perciò della potenza, e gli esempi di virtú e di coraggio non ci lasciano dubitare della bontà delle leggi. La tortura è stata abolita nella Svezia, abolita da uno de' piú saggi monarchi dell'Europa, che avendo portata la filosofia sul trono, legislatore amico de' suoi sudditi, gli ha resi uguali e liberi nella dipendenza delle leggi, che è la sola uguaglianza e libertà che possono gli uomini ragionevoli esigere nelle presenti combinazioni di cose. La tortura non è creduta necessaria dalle leggi degli eserciti composti per la maggior parte della feccia delle nazioni, che sembrerebbono perciò doversene piú d'ogni altro ceto servire. Strana cosa, per chi non considera quanto sia grande la tirannia dell'uso, che le pacifiche leggi debbano apprendere dagli animi induriti alle stragi ed al sangue il piú umano metodo di giudicare.

Questa verità è finalmente sentita, benché confusamente, da quei medesimi che se ne allontanano. Non vale la confessione fatta durante la tortura se non è confermata con giuramento dopo cessata quella, ma se il reo non conferma il delitto è di nuovo torturato. Alcuni dottori ed alcune nazioni non permettono questa infame petizione di principio che per tre volte; altre nazioni ed altri dottori la lasciano ad arbitrio del giudice: talché di due uomini ugualmente innocenti o ugualmente rei, il robusto ed il coraggioso sarà assoluto, il fiacco ed il timido condannato in vigore di questo esatto raziocinio: Io giudice dovea trovarvi rei di un tal delitto; tu vigoroso hai saputo resistere al dolore, e però ti assolvo; tu debole vi hai ceduto, e però ti condanno. Sento che la confessione strappatavi fra i tormenti non avrebbe alcuna forza, ma io vi tormenterò di nuovo se non confermerete ciò che avete confessato.

Una strana conseguenza che necessariamente deriva dall'uso della tortura è che l'innocente è posto in peggiore condizione che il reo; perché, se ambidue sieno applicati al tormento, il primo ha tutte le combinazioni contrarie, perché o confessa il delitto, ed è condannato, o è dichiarato innocente, ed ha sofferto una pena indebita; ma il reo ha un caso favorevole per sé, cioè quando, resistendo alla tortura con fermezza, deve essere assoluto come innocente; ha cambiato una pena maggiore in una minore. Dunque l'innocente non può che perdere e il colpevole può guadagnare.

La legge che comanda la tortura è una legge che dice: Uomini, resistete al dolore, e se la natura ha creato in voi uno inestinguibile amor proprio, se vi ha dato un inalienabile diritto alla vostra difesa, io creo in voi un affetto tutto contrario, cioè un eroico odio di voi stessi, e vi comando di accusare voi medesimi, dicendo la verità anche fra gli strappamenti dei muscoli e gli slogamenti delle ossa.

Dassi la tortura per discuoprire se il reo lo è di altri delitti fuori di quelli di cui è accusato, il che equivale a questo raziocinio: Tu sei reo di un delitto, dunque è possibile che lo sii di cent'altri delitti; questo dubbio mi pesa, voglio accertarmene col mio criterio di verità; le leggi ti tormentano, perché sei reo, perché puoi esser reo, perché voglio che tu sii reo.

Finalmente la tortura è data ad un accusato per discuoprire i complici del suo delitto; ma se è dimostrato che ella non è un mezzo opportuno per iscuoprire la verità, come potrà ella servire a svelare i complici, che è una delle verità da scuoprirsi? Quasi che l'uomo che accusa se stesso non accusi piú facilmente gli altri. È egli giusto tormentar gli uomini per l'altrui delitto? Non si scuopriranno i complici dall'esame dei testimoni, dall'esame del reo, dalle prove e dal corpo del delitto, in somma da tutti quei mezzi medesimi che debbono servire per accertare il delitto nell'accusato? I complici per lo piú fuggono immediatamente dopo la prigionia del compagno, l'incertezza della loro sorte gli condanna da sé sola all'esilio e libera la nazione dal pericolo di nuove offese, mentre la pena del reo che è nelle forze ottiene l'unico suo fine, cioè di rimuover col terrore gli altri uomini da un simil delitto.

0 Commenti